Art. 3.
  1.  Il  pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettere da a) ad e), g), h),  o)  e  p),  della
delibera n. 9423 del 1 settembre 1995 deve essere effettuato entro il
mese  di  febbraio di ciascun anno ed il relativo importo deve essere
computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento  alla
data   del   31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  la
contribuzione  si  riferisce.  Ai  fini  del   pagamento   dev'essere
utilizzato  esclusivamente  l'apposito modulo precompilato che verra'
spedito, entro il 10 febbraio, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla
contribuzione. Detto modulo sara'  comunque,  nei  dieci  giorni  che
precedono   la  scadenza  del  pagamento,  reso  disponibile,  per  i
promotori di servizi finanziari,  presso  la  competente  commissione
regionale  per  l'albo  dei  promotori  e,  per  gli  altri  soggetti
richiamati nel presente  comma,  presso  la  sede  della  Consob.  Il
pagamento  del "contributo" riferito all'anno 1996 e' effettuato, con
le predette modalita', entro il 15  aprile  e  l'apposito  modulo  e'
spedito entro il 15 marzo ed e' reso disponibile nei dieci giorni che
precedono  la  scadenza  del  pagamento.  I  pagamenti effettuati con
modalita' diverse da quelle indicate non saranno considerati validi.
  2. Fermi restando i rispettivi termini stabiliti all'art. 3,  commi
7  e 9, della delibera n. 9424 del 1 settembre 1995, il pagamento del
"contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati  nell'art.  3,
lettere  f)  e q), della citata delibera n. 9423 del 1 settembre 1995
dev'essere effettuato con le stesse modalita'  stabilite  all'art.  2
del presente provvedimento.
  3.  Il  pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettere i), l), m) ed n), della citata delibera
n. 9423 del 1  settembre  1995  dev'essere  effettuato  entro  il  10
gennaio di ciascun anno, con le stesse modalita' stabilite all'art. 2
del  presente  provvedimento.  Il pagamento del "contributo" riferito
all'anno 1996 e' effettuato, con le predette modalita', entro  il  31
gennaio.