(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
    i  proventi  e  le  rendite  del  proprio  patrimonio,  dopo aver
accantonato una quota pari almeno al 15% dei proventi e delle rendite
derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, e dopo aver detratto
le spese di funzionamento;
    gli eventuali avanzi di gestione .. (Omissis).