ALLEGATO Art. 4. Comma 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'ente puo' utilizzare: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento; b) eventuale liberalita' non destinate a patrimonio. Comma 2. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, e' destinata alle finalita' di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 6. (Omissis). Comma 3. I proventi di natura straordinaria sono destinati - alla stregua dell'art. 12, lettera g), del decreto legislativo n. 356/1990 - esclusivamente per finalita' gestionali ovvero per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita'. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della societa' conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'ente. Art. 30. (Omissis). Comma 6. La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio dell'ente.