Art. 2. E' consentita fino ad esaurimento delle scorte, in vigenza di validita' la commercializzazione dei lotti gia' prodotti recanti la classificazione ai fini della fornitura nonche' la classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, precedentemente autorizzate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla ditta Sandoz S.p.a. Roma, 15 gennaio 1996 Il direttore del dipartimento: SILANO