(parte 1)
                               ART. 2.
   1.  A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  collocate  nelle
classi  a)  e  b)  di  cui  all'articolo  8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993,  n.  537,  sono  fissate  per  i  grossisti  e  per  i
farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario  nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota  pari  al  3
per  cento  dell'importo  al lordo dei ticket, fatta eccezione per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e'
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo  dello  sconto
dovuto  dalla  farmacia  non  concorre alla determinazione della base
imponibile ne' ai fini dell'imposta ne' dei contributi  dovuti  dalla
farmacia.
   2.  Le  somme  derivanti  dalla   partecipazione alla spesa per le
prestazioni  di  pronto   soccorso   ospedaliero   e   day   hospital
diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e della province
autonome,  non  concorrono  al  finanziamento  della  quota capitaria
rapportata  ai  livelli  uniformi  di  assistenza  di  cui  al  Piano
sanitario  nazionale,  approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996
la quota capitaria e' rideterminata al netto delle predette somme.
   3. Le misure del concorso delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34,  comma  3,  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, sono elevate
rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In  ogni  caso  il
maggior  onere posto a carico delle regioni non puo' essere superiore
alla differenza  tra  l'incremento  annuo  delle  entrate  tributarie
regionali   e  delle  devoluzioni  di  tributi  erariali  rilevato  a
consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando  un  tasso
annuo  d'incremento  pari  al  2  per  cento.  Il Ministro del tesoro
provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale
onere si  provvede  mediante  l'aumento  delle  accise  sui  prodotti
superalcolici  in  modo da determinare un incremento delle entrate di
importo pari allo stesso onere.
   4. Il rapporto tra le  unita'  sanitarie  locali  e  i  medici  di
medicina  generale  ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.
   5. Le regioni, nella ristrutturazione della  rete  ospedaliera  di
cui  all'articolo  4,  comma  10, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano lo
standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di
cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla  lungodegenza
post-acuzie,  fissato  dall'articolo  8,  comma  18,  della  legge 24
dicembre 1993, n. 537, e gli standard di cui all'articolo 4, comma 3,
della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412.  Agli  ospedali  che  non
raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120
posti   letto,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, ultimo  periodo,  della  legge  23  dicembre
1994,  n.  724.  I  posti  letto  eccedenti  la  dotazione media sono
disattivati e, ove necessario, riconvertiti  in  residenze  sanitarie
assistenziali,  in  altre strutture residenziali non ospedaliere e in
servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando i  finanziamenti  di  cui
all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n.  67. L'organizzazione
interna degli ospedali deve osservare il  modello  dipartimentale  al
fine  di  consentire  a  servizi affini e complementari di operare in
forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo
di  risorse  finanziarie.  Le  regioni  procedono  ad  attivita'   di
controllo  e  verifica  sulla osservanza delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte
degli erogatori di prestazioni sanitarie  ospedaliere  delle  risorse
impiegate   nel   trattamento   dei   pazienti   e   sulla   qualita'
dell'assistenza.
   6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al  15
per  cento  dei  fondi  disponibili,  su  delibera  del  consiglio di
amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto  di  immobili,
anche  tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare
al  Servizio   sanitario   nazionale   ovvero   a   centri   per   la
riabilitazione,  da destinare in via prioritaria agli infortunati sul
lavoro e da  gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti  dello
standard  di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.
   7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma  7,  ultimo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  la  cessazione  dei   rapporti
convenzionali  in  atto  tra  il  Servizio  sanitario  nazionale e la
medicina  specialistica,  ambulatoriale,  generale  ivi  compresa  la
diagnostica  strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di nuovi
rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalita' di
pagamento a prestazione e sull'adozione del  sistema  di  verifica  e
revisione  della  qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni
erogate, e' prorogato  a  non  oltre  il  30  giugno  1996.    Rimane
confermata altresi' agli assistiti la facolta' di libera scelta delle
strutture  sanitarie  e dei professionisti a norma degli articoli 8 e
14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed i presidi
ospedalieri  dall'articolo  4,  commi  7,  7-bis e 7-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  modificato  dall'articolo
6,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei
nuovi rapporti instaurati ai sensi  dell'articolo  8,  comma  5,  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta'  di  libera
scelta,  le  regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali, sulla base di
indicazioni regionali,  contrattano,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative,  con le strutture pubbliche
private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie  un  piano
annuale  preventivo che ne stabilisca quantita' presunte e tipologia,
anche ai fini degli oneri da sostenere.
   9. In sede di prima  applicazione  del  sistema  di  remunerazione
delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da
corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori  entro  un
intervallo  di  variazione  compreso  tra  il  valore  delle  tariffe
individuate  dal  Ministro della sanita', con propri decreti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed una  riduzione  di  tale
valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori
individuati  in  base  alla  puntuale applicazione dei criteri di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10  maggio  1994.  Per
l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio, il Ministro della sanita' individua,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
   10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537, sui fondi di incentivazione previsti per il
comparto  della  Sanita',  si  interpretano  nel   senso   che   sono
applicabili  anche  al  personale  medico veterinario e ai dipendenti
degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio
1996.
   11.  Fermo  restando  che  le  unita'  sanitarie   locali   devono
assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario
nazionale  approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
i limiti di spesa comunque stabiliti  per  le  singole  tipologie  di
prestazioni  sanitarie,  ivi  compresa l'assistenza farmaceutica, non
costituiscono vincolo per le regioni che  certifichino  al  Ministero
del  tesoro  e al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a
fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello
stanziamento  determinato   in   regione   della   quota   capitaria,
ragguagliata  ai  suddetti  livelli, di cui all'articolo 12, comma 3,
del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che  dovessero
risultare  rispetto  al  predetto  stanziamento  restano a carico dei
bilanci  regionali.  Per  il  1996  l'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un
incremento non superiore all'8 per cento rispetto a  quanto  previsto
dal  comma  5  dell'articolo  7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
fermo restando il mantenimento  delle  occorrenze  finanziarie  delle
regioni nei limi degli stanziamenti suddetti.
   12.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
controllano la gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o  altri  strumenti
di  controllo  appositamente  individuati.  Qualora  al  30 giugno di
ciascun anno risulti la tendenza  al  verificarsi  di  disavanzi,  le
regioni   e   le   province  autonome  attivano  le  misure  indicate
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  riferendone  in  sede di
presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
   13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo  di  fronteggiare  le  esigenze dei rispettivi servizi sanitari
provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il  30  giugno
1997,  per  alienare,  per  affidare  in  gestione anche ad organismi
specializzati ovvero per conferire,  a  titolo  di  garanzia  per  la
contrazione  di  mutui  o per l'accensione di altre forme di credito,
gli  immobili  destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora
completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli
delle prestazioni sanitarie. Adottano  altresi'  i  provvedimenti  di
trasferimento  dei  beni alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
entro il termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente  legge,  avvalendosi,  ove  necessario,  di
organismi specializzati per la rilevazione e  la  valorizzazione  dei
patrimoni   immobiliari.  Scaduto  tale  termine,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  della  sanita',  previa  diffida,
attiva  il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma
non si applicano alle  regioni  e  alle  province  autonome  che  non
beneficiano   di   trasferimenti  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale.
   14. Per l'accertamento della  situazione  debitoria  delle  unita'
sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le
regioni attribuiscono ai direttori generali delle  istituite  aziende
unita'  sanitarie  locali le funzioni di commissari liquidatori delle
soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale
delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui  all'articolo
6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in
gestioni  liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a
dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre  1994,  sono
registrare  nella  contabilita' delle citate gestioni liquidatorie. I
commissari entro il termine di tre mesi  provvedono  all'accertamento
della  situazione  debitoria e presentano le risultanze ai competenti
organi regionali.
   15. Il secondo ed il terzo periodo del comma  16  dell'articolo  8
della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, come modificato dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti
dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi'  esentati
dalla  partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa  di
trapianti  di  organi,  nonche  i  titolari  di pensioni sociali ed i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono
inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui  ai
commi  14  e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i
titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed  i
loro  familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a
lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio
a carico".
   16.  Nell'articolo  14,  comma  1,  della legge 23 luglio 1991, n.
223, la disposizione di cui all'ultimo  periodo  continua  a  trovare
applicazione limitatamente al settore agricolo.
   17.   Nel  settore  agricolo,  ai  soli  fini  del  calcolo  delle
prestazioni temporanee, resta fermo il  salario  medio  convenzionale
rilevato  nel  1995.  Per quanto riguarda il trattamento concesso per
intemperie stagionali nel settore edile, gli  importi  massimi  della
integrazione  salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n.   427,  come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994,  n.  451,  incrementati  del  20  per  cento  e successivamente
adeguati nelle misure ivi previste.
   18. Ai fini dell'applicazione del comma 19,  si  considera  lavoro
straordinario  per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che
svolge funzioni direttive:
   a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di  orario
settimanale;
   b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso
di   regime   di   orario  plurisettimanale  previsto  dai  contratti
collettivi nazionali ovvero, in applicazione di  questi  ultimi,  dai
contratti  collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il
periodo di riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi.
   19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle
imprese con piu' di quindici dipendenti, il versamento, a favore  del
Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale   (INPS),  di  un  contributo  pari  al  5  per  cento  della
retribuzione relativa alle ore  di  straordinario  compiute.  Per  le
imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le ore
eccedenti  le  44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero
dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
   20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente
la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300  miliardi
a  decorrere  dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
concernente il Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.  convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per
finanziare  misure  di  riduzione  dell'orario   di   lavoro   e   di
flessibilita'   dell'orario  medesimo  ivi  incluse  quelle  previste
dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,  che  trovano
applicazione  anche  successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
   21. Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in cui
lo svolgimento di lavoro straordinario crei in  capo  al  lavoratore,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva, il
diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro
e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il  versamento  non  e'
altresi'  dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro    del   tesoro,   in   considerazione   delle   particolari
caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
   22.  L'accesso  ai  trattamenti   straordinari   di   integrazione
salariale  e  di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e  turismo  e  degli  operatori
turistici  con  piu'  di  cinquanta  addetti di cui, rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.    299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451, e
prorogato   fino  al  31  dicembre  1997  nei  limiti  di  una  spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi  annui.  Per  lo  stesso
periodo  vige  l'assoggettamento  ai  relativi obblighi contributivi.
Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri
concessivi nei limiti delle predette risorse.
   23.  A  valere sulla disponibilita' del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20  miliardi
e'  destinata,  per  l'anno  1996,  al finanziamento dei contratti di
solidarieta' nel settore artigiano.
   24. A decorrere dal  1  gennaio  1996  le  imprese  comunicano  ai
sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal
lavoro  ed  in  favore  dei  quali  sia  riconosciuto  il  diritto al
trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in
attivita' formative e di orientamento. I comuni, gli enti locali ed i
loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451, possono provvedere ad avviare
direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente  utili  e
di  tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-
legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano  di  essere
impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale
per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta,
ferme  restando  le  eccezioni  di cui all'articolo 9, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Le imprese che fanno richiesta di
concessione del trattamento di integrazione salariale sono  tenute  a
darne contestuale informazione ai comuni di residenza.
   25.  L'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
si  interpreta  nel  senso  che,  in  caso di pluralita' di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione  da
assumere  come  base  per  il calcolo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi  stipulati
dalle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative nella categoria.
   26. A decorre dal 1 gennaio 1996 alle imprese editrici di giornali
quotidiani e periodici e' concesso un rimborso di lire 200  per  ogni
copia  delle  pubblicazioni  edite  spedita in abbonamento postale, a
condizione che le  pubblicazioni  stesse  non  contengano  inserzioni
pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 45
per  cento  di  quella  dell'intero  stampato  su  base annua e che i
relativi abbonamenti siano  stati  stipulati  a  titolo  oneroso  dai
destinatari.  Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicita', di
promozione  delle  vendite  di  beni  o  servizi,  di   vendita   per
corrispondenza,  i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non
posti in vendita, quelli a carattere postulatorio,  quelli  editi  da
enti pubblici.
   27. Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non poste
in  vendita  e  quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi II e
III del titolo II del libro I del codice civile,  sempre  che  questi
non  abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita'
sindacali, religione o di interesse scientifico, sociale,  sanitario,
ambientale, assistenziale, politico o culturale, che siano editori di
periodici,  e  sempre  che  le  pubblicazioni  stesse  non contengano
inserzioni pubblicitarie, anche  di  tipo  redazionale,  per  un'area
superiore  al  40  per  cento  di quella dell'intero stampato su base
annua in riferimento all'anno precedente, si applica una tariffa pari
al 25 per cento di quelle previste dal comma 34.
   28. L'Ente poste italiane provvede ad applicare una  riduzione  di
lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori
in  regola  con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con
gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.  416,  e
successive  modificazioni,  cosi'  come  attestato dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Il Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, su parere
della commissione tecnica consultiva di  cui  all'articolo  54  della
legge  5  agosto  1981,  n.  416,  provvede  all'invio all'Ente poste
italiane dell'elenco delle testate aventi diritto, nonche,  entro  il
30  giugno  dell'anno successivo, all'erogazione della somma relativa
al minor introito  complessivo  verificatosi,  sulla  base  dei  dati
relativi  al  numero  delle  copie  spedite  di  ogni singola testata
ammessa, comunicati dall'Ente poste italiane. I giornali pornografici
e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti
all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa
forfettaria di cui all'articolo 74,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie  di  cui
all'articolo  28  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive
modificazioni.
  29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,
dopo  le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma 11,
limitatamente  alle  imprese  indicate  nel  presente  periodo,   con
esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14
agosto  1991,  n. 278". Al medesimo articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 250 del 1990, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per  le  cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al
presente comma la testata deve essere editata da  almeno  tre  anni".
L'ammontare   dei   contributi   previsti   dai  commi  8,  10  e  11
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4,
comma 2, della stessa legge, non puo' comunque  superare  il  50  per
cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.
   30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250,
dopo  le parole: "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "e
ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7
agosto  1990,  n.  250,  il  comma  2  dello  stesso articolo 3 della
medesima legge n. 250 del 1990, deve essere  interpretato  nel  senso
che  per  imprese  editrici di quotidiani costituite come cooperative
giornalistiche, devono intendersi anche  le  imprese,  costituite  in
tale  forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano
tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
   31.  All'articolo  2,  comma  1,  della legge 15 novembre 1993, n.
466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono  inserite  le  seguenti:
"ed alle cooperative di giornalisti".
   32.  E'  autorizzata  la  spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari dal 1996 al  2005  quale  ulteriore  contributo
dello  Stato  al  fondo  di cui al sesto comma dell'articolo 34 della
legge 5 agosto 1981, n. 416.  Il  50  per  cento  di  tale  fondo  e'
riservato  alle  imprese  editoriali  con  fatturato  inferiore ai 10
miliardi di lire.
   33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26  e
27  del  presente  articolo  si applicano gli articoli 18 e 19, terzo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146.
   34. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.
155,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le  nuove
tariffe  per  le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo
la proceduta prevista dall'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il  costo  sostenuto  dalle
imprese  editrici  ammesse  ai  benefici  di cui ai commi 26 e 27 del
presente articolo, fatto salvo il tasso  di  inflazione  programmata.
Per  le  testate  non  ammesse  ai  benefici di cui ai commi 26 e 27,
l'aumento non puo' essere superiore al 20 per cento annuo  del  costo
di spedizione in abbonamento postale.
   35.  Lo  stanziamento  iscritto  sul  capitolo 4646 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti
capitoli per gli  esercizi  successivi,  e'  ridotto  di  lire  300,4
miliardi annui.
   36.   A   decorrere  dal  1  gennaio  1995  la  concessione  delle
provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,  e dall'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n, 323, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  27  ottobre  1993,  n.  422,  e subordinata al regolare
versamento  per  tutti  i  dipendenti  dei  contributi  di  legge  ai
rispettivi competenti enti previdenziali.
   37.  Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentiti
i Ministri  competenti,  sono  trasferiti  in  proprieta'  ai  comuni
prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i
beni  immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non
utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche  successivamente
a  tale  data,  risultino  non piu' utili ai fini istituzionali delle
Amministrazioni dello Stato. Il prezzo  di  cessione  e'  fissato  in
misura  pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico
erariale competente per territorio.
   38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli  urbanistici
e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici.
L'atto  di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data
di richiesta.
   39.  Le  partecipazioni  azionarie  delle  aziende  termali,  gia'
appartenenti  al  soppresso  Ente  autonomo  gestione aziende termali
(EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  ne
facciano  richiesta  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. A tal fine il  Ministero  del  tesoro-Direzione
generale  del  tesoro provvede alla dismissione della partecipazione,
in  deroga  alle  vigenti  norme  di  legge  e  di  regolamento sulla
contabilita'  dello  Stato,  sulla  base   di   una   stima   redatta
dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
   40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a
societa'  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla
legge   17  febbraio  1993,  n.  33,  poste  in  liquidazione  coatta
amministrativa, puo'  essere  aggiornato  per  tenere  conto  sia  di
eventuali  variazioni  di  importo determinate dalla maturazione fino
alla data di assoggettamento alla procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa,  ovvero  dal pagamento in contanti, ove si tratti dei
rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge  n.
487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli
altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma
4,  ovvero  degli  interessi  corrispettivi  comunque non superiori a
quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi  da  quelli
di  cui  al  medesimo  articolo  6,  comma  4,  sia  delle  eventuali
variazioni determinate da accordi transattivi,  dalla  correzione  di
errori  materiali,  ovvero  da  altri  fatti  o atti sopravvenuti. Le
predette modifiche ed integrazioni vengono proposte  dal  commissario
liquidatore  ed approvate del Ministro del tesoro, conformemente alle
modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma  4-ter,
del   citato   decreto-legge  n.  487  del    1992,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   n.   33   del   1993,   e   successive
modificazioni.
   41.  Entro  la  scadenza  del  31  gennaio  1996,  con decreto del
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del   commissario   liquidatore
dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria manifatturiera
(EFIM), sono individuate le societa' controllate dal  medesimo  EFIM,
possedute   direttamente   o   controllate   da   societa'  poste  in
liquidazione   coatta   amministrativa,   che   non   devono   essere
assoggettate  alla  procedura  di liquidazione coatta amministrativa,
alle quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  citato
decreto-legge  n.  487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data  del
31 dicembre 1996.
   42.  Nell'ambito  dei  progetti  strategici di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni,  una  quota  parte,  pari  a  lire  250  miliardi,  e'
destinata  dal  CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del
commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento
nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle  aree  di
cui  agli  obiettivi  1,  2 e 5b del Regolamento (CEE) n.  2052/88, e
successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di
cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma  e
per  altri  interventi,  relativi  ai  predetti settori, previsti nel
quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi  dell'articolo  5,
comma  3,  del  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.  341.
   43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare un decreto
legislativo inteso a consentire, per il periodo  transitorio  di  tre
anni,   l'erogazione   di   un   indennizzo,   pari   al  trattamento
pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a favore degli
esercenti  il  commercio  al  minuto  e  loro  coadiutori che abbiano
superato i 62 anni d'eta' e non  abbiano  raggiunto  i  65  anni,  se
uomini,  e  che  abbiano  superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se
donne.
   44. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  43,  il  Governo
dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  incompatibilita'  dell'indennizzo  con  qualsiasi attivita' di
lavoro autonomo o subordinato ed  erogazione  dello  stesso  fino  al
compimento dell'eta' pensionabile;
   b)  subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla cessazione
definitiva dell'attivita', alla riconsegna delle autorizzazioni e dei
permessi alle autorita' competenti  nonche'  alla  cancellazione  dei
rispettivi  albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la cam-
era di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   c) costituzione  di  un  apposito  fondo  per  l'erogazione  degli
indennizzi di cui al comma 43;
   d)   previsione,   per   il   periodo  1996-2000,  di  un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento,  a  carico
degli  iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attivita'
commerciali, con devoluzione  dello  0,02  per  cento  alla  gestione
pensionistica di categoria;
   e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della gestione
pensionistica  di  categoria  delle somme eventualmente non impegnate
per l'erogazione degli indennizzi.
   45. Lo schema di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  43  e'
trasmesso  alla  Camera  dei  deputati  ed al Senato della Repubblica
almeno trenta giorni prima della scadenza  prevista  per  l'esercizio
della  delega.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti per materia
esprimono  il  loro  parere  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema medesimo.
   46.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a:
   a)  trasferire  alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in
particolare  nelle  materie  di:  turismo  e  industria  alberghiera,
agricoltura  e  foreste,  edilizia  residenziale pubblica, formazione
professionale  e  artigianato;  riordinare  la  composizione   e   le
attribuzioni  della  Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  ferme  restando  le  attribuzioni   di   cui
all'articolo  6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
   b) delegare alle  regioni  funzioni  in  materia  di  industria  e
commercio;  di  impiantistica  sportiva;  di  trasporti  di interesse
regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati, ivi  compresi
i   servizi   ferroviari  in  concessione  e  gestione  commissariale
governativa nonche' i servizi locali  svolti  dalle  "Ferrovie  dello
Stato  Spa",  fissando  criteri  omogenei  allo scopo di fornire alla
collettivita'  servizi  di  trasporto  necessari  ai  fabbisogni   di
mobilita'  ai  sensi  del Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio,
del 20 giugno 1991, conferendo la relativa  autonomia  finanziaria  e
procedendo al risanamento finanziario del settore;
   c)  riclassificare,  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete  viaria  statale  e
regolamentare  il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate,
delle competenze e delle proprieta' di tronchi  di  strade  dall'ente
ANAS  alle  regioni  competenti, mantenendo alla competenza dell'ente
ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere  a)  e  b)
del  comma  6,  lettara A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,   individuando
altresi'  le  altre strade di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo,  che
per  la  loro  natura  rientrano  nel  novero  di quelle, d'interesse
primario e strategico per lo  Stato,  da  mantenere  alla  competenza
dell'ente ANAS;
   d)  delegare  alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle
materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i  profili  che
restano nelle attribuzioni statali;
   e)  attribuire  alle  province, ai comuni e agli altri enti locali
funzioni amministrative per le materie  di  interesse  esclusivamente
locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d);
   f)  prevedere,  con particolare riguardo ai compiti di gestione, i
settori prioritari  per  i  quali  opera  la  delega  delle  funzioni
amministrative  regionali  agli  enti  locali, ai sensi dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione;
   g) prevedere, con riguardo  alle  funzioni  attinenti  al  sistema
delle  imprese,  che  le  regioni,  nell'ambito delle materie ad esse
trasferite o delegate, ai  sensi  delle  lettere  a)  e  b),  possano
delegare   le   camere   di   commercio,   industria,  artigianato  e
agricoltura.
   47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi  nonche'
a  quelli  contenuti  nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni:
   a)   attribuzione  alle  amministrazioni  centrali  di  prevalenti
compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e  di
coordinamento,  e  alle  amministrazioni  periferiche  di  compiti di
programmazione, di sviluppo  nonche'  compiti  di  utilizzazione,  di
coordinamento  e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione
ai dirigenti della responsabilita' per budget di spesa, apportando le
necessarie modificazioni alla normativa  di  bilancio,  con  connesso
avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;
   b)  trasferimento  o delega di funzioni alle regioni, concentrando
le  responsabilita'  gestionali,  organizzative  e  finanziarie,  con
contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della
spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente
incremento  delle  entrate  spettanti alle regioni stesse; disciplina
dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del  Governo  in
caso  di  persistente  inattivita' delle regioni nell'esercizio delle
funzioni  delegate  e  per  l'ottemperanza  agli  obblighi  derivanti
dall'adesione   dell'Italia   all'Unione  europea;  disciplina  degli
accordi  di  programma  tra  Stato   e   regione,   anche   al   fine
dell'esercizio   della   funzione   di   indirizzo   e  coordinamento
dell'attivita' amministrativa  regionale  sulla  base  di  criteri  e
principi  di  individuarsi  nelle  singole  materie, qualora esistano
esigenze di carattere unitario;  trasferimento  alle  amministrazioni
regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle rela-
tive  risorse  necessari  all'esercizio  delle funzioni attribuite ai
sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;
   c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, dei compiti  di  monitoraggio  dell'attivita'
regionale  trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione
di atti qualora sia utile o necessario dettare  discipline  congiunte
in   materie  di  comune  competenza  tra  Stato  e  regioni,  ovvero
determinare   i   livelli   minimi   di   servizi,   consentendo   la
partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo
al  riordino  e  soppressione  degli  organismi  a composizione mista
ancora esistenti;
   d)  valorizzazione   dello   strumento   della   mobilita'   anche
volontaria;  aumento della flessibilita' dei poteri di organizzazione
degli uffici.
   48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della  navigazione,
il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  diretti  a  razionalizzare  le  strutture  degli attuali
organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con  particolare
riferimento  alla  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  ed al
Registro aeronautico italiano.
   49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il
Governo dovra'  provvedere  all'istituzione  di  un'unica  struttura,
sottoposta  nelle  sue  funzioni  all'indirizzo  e  al  controllo del
Ministro dei trasporti e della  navigazione,  al  fine  di  una  piu'
efficiente  prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi
e delle normative dell'Unione europea e degli accordi  internazionali
in  materia,  procedendo  alle  eventuali  modifiche del codice della
navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
   50. In  fase  di  prima  applicazione  il  personale  conserva  il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei
settori  di  provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del
personale interessato si  provvedera'  mediante  la  predisposizione,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle
di  equiparazione,  da  predisporre  entro  dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   51.  In  particolare  per  il  settore  dei   trasporti   pubblici
regionali,  nell'emanazione  dei  decreti legislativi di cui al comma
46, il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  delegare  alle  regioni  i   compiti   di   programmazione   e
amministrazione  in  materia  di  servizi  di  trasporto  pubblico di
interesse  locale  e  regionale  con  qualsiasi  modo  di   trasporto
esercitati,  ivi  compresi  i  servizi  ferroviari  in  concessione e
gestione governativa e i servizi locali svolti dalle "Ferrovie  dello
Stato  Spa";  affidare  l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
attraverso concessioni regolate  da  contratti  di  servizio,  aventi
caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da
parte  delle  regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo
costo e' finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i  servizi
ulteriori,   rispetto  a  quelli  corrispondenti  ai  livelli  minimi
definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti  di  servizio
stipulati  tra  le  aziende  e/o  societa'  concessionarie e gli enti
locali e che il corrispondente costo sia a  carico  dei  bilanci  dei
medesimi   enti  locali;  separare  istituzionalmente  i  compiti  di
programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale  e  locale,
di  specifici  organismi  preposti  alla  formazione e attuazione dei
piani di trasporto e alla preparazione e gestione  dei  contratti  di
servizio pubblico;
   b)  delegare  alle  regioni  il  compito di stipulare contratti di
servizio e di programma, con decorrenza dal 1 gennaio  1997,  con  le
societa'  concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale
e locale, nonche' con le societa' di servizio ferroviario  in  regime
di  gestione  commissariale  governativa,  indicando  le modalita' di
trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse;
   c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle
societa' di servizio ferroviario in regime di gestione  commissariale
governativa  da  attuarsi  mediante  affidamento  e  di incarico alla
societa' "Ferrovie dello Stato Spa" per la predisposizione del  piano
di  ristrutturazione  e  successivo  affidamento  in concessione alla
stessa societa' per non piu' di un triennio, esercitando il controllo
sull'attuazione del piano;
   d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1  gennaio
1998,   con  propri  autonomi  contratti  di  servizio  regionale  di
contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato Spa"
e definire le procedure di subentro;
   e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi  da
traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino
a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1 gennaio 1999;
   f)  procedere  all'individuazione  di  livelli  minimi di servizio
qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti   ad   assicurare
comunque l'esercizio del diritto alla mobilita' dei cittadini.
   52.  Il  Governo,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  trasmette  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46  a
51  al  fine  dell'espressione  del parere da parte della Commissione
parlamentare per le questioni  regionali  e  delle  altre  competenti
Commissioni parlamentari; il parere e' espresso entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione.
   53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di
cui  al  comma  46,  nel  rispetto  dei  principi e criteri direttivi
determinati dai commi 47 e 51 e previo parere  delle  Commissioni  di
cui  al  comma  52,  potranno  essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1997.
   54.  In   considerazione   dell'autofinanziamento   del   Servizio
sanitario  nazionale,  introdotto  dall'articolo  34,  comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e  le  prov-
ince  autonome  di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di
guardia medica con proprie norme, nonche' autorizzare  l'adozione,  a
titolo  sperimentale,  di  modelli gestionali di tipo aziendalistico,
nell'ambito dei servizi  di  emergenza,  purche'  finalizzati  ad  un
risparmio di risorse.
   55.  A  far  data  dal  1  giugno  1996  le funzioni in materia di
manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   delle   strade   statali
insistenti  sul  territorio  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate, con  riferimento  all'ambito  territoriale  di
competenza,  alle  due  province autonome medesime, secondo modalita'
determinate con decreti legislativi emanati  ai  sensi  dell'articolo
107  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  che  disciplinano  altresi'  i
rapporti finanziari e patrimoniali.
   56.  Alle  regioni  a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, con norme di  attuazione,  previo  parere  delle
relative  commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni
per  completare  le  competenze  previste  dai   rispettivi   statuti
speciali;  al  fine  di  rendere possibile l'esercizio organico delle
funzioni  trasferite  con  le  medesime  norme  di  attuazione  viene
altresi'  delegato  alle  regioni  e province autonome stesse, per il
rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di
quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi,
residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento  degli  oneri
necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o  delegate
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse
che sono determinate d'intesa con il Governo in  modo  da  assicurare
risparmi  di  spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il
trasferimento effettivo venga  completato  entro  il  30  giugno  del
rispettivo anno.
   57.  Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno
o piu' decreti legislativi  per  disciplinare  la  trasformazione  in
fondazioni  di  diritto  privato  degli enti di prioritario interesse
nazionale che operino nel settore musicale.
   58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) identificazione degli enti di  cui  al  comma  57  comprendendo
nella  categoria:  gli  enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o
private, che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione
anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli  che
costituiscono   anche  di  fatto  un  circuito  di  distribuzione  di
manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni  caso,  gli  enti
autonomi  lirici  e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate,
disciplinati dalla legge 14  agosto  1967,  n.    800,  e  successive
modificazioni;
   b)   determinazione   delle   condizioni   della   trasformazione,
comprendendovi:  situazione  economico-finanziaria   di   equilibrio;
gestione improntata ad imprenditorialita' ed efficienza;
   c)  individuazione  dei  soggetti  pubblici  che  concorrono  alla
fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la
regione e il comune nei quali gli enti hanno sede:
   d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i quali lo
Stato, la regione e il comune  promuovono  d'intesa  l'intervento  di
altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
   e)  individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun  ente,  con
particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e
al    controllo    dell'attivita'    istituzionale,    nonche'   alla
partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia  e
delle  finalita'  culturali  dell'ente. Per il perseguimento dei fini
sociali  la  fondazione  potra'  disporre,  tra  le  sue   fonti   di
finanziamento,  anche  delle  seguenti:  1)  contributi di gestione a
carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri
contributi  pubblici  ed  erogazioni liberali dei privati; 3) rendite
del suo patrimonio e proventi delle sue  attivita';  4)  altre  somme
erogate   alla   fondazione   a  qualsiasi  titolo  non  destinate  a
patrimonio; 5) contributi versati dai  fondatori  e  dai  sostenitori
delle   fondazioni;  6)  somme  derivanti  da  eventuali  alienazioni
patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per  delibera
del   consiglio  di  amministrazione.  Lo  statuto  della  fondazione
deliberato dai soci fondatori e' approvato con decreto dell'Autorita'
di Governo competente in materia di attivita' culturali;
   f)  adeguata  vigilanza   sulla   gestione   economico-fianaziaria
dell'ente;
   g)  incentivazione,  anche  attraverso  la  rimozione  di ostacoli
normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;
   h)  previsioni  di  incentivi  per  la   costituzione   in   forme
organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unita' oper-
ative,  senza  pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attivita'
della fondazione;
   i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche
in forma di partecipazione al fondo di  dotazione,  della  disciplina
prevista  dagli  articoli  13-bis,  comma 1, lettera i), 65, comma 2,
lettera c-quinquies), e 110-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalita' piu'
favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di
avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;
   m) conservazione da parte delle fondazioni  dei  diritti  e  delle
prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.
   59.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui al comma 57 sono
adottati su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto  con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato  della  Repubblica  per  l'acquisizione  del
parere  delle  competenti  Commissioni, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi  i  termini  previsti  dal
presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi
prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.
                               ART. 2.