ALLEGATO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO NUOVO STATUTO DELL'ATENEO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali 1. L'Universita' degli Studi di Camerino, di seguito denominata Universita', e' una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato che, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, opera dell'interesse della societa' mediante la ricerca e l'insegnamento superiore. 2. Ha per fini primari la elaborazione e la trasmissione della cultura, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione, organizzazione e sviluppo della ricerca, la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti. 3. Garantisce le liberta' di ricerca e di insegnamento riconosciute dalla Costituzione. 4. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita' al raggiungimento delle finalita' istituzionali. 5. Per assolvere i propri compiti formativi, l'Universita' promuove e sostiene attivita' di orientamento e di assistenza didattica agli studenti. 6. Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia. Art. 2 Autonomia 1. Conformemente ai principi dell'art. 33 della Costituzione, dei principi posti dalle leggi dello Stato e della Magna Charta sottoscritta dalle universita' europee, l'Universita' stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. 2. L'Universita' ha autonomia scientifica, didattica organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. 3. E' persona giuridica pubblica, che opera con piena capacita' di diritto pubblico e privato per il conseguimento delle proprie finalita'. A tale scopo e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale anche a titolo oneroso, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, aziende e servizi anche interuniversitari, ad organismi associativi e consortili, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia che all'estero. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura e intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani, stranieri comunitari ed internazionali attraverso contratti, convenzioni e consulenze. 4. Conclude accordi con le amministrazioni statali e con enti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari ed internazionali per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e di ricerca. 5. Puo' stipulare, direttamente o attraverso le proprie strutture, contratti di ricerca, di consulenza e di didattica. Puo' svolgere attivita' editoriali, prove e certificazioni per conto terzi. 6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 4 e 5 puo' stipulare contratti, anche di diritto privato, per l'assunzione a termine del personale necessario con oneri anche a carico del proprio bilancio nei limiti previsti dalla legge. 7. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, devono essere garantiti all'Universita' appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attivita' oggetto di collaborazione. Le convenzioni determinano la disponibilita' dei risultati scientifici conseguiti e, ove necessario la brevettabilita' e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di borse di studio e di dottorato. 8. L'Universita', oltre a curare l'istruzione universitaria a tutti i livelli, opera nel campo della formazione culturale, scientifica e professionale attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore. 9. Adegua l'offerta didattica ed il profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della societa'. A tale scopo si da' gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi delle opportune collaborazioni. .fo on 10. Puo' stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per integrare il proprio patrimonio immobiliare, compreso quello residenziale, e per risolvere i comuni problemi organizzativi. A tal fine puo' prevedere appositi stanziamenti in bilancio. 11. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi del piano di sviluppo delle Universita' e dei piani per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 12. Favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione delle proprie finalita' garantendo la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Art. 3 Regolamenti 1. Le norme attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti elencati dai commi seguenti. 2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti sottoindicati. Sono emanati con decreto del rettore, entro 15 giorni dall'approvazione e ad essi viene data ampia pubblicita'. Entrano in vigore non prima di 60 giorni dall'emanazione del decreto del rettore. I Regolamenti sono trasmessi al ministero secondo le norme di legge. 3. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative: a) alla organizzazione dell'Universita'; b) alle modalita' di elezione e funzionamento degli organi di cui al titolo II; c) alle modalita' di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori la cui competenza e' stata per legge demandata agli Atenei (1). 4. Il regolamento generale di ateneo e' deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'. E' deliberato da consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, i consigli di facolta' ed i consigli di dipartimento (2). 6. Il regolamento didattico di ateneo contiene l'elenco delle strutture didattiche e disciplina lo svolgimento degli studi dei corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, delle scuole dirette a fini speciali, di dottorato di ricerca, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui a titolo IV, attivati presso l'Universita'. Contiene i criteri per il riconoscimento dei curricula degli studenti e, ai fini della carriera didattica delle attivita' svolte dai docenti. E' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche (3). 7. Il regolamento generale delle strutture di ricerca dell'ateneo contiene l'elenco dei dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina la costituzione, l'attivazione, la disattivazione e la variazione in relazione alla necessita' del loro adeguamento all'evoluzione della ricerca e della didattica. E' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 8. I regolamenti delle singole strutture didattiche e scientifiche disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di governo. Sono deliberati dai rispettivi consigli. 9. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalita' di elezione e di convocazione dello stesso e le modalita' di elezione del suo presidente. 10. I regolamenti di cui ai commi 7, 8 e 9 sono trasmessi al rettore che esercita il controllo di legittimita'. -------- (1) Ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537/1993. (2) Secondo la procedura e con i contenuti di cui all'art. 7 comma 9 della legge 9.5.1989, n. 168. (3) E' trasmesso al ministero a norma dell'art. 11 della legge 341/1990. Art. 4 Attivita' didattiche e di ricerca 1. L'Universita', nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della liberta' di insegnamento dei docenti e dei ricercatori, e delle loro specifiche competenze scientifiche, organizza, coordina, garantisce e verifica lo svolgimento delle attivita' didattiche e la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori. 2. E' sede primaria della ricerca scientifica e promuove tale finalita' nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. 3. Il personale docente deve adempiere con assiduita' e regolarita' ai propri compiti istituzionali nonche' partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto o istituite dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. 4. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca (4); b) utilizzano le infrastrutture e gli apparati tecnici; c) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati italiani, stranieri, comunitari o internazionali, secondo le rispettive normative. 5. I singoli docenti e ricercatori possono fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca. -------- (4) Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382. Art. 5 Titoli universitari 1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) diploma universitario; b) diploma di scuola diretta a fini speciali; c) diploma di laurea; d) diploma di specializzazione; e) dottore di ricerca. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, le facolta' regolamentano il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti. Art. 6 Interventi per il diritto allo studio 1. L'Universita' (5) instaura forme di collaborazione con gli studenti nonche' con associazioni e cooperative da essi formate per i servizi di supporto alle strutture universitarie, con esclusione di ogni attivita' inerente alla docenza, allo svolgimento degli esami o che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative. 2. Collabora e stipula accordi e convenzioni con le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati ed istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio. 3. A fine di attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto, l'Universita' tra l'altro: a) puo' concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi (6); b) concede, mediante concorso, borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza ai corsi universitari. In collaborazione con soggetti pubblici e privati puo' istituire borse e sussidi di studio per giovani laureati e studenti per attivita' di studio e di ricerca e tirocini pratici anche all'estero; c) agevola la frequenza ai corsi, nonche' le attivita' di studio, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori ed aule di studio; d) promuove corsi intensivi, corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalita' di svolgimento (7) e di riconoscimento nel regolamento didattico di ateneo; e) promuove attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri comunitari ed internazionali ed avvalendosi delle associazioni studentesche; f) cura l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione anche presso altre Universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari, e pubblicizza gli interventi di sua competenza in materia di diritto allo studio; g) promuove interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, anche mediante acquisizione di crediti accademici, con Universita' e con altre istituzioni assimilate italiane, straniere, comunitarie ed internazionali; h) sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti.(8). -------- (5) Ai sensi dell'art. 13 della legge 2.12.1991, n. 390. (6) Sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 2.12.1991, n. 390. (7) Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19.11.1990 n. 341. (8) Di cui all'art. 6, comma 1, lett. C), della legge 19.11.1990 n. 341. Art. 7 Interventi per il personale 1. L'Universita' promuove la qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze. 2. Provvede ad istituire al suo interno o ad assumere iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche attraverso attivita' autogestite dal personale, di servizi ricreativi, sportivi, per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido. 3. La gestione dei servizi puo' essere svolta sulla base di convenzioni con associazioni di dipendenti. Art. 8 Organizzazione amministrativa 1. Il regolamento generale di ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi e degli uffici ed individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. 2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare una amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali concordati con gli organi centrali. 3. I centri di gestione autonoma operano nell'ambito dei vincoli fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dagli organi centrali dell'Ateneo. Introitano i fondi loro attribuiti direttamente dall'Universita' ed incassano direttamente le entrate provenienti da rapporti con enti esterni secondo criteri e limiti fissati da citato regolamento. Liquidano direttamente le spese relative allo svolgimento della loro attivita'. 4. L'amministrazione centrale dell'ateneo e' costituita in centro di gestione autonoma sotto la responsabilita' del direttore amministrativo. Art. 9 Valutazione delle attivita' 1. L'Universita' promuove azioni sistematiche disciplinate da apposito regolamento, per la valutazione e la verifica delle proprie attivita' istituzionali. TITOLO II ORGANI DELL'UNIVERSITA' Art.10 Organi di governo 1. Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Art. 11 Rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2. I rettore: a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ne coordina le iniziative, svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti degli stessi, vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni; b) convoca e presiede il corpo accademico eventualmente integrato con le altre componenti dell'Universita' e con rappresentanti delle istituzioni e della societa', per consultarlo in ordine alle linee di sviluppo dell'Ateneo e su altre questioni di generale interesse; c) formula direttive e criteri generali per il funzionamento delle strutture, degli uffici e dei servizi dell'Universita'; d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca di docenti e ricercatori. e) presenta la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; f) esercita l'azione disciplinare secondo le modalita' previste dalla legge; g) garantisce l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale; h) dichiara, sentito il senato accademico, non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che abbia subito una prolungata interruzione; i) contrae i mutui ed i prestiti su autorizzazione del consiglio di amministrazione; l) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni; m) presenta al consiglio di amministrazione la proposta di bilancio di previsione e la relazione illustrativa nonche' la relazione che accompagna il conto consuntivo e le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio; n) stipula gli accordi di cooperazione internazionale, nonche' le convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca; o) presenta al ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge; p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, puo' assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo ordinariamente competente nella prima adunanza successiva. 4. Dura in carica quattro anni e viene eletto tra il professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. 5. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo; b) dai ricercatori confermati; c) da personale tecnico ed amministrativo nella misura del 10% dei voti validamente espressi; d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facolta'. 6. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del rettore e' effettuata dal decano dell'Universita' o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita' almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di due mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica. 7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale e' effettuata entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno dalla convocazione. 8. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime due votazioni da svolgere nell'arco di due giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. 9. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto rettore il professore piu' anziano in ruolo. 10. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 11. Per la validita' della elezione, nelle prime due votazioni occorre la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nella votazione successiva e' sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto o equivalenti. Art. 12 Prorettore e deleghe 1. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo che nel hanno diritto ai sensi della normativa vigente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 2. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori, dandone comunicazione al senato accademico. Art. 13 Senato Accademico 1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attivita' e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Universita'; provvede al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. 2. Sono di sua competenza: a) l'elaborazione e approvazione, sentito il consiglio di amministrazione, dei piani di sviluppo scientifico e didattico dell'Universita' con l'individuazione delle esigenze finanziarie edilizie e di organico, sulla base delle indicazioni fornite dagli altri organi di governo e dalle strutture dell'Ateneo, in coerenza con i piani di sviluppo nazionale e regionale, ove esistenti; b) la istituzione e modificazione di strutture didattiche e scientifiche, di centri interdipartimentali e di centri interuniversitari di ricerca, sentite le strutture interessate e il consiglio di amministrazione; c) l'approvazione di indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione, riguardanti in particolare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; d) l'individuazione delle linee per definire l'organico di Ateneo sentiti le facolta' e i dipartimenti; e) la ripartizione tra le facolta' sulla base del programma di sviluppo e sentiti le facolta' e i dipartimenti, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; f) la determinazione dei criteri per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza; g) la ripartizione annuale tra le strutture scientifiche della quota proveniente dalle convenzioni e dai contratti scientifici da destinare alla ricerca di base, di cui all'art. 51; h) l'approvazione dei manifesti annuali degli studi; i) la formulazione di proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare di tasse e contributi richiesti agli studenti; l) l'approvazione delle relazioni ufficiali da inoltrare a ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (9) ; m) le iniziative rivolte, nei diversi ambiti disciplinari, anche d'intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; n) l'approvazione dello statuto, delle sue modificazioni ed integrazioni; o) l'approvazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dei regolamenti d'ateneo, ad eccezione del regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di competenza del consiglio di amministrazione; p) l'istituzione di organismi con funzioni consultive e delle commissioni di disciplina (10); q) la designazione di due componenti il collegio dei revisori dei conti; r) la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti dell'Universita' presso enti, aziende ed istituzioni; s) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre al suo esame, nonche' tutte le altre funzioni ad esso espressamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il senato accademico puo' delegare specifici poteri ad organismi ristretti formati nel suo seno. 4. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) il presidi delle facolta'; d) il rappresentanti dei dipartimenti (nella misura di un rappresentante fino a 25 docenti afferenti a ciascun dipartimento e di due rappresentanti per afferenze superiori); e) un rappresentante di ciascuna area scientifico-disciplinare in cui e' suddivisa l'Universita'; f) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura del 20% del totale delle lettere d) ed e); g) i rappresentanti degli studenti nella misura del 20% del totale delle lettere d) ed e); 5. Il direttore amministrativo fa parte del senato accademico a titolo consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante delle sedute. 6. I membri elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. 7. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore ogni due mesi e all'occorrenza in via straordinaria. 8. Il rettore e' tenuto a convocare il senato accademico in seguito ad espressa richiesta di almeno un quinto dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte. 9. Il senato accademico delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purche' gli stessi non superino 1/3 dei membri, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 10. Dura in carica quattro anni. 11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute con- secutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal senato accademico. -------- (9) In particolare quelle previste dall'art. 2 della legge 9.5.1989, n. 168, ai fini dell'elaborazione del piano di sviluppo delle universita' e ai fini della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. (10) Per le commissioni di disciplina vedi l'art. 16, comma 8, della legge 9.5.1989, n. 168. Art. 14 Consiglio di Amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovraintende, con finalita' di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale e del personale tecnico ed amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 2. Compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, al senato accademico e al consiglio degli studenti e che non rientrino nelle competenze del rettore, dei consigli di facolta', dei consigli di corso di laurea delle strutture autonome, e del direttore amministrativo. Attua le indicazioni programmatiche, le linee generali, i criteri e le proposte del senato accademico nell'ambito delle compatibilita' di bilancio. 3. In particolare, rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione: a) la definizione dell'organico di ateneo, entro le linee individuate da senato accademico; b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, salve le competenze espressamente riservate al senato accademico; c) l'affidamento dell'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Universita' ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra pubblica amministrazione; d) la determinazione di criteri per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici e l'individuazione degli strumenti idonei per la verifica dell'efficienza dell'attivita' tecnica e amministrativa dell'Universita'; e) l'attribuzione e la revoca delle funzioni dirigenziali, l'approvazione dei programmi di attivita' dei dirigenti; f) l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni dei conti consuntivi, dei piani finanziari e dei programmi riguardanti la realizzazione di opere, destinando le necessarie risorse alle varie strutture; g) l'autorizzazione al rettore, con apposita delibera da adottare di regola in occasione dell'approvazione del bilancio, a contrarre i mutui ed i prestiti; h) l'approvazione dei contratti e delle convenzioni, le deliberazioni in merito ad ogni altro atto che comporti impegno di spesa, fatti salvi il poteri delle strutture alle quali e' attribuita autonomia gestionale e di spesa; i) le deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; l) l'approvazione del regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; m) l'amministrazione dei servizi e dei beni di proprieta' dell'Universita' o dei quali la stessa puo' disporre, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili, le relative permute, gli appalti e le concessioni, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali e' attribuita autonomia gestionale e di spesa; 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo; d) due rappresentanti eletti dagli studenti; e) nove membri designati dal senato accademico che possiedano adeguate competenze o comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e della organizzazione; f) un rappresentante del Governo. 5. I membri di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico. I membri di cui alla lettera e) sono designati da senato accademico nella prima riunione. Non possono essere esterni all'Universita' in numero maggiore di tre. I membri interni sono scelti in modo da garantire la rappresentanza della pluralita' di componenti presenti nell'Universita'. E' garantita la rappresentanza delle sedi decentrate secondo la normativa vigente. 6. Alla nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione si provvede con decreto del rettore. 7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma una volta a mese. 8. Il rettore e' tenuto a convocare il consiglio di amministrazione in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte. 9. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti. 10. Dura in carica quattro anni. 11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute con- secutive senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal senato accademico. ALLEGATO Art. 15 Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. Sulle proposte del consiglio degli studenti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione sono tenuti ad esprimere motivato parere. 3. In particolare il consiglio degli studenti: a) esprime proposte e pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) puo' chiedere che nelle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno; c) esprime parere obbligatorio in merito alle variazioni dei contributi scolastici e sulla concessione di borse di studio e sussidi agli studenti; d) esprime parere obbligatorio sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio; e) adotta le regole generali da applicare per le attivita' form- ative (11), da sottoporre all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse; f) esprime parere obbligatorio sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti e loro associazioni per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; g) approva il regolamento per il proprio funzionamento. 4. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nell'ente regionale per il diritto allo studio e dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facolta' e consiglio di corso di laurea. 5. Elegge nella prima seduta, al proprio interno il presidente. Il presidente resta in carica due anni. (11) Di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 19.11.1990, n. 341. Art. 16 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore. I suoi membri durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 2. Il collegio e' composto da: a) un revisore designato dalla Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente; b) due revisori designati dal senato accademico, di cui uno tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili e l'altro tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Universita'. 3. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativo-contabili. 5. Rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al rettore e al senato accademico. TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE DELL'UNIVERSITA' Art. 17 Attivita' didattiche svolte nell'Universita' 1. Nell'Universita' vengono svolti: a) corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma delle scuole dirette a fini speciali, diploma di laurea, diploma delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca; b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria previsti dalla normativa vigente; c) corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo. 2. L'Universita' puo' attivare, nei limiti del propriobilancio e anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati: a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e tirocini; c) corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Nell'Universita' possono essere altresi' svolte le attivita' e i servizi didattici integrativi di cui al titolo IV. 4. Per l'attuazione di tali corsi, l'Universita' puo' valutare l'opportunita' di predisporre strutture residenziali. 5. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita' form- ative e' disciplinato dal regolamento didattico di ateneo. I criteri e le modalita' di svolgimento sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate nell'ambito dei rispettivi regolamenti. 6. Il consiglio di amministrazione determina su proposta del senato accademico, che sente le strutture didattiche interessate, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza dei corsi. Art. 18 Facolta' 1. La facolta' e' la struttura di appartenenza per i professori di ruolo e per i ricercatori. 2. E' la sede di coordinamento di tutte le strutture didattiche e formative. 3. Sono di sua competenza fra l'altro: a) l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attivita' didattiche; b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione; c) l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio degli studenti; d) la programmazione triennale secondo la normativa vigente; e) la predisposizione del manifesto annuale degli studi di propria competenza; f) la distribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori; g) la chiamata dei professori di ruolo; h) le determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori di ruolo e dei ricercatori secondo le norme vigenti e su proposta dei dipartimenti interessati, ove costituiti, e comunque acquisendone i pareri; i) il nulla osta a professori e ricercatori, sentito i dipartimento di afferenza, per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; l) le funzioni in materia di orientamento; m) l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, la fissazione degli obblighi per coloro che provengono da altre sedi o da altro corso di studio, la fissazione dei criteri per la convalida dei titoli universitari e per il riconoscimento - totale o per crediti didattici - degli studi compiuti all'estero; n) l'ammissione ai singoli corsi di studenti gia' in possesso di titolo di studio universitario; o) la proposta in ordine ai contributi da richiedere agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi; p) le proposte di modifica dello statuto e del regolamento didattico di ateneo; q) la deliberazione del regolamento di facolta'; r) ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo statuto. 4. Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f) ed i), del precedente comma devono essere sentiti i consigli di corso di laurea. Art. 19 Commissioni didattiche di facolta' e di ateneo. 1. Il consiglio di facolta' istituisce una commissione didattica con funzioni di confronto fra docenti e studenti sulle problematiche relative all'organizzazione dell'attivita' didattica e dei servizi connessi. 2. La commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato, e' composta da un uguale numero di docenti, inclusi i ricercatori, e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facolta'. 3. La commissione didattica: a) riferisce periodicamente e ogni volta che lo ritenga opportuno al consiglio di facolta'; b) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facolta', la relazione annuale sulle attivita' ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facolta'; c) propone le attivita' didattiche integrative; d) svolge le altre funzioni affidate dal consiglio di facolta'. 4. E' istituita la commissione didattica di ateneo con funzioni di coordinamento delle attivita' delle commissioni didattiche di facolta'. Di detta commissione fanno parte due rappresentanti, uno dei professori e dei ricercatori, uno degli studenti, designati da ciascuna commissione di facolta'. Art. 20 Organi della facolta' 1. Sono organi della facolta': il preside e i consiglio di facolta'. Puo' essere istituito un consiglio di presidenza. Art. 21 Preside di facolta' 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza, ove istituito, e ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Dura in carica quattro anni. Puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e puo' designare un preside vicario che lo supplisce nelle funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il pre- side vicario esercita le funzioni del preside in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 3. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente ed e' nominato con decreto del rettore. 4. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il consiglio di facolta'. 5. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti, e a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. 6. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facolta'. Art. 22 Consiglio di facolta' 1. I consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta'; b) dai ricercatori confermati; c) da 2 rappresentanti degli studenti. 2. Il consiglio di facolta' puo' delegare compiti di ordinaria amministrazione al consiglio di presidenza. Puo' delegare altresi' l'esercizio di proprie funzioni ai consigli di corso di laurea o di indirizzo o a commissioni formate nel proprio seno. 3. E' convocato in via ordinaria dal preside almeno ogni due mesi e all'occorrenza in via straordinaria. 4. Delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti, detratti gli assenti giustificati purche' non superiori alla meta' dei membri, ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge. 5. Il preside e' tenuto a convocare il consiglio di facolta' in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte. Art. 23 Consiglio di presidenza 1. Il preside puo' essere coadiuvato da un consiglio di presidenza, i cui membri sono da lui scelti tra gli appartenenti al consiglio di facolta' medesimo. Il funzionamento del consiglio di presidenza e' disciplinato dal regolamento di facolta'. Art. 24 Consigli di corso di laurea o di indirizzo 2. Piu' consigli di corso di laurea o di indirizzo possono deliberare di confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di origine. 3. I consigli di corso di laurea o di indirizzo esercitano le funzioni loro delegate dalle facolta'. 4. Fanno parte del consiglio di corso di laurea o di indirizzo i docenti afferenti a corso o indirizzo a qualsiasi titolo, tre rappresentanti degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 5. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del consiglio di corso di laurea o di indirizzo. 6. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente. 7. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive. 8. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende alle attivita' del corso di laurea o di indirizzo. Dura in carica quattro anni. Art. 25 Consigli di corso di diploma 1. Le disposizioni dell'art. 24 si osservano, in quanto applicabili, per i consigli di corso di diploma universitario. Fanno parte dei consigli di corso di diploma il docenti ai quali siano stati affidati, a qualsiasi titolo, moduli didattici ed una rappresentanza degli studenti definita dal consiglio di facolta'. Art. 26 Scuole di specializzazione 1. Le scuole di specializzazione svolgono corsi di studio successivi alla laurea finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati e rilasciano diplomi di specializzazione. 2. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti: a) l'ordinamento e la durata degli studi, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico ove previsti; b) i requisiti e le procedure di ammissione; c) il numero massimo degli studenti da ammettere; d) il tipo di specializzazione; e) le fonti di finanziamento. 3. Alla deliberazione di istituzione della scuola provvede il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' interessate, in base ad una verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi e in particolare alla disponibilita' di: a) personale docente e non docente; b) risorse finanziarie, da acquisire anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati; c) locali ed attrezzature. 4. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore e il consiglio della scuola. 5. Il direttore e' un professore di ruolo o fuori ruolo di una delle facolta' dell'Universita' che tenga un corso nella scuola stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive. Dura in carica quattro anni, purche' mantenga un insegnamento nella scuola stessa. 6. Il direttore: a) rappresenta la scuola; b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede; c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni dei presidenti dei consigli di corso di laurea e svolge le altre funzioni previste dallo statuto della scuola. 7. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i professori e ricercatori della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dallo statuto di ciascuna scuola. 8. In sede di prima istituzione di una scuola, i consigli delle facolta' interessate designano un consiglio provvisorio costituito dai docenti delle discipline da attivare. Il consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore. Art. 27 Corsi di dottorato di ricerca 1. I titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attivita' didattiche e di ricerca, svolte presso Facolta' o dipartimenti o presso altre strutture didattiche o di ricerca italiane e straniere. 2. Il titolo di dottore di ricerca puo' essere conseguito secondo le norme di legge, in tutte le aree scientifico-disciplinari presenti nell'Universita'. 3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato e' affidata al dipartimento o alla struttura di ricerca dove viene svolta l'attivita' scientifica dei dottorando. 4. L'Universita' puo' proporre l'istituzione di posti di dottorato di ricerca e prevedere borse di studio ponendo le relative spese a carico del proprio bilancio o mediante convenzioni con enti pubblici e privati. Art. 28 Contratti per attivita' didattiche 1. L'Universita', su proposta dei singoli consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per il finanziamento delle supplenze e degli affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalita' previsti dall'ordinamento universitario. 2. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti (12), possono essere stipulati con le modalita' di cui al comma 1 ulteriori contratti di durata annuale per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali o anche di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti coperti pur essendo state esperite le relative procedure. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario e non sono rinnovabili per piu' di due anni nel corso di un quinquennio a favore della stessa persona. Il senato accademico ne fissa annualmente il tetto massimo in rapporto agli insegnamenti esistenti. Ogni facolta' non puo' superare detto limite. 3. L'Universita' su proposta dei singoli consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni, di collaborazioni linguistiche, di borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri. -------- (12) Artt. 25 e 100 del D.P.R. 382/1980 e successive modificazioni. Art. 29 Autonomia di gestione delle strutture didattiche I consiglio di amministrazione puo' attribuire alle strutture di cui al presente titolo la natura di centri autonomi di gestione ai quali e' riconosciuta autonomia finanziaria e di spesa. TITOLO IV FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI Art. 30 Servizi di informazione per gli studenti 1. L'Universita' raccoglie e fornisce le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo e provvede alla pubblicazione di guide contenenti l'ordinamento didattico il programmi dei corsi e ogni notizia utile all'orientamento degli studenti. Art. 31 Corsi di orientamento degli studenti 1. L'Universita', anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nell'ambito delle intese di cui alla normativa vigente (13), organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attivita' ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 2. Per l'organizzazione dei corsi, nonche' per l'effettuazione di sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative, l'Universita' richiede la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, di enti pubblici, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. -------- (13) Art. 6, comma 1, lett. a), della legge 19.11.1990 n. 341. Art. 32 Servizi didattici integrativi 1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove: a) iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti portatori di handicaps e degli studenti lavoratori anche mediante insegnamento a distanza; b) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti; c) l'interscambio di studenti, a livello nazionale e internazionale; d) l'istituzione di borse di studio per giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca e di sussidi agli studenti per tirocini in Italia e all'estero. Art. 33 Attivita' formative autogestite dagli studenti 1. L'Universita', al fine di sostenere e valorizzare le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport ,delle attivita' ricreative e del tempo libero: a) sostiene gli interventi e i programmi predisposti da libere forme associative degli studenti, eventualmente con la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione; b) favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari in materia; c) mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione; d) favorisce l'istituzione di luoghi di incontro e di ritrovo per studenti e di spazi per le associazioni e rappresentanze studentesche. 2. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative costituite da studenti che presentino i seguenti requisiti: eleggibilita' delle cariche, volontarieta' dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro. Art. 34 Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo 1. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attivita' di supporto alla didattica o ai servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative e didattiche. Dette collaborazioni, ai sensi delle leggi vigenti, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro di tipo subordinato e non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. 2. L'Universita' puo' avvalersi altresi', per le attivita' previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooper- ative studentesche costituite e operanti nell'Universita' stessa. Art. 35 Tutorato 1. Nell'Universita' e' istituito il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dalla legge. 2. Le norme generali che riguardano i servizi di tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono indicate nel regolamento didattico di ateneo. Art. 36 Universita' e mondo del lavoro 1. L'Universita' organizza seminari informativi, banche dati ed altre attivita' che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di diplomandi e neo-diplomati. Art. 37 Attivita' sportive 1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' sono affidati, tramite convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario (14). 2. Il comitato per lo sport universitario e' composto da rettore o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo o suo delegato, con funzioni di segretario, da due rappresentanti eletti dagli studenti, da due rappresentanti designati da centro universitario sportivo. 3. Alla copertura delle spese si provvede con i fondi stanziati dalla legge (15), con eventuali contributi degli studenti e con eventuali altri fondi resi disponibili dall'amministrazione universitaria. -------- (14) Ai sensi della legge 28.6.1977, n. 394. (15) Attualmente legge 28.6.1977, n. 394. TITOLO V STRUTTURE SCIENTIFICHE DELL'UNIVERSITA' Art. 38 Dipartimenti 1. Il dipartimento e' la struttura che promuove coordina, e organizza le attivita' di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. 2. Le attivita' dei dipartimenti si svolgono nel rispetto del diritto dei singoli professori e ricercatori di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 3. Ogni dipartimento concorre, tenendo conto delle indicazioni dei consigli di facolta' e di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attivita' didattiche relative ai settori di ricerca di proprio interesse, comprese quelle per i corsi di dottorato anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'Universita' o di altre Universita'. 4. Il dipartimento: a) delibera il regolamento di dipartimento; b) delibera la stipula dei contratti con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari e internazionali, per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; c) svolge le attivita' di ricerca e di consulenza anche sulla base di contratti e convenzioni; d) partecipa all'istituzione di consorzi di ricerca e promuove l'istituzione di centri interuniversitari con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca; e) da' pareri in ordine alle chiamate dei professor limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento; f) formula proposte sull'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore. 5. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo dei settori di ricerca e delle attivita' connesse al dipartimento stesso. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti. 6. Il dipartimento e' un centro di gestione autonoma; dispone di personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento e di spazi assegnati dall'Universita'. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento e per lo svolgimento dei compiti didattici affidati allo stesso. 7. La proposta di istituire un dipartimento e' avanzata da professori e ricercatori dell'Universita' ed e' sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Negli stessi modi si procede per la fusione di piu' dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti. La proposta di istituzione di un dipartimento e' corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie ad avviare l'attivita', incluse le opzioni di massima. 8. Il regolamento di ateneo stabilisce i requisiti minimi per la costituzione ed il mantenimento dei dipartimenti. 9. Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o piu' docenti afferenti a dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal consiglio di dipartimento. Art. 39 Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. Art. 40 Direttore del dipartimento 1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra il professori di ruolo afferenti al dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del rettore. 2. Partecipano alla votazione del direttore tutti il membri del consiglio di dipartimento. 3. I direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. 4. Le modalita' per le votazioni sono contenute nel regolament di dipartimento. 5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle loro deliberazioni. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento. Tiene i rapporti con gli organi dell'Universita', esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Dura in carica quattro anni. 7. Nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le funzioni nei casi di impedimento o di assenza. ALLEGATO Art. 41 Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio, in virtu' dell'autonomia finanziaria e di gestione riconosciuta al dipartimento, opera le scelte di indirizzo programmatico e stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione nonche' per l'organizzazione di corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale. 2. Il consiglio autorizza i contratti e le convenzioni inerenti alle attivita' del dipartimento e comunque ogni collaborazione esterna comprese quelle per la stampa e la pubblicazione di opere, e ne da' comunicazione al senato accademico. 3. Approva i regolamenti interni, il bilancio preventivo i conto consuntivo, le variazioni di bilancio e quelle patrimoniali, le per- mute, la richiesta di finanziamenti corredata dal piano annuale delle ricerche e la proposta del direttore di nomina del suo sostituto. 4. Regolamenta, per quanto di competenza, l'utilizzo dei proventi e approva i tariffari delle prestazioni a pagamento. 5. Delibera a maggioranza assoluta il proprio regolamento, le modifiche ad esso nonche' la richiesta al consiglio di amministrazione di accensione di mutui per l'acquisto di attrezzature scientifiche. 6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico- amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il dipartimento. 7. Il regolamento del dipartimento disciplina le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze. 8. Il consiglio puo' delegare specifici poteri alla giunta. Art. 42 Giunta di dipartimento 1. La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico- amministrativo ed il segretario amministrativo. 2. Il consiglio di dipartimento puo' delegare specifici poteri alla giunta. 3. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono disciplinati da regolamento del dipartimento. Art. 43 Segretario amministrativo del dipartimento 1. Il segretario amministrativo provvede agli adempimenti di carattere amministrativo. E' responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa del dipartimento ed adotta gli atti, compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonei ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento. Art. 44 Centri interdipartimentali di ricerca 1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale coinvolgendo le attivita' di piu' dipartimenti. 2. Sono costituiti con decreto del rettore, anche su proposta di singoli docenti, sentito il senato accademico i consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati. 3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attivita' sono fornite dai dipartimenti partecipanti. 4. Ai centri interdipartimentali di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai dipartimenti. Art. 45 Musei 1. I musei dell'Universita' svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccolgono. 2. I musei afferiscono ai dipartimenti che provvedono agli aspetti gestionali, garantiscono la conservazione dei loro beni e ne promuovono l'utilizzazione didattica, scientifica e culturale. I musei possono essere organizzati in centri interdipartimentali di servizi. Art. 46 Centri interdipartimentali di servizi. 1. I centri interdipartimentali di servizi sono strutture che organizzano attivita' di servizio di rilevante impegno relative a settori scientifici e tecnologici comuni a piu'dipartimenti e che sono necessarie per il funzionamento e l'organizzazione dell'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'. 2. Sono costituiti con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti interessati, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione e, per i servizi didattici, le facolta' interessate. 3. Le risorse di personale, finanziarie, di mezzi e di spazi per lo svolgimento delle attivita' sono fornite dai dipartimenti e dalle facolta' interessate. 4. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizi il direttore ed il comitato tecnico-scientifico. 5. Il direttore del centro interdipartimentale di servizi e' eletto nel proprio seno dal comitato tecnico-scientifico ed e' nominato con decreto dal rettore. 6. Il comitato tecnico-scientifico e' costituito da professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo designati dai dipartimenti afferenti al centro. Sono di competenza del comitato tecnico-scientifico i programmi di attivita' del centro e l'approvazione dei bilanci. Art. 47 Centri di servizio di ateneo 1. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi di rilevante impegno finalizzati a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze della propria organizzazione amministrativa l'Universita' puo' costituire appositi centri di servizi. 2. La deliberazione del consiglio di amministrazione che costituisce il centro di servizi approva il relativo regolamento specifica l'ambito di attivita' e le relazioni con gli organi dell'Ateneo e individua i mezzi ed il personale da assegnare allo stesso. 3. Il regolamento puo' prevedere forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale degli studenti e delle loro associazioni e di altri soggetti pubblici o privati. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 46. Art. 48 Centro interuniversitario di ricerca e di servizi 1. I centro interuniversitario di ricerca e di servizi e' strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse Universita' o sede di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita'. 2. La costituzione ed il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con deliberazione del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Art. 49 Autonomia di gestione delle strutture scientifiche 1. I dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi e i centri di servizio di ateneo sono centri di gestione ai quali e' attribuita, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione, autonomia finanziaria e di spesa. 2. Agli adempimenti di carattere amministrativo provvede un segretario amministrativo, per il quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 43. Art. 50 Biblioteche 1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, comunitari e internazionali. 2. Hanno il compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti. 3. Il sistema di biblioteche dell'Ateneo si articola in biblioteche centrali e biblioteche di settore. 4. Le biblioteche centrali provvedono all'acquisizione, alla raccolta e alla fruizione dei testi e documenti relativi ad aree scientifico-culturali diverse, per le esigenze della ricerca e della didattica. Coordinano le attivita' tecniche delle biblioteche di settore. 5. Le biblioteche centrali sono istituite, su proposta dei dipartimenti o facolta' interessati, con deliberazione del senato accademico. Costituiscono centri di gestione autonoma e dispongono di adeguati mezzi e spazi e di personale specializzato, assegnati dal consiglio di amministrazione. 6. Le biblioteche di settore provvedono all'acquisizione, alla raccolta e alla fruizione dei testi e documenti relativi a specifiche aree disciplinari. 7. Le biblioteche di settore sono gestite direttamente dal dipartimento o dai dipartimenti cui afferiscono oppure dalle biblioteche centrali, tramite apposita convenzione tra biblioteca centrale e uno o piu' dipartimenti, approvata dal consiglio di amministrazione. 8. Gli organi delle biblioteche sono: a) il presidente; b) il consiglio di biblioteca; c) il direttore. 9. Il consiglio di biblioteca comprende il presidente, il direttore, e i rappresentanti delle strutture afferenti, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo della biblioteca, secondo modalita' precisate nella proposta di costituzione della biblioteca. 10. Il presidente e' eletto, nel proprio seno, dal consiglio di biblioteca tra i professori di ruolo e fuori ruolo. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili. 11. Ai fini dello sviluppo del sistema di biblioteche dell'Ateneo, e' istituita la commissione di coordinamento delle biblioteche, costituita dai presidenti e dai direttori delle stesso. 12. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle biblioteche e i criteri di gestione del materiale bibliografico sono stabiliti da apposito regolamento tipo approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la commissione di coordinamento delle biblioteche. TITOLO VI AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE Art. 51 Autonomia finanziaria e contabile 1. L'Universita' ha autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Art. 52 Entrate 1. Le entrate dell'Universita' sono costituite da: a) trasferimenti statali; b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; c) forme autonome di finanziamento, quali finanziamenti e contributi volontari di enti pubblici e soggetti privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' corrispettivi di contratti e convenzioni. Almeno il 5% dei corrispettivi di contratti e convenzioni per attivita' di ricerca e' destinato alla ricerca di base, nell'ambito della struttura che ha stipulato la convenzione. TITOLO VII AUTONOMIA ORGANIZZATIVA Art. 53 Autonomia negoziale 1. L'Universita' ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dalla normativa vigente (16)(17). -------- (16) Legge 9.5.1989, n. 168. (17) L'Universita' si attiene alla procedure previste dalla normativa della comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Art. 54 Direttore amministrativo 1. La struttura amministrativa dell'Universita' fa capo al direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione, tenendo conto delle indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione e dal rettore, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. 2. Il direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione per quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici. In qualita' di capo del personale, e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. 3. In particolare, competono al direttore amministrativo: a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi in conformita' alle direttive impartite dal rettore; b) la formulazione di proposte al rettore ai fini dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Universita'; c) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli uffici e servizi centrali dell'Universita' e l'esercizio delle funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico- amministrativo; d) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture in coerenza con la pianta organica approvata dal consiglio di amministrazione e valutando le specifiche competenze necessarie; e) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti; f) la vigilanza sui beni dell'Universita'; g) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione. 5. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai sensi dell'art. 14 comma 3, lettera c). 6. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile. L'indennita' e' stabilita dal consiglio di amministrazione in base alle leggi vigenti. Per gravi motivi, il direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione previa contestazione a norma dell'art. 55, comma 6. Art. 55 Funzioni dirigenziali 1. Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, con possibilita' di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale e, in mancanza di questi, ne rispetto dei principi di cui al D. L.vo 29/93. 2. I titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma - della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali o equiparate sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione. 5. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato e fissazione di congruo termine per la presentazione di controdeduzioni. Art. 56 Responsabilita' 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al senato accademico ed al consiglio di amministrazione deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria o del responsabile amministrativo del centro di gestione autonoma nonche' del direttore amministrativo sotto il profilo della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 3. Il direttore amministrativo e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui a comma 1, unitamente al funzionario preposto. 4. L'apposito regolamento, ai sensi della normativa vigente determina per ciascun tipo di procedimento l'unita' organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale (18). 5. L'Universita' provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle disposizioni adottate ai sensi del comma 4. 6. Il personale tecnico-amministrativo puo' ricevere dall'amministrazione universitaria incarichi che, in quanto rivestono carattere di notevole complessita' tecnica o amministrativa e comportano l'assunzione di specifiche e personali responsabilita' da svolgersi oltre l'orario e i doveri di ufficio saranno incentivati anche sotto il profilo economico. Il consiglio di amministrazione detta i criteri ed i limiti per l'attribuzione di tali incarichi sulla base delle leggi vigenti. -------- (18) Vedi legge 7.8.1990, n. 241 e regolamenti attuativi. Art. 57 Collaborazioni esterne 1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l'Universita' puo' ricorrere a incarichi e consulenze e affidare compiti anche istituzionali all'esterno motivando le decisioni, con le limitazioni e i vincoli previsti dalla normativa vigente (19). -------- (19) Dall'art. 7 del D.L. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 58 Centri per i rapporti con l'esterno 1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, puo' essere costituito dal senato accademico, in forma di centro interdipartimentale un "centro per i rapporti con l'esterno" (CRE) avente la funzione di sviluppare la ricerca e di promuovere l'utilizzazione economica, da parte delle imprese pubbliche e private, delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica. 2. Il CRE assicura la collaborazione tra Universita' amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati nelle seguenti forme: a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione; b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze; c) prestazioni professionali nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e da presente statuto. Art. 59 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. 2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Universita', salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore nonche' di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione, compreso tra il 10 e il 20% dei proventi che ne derivino. TITOLO VIII NORME COMUNI Art. 60 Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi 1. Due mesi prima della scadenza del mandato dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente della facolta' e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente. Ai fini del presente articolo, si intende per decano il professore ordinario con maggiore anzianita' in ruolo; in caso di parita' prevale l'anzianita' anagrafica. 2. Per tutte le cariche elettive previste dallo statuto la stessa carica non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi. L'eventuale rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire soltanto decorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 3. I componenti degli organi hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Universita' tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 4. Chi assume le funzioni di rettore, di prorettore di preside di facolta' o di direttore di dipartimento, scuole e centri deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. 5. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. 6. Col termine personale tecnico-amministrativo si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati. 7. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno i due terzi dei componenti. Essi sono convocati da chi li presiede, il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data di convocazione, curando che la comunicazione sia trasmessa ad ogni componente almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima della riunione. 8. Le sedute degli organi sono pubbliche, salvi i casi previsti dalle leggi, e dai regolamenti. 9. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze richieste dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. 10. Per le deliberazioni concernenti persone il voto e' segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamenti. 11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i votanti. 12. Nessuno puo' prendere parte a voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. 13. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. 14. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e il posti di professore di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e i posti di ricercatore partecipano il professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. 15. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali sono disciplinate da apposito regolamento. Art. 61 Elezione delle rappresentanze degli studenti 1. Gli studenti eletti negli organi e nelle strutture dell'Universita' hanno un mandato di durata biennale. 2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, e, quando non sia prevista una distinta rappresentanza, anche gli iscritti ai dottorati di ricerca ed equiparati e alle scuole. TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 62 Modifiche dello statuto 1. Il consiglio di amministrazione ed il consigli di facolta', dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti e il consiglio degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 63 Norme di prima attuazione dello statuto 1. Lo statuto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. In prima applicazione partecipano alla elezione del rettore i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nei consigli di facolta' e nel comitato di gestione degli impianti sportivi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto si provvede alla elezione delle nuove rappresentanze studentesche. 4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il senato accademico, sentito il parere dei consigli degli istituti, stabilisce i criteri per l'assorbimento degli istituti stessi in dipartimenti. 5. Fino alla costituzione dei dipartimenti, per l'elezione delle rappresentanze degli stessi nel senato accademico, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera d), gli istituti si accorpano e le rappresentanze vengono stabilite nella stessa misura dei dipartimenti. Art. 64 Efficacia dei precedenti regolamenti 1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni incompatibili con le norme dello statuto. Art. 65 Elenchi delle facolta', dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti, degli istituti, degli insegnamenti e delle aree scientifico-disciplinari. 1. L'elenco delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma e delle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione istituiti dall'Universita' e' contenuto nell'allegato A. 2. L'elenco dei dipartimenti e degli istituti e' contenuto nell'allegato B. 3. L'elenco degli insegnamenti attinenti alle facolta', corsi e scuole e' contenuto nell'allegato C. 4. L'elenco delle aree scientifico-disciplinari e' contenuto nell'allegato D. 5. Le modificazioni e integrazioni all'allegato B e, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, agli allegati C e D sono delib- erate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del Rettore.