IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,   concernente   l'introduzione  dell'obbligo  di  emissione  del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  29  novembre  1978,
recante  norme  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui al citato
decreto n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  335  del  30
novembre 1978;
  Visto  l'art.  3,  comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
con  il  quale  e'  stato  soppresso  l'esonero  dall'emissione   del
documento  di  accompagnamento di cui all'art. 4, primo comma, n. 7),
del citato decreto 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente al trasporto
di terra, calcari, argille,  marne,  sabbia,  ghiaia  e  pietrame  in
genere;
  Considerato  che  in  relazione alle dette modifiche apportate alla
disciplina della bolla di accompagnamento e'  prevista  dall'art.  5,
quarto  comma,  del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
627 del 1978, come modificato dal predetto art. 3, comma  117,  della
legge n. 549 del 1995, l'emanazione di un decreto ministeriale con il
quale   sono   stabiliti  modalita'  e  termini  particolari  per  la
compilazione,  l'emissione,  la  consegna,   l'utilizzazione   e   la
sottoscrizione  della  bolla  di  accompagnamento,  in relazione alla
peculiarita' del settore interessato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il trasporto di  terra,  calcari,  argille,  marne,  sabbia,
ghiaia  e  pietrame  in  genere,  la  bolla di accompagnamento di cui
all'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  ottobre
1978,  n.  627,  puo'  essere  emessa,  con le modalita' previste nei
successivi commi, in deroga al decreto del Ministro delle finanze  29
novembre  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 335 del 30
novembre 1978.
  2. L'indicazione del luogo di ritiro o  di  destinazione  dei  beni
trasportati,  se diverso dalla residenza o dal domicilio del mittente
o del destinatario,  puo'  essere  effettuata  con  riferimento  alla
localita'  di ritiro o di destinazione qualora non vi siano ulteriori
elementi identificativi quali la via ed il numero civico.
  3. Le indicazioni richieste dall'art. 1, secondo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.  627,
in  ordine  alle  quantita'  trasportate,  possono  essere  espresse,
alternativamente, in termini di peso o di volume.
  4. Le eventuali differenze fino al dieci per cento fra le quantita'
indicate nella compilazione della  bolla  di  accompagnamento,  e  le
quantita'  accertate, non rilevano in sede di controllo, se dipendono
esclusivamente da variazioni fisiche naturali dei beni trasportati.
  5. La disposizione di cui all'art. 1, decimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre  1978,  n.  627,  nel  caso  di
trasporto  di  beni  alla  rinfusa provenienti da cave e miniere o da
altri  luoghi  di  prelievo,  si   applica,   per   quanto   concerne
l'indicazione  della  quantita'  trasportata, secondo le modalita' di
cui al comma 3.
  6. Per i trasporti con inizio dal luogo di prelievo  dei  materiali
di  cui al comma 1 possono essere utilizzati stampati sostanzialmente
conformi all'allegato C del decreto del  Ministro  delle  finanze  29
novembre  1978, con l'indicazione per ciascun trasporto, che trattasi
di materiali considerati nel presente decreto,  nonche'  dell'ora  di
inizio   del   medesimo.   Qualora  l'acquirente  o  il  destinatario
provvedano direttamente al prelievo dei suddetti beni  dal  luogo  di
origine,  nel  quale  non  sia presente personale del mittente, ed il
trasporto sia effettuato con mezzi propri, o da altri per suo  conto,
l'obbligo della bolla grava sull'acquirente o destinatario stesso.