Art. 2.
  E' consentita fino ad  esaurimento  delle  scorte,  in  vigenza  di
validita'  la  commercializzazione dei lotti gia' prodotti recanti la
classificazione ai fini della fornitura nonche' la classificazione ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,
precedentemente autorizzate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato alla ditta Sandoz S.p.a.
   Roma, 15 gennaio 1996
                                Il direttore del dipartimento: SILANO