Art. 3. 1. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere da a) ad e), g), h), o) e p), della delibera n. 9423 del 1 settembre 1995 deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno ed il relativo importo deve essere computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la contribuzione si riferisce. Ai fini del pagamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verra' spedito, entro il 10 febbraio, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Detto modulo sara' comunque, nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento, reso disponibile, per i promotori di servizi finanziari, presso la competente commissione regionale per l'albo dei promotori e, per gli altri soggetti richiamati nel presente comma, presso la sede della Consob. Il pagamento del "contributo" riferito all'anno 1996 e' effettuato, con le predette modalita', entro il 15 aprile e l'apposito modulo e' spedito entro il 15 marzo ed e' reso disponibile nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento. I pagamenti effettuati con modalita' diverse da quelle indicate non saranno considerati validi. 2. Fermi restando i rispettivi termini stabiliti all'art. 3, commi 7 e 9, della delibera n. 9424 del 1 settembre 1995, il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere f) e q), della citata delibera n. 9423 del 1 settembre 1995 dev'essere effettuato con le stesse modalita' stabilite all'art. 2 del presente provvedimento. 3. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere i), l), m) ed n), della citata delibera n. 9423 del 1 settembre 1995 dev'essere effettuato entro il 10 gennaio di ciascun anno, con le stesse modalita' stabilite all'art. 2 del presente provvedimento. Il pagamento del "contributo" riferito all'anno 1996 e' effettuato, con le predette modalita', entro il 31 gennaio.