Art. 21.
     Stato di previsione del Ministero dell'Universita' e della
      ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per l'anno finanziario 1996, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 20).
  2.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore  del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno  finanziario  1996,  e'  comprensiva,  nel
limite  di  lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli
oneri  destinati  alla  realizzazione  dei   programmi   finalizzati,
approvati   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7  miliardi  in  favore
dell'area di ricerca di Trieste.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica cura che la  attuazione  dei  programmi  finalizzati  sia
coerente  con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con
le indicazioni formulate dal CIPE,  riferendo  allo  stesso  comitato
ogni  due  anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali
attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal  Ministro
stesso,   sentito  il  Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della
tecnologia.
  4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  sulla   ricerca
applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
 
Note all'art. 21:
             -  Il  testo dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26
          (Disposizioni  urgenti  per  la  ripresa  delle   attivita'
          imprenditoriali), converito, con modificazioni, dalla legge
          29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente:
             "Art.  3  (Ricerca  applicata).  -  1.  Per  il  periodo
          1995-1997, un importo corrispondente al 5 per  cento  degli
          stanziamenti  di  bilancio  autorizzati o da autorizzare in
          favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del  Fondo  speciale
          per  la  ricerca  applicata,  istituito  con l'art. 4 della
          legge 25 ottobre 1968, n.  1089, e' trasferito al  capitolo
          7520    dello    stato    di   previsione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  promuovere   iniziative   in   comune   tra   imprese,
          universita'  e  centri  di  ricerca  pubblici  e privati in
          settori di rilevante interesse per lo sviluppo del  sistema
          della   ricerca   nazionale.  A  tali  fini,  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          conclude  specifici  accordi  di  programma con gli enti ed
          imprese  titolari  della  ricerca,  che   definiscono   gli
          obiettivi,   i  tempi  di  attuazione  e  le  modalita'  di
          finanziamento.  I   criteri   e   le   modalita'   per   la
          realizzazione  dei  predetti  accordi,  nonche'  i relativi
          strumenti di attuazione  amministrativi  e  contabili  sono
          fissati,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, della legge 9
          maggio 1989, n.  168,  con  proprio  decreto  dal  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
             2. Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese
          manifatturiere,  le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca
          pubblici e privati  possono  beneficiare  degli  interventi
          previsti  dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul
          Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata,  consorzi   e
          societa'   consortili,   comunque   composti,   purche'   a
          partecipazione   finanziaria   maggioritaria   di   imprese
          manifatturiere.
             2-bis.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,   per   l'espletamento   degli
          adempimenti  istruttori  necessari  per l'attivazione degli
          accordi di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti  i
          programmi  nazionali  di  ricerca  di  cui  alla  legge  17
          febbraio 1982 n. 46, si avvale delle competenze di  esperti
          tecnico-scientifici   scelti   nell'albo   previsto   dalla
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento  della  politica  industriale del 28 dicembre
          1993, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16
          aprile  1994.  I relativi compensi, determinati con decreto
          del Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono
          posti  a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata
          nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.
             3. -.
             4. E' abrogato l'art. 18 del decreto-legge  22  dicembre
          1994, n.  697.
             5.   Fino   all'entrata   in   vigore   della  legge  di
          riordinamento  degli  organi   consultivi   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          e  comunque  non  oltre  il  31  maggio  1995, il Consiglio
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia  (CNST)  e'
          prorogato  in  deroga  alla  normativa  vigente. Sono fatti
          salvi gli atti e le  deliberazioni  adottati  dal  predetto
          organo  prima  della data di entrata in vigore del presente
          decreto".