Art. 5. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1996, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158. 4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e' il seguente: "Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e' il seguente: "2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151". - Il testo dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cit. nelle note all'art. 3), e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciasun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. (Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite). I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa". - Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), e' il seguente: "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati: a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza; b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3; e) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione".