Art. 5.
           Stato di previsione del Ministero del bilancio
      e della programmazione economica e disposizioni relative
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per  l'anno
finanziario  1996,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta
del Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
riparto  tra  le  Amministrazioni  interessate,  nonche' le eventuali
successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza  e
di  cassa  sul  capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, per  il  finanziamento
dei  progetti  immediatamente  eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,   le   occorrenti  variazioni  di  bilancio  ai  fini  della
integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16
maggio 1970  n.  281,  mediante  l'utilizzazione  degli  stanziamenti
annuali  previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate
con le modalita' di cui all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  14
giugno 1990, n. 158.
  4.  Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
di  competenza  e  di  cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo
iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica   in   relazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
 
Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.
          281  (Provvedimenti  finanziari  per   l'attuazione   delle
          Regioni a statuto ordinario), e' il seguente:
             "Art.  9  (Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi
          regionali di sviluppo). - Nello stato di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica e' istituito un fondo per  il  finanziamento  dei
          programmi  regionali  di  sviluppo,  il  cui  ammontare  e'
          determinato   per   ogni   quinquennio   dalla   legge   di
          approvazione  del  programma  economico  nazionale e per la
          quota annuale  dalla  legge  di  bilancio.  Tale  fondo  e'
          assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma
          economico  nazionale  sulla  base  dei  criteri che saranno
          annualmente determinati dal Comitato interministeriale  per
          la programmazione economica e con particolare riguardo alle
          esigenze di sviluppo del Mezzogiorno".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 14 giugno
          1990,  n.    158  (Norme  di delega in materia di autonomia
          impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
          rapporti finanziari tra lo  Stato  e  le  regioni),  e'  il
          seguente:  "2. Alla individuazione delle leggi di settore i
          cui stanziamenti devono costituire la  quota  variabile  di
          cui   al   comma   1,  lettera  b),  provvede,  sentita  la
          Conferenza, il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta del Ministro del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con i  Ministri
          del  tesoro  e  per  gli  affari  regionali  ed  i problemi
          istituzionali. Dalla quota variabile di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  sono  esclusi  gli  importi del fondo per gli
          investimenti nel settore dei trasporti pubblici  locali  di
          cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151".
             -  Il  testo  dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n.
          2440 (cit.  nelle note all'art. 3), e' il seguente:
             "Art. 36. - I residui delle spese  correnti  non  pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
          stato  iscritto  il  relativo  stanziamento  si   intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello in cui e' stato iscritto il  relativo  stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi.
             Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo  a  quello  cui si riferiscono, salvo che non si
          tratti di stanziamenti iscritti in  forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente. In  tale  caso,  il  periodo  di
          conservazione  e'  protratto  di  un  anno. Per le spese in
          annualita'   il   periodo    di    conservazione    decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciasun limite di impegno.
             I residui delle spese in conto  capitale,  derivanti  da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture  eseguiti,  non  pagati entro il quinto esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
             Le somme stanziate per spese  in  conto  capitale  negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
             (Sono  pero'  mantenuti  oltre  al termine stabilito nel
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di investimento) relativi ad importi  che  lo  Stato  abbia
          assunto  obbligo  di  pagare per contratto o in compenso di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite).
             I conti dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre  dell'esercizio  precedente a quello in corso, con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del   presente   articolo,   sono  allegati  oltre  che  al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
             Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello  della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa".
             - Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102
          (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la rinascita della
          Valtellina  e  delle  adiacenti  zone  delle  provincie  di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
          di luglio ed agosto 1987), e' il seguente:
             "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per  la  difesa
          del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
          rispettivamente agli articoli 3  e  5  nonche'  il  riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.
             2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti   locali
          interessati:
               a)   individua  e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
               b)   formula   proposte   all'autorita'   di    bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
               e) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
             3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico
          del  bacino  del  Po  di  cui  all'art. 3 e il piano di cui
          all'art. 5 possono essere sottoposti a  revisione  annuale,
          secondo   le   procedure   stabilite   in   sede  di  prima
          approvazione".