(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
                      NUOVO STATUTO DELL'ATENEO
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1
                          Principi generali
    1.  L'Universita'  degli Studi di Camerino, di seguito denominata
Universita', e' una istituzione culturale pubblica e  autonoma  dello
Stato  che,  assumendo  come  preminente  valore  di  riferimento  il
rispetto dei diritti fondamentali della persona, opera dell'interesse
della societa' mediante la ricerca e l'insegnamento superiore.
    2. Ha per fini primari la elaborazione e  la  trasmissione  della
cultura, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione,
organizzazione  e  sviluppo  della  ricerca, la formazione culturale,
scientifica e professionale degli studenti.
    3.  Garantisce  le  liberta'  di  ricerca   e   di   insegnamento
riconosciute dalla Costituzione.
    4.  Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e
studenti,   quali   componenti    dell'Universita',    contribuiscono
nell'ambito   delle   rispettive   funzioni   e   responsabilita'  al
raggiungimento delle finalita' istituzionali.
    5.  Per  assolvere  i  propri  compiti  formativi,  l'Universita'
promuove  e  sostiene  attivita'  di  orientamento  e  di  assistenza
didattica agli studenti.
    6. Garantisce pari opportunita' nell'accesso  agli  studi  e  nei
meccanismi  di  reclutamento  e  di  carriera,  indipendentemente dal
sesso, dalla religione e dalla etnia.
                               Art. 2
                              Autonomia
    1. Conformemente ai principi dell'art. 33 della Costituzione, dei
principi  posti  dalle  leggi  dello  Stato  e  della  Magna   Charta
sottoscritta  dalle  universita' europee, l'Universita' stabilisce il
proprio  ordinamento  autonomo  con  il  presente  statuto  e  con  i
regolamenti dallo stesso previsti.
    2.    L'Universita'    ha    autonomia   scientifica,   didattica
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
    3. E' persona giuridica pubblica, che opera con  piena  capacita'
di  diritto  pubblico  e  privato  per il conseguimento delle proprie
finalita'. A tale scopo e' legittimata a porre in  essere  ogni  atto
negoziale   anche   a  titolo  oneroso,  ivi  compresi  gli  atti  di
costituzione  o  di  adesione  a  centri,  aziende  e  servizi  anche
interuniversitari,  ad organismi associativi e consortili, nonche' di
costituzione e  di  partecipazione  a  fondazioni  e  a  societa'  di
capitali,  sia  in Italia che all'estero. Promuove collaborazioni nel
campo della ricerca, della didattica e della  cultura  e  intrattiene
rapporti  con enti pubblici e privati, italiani, stranieri comunitari
ed internazionali attraverso contratti, convenzioni e consulenze.
    4. Conclude accordi con le amministrazioni  statali  e  con  enti
pubblici  e privati italiani, stranieri, comunitari ed internazionali
per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e di ricerca.
    5.  Puo'  stipulare,  direttamente  o   attraverso   le   proprie
strutture,  contratti di ricerca, di consulenza e di didattica.  Puo'
svolgere attivita'  editoriali,  prove  e  certificazioni  per  conto
terzi.
    6.  Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 4 e 5 puo'
stipulare contratti, anche di diritto  privato,  per  l'assunzione  a
termine del personale necessario con oneri anche a carico del proprio
bilancio nei limiti previsti dalla legge.
    7. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, devono essere
garantiti   all'Universita'   appropriati   strumenti  di  indirizzo,
informazione e controllo sull'attivita'  oggetto  di  collaborazione.
Le   convenzioni   determinano   la   disponibilita'   dei  risultati
scientifici conseguiti e, ove  necessario  la  brevettabilita'  e  lo
sfruttamento economico dei risultati ottenuti. Le convenzioni possono
prevedere l'istituzione di borse di studio e di dottorato.
    8.  L'Universita',  oltre  a  curare l'istruzione universitaria a
tutti  i  livelli,  opera  nel  campo  della  formazione   culturale,
scientifica   e   professionale   attraverso   corsi  e  seminari  di
perfezionamento, di aggiornamento e di  cultura,  nonche'  attraverso
attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore.
    9.   Adegua   l'offerta   didattica   ed   il  profili  formativi
all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del  lavoro  e
delle  esigenze  della  societa'.  A  tale scopo si da' gli strumenti
necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti,  avvalendosi
delle opportune collaborazioni.
 .fo on
   10.  Puo'  stipulare  convenzioni  con  altri  soggetti pubblici e
privati per integrare il  proprio  patrimonio  immobiliare,  compreso
quello residenziale, e per risolvere i comuni problemi organizzativi.
A tal fine puo' prevedere appositi stanziamenti in bilancio.
    11.   Concorre,  in  modo  autonomo,  alla  determinazione  degli
obiettivi del piano di sviluppo delle Universita' e dei piani per  la
ricerca  scientifica  e  tecnologica del Ministero dell'Universita' e
della Ricerca scientifica e tecnologica e  provvede,  per  quanto  di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
    12. Favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi
con  l'attuazione  delle proprie finalita' garantendo la circolazione
delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
                               Art. 3
                             Regolamenti
    1.  Le  norme  attuative  delle  disposizioni   statutarie   sono
contenute nei regolamenti elencati dai commi seguenti.
    2.  I  regolamenti  sono deliberati, a maggioranza assoluta degli
aventi diritto, dagli organi competenti sottoindicati.  Sono  emanati
con  decreto del rettore, entro 15 giorni dall'approvazione e ad essi
viene data ampia pubblicita'. Entrano  in  vigore  non  prima  di  60
giorni  dall'emanazione  del  decreto del rettore. I Regolamenti sono
trasmessi al ministero secondo le norme di legge.
    3. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative:
    a) alla organizzazione dell'Universita';
    b) alle modalita' di elezione e funzionamento degli organi di cui
al titolo II;
    c) alle modalita' di esercizio delle funzioni relative allo stato
giuridico ed economico  dei  professori  e  dei  ricercatori  la  cui
competenza e' stata per legge demandata agli Atenei (1).
    4.  Il  regolamento  generale  di ateneo e' deliberato dal senato
accademico sentito il consiglio di amministrazione.
    5.  Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'   disciplina   i   criteri   gestionali,   le  procedure
amministrative e finanziarie  e  le  connesse  responsabilita'.    E'
deliberato   da  consiglio  di  amministrazione,  sentiti  il  senato
accademico, i consigli di facolta' ed i consigli di dipartimento (2).
    6. Il regolamento didattico di  ateneo  contiene  l'elenco  delle
strutture  didattiche  e  disciplina  lo  svolgimento degli studi dei
corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di  diploma  di
specializzazione,  delle scuole dirette a fini speciali, di dottorato
di ricerca, nonche' dei corsi e delle attivita' formative  di  cui  a
titolo  IV,  attivati presso l'Universita'. Contiene i criteri per il
riconoscimento dei curricula degli studenti e, ai fini della carriera
didattica delle attivita'  svolte  dai  docenti.  E'  deliberato  dal
senato accademico su proposta delle strutture didattiche (3).
    7. Il regolamento generale delle strutture di ricerca dell'ateneo
contiene l'elenco dei dipartimenti e delle strutture di supporto e ne
disciplina  la  costituzione,  l'attivazione,  la disattivazione e la
variazione  in  relazione  alla  necessita'  del   loro   adeguamento
all'evoluzione  della  ricerca  e  della didattica. E' deliberato dal
senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
    8.  I  regolamenti   delle   singole   strutture   didattiche   e
scientifiche  disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi
di supporto e degli organi di governo. Sono deliberati dai rispettivi
consigli.
    9. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalita'
di elezione e di convocazione dello stesso e le modalita' di elezione
del suo presidente.
    10. I regolamenti di cui ai commi 7, 8  e  9  sono  trasmessi  al
rettore che esercita il controllo di legittimita'.
--------
              (1)  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  9, della legge n.
          537/1993.
              (2) Secondo la procedura  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'art. 7 comma 9 della legge 9.5.1989, n. 168.
              (3)  E'  trasmesso  al  ministero  a norma dell'art. 11
          della legge 341/1990.
                               Art. 4
                  Attivita' didattiche e di ricerca
    1.  L'Universita',  nel  rispetto  degli  ordinamenti   didattici
vigenti,   della   liberta'   di   insegnamento  dei  docenti  e  dei
ricercatori,  e  delle  loro  specifiche   competenze   scientifiche,
organizza,  coordina,  garantisce  e  verifica  lo  svolgimento delle
attivita' didattiche e la piena utilizzazione dei  professori  e  dei
ricercatori.
    2.  E'  sede  primaria  della ricerca scientifica e promuove tale
finalita' nel rispetto della liberta' di ricerca dei  docenti  e  dei
ricercatori,   nonche'  dell'autonomia  di  ricerca  delle  strutture
scientifiche.
    3.  Il  personale  docente  deve  adempiere  con   assiduita'   e
regolarita'  ai  propri  compiti  istituzionali  nonche'  partecipare
regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo
statuto  o  istituite  dalle  strutture  didattiche  e   scientifiche
dell'Ateneo.
    4.  I  singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme  del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca:
    a) accedono ai fondi destinati alla ricerca (4);
    b) utilizzano le infrastrutture e gli apparati tecnici;
    c)  possono  partecipare  a  programmi  di  ricerca  promossi  da
amministrazioni   statali,  da  enti  pubblici  o  privati  italiani,
stranieri,  comunitari  o  internazionali,  secondo   le   rispettive
normative.
    5.  I  singoli docenti e ricercatori possono fruire di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca.
--------
              (4) Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
                               Art. 5
                         Titoli universitari
    1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
    a) diploma universitario;
    b) diploma di scuola diretta a fini speciali;
    c) diploma di laurea;
    d) diploma di specializzazione;
    e) dottore di ricerca.
    2. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  degli  studi  ed  il
rilascio dei titoli universitari affini, le facolta' regolamentano il
riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.
                               Art. 6
                Interventi per il diritto allo studio
    1.  L'Universita'  (5)  instaura  forme di collaborazione con gli
studenti nonche' con associazioni e cooperative da essi formate per i
servizi di supporto alle strutture universitarie, con  esclusione  di
ogni  attivita' inerente alla docenza, allo svolgimento degli esami o
che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative.
    2.  Collabora  e   stipula   accordi   e   convenzioni   con   le
amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici e privati ed istituzioni
aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione  del  diritto
allo studio.
    3.  A  fine  di  attivare  gli  interventi  volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta  realizzazione
di tale diritto, l'Universita' tra l'altro:
    a) puo' concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle
tasse e dei contributi (6);
    b)    concede,   mediante   concorso,   borse   di   studio   per
l'incentivazione e la  razionalizzazione  della  frequenza  ai  corsi
universitari.  In collaborazione con soggetti pubblici e privati puo'
istituire borse e sussidi di studio per giovani laureati  e  studenti
per  attivita'  di  studio  e  di  ricerca  e  tirocini pratici anche
all'estero;
    c) agevola la frequenza ai corsi, nonche' le attivita' di studio,
anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori ed
aule di studio;
    d) promuove corsi intensivi,  corsi  per  studenti  lavoratori  e
corsi  di  insegnamento  a  distanza, disciplinandone le modalita' di
svolgimento (7) e di  riconoscimento  nel  regolamento  didattico  di
ateneo;
    e)  promuove  attivita'  culturali,  sportive e ricreative, anche
attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive,  d'intesa
con  enti  pubblici  e  privati,  italiani,  stranieri  comunitari ed
internazionali ed avvalendosi delle associazioni studentesche;
    f) cura l'informazione circa le possibilita' offerte per lo  stu-
dio  e  la  formazione  anche  presso  altre  Universita' o enti, con
particolare attenzione ai programmi  comunitari,  e  pubblicizza  gli
interventi di sua competenza in materia di diritto allo studio;
    g)  promuove interscambi di studenti, che possono avere validita'
ai fini dei corsi di studio, anche mediante acquisizione  di  crediti
accademici,  con  Universita'  e  con  altre  istituzioni  assimilate
italiane, straniere, comunitarie ed internazionali;
    h)   sostiene   le   attivita'   formative   autogestite    dagli
studenti.(8).
--------
              (5)  Ai  sensi  dell'art.  13 della legge 2.12.1991, n.
          390.
              (6) Sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma  1,
          lett. a) della legge 2.12.1991, n. 390.
              (7)  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  della  legge
          19.11.1990 n. 341.
              (8) Di cui all'art. 6, comma 1, lett. C),  della  legge
          19.11.1990 n. 341.
                               Art. 7
                     Interventi per il personale
    1.  L'Universita'  promuove  la  qualificazione professionale del
personale  tecnico-amministrativo.  A  tal  fine  definisce  piani  e
programmi  per  la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  in
attuazione dei quali organizza  incontri,  corsi  di  preparazione  e
perfezionamento, conferenze.
    2.  Provvede ad istituire al suo interno o ad assumere iniziative
per l'istituzione e  il  potenziamento,  anche  attraverso  attivita'
autogestite  dal  personale,  di servizi ricreativi, sportivi, per il
tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido.
    3. La gestione dei servizi  puo'  essere  svolta  sulla  base  di
convenzioni con associazioni di dipendenti.
                               Art. 8
                    Organizzazione amministrativa
    1.  Il  regolamento generale di ateneo specifica l'organizzazione
funzionale dei servizi e  degli  uffici  ed  individua  le  sfere  di
competenza,   le   attribuzioni  e  le  responsabilita'  proprie  dei
funzionari.
    2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri
di   gestione   autonoma,   che   provvedono   ad   assicurare    una
amministrazione   efficiente  ed  efficace  rispetto  agli  obiettivi
generali concordati con gli organi centrali.
    3. I centri di gestione autonoma operano nell'ambito dei  vincoli
fissati  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e la
contabilita' e dagli organi centrali dell'Ateneo. Introitano i  fondi
loro    attribuiti   direttamente   dall'Universita'   ed   incassano
direttamente le entrate provenienti  da  rapporti  con  enti  esterni
secondo  criteri  e  limiti  fissati da citato regolamento. Liquidano
direttamente le spese relative allo svolgimento della loro attivita'.
    4. L'amministrazione centrale dell'ateneo e' costituita in centro
di   gestione   autonoma   sotto  la  responsabilita'  del  direttore
amministrativo.
                               Art. 9
                     Valutazione delle attivita'
    1. L'Universita' promuove  azioni  sistematiche  disciplinate  da
apposito  regolamento, per la valutazione e la verifica delle proprie
attivita' istituzionali.
                              TITOLO II
                       ORGANI DELL'UNIVERSITA'
                               Art.10
                          Organi di governo
    1. Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione.
                               Art. 11
                               Rettore
    1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
    2. I rettore:
     a) convoca e presiede il senato accademico ed  il  consiglio  di
amministrazione,   ne   coordina   le  iniziative,  svolge  attivita'
propositiva e di impulso nei confronti  degli  stessi,  vigila  sulla
esecuzione delle loro deliberazioni;
    b) convoca e presiede il corpo accademico eventualmente integrato
con  le  altre componenti dell'Universita' e con rappresentanti delle
istituzioni e della societa', per consultarlo in ordine alle linee di
sviluppo dell'Ateneo e su altre questioni di generale interesse;
    c) formula direttive e  criteri  generali  per  il  funzionamento
delle strutture, degli uffici e dei servizi dell'Universita';
    d)  garantisce  l'autonomia  didattica  e di ricerca di docenti e
ricercatori.
    e) presenta la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
    f) esercita l'azione disciplinare secondo le  modalita'  previste
dalla legge;
    g)  garantisce l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento
universitario,  ivi  comprese  quelle  sullo  stato   giuridico   del
personale;
    h)  dichiara,  sentito  il  senato  accademico,  non  valido agli
effetti delle iscrizioni il corso che  abbia  subito  una  prolungata
interruzione;
    i)  contrae i mutui ed i prestiti su autorizzazione del consiglio
di amministrazione;
    l) emana lo statuto, i regolamenti e  le  loro  modificazioni  ed
integrazioni;
    m)  presenta  al  consiglio  di  amministrazione  la  proposta di
bilancio  di  previsione  e  la  relazione  illustrativa  nonche'  la
relazione  che  accompagna  il  conto  consuntivo  e  le  proposte di
deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio;
    n) stipula gli accordi di cooperazione internazionale, nonche' le
convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle  singole
strutture didattiche e di ricerca;
    o)   presenta   al  ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  le  relazioni  periodiche  previste  dalla
legge;
    p)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
    3. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, puo' assumere
i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico  e
del   consiglio  di  amministrazione,  sottoponendoli  alla  ratifica
dell'organo   ordinariamente   competente   nella   prima    adunanza
successiva.
    4.  Dura  in carica quattro anni e viene eletto tra il professori
di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente.
    5. L'elettorato attivo e' costituito:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;
    b) dai ricercatori confermati;
    c) da personale tecnico ed amministrativo nella  misura  del  10%
dei voti validamente espressi;
    d)  dai  rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel
consiglio  di  amministrazione,  nel  consiglio  di   amministrazione
dell'ERSU,   nel   comitato   di  gestione  degli  impianti  sportivi
universitari e nei consigli di facolta'.
    6. La convocazione del  corpo  elettorale  per  la  elezione  del
rettore  e'  effettuata  dal  decano  dell'Universita'  o, in caso di
impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita' almeno  quaranta
giorni  prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di due
mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica.
    7. Nel caso di vacanza della carica prima  della  cessazione  del
mandato,  la  convocazione  del  corpo elettorale e' effettuata entro
trenta giorni dal verificarsi della  vacanza  e  le  elezioni  devono
essere  tenute  tra  il  quarantesimo  e il sessantesimo giorno dalla
convocazione.
    8. Il rettore e' eletto a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  o
equivalenti  nelle  prime  due votazioni da svolgere nell'arco di due
giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si  procede
con  il  ballottaggio  tra  i due candidati che nell'ultima votazione
abbiano riportato il maggior numero di voti.
    9. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita'  di
voti, e' eletto rettore il professore piu' anziano in ruolo.
    10.   Il   rettore   e'   nominato   con   decreto  del  Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
    11. Per la validita' della elezione, nelle  prime  due  votazioni
occorre  la  partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al
voto o equivalenti; nella  votazione  successiva  e'  sufficiente  la
partecipazione di un terzo degli aventi diritto o equivalenti.
                               Art. 12
                        Prorettore e deleghe
    1.  Il  rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di
ruolo che nel hanno diritto ai sensi della normativa vigente, che  lo
sostituisce  in  tutte  le  sue funzioni nei casi di impedimento o di
assenza.
    2. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori,
dandone comunicazione al senato accademico.
                               Art. 13
                          Senato Accademico
    1.   Il   senato   accademico   determina   le   linee   generali
dell'attivita'   e   definisce   la   programmazione  dello  sviluppo
dell'Universita';   provvede   al   coordinamento   delle   attivita'
didattiche  e  di  ricerca, fatte salve le attribuzioni delle singole
strutture didattiche e scientifiche.
    2. Sono di sua competenza:
    a)   l'elaborazione  e  approvazione,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  dei  piani  di  sviluppo  scientifico  e  didattico
dell'Universita'  con  l'individuazione  delle  esigenze  finanziarie
edilizie e di organico, sulla base delle  indicazioni  fornite  dagli
altri  organi  di  governo e dalle strutture dell'Ateneo, in coerenza
con i piani di sviluppo nazionale e regionale, ove esistenti;
    b) la istituzione  e  modificazione  di  strutture  didattiche  e
scientifiche,    di    centri   interdipartimentali   e   di   centri
interuniversitari di ricerca, sentite le strutture interessate  e  il
consiglio di amministrazione;
    c)   l'approvazione   di   indicazioni   programmatiche   per  la
predisposizione  del   bilancio   di   previsione,   riguardanti   in
particolare   la   ripartizione  delle  risorse  finanziarie  tra  le
strutture didattiche e scientifiche;
    d) l'individuazione delle linee per definire l'organico di Ateneo
sentiti le facolta' e i dipartimenti;
    e) la ripartizione tra le facolta' sulla base  del  programma  di
sviluppo  e  sentiti  le  facolta'  e  i  dipartimenti,  dei posti di
professore di ruolo e di ricercatore;
    f)  la  determinazione  dei  criteri  per  la   distribuzione   e
l'utilizzazione  delle  risorse  di  personale  e  finanziarie tra le
strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine
motivate  proposte   al   consiglio   di   amministrazione   per   le
deliberazioni di competenza;
    g)  la  ripartizione  annuale tra le strutture scientifiche della
quota proveniente dalle convenzioni e dai  contratti  scientifici  da
destinare alla ricerca di base, di cui all'art. 51;
    h) l'approvazione dei manifesti annuali degli studi;
    i) la formulazione di proposte al consiglio di amministrazione in
merito all'ammontare di tasse e contributi richiesti agli studenti;
    l)  l'approvazione  delle  relazioni  ufficiali  da  inoltrare  a
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
(9) ;
    m)  le iniziative rivolte, nei diversi ambiti disciplinari, anche
d'intesa con gli istituti regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e
aggiornamento educativi (IRRSAE), allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e attivita' didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado;
    n)  l'approvazione  dello  statuto,  delle  sue  modificazioni ed
integrazioni;
    o) l'approvazione, a maggioranza assoluta dei propri  componenti,
dei regolamenti d'ateneo, ad eccezione del regolamento che disciplina
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' di competenza del
consiglio di amministrazione;
    p) l'istituzione di organismi con  funzioni  consultive  e  delle
commissioni di disciplina (10);
    q) la designazione di due componenti il collegio dei revisori dei
conti;
    r)  la  designazione,  la  nomina  e la revoca dei rappresentanti
dell'Universita' presso enti, aziende ed istituzioni;
    s) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre al
suo  esame,  nonche'  tutte  le  altre funzioni ad esso espressamente
attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    3.  Il  senato  accademico  puo'  delegare  specifici  poteri  ad
organismi ristretti formati nel suo seno.
    4. Il senato accademico e' composto da:
     a) il rettore;
     b) il prorettore;
     c) il presidi delle facolta';
    d)  il  rappresentanti  dei  dipartimenti  (nella  misura  di  un
rappresentante fino a 25 docenti afferenti a ciascun  dipartimento  e
di due rappresentanti per afferenze superiori);
    e) un rappresentante di ciascuna area scientifico-disciplinare in
cui e' suddivisa l'Universita';
    f)  i  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo nella
misura del 20% del totale delle lettere d) ed e);
    g) i rappresentanti degli  studenti  nella  misura  del  20%  del
totale delle lettere d) ed e);
    5.  Il  direttore amministrativo fa parte del senato accademico a
titolo consultivo ed ha funzioni di  segretario  verbalizzante  delle
sedute.
    6.  I  membri  elettivi  del  senato accademico sono nominati con
decreto del rettore.
    7. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore
ogni due mesi e all'occorrenza in via straordinaria.
    8. Il rettore e' tenuto  a  convocare  il  senato  accademico  in
seguito  ad  espressa  richiesta di almeno un quinto dei suoi membri,
inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.
    9.  Il  senato  accademico  delibera   con   l'intervento   della
maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purche'
gli  stessi  non  superino  1/3  dei  membri,  salve  le  maggioranze
qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e  dai
regolamenti.
    10. Dura in carica quattro anni.
    11.  I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute con-
secutive,  senza  gravi  e  giustificati  motivi,   sono   dichiarati
decaduti. La decadenza e' pronunciata dal senato accademico.
--------
              (9)  In  particolare  quelle previste dall'art. 2 della
          legge 9.5.1989, n. 168, ai fini dell'elaborazione del piano
          di sviluppo delle universita' e  ai  fini  della  relazione
          sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica.
              (10)  Per  le commissioni di disciplina vedi l'art. 16,
          comma 8, della legge 9.5.1989, n. 168.
                               Art. 14
                    Consiglio di Amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione sovraintende, con finalita' di
efficienza ed equilibrio finanziario, alla  gestione  amministrativa,
finanziaria,  economica  e  patrimoniale  e  del personale tecnico ed
amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle
quali e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
    2. Compie tutti gli atti di  gestione  che  non  siano  riservati
dalla  legge, dallo statuto e dai regolamenti, al senato accademico e
al consiglio degli studenti e che non rientrino nelle competenze  del
rettore,  dei  consigli  di facolta', dei consigli di corso di laurea
delle  strutture  autonome, e del direttore amministrativo.  Attua le
indicazioni  programmatiche,  le  linee  generali,  i  criteri  e  le
proposte  del  senato  accademico nell'ambito delle compatibilita' di
bilancio.
    3. In particolare, rientrano nelle competenze  del  consiglio  di
amministrazione:
     a)  la  definizione  dell'organico  di  ateneo,  entro  le linee
individuate da senato accademico;
    b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, salve le  competenze
espressamente riservate al senato accademico;
    c)  l'affidamento  dell'incarico  di direttore amministrativo, su
proposta del rettore, sentito il senato accademico, ad un funzionario
della carriera dirigenziale  dell'Universita'  ovvero,  previo  nulla
osta  dell'amministrazione  di  provenienza, ad un dirigente di altra
sede universitaria o di altra pubblica amministrazione;
    d) la determinazione di criteri per il controllo  della  gestione
in  relazione  agli  obiettivi programmatici e l'individuazione degli
strumenti  idonei  per  la  verifica  dell'efficienza  dell'attivita'
tecnica e amministrativa dell'Universita';
    e)  l'attribuzione  e  la  revoca  delle  funzioni  dirigenziali,
l'approvazione dei programmi di attivita' dei dirigenti;
    f) l'approvazione del bilancio di  previsione  e  delle  relative
variazioni dei conti consuntivi, dei piani finanziari e dei programmi
riguardanti  la  realizzazione  di  opere,  destinando  le necessarie
risorse alle varie strutture;
    g) l'autorizzazione al rettore, con apposita delibera da adottare
di regola in occasione dell'approvazione del bilancio, a contrarre  i
mutui ed i prestiti;
    h)   l'approvazione   dei   contratti  e  delle  convenzioni,  le
deliberazioni in merito ad ogni altro atto che  comporti  impegno  di
spesa, fatti salvi il poteri delle strutture alle quali e' attribuita
autonomia gestionale e di spesa;
    i)  le  deliberazioni  in  materia  di  liti attive e passive, di
rinunce e transazioni;
   l)    l'approvazione    del     regolamento     che     disciplina
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    m)  l'amministrazione  dei  servizi  e  dei  beni  di  proprieta'
dell'Universita' o dei quali la stessa puo'  disporre,  ivi  compresi
gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili, le relative
permute,  gli  appalti  e  le concessioni, fatti salvi i poteri delle
strutture alle quali e' attribuita autonomia gestionale e di spesa;
    4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) il rettore;
     b) il prorettore;
     c) il direttore amministrativo;
     d) due rappresentanti eletti dagli studenti;
    e) nove membri designati dal  senato  accademico  che  possiedano
adeguate  competenze  o comprovate esperienze professionali nel campo
della gestione e della organizzazione;
    f) un rappresentante del Governo.
    5. I membri di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente non
possono essere contemporaneamente componenti del  senato  accademico.
I  membri  di cui alla lettera e) sono designati da senato accademico
nella prima riunione. Non possono essere esterni  all'Universita'  in
numero  maggiore  di  tre.  I  membri  interni sono scelti in modo da
garantire la rappresentanza della pluralita' di  componenti  presenti
nell'Universita'.   E'   garantita   la   rappresentanza  delle  sedi
decentrate secondo la normativa vigente.
    6.  Alla  nomina   dei   membri   elettivi   del   consiglio   di
amministrazione si provvede con decreto del rettore.
    7.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato dal rettore di
norma una volta a mese.
    8.  Il  rettore  e'  tenuto   a   convocare   il   consiglio   di
amministrazione  in  seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo
dei  suoi  membri,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le   relative
proposte.
    9.  Il  consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di
almeno la meta'  dei  componenti  in  carica  ed  a  maggioranza  dei
votanti.
    10. Dura in carica quattro anni.
    11.  I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute con-
secutive senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
La decadenza e' pronunciata dal senato accademico.
                                                             ALLEGATO
                               Art. 15
                      Consiglio degli studenti
    1.  Il  consiglio  degli  studenti esercita funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
degli studenti.
    2.  Sulle  proposte  del  consiglio  degli  studenti  il   senato
accademico   ed  il  consiglio  di  amministrazione  sono  tenuti  ad
esprimere motivato parere.
     3. In particolare il consiglio degli studenti:
     a)  esprime   proposte   e   pareri   su   questioni   attinenti
all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per gli studenti e al diritto
allo studio;
     b) puo' chiedere che nelle riunioni del senato accademico e  del
consiglio   di   amministrazione  vengano  inseriti  specifici  punti
all'ordine del giorno;
     c) esprime parere obbligatorio in  merito  alle  variazioni  dei
contributi  scolastici  e  sulla  concessione  di  borse  di studio e
sussidi agli studenti;
     d) esprime parere obbligatorio sulla disciplina degli accessi ai
corsi di studio;
     e) adotta le regole generali da applicare per le attivita' form-
ative (11), da sottoporre all'approvazione, per quanto di  rispettiva
competenza,  del senato accademico e del consiglio di amministrazione
e    delibera    in    ordine    alla    programmazione    attuativa,
all'organizzazione ed alla gestione delle stesse;
     f)   esprime  parere  obbligatorio  sulla  organizzazione  delle
prestazioni a tempo parziale degli studenti e loro  associazioni  per
attivita'  di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo
studio;
    g) approva il regolamento per il proprio funzionamento.
    4. Il consiglio degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti
degli    studenti   nel   senato   accademico,   nel   consiglio   di
amministrazione, nel comitato di  gestione  degli  impianti  sportivi
universitari,  nell'ente regionale per il diritto allo studio e dagli
studenti eletti in ciascun consiglio di facolta' e consiglio di corso
di laurea.
    5. Elegge nella prima seduta, al proprio interno  il  presidente.
Il presidente resta in carica due anni.
              (11)  Di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), della legge
          19.11.1990, n. 341.
                               Art. 16
                   Collegio dei revisori dei conti
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
rettore. I suoi membri  durano  in  carica  quattro  anni,  non  sono
revocabili,  salvo  inadempienza,  e  sono  rieleggibili per una sola
volta.
    2. Il collegio e' composto da:
    a) un revisore designato dalla Ragioneria  generale  dello  Stato
con funzioni di presidente;
    b)  due  revisori designati dal senato accademico, di cui uno tra
gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili e l'altro tra esperti
di comprovata qualificazione in materia, che non  abbia  rapporti  di
lavoro dipendente o autonomo con l'Universita'.
    3.   Il   collegio  dei  revisori  esercita  la  vigilanza  sulla
regolarita' contabile e finanziaria  della  gestione  ed  attesta  la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo
apposita  relazione  che  accompagna la proposta di deliberazione del
conto consuntivo. Esprime parere  sul  bilancio  preventivo  e  sugli
storni di bilancio.
    4.  I  revisori  hanno  diritto  di accesso agli atti e documenti
amministrativo-contabili.
    5. Rispondono della verita' delle loro attestazioni  e  adempiono
ai  loro  doveri  con  la  diligenza  del mandatario. Ove riscontrino
irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente
al rettore e al senato accademico.
                             TITOLO III
                STRUTTURE DIDATTICHE DELL'UNIVERSITA'
                               Art. 17
            Attivita' didattiche svolte nell'Universita'
    1. Nell'Universita' vengono svolti:
     a)  corsi  per  il   conseguimento   dei   titoli   di   diploma
universitario,  diploma delle scuole dirette a fini speciali, diploma
di laurea, diploma delle scuole di specializzazione  e  dottorato  di
ricerca;
    b)  corsi  relativi  a  tutti  gli  altri  livelli  di formazione
universitaria previsti dalla normativa vigente;
    c) corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.
    2. L'Universita' puo' attivare, nei limiti del propriobilancio  e
anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:
    a)  corsi  di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
    b) corsi di educazione,  aggiornamento  culturale  degli  adulti,
formazione permanente e tirocini;
    c)   corsi   di   formazione,   perfezionamento  e  aggiornamento
professionale.
    3. Nell'Universita' possono essere altresi' svolte le attivita' e
i servizi didattici integrativi di cui al titolo IV.
    4. Per l'attuazione di tali corsi,  l'Universita'  puo'  valutare
l'opportunita' di predisporre strutture residenziali.
    5.  L'ordinamento  degli studi, dei corsi e delle attivita' form-
ative e' disciplinato dal regolamento didattico di ateneo. I  criteri
e  le  modalita'  di  svolgimento  sono  deliberati  dalle  strutture
didattiche e  scientifiche  interessate  nell'ambito  dei  rispettivi
regolamenti.
    6.  Il  consiglio  di  amministrazione  determina su proposta del
senato accademico, che sente  le  strutture  didattiche  interessate,
l'ammontare   e  la  ripartizione  di  tasse  e  contributi  relativi
all'iscrizione e alla frequenza dei corsi.
                               Art. 18
                              Facolta'
    1. La facolta' e' la struttura di appartenenza per  i  professori
di ruolo e per i ricercatori.
    2. E' la sede di coordinamento di tutte le strutture didattiche e
formative.
    3. Sono di sua competenza fra l'altro:
    a)  l'organizzazione,  la  programmazione,  il coordinamento e la
verifica dello svolgimento delle attivita' didattiche;
    b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione;
    c)   l'approvazione   della   relazione   annuale  sull'attivita'
didattica da  trasmettere  al  senato  accademico,  al  consiglio  di
amministrazione e al consiglio degli studenti;
    d) la programmazione triennale secondo la normativa vigente;
    e)  la  predisposizione  del  manifesto  annuale  degli  studi di
propria competenza;
    f) la  distribuzione  dei  compiti  e  del  carico  didattico  ai
professori e ai ricercatori;
    g) la chiamata dei professori di ruolo;
    h)  le  determinazioni  in ordine all'attivazione delle procedure
relative alla copertura dei  posti  di  professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori  secondo  le norme vigenti e su proposta dei dipartimenti
interessati, ove costituiti, e comunque acquisendone i pareri;
    i)  il  nulla  osta  a  professori  e  ricercatori,   sentito   i
dipartimento di afferenza, per lo svolgimento di attivita' didattiche
e  di  ricerca  presso  altre  sedi  o per la fruizione di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca;
    l) le funzioni in materia di orientamento;
    m) l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti,
la fissazione degli obblighi per coloro che provengono da altre  sedi
o  da  altro  corso  di  studio,  la  fissazione  dei  criteri per la
convalida dei titoli universitari e per il riconoscimento - totale  o
per crediti didattici - degli studi compiuti all'estero;
    n)  l'ammissione ai singoli corsi di studenti gia' in possesso di
titolo di studio universitario;
    o) la  proposta  in  ordine  ai  contributi  da  richiedere  agli
studenti per esercitazioni, laboratori e servizi;
    p)  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  e del regolamento
didattico di ateneo;
    q) la deliberazione del regolamento di facolta';
    r) ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo statuto.
    4. Per le deliberazioni di cui alle lettere e),  f)  ed  i),  del
precedente comma devono essere sentiti i consigli di corso di laurea.
                               Art. 19
           Commissioni didattiche di facolta' e di ateneo.
    1.  Il consiglio di facolta' istituisce una commissione didattica
con funzioni di confronto fra docenti e studenti sulle  problematiche
relative  all'organizzazione  dell'attivita'  didattica e dei servizi
connessi.
    2. La commissione didattica, presieduta dal preside o da  un  suo
delegato,  e'  composta  da  un  uguale  numero di docenti, inclusi i
ricercatori, e di studenti, nominati  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento di facolta'.
    3. La commissione didattica:
    a) riferisce periodicamente e ogni volta che lo ritenga opportuno
al consiglio di facolta';
    b)  prepara,  sulla  base  di  criteri stabiliti dal consiglio di
facolta', la relazione annuale sulle attivita' ed i servizi didattici
da trasmettere al consiglio di facolta';
    c) propone le attivita' didattiche integrative;
    d) svolge le altre funzioni affidate dal consiglio di facolta'.
    4. E' istituita la commissione didattica di ateneo  con  funzioni
di  coordinamento  delle  attivita'  delle  commissioni didattiche di
facolta'. Di detta commissione fanno parte  due  rappresentanti,  uno
dei  professori  e  dei ricercatori, uno degli studenti, designati da
ciascuna commissione di facolta'.
                               Art. 20
                        Organi della facolta'
    1. Sono organi della  facolta':  il  preside  e  i  consiglio  di
facolta'. Puo' essere istituito un consiglio di presidenza.
                               Art. 21
                         Preside di facolta'
    1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza, ove istituito,  e
ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche
che   fanno   capo   alla   facolta'.   Esercita  le  altre  funzioni
attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2. Dura in carica quattro anni. Puo' delegare proprie funzioni ad
altri professori di ruolo e puo' designare un preside vicario che  lo
supplisce nelle funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il pre-
side  vicario  esercita le funzioni del preside in caso di cessazione
anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
    3. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo che ne hanno
diritto ai sensi della normativa vigente ed e' nominato  con  decreto
del rettore.
    4.  L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il consiglio
di facolta'.
    5. Il preside e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione si
procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due candidati che
nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.  E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti, e a parita' di voti, il
piu' anziano in ruolo.
    6. Le modalita' per lo svolgimento  delle  elezioni  del  preside
sono contenute nel regolamento di facolta'.
                               Art. 22
                        Consiglio di facolta'
    1. I consiglio di facolta' e' composto:
    a)  dai  professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo appartenenti alla
facolta';
    b) dai ricercatori confermati;
    c) da 2 rappresentanti degli studenti.
    2. Il consiglio di facolta' puo' delegare  compiti  di  ordinaria
amministrazione  al  consiglio  di presidenza. Puo' delegare altresi'
l'esercizio di proprie funzioni ai consigli di corso di laurea  o  di
indirizzo o a commissioni formate nel proprio seno.
    3. E' convocato in via ordinaria dal preside almeno ogni due mesi
e all'occorrenza in via straordinaria.
    4.  Delibera  con l'intervento di almeno la meta' dei componenti,
detratti gli assenti giustificati purche' non  superiori  alla  meta'
dei  membri,  ed  a  maggioranza  dei  votanti,  salve le maggioranze
qualificate previste dalla legge.
    5.  Il  preside e' tenuto a convocare il consiglio di facolta' in
seguito ad espressa richiesta di almeno un  terzo  dei  suoi  membri,
inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.
                               Art. 23
                       Consiglio di presidenza
    1.   Il  preside  puo'  essere  coadiuvato  da  un  consiglio  di
presidenza, i cui membri sono da lui scelti tra gli  appartenenti  al
consiglio  di  facolta'  medesimo.  Il funzionamento del consiglio di
presidenza e' disciplinato dal regolamento di facolta'.
                               Art. 24
             Consigli di corso di laurea o di indirizzo
    2. Piu' consigli di  corso  di  laurea  o  di  indirizzo  possono
deliberare  di  confluire  in  un  unico  organismo  cui  spettano le
funzioni dei consigli di origine.
    3. I consigli di corso di laurea o  di  indirizzo  esercitano  le
funzioni loro delegate dalle facolta'.
    4.  Fanno parte del consiglio di corso di laurea o di indirizzo i
docenti afferenti  a  corso  o  indirizzo  a  qualsiasi  titolo,  tre
rappresentanti  degli  studenti  ed  un  rappresentante del personale
tecnico-amministrativo.
    5. Le modalita' di elezione delle rappresentanze  sono  contenute
nel regolamento del consiglio di corso di laurea o di indirizzo.
    6.  Ogni  consiglio  di corso di laurea o di indirizzo elegge nel
suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente.
    7.  L'elezione  avviene   a   maggioranza   assoluta   in   prima
convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive.
    8.  Il  presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende
alle attivita' del corso di laurea o di indirizzo.   Dura  in  carica
quattro anni.
                               Art. 25
                    Consigli di corso di diploma
    1.   Le   disposizioni  dell'art.  24  si  osservano,  in  quanto
applicabili, per i consigli di corso di diploma universitario.  Fanno
parte dei consigli di corso di diploma  il  docenti  ai  quali  siano
stati   affidati,   a  qualsiasi  titolo,  moduli  didattici  ed  una
rappresentanza degli studenti definita dal consiglio di facolta'.
                               Art. 26
                     Scuole di specializzazione
    1.  Le  scuole  di  specializzazione  svolgono  corsi  di  studio
successivi  alla laurea finalizzati alla formazione di specialisti in
settori   professionali   determinati   e   rilasciano   diplomi   di
specializzazione.
    2.  Per  l'istituzione  di  una scuola di specializzazione devono
essere definiti:
    a) l'ordinamento e la durata degli studi, incluse le  forme  e  i
modi di tirocinio pratico ove previsti;
    b) i requisiti e le procedure di ammissione;
    c) il numero massimo degli studenti da ammettere;
    d) il tipo di specializzazione;
    e) le fonti di finanziamento.
    3.  Alla  deliberazione  di  istituzione della scuola provvede il
senato  accademico,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  delle  facolta'  interessate, in base ad una verifica delle
condizioni  necessarie  all'efficace  svolgimento  dei  corsi  e   in
particolare alla disponibilita' di:
     a) personale docente e non docente;
    b)  risorse  finanziarie, da acquisire anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici e privati;
    c) locali ed attrezzature.
    4. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore e il
consiglio della scuola.
    5. Il direttore e' un professore di ruolo o fuori  ruolo  di  una
delle  facolta'  dell'Universita'  che  tenga  un  corso nella scuola
stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il  consiglio
della  scuola  nella  prima  votazione e a maggioranza semplice nelle
successive.  Dura  in  carica  quattro  anni,  purche'  mantenga   un
insegnamento nella scuola stessa.
    6. Il direttore:
    a) rappresenta la scuola;
    b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;
    c)  ha,  nell'ambito della scuola, le funzioni dei presidenti dei
consigli di corso di laurea e svolge le altre funzioni previste dallo
statuto della scuola.
    7. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i professori  e
ricercatori   della  scuola,  compresi  gli  eventuali  professori  a
contratto e inoltre da una rappresentanza di specializzandi,  secondo
quanto stabilito dallo statuto di ciascuna scuola.
    8.  In  sede di prima istituzione di una scuola, i consigli delle
facolta' interessate designano un  consiglio  provvisorio  costituito
dai  docenti  delle  discipline da attivare. Il consiglio provvisorio
elegge al proprio interno il direttore.
                               Art. 27
                    Corsi di dottorato di ricerca
    1. I  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  tramite  la
partecipazione  ad apposite attivita' didattiche e di ricerca, svolte
presso Facolta' o dipartimenti o presso altre strutture  didattiche o
di ricerca italiane e straniere.
    2. Il titolo di dottore di ricerca puo' essere conseguito secondo
le norme di legge, in tutte le aree scientifico-disciplinari presenti
nell'Universita'.
    3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento
del corso di dottorato e' affidata al dipartimento o  alla  struttura
di ricerca dove viene svolta l'attivita' scientifica dei dottorando.
    4.   L'Universita'   puo'  proporre  l'istituzione  di  posti  di
dottorato di ricerca e prevedere borse di studio ponendo le  relative
spese  a  carico del proprio bilancio o mediante convenzioni con enti
pubblici e privati.
                               Art. 28
                 Contratti per attivita' didattiche
    1. L'Universita', su proposta dei singoli consigli di facolta'  o
delle  altre  strutture  didattiche  e scientifiche interessate, puo'
stipulare  con  enti  pubblici   e   privati   convenzioni   per   il
finanziamento  delle  supplenze e degli affidamenti da attribuire nei
limiti e con le modalita' previsti dall'ordinamento universitario.
    2. Nel rispetto di quanto  previsto  dalle  norme  vigenti  (12),
possono essere stipulati con le modalita' di cui al comma 1 ulteriori
contratti  di  durata annuale per lo svolgimento di corsi integrativi
di quelli ufficiali o anche di corsi ufficiali che non possono essere
altrimenti  coperti pur essendo state esperite le relative procedure.
Tali contratti  possono  essere  sostenuti  con  fondi  del  bilancio
universitario  e  non sono rinnovabili per piu' di due anni nel corso
di un quinquennio a favore della stessa persona. Il senato accademico
ne fissa annualmente il tetto massimo in rapporto  agli  insegnamenti
esistenti. Ogni facolta' non puo' superare detto limite.
    3.  L'Universita'  su proposta dei singoli consigli di facolta' e
delle altre strutture didattiche  e  scientifiche  interessate,  puo'
stipulare  con  enti  pubblici  e privati convenzioni che abbiano per
oggetto l'attivazione di cicli di  esercitazioni,  di  collaborazioni
linguistiche, di borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini
stranieri.
--------
             (12)  Artt.  25  e  100 del D.P.R. 382/1980 e successive
          modificazioni.
                               Art. 29
          Autonomia di gestione delle strutture didattiche
    I consiglio di amministrazione puo' attribuire alle strutture  di
cui  al  presente  titolo la natura di centri autonomi di gestione ai
quali e' riconosciuta autonomia finanziaria e di spesa.
                              TITOLO IV
       FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
                               Art. 30
              Servizi di informazione per gli studenti
    1. L'Universita' raccoglie e fornisce le informazioni  necessarie
per  la  partecipazione  degli  studenti alle attivita' dell'Ateneo e
provvede  alla  pubblicazione  di  guide   contenenti   l'ordinamento
didattico   il   programmi   dei   corsi   e   ogni   notizia   utile
all'orientamento degli studenti.
                               Art. 31
                Corsi di orientamento degli studenti
    1.  L'Universita',  anche  in  collaborazione   con   le   scuole
secondarie  superiori, nell'ambito delle intese di cui alla normativa
vigente (13),  organizza  e  gestisce  corsi  di  orientamento  degli
studenti per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni
culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione, per la
diffusione  di  notizie  ed  informazioni  utili  sulle strutture, le
attivita' ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani  di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
    2. Per l'organizzazione dei corsi, nonche' per l'effettuazione di
sistematiche  rilevazioni  dell'evoluzione  dell'occupazione  e delle
esigenze formative, l'Universita' richiede  la  collaborazione  delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni,  di enti pubblici, di
associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in
materia di formazione professionale.
--------
              (13) Art. 6, comma 1, lett. a), della legge  19.11.1990
          n. 341.
                               Art. 32
                    Servizi didattici integrativi
    1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove:
    a)  iniziative  volte  a  consentire  la frequenza degli studenti
portatori di handicaps e degli  studenti  lavoratori  anche  mediante
insegnamento a distanza;
    b) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche
con la collaborazione degli studenti;
    c)   l'interscambio   di   studenti,   a   livello   nazionale  e
internazionale;
    d) l'istituzione  di  borse  di  studio  per  giovani  diplomati,
laureati e dottori di ricerca e di sussidi agli studenti per tirocini
in Italia e all'estero.
                               Art. 33
           Attivita' formative autogestite dagli studenti
    1. L'Universita', al fine di sostenere e valorizzare le attivita'
formative  autogestite  dagli  studenti  nei  settori della cultura e
degli scambi culturali, dello sport ,delle attivita' ricreative e del
tempo libero:
    a) sostiene gli interventi e i programmi  predisposti  da  libere
forme  associative  degli studenti, eventualmente con la stipulazione
di convenzioni per la loro attuazione;
    b) favorisce l'informazione e la  conoscenza  dei  finanziamenti,
degli  atti  amministrativi  e  delle  norme,  programmi  e  progetti
regionali, statali e comunitari in materia;
    c) mette a disposizione le strutture e il  personale  occorrenti,
secondo   i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti  dal  consiglio  di
amministrazione;
    d) favorisce l'istituzione di luoghi di incontro e di ritrovo per
studenti  e  di  spazi   per   le   associazioni   e   rappresentanze
studentesche.
    2.  Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei
confronti di libere forme  associative  costituite  da  studenti  che
presentino   i   seguenti  requisiti:  eleggibilita'  delle  cariche,
volontarieta' dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini
di lucro.
                               Art. 34
      Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo
    1. L'Universita', anche in accordo  con  altri  enti  pubblici  e
privati,  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di singoli studenti
nelle attivita' di supporto alla didattica o ai servizi forniti  agli
studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione
di responsabilita' amministrative e didattiche. Dette collaborazioni,
ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  non  configurano  in alcun modo un
rapporto  di  lavoro  di  tipo  subordinato  e  non  danno  luogo   a
trattamento assistenziale e previdenziale.
    2.  L'Universita'  puo'  avvalersi  altresi',  per  le  attivita'
previste dalla legge, di servizi resi da associazioni  o  da  cooper-
ative studentesche costituite e operanti nell'Universita' stessa.
                               Art. 35
                              Tutorato
    1.   Nell'Universita'   e'   istituito   il  tutorato,  sotto  la
responsabilita' dei  consigli  delle  strutture  didattiche,  secondo
quanto previsto dalla legge.
    2.  Le  norme  generali che riguardano i servizi di tutorato e le
collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo  studio
sono indicate nel regolamento didattico di ateneo.
                               Art. 36
                   Universita' e mondo del lavoro
    1.  L'Universita'  organizza seminari informativi, banche dati ed
altre attivita' che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di
diplomandi e neo-diplomati.
                               Art. 37
                         Attivita' sportive
    1.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari  e   lo
svolgimento   delle   relative   attivita'   sono  affidati,  tramite
convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo  del
comitato per lo sport universitario (14).
    2.  Il comitato per lo sport universitario e' composto da rettore
o  suo  delegato,  con  funzioni   di   presidente,   dal   direttore
amministrativo  o  suo  delegato,  con funzioni di segretario, da due
rappresentanti eletti dagli studenti, da due rappresentanti designati
da centro universitario sportivo.
    3. Alla copertura delle spese si provvede con i  fondi  stanziati
dalla  legge  (15),  con  eventuali  contributi  degli studenti e con
eventuali   altri   fondi   resi   disponibili   dall'amministrazione
universitaria.
--------
              (14) Ai sensi della legge 28.6.1977, n. 394.
              (15) Attualmente legge 28.6.1977, n. 394.
                              TITOLO V
               STRUTTURE SCIENTIFICHE DELL'UNIVERSITA'
                               Art. 38
                            Dipartimenti
    1.  Il  dipartimento  e'  la  struttura  che promuove coordina, e
organizza le attivita' di uno o piu' settori di ricerca omogenei  per
fini o per metodo.
    2.  Le  attivita'  dei  dipartimenti si svolgono nel rispetto del
diritto dei singoli professori e ricercatori di accedere direttamente
ai finanziamenti per la ricerca.
    3. Ogni dipartimento concorre, tenendo  conto  delle  indicazioni
dei  consigli  di  facolta' e di corso di laurea o di indirizzo, allo
svolgimento delle attivita' didattiche relative ai settori di ricerca
di proprio interesse, comprese quelle per i corsi di dottorato  anche
in  collaborazione con altri dipartimenti dell'Universita' o di altre
Universita'.
    4. Il dipartimento:
    a) delibera il regolamento di dipartimento;
    b) delibera la stipula dei  contratti  con  soggetti  pubblici  e
privati  italiani,  stranieri,  comunitari  e  internazionali, per lo
svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi;
    c) svolge le attivita' di ricerca e  di  consulenza  anche  sulla
base di contratti e convenzioni;
    d)  partecipa  all'istituzione  di consorzi di ricerca e promuove
l'istituzione di centri interuniversitari con  enti  pubblici  e  con
soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca;
    e) da' pareri in ordine alle chiamate dei professor limitatamente
alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento;
    f)  formula  proposte  sull'attivazione  delle procedure relative
alla copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore.
    5.  Al  dipartimento  afferiscono i professori, i ricercatori, il
personale tecnico-amministrativo  dei  settori  di  ricerca  e  delle
attivita'  connesse  al  dipartimento stesso. Ai singoli professori e
ricercatori  e'  garantita  la  possibilita'  di  opzione  fra   piu'
dipartimenti.
    6.  Il dipartimento e' un centro di gestione autonoma; dispone di
personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento e di  spazi
assegnati  dall'Universita'.  Il consiglio di amministrazione assegna
al dipartimento un fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento,
per l'acquisto di attrezzature  scientifiche,  per  l'esecuzione  dei
programmi  di ricerca approvati dal dipartimento e per lo svolgimento
dei compiti didattici affidati allo stesso.
    7. La proposta  di  istituire  un  dipartimento  e'  avanzata  da
professori   e   ricercatori   dell'Universita'   ed   e'  sottoposta
all'approvazione  del  senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione.  Negli stessi modi si procede per la fusione di piu'
dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti. La proposta  di
istituzione   di   un  dipartimento  e'  corredata  da  un  programma
scientifico e dall'indicazione delle risorse  necessarie  ad  avviare
l'attivita', incluse le opzioni di massima.
    8.  Il regolamento di ateneo stabilisce i requisiti minimi per la
costituzione ed il mantenimento dei dipartimenti.
    9. Fermo restando per il  dipartimento  l'obbligo  di  mettere  a
disposizione   le   risorse  umane  e  materiali  necessarie  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche, gli iscritti al dottorato  di
ricerca  e  alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse
di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i  cui  relatori
siano  compresi  uno o piu' docenti afferenti a dipartimento, vengono
ammessi ad utilizzare gli spazi e le  attrezzature  in  dotazione  al
dipartimento  nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal
consiglio di dipartimento.
                               Art. 39
                       Organi del dipartimento
    1. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e  la
giunta.
                               Art. 40
                     Direttore del dipartimento
    1.  Il  direttore del dipartimento e' eletto tra il professori di
ruolo afferenti al dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del
rettore.
    2. Partecipano alla votazione del direttore tutti il  membri  del
consiglio di dipartimento.
    3.  I  direttore  e'  eletto  a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto  nelle  prime  tre  votazioni.  In  caso  di  mancata
elezione  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita'
di voti, il piu' anziano in ruolo.
    4. Le modalita' per le votazioni sono contenute nel regolament di
dipartimento.
    5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca  e
presiede  il  consiglio  e  la  giunta e cura l'attuazione delle loro
deliberazioni.  Con  la  collaborazione  della  giunta  promuove   le
attivita'   del   dipartimento.  Tiene  i  rapporti  con  gli  organi
dell'Universita', esercita tutte  le  altre  funzioni  che  gli  sono
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
    6. Dura in carica quattro anni.
    7. Nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce
in tutte le funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
                                                             ALLEGATO
                               Art. 41
                      Consiglio di dipartimento
    1.  Il  consiglio,  in  virtu'  dell'autonomia  finanziaria  e di
gestione riconosciuta al dipartimento, opera le scelte  di  indirizzo
programmatico  e  stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi,
del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione  nonche'  per
l'organizzazione   di   corsi,   convegni  e  seminari  di  interesse
dipartimentale.
    2. Il consiglio autorizza i contratti e le  convenzioni  inerenti
alle  attivita'  del  dipartimento  e  comunque  ogni  collaborazione
esterna comprese quelle per la stampa e la pubblicazione di opere,  e
ne da' comunicazione al senato accademico.
    3.  Approva i regolamenti interni, il bilancio preventivo i conto
consuntivo, le variazioni di bilancio e quelle patrimoniali, le  per-
mute, la richiesta di finanziamenti corredata dal piano annuale delle
ricerche e la proposta del direttore di nomina del suo sostituto.
    4. Regolamenta, per quanto di competenza, l'utilizzo dei proventi
e approva i tariffari delle prestazioni a pagamento.
    5.  Delibera  a  maggioranza  assoluta il proprio regolamento, le
modifiche  ad   esso   nonche'   la   richiesta   al   consiglio   di
amministrazione di accensione di mutui per l'acquisto di attrezzature
scientifiche.
    6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo,
i  ricercatori,  il  segretario  amministrativo anche con funzioni di
segretario  verbalizzante,  rappresentanti  del  personale   tecnico-
amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle
scuole  di  specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di
studio presso il dipartimento.
    7. Il regolamento del dipartimento  disciplina  le  modalita'  di
funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze.
    8. Il consiglio puo' delegare specifici poteri alla giunta.
                               Art. 42
                       Giunta di dipartimento
    1.  La  giunta  e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore.
Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori,  personale  tecnico-
amministrativo ed il segretario amministrativo.
    2.  Il  consiglio  di dipartimento puo' delegare specifici poteri
alla giunta.
    3. La composizione della giunta, la durata del  suo  mandato,  le
modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento  sono  disciplinati  da
regolamento del dipartimento.
                               Art. 43
             Segretario amministrativo del dipartimento
    1. Il segretario  amministrativo  provvede  agli  adempimenti  di
carattere amministrativo. E' responsabile dell'organizzazione e della
gestione amministrativa del dipartimento ed adotta gli atti, compresi
quelli   a  rilevanza  esterna  e  le  misure  idonei  ad  assicurare
l'esecuzione   delle   deliberazioni   assunte   dagli   organi   del
dipartimento.
                               Art. 44
                Centri interdipartimentali di ricerca
    1.  I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo
svolgimento  di  ricerche  di   rilevante   impegno   scientifico   e
finanziario,  che  si  esplicano  su  progetti  di durata pluriennale
coinvolgendo le attivita' di piu' dipartimenti.
    2. Sono costituiti con decreto del rettore, anche su proposta  di
singoli   docenti,  sentito  il  senato  accademico  i  consiglio  di
amministrazione e i dipartimenti interessati.
    3. Le risorse  di  personale,  finanziarie  e  di  spazi  per  lo
svolgimento   delle   attivita'   sono   fornite   dai   dipartimenti
partecipanti.
    4. Ai centri interdipartimentali  di  ricerca  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme relative ai dipartimenti.
                               Art. 45
                                Musei
    1.   I  musei  dell'Universita'  svolgono  funzioni  di  pubblico
interesse attinenti  alla  tutela,  alla  ricerca  scientifica,  alla
didattica, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccolgono.
    2.  I  musei  afferiscono  ai  dipartimenti  che  provvedono agli
aspetti gestionali, garantiscono la conservazione dei loro beni e  ne
promuovono  l'utilizzazione  didattica,  scientifica  e  culturale. I
musei possono essere organizzati  in  centri  interdipartimentali  di
servizi.
                               Art. 46
               Centri interdipartimentali di servizi.
    1.  I  centri  interdipartimentali  di servizi sono strutture che
organizzano attivita' di servizio di  rilevante  impegno  relative  a
settori  scientifici  e  tecnologici  comuni a piu'dipartimenti e che
sono   necessarie   per   il   funzionamento    e    l'organizzazione
dell'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'.
    2.  Sono  costituiti  con  decreto  del  rettore, su proposta dei
dipartimenti interessati, sentiti il senato accademico e il consiglio
di  amministrazione  e,  per  i  servizi   didattici,   le   facolta'
interessate.
    3.  Le risorse di personale, finanziarie, di mezzi e di spazi per
lo svolgimento delle attivita' sono fornite dai dipartimenti e  dalle
facolta' interessate.
    4.  Sono  organi  dei  centri  interdipartimentali  di servizi il
direttore ed il comitato tecnico-scientifico.
    5. Il direttore del  centro  interdipartimentale  di  servizi  e'
eletto  nel  proprio  seno  dal  comitato  tecnico-scientifico  ed e'
nominato con decreto dal rettore.
    6. Il comitato tecnico-scientifico e' costituito  da  professori,
ricercatori   e   personale   tecnico-amministrativo   designati  dai
dipartimenti afferenti al centro. Sono  di  competenza  del  comitato
tecnico-scientifico   i   programmi   di   attivita'   del  centro  e
l'approvazione dei bilanci.
                               Art. 47
                    Centri di servizio di ateneo
    1. Per la produzione o erogazione diretta di beni  e  servizi  di
rilevante  impegno  finalizzati a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca o richiesti dalle esigenze  della  propria  organizzazione
amministrativa  l'Universita'  puo'  costituire  appositi  centri  di
servizi.
    2.   La   deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione  che
costituisce il centro di  servizi  approva  il  relativo  regolamento
specifica  l'ambito  di  attivita'  e  le  relazioni  con  gli organi
dell'Ateneo e individua i mezzi ed il  personale  da  assegnare  allo
stesso.
    3.  Il  regolamento  puo'  prevedere  forme  di  utilizzazione di
prestazioni anche a  tempo  parziale  degli  studenti  e  delle  loro
associazioni e di altri soggetti pubblici o privati.
    4.  Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art.
46.
                               Art. 48
          Centro interuniversitario di ricerca e di servizi
    1. I  centro  interuniversitario  di  ricerca  e  di  servizi  e'
strumento  di  collaborazione  scientifica  fra  docenti  di  diverse
Universita'  o  sede  di  servizi  scientifici  utilizzati  da   piu'
Universita'.
    2.  La costituzione ed il funzionamento sono regolati da apposite
convenzioni  stipulate  dal  rettore  su  proposta   dei   professori
interessati,  con  deliberazione  del  senato  accademico  sentito il
consiglio di amministrazione.
                               Art. 49
         Autonomia di gestione delle strutture scientifiche
    1. I dipartimenti, i centri  interdipartimentali  di  ricerca,  i
centri  interdipartimentali  di  servizi  e  i  centri di servizio di
ateneo sono centri di gestione ai quali e' attribuita, salvo  diversa
determinazione    del   consiglio   di   amministrazione,   autonomia
finanziaria e di spesa.
    2. Agli  adempimenti  di  carattere  amministrativo  provvede  un
segretario  amministrativo,  per  il  quale  si  osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'art. 43.
                               Art. 50
                             Biblioteche
    1. Le biblioteche sono strutture  dedicate  alle  esigenze  della
ricerca  e  della  didattica  e  inserite  funzionalmente  in sistemi
informativi locali, nazionali, comunitari e internazionali.
    2. Hanno il compito di garantire ai professori,  ai  ricercatori,
agli  studenti  e,  secondo  regole  definite, al pubblico, l'accesso
diretto   alle   fonti   di   informazione   mediante   la   ricerca,
l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi
e documenti.
    3.   Il   sistema  di  biblioteche  dell'Ateneo  si  articola  in
biblioteche centrali e biblioteche di settore.
    4. Le  biblioteche  centrali  provvedono  all'acquisizione,  alla
raccolta  e  alla  fruizione  dei  testi e documenti relativi ad aree
scientifico-culturali diverse, per le esigenze della ricerca e  della
didattica.  Coordinano  le  attivita'  tecniche  delle biblioteche di
settore.
    5. Le  biblioteche  centrali  sono  istituite,  su  proposta  dei
dipartimenti  o  facolta'  interessati,  con deliberazione del senato
accademico. Costituiscono centri di gestione autonoma e dispongono di
adeguati mezzi e spazi e di personale  specializzato,  assegnati  dal
consiglio di amministrazione.
    6.  Le  biblioteche  di settore provvedono all'acquisizione, alla
raccolta e alla fruizione dei testi e documenti relativi a specifiche
aree disciplinari.
    7.  Le  biblioteche  di  settore  sono  gestite  direttamente dal
dipartimento  o  dai  dipartimenti  cui  afferiscono   oppure   dalle
biblioteche  centrali,  tramite  apposita  convenzione tra biblioteca
centrale e uno  o  piu'  dipartimenti,  approvata  dal  consiglio  di
amministrazione.
    8. Gli organi delle biblioteche sono:
     a) il presidente;
     b) il consiglio di biblioteca;
    c) il direttore.
    9.  Il  consiglio  di  biblioteca  comprende  il  presidente,  il
direttore,  e  i  rappresentanti   delle   strutture   afferenti,   i
rappresentanti  degli studenti e del personale tecnico-amministrativo
della biblioteca,  secondo  modalita'  precisate  nella  proposta  di
costituzione della biblioteca.
    10.  Il  presidente e' eletto, nel proprio seno, dal consiglio di
biblioteca tra i professori di ruolo e fuori ruolo. E'  nominato  con
decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili.
    11.   Ai   fini   dello   sviluppo  del  sistema  di  biblioteche
dell'Ateneo, e'  istituita  la  commissione  di  coordinamento  delle
biblioteche, costituita dai presidenti e dai direttori delle stesso.
    12.  Le  norme  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento delle
biblioteche e i criteri di gestione del materiale bibliografico  sono
stabiliti  da  apposito  regolamento  tipo approvato dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,  sentita  la
commissione di coordinamento delle biblioteche.
                              TITOLO VI
                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
                               Art. 51
                  Autonomia finanziaria e contabile
    1.  L'Universita'  ha  autonomia finanziaria e contabile ai sensi
dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
                               Art. 52
                               Entrate
    1. Le entrate dell'Universita' sono costituite da:
    a) trasferimenti statali;
    b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
    c)  forme  autonome  di  finanziamento,  quali  finanziamenti   e
contributi volontari di enti pubblici e soggetti privati, proventi di
attivita',  rendite,  frutti  e  alienazioni  del patrimonio, atti di
liberalita' corrispettivi di contratti e convenzioni.  Almeno  il  5%
dei corrispettivi di contratti e convenzioni per attivita' di ricerca
e' destinato alla ricerca di base, nell'ambito della struttura che ha
stipulato la convenzione.
                             TITOLO VII
                       AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
                               Art. 53
                         Autonomia negoziale
    1.  L'Universita'  ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei
propri  fini  istituzionali  e  delle  disposizioni  previste   dalla
normativa vigente (16)(17).
--------
              (16) Legge 9.5.1989, n. 168.
              (17)  L'Universita'  si attiene alla procedure previste
          dalla normativa della comunita' economica europea  recepita
          o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
                               Art. 54
                      Direttore amministrativo
    1.  La  struttura  amministrativa  dell'Universita'  fa  capo  al
direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione,
tenendo  conto  delle   indicazioni   espresse   dal   consiglio   di
amministrazione   e  dal  rettore,  nel  rispetto  delle  prerogative
attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.
    2. Il direttore amministrativo ha il compito di  dare  attuazione
per  quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti deliberati
dagli organi accademici.  In  qualita'  di  capo  del  personale,  e'
responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei
confronti degli organi di governo dell'Universita'.
    3. In particolare, competono al direttore amministrativo:
    a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli
uffici  e  dei  servizi  in  conformita' alle direttive impartite dal
rettore;
    b)   la   formulazione   di   proposte   al   rettore   ai   fini
dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di provvedimenti di
competenza degli organi di governo dell'Universita';
    c) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli
uffici  e  servizi  centrali  dell'Universita'  e  l'esercizio  delle
funzioni previste dalla legge per la gestione del personale  tecnico-
amministrativo;
    d)   l'assegnazione  del  personale  tecnico-amministrativo  alle
strutture in coerenza con la pianta organica approvata dal  consiglio
di amministrazione e valutando le specifiche competenze necessarie;
    e) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti;
    f) la vigilanza sui beni dell'Universita';
    g)  tutte  le  altre  funzioni  attribuitegli  dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
    4. Il direttore amministrativo esplica, anche in  relazione  agli
esiti  del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo
e direzione.
    5. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai  sensi
dell'art. 14 comma 3, lettera c).
    6.   L'incarico   ha   durata  quadriennale  ed  e'  rinnovabile.
L'indennita' e' stabilita dal consiglio di  amministrazione  in  base
alle  leggi  vigenti.  Per  gravi motivi, il direttore amministrativo
puo' essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento  motivato
del   consiglio  di  amministrazione  previa  contestazione  a  norma
dell'art. 55, comma 6.
                               Art. 55
                        Funzioni dirigenziali
    1. Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni  equiparate
sono attribuite a tempo determinato, con possibilita' di rinnovo, dal
consiglio  di  amministrazione  a  dipendenti di ruolo in possesso di
adeguata qualifica funzionale e, in mancanza di questi,  ne  rispetto
dei principi di cui al D. L.vo 29/93.
    2.  I  titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei
risultati dell'attivita'  svolta  dalle  strutture  alle  quali  sono
preposti   -   compresi   i  centri  di  gestione  autonoma  -  della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli  obiettivi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  della  gestione
finanziaria,   tecnica   e   amministrativa,   incluse  le  decisioni
organizzative e di gestione del personale.
    3.  Le  attribuzioni  della  dirigenza  amministrativa   non   si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
    4.   Gli   uffici   che   comportano   l'esercizio  di  poteri  e
responsabilita'  dirigenziali  o  equiparate  sono  individuati   con
apposito provvedimento del consiglio di amministrazione.
    5.   La  revoca  delle  funzioni  dirigenziali  e'  disposta  dal
consiglio di amministrazione con atto motivato, previa  contestazione
all'interessato  e fissazione di congruo termine per la presentazione
di controdeduzioni.
                               Art. 56
                           Responsabilita'
    1.  Su  ogni  proposta  di  deliberazione  sottoposta  al  senato
accademico  ed  al consiglio di amministrazione deve essere richiesto
il parere, in ordine  alla  sola  regolarita'  tecnica  e  contabile,
rispettivamente  del  responsabile  dell'ufficio  interessato  e  del
responsabile della ragioneria o del responsabile  amministrativo  del
centro  di  gestione  autonoma  nonche'  del direttore amministrativo
sotto il profilo della legittimita'. I  pareri  sono  inseriti  nella
deliberazione.
    2.  I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
    3. Il direttore amministrativo e' responsabile degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui a comma 1,  unitamente
al funzionario preposto.
    4.  L'apposito  regolamento,  ai  sensi  della  normativa vigente
determina per ciascun tipo di procedimento l'unita'  organizzativa  e
l'ufficio  responsabile  dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale (18).
    5. L'Universita' provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle
disposizioni adottate ai sensi del comma 4.
    6.   Il   personale    tecnico-amministrativo    puo'    ricevere
dall'amministrazione universitaria incarichi che, in quanto rivestono
carattere   di  notevole  complessita'  tecnica  o  amministrativa  e
comportano l'assunzione di specifiche e personali responsabilita'  da
svolgersi  oltre  l'orario  e i doveri di ufficio saranno incentivati
anche sotto il profilo economico.  Il  consiglio  di  amministrazione
detta  i  criteri  ed  i  limiti per l'attribuzione di tali incarichi
sulla base delle leggi vigenti.
--------
              (18)  Vedi  legge  7.8.1990,  n.  241   e   regolamenti
          attuativi.
                               Art. 57
                       Collaborazioni esterne
    1.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,
l'Universita' puo' ricorrere a  incarichi  e  consulenze  e  affidare
compiti  anche  istituzionali all'esterno motivando le decisioni, con
le limitazioni e i vincoli previsti dalla normativa vigente (19).
--------
              (19)  Dall'art.  7  del  D.L.  29/1993   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 58
                 Centri per i rapporti con l'esterno
    1.  Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche
con interessi culturali complementari,  puo'  essere  costituito  dal
senato  accademico, in forma di centro interdipartimentale un "centro
per i rapporti con l'esterno" (CRE) avente la funzione di  sviluppare
la  ricerca e di promuovere l'utilizzazione economica, da parte delle
imprese pubbliche e private, delle conoscenze generate dall'attivita'
scientifica.
    2.  Il   CRE   assicura   la   collaborazione   tra   Universita'
amministrazioni  pubbliche, imprese e soggetti privati nelle seguenti
forme:
    a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
    b) ricerca applicata e diffusione  di  tecnologie  e  scambio  di
conoscenze;
    c)    prestazioni   professionali   nel   rispetto   dei   doveri
istituzionali previsti dalla legge e da presente statuto.
                               Art. 59
         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
    1. L'attribuzione del diritto di conseguire il  brevetto  per  le
invenzioni  realizzate  a seguito di attivita' di ricerca scientifica
svolte utilizzando strutture  e  mezzi  forniti  dall'Universita'  e'
regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
    2.  In  particolare,  il  diritto a conseguire il brevetto spetta
all'Universita', salvo riconoscimento all'autore del  diritto  morale
di  inventore  nonche' di un equo compenso commisurato all'importanza
economica dell'invenzione, compreso tra il 10 e il 20%  dei  proventi
che ne derivino.
                             TITOLO VIII
                            NORME COMUNI
                               Art. 60
                    Norme generali per l'elezione
                 e per il funzionamento degli organi
    1.  Due  mesi  prima della scadenza del mandato dei presidi e dei
direttori di dipartimento, le elezioni sono indette  dal  decano  dei
professori    ordinari   rispettivamente   della   facolta'   e   del
dipartimento.  Il  decano  provvede  alla  costituzione  del   seggio
elettorale e alla designazione del suo presidente.
   Ai fini del presente articolo, si intende per decano il professore
ordinario  con  maggiore  anzianita'  in  ruolo;  in  caso di parita'
prevale l'anzianita' anagrafica.
    2. Per tutte le cariche elettive previste dallo statuto la stessa
carica non puo' essere assunta per piu' di due  mandati  consecutivi.
L'eventuale  rielezione  dopo  due  mandati consecutivi puo' avvenire
soltanto decorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
    3. I componenti degli organi  hanno  diritto  di  ottenere  dagli
uffici  dell'Universita'  tutte  le  notizie  e le informazioni utili
all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al  segreto  nei  casi
specificamente determinati dalla legge.
    4. Chi assume le funzioni di rettore, di prorettore di preside di
facolta'  o  di  direttore di dipartimento, scuole e centri deve aver
esercitato l'opzione per il  tempo  pieno  od  avere  presentato  una
preventiva  dichiarazione  di  opzione  in tal senso da far valere in
caso di nomina.
    5.  Ai  fini  dell'elettorato  attivo  e  passivo,  i  professori
incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli
assistenti del ruolo ad esaurimento sono  equiparati  ai  ricercatori
confermati.
    6.  Col termine personale tecnico-amministrativo si intende tutto
il personale tecnico,  amministrativo,  ausiliario,  bibliotecario  e
addetto alla elaborazione dati.
    7.  Gli  organi  collegiali  sono  validamente  costituiti con la
nomina di almeno i due terzi dei componenti. Essi sono  convocati  da
chi li presiede, il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data di
convocazione,  curando  che  la  comunicazione  sia trasmessa ad ogni
componente almeno tre giorni prima  e  nei  casi  di  urgenza  almeno
ventiquattro ore prima della riunione.
    8.  Le  sedute degli organi sono pubbliche, salvi i casi previsti
dalle leggi, e dai regolamenti.
    9. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento  di  almeno  la
meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le
diverse  maggioranze  richieste  dalla  legge  dallo  statuto  e  dai
regolamenti.
    10. Per le deliberazioni concernenti persone il voto e'  segreto,
salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamenti.
    11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle
sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli
astenuti non vengono computati tra i votanti.
    12.  Nessuno  puo'  prendere  parte a voto sulle questioni che lo
riguardano personalmente.
    13. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge  le  funzioni
di  segretario,  un  verbale.  Il  verbale  contiene  l'oggetto delle
deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi
degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
    14. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone  e  i
posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori
di  prima  fascia.  Alle  deliberazioni  sulle materie riguardanti le
persone e il posti di professore  di  seconda  fascia  partecipano  i
professori  di  prima  e  seconda  fascia.  Alle  deliberazioni sulle
materie riguardanti le persone e i posti di  ricercatore  partecipano
il professori di prima e seconda fascia e i ricercatori.
    15. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale
tecnico-amministrativo  negli  organi collegiali sono disciplinate da
apposito regolamento.
                               Art. 61
            Elezione delle rappresentanze degli studenti
    1.  Gli  studenti  eletti  negli   organi   e   nelle   strutture
dell'Universita' hanno un mandato di durata biennale.
    2.  L'elettorato  attivo  e  passivo  per  la  designazione delle
rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti  ai
corsi di laurea e di diploma, e, quando non sia prevista una distinta
rappresentanza,  anche  gli  iscritti  ai  dottorati  di  ricerca  ed
equiparati e alle scuole.
                              TITOLO IX
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
                               Art. 62
                       Modifiche dello statuto
    1.  Il  consiglio  di amministrazione ed il consigli di facolta',
dei corsi, delle  scuole,  dei  dipartimenti  e  il  consiglio  degli
studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica
dello  statuto.  Su tali proposte il senato accademico si pronuncia a
maggioranza assoluta dei componenti.
                               Art. 63
               Norme di prima attuazione dello statuto
    1. Lo statuto entra in vigore il sessantesimo  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  In prima applicazione partecipano alla elezione del rettore i
rappresentanti   degli   studenti    eletti    nel    consiglio    di
amministrazione,  nel  consiglio  di  amministrazione  dell'ERSU, nei
consigli di facolta'  e  nel  comitato  di  gestione  degli  impianti
sportivi.  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore dello statuto si
provvede alla elezione delle nuove rappresentanze studentesche.
    4. Entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dello
statuto,  il  senato accademico, sentito il parere dei consigli degli
istituti, stabilisce i  criteri  per  l'assorbimento  degli  istituti
stessi in dipartimenti.
    5.  Fino alla costituzione dei dipartimenti, per l'elezione delle
rappresentanze degli stessi nel senato accademico, ai sensi dell'art.
13,  comma  4,  lettera  d),  gli  istituti   si   accorpano   e   le
rappresentanze    vengono   stabilite   nella   stessa   misura   dei
dipartimenti.
                               Art. 64
                Efficacia dei precedenti regolamenti
    1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo  statuto,
continuano  ad  avere  efficacia  i regolamenti vigenti, ad eccezione
delle disposizioni incompatibili con le norme dello statuto.
                               Art. 65
    Elenchi  delle   facolta',   dei   corsi,   delle   scuole,   dei
dipartimenti,   degli  istituti,  degli  insegnamenti  e  delle  aree
scientifico-disciplinari.
    1. L'elenco delle facolta', dei corsi di laurea e  di  diploma  e
delle  scuole dirette a fini speciali e di specializzazione istituiti
dall'Universita' e' contenuto nell'allegato A.
    2. L'elenco  dei  dipartimenti  e  degli  istituti  e'  contenuto
nell'allegato B.
    3.  L'elenco  degli insegnamenti attinenti alle facolta', corsi e
scuole e' contenuto nell'allegato C.
    4. L'elenco  delle  aree  scientifico-disciplinari  e'  contenuto
nell'allegato D.
    5. Le modificazioni e integrazioni all'allegato B e, nel rispetto
degli  ordinamenti didattici vigenti, agli allegati C e D sono delib-
erate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del Rettore.