Art. 4.
           Stato di previsione del Ministero delle finanze
                       e disposizioni relative
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1996,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero  degli  ufficiali  di  complemento  del Corpo della Guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1996, e' stabilito in 210.
  3.  Ai  fini  della  ripartizione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per  l'anno finanziario 1996, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di  cassa,
al  trasferimento  di  fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli,
anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
  4. I capitoli a favore dei quali possono  effettuarsi  prelevamenti
dal  fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
1 dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno  finanziario  1996,  quelli
descritti  nell'elenco  n.  1,  annesso  allo stato di previsione del
Ministero delle finanze.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  trasferire  con  propri
decreti,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  dallo  stato di
previsione del Ministero  del  tesoro  -  rubrica  3  "Provveditorato
generale  dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle
finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e  servizi  per
l'Amministrazione  finanziaria,  da  parte della Sezione staccata del
Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge
29 ottobre 1991, n. 358.
  6. Per l'anno 1996  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi  dei  monopoli  medesimi  secondo  le  tariffe
vigenti,  nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito  dalla  legge  6
dicembre  1928,  n.  3474,  in  conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
 
Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 11 della legge 23 aprile  1959,  n.
          189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), e' il
          seguente:
             "Art.  11.  -  I  ruoli organici del personale del Corpo
          della guardia di  finanza  sono  stabiliti  in  conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
             Il   numero   degli  ufficiali  di  complemento  che  e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
             - Il testo  del  comma  4  dell'art.  9  della  legge  1
          dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di
          un  programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze
          operative delle infrastrutture del Corpo della  Guardia  di
          finanza),  e'  il seguente:   "4. Nello stato di previsione
          del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia
          di finanza,  e'  istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione  per  sopperire  alle eventuali deficienze dei
          capitoli dello stato di  previsione  medesimo  indicati  in
          apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio".
             -  Il  testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1991, n.
          358, (Norme per la  ristrutturazione  del  Ministero  delle
          finanze), e' il seguente:
             "Art.  9  (Autonomia  funzionale  e di gestione). - 1. I
          regolamenti   previsti   dall'art.   12    contengono    le
          disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed
          ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.
             2. Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita
          una  sezione  staccata  del  Provveditorato  generale dello
          Stato  la  quale  esercita,  per  tutta   l'Amministrazione
          finanziaria,  compreso  il  Dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte indirette, le competenze gia' previste dall'art. 3,
          comma 1, lettera b), numero  3),  della  legge  10  ottobre
          1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria
          istituito  con  la  citata  legge  n.  349 del 1989, le cui
          funzioni sono svolte dalla Ragioneria  centrale  presso  il
          Ministero  delle  finanze;  restano fermi gli aumenti delle
          dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.
             3. Alle spese necessarie per la  provvista  dei  beni  e
          servizi    occorrenti    all'Amininistrazione   finanziaria
          provvede il funzionario preposto alla sezione staccata  del
          Provveditorato  generale  dello Stato, utilizzando appositi
          stanziamenti dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i
          limiti  di  valore  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, sono
          assunti dal segretario generale o, per sua  delega,  da  un
          dirigente  generale  preposto  ad uno degli uffici centrali
          posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli
          impegni  di  spesa  eccedenti  anche  i   limiti   previsti
          dall'art.   7  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro.
             4. I regolamenti di cui all'art. 12  prevedono  altresi'
          le  modalita'  con  le  quali  il  Ministro  delle  finanze
          predispone  ed  attua  un   programma   straordinario   per
          l'acquisto  e  la costruzione di immobili da adibire a sedi
          degli uffici finanziari, oltre che per la  ristrutturazione
          e  l'ammordernamento  degli edifici esistenti, per la spesa
          complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni  dal  1991
          al  1996.  L'onere  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992 e'
          determinato in 50 miliardi di lire.
             5.  Alla  realizzazione  delle  strutture  edilizie  per
          uffici,  di  cui  al  comma  4,  puo'  provvedersi  con  le
          procedure e le modalita' previste dall'art. 8  della  legge
          24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni".
             -  Il  R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
          legge 6 dicembre 1928, n.  3474,  reca  norme  concernenti:
          "Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato".