(parte 2)
 
 
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
             2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3.   Per   verificare   la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
             4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  delle
          amministrazioni  interessate, e' approvato con atto formale
          del  presidente  della  regione  o  del  presidente   della
          provincia  o  del  sindaco  ed e' pubblicato nel bollettino
          ufficiale della regione.  L'accordo, qualora  adottato  con
          decreto  del  presidente della regione, produce gli effetti
          della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio  1977,
          n.  616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
          degli strumenti urbanistici e  sostituendo  le  concessioni
          edilizie,   sempre   che   vi   sia  l'assenso  del  comune
          interessato.
             5. Ove l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
             6.  La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
             7. Allorche' l'intervento o il programma  di  intervento
          comporti  il  concorso  di  due  o piu' regioni finitime la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
             8. La disciplina di cui al presente articolo si  applica
          a  tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
          relativi ad opere, interventi o programmi di intervento  di
          competenza  delle  regioni,  delle  province  o dei comuni,
          salvo i casi in cui  i  relativi  procedimenti  siano  gia'
          formalmente  iniziati  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
             Restano salve le competenze  di  cui  all'art.  7  della
          legge 1› marzo 1986, n. 64".
             -  Il  testo  degli  articoli  14, 16 e 17 della legge 7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) e', rispettivamente, il seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazioneprocedente    debba    acquisire   intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-    bis.    Qualora  nella  conferenza  sia   prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             2-   ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2- bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In  questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio  parere entro il termine prefissato da disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
          cedure di particolare urgenza  per  l'adozione  dei  pareri
          loro richiesti".
             "Art.  17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o
          di regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di  un
          provvedimento  debbano  essere preventivamente acquisite le
          valutazioni tecniche di organi  od  enti  appositi  e  tali
          organi  ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
          istruttorie di competenza  dell'amministrazione  procedente
          nei  termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa o, in
          mancanza,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta,  il  responsabile del procedimento deve chiedere
          le  suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri   organi
          dell'amministrazione  pubblica o ad enti pubblici che siano
          dotati di qualificazione e capacita' tecnica  equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari.
             2.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica in
          caso  di  valutazioni  che  debbano  essere   prodotte   da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie  all'amministrazione
          procedente si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art.
          16".
             - Il testo del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile
          1994,  n.    367  (Regolamento  recante  semplificazione  e
          accelerazione  delle procedure di spesa e contabili), e' il
          seguente: "6. I termini previsti dal presente articolo sono
          sospesi dal 1› dicembre  di  ciascun  anno  al  31  gennaio
          dell'anno  successivo  e  ricominciano  a  decorrere dal 1›
          febbraio".
           Note all'art. 1, comma 60:
             -  Il  testo degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto
          1978, n.   457  (Norme  per  l'edilizia  residenziale),  e'
          rispettivamente, il seguente:
             "Art.  36   (Finanziamento per l'edilizia convenzionata-
          agevolata).   -  Per  la  concessione  di  contributi  agli
          interventi   di  edilizia  residenziale  fruenti  di  mutuo
          agevolato previsto dal precedente art. 16 e' autorizzato in
          ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981,  il
          limite di impegno di lire 70 miliardi.
             I  contributi  di  cui  al  primo  comma sono destinati,
          altresi'  alla  corresponsione  agli  istituti  di  credito
          mutuanti  di contributi in misura tale che gli interessi di
          preammortamento  sulle  erogazioni  effettuate   in   corso
          d'opera  non  gravino  sul mutuatario in misura superiore a
          quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
             I limiti di impegno autorizzati  dal  presente  articolo
          sono   iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici e corrisposti annualmente alla  Cassa  depositi  e
          prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13.
             All'onere     di     lire    70    miliardi    derivante
          dall'applicazione  del   presente   articolo   per   l'anno
          finanziario   1978   si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            "Art.  38    (Completamento  dei  programmi  di  edilizia
          convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977).  - E'
          autorizzato  per  l'anno  finanziario  1977  il  limite  di
          impegno  di  lire  20  miliardi  da destinare, a cura delle
          regioni,  al  completamento  di  iniziative  in  corso,  di
          ammontare  unitario  tale da consentire la realizzazione di
          programmi funzionali.
             I fondi non utilizzati ai sensi del comma  precedente  e
          non  impegnati  entro  il  31  marzo  1979  sono portati in
          aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36.
             Per  i  programmi  costruttivi  fruenti  dei  contributi
          previsti  dai commi precedenti, si applicano le norme della
          presente legge per  quanto  riguarda  l'assegnazione  delle
          abitazioni  e la determinazione dei contributi. Nel caso in
          cui si tratti di completamento di  iniziative  edilizie,  i
          cui  lavori  siano  iniziati  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
          norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
             All'onere   di   20   miliardi   di    lire    derivante
          dall'applicazione  del presente articolo per ciascuno degli
          anni  finanziari  1977  e   1978   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti al
          capitolo 9001 degli stati di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il testo dell'art. 9 del D. L. 15 dicembe 1979, n. 629
          (Dilazione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
          per   gli   immobili   adibiti   ad  uso  di  abitazione  e
          provvedimenti  urgenti  per  l'edilizia),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' il
          seguente:
             "Art. 9. - Al fine di  promuovere  la  proprieta'  della
          casa  le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni
          di credito  fondiario  e  edilizio  possono  erogare  mutui
          assistiti   dal  contributo  statale  sugli  interessi  per
          l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
             I mutui possono essere concessi ai soggetti che  abbiano
          un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui
          agli  articoli  20  e 21 della legge 5 agosto 1973, n. 457,
          che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di
          residenza  ne'  in  quello  in  cui  prestano  la   propria
          attivita'  lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o
          si trova l'alloggio da acquistare.
             I  mutui  devono  essere   utilizzati   per   l'acquisto
          dell'abitazione  occupata dallo stesso beneficiario in base
          a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto  o
          la  costruzione  di  altra  abitazione,  non occupata nella
          quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.
             La cessione o la  locazione  dell'alloggio  entro  dieci
          anni   dalla   data   dell'acquisto   o  della  costruzione
          dell'alloggio medesimo comporta la decadenza dal  beneficio
          del contributo statale sugli interessi.
             Non  possono  usufruire dei mutui i soggetti che abbiano
          gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui  destinati
          ad edilizia convenzionata e agevolata.
             I  mutui  non possono essere utilizzati per l'acquisto o
          la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di
          lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
             Gli alloggi da acquistare o da costruire possono  essere
          ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di
          zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, e dovranno essere comunque
          realizzati in conformita' alle previsioni  degli  strumenti
          urbanistici  vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si
          applica la disposizione di cui all'ultimo  comma  dell'art.
          16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             Ai  mutui  di  cui  al presente articolo si applicano le
          disposizioni di cui agli articoli 17, 19,  20  e  21  della
          legge 5 agosto 1978, n.  457.
             Anche  in deroga a disposizioni legislative e statutarie
          il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di
          acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali
          spese di manutenzione straordinaria  di  cui  all'art.  31,
          lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             L'importo  unitario massimo dei mutui e' quello previsto
          dal comma primo dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978,  n.
          457.
             Per  le  revisioni  dell'importo  unitario  massimo  dei
          mutui, dei limiti di reddito e dei tassi  di  interesse  si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli  16 e 20 della
          legge 5 agosto 1978, n.   457, e quelle  dell'art.  13  del
          presente decreto.
             Alle  regioni competono l'accertamento dei requisiti dei
          beneficiari, la concessione dei contributi  e  la  verifica
          del  rispetto  delle priorita' indicate dal Comitato per la
          edilizia residenziale.
             La ripartizione dei fondi fra le regioni  e'  effettuata
          dal  Comitato  per  l'edilizia  residenziale entro sessanta
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto. La gestione finanziaria del programma
          di  cui  al presente articolo e' disciplinata dal titolo Il
          della legge 5 agosto 1978, n.  457.
             Per le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
          applica l'art.  39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             Per   la   concessione  del  concorso  dello  Stato  nel
          pagamento degli interessi dei  mutui  di  cui  al  presente
          articolo  sono  autorizzati  limiti  di  impegno di lire 70
          miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50  miliardi
          per  l'anno  finanziario  1981,  che saranno iscritti nello
          stato di previsione del Ministero dei lavori  pubblici  per
          gli anni finanziari medesimi".
             -  Il  testo dei commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e
          il testo del comma  dodicesimo  dell'art.  2  del  D.L.  23
          gennaio  1982,  n.  9  (Norme per l'edilizia residenziale e
          provvidenze  in  materia  di  sfratti),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982,  n.  94  e',
          rispettivamente, il seguente:
             "Art. 1, comma quarto. - Per la copertura  dei  maggiori
          oneri  derivanti  da  aumento del limite massimo di mutuo e
          del  costo  del  denaro  per  gli  interventi  di  edilizia
          agevolata  deliberati  dalle  regioni  per  i programmi del
          quadriennio 1978-81 di cui alla legge  5  agosto  1978,  n.
          457,  e' autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di
          lire 150 miliardi".
             "Art. 1, comma  undicesimo.  -  Per  gli  interventi  di
          edilizia  agevolata  di  cui  al  primo  comma, lettera b),
          dell'articolo 1 della legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e'
          autorizzato  il  limite  di  impegno  di 45 miliardi per il
          1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi  per  il
          1984 e di 115 miliardi per il 1985".
             "Art.  2,  comma  dodicesimo.  -  Per la concessione del
          concorso dello Stato  nel  pagamento  degli  interessi  dei
          mutui  di  cui  al  decimo  comma  del presente articolo e'
          autorizzato il limite di impegno di lire  30  miliardi  per
          l'anno 1982".
             -  Il  testo del comma 7 dell'art. 3 del D.L. 7 febbraio
          1985, n. 12 (Misure finanziarie in  favore  delle  aree  ad
          alta  tensione  abitativa),  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e' il seguente: "7.  Per
          gli  interventi  di  edilizia  agevolata di cui all'art. 1,
          primo comma, lettera b), della  legge  5  agosto  1978,  n.
          457,  relativi al biennio 1986-87, e' autorizzato il limite
          di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di  lire  150
          miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione
          del  Ministero  dei  lavori pubblici, fermo restando che le
          quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative
          rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo
          stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b)".
             - Il testo del comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo
          1988, n.  67 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria
          1988), e' il seguente: "3. Per la  concessione,  in  favore
          delle  imprese  edilizie,  cooperative e relativi consorzi,
          dei contributi di cui all'art.  16  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  457,  per  interventi di edilizia agevolata, ivi
          compresi i programmi di recupero  di  cui  all'articolo  1,
          primo  comma,  lettera  b), della medesima legge n. 457 del
          1978 e' autorizzato  il  limite  di  impegno  di  lire  150
          miliardi   per  ciascuno  degli  anni  dal  1988  al  1990.
          Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente  comma
          relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle
          finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 7- bis
          dell'art. 3 del D.L. 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118".
           Nota all'art. 1, comma 61:
             -  Il  testo  del  terzo  comma  dell'art. 20 della gia'
          citata legge n. 468/1978, e' il seguente: "Formano  impegni
          sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo
          Stato    a    seguito    di   obbligazioni   giuridicamente
          perfezionate".
           Nota all'art. 1, comma 62:
             - Il testo dell'art. 16 della legge 4  aprile  1977,  n.
          135   (Disciplina   della  professione  di  raccomandatario
          marittimo) era il seguente:
             "Art. 16 - Il Ministro per la marina  mercantile,  entro
          sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore della presente
          legge, stabilisce con proprio decreto,  su  proposta  delle
          associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il
          Consiglio  superiore  della  marina  mercantile, le tariffe
          minime e massime  a  carattere  obbligatorio  dei  compensi
          dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.
             Con  le  stesse  modalita'  si  provvede  alla periodica
          revisione delle tariffe".
 
           Nota all'art. 1, comma 63:
             - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 468/1978 e'
          il seguente:
             "Art.  9  (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          Nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  e'
          istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
          le  spese  impreviste",  per  provvedere   alle   eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto  2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
             Il trasferimento di somme dal predetto fondo e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
             Allo stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio,  delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
             Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
           Nota all'art. 1, comma 65:
             -  Il  testo  del  comma  6 dell'art. 5- bis del D.L. 11
          luglio 1992, n. 333  (Misure  urgenti  per  il  risanamento
          della  finanza  pubblica),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, era il seguente: "6.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo in materia di
          determinazione dell'indennita'  di  espropriazione  non  si
          applicano ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta
          sia   stata  accettata  dalle  parti  o  sia  divenuta  non
          impugnabile o sia stata definita con  sentenza  passata  in
          giudicato  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto".
           Nota all'art. 1, comma 66:
             - Il testo del quarto comma dell'art. 47 della legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico  in  servizio nelle diocesi), e' il seguente: Per
          gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,
          entro il mese di marzo di  ciascun  anno,  alla  Conferenza
          episcopale   italiana,   a   titolo  di  anticipo  e  salvo
          conguaglio complessivo entro il mese di  giugno  1996,  una
          somma  pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno
          1989, a norma dell'art. 50".
             - Il testo  del  comma  1,  dell'art.  13  del  D.L.  30
          dicembre  1993,  n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
          finanza  pubblica  per  l'anno   1994),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1994, n. 133 e' il
          seguente:
             "Art. 13  (Interessi per rapporti di credito e debito di
          imposta).    - 1. Gli interessi per la riscossione o per il
          rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602 e successive modificazioni nelle misure del  9
          per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti
          a  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  rispettivamente nelle
          misure del 6 e del 3 per cento".
           Note all'art. 1, comma 67:
             - Il testo del primo comma dell'art. 10  del  D.Lgs.Lgt.
          17  maggio 1945, n. 331 (Costituzione dell'Ufficio italiano
          dei  cambi  e  passaggio  a  quest'ultimo  delle   funzioni
          dell'Istituto  nazionale  per  i cambi con l'estero), e' il
          seguente: "In caso  di  liquidazione  dell'Ufficio,  previo
          rimborso  del  fondo  di  dotazione  conferito  dalla Banca
          d'Italia, l'attivita' netta dell'Ufficio sara' devoluta  al
          Tesoro".
             -   Il   D.L.C.P.S.   23  agosto  1946,  n.  154,  reca:
          "Assegnazione all'Ufficio Italiano dei Cambi del contributo
          annuo per l'espletamento delle funzioni di vigilanza  e  di
          controllo in materia valutaria".
             -  La  legge  5  gennaio 1953, n. 30, reca: "Ratifica di
          decreti legislativi concernenti il  Ministero  del  tesoro,
          emanati  dal  Governo  durante  il  periodo  dell'Assemblea
          Costituente".
           Nota all'art. 1, comma 68:
             - Il testo dell'art. 18 del D. L. 8 febbraio 1995, n. 32
          (Disposizioni urgenti per accelerare la  concessione  delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia
          per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 aprile 1995, n. 104 e' il seguente:
             "Art. 18  (Attivita' del FORMEZ e della SVIMEZ).   -  1.
          Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di
          quadri  tecnici  ed amministrativi di cui alle delibere del
          CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed  all'intesa  di
          programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio
          1991,  provvede  il  Centro di formazione e studi - FORMEZ,
          che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale
          riguardo riferibili al Consorzio  per  la  riqualificazione
          delle  pubbliche amministrazioni (RI-PAM), costituito il 26
          marzo 1991.
             2. Il Ministro per la funzione  pubblica  determina  gli
          indirizzi  e  definisce  il finanziamento del progetto, con
          l'obiettivo del  contenimento  delle  spese,  e  i  vincoli
          relativi  al  finanziamento  comunitario di una parte degli
          interventi. Il Ministro per la funzione pubblica  riferisce
          al  Parlamento  sull'attuazione del presente articolo entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             3.  A  parziale modifica di quanto stabilito dall'art 6,
          comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993,
          n. 96,  sono  trasferite  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica   le  funzioni  relative  ai  soli  progetti  gia'
          affidati dalla soppressa Agenzia per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica
          n. 2, alla gestione diretta  del  Centro  di  formazione  e
          studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti e' affidata al
          FORMEZ  che  vi  provvede  in conformita' ai propri compiti
          istituzionali  ed  agli  indirizzi  del  Ministro  per   la
          funzione  pubblica, il quale definisce il finanziamento dei
          progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese  e  i
          vincoli  relativi al finanziamento comunitario di una parte
          degli interventi; le eventuali economie di spesa  derivanti
          dall'applicazione   del   presente   comma   sono   versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,  con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo
          di cui all'art. 19, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a
          carico del quale sono considerate anche le somme necessarie
          per   il  funzionamento  del  FORMEZ.  Sono  trasferiti  al
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  tutti  gli altri progetti formativi; il FORMEZ
          provvede a riversare all'entrata del bilancio  dello  Stato
          le  somme,  gia'  conferite, per la loro realizzazione, che
          saranno riassegnate, con decreto del Ministro  del  tesoro,
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  previsto  dall'art.  6, comma 1, del presente
          decreto.
             4. Ferme restando le proprie finalita' istituzionali, il
          FORMEZ puo' essere destinatario di finanziamenti  nazionali
          e  dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione
          agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara'
          disciplinato, sulla base  di  apposite  convenzioni  con  i
          soggetti finanziatori.
             5.  Per  la  prosecuzione,  nell'ambito  dell'intervento
          ordinario nelle aree  economicamente  depresse  di  cui  al
          decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, delle attivita'
          di studio e di ricerca dell'Associazione  per  lo  sviluppo
          dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, e' confermato, per
          il  triennio  1994-1996,  il  contributo  annuo  di  lire 3
          miliardi previsto, in  favore  dell'Associazione  predetta,
          dall'art.  17,  comma 10, della legge 1› marzo 1986, n. 64,
          cui si provvede a carico delle disponibilita' del Fondo  di
          cui  all'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo
          n. 96 del 1993 come sostituito dall'art. 3".
           Note all'art. 1, comma 69:
             - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 8 della  legge  4
          aprile  1956,  n. 212 (Norme per la disciplina della propa-
          ganda  elettorale),  e'  il  seguente:  "Chiunque   affigge
          stampati,  giornali  murali od altri, o manifesti di propa-
          ganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli  appositi
          spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda
          da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace
          chiunque   contravviene   alle   norme   dell'ultimo  comma
          dell'art. 1".
             - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 15 della  legge  10
          dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali
          per  l'elezione  alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica) e', rispettivamente, il seguente:
             "2.  In  caso  di  inosservanza  delle  norme   di   cui
          all'articolo   3  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
             3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione  della
          propaganda  abusiva  nelle  forme  di  scritte o affissioni
          murali  e  di  volantinaggio  sono  a  carico,  in  solido,
          dell'esecutore materiale del committente responsabile".
           Note all'art. 1, comma 70:
             -  Il  testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge 8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio   e  complementare)  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
             "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi    intesi    all'armonizzazione    dei   regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  operanti  presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei
          regimi pensionistici operanti presso  l'Ente  nazionale  di
          previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche  a  carico  del  bilancio dello Stato per le
          categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
          periodo, con l'osservanza dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi:
               a)    determinazione   delle   basi   contributive   e
          pensionabili con riferimento all'art.  12  della  legge  30
          aprile   1969,   n.   153  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con contestuale ridefinizione delle  aliquote
          contributive  tenendo  conto, anche in attuazione di quanto
          previsto nella lettera b),  delle  esigenze  di  equilibrio
          delle   gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
          prestazioni   pensionistiche   agli   oneri    contributivi
          sostenuti    e    alla   salvaguardia   delle   prestazioni
          previdenziali  in  rapporto  con   quelle   assicurate   in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
               b)  revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'articolo 1;
               c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
               d)  armonizzazione  dell'insieme delle prestazioni con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali    e    lavorative   presenti   nei   settori
          interessati.
             23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme intese a:
               a) prevedere, per i  lavoratori  di  cui  all'art.  5,
          commi  2  e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
          rispetto del  principio  di  flessibilita'  come  affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle  obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei rispettivi
          settori  di  attivita'   dei   lavoratori   medesimi,   con
          applicazione  della  disciplina  in  materia di computo dei
          trattamenti pensionistici secondo il  sistema  contributivo
          in   modo   da   determinare  effetti  compatibili  con  le
          specificita' dei settori delle attivita';
               b) armonizzare ai principi ispiratori  della  presente
          legge  i  trattamenti  pensionistici  del  personale di cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          tenendo   conto,   a   tal   fine,  in  particolare,  della
          peculiarita'  dei  rispettivi  rapporti  di  impiego,   dei
          differenti  limiti  di  eta' previsti per il collocamento a
          riposo, con riferimento al criterio della residua  speranza
          di   vita   anche   in  funzione  di  valorizzazione  della
          conseguente determinazione dei trattamenti  medesimi.  Fino
          all'emanazione   delle   norme   delegate   l'accesso  alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti e' regolato secondo quando  previsto  dall'art.
          18, comma 8-  quinquies,  del decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  introdotto  dall'art.  15,  comma 5, della
          presente legge".
             - Il testo del primo comma dell'art. 4  della  legge  29
          ottobre  1971,  n.  889 (Norme in materia di previdenza per
          gli addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto),  e'  il
          seguente:
             "E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:
               a)  il  personale  di ruolo, in servizio di prova o in
          pianta stabile, dipendente da:
               1)  aziende  private  esercenti   ferrovie,   tramvie,
          autolinee,   filovie,  funivie  assimilabili  per  atto  di
          concessione alle ferrovie e linee di  navigazione  interna,
          tenute  alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931,
          n.  148,   relativi   allegati,   successive   aggiunte   e
          modificazioni;
               2)   comuni,   province,   regioni   e  loro  consorzi
          esercenti, in  economia  o  mediante  aziende  speciali,  i
          servizi   di   cui   al   precedente   punto  1)  e  tenuti
          all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148,
          nonche'   relativi   allegati   e   successive  aggiunte  e
          modificazioni;
               b)   il   personale   effettivo   o  adibito  in  modo
          continuativo ai pubblici servizi di  trasporto,  dipendente
          dalle  aziende  e dagli enti di cui alla precedente lettera
          a)  nei  confronti  dei  quali  non  ricorre  l'obbligo  di
          applicazione  del  regolamento  di  cui  all'allegato A del
          regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
               c) il personale dipendente  da  aziende  esercenti  in
          appalto,    operazioni    di   riparazione,   manutenzione,
          rifornimento e ricovero dei mezzi di  trasporto  utilizzati
          dalle  aziende  e dagli enti di cui alla precedente lettera
          a) per la gestione del pubblico servizio,  sempreche',  per
          effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state
          loro  estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio
          1931, n. 148".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge 8  agosto
          1991,   n.      274   (Acceleramento   delle  procedure  di
          liquidazione  delle  pensioni   e   del)e   ricongiunzioni,
          modifiche  ed  integrazioni  degli  ordinamenti delle Casse
          pensioni  degli  istituti  di   previdenza,   riordinamento
          strutturale  e  funzionale  della  Direzione generale degli
          istituti stessi), e' il seguente: "2. A decorrere dal primo
          giorno del mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  l'iscrizione  alle  Casse pensioni
          degli istituti di previdenza e'  estesa  ai  dipendenti,  a
          qualunque  titolo  assunti,  anche  se adibiti a servizi di
          carattere    eccezionale    o    straordinario    ancorche'
          l'assunzione   sia  a  tempo  determinato  o  a  titolo  di
          supplenza o per attivita' non istituzionali".
           Note all'art. 1, comma 72:
             - Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
          845  (Legge-quadro in materia di formazione professionale),
          e' il seguente:
             "Art. 25  (Istituzione di un Fondo  di  rotazione).    -
          (Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi  dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 un
          Fondo di rotazione.
             Per la costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n.  114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
              4) dal 4,30 al 4 per cento;
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12  della
          legge  3  giugno  1975,  n. 160 e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento   contributivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La  parte  di  disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla   copertura   dell'onere   di  lire  100  miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le somme di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  'Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli  organismi  di cui all'articolo 8 della decisione del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1›
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977')".
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183    (Coordinamento    delle    politiche     riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), e' il seguente:
             "Art.  5    (Fondo  di  rotazione).   - 1. E' istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2.  Il fondo di rotazione cui al comma 1 si avvale di un
          apposito conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b)  le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c) le somme da  individuare  annualmente  in  sede  di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d) le somme annualmente determinate con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
             3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 ed  alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
           Nota all'art. 1, comma 73:
             -  Il  testo  dell'obiettivo  1 del regolamento (CEE) n.
          2052/88 del Consiglio del 24  giugno  1988,  relativo  alle
          missioni  dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,  alla loro
          efficacia e al  coordinamento  dei  loro  interventi  e  di
          quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri
          strumenti finanziari esistenti, e' il seguente:
           "Obiettivo n. 1
             1.    Le   regioni   interessate   dalla   realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del  livello  II,  il
          cui  PIL  pro  capite risulta, in base ai dati degli ultimi
          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
             Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni  il  cui
          PIL  pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate
          al  primo  comma  e  che   vanno   inserite,   per   motivi
          particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
             2.    L'elenco    delle    regioni   interessate   dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato.
             3.  L'elenco  delle  regioni e' valido per cinque anni a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
          Prima   della  scadenza  di  tale  periodo  la  Commissione
          riesamina l'elenco in tempo utile affinche'  il  Consiglio,
          deliberando  a  maggioranza  qualificata  su proposta della
          Commissione e previa consultazione del Parlamento  europeo,
          adotti  un  nuovo  elenco  valido per il periodo successivo
          alla scadenza dei cinque anni.
             4. Gli Stati membri presentano alla Commissione  i  loro
          programmi  di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
          in particolare:
              - la descrizione delle linee principali scelte  per  lo
          sviluppo regionale e delle relative azioni;
              -  indicazioni  sull'utilizzazione  dei  contributo dei
          Fondi  strutturali,  della  BEI  e  degli  altri  strumenti
          finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.
             Gli Stati membri possono presentare un programma globale
          di  sviluppo  regionale  per  tutte le loro regioni incluse
          nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo  programma
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
             Gli  Stati membri presentano per le regioni in questione
          anche i programmi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e  le
          iniziative   previste   dall'articolo   11,   paragrafo  1,
          includendo inoltre i dati relativi alle iniziative  di  cui
          all'articolo  11,  paragrafo  1 che costituiscono, ai sensi
          della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari.
             Per accelerare  l'esame  delle  domande  e  l'attuazione
          degli  interventi,  gli  Stati membri possono unire ai loro
          programmi le richieste di programmi operativi compresi  nei
          medesimi.
             5.  La  Commissione  valuta  i  programmi  e  le  azioni
          proposte nonche' gli altri elementi di cui al  paragrafo  4
          in  funzione  dalla  loro  coerenza  con  gli obiettivi del
          presente regolamento e con le disposizioni e  le  politiche
          menzionate  agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
          di tutti i programmi  e  di  tutte  le  azioni  di  cui  al
          paragrafo   4,   nell'ambito   della  partnership  prevista
          dall'articolo 4, paragrafo 1 e di  concerto  con  lo  Stato
          membro  interessato,  il quadro comunitario di sostegno per
          gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
          previste all'articolo 17.
             Il   quadro   comunitario   di   sostegno  comprende  in
          particolare:
              -  le  linee  prioritarie   scelte   per   l'intervento
          comunitario;
              - le forme d'intervento;
              -   il   programma   indicativo  di  finanziamento  con
          l'indicazione dell'importo degli interventi  e  della  loro
          provenienza;
              - la durata di tali interventi.
             Il   quadro   comunitario   di  sostegno  garantisce  il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di   cui   all'articolo   1   all'interno  di  una  regione
          determinata.
             Il quadro comunitario di sostegno puo',  all'occorrenza,
          essere  modificato  e  adattato  su  iniziativa dello Stato
          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
          in  funzione  di  nuove  informazioni  pertinenti   e   dei
          risultati  registrati durante l'attuazionie delle azioni in
          questione.
             A richiesta debitamente giustificata dello Stato  membro
          interessato,  la  Commissione  adotta  i  quadri comunitari
          particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui  al
          paragrafo 4.
             6.  Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono,
          prevalentemente, la forma di programmi operativi.
             7. Le modalita'  d'applicazione  del  presente  articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
             Per il testo dell'art. 25 della  gia'  citata  legge  n.
          845/1978 vedi precedente nota al comma 72.
           Nota all'art. 1, comma 76:
             -  Il  testo  dell'art.  7  della  gia'  citata legge n.
          183/1987 e' il seguente:
             "Art. 7  (Informazione finanziaria).  - 1. Il  fondo  di
          rotazione,  di  cui  all'art.  5, assicura la raccolta e la
          elaborazione  dei  dati  contabili  concernenti  i   flussi
          finanziari  delle  Comunita' europee riguardanti l'Italia e
          quelli nazionali ad essi collegati.
             2. Per le finalita' di cui al  comma  1  affluiscono  al
          fondo  di rotazione, a cura della rappresentanza permanente
          di Italia  presso  le  Comunita'  europee  e  di  tutte  le
          amministrazioni  ed  enti interessati, i dati ed ogni altro
          utile elemento relativo ai flussi finanziari, di  cui  allo
          stesso comma 1.
             3.  Al  fondo  di  rotazione sono altresi' comunicati, a
          cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle
          province   autonome,   competenti   all'attuazione    delle
          politiche   comunitarie,   gli   elementi   relativi   alle
          provvidenze  comunitarie  ed  a  quelle  interne  ad   esse
          collegate,  distintamente per ciascuno dei fondi comunitari
          cui fanno capo, con indicazione  delle  azioni  finanziate,
          dei  destinatari, dello stato dei progetti e di ogni al tra
          utile notizia.
             4.  Le  modalita'  per l'espletamento delle procedure di
          raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note  alle
          amministrazioni  ed  agli  enti  interessati  dal  fondo di
          rotazione,  che  curera'  all'occorrenza  ogni  iniziativa,
          anche  presso  la  Commissione delle Comunita' europee, per
          acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
             5. Il Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro
          per  il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica
          ogni  due  mesi  un  bollettino  del  fondo  di  rotazione,
          contenente  l'ammontare  e  la  provenienza  dei  fondi e i
          finanziamenti erogati".
           Note all'art. 1, comma 77:
            - Il testo del comma 7 dell'art. 1 e dell'art. 1- ter del
          gia' citato D.L. 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  della  legge  19  luglio  1993, n. 236, e',
          rispettivamente, il seguente:
             "Art. 1, comma 7. - Per le finalita' di cui al  presente
          articolo  e'  istituito  presso  il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  il  Fondo  per   l'occupazione,
          alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
          stabilita  al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche i
          contributi  comunitari  destinati  al  finanziamento  delle
          iniziative  di  cui  al presente articolo, su richiesta del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale.  A  tale
          ultimo   fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  riassegnati  al  predetto
          Fondo".
             "Art.   1-  ter  (Fondo  per  lo  sviluppo).  -  1.  Per
          consentire la realizzazione  nelle  aree  di  intervento  e
          nelle  situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi
          programmi di reindustrializzazione, da  interventi  per  la
          creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione
          dell'apparato   produttivo  esistente,  con  priorita'  per
          l'attuazione dei programmi di riordino delle  parteciazioni
          statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di  sviluppo  a
          livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
          dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche   attraverso
          interventi   volti   alla   creazione   di   infrastrutture
          tecnologiche,   in   relazione    ai    connessi    effetti
          occupazionali,  e' istituito presso il Ministero del lavoro
          e della  previdenza  sociale,  un  apposito  Fondo  per  lo
          sviluppo  con  la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1994 e 1995.
             2.   I   criteri   e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  sono  stabiliti
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma
          1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto.
             3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
          1,  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          d'intesa con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   puo'   avvalersi   delle   societa'  di
          promozione   industriale  partecipate  dalle  societa'  per
          azioni derivanti alla trasformazione degli enti di gestione
          delle partecipazioni statali  ai  sensi  dell'art.  15  del
          decreto-legge  11  luglio  1992  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1993, n. 359, ovvero da
          enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a.
             4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al  comma  1
          sono  determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488.
             5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono
          essere utilizzate, nei  limiti  delle  quote  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 2, per l'erogazione alle amministrazioni pubbliche ed
          agli  operatori pubblici e privati interessati, della quota
          di finanziamento a carico  del  bilancio  dello  Stato  per
          l'attuazione  di programmi di politica comunitaria, secondo
          le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n.  183,
          e successive modificazioni.
             6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a  lire
          100  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1994  e 1995, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale".
             - Il testo del primo comma, lettera h), dell'art.  18  e
          dell'art.    26  della  gia'  citata  legge n. 845/1978 e',
          rispettivamente, il seguente:
             "Art. 18, primo comma, lettera h): l'assistenza  tecnica
          e   il   finanziamento   delle   iniziative  di  formazione
          professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse,  nei
          casi  di  rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta
          di lavoro secondo quanto  previsto  dall'art.  36,  secondo
          comma,  del  D.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616, nonche' gli
          interventi di  riqualificazione  previsti  dalla  legge  12
          agosto 197, n. 675".
             "Art.   26    (Finanziamento  integrativo  dei  progetti
          speciali). - Un  terzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale,  su
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il finanziamento dei progetti speciali di cui  all'art.  36
          del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977
          n. 616, eseguiti dalle regioni, per  ipotesi  di  rilevante
          squilibrio  locale  tra  domanda  ed offerta di lavoro, nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
          n. 218.
             La dotazione di cui al comma precedente e'  gestita  con
          amministrazione    autonoma   fuori   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  testo del comma 5 dell'art. 9 del citato D. L. n.
          148/1993 e' il seguente: "5. A  far  data  dall'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  le risorse derivanti dalle
          maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo  gia'
          stabilito  dalla  disposizione contenuta nell'art. 25 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente  al
          Fondo  di  cui  all'articolo  medesimo  per  la  formazione
          professionale e per l'accesso a Fondo sociale europeo".
             - Il testo dell'art. 8 del D.L. 23 giugno 1995,  n.  244
          (Misure   dirette  ad  accelerare  il  completamento  degli
          interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
          nelle aree depresse, nonche'  disposizioni  in  materia  di
          lavoro  e  di  occupazione), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e' il seguente:
             "Art. 8.  (Patti territoriali)  . - 1. All'art. 1, comma
          1, del decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito
          dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) e'
          aggiunta, in fine, la seguente: per e-   bis)   per  'patto
          territoriale' l'accordo tra soggetti pubblici e privati per
          l'individuazione,  ai fini di una realizzazione coordinata,
          di  interventi  di   diversa   natura   finalizzati:   alla
          promozione  dello  sviluppo  locale nelle aree depresse del
          territorio nazionale, in linea  con  gli  obiettivi  e  gli
          indirizzi  allo  scopo  definiti  nel quadro comunitario di
          sostegno appravato con decisione C (94) 1835 del 29  luglio
          1994 della Commissione della Unione europea.
             2.  All'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104,  e'  aggiunto,
          in fine, il seguente comma:
          '3-  bis  Il  CIPE definisce i contenuti generali dei patti
          territoriali e le modalita' organizzative  ed  attuative  e
          appprova i singoli patti territoriali da stipulare'".
           Note all'art. 1, comma 78:
             -  Il  testo  dell'art. 4 del gia' citato D.L. 23 giugno
          1995, n.   244, e'  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  8 agosto 1995, n.  341, come modificato dal comma 79
          del presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 4.  (Interventi per opere infrastrutturali). -  1.
          Al  fine  di  consentire la realizzazione di interventi per
          grandi  opere  infrastratturali  nelle  aree  depresse  del
          territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato
          a  contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti,
          con ammortamento a totale carico dello  Stato,  nei  limiti
          delle   risorse  di  cui  al  comma  2  e  subordinatamente
          all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre
          1994, n.    724,  di  provvedimenti  diretti  a  consentire
          l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.
             2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il
          1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per  il  1999,
          675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi
          anni dello stanziamento iscritto  al  capitolo  5941  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno
          1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le  relative
          dotazioni  iscritte  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 725.
             3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai  sensi  del
          comma  1 sono versate all'entrata del bilanci o dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo
          3   aprile  1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Le  predette   somme   sono   destinate   al
          finanziamento  di opere approvate dal CIPE, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con
          le   amministrazioni   interessate,   con   priorita'   per
          interventi di completamento  funzionale,  per  investimenti
          cofinanziati    dall'Unione   europea,   per   investimenti
          cofinanziati dai privati e per investimenti  immediatamente
          eseguibili,  ed  affluiscono,  sulla base delle delibere di
          approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro,
          ad  appositi  capitoli  da  istituire,   negli   stati   di
          previsione  delle  amministrazioni interessate. Nell'ambito
          di tali priorita' una quota delle  predette  somme  pari  a
          lire   600   miliardi  e'  destinata  al  finanziamento  di
          interventi relativi ai trasporti rapidi di  massa  a  guida
          vincolata  e  tramvie veloci, secondo le procedure previste
          dalla  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  e   successive
          modificazioni;  alla manutenzione ed al completamento delle
          reti viarie provinciali; ad interventi  di  metanizzazione.
          La  ripartizione  della  suddetta quota tra le tipologie di
          intervento sopra indicate  e'  effettuata  dal  CIPE.    Il
          finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida
          vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo
          rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta
          legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
             -  Il  testo del comma 8 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre
          1992, n.  415 (Modifiche della legge 1› marzo 1986, n.  64,
          in    tema    di    disciplina   organica   dell'intervento
          straordinario    nel    Mezzogiorno),    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488 e' il
          seguente: "8. Per la realizzazione di  progetti  strategici
          funzionali   agli  investimenti  nelle  aree  con  maggiore
          ritardo di  sviluppo,  nonche'  per  la  concessione  delle
          agevolazioni  previste  al  comma  2,  entro i limiti delle
          risorse destinate dal CIPE, e'  autorizzato  il  ricorso  a
          mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
          totale  carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre
          tramite  primari  istituti  di  credito  identificati   dal
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   per   il
          complessivo  importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
          lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni  1992,  1993  e
          1994  e  di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
          sono contratti nel secondo semestre di ciascun  anno  anche
          per  la  quota non impegnata nell'anno precedente.  Qualora
          alla  realizzazione   dei   progetti   intervengano   altre
          amministrazioni  con  risorse  proprie, si provvede con gli
          accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
          del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale
           n.  43  del  21  febbraio  1987.  Il CIPE delibera, previo
          parere delle competenti commissioni permanenti  del  Senato
          della   Repubblica   e   della   Camera  dei  deputati,  la
          programmazione dei progetti  strategici  nei  limiti  delle
          disponibilita' di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, e al
          presente comma".
           Note all'art. 1, comma 79:
             -  Per  il testo del comma 3 dell'art. 4 del gia' citato
          D.L. n.  244/1995 vedi precedente nota al comma 78.
             - La legge 26 febbraio 1992, n. 211,  reca:  "Interventi
          nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa".
           Nota all'art. 1, comma 80:
            - Il testo delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17
          del   citato  D.L.  n.  244/1995  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
             " a) in via prioritaria, al  completamento  delle  opere
          gia'  avviate dagli organismi dell'intervento straordinario
          nel Mezzogiorno;
              b) alla realizzazione delle  grandi  infrastrutture  di
          interesse    nazionale    o   interregionale   nelle   aree
          economicamente depresse  del  territorio  nazionale,  sulla
          base dei programmi approvati dal CIPE".
           Note all'art. 1, comma 81:
             -  Il  testo dell'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n.
          317 (Interventi  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  delle
          piccole imprese), e' il seguente:
             "Art.  29.  (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1.
          Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31,  si
          considerano  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
               a) l'attivita' di prestazione di  garanzie  collettive
          per  favorire  la  concessione di finanziamenti da parte di
          aziende e istituti di credito,  di  societa'  di  locazione
          finanziaria,  di societa' di cessione di crediti di imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
               b) l'attivita' di informazione,  di  consulenza  e  di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni di servizi per il miglioramento della  gestione
          finanziaria  delle  stesse  imprese.  A  tale attivita', in
          quanto connessa e complementare a quella di prestazione  di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
             2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art.  31
          i  consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          quali, alla data del 30 giugno  1990,  partecipano  piccole
          imprese  industriali  con  non piu' di trecento dipendenti,
          fermo il limite del capitale investito di cui  all'articolo
          1,   in  misura  non  superiore  ad  un  sesto  del  numero
          complessivo delle aziende consorziate".
             - Per il testo del comma 8 dell'art. 1 del  gia'  citato
          D.L. n.  415/1992 vedi precedente nota al comma 78.
           Note all'art. 1, comma 83:
            - Il testo del comma 5 dell'art. 10 della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
          e' il seguente: "5.    Entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
          Ministro dei  lavori  pubblici,  emanato  d'intesa  con  il
          Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le
          regioni  interessate,  nonche'  le  competenti  Commissioni
          parlamentari, nel limite  degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio,   si   provvede   al   riassetto   funzionale  ed
          organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'art.
          4, comma 1, lettera f),  sottoposti  a  vigilanza  statale,
          ridefinendone   la   natura   giuridica   e  le  competenze
          territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
          gestione dei servizi di cui alla presente legge".
             - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.  96
          (Trasferimento  delle competenze dei soppressi Dipartimento
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e  Agenzia
          per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.  488),  e'  il
          seguente:
             "Art.  10.    (Gestione  delle  acque).    -  1. Per gli
          interventi riguardanti opere  infrastrutturali  idriche  di
          adduzione,  distribuzione,  depurazione e di fognature gia'
          in gestione diretta da parte della  cessata  Cassa  per  il
          Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1› marzo 1996,
          n.  64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione
          per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le
          relative  convenzioni  con  i  soggetti  attuatori e per il
          completamento  delle   opere   stesse,   nonche'   per   la
          realizzazione  delle  altre  opere  che dovessero ritenersi
          necessarie, il commissario liquidatore, nominato  ai  sensi
          dell'art.  19, e' autorizzato a costituire una societa' per
          azioni cui e' affidata in regime di concessione la gestione
          degli  impianti  idrici, dandone preventiva informazione al
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, che
          ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
             2. Alla societa'  per  azioni  di  cui  al  comma  1  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5
          dell'art. 15 e dell'art. 19 del D.L.  11  luglio  1992,  n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n.  359.  Le  azioni  della  predetta  societa'  sono
          attribuite  al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro
          esercita i diritti  dell'azionista  previa  intesa  con  il
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica e
          del Ministro dei lavori pubblici.
             3. Il commissario liquidatore di cui all'art. 19,  comma
          1,  provvede  al  versamento  delle  somme  necessarie alla
          costituzione del capitale sociale della predetta  societa',
          nel  complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle
          disponibilita' di tesoreria derivanti dalle  autorizzazioni
          di spesa di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64.
             4.  Al  capitale sociale della predetta societa' possono
          partecipare, nei limiti stabiliti  dall'azionista,  imprese
          ed   altri  soggetti  economici,  nonche'  enti  locali  ed
          acquedottistici.
             5.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  procede   alla
          ricognizione  delle opere gia' in gestione diretta da parte
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
          della legge 1› marzo  1986,  n.  64,  nonche'  delle  opere
          comprese   nei  piani  annuali  di  attuazione.  Lo  stesso
          Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          adempie  alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e
          di coordinamento, nonche'  a  promuovere  il  completamento
          delle  opere  infrastrutturali  sottoponendo i programmi di
          utilizzazione dei  finanziamenti  ordinari  pluriennali  di
          settore all'approvazione del CIPE.
             6.  Al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste sono
          trasferite le competenze in materia  di  acque  irrigue  ed
          invasi  strettamente  finalizzati  all'agricoltura,  per il
          successivo affidamento della gestione  e  manutenzione  dei
          relativi impianti ai consorzi di bonifica".
           Nota all'art. 1, commi 84 e 85:
             -  Il  testo  dei  commi  1  e 2 dell'art. 52 della gia'
          citata legge n. 142/1990, come  modificato  dalla  presente
          legge, e', rispettivamente, il seguente:
             "1.  Il  comune  e  la  provincia  hanno  un  segretario
          titolare, funzionario statale, iscritto  in  apposito  albo
          nazionale  territorialmente articolato, nominato e revocato
          d'intesa  con  il  sindaco  e  con  il   presidente   della
          provincia.
             2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti
          professionali  per  la iscrizione, la classificazione degli
          enti e il  trattamento  economico,  le  attribuzioni  e  le
          responsabilita',   i   trasferimenti   ed  i  provvedimenti
          disciplinari, le modalita' di  accesso  e  progressione  in
          carriera,  nonche' l'organismo collegiale, territorialmente
          articolato, presieduto dal Ministro dell'interno  o  da  un
          suo  delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti
          degli  enti  locali,  del  Ministero  dell'interno  e   dei
          segretari,  preposto  alla  tenuta  dell'albo e chiamato ad
          esercitare funzioni di indirizzo e di  amministrazione  dei
          segretari comunali e provinciali".
           Nota all'art. 1, comma 89:
            -  Il  testo  della  lettera  i) del comma 2 dell'art. 32
          della citata legge n. 142/1990 era il  seguente:  "  i)  la
          contrazione   dei   mutui   e   l'emissione   dei  prestiti
          obbligazionari".
           Nota all'art. 1, comma 90:
             - Il testo dell'art. 35 della citata legge n.  724/1994,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  35.  (Emissione di titoli obbligazionari da parte
          di enti territoriali).  - 1. Le province,  i  comuni  e  le
          unioni di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui
          agli  articoli  17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.
          142, le comunita'  montane,  i  consorzi  tra  enti  locali
          territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
          prestiti   obbligazionari   destinati   esclusivamente   al
          finanziamento degli  investimenti.  Per  le  regioni  resta
          ferma  la  disciplina  di  cui  all'art.  10 della legge 16
          maggio 1970 n 281, come modificato dall'art. 9 della  legge
          26  aprile  1982,  n.  181.  E'  fatto  divieto di emettere
          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte
          corrente.  Le  unioni  di  comuni, le comunita' montane e i
          consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
          territoriali,  che   ne   fanno   parte,   l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si  intende  negata  qualora non sia espressamente concessa
          entro novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  46  del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n. 504, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Il  costo  del  monitoraggio  previsto nel predetto art. 46
          sara' a totale carico dell'ente emittente.
             2.   L'emissione   dei   prestiti   obbligazionari    e'
          subordinata alle seguenti condizioni:
               a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
          cui  partecipino  a  consorzi  o  unioni  di comuni, non si
          trovino  in  situazione  di  dissesto   o   in   situazioni
          strutturalmente  deficitarie come definite dall'art. 45 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
               b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano  di
          disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del D.L.
          18  gennaio  1993,  n.    8, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             3.  Nessun  prestito  puo' comunque essere emesso se dal
          conto  consuntivo  del  penultimo  esercizio   risulti   un
          disavanzo  di amministrazione e se non sia stato deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario  deve
          essere  finalizzato  ad  investimenti  e  deve  essere pari
          all'ammontare del valore del progetto esecutivo  a  cui  fa
          riferimento.  Gli  investimenti, ai quali e' finalizzato il
          prestito  obbligazionario,  devono  avere  un   valore   di
          mercato,  attuale  o prospettico, almeno pari all'ammontare
          del prestito. Gli  interessi  sui  prestiti  obbligazionari
          emessi  dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
          effetti alla determinazione  del  limite  di  indebitamento
          stabilito   dalla   normativa  vigente  per  le  rispettive
          tipologie di enti emittenti.
             4. La durata del prestito obligazionario non puo' essere
          inferiore a cinque anni. In  caso  di  prestiti  emessi  da
          un'unione   di   comuni  o  da  consorzi  tra  enti  locali
          territoriali,  la  data  di  estinzione  non  puo'   essere
          successiva  a  quella  in  cui  e' previsto lo scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di
          dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, il complesso dei rapporti giuridici
          derivanti dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito  al
          nuovo ente.
             5.  Le  obbligazioni  potranno essere convertibili o con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
             6. Il prestito  obbligazionario  verra'  collocato  alla
          pari  e  gli  interessi  potranno  essere  corrisposti, con
          cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso  o  a
          tasso  variabile.  Il  rendimento  effettivo  al  lordo  di
          imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
          superiore, al momento della emissione, al rendimento  lordo
          dei  titoli  di  Stato  di  pari  durata  emessi  nel  mese
          precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo  non
          vi   fossero   state   emissioni   della  specie  si  fara'
          riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
          mercato  con  vita  residua  piu'  vicina  a  quella  delle
          obbligazioni  da  emettere maggiorato di un punto. I titoli
          obbligazionari sono emessi al portatore,  sono  stanziabili
          in  anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere
          ricevuti in pegno  per  anticipazioni  da  tutti  gli  enti
          creditizi.  Gli  enti emittenti devono operare una ritenuta
          del 12,50 per cento a titolo di  imposta  sugli  interessi,
          premi  od  altri  frutti  corrisposti ai possessori persone
          fisiche e a titolo di anticipo  d'imposta  per  i  soggetti
          tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
          di  competenza  degli enti emittenti che dovranno iscrivere
          la somma in apposito capitolo di bilancio al netto  di  una
          percentuale  dello  0,1  per cento - una tantum - calcolato
          sul valore  del  prestito  obbligazionario,  da  attribuire
          all'entrata  del bilancio dello Stato quale contributo alle
          spese relative ad atti autorizzativi.
             7.  La  delibera dell'ente emittente di approvazione del
          prestito  deve  indicare  l'investimento   da   realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto,  puo'  essere effettuato esclusivamente con fondi
          provenienti  dalla  dismissione  di  cespiti   patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano  l'attivita'.    L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita' di cui all'art.  19  della
          legge   3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
             8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso  il
          rilancio  delle  delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
          della legge 21 dicembre  1978,  n.  843.  Il  rimborso  del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere ad accantonare le somme  necessarie.  E'  vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per  prestiti
          emessi da enti locali.
             9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  norme  relative   alla   gestione
          cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro
          del  25  luglio  1985.  Le  emissioni  obbligazionarie sono
          sottoposte al benesta re preventivo della  Banca  d'Italia,
          che  deve  essere  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  nei  limiti  fissati  dalla  stessa  ai   sensi
          dell'art. 129 del decreto legislativo 1› settembre 1993, n.
          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui
          mercati regolamentati ai sensi della  normativa  vigente  e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da   economie   di
          bilancio.
             10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare entro il 30
          giugno  1995,  il  Ministro   del   tesoro   determina   le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri e le procedure che gli enti emittenti  sono  tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
          percepire gli intermediari autorizzati; definisce al tresi'
          i  criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle certificazioni di bilancio di  cui  all'art.  44  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".