(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
Comma 1.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali  l'ente  puo'
utilizzare:
     a)  proventi  e  rendite  derivanti  dalla  gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento;
     b) eventuale liberalita' non destinate a patrimonio.
Comma 2.
   Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti
dalla gestione del  proprio  patrimonio,  al  netto  delle  spese  di
funzionamento,  e'  destinata alle finalita' di cui all'art. 15 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 3.
   I proventi di natura straordinaria sono destinati -  alla  stregua
dell'art.  12,  lettera  g),  del  decreto  legislativo n. 356/1990 -
esclusivamente per finalita' gestionali ovvero per  la  realizzazione
di   strutture  stabili  attinenti  alla  ricerca  scientifica,  alla
istruzione, all'arte e alla sanita'.
   I proventi derivanti dalla cessione delle  azioni  della  societa'
conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
secondo  criteri  di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio dell'ente.
                              Art. 30.
  (Omissis).
Comma 6.
   La relazione del consiglio di  amministrazione  che  accompagna  i
bilanci   deve,   tra   l'altro,   illustrare   la   politica   degli
accantonamenti e degli  investimenti,  con  particolare  riguardo  al
mantenimento  della  sostanziale  integrita' economica del patrimonio
dell'ente.