IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978; Visto l'art. 3, comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale e' stato soppresso l'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento di cui all'art. 4, primo comma, n. 7), del citato decreto 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente al trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere; Considerato che in relazione alle dette modifiche apportate alla disciplina della bolla di accompagnamento e' prevista dall'art. 5, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, come modificato dal predetto art. 3, comma 117, della legge n. 549 del 1995, l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale sono stabiliti modalita' e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione della bolla di accompagnamento, in relazione alla peculiarita' del settore interessato; Decreta: Art. 1. 1. Per il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere, la bolla di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, puo' essere emessa, con le modalita' previste nei successivi commi, in deroga al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. 2. L'indicazione del luogo di ritiro o di destinazione dei beni trasportati, se diverso dalla residenza o dal domicilio del mittente o del destinatario, puo' essere effettuata con riferimento alla localita' di ritiro o di destinazione qualora non vi siano ulteriori elementi identificativi quali la via ed il numero civico. 3. Le indicazioni richieste dall'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in ordine alle quantita' trasportate, possono essere espresse, alternativamente, in termini di peso o di volume. 4. Le eventuali differenze fino al dieci per cento fra le quantita' indicate nella compilazione della bolla di accompagnamento, e le quantita' accertate, non rilevano in sede di controllo, se dipendono esclusivamente da variazioni fisiche naturali dei beni trasportati. 5. La disposizione di cui all'art. 1, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nel caso di trasporto di beni alla rinfusa provenienti da cave e miniere o da altri luoghi di prelievo, si applica, per quanto concerne l'indicazione della quantita' trasportata, secondo le modalita' di cui al comma 3. 6. Per i trasporti con inizio dal luogo di prelievo dei materiali di cui al comma 1 possono essere utilizzati stampati sostanzialmente conformi all'allegato C del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, con l'indicazione per ciascun trasporto, che trattasi di materiali considerati nel presente decreto, nonche' dell'ora di inizio del medesimo. Qualora l'acquirente o il destinatario provvedano direttamente al prelievo dei suddetti beni dal luogo di origine, nel quale non sia presente personale del mittente, ed il trasporto sia effettuato con mezzi propri, o da altri per suo conto, l'obbligo della bolla grava sull'acquirente o destinatario stesso.