(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO C
SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO
   A FUTURE SU BUONI DECENNALI DEL  TESORO  ITALIANO,  NEGOZIATO  NEL
   MERCATO ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1994.
   Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  15  del decreto del
Ministro del tesoro 24  febbraio  1994,  recante  la  disciplina  del
mercato  telematico  dei  titoli  di  Stato  e dei relativi contratti
uniformi a termine (di  seguito  denominato:  il  Mercato),  e  della
sottoscrizione  degli  atti  necessari  per  la  partecipazione  alle
negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore
di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al  mercato  stesso
ed  aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge
2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti di  opzione  relativi  a
futures  su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato
attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di  seguito
denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
     a)  "applicazione":  l'accettazione della "proposta di opzione",
con l'indicazione della quantita' di "titoli nozionali"  oggetto  del
"contratto  di  riferimento",  trasmessa  attraverso  il  Sistema  ed
immediatamente da questo elaborata; l'applicazione  contiene  inoltre
la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;
     b)  "contratto  di  opzione":  un  accordo tra due operatori del
Mercato,  aderenti  direttamente  o  indirettamente  alla  Cassa   di
compensazione  e garanzia, stipulato a mezzo del Sistema, mediante il
quale una delle due parti (promittente), dietro riconoscimento di  un
"premio",  rimane  vincolata  alla  propria dichiarazione recante una
proposta irrevocabile di concludere un  "contratto  di  riferimento",
per  la quantita' di "titoli nozionali" ed al prezzo pattuiti, mentre
l'altra  (promissario)  ha  facolta'  di  accettarla  -   esercitando
l'opzione e perfezionando in tal modo un "contratto di riferimento" -
o  no,  entro  il  termine stabilito (data di scadenza); appartengono
alla stessa specie i "contratti di opzione" che hanno la stessa "data
di scadenza" ed alla stessa serie i  contratti  che  hanno  anche  il
medesimo "prezzo di esercizio";
     c)  "contratto  di  riferimento":  il  contratto  di  uniforme a
termine future per il quale e' pattuita l'"opzione" e che costituisce
l'oggetto della "proposta di opzione" - il cui  schema  negoziale  e'
stato  deliberato  dal  comitato  di  gestione  il  7  marzo  1994 ed
approvato dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10  maggio
1994  -  identificato  nella  specie  con il "mese di consegna" nelle
pagine operative, secondo le  modalita'  stabilite  dal  comitato  di
gestione;
     d)  "data  di  scadenza":  l'ultimo  giorno del periodo entro il
quale il "promissario" puo' esercitare l'"opzione";
     e) "disposizioni sulla Cassa di compensazione  e  garanzia":  le
disposizioni  emanate  d'intesa  dalla  Commissione  nazionale per le
societa' e la borsa e dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
     f)  "margini  di  variazione":  le  somme  di  denaro calcolate,
secondo  quanto   stabilito   nel   "regolamento   della   Cassa   di
compensazione  e garanzia", per ogni giornata lavorativa del Mercato,
sulla base della variazione dei "prezzi di chiusura" per  ogni  serie
di "contratto d'opzione";
     g)  "mese di consegna": il mese, indicato unitamente all'anno in
apposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato  nella
"proposta  di  opzione"  e  nell'"applicazione",  nel quale deve aver
luogo  l'esecuzione  finale  del  "contratto  di   riferimento",   in
conformita'  alle  scadenze  contrattuali  stabilite  dal comitato di
gestione;
     h) "opzione": il diritto attribuito dal "contratto  di  opzione"
al  "promissario",  esercitato  il  quale  questi  diviene acquirente
(opzione  CALL)  o  venditore  (opzione  PUT)   nel   "contratto   di
riferimento",  per  la  quantita'  di titoli nozionali optata entro i
limiti di quella pattuita nel "contratto di opzione";
     i) "premio": il corrispettivo  dell'"opzione"  riconosciuto  dal
"promissario" al "promittente";
     l)  "prezzi  di chiusura": il valore del "premio" (CALL e PUT) -
per ogni  serie  di  "contratto  di  opzione"  quotata  nel  Mercato,
riferito  proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore  nominale del
"titolo nozionale" - giornalmente calcolato dopo il termine  di  ogni
sessione  di  contrattazione  dalla Cassa di compensazione e garanzia
secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;
     m) "prezzo di esercizio": il prezzo, indicato nel "contratto  di
opzione",   al   quale  si  intendera'  stipulato  il  "contratto  di
riferimento", in  caso  di  esercizio  dell'"opzione";  detto  prezzo
corrisponde  ad  uno di quelli ammessi in base a quanto stabilito dal
regolamento di funzionamento del Mercato deliberato dal  comitato  di
gestione;
     n)  "promissario":  la parte del "contratto di opzione" titolare
dell'"opzione";
     o) "promittente": la parte del "contratto di opzione" che rimane
vincolata  alla  propria  dichiarazione  con  la  quale   attribuisce
irrevocabilmente all'altra parte l'"opzione";
     p)  "proposta  di  opzione":  l'offerta  di  stipulazione  di un
"contratto  di  opzione",  nella  qualita'  di  "promittente"  o   di
"promissario"  per  una  "opzione"  CALL o PUT, esposta attraverso il
circuito telematico da un soggetto abilitato, con  l'indicazione  dei
necessari  elementi  qualitativi  e  quantitativi  (mese  ed  anno di
consegna, "prezzo di esercizio", numero dei "titoli  nozionali")  del
"contratto  di  riferimento"  e  del  "premio"  proposti; il "premio"
indicato nella "proposta di opzione" puo'  essere  modificato,  prima
dell'incontro  con  una  "applicazione", con variazioni minime pari a
lire  0,01;  all'atto  di  immissione  della  "proposta  di  opzione"
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
     q)  "regolamento  della  Cassa  di compensazione e garanzia": il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla
Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla Cassa  di
compensazione e garanzia";
     r)  "titolo  nozionale":  una  quantita'  di  buoni  del  Tesoro
italiano pari a 250 milioni di lire di  valore  nominale,  aventi  le
caratteristiche  precisate  nello  schema negoziale del "contratto di
riferimento";
     s)   "ultimo   giorno   di   contrattazione":   la  sessione  di
contrattazione dell'ultimo giorno  -  coincidente  con  la  "data  di
scadenza" - nel quale possono essere stipulate nel Mercato le diverse
specie  di  "contratto  di  opzione",  secondo  quanto  stabilito dal
comitato di gestione entro  il  primo  giorno  di  contrattazione  di
ognuna di sette specie.
   2.  Le  definizioni  di  cui  al comma 1 costituiscono, per quanto
occorra, elementi integrativi della parte  dispositiva  del  presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
   1.  Il  "contratto di opzione" puo' essere concluso, attraverso il
Sistema, esclusivamente ai "prezzi di  esercizio"  ammessi  e  per  i
"contratti di riferimento" visualizzati nelle pagine operative.
   2.  La  conclusione  del "contratto di opzione" avviene attraverso
l'impiego dei terminali di cui ogni operatore e' tenuto a  dotarsi  e
mediante   l'incontro,   secondo   le   modalita'  stabilite  per  il
funzionamento del Sistema, di una "proposta  di  opzione"  e  di  una
applicazione "applicazione".
   3.  Il  "contratto  di opzione" si intende concluso nel momento in
cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al
comma 2.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
   1. Il "contratto di opzione"  ha  per  oggetto  l'attribuzione  da
parte  del  "promittente",  contro  "premio", al "promissario" di una
"opzione" (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del "contratto di
riferimento", fino alla quantita' concordata di  "titoli  nozionali",
alle  condizioni  della  "proposta di opzione" e della "applicazione"
soddisfatta dal Sistema, nonche' le  obbligazioni  di  cui  al  commi
seguenti.
   2.  Le  parti  contraenti  rimangono reciprocamente impegnate alla
corresponsione dei "margini di variazione" e dei  margini  aggiuntivi
di cui all'art. 5.
   3.  I  margini  sono a carico del "promittente" in caso di aumento
del "prezzo di chiusura" o,  rispettivamente,  del  "promissario"  in
caso di diminuzione di tale prezzo.
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
   1.   Il   "premio"   indicato   nella   "proposta  di  opzione"  e
nell'"applicazione" si  intende  espresso  in  lire  italiane  ed  e'
riferito  a  cento  lire  di  valore  nominale del "titolo nozionale"
oggetto del "contratto di riferimento".
                               Art. 5.
                            M a r g i n i
   1. Il "contratto di opzione"  comporta  un'esecuzione  giornaliera
relativamente ai "margini di variazione", nonche', ove richiesti, per
quelli aggiuntivi.
   2.  "Margini  di  variazione" ed i margini aggiuntivi che le parti
contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi  2
e   3,   sono   determinati  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle
"disposizioni" e dal "regolamento" della  Cassa  di  compensazione  e
garanzia.
   3. L'obbligazione relativa ai margini di cui all'art. 3, commi 2 e
3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.
                               Art. 6.
                 Sistema di compensazione e garanzia
   1.  Il Sistema, contestualmente alla conclusione del "contratto di
opzione",  comunica  per  conto  dei   contraenti   alla   Cassa   di
compensazione  e  garanzia,  per  mezzo  del  circuito telematico, le
controparti, il tipo di "opzione", la posizione da essa  assunta,  il
"contratto di riferimento", e tutte le condizioni contrattuali.
   2.  La  Cassa  di compensazione e garanzia, attraverso il circuito
telematico,   conferma   l'operazione   al   "promittente"   ed    al
"promissario",  assumendo  con cio' nei confronti di ciascuno di essi
la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo  quanto
previsto nell'art. 7.
   3.  Per  effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di
adesione alla Cassa il "promittente" ed  il  "promissario"  rimangono
vincolati   verso  la  Cassa  medesima,  senza  che  siano  necessari
ulteriori adempimenti, per i rapporti  derivanti  dal  "contratto"  e
sono  in  ogni  caso  liberati dalle reciproche obbligazioni assunte.
Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in  proprio  a  non
opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del "contratto di
opzione"  da cui possa discendere l'invalidita' o l'inefficacia dello
stesso, ne' quelle fondate su  altri  rapporti  intrattenuti  con  la
controparte.  Ogni  eccezione o contestazione al riguardo puo' essere
fatta   valere   esclusivamente   nei    confronti    dell'originaria
controparte.
                               Art. 7.
              Contratti conclusi da aderenti alla Cassa
           di compensazione e garanzia in forma indiretta
   1.  Le  clausole  contenute nel presente articolo si applicano, in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti
conclusi nel Mercato quando uno o entrambi  i  contraenti  aderiscano
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
   2.   Nei  casi  indicati  nel  comma  1  il  Sistema  effettua  le
comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1,  anche  a  coloro  che  nei
confronti  dei  contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
   3. Ai sensi di detto ordinamento e  delle  pattuizioni  intercorse
tra  i  soggetti  menzionati  nei  commi 1 e 2, le comunicazioni alla
Cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate  anche  per
conto degli aderenti generali interessati.
   4.  La  Cassa  di  compensazione e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 6,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla Cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
   5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume
nei  confronti  dell'aderente  generale  interessato   la   posizione
contrattuale  gia' propria della controparte originaria dell'aderente
indiretto che e' collegato a detto aderente generale  e  quest'ultimo
assume  nei  confronti  dell'aderente  indiretto ad esso collegato la
medesima  posizione  contrattuale  assunta  dalla  Cassa  nei  propri
confronti.
   6.  I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel
comma  5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni   assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 6.
                             Art. 7-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
   1.  Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad
integrazione di quanto previsto negli articoli 6 e  7,  ai  contratti
conclusi  nel  Mercato  nei  casi  in cui uno o entrambi i contraenti
operino applicando la procedura di give up.
   2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma  1,  sono  effettuate
dal  Sistema  anche  a  coloro  che  nei confronti del/i contraente/i
operano nella qualita' di compensatore in  "give  up",  fermo  quanto
previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
   3.  Le  comunicazioni  alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i
in "give up" interessato/i.
   4. La Cassa di compensazione e garanzia da'  la  conferma  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  al/ai  compensatore/i  in  give  up  ed alla
controparte del/i negoziatore/i in "give up", qualora non operi nella
stessa qualita', nonche' al suo aderente  generale  ove  si  applichi
l'art. 7.
   5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume
nei  confronti  del/i  compensatore/i  in  "give  up"  la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i negoziatore/i in
give up che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per
detta controparte che non abbia operato  in  give  up,  dall'art.  6,
comma 2 o - a seconda del caso - dall'art. 7, comma 5.
   6.  I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel
comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni  assunte,  fatto
salvo nei confronti del compensatore in give up quanto previsto nella
seconda parte dell'art. 6, comma 3.
                               Art. 8.
                       Esercizio dell'opzione
   1.  L'"opzione"  puo'  essere esercitata in ogni giorno lavorativo
del Mercato fino alla "data  di  scadenza"  compresa;  questo  giorno
coincide  con  l'"ultimo  giorno  di  contrattazione".  Fermo  quanto
precede, i termini per l'esercizio  della  "opzione"  saranno  quelli
stabiliti  dalla  Cassa  di  compensazione  e  garanzia  nel  proprio
regolamento.
   2. L'opzione  puo'  essere  esercitata,  anche  in  piu'  riprese,
complessivamente  fino  alla  quantita' massima concordata di "titoli
nozionali"  indicata  nel  "contratto  di  opzione"  ovvero  per  una
quantita'  inferiore,  ma  non  frazionaria.  In  caso  di  esercizio
parziale dell'"opzione", la restante quantita'  continua  a  rimanere
soggetta ad "opzione", anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.
   3.  Fatto  salvo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, l'"opzione"
non e' rinunciabile prima della sua scadenza.
                               Art. 9.
                 Modalita' di esercizio dell'opzione
   1.  In  relazione  a  quanto  previsto  negli  articoli  6  e   7,
l'"opzione" si esercitera' inviando apposita comunicazione alla Cassa
di  compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio
"regolamento".
   2.  La  Cassa  di  compensazione e garanzia, una volta ricevuta la
dichiarazione  di  esercizio  dell'"opzione"  di  cui  al  comma   1,
esercitera'  la  corrispondente  facolta' nei confronti di uno o piu'
promittenti - che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione
aperta presso la Cassa per la stessa serie di "contratto di  opzione"
-  individuati secondo un sistema casuale precisato nel "regolamento"
della  Cassa  medesima,  inviando  a  detti   "promittenti"   ed   ai
"promissari"  comunicazione,  attraverso  il  Sistema,  entro il piu'
breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facolta' il
promittente resta obbligato a dare esecuzione,  nei  confronti  della
Cassa,   alle   obbligazioni   assunte   riguardo  al  "contratto  di
riferimento".
   3. Nel caso in cui l'"opzione" non  sia  stata  esercitata  o  sia
stata  esercitata  parzialmente  entro l'ora delle "date di scadenza"
che verra' stabilita secondo quanto precisato nell'art. 8,  comma  1,
la Cassa si intendera' incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4,
di  calcolare  la  convenienza  dell'esercizio  o no di tale opzione,
anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo portera' ad
un risultato positivo per il "promissario", la Cassa  si  comportera'
come previsto nel comma 2.
   4. Nel giorno corrispondente alla "data di scadenza", fino all'ora
entro la quale l'opzione puo' essere esercitata ai sensi dell'art. 8,
comma   1,   il   promissario,  nei  modi  indicati  dalla  Cassa  di
compensazione e garanzia nel proprio regolamento, puo' far  pervenire
alla  Cassa  stessa una comunicazione di rinuncia al procediniento di
cui al comma 3.
                              Art. 10.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione
   1. L'esercizio dell'opzione avra' effetto dal momento  in  cui  la
Cassa  di  compensazione  e  garanzia effettuera' la comunicazione al
"promittente" ed al "promissario" ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.
   2. Nel momento indicato al comma 1 si intendera'  perfezionato  il
"contratto  di  riferimento";  qualora  detto  momento  cada  durante
l'orario di negoziazione nel Mercato di tale specie di  contratto  le
parti  saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel
Mercato medesimo.
   3. Della nuova posizione sul "contratto di riferimento" si  terra'
conto  a  fine  giornata nella determinazione dei relativi margini di
variazione.
                              Art. 11.
                             P r e m i o
   1.  Dell'ammontare  del  "premio"  la  Cassa  di  compensazione  e
garanzia   tiene   conto   -  secondo  quanto  previsto  nel  proprio
"regolamento"  -  nella  determinazione  dei  margini  relativi  alla
giornata nella quale il "contratto di opzione" e' stato concluso.
   2.  Detto "premio" viene pagato dal "promissario" al "promittente"
alla "data  di  scadenza"  o  al  momento  dell'esercizio  anticipato
dall'"opzione",  secondo quanto stabilito nel regolamento della Cassa
di compensazione e garanzia.
   3. La Cassa medesima calcola,  altresi',  l'importo  del  "premio"
unitamente   alla   determinazione  del  margine  sul  "contratto  di
riferimento" relativo alla giornata nella  quale  questo  si  intende
perfezionato.
                              Art. 12.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
   1. Il presente contratto ed i "contratti di opzione" rientrano tra
quelli  per  i  quali  non  e'  ammessa  la risoluzione per eccessiva
onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura  del
contratto e della sua alea normale.
                              Art. 13.
                 Legge applicabile e foro competente
   1.  Il  presente  contratto  normativo ed i "contratti di opzione"
sono interamente regolati dalla legge italiana, in  particolare  -  e
senza  con  cio'  nulla escludere - per quanto riguarda la forma ed i
requisiti di validita', le obbligazioni che ne  derivano  e  la  loro
esecuzione.
   2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1
e' competente il foro di Roma.