Art. 24. Disposizioni diverse 1. Per l'anno finanziario 1996 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l'anno finanziario 1996, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa. 3. Per l'anno finanziario 1996 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge. 4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1995, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1996, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1996, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1996 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 8. Il Ministro dei tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. 10. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1995, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1996. 11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'. 12. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa, in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato. 18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative. 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio. 20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.
Note all'art. 24: - Il testo del quinto e del settimo comma dell'art. 20 della gia' citata legge n. 468/1978 (v.nota all'art. 3) e', rispettivamente, il seguente: "Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. (Omissis). Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione all'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso dei Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti". - Il testo dell'art. 126 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 126. (Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato). - I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti leslativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a Statuto speciale". - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente: "Art. 13. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' sui giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio. Per la pubblicita' delle ammininistrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusivita' con la testata quotidiana o periodica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificatamente interessate a dette leggi, quali quelle femminili, giovanile e del mondo del lavoro. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo". - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, della legge 6 ottobre 1971, n. 853. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo. In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente. Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale. Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma". - Il testo dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988), e' il seguente: "Art. 28. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporaneamente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1. sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti, da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuzione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo". - Il R.D. 18 gennaio 1923, n. 94, reca: "Istituzione presso il Ministero delle finanze di un Provveditorato generale dello Stato". - Il D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, reca: "Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale". - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: "Art. 18 (Incentivi per la progettazione). - 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, puo' essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro. 2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici". - Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e' il seguente: "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate". - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 104. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". - Il testo del comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita' previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88 del 1989".