Art. 3.
Coloro che  hanno  prodotto  documentata  istanza  oltre  il  termine
stabilito  per  la  prima  formazione dell'elenco dei periti verranno
inseriti nell'elenco aggiornato, di cui all'art. 5  del  decreto  del
Ministro del tesoro del 9 settembre 1994, n. 616.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella CGazzetta Ufficiale.
Roma, 8 gennaio 1996
                                        Il direttore generale: DRAGHI