Art. 24.
                        Disposizioni diverse
 1.  Per  l'anno  finanziario  1996  i  capitoli dei singoli stati di
previsione per i quali il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli  indicati  nella
tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per  l'anno finanziario 1996, per i raggruppamenti dei capitoli
dei singoli  stati  di  previsione  della  spesa  secondo  il  codice
economico,  indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni   tra   loro   compensative,    anche    tra    Ministeri,
rispettivamente per competenza e cassa.
  3.  Per  l'anno  finanziario 1996 i capitoli del conto capitale dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le  disposizioni
contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge
5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono quelli
indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
  4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno  finanziario
1995,  per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato
di previsione dell'entrata e  negli  stati  di  previsione  dei  vari
Ministeri  per  l'anno  finanziario  1996,  il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte
dei conti, gli occorrenti capitoli.
  5. La composizione delle razioni viveri in natura per  gli  allievi
del   Corpo   della   Guardia   di  finanza,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni di vitto e di generi di  conforto  per  i  militari  dei
Corpi  medesimi  nonche'  per  il personale della Polizia di Stato in
speciali  condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
finanziario  1996, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno  (Elenco  n.
3).
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  dal
capitolo  7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1996   ai
capitoli  dei  Ministeri  interessati,  le  quote  da attribuire alle
regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo  comma  dell'articolo
126  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,   in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  le  variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  di  quanto
disposto  dall'articolo  13  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
  8.  Il Ministro dei tesoro, su proposta del Ministro competente, e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  variazioni   alle
dotazioni  di  cassa  dei  singoli  capitoli  iscritti negli stati di
previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino  compensative
nell'ambito   della   medesima   categoria   di   bilancio.   Nessuna
compensazione puo' essere offerta a carico dei  capitoli  concernenti
le spese obbligatorie e d'ordine.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  relazione  alla
ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla
soppressa  Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di
nuovi prestiti destinati alla  estinzione  anticipata  di  quelli  in
essere.   Il   Ministro  del  tesoro  e',  altresi',  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende  autonome  le
variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
  10.  Il  Ministro  del  tesoro ha facolta' di integrare, con propri
decreti, le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa  relative
all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e  successive  modificazioni e integrazioni, nonche' dell'articolo 23
della legge 11 marzo 1988, n.  67, limitatamente ai maggiori  residui
risultanti  alla  chiusura  dell'esercizio  1995,  rispetto  a quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio 1996.
  11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature  tecniche,
di  materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di
cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di  servizio,  di
prodotti  informatici  nonche' per la fornitura di servizi occorrenti
per il funzionamento degli  uffici  dell'Amministrazione  centrale  e
periferica  - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio
decreto 18 gennaio 1923, n. 94,  e  relative  norme  di  applicazione
fatta  eccezione  per  il  Ministero  delle  finanze,  per le aziende
autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze  di
polizia  e  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi
centrali e gli istituti centrali e periferici  del  Ministero  per  i
beni  culturali  e  ambientali,  per  il Servizio conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, per  gli  uffici  all'estero  del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  gli  uffici  provinciali gia'
autorizzati da specifica  norma  legislativa  nonche',  nei  casi  di
urgenza,  per  la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di
spesa previsti dal regolamento approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  giugno  1985, n. 359, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  trasferire,  con  propri  decreti,  in   termini   di
competenza  e  di  cassa  -  dai  capitoli,  anche di conto capitale,
concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli  stati  di
previsione   delle   Amministrazioni   interessate,   allo  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  rubrica  3  "Provveditorato
generale  dello  Stato"  -  le  somme occorrenti per l'esecuzione dei
programmi di acquisto comunicati dalle  Amministrazioni  medesime  al
Provveditorato  generale  dello  Stato  entro  il  mese  di marzo, in
relazione alle effettive necessita'.
  12. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992,  n.  212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio in termini di residui e
cassa,  in   relazione   alla   ripartizione   delle   disponibilita'
finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
  13.  Il  Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con
propri decreti, disponibilita'  esistenti  su  altri  capitoli  degli
stati  di  previsione  delle  Amministrazioni  competenti a favore di
appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea.
  14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione  dei  provvedimenti
relativi al riordino dei Ministeri.
  15.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa,
tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle  Amministrazioni
interessate  concernenti  la  gestione e il funzionamento dei sistemi
informativi e i capitoli relativi alla costituzione e  allo  sviluppo
dei  sistemi  medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e
11.4.0.
  16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con  propri
decreti,  in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11  febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
  17.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei
contratti   collettivi   nazionali  di  lavoro,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale  ed  accessorio
del personale interessato.
  18.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, all'assegnazione sugli  appositi  capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  Amministrazioni  interessate, della somma affluita
all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti  dal  Tesoro
in attuazione di disposizioni legislative.
  19.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  negli  stati  di   previsione   delle
Amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme rimborsate dalla
Commissione   dell'Unione   europea   per   spese   sostenute   dalle
Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di
previsione,  affluite  al  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 5
della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  successivamente  versate
all'entrata di bilancio.
  20.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 23, della legge
8 agosto 1995,  n.  335,  sulla  riforma  del  sistema  pensionistico
obbligatorio  e  complementare, il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.
 
Note all'art. 24:
             -  Il  testo del quinto e del settimo comma dell'art. 20
          della gia' citata legge n. 468/1978 (v.nota all'art. 3) e',
          rispettivamente,  il  seguente:  "Per  le  spese   correnti
          possono    essere   assunti   impegni   estesi   a   carico
          dell'esercizio  successivo  ove cio' sia indispensabile per
          assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti  di
          spese  per  affitti  o  di  altre continuative e ricorrenti
          l'impegno puo' anche estendersi a piu'  esercizi,  a  norma
          della  consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la
          necessita' o la convenienza.
             (Omissis).
             Non possono essere assunti, se non  previo  assenso  del
          Ministro  del  tesoro,  impegni per spese correnti a carico
          degli esercizi successivi a  quello  in  corso  finche'  il
          bilancio di previsione all'esercizio in corso non sia stato
          approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese
          continuative  di  carattere analogo. L'assenso dei Ministro
          del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme
          determinate e per singoli capitoli  ed  esercizi,  mediante
          decreto da registrarsi alla Corte dei conti".
             -  Il  testo dell'art. 126 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
          616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge
          22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
             "Art.  126.  (Soppressione  e  riduzione di capitoli del
          bilancio  dello  Stato).  -  I  capitoli  dello  stato   di
          previsione  della  spesa del bilancio dello Stato relativi,
          in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle  regioni
          o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per
          gli anni indicati dal presente decreto.
             Nel  caso  in  cui i capitoli iscritti in bilancio siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
             E'  vietato  conservare  o  istituire nel bilancio dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli  soppressi,  e comunque relativi a spese concernenti
          le funzioni trasferite.
             Le disposizioni  contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente  articolo  sono  estese anche ai capitoli di spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti leslativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16
          maggio 1970, n. 281.
             Tra  i  capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere  ripartiti  fra le regioni per le finalita' previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote  di  tali  fondi da attribuire alle regioni a Statuto
          speciale".
             - Il testo dell'art. 13 della legge 5  agosto  1981,  n.
          416  (Disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per
          l'editoria), e' il seguente:
             "Art. 13. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).  -
          Le   amministrazioni   statali  e  gli  enti  pubblici  non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  sui  giornali
          quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
          capitolo di bilancio.
             Per la pubblicita' delle  ammininistrazioni  di  cui  al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria   di   pubblicita'   avente   contratto   di
          esclusivita' con la testata quotidiana o periodica.
             La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
             La  Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture  e  il  loro  uso, curando che la ripartizione di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura raggiungono le utenze specificatamente interessate a
          dette  leggi, quali quelle femminili, giovanile e del mondo
          del lavoro.
             Le  amministrazioni  statali,  le  regioni  e  gli  enti
          locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
          sono tenuti a dare comunicazione,  anche  se  negativa,  al
          garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico. Sono  esenti  dall'obbligo  della  comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
             Le  amministrazioni  e gli enti pubblici di cui al primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto  qualsiasi  forma, ai giornali quotidiani o periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo".
             - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), e' il
          seguente:
             "Art.   51   (Finanziamento   del   servizio   sanitario
          nazionale).  -  Il  fondo  sanitario nazionale destinato al
          finanziamento   del   servizio   sanitario   nazionale   e'
          annualmente  determinato  con la legge di cui al successivo
          art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in
          distinti capitoli della parte corrente  e  della  parte  in
          conto  capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati
          di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro,  del
          Ministero del bilancio e della programmazione economica.
             Le  somme stanziate a norma del precedente comma vengono
          ripartite con delibera del Comitato  interministeriale  per
          la  programmazione  economica  (CIPE) tra tutte le regioni,
          comprese  quelle  a  statuto  speciale,  su  proposta   del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale, tenuto conto  delle  indicazioni  contenute  nei
          piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
          e di standards distintamente definiti per la spesa corrente
          e  per  la spesa in conto capitale. Tali indici e standards
          devono  tendere  a  garantire  i  livelli  di   prestazioni
          sanitarie  stabiliti  con  le  modalita'  di cui al secondo
          comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto  il  territorio
          nazionale,   eliminando   progressivamente   le  differenze
          strutturali  e  di  prestazioni  tra  le  regioni.  Per  la
          ripartizione  della  spesa  in  conto  capitale  si applica
          quanto disposto dall'art. 43, del D.P.R. 30 giugno 1967, n.
          1523, prorogato dall'art. 7, della legge 6 ottobre 1971, n.
          853.
             All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del  tesoro
          ed   il   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  ciascuno  per  la  parte  di  sua   competenza,
          trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
          del presente articolo.
             In  caso  di mancato o ritardato invio ai Ministri della
          sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei  dati  di
          cui  al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui
          al precedente comma  vengono  trasferite  alla  regione  in
          misura  uguale  alle  corrispondenti  quote  dell'esercizio
          precedente.
             Le  regioni,  sulla  base  di  parametri   numerici   da
          determinarsi,  sentiti  i  comuni,  con  legge regionale ed
          intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
          provvedono a ripartire tra le unita'  sanitarie  locali  la
          quota  loro  assegnata  per  il  finanziamento  delle spese
          correnti, riservandone un'aliquota non superiore al  5  per
          cento  per  interventi  imprevisti.  Tali  parametri devono
          garantire  gradualmente  livelli  di  prestazioni  uniformi
          nell'intero  territorio  regionale.  Per  il  riparto della
          quota loro assegnata per il finanziamento  delle  spese  in
          conto  capitale,  le  regioni  provvedono  sulla base delle
          indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
             Con  provvedimento  regionale  all'inizio   di   ciascun
          trimestre,  e'  trasferita  alle  unita'  sanitarie locali,
          tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18,  la
          quota   ad   esse  spettante  secondo  il  piano  sanitario
          regionale.
             Gli amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio  di
          direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
          solido  delle  spese  disposte  od autorizzate in eccedenza
          alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
          siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
          da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
          dagli organi sanitari della regione e finanziabili  con  la
          riserva di cui al quarto comma".
             - Il testo dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (Disposizione  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  1988),  e'  il
          seguente:
             "Art.  28.  -  1.  Per  gli  anni  1988,  1989 e 1990 il
          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  finanzia,
          nel  limite  di  lire  500  miliardi  per  ciascun anno, la
          realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218,  di  iniziative a livello locale,
          temporaneamente limitate, consistenti nello svolgimento  di
          attivita'  di utilita' collettiva mediante impiego, a tempo
          parziale, di giovani di eta' compresa tra i  diciotto  e  i
          ventinove  anni,  privi  di  occupazione  ed iscritti nella
          prima classe delle liste di collocamento.
             2. Le iniziative di cui al comma  1.  sono  proposte  da
          amministrazioni     pubbliche,    imprese,    associazioni,
          fondazioni, ordini e collegi professionali e  sono  attuate
          da  imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre
          1987. Le proposte sono presentate nella forma  di  progetti
          formulati  a  norma  del  comma 3 all'agenzia per l'impiego
          competente  per  territorio.   L'agenzia   per   l'impiego,
          verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
          comma   3,  lo  sottopone,  corredato  dal  proprio  parere
          motivato e non vincolante, alla commissione  regionale  per
          l'impiego.  L'agenzia  per  l'impiego  puo' sottoporre alla
          commissione   anche   progetti,   da   essa    direttamente
          predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
          i   progetti,   autorizzando  l'utilizzazione  dei  giovani
          disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al
          comma   6,   l'ammissione   dei   predetti   progetti    al
          finanziamento.  L'agenzia  per  l'impiego,  ai  fini  della
          proposta, e la commissione dell'approvazione, sono tenute a
          dare priorita':
               a) a parita' di condizioni, a  programmi  relativi  ad
          attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
               b)  ai  progetti  idonei  a conseguire, anche mediante
          apposita preparazione professionale dei giovani,  risultati
          suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
               c)  ai progetti che consentano di conseguire risultati
          permanenti di recupero o miglioramento di  fruibilita'  del
          bene oggetto dell'intervento.
             3.   I   progetti  sono  formulati  secondo  un  modello
          predisposto dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita  la commissione centrale per l'impiego. I
          progetti sono corredati dalla documentazione relativa  alle
          autorizzazioni  rilasciate dalle competenti amministrazioni
          ove esse siano necessarie alla loro attuzione, e devono  in
          ogni caso indicare:
               a)    l'impresa   responsabile   dell'attuazione   del
          progetto;
               b) il numero e la  qualificazione  dei  lavoratori  da
          impegnare   nello   svolgimento  delle  iniziative  nonche'
          l'eventuale attivita' formativa;
               c) l'area  dell'intervento,  le  modalita'  della  sua
          attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
               d)  la  durata  dell'intervento, che non dovra' essere
          inferiore a tre mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
               e)  l'onere  finanziario  complessivo  connesso   alla
          realizzazione  dell'intervento,  analiticamente  illustrato
          anche con riferimento ai fattori produttivi. In  ogni  caso
          l'onere   del   quale   si  chiede  il  finanziamento,  nel
          complesso,  non  deve  essere superiore a lire 2 miliardi e
          quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non  puo'
          essere  inferiore  all'80  per  cento  del  predetto  onere
          complessivo;
               f) le istituzioni competenti per materia e  territorio
          eventualmente  coinvolte  nella formulazione del progetto e
          nella sua attuazione;
               g) il numero e  la  qualificazione  professionale  dei
          lavoratori     dell'impresa     preposti     all'attuazione
          dell'iniziativa;
               h) i nominativi delle persone di cui alla  lettera  g)
          tenute  ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte
          dei singoli.
             4. Quando il progetto e'  predisposto  dall'agenzia  per
          l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
          3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
             5.   La   commissione   regionale   per   l'impiego,  in
          considerazione della particolare  qualita'  di  determinati
          progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
          per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
             6.  Il  Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE), su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  ripartisce  annualmente tra le
          regioni interessate gli  stanziamenti,  tenendo  conto  del
          tasso  di  disoccupazione  giovanile e, per gli anni 1989 e
          1990, anche dello  stato  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dal presente articolo.
             7.  I  giovani ai quali va offerta l'occasione di essere
          utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
          secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro
          utilizzazione non comporta l'instaurazione di  un  rapporto
          di  lavoro  subordinato  e deve svolgersi a tempo parziale,
          per un orario non  superiore  a  ottanta  ore  mensili.  Si
          applicano  le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, e successive
          modificazioni ed integrazioni. Ai  giovani  disoccupati  e'
          corrisposta,   per   ogni   ora  di  lavoro  effettivamente
          prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per  i
          quali  viene  corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di
          disoccupazione eventualmente spettante, fermi  restando  la
          corresponsione  degli  assegni  familiari e l'accredito dei
          contributi figurativi a quest'ultima collegati.
             8.  Ciascun  giovane   puo'   essere   impegnato   nello
          svolgimento  delle attivita' previste dal presente articolo
          per un periodo complessivamente non superiore  a  12  mesi.
          L'accettazione  dell'offerta di cui al comma 7 non comporta
          la cancellazione dalle liste di collocamento.
             9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono   determinate   le   modalita'   dell'erogazione   del
          finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del
          progetto.
             10.  Fino  alla istituzione delle agenzie per l'impiego,
          gli adempimenti  di  cui  al  comma  2  sono  svolti  dalle
          commissioni regionali per l'impiego.
             11.  Nelle  regioni  a  statuto speciale i compiti della
          commissione  regionale  per  l'impiego  sono   svolti   dal
          corrispondente organo".
             -  Il  R.D.  18  gennaio 1923, n. 94, reca: "Istituzione
          presso il Ministero  delle  finanze  di  un  Provveditorato
          generale dello Stato".
             -  Il  D.P.R.  5 giugno 1985, n. 359, reca: "Regolamento
          per i lavori, le provviste  e  i  servizi  da  eseguire  in
          economia  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri".
             -  La  legge   26   febbraio   1992,   n.   212,   reca:
          "Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale".
             - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 (Legge quadro in materia di  lavori  pubblici),  e'  il
          seguente:
             "Art.  18 (Incentivi per la progettazione). - 1. In sede
          di  contrattazione  collettiva  decentrata,  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   e   in   un    quadro    di    trattamento
          complessivamente    omogeneo    delle   diverse   categorie
          interessate,  puo'  essere  individuata   una   quota   non
          superiore   all'1  per  cento  del  costo  preventivato  di
          un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione  di
          un   fondo   interno   e  da  ripartire  tra  il  personale
          dell'ufficio tecnico  dell'amministrazione  aggiudicatrice,
          qualora   esso   abbia  redatto  direttamente  il  progetto
          esecutivo della medesima opera o lavoro.
             2. Le somme occorrenti ai fini di cui al  comma  1  sono
          prelevate  sulle quote degli stanziamenti annuali riservate
          a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 8, ed
          assegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          della   spesa   o  ad  apposita  voce  del  bilancio  delle
          amministrazioni aggiudicatrici".
             - Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
             "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La  contrattazione
          collettiva  e'  nazionale  e  decentrata. Essa si svolge su
          tutte le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro,  con
          esclusione  di  quelle  riservate  alla  legge  e agli atti
          normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
             2. I contratti collettivi nazionali sono  stipulati  per
          comparti   della   pubblica   amministrazione  comprendenti
          settori omogenei o affini.
             3.   I   comparti  sono  determinati  e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio   dei   Ministri,   sentita   la  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  per  gli  aspetti  di  interesse
          regionale.   Fino   a   quando  non  sia  stata  costituita
          l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica  provvede
          il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
             4.    La   contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al   contemperamento    tra    le    esigenze
          organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
          utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
          dai contratti collettivi nazionali.
             5.  Mediante  contratti collettivi quadro possono essere
          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le
          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
          collettivi e specifiche materie.
             6.  I  contratti  collettivi   quadro   sono   stipulati
          dall'agenzia  di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             7.  I  contratti  collettivi  nazionali di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui all'art.  50,  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
          o da un suo delegato, che la  presiede,  da  rappresentanti
          dei  titolari  degli  uffici  interessati  e,  per la parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   e,
          nell'ambito  della  provincia  autonoma  di  Bolzano, anche
          dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
          sul piano provinciale ai sensi dell'art. 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
             9.  Le  amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente
          articolo".
             - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
          (Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate), e' il seguente:
             "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
               A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   o    dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione sindacale  composta  dai  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale del personale della Polizia di  Stato,  del
          Corpo  della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello Stato individuate con decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
               B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro della difesa  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
             3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183    (Coordinamento    delle    politiche     riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), e' il seguente:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n.  104.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b)  le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c) le somme da  individuare  annualmente  in  sede  di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d) le somme annualmente determinate con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
             3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
             - Il testo del comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto
          1995,  n.     335  (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e  complementare),  e'  il seguente: "23. Con
          effetto dal 1  gennaio  1996,  l'aliquota  contributiva  di
          finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti  e'  elevata  al  32  per  cento con contestuale
          riduzione delle aliquote contributive di finanziamento  per
          le  prestazioni  temporanee  a carico della gestione di cui
          all'art. 24 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  procedendo
          prioritariamente  alla  riduzione delle aliquote diverse da
          quelle  di  finanziamento  dell'assegno   per   il   nucleo
          familiare,  fino  a  concorrenza  dell'importo  finanziario
          conseguente alla predetta elevazione.  La  riduzione  delle
          aliquote  contributive di finanziamento dell'assegno per il
          nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n,
          69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13  maggio
          1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha
          carattere  straordinario  fino alla revisione dell'istituto
          dell'assegno  stesso  con  adeguate  misure  di  equilibrio
          finanziario  del  sistema  previdenziale.  Con  decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con  il  Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
          misure di adeguamento.  Con  la  medesima  decorrenza,  gli
          oneri  per  la  corresponsione  dell'assegno  per il nucleo
          familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
          gestione di cui all'art. 24 della citata legge  n.  88  del
          1989  e,  contestualmente,  il  concorso  dello Stato per i
          trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'
          riassegnato per le altre finalita'  previste  dall'art.  37
          della medesima legge n. 88 del 1989".