Art. 3. Coloro che hanno prodotto documentata istanza oltre il termine stabilito per la prima formazione dell'elenco dei periti verranno inseriti nell'elenco aggiornato, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro del 9 settembre 1994, n. 616. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella CGazzetta Ufficiale. Roma, 8 gennaio 1996 Il direttore generale: DRAGHI