(parte 2)
 
 
           Nota all'art. 2, comma 1:
             -  Il  testo del comma 10 dell'art. 8 della citata legge
          n. 537/1993 e' il seguente: "10. Entro il 31 dicembre 1993,
          la Commissione unica del farmaco  di  cui  all'art.  7  del
          decreto  legislativo  30  giugno 1993, n. 266, procede alla
          riclassificazione  delle  specialita'  medicinali   e   dei
          preparati  galenici di cui al comma 9 del presente articolo
          collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
               b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera  a),
          di rilevante interesse terapeutico;
               c)  altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b)".
           Nota all'art. 2, comma 2:
             - Il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato  D.Lgs.  30
          dicembre 1992, n.  502, e' il seguente:
             "Art.   1.      (Programmazione  sanitaria  nazionale  e
          definizione dei livelli uniformi di assistenza)  . - 1. Gli
          obiettivi   fondamentali    di    prevenzione,    cura    e
          riabilitazione   e  le  linee  generali  di  indirizzo  del
          Servizio  sanitario  nazionale   nonche'   i   livelli   di
          assistenza  da  assicurare in condizioni di uniformita' sul
          territorio nazionale ed i relativi finanziamenti  di  parte
          corrente  ed  in conto capitale sono stabiliti con il Piano
          sanitario nazionale, nel  rispetto  degli  obiettivi  della
          programmazione  socio-economica nazionale e di tutela della
          salute individuati a livello internazionale ed in  coerenza
          con  l'entita'  del  finanziamento  assicurato  al Servizio
          sanitario  nazionale.  Il  Piano  sanitario  nazionale   e'
          predisposto    dal    Governo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari permanenti competenti per la materia,  che  si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di presentazione
          dell'atto. Il Governo, ove si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'
          adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi
          sia   l'intesa   entro   trenta   giorni   dalla   data  di
          presentazione dell'atto, il Governo  provvede  direttamente
          con atto motivato.
             2.   Il   Piano   sanitario  nazionale,  che  ha  durata
          triennale, e' adottato  dal  Governo  entro  il  31  luglio
          dell'ultimo  anno di vigenza del piano precedente. Il Piano
          sanitario nazionale puo' essere modificato  nel  corso  del
          triennio,  con  la  procedura  di  cui al precedente comma,
          anche  per  quanto  riguarda  i  limiti  e  i  criteri   di
          erogazione  delle  prestazioni  e  le  eventuali  forme  di
          partecipazione alla  spesa  da  parte  degli  assistiti  in
          relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
             3.   Il   Piano  sanitario  nazionale  per  il  triennio
          1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993.
             4. Il Piano sanitario nazionale indica:
               a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del
          riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie  della
          popolazione;
               b)  i  livelli  uniformi  di  assistenza  sanitaria da
          individuare sulla  base  anche  di  dati  epidemiologici  e
          clinici,   con   la  specificazione  delle  prestazioni  da
          garantire a tutti i cittadini, rapportati al  volume  delle
          risorse a disposizione;
               c)  i  progetti-obiettivo da realizzare anche mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e  dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo
          restando il disposto dell'art. 30 della legge  27  dicembre
          1983,  n.  730,  in  materia  di  attribuzione  degli oneri
          relativi;
               d) le  esigenze  prioritarie  in  materia  di  ricerca
          biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche
          alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali
          ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
               e)  gli indirizzi relativi alla formazione di base del
          personale;
               f) le misure e gli  indicatori  per  la  verifica  dei
          livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto
          a quelli previsti;
               g)   i   finanziamenti  relativi  a  ciascun  anno  di
          validita' del piano in coerenza con i livelli  uniformi  di
          assistenza.
             5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
          pubblicazione  del  Piano  sanitario  nazionale, adottano o
          adeguano con le modalita' previste dai rispettivi  statuti,
          i  Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni
          del  Piano  sanitario  nazionale,  e  definendo  i  modelli
          organizzativi  dei  servizi  in  funzione  delle specifiche
          esigenze del territorio e delle  risorse  effettivamente  a
          disposizione.
             6.   La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita',  espone
          i  risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
          Piano  sanitario  nazionale,  illustra   analiticamente   e
          comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita'
          del   Servizio   e  fornisce  indicazioni  per  l'ulteriore
          programmazione. La  Relazione  fa  menzione  dei  risultati
          conseguiti  dalle regioni in riferimento all'attuazione dei
          piani sanitari regionali.
             7.  Su  richiesta  delle  regioni  o  direttamente,   il
          Ministero  della  sanita'  promuove forme di collaborazione
          nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
          all'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e
          della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione
          regionale   in   ordine   al   loro   recepimento.      Per
          quest'attivita'  il  Ministero  si  avvale dell'Agenzia per
          l'organizzazione dei servizi sanitari regionali".
           Nota all'art. 2, comma 3:
             - Il testo del comma 3 dell'art. 34 della  citata  legge
          n.  724/1994  e'  il  seguente:  "3. Le misure del concorso
          delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia  al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale previste
          dall'art. 12, comma 9, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537,  sono  elevate  rispettivamente al 25 per cento, al 21
          per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta  e
          le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano provvedono al
          finanziamento  del   Servizio   sanitario   nazionale   nei
          rispettivi  territori,  senza  alcun  rapporto a carico del
          bilancio  dello  Stato  utilizzando   prioritariamente   le
          entrate   derivanti   dai   contributi   sanitari  ad  esse
          attribuiti dall'art. 11, comma 9, del  D.Lgs.  30  dicembre
          1992,  n.  502, e successive modificazioni ed integrazioni,
          e, ad integrazione, le risorse dei propri  bilanci;  per  i
          predetti  enti  cessa l'applicazione dell'art. 12, comma 9,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  non  si  provvede
          alle  compensazioni  di  cui  all'art.    11, comma 15, del
          predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  anche con riferimento agli
          esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano,  alla
          regione  Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge".
           Nota all'art. 2, comma 4:
             - Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 502/1992  e'
          il seguente:
             "Art. 8  (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazzoni  assistenziali).    -  1.  Il  rapporto  tra il
          Servizio sanitario nazionale i medici di medicina  generale
          ed  i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,   della   legge   30  dicembre  1991,  n.  412,  con  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative  in  campo  nazionale. Detti accordi devono
          tener conto dei seguenti principi:
               a) prevedere che la scelta del medico  e'  liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
               b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la ricusazione della scelta  da  parte  del  medico  quando
          ricorrano    eccezionali    ed    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
               c) prevedere le modalita' per  concordare  livelli  di
          spesa  programmati  e  disciplinarne gli effetti al fine di
          responsabilizzare il medico  al  rispetto  dei  livelli  di
          spesa  indotta  per  assistito,  tenendo  conto delle spese
          direttamente indotte dal medico  e  di  quelle  indotte  da
          altri  professionisti e da altre strutture specialistiche e
          di ricovero;
               d) prevedere che l'accertato e  non  dovuto  pagamento
          anche  parziale  da  parte dell'assistito delle prestazioni
          previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto
          con il Servizio sanitario nazionale;
               e) concordare, unitamente  anche  alle  organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare in base ad un compenso capitario  per  assistito
          definendo   gli   ambiti  rimessi  ad  accordi  di  livello
          regionale, i quali dovranno prevedere  le  specificita'  di
          settori  aventi  caratteristiche particolari e garantire la
          continuita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
          e  per  tutti  i  giorni  della settimana, anche attraverso
          forme graduali  di  associazionismo  medico,  e  prevedere,
          altresi',  le  prestazioni  da  assicurare con pagamento in
          funzione delle prestazioni stesse;
               f) definire la struttura  del  compenso  spettante  al
          medico  prevedendo  una  quota  fissa  per ciascun soggetto
          affidato, corrisposta su base  annuale  come  corrispettivo
          delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
          una  quota  variabile  in  considerazione  del rispetto dei
          livelli di spesa programmati di cui  alla  lettera  c)  ed,
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale;
               g)  disciplinare  l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina generale del Servizio sanitario nazionale  secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai medici forniti dell'attestato  di  cui  all'art.  2  del
          D.Lgs.  8  agosto  1991,  n.  256, o titolo equipollente ai
          sensi del predetto decreto. L'anzidetto  attestato  non  e'
          richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992,
          risultavano  titolari  di  incarico  per  il servizio della
          guardia medica, per i medici titolari di incarico ai  sensi
          del  14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data
          dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 agosto  1991,  n.  256,
          risultavano   iscritti   nella   graduatoria  regionale  di
          medicina generale;
               h) prevedere la cessazione  degli  istituti  normativi
          previsti    dalla    vigente   convenzione,   riconducibili
          direttamente  o  indirettamente  al  rapporto   di   lavoro
          dipendente.
             1-    bis.    Le  unita  sanitarie  locali  e le aziende
          ospedaliere, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          utilizzano,  ad  esaurimento,  nell'ambito del numero delle
          ore di incarico svolte alla data di entrata in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate ai sensi dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833.  Entro  il triennio indicato al comma 7, le
          regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della
          guardia medica e della medicina dei servizi  che,  ai  fini
          del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di
          un  rapporto  d'impiego.  A  questi fini i medici addetti a
          tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
          di incarico a tempo indeterminato da  almeno  cinque  anni,
          sono  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di idoneita',
          nel  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo   medico   in
          soprannumero.  Con  regolamento  da adottarsi entro novanta
          giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  7
          dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.    400,  dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita'   di
          concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  per la funzione
          pubblica sono  determinati  i  tempi,  le  procedure  e  le
          modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.
             2.  Il  rapporto  con le farmacie pubbliche e private e'
          disciplinato da convenzioni di  durata  triennale  conformi
          agli   accordi   collettivi  nazionali  stipulati  a  norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
          rappresentative  in  campo  nazionale. Detti accordi devono
          tener conto dei seguenti principi:
               a)   le   farmacie   pubbliche   e   private   erogano
          l'assistenza  farmaceutica per conto delle unita' sanitarie
          locali   del   territorio   regionale    dispensando,    su
          presentazione   della   ricetta   del  medico,  specialita'
          medicinali,   preparati   galenici,   prodotti   dietetici,
          presi'di  medico-chirurgici  e  altri   prodotti   sanitari
          erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  nei  limiti
          previsti dai livelli di assistenza;
               b) per il servizio di cui  alla  lettera  a)  l'unita'
          sanitaria  locale  corrisponde  alla farmacia il prezzo del
          prodotto  erogato,  al  netto  della  eventuale  quota   di
          partecipazione  alla  spesa  dovuta dall'assistito. Ai fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della  ricetta   corredata   del   bollino   o   di   altra
          documentazione      comprovante     l'avvenuta     consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato dagli accordi  regionali  di  cui  alla  successiva
          lettera   c)  non  possono  essere  riconosciuti  interessi
          superiore a quelli legali;
               c)  demandare  ad  accordi  di  livello  regionale  la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione di modalita' differenziate  di  erogazione
          delle     prestazioni    finalizzate    al    miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche in deroga a quanto previsto alla  precedente  lettera
          b),  e  le  modalita'  di  collaborazione delle farmacie in
          programmi  particolari  nell'ambito  delle   attivita'   di
          emergenza,   di  farmacovigilanza,  di  informazione  e  di
          educazione sanitaria.
             3. Gli ordini ed i collegi professionali sono  tenuti  a
          valutare  sotto  il  profilo  deontologico  i comportamenti
          degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si
          siano resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali.  I
          ricorsi  avverso  le  sanzioni comminate dagli ordini o dai
          collegi sono decisi  dalla  Commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie.
           Nota all'art. 2, comma 1:
             4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio superiore di sanita', sono definiti  i  requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte  delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto  di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993  nel  rispetto  dei  seguenti   criteri   e   principi
          direttivi:
               a)   garantire   il   perseguimento   degli  obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
               b) garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre  1992,  concernente  la  'Definizione  dei livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria'   ovvero   dal   Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
               c) assicurare l'adeguamento delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
               d)   assicurare   l'applicazione   delle  disposizione
          comunitarie in materia;
               e) garantire l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia    di:       protezione   antisismica,   protezione
          antincendio,  protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,
          continuita'  elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
          dei  luoghi  di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni
          ionizzanti,  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
          smaltimento  dei   rifiuti,   condizioni   microclimatiche,
          impianti  di  distribuzione  dei gas, materiali esplodenti,
          anche al fine di assicurare condizioni  di  sicurezza  agli
          operatori e agli utenti del servizio;
               f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
          in  classi  differenziate in relazione alla tipologia delle
          prestazioni erogabili;
               g) prevedere l'obbligo  di  controllo  della  qualita'
          delle prestazioni erogate;
               h)   definire   i   termini  per  l'adeguamento  delle
          strutture  e  dei   presi'di   gia'   autorizzati   e   per
          l'aggiornamento  dei requisiti minimi, al fine di garantire
          un  adeguato  livello   di   qualita'   delle   prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione.
             5.  L'unita'  sanitaria  locale assicura ai cittadini la
          erogazione delle prestazioni specialistiche,  ivi  comprese
          quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio  ed  ospedaliere  contemplate  dai  livelli  di
          assistenza  secondo gli indirizzi della programmazione e le
          disposizioni regionali. Allo scopo  si  avvale  dei  propri
          presidi,  nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di
          cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche,  ivi
          compresi   gli   ospedali   militari,   o  private,  e  dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene appositi rapporti fondati sulla  corresponsione
          di   un   corrispettivo   predeterminato   a  fronte  della
          prestazione resa, con l'eccezione dei  medici  di  medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
          facolta'  di  libera  scelta delle suddette strutture o dei
          professionisti   eroganti    da    parte    dell'assistito,
          l'erogazione  delle prestazioni di cui al presente comma e'
          subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
          compilata sul modulario del  Servizio  sanitario  nazionale
          dal  medico  di  fiducia  dell'interessato. Nell'attuazione
          delle previsioni di  cui  al  presente  comma  sono  tenute
          presenti  le specificita' degli organismi di volontariato e
          di privato sociale non a scopo di lucro.
             6. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          sanita',  sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
          medici e degli odontoiatri e degli altri ordini  e  collegi
          competenti,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome
          sono  stabiliti  i criteri generali per la fissazione delle
          tariffe delle prestazioni di cui  al  comma  5  erogate  in
          forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
          ai  sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n.  833.  Ove  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e prov-
          ince  autonome  non  intervenga  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  richiesta,  il  Ministro  della sanita'
          provvede direttamente con atto motivato.
             7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  2,
          della  legge  30  dicembre 1991, n. 4l2, da attuare secondo
          programmi coerenti con i principi di cui al comma 5,  entro
          il  30  giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali
          per quanto di propria competenza adottano  i  provvedimenti
          necessari  per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti
          dal    presente    decreto     fondati     sul     criterio
          dell'accreditamento  delle  istituzioni, sulla modalita' di
          pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del  sistema  di
          verifica  e revisione della qualita' delle attivita' svolte
          e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo  la
          disciplina  di  cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
          compresi quelli operanti  in  regime  di  proroga,  cessano
          comunque  entro un triennio dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             8. Le  unita'  sanitarie  locali,  in  deroga  a  quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale sanitario in servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,  n.  261,  13  marzo
          1992,  n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
          il suddetto personale valgono le convenzioni  stipulate  ai
          sensi  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 4l2.
          Entro il triennio indicato al comma 7  le  regioni  possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini    del    miglioramento    del   servizio   richiedano
          l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.  A  questi  fini  i
          medici  specialistici  ambulatoriali  di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316,  che
          alla  data  del  31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
          attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con  incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima   data   non   avevano   altro  tipo  di  rapporto
          convenzionale con il Servizio  sanitario  nazionale  o  con
          altre  istituzioni  pubbliche o private, sono inquadrati, a
          domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  primo  livello
          dirigenziale   del   ruolo   medico  in  soprannumero.  Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla  dat  a
          di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo 7 dicembre
          1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400, dal Presidente e Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  i
          Ministri   del   tesoro  e  della  funzione  pubblica  sono
          determinati i tempi, le procedure e  le  modalita'  per  lo
          svolgimento dei giudizi di idoneita'.
             9.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 7, della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  relativa  al  divieto  di
          esercizio  di  attivita' libero-professionale comunque pre-
          state in strutture private convenzionate  con  il  Servizio
          sanitario  nazionale,  si estendono alle attivita' prestate
          nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita'
          sanitaria  locale  intrattiene  i  rapporti   di   cui   al
          precedente comma 5".
           Note all'art. 2, comma 5:
             - Il testo del comma 10 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n.
          502/1992   e'  il  seguente:  "10.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 3, comma 5, lettera  g)  in  materia  di
          personale   in   esubero,   le   regioni   provvedono  alla
          riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla  base
          delle  disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge
          30 dicembre 1991,  n.  412,  correlando  gli  standard  ivi
          previsti  con  gli indici di degenza media, l'intervallo di
          turn-over e la rotazione degli assistiti,  ed  organizzando
          gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.    All'interno  dei
          presidi ospedalieri e delle  aziende  di  cui  al  presente
          articolo  sono  riservati spazi adeguati, da reperire entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto   legislativo   7   dicembre   1993,  n.  517,  per
          l'esercizio della libera professione  intramuraria  ed  una
          quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-
          letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori
          generali  delle  nuove  unita'  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere  e,  fino  al  loro  insediamento,  gli
          amministratori   straordinari   pro-tempore,   nonche'   le
          autorita' responsabili delle aziende di  cui  al  comma  5,
          sono  direttamente  responsabili  dell'attuazione  di dette
          disposizioni. In caso di inosservanza la regione  adotta  i
          conseguenti   provvedimenti   sostitutivi.   In   caso   di
          documentata  impossibilita'   di   assicurare   gli   spazi
          necessari alla libera professione all'interno delle proprie
          strutture,   gli   spazi   stessi   sono  reperiti,  previa
          autorizzazione  della  regione,  anche  mediante   appositi
          contratti  tra  le unita' sanitarie locali e case di cura o
          altre  strutture  sanitarie,  pubbliche  o   private.   Per
          l'attivita'   libero-professionale   presso   le   suddette
          strutture sanitarie i medici sono tenuti  ad  utilizzare  i
          modulari   delle   strutture  sanitarie  pubbliche  da  cui
          dipendono. I contratti sono limitati al tempo  strettamente
          necessario  per  l'approntamento  degli spazi per la libera
          professione  all'interno  delle   strutture   pubbliche   e
          comunque  non  possono  avere durata superiore ad un anno e
          non possono essere  rinnovati.  Il  ricovero  in  camere  a
          pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
          retta  giornaliera  stabilita  in  relazione  al livello di
          qualita' alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi  di
          ricovero  richiesto  in regime libero-professionale, di una
          somma  forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli  interventi
          medici  e  chirurgici,  delle  prestazioni  di  diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
          singoli  interventi,  differenziata in relazione al tipo di
          interventi stessi. In ciascuna regione, a  decorrere  dalla
          data   di   entrata   in   vigore   della   disciplina   di
          riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e
          comunque entro  un  triennio  dall'entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, cessano di
          avere efficacia  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12
          febbraio  1968,  n.  132, a al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128
          nonche' le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129".
             - Il testo del comma 18 dell'art. 8 della  citata  legge
          n.  537/1993  e'  il  seguente: "18. la dotazione media dei
          posti letto ospedalieri di cui all'art. 10, comma 1,  della
          legge  23  ottobre  1985,  n.  595, e' fissata in 5,5 posti
          letto per mille abitanti, di cui l'1  per  mille  riservato
          alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  4 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia  di  finanza
          pubblica),  e'  il  seguente:   "3. In attuazione di quanto
          previsto dalla legge 23  ottobre  1985,  n.    595,  i  cui
          standard   vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione
          dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75  per  cento
          in  media  annua, la dotazione complessiva di 6 posti-letto
          per mille abitanti, di cui lo 0,5 per mille riservato  alla
          riabilitazione  o  alla  lungodegenza  post-acuzie,  con un
          tasso di spedalizzazione del 160 per mille,  ed  in  ordine
          alla  costituzione di aree funzionali omogenee nonche' alla
          necessita' di riconvertire gli ospedali che non raggiungono
          lo   standard    minimo  di  120  posti-letto,  le  regioni
          provvedono,  con  il medesimo atto programmatorio di cui al
          comma 2, a ristrutturare la rete  ospedaliera  operando  le
          trasformazioni  di  destinazione,  gli  accorpamenti  e  le
          disattivazioni necessari per conseguire  il  raggiungimento
          dei   parametri  sopra  indicati,  fermo  restando  che  il
          finanziamento  del  livello  assistenziale   corrispondente
          terra'   conto   solo   dei  posti-letto  e  del  tasso  di
          utilizzazione  prescritti.  Le  regioni  sono   tenute   ad
          attuare,  a  modifica  di  quanto  previsto  dalla legge 12
          febbraio 1968, n. 13,  il  modello  delle  aree  funzionali
          omogenee con presenza obbligatoria di
           day  hospital   , conservando alle unita' operative che vi
          confluiscono  l'autonomia   funzionale   in   ordine   alle
          patologie   di  competenza,  nel  quadro  di  una  efficace
          integrazione e collaborazione con altre strutture affini  e
          con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Per le
          istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il
          finanziamento  a  bilancio  e  le  rette  di  degenza  sono
          calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati  a  un
          tasso  medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per
          cento. Per l'eventuale  eccedenza  il  personale  derivante
          dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate
          forme  di  mobilita'  obbligatoria  da  stabilire  in  sede
          regionale  di  concerto  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente   rappresentative,   tenendo  prioritariamente
          conto delle esigenze territoriali.  Sino  all'adozione  del
          metodo  dei  raggruppamenti  omogenei  di  diagnosi  per il
          pagamento delle  rette  delle  case  di  cura  private,  le
          giornate  di  degenza  predeterminate  costituiscono  tetto
          massimo di riferimento".
             - L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 della  citata
          legge  n.    724/1994  e'  il  seguente:  "In  relazione  a
          condizioni territoriali particolari, in specie  delle  aree
          montane   e   delle   isole  minori,  ed  alla  densita'  e
          distribuzione  della  popolazione,   le   regioni   possono
          autorizzare  il  mantenimento  in  attivita'  dei  suddetti
          ospedali".
             - Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 67/1988 e'
          il seguente:
             "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo   complessivo   di   lire   30.000  miliardi.  Al
          finanziamento  degli  interventi   si   prcvvede   mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
             2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
               a)  riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
               b) sostituzione del 20 per cento  dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale;
               c)  ristrutturazione  del 30 per cento dei posti letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
               d) conservazione in efficienza  del  restante  50  per
          cento  dei  posti  letto,  la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
               e)    completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera  secondo  le specificazioni di cui alle lettere
          a), b), c);
               f)  realizzazione  di  140.000  posti   in   strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards dimensionali possono essere ricavate anche presso
          aree  e  spazi  resi  disponibili  dalla riduzione di posti
          letto ospedalieri;
               g) adeguamento alle norme di sicurezza degli  impianti
          delle strutture sanitarie;
               h)   potenziamento   delle   strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
               i)  conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione.
             3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
             4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
          predispongono, entro quattro mesi dalla  pubblicazione  del
          decreto  di cui al comma 3 il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti  da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma  nazionale  che viene sottoposto all'approvazione
          del CIPE.
             5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma  2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  presentano   in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione del CIPE che de-
          cide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti
          pubblici.
             5- bis. Dalla ata  del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi  del  programma  di  cui  al comma 5, con la sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati  dagli  enti  di cui all'art. 4, comma 15, della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412, presentano al CIPE, in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso.
             6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
          del  bilancio  dello  Stato  ed  e' iscritto nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per  l'anno
          1990.
             7.  Il  limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1› gennaio l988".
           Nota all'art. 2, comma 7:
             - L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 8 del citato D.
          Lgs.  n.    502/1992  e'  il  seguente: "I rapporti vigenti
          secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali  in
          atto,  ivi  compresi  quelli operanti in regime di proroga,
          cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto".
             - Per il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 502/1992
          vedi precedente nota al comma 4.
             - Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 502/1992 e'
          il seguente:
             "Art. 14   (Diritti dei cittadini).   - 1.  Al  fine  di
          garantire  il  costante adeguamento delle strutture e delle
          prestazioni sanitarie alle esigenze  dei  cittadini  utenti
          del  Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita'
          definisce con proprio decreto, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome i contenuti e le  modalita'  di  utilizzo
          degli   indicatori   di   qualita'   dei  servizi  e  delle
          prestazioni sanitarie relativamente alla  personalizzazione
          ed     umanizzazione     dell'assistenza,     al    diritto
          all'informazione,  alle  prestazioni  alberghiere,  nonche'
          dell'andamento   delle   attivita'   di  prevenzione  delle
          malattie. A tal fine il Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica e tecnologica e con il  Ministro  degli  affari
          sociali,  puo'  avvalersi  anche della collaborazione delle
          universita', del Consiglio nazionale delle ricerche,  delle
          organizzazioni   rappresentative   degli   utenti  e  degli
          operatori del Servizio sanitario  nazionale  nonche'  delle
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
             2.   Le   regioni  utilizzano  il  suddetto  sistema  di
          indicatori  per  la  verifica,  anche  sotto   il   profilo
          sociologico,  dello  stato  di  attuazione  dei diritti dei
          cittadini,  per  la  programmazione   regionale,   per   la
          definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e
          finanziarie.  Le  regioni  promuovono inoltre consultazioni
          con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed
          in particolare con  gli  organismi  di  volontariato  e  di
          tutela  dei  diritti  al  fine  di  fornire  e  raccogliere
          informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti
          dovranno    comunque    essere    sentiti    nelle     fasi
          dell'impostazione   della  programmazione  e  verifica  dei
          risultati conseguiti e ogni qualvolta siano in  discussione
          provvedimenti  su  tali  materie.  Le  regioni  determinano
          altresi' le modalita' della presenza nelle strutture  degli
          organismi  di  volontariato  e di tutela dei diritti, anche
          attraverso la  previsione  di  organismi  di  consultazione
          degli stessi presso le unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere.
             3.  Il  Ministro della sanita', in sede di presentazione
          della relazione sullo stato sanitario del Paese,  riferisce
          in  merito  alla  tutela  dei  diritti  dei  cittadini  con
          riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'.
             4.  Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel
          Servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali  e
          le  aziende  ospedaliere provvedono ad attivare un efficace
          sistema di informazione sulle  prestazioni  erogate,  sulle
          tariffe,  sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende
          individuano inoltre modalita' di raccolta  ed  analisi  dei
          segnali   di   disservizio,   in   collaborazione   con  le
          organizzazioni  rappresentative  dei  cittadini,   con   le
          organizzazioni  di volontariato e di tutela dei diritti. Il
          direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  ed  il
          direttore   generale  dell'azienda  ospedaliera  convocano,
          almeno una volta l'anno, apposita  conferenza  dei  servizi
          quale  strumento  per  verificare  l'andamento  dei servizi
          anche in  relazione  all'attuazione  degli  indica'tori  di
          qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori
          interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
          il  direttore  generale  non  provveda, la conferenza viene
          convocata dalla regione.
             5. Il direttore sanitario e il dirigente  sanitario  del
          servizio,  a  richiesta degli assistiti, adottano le misure
          necessarie per rimuovere i disservizi  che  incidono  sulla
          qualita'  dell'assistenza.   Al fine di garantire la tutela
          del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i  quali
          si  nega  o  si  limita la fruibilita' delle prestazioni di
          assistenza   sanitaria,    sono    ammesse    osservazioni,
          opposizioni,  denunce  o  reclami  in  via  amministrativa,
          redatti in carta semplice, da  presentarsi  entro  quindici
          giorni,  dal  momento  in  cui  l'interessato  abbia  avuto
          conoscenza dell'atto o  comportamento  contro  cui  intende
          osservare  od  opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi
          parenti o affini, degli  organismi  di  volontariato  o  di
          tutela   dei   diritti   accreditati   presso   la  regione
          competente, al direttore generale dell'unita' sanitaria lo-
          cale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque
          provvede  entro  quindici  giorni,  sentito  il   direttore
          sanitario. Le presentazione delle anzidette osservazioni ed
          opposizioni  non  impedisce ne' preclude la proposizione di
          impugnative in via giurisdizionale.
             6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera
          scelta del medico e del  presidio  di  cura,  il  Ministero
          della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le
          istituzioni  pubbliche e private che erogano prestazioni di
          alta specialita', con l'indicazione  delle  apparecchiature
          di  alta  tecnologia  in  dotazione  nonche'  delle tariffe
          praticate per  le  prestazioni  piu'  rilevanti.  La  prima
          pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.
             7.  E'  favorita  la presenza e l'attivita', all'interno
          delle strutture sanitarie, degli organismi di  volontariato
          e  di  tutela  dei  diritti. A tal fine le unita' sanitarie
          locali  e  le  aziende  ospedaliere  stipulano   con   tali
          organismi,   senza  oneri  a  carico  del  Fondo  sanitario
          regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti
          e le modalita'  della  collaborazione,  fermo  restando  il
          diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e
          la   non  interferenza  nelle  scelte  professionali  degli
          operatori  sanitari;  le  aziende  e   gli   organismi   di
          volontariato  e  di tutela dei diritti concordano programmi
          comuni per favorire l'adeguamento delle strutture  e  delle
          prestazioni  sanitarie  alle  esigenze  dei  cittadini.   I
          rapporti tra  aziende  ed  organismi  di  volontariato  che
          esplicano  funzioni  di  servizio  o di assistenza gratuita
          all'interno delle strutture sono  regolati  sulla  base  di
          quanto  previsto  dalla  legge  n.   266/1991 e dalle leggi
          regionali attuative.
             8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e  le  aziende
          ospedaliere   promuovono  iniziative  di  formazione  e  di
          aggiornamento del personale  adibito  al  contatto  con  il
          pubblico  sui  temi  inerenti  la  tutela  dei  diritti dei
          cittadini,  da  realizzare  anche  con  il  concorso  e  la
          collaborazione   delle   rappresentanze   professionali   e
          sindacali".
           Note all'art. 2, comma 8:
             - Il testo dei commi 7, 7- bis e 7- ter dell'art. 4  del
          citato  D.Lgs.  n.  502/1992,  come  modificato dal comma 5
          dell'art.  6   della   citata   legge   n.   724/1994   e',
          rispettivamente, il seguente:
             "7.  Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le
          modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere  sulla
          base dei seguenti principi:
               a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per
          l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
          copertura  parziale  delle spese necessarie per la gestione
          determinata  nella  misura  dell'80  per  cento  dei  costi
          complessivi  dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale
          disavanzo  di  gestione,  compresi  gli  oneri  passivi  in
          ragione di quest'ultimo sostenuti;
               b)  le  prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali,
          da rendere a fronte del finanziamento  erogato  secondo  le
          modalita'  di cui alla lettera a) devono formare oggetto di
          apposito piano annuale preventivo che, tenuto  conto  della
          tariffazione,  ne stabilisca quantita' presunte e tipologia
          in relazione  alle  necessita'  che  piu'  convenientemente
          possono   essere  soddisfatte  nella  sede  pubblica.  Tale
          preventivo forma oggetto di contrattazione  fra  regione  e
          unita'   sanitarie   locali,   da   una  parte,  e  azienda
          ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia  economico-
          finanziaria,  dall'altra.  La  verifica  a  consuntivo,  da
          parte,  rispettivamente,  delle  regioni  e  delle   unita'
          sanitarie  locali  dell'osservanza dello stesso preventivo,
          tenuto  conto  di  eventuali  motivati  scostamenti,  forma
          criterio  di  valutazione  per  la misura del finanziamento
          delle singole aziende ospedaliere o dei presidi  stessi  da
          erogare nell'anno successivo;
               c)  prevedere  le  quote  di partecipazione alla spesa
          eventualmente dovute da parte dei cittadini,  gli  introiti
          connessi  all'esercizio dell'attivita' libero-professionale
          dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
          integrativi a pagamento;
               d)  prevedere  i  lasciti,  le  donazioni e le rendite
          derivanti dall'utilizzo  del  patrimonio  dell'azienda,  ed
          eventuali   altre   risorse   acquisite   per  contratti  e
          convenzioni.
             7-  bis.  La remunerazione a tariffa  delle  prestazioni
          effettuate  rappresenta  la  base  di  calcolo  ai fini del
          conguaglio in positivo o  in  negativo  dell'acconto  nella
          misura  dell'80  per  cento  di  cui al comma 7. Sulla base
          delle  suddette  tariffe  sono   altresi'   effettuate   le
          compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale.
             7-  ter.  Il sistema di finanziamento di cui al comma 7,
          valido  per  l'anno  1995,  dovra'  essere progressivamente
          superato nell'arco di un triennio, al termine del quale  si
          dovra'    accedere    esclusivamente   al   sistema   della
          remunerazione a  prestazione  degli  erogatori  pubblici  e
          privati".
             - Per il testo del comma 5 dell'art. 8 del citato D.Lgs.
          n.  502/1992 vedi precedente nota al comma 4.
           Note all'art. 2, comma 9:
             - Per il testo del comma 5 dell'art. 8 del citato D.Lgs.
          n.  502/1992 vedi precedente nota al comma 4.
             -  Il  testo  dell'art. 3 del decreto del Ministro della
          sanita' 15 aprile 1994 (Determinazione dei criteri  per  la
          fissazione  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza
          specialistica,  riabilitativa   ed   ospedaliera)   e'   il
          seguente:
             "Art.  3  (Criteri di determinazione delle tariffe)  . -
          1. Le regioni e le province autonome determinano le tariffe
          delle prestazioni di  cui  all'art.  2,  da  applicare  nel
          proprio  ambito territoriale. Le tariffe sono fissate sulla
          base del costo standard di produzione e dei costi generali,
          in  quota  percentuale  rispetto  ai  costi   standard   di
          produzione.
             2.  Il  costo  standard di produzione per prestazione e'
          calcolato in via preventiva dalle regioni e dalle  province
          autonome,  sulla base dei costi rilevati presso un campione
          di  soggetti  erogatori,  pubblici  e   privati,   operanti
          rispettivamente    nell'ambito   del   servizio   sanitario
          nazionale   del   territorio   regionale   e   provinciale,
          preventivamente  individuato  secondo criteri di efficienza
          ed efficacia. Tale costo fa riferimento  alla  composizione
          ed  alla  qualita'  di fattori produttivi utilizzati per la
          produzione della prestazione, valorizzati sulla  base,  dei
          prezzi  unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e
          delle relative eventuali variazioni attese in  ragione  del
          tasso di inflazione programmato.
             Le componenti di costo da considerare per il calcolo del
          costo  standard  di  produzione  della  prestazione sono le
          seguenti:
               a) il costo del personale direttamente impiegato;
               b) il costo dei materiali consumati;
               c)   il   costo   delle   apparecchiature   utilizzate
          (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un tasso  di
          utilizzo predeterminato a livello regionale;
               d)  i  costi  generali  della unita' produttiva, della
          prestazione, ossia  il  costo  dei  fattori  di  produzione
          attribuiti  alla  unita'  produttiva  ma  non  direttamente
          utilizzati  nella  produzione  della  singola  prestazione,
          distribuiti  proporzionalmente  tra tutte le prestazioni da
          questa prodotte.
             Il costo standard  di  produzione  si  intende  riferito
          all'insieme  delle  prestazioni  intermedie  che mediamente
          compongono le prestazioni di cui all'art. 2.
             3. Al fine di tenere conto dei  costi  di  funzionamento
          generale   della   struttura  di  appartenenza  dell'unita'
          produttiva della prestazione, per la  determinazione  delle
          tariffe  il  costo  standard  di produzione per prestazione
          viene incrementato di una quota percentuale  corrispondente
          al  valore  medio  rilevato  del  rapporto  tra  tali costi
          generali di struttura e il complesso dei costi  di  cui  al
          comma precedente.
             4.  Nel  determinare  le tariffe per le prestazioni rese
          dai soggetti erogatori per i  quali  siano  documentati  lo
          svolgimento,  nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
          di attivita' istituzionali di ricerca e  didattica  e/o  la
          presenza   di   servizi   obbligatori   individuati   dalla
          programmazione nazionale e regionale, le regioni e le prov-
          ince autonome possono incrementare  il  costo  standard  di
          produzione  di una quota percentuale proporzionale ai costi
          attribuiti a tali attivita'.
             5. In fase di prima applicazione del  presente  decreto,
          ai  fini del calcolo del costo standard di produzione delle
          prestazioni di cui all'art. 2, le  regioni  e  le  province
          autonome  possono  limitare  la rilevazione dei costi ad un
          campione di prestazioni.
             Al fine di stimare i costi standard di produzione  delle
          prestazioni  di  cui  ai  punti  a)  e  h)  dell'art. 2 non
          comprese nel campione, sulla  base  dei  costi  come  sopra
          rilevati,   le  regioni  e  le  province  autonome  possono
          utilizzare  il   sistema   di   pesi   relativi   riportato
          nell'allegato  1  A,  con  gli  aggiustamenti eventualmente
          conseguenti  alle  rilevazioni  campionarie  dei  costi  di
          produzione per prestazione.
             Le regioni e le province autonome provvedono annualmente
          a  verificare ed eventualmente a rettificare, il sistema di
          pesi relativi sulla base dei costi di  produzione  rilevati
          ai sensi dei commi 1 e 7.
             6.  Le  regioni e le province autonome, con periodicita'
          almeno  triennale,   provvedono   all'aggiornamento   delle
          tariffe,  tenendo  conto  delle  innovazioni tecnologiche e
          delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.
             7. Per gli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo,
          tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, che operano
          nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a
          trasmettere alle rispettive regioni e province autonome  le
          necessarie  informazioni  sui  propri  costi di produzione,
          nonche'  ad  attestarne  la veridicita' e la corrispondenza
          alle proprie scritture contabili, secondo le modalita' e la
          periodicita' definite dalle regioni e province autonome  di
          appartenenza".
           Nota all'art. 2, comma 10:
             - Il testo del comma 3 dell'art. 8 della citata legge n.
          537/1993 e' il seguente: "3. Per il comparto della sanita',
          a  decorrere  dal  1›  gennaio 1994, l'importo dei fondi di
          incentivazione di cui agli articoli 58 e  124  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
          non puo'  eccedere  il  70  per  cento  degli  stanziamenti
          relativi  all'anno  1991.  A  tal  fine, le amministrazioni
          provvedono alla ridefinizione dei piani di  lavoro  e  alla
          conseguente  rideterminazione dei  plus  orari da assegnare
          al personale di cui agli  articoli  61  e  127  del  citato
          decreto  n.  384/1990.  In particolare, le unita' sanitarie
          locali e gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  provvedono  alla  ridefinizione  dei  piani di
          lavoro con conseguente riduzione del    plus    orario  del
          personale  medico  dipendente  e  del relativo fondo di cui
          all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          novembre   1990,   n.   384,   utilizzando   la    maggiore
          disponibilita'  di  ore lavorative conseguente al passaggio
          dal rapporto di lavoro a tempo definito a  quello  a  tempo
          pieno  ai  sensi  dell'art.  35  del decreto del Presidente
          della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e  dell'art.  4,
          comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412".
           Note all'art. 2, comma 11:
             - Per il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 502/1992
          vedi precedente nota al comma 2.
             - Il testo del comma 3 dell'art. 12 del citato D.Lgs. n.
          502/1992 e' il seguente:
             "3.  Il  Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
               a) popolazione residente;
               b)  mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
               c)   consistenza   e   stato  di  conservazione  delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali".
             - Il testo del comma 5 dell'art. 7 della citata legge n.
          724/1994  e' il seguente: "5. L'onere a carico del Servizio
          sanitario  nazionale  per  l'assistenza   farmaceutica   e'
          determinato  in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni
          1996  e  1997,  salvo  diversa  determinazione adottata con
          apposita  norma  della  legge  finanziaria  per  gli   anni
          medesimi.  Entro  il 15 settembre 1995 il Governo trasmette
          ai Presidenti delle Camere per  l'inoltro  alle  competenti
          commissioni     permanenti     una     relazione    tecnica
          sull'andamento, nel primo semestre del  1995,  della  spesa
          per   l'assistenza   farmaceutica  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, nonche'  sull'andamento  previsto  per
          l'intero 1995 e per il 1996".
           Note all'art. 2, comma 12:
             -  Il  testo  dell'art.  13 del citato decreto D.Lgs. n.
          502/1992 e' il seguente:
             "Art. 13   (Autofinanziamento regionale)    .  -  1.  Le
          regioni  fanno  fronte  con  risorse  proprie  agli effetti
          finanziari  conseguenti  all'erogazione   di   livelli   di
          assistenza  sanitaria  superiori  a  quelli uniformi di cui
          all'art. 1, all'adozione di modelli  organizzativi  diversi
          da  quelli  assunti  come  base  per  la determinazione del
          parametro capitario di finanziamento  di  cui  al  medesimo
          art.  1, nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle
          unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere  con
          conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello
          Stato.
             2.  Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente
          le regioni hanno facolta',  ad  integrazione  delle  misure
          gia'  previste dall'art.   29 della legge 28 febbraio 1986,
          n. 41, di prevedere la  riduzione  dei  limiti  massimi  di
          spesa  per  gli  esenti previsti dai livelli di assistenza,
          l'aumento della  quota  fissa  sulle  singole  prescrizioni
          farmaceutiche   e  sulle  ricette  relative  a  prestazioni
          sanitarie, fatto  salvo  l'esonero  totale  per  i  farmaci
          salva-vita,  nonche' variazioni in aumento dei contributi e
          dei  tributi  regionali  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera  i) della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.
             3. Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  disciplina
          organizzativa  dei  servizi e della valutazione parametrica
          dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni,
          possono prevedere forme di partecipazione  alla  spesa  per
          eventuali   altre   prestazioni   da  porre  a  carico  dei
          cittadini, con esclusione dei soggetti a  qualsiasi  titolo
          esenti, rispetto dei principi del presente decreto".
             - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 724/1994 e'
          il seguente:
             "Art.  6    (Pagamento  a  tariffa  e acquisto di beni e
          servizi)  .  - 1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi
          non  puo'  superare,   a   livello   regionale,   l'importo
          registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per
          l'anno  1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per
          cento per l'anno 1997. Per l'anno  1995  viene  individuato
          l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di
          beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i
          commissari   straordinari   provvedono   ad  individuare  i
          funzionari  responsabili delle somme destinate ai fornitori
          e ai prestatori di servizi  entro  il  termine  di  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi  richiesti
          dai  fornitori  o  dai  prestatori  di  servizi  in caso di
          ritardato   pagamento   rientrano   nella   responsabilita'
          contabile del funzionario delegato e del direttore generale
          o   del   commissario  straordinario  in  caso  di  mancato
          controllo. In nessun caso e' consentito alle regioni di far
          gravare sulle aziende di  cui  al  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti
          e i crediti facenti  capo  alle  gestioni  pregresse  delle
          unita'  sanitarie  locali. A tal fine le regioni dispongono
          apposite  gestioni  a  stralcio,   individuando   l'ufficio
          responsabile delle medesime.
             2.  Le  regioni  attivano  osservatori  di controllo dei
          prezzi di beni e servizi, con particolare  attenzione  alle
          attrezzature  tecnico-medicali,  ai  farmaci e al materiale
          diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, inviano una
          relazione  al  Ministro della sanita' e ai Presidenti delle
          Camere   per   l'inoltro   alle   competenti    commissioni
          permanenti.
             3.  Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma
          1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione
          degli acquisti da parte del Servizio  sanitario  nazionale,
          fissare  prezzi  di  riferimento  per  categorie  di beni e
          servizi e promuovere il pagamento dei  fornitori  entro  il
          termine massimo di novanta giorni.
             4.  L'affidamento  e  il  rinnovo  a terzi di servizi di
          pertinenza  dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda
          ospedaliera     sono     subordinati    alla    contestuale
          disattivazione  dei  corrispondenti  servizi   direttamente
          gestiti  ed  il  relativo  personale  e' posto in mobilita'
          d'ufficio. Il personale che non ottempera al  trasferimento
          d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'art.
          34  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni.
             5. .................
             6. A decorrere dalla data di  entrata  in  funzione  del
          sistema  di  pagamento  delle  prestazioni  sulla  base  di
          tariffe predeterminate dalla  regione  cessano  i  rapporti
          convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
          fondati   sull'accreditamento,  sulla  remunerazione  delle
          prestazioni e sull'adozione del sistema di  verifica  della
          qualita'   previsti   all'art.  8,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta
          da  parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte
          le strutture ed i professionisti accreditati  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  in quanto risultino effettivamente in
          possesso dei requisiti previsti dalla normativa  vigente  e
          accettino  il  sistema  della  remunerazione a prestazione.
          Fermo   restando   il   diritto   all'accreditamento  delle
          strutture in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  8,
          comma  4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e  successive  modificazioni,  per  il  biennio   1995-1996
          l'accreditamento  opera comunque nei confronti dei soggetti
          convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni  di  alta
          specialita'  in  regime di assistenza indiretta regolata da
          leggi regionali alla data di entrata in vigore  del  citato
          decreto  legislativo  n. 502/1992, che accettino il sistema
          della remunerazione a prestazione sulla base  delle  citate
          tariffe.
             7.  All'art.  8,  comma  5, secondo periodo, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  sono  soppresse  le  parole  'sulla base di
          criteri di integrazione con il servizio pubblico'".
           Nota all'art. 2, comma 13:
             - Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato D.Lgs.  n.
          502/1992  e'  il  seguente:  "2.  I trasferimenti di cui al
          presente  articolo  sono   effettuati   con   provvedimento
          regionale.   Tale   provvedimento  costituisce  titolo  per
          l'apposita trascrizione dei beni, che dovra'  avvenire  con
          esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a
          imposte e tasse".
           Nota all'art. 2, comma 14:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  6 della legge 23
          dicembre 1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica),  e'  il  seguente:  "1.  La  spesa  per
          l'acquisto di beni e servizi non puo' superare,  a  livello
          regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto
          del  18  per  cento  per  l'anno 1995, del 16 per cento per
          l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per  l'anno
          1995  viene  individuato  l'ammontare per cassa delle somme
          destinate  all'acquisto  di  beni  e  servizi.  Le  regioni
          tramite  i  direttori  generali e i commissari straordinari
          provvedono ad individuare i funzionari  responsabili  delle
          somme  destinate  ai  fornitori  e ai prestatori di servizi
          entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Gli  oneri  relativi  agli
          interessi  passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori
          di servizi in caso di ritardato pagamento  rientrano  nella
          responsabilita'  contabile  del  funzionario delegato e del
          direttore generale o del commissario straordinario in  caso
          di  mancato  controllo.  In  nessun caso e' consentito alle
          regioni di far gravare sulle  aziende  di  cui  al  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,   ne'   direttamente   ne'
          indirettamente,  i  debiti  e  i  crediti facenti capo alle
          gestioni pregresse delle unita'  sanitarie  locali.  A  tal
          fine  le  regioni  dispongono apposite gestioni a stralcio,
          individuando l'ufficio responsabile delle medesime".
           Nota all'art. 2, comma 15:
             - Il comma 16 dell'art. 8 della legge 24 dicembre  1993,
          n.  537  (Interventi  correttivi  di  finanza pubblica come
          modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 23  dicembre
          1994'  n.  724  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica),  ulteriormente  modificato dalla presente legge,
          risulta essere del seguente tenore:  "A  decorrere  dal  1›
          gennaio  1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria di cui ai commi 14  e  15  i  cittadini  di  eta'
          inferiore  a  sei anni e di eta' superiore a sessantacinque
          anni, appartenenti ad un nucleo familiare  con  un  reddito
          complessivo  riferito  all'anno  precedente non superiore a
          lire 70 milioni.
            A decorrere dal 1o gennaio 1996  sono  altresi'  esentati
          dalla  partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi
          14 e 15 i portatori di patologie  neoplastiche  maligne,  i
          pazienti  in  attesa  di  trapianti  di  organi,  nonche' i
          titolari di pensioni sociali ed i  familiari  a  carico  di
          questi  ultimi.  A  partire  dalla stessa data sono inoltre
          esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria  di  cui
          ai  commi  14  e  15  i  disoccupati  ed i loro familiari a
          carico, nonche' i titolari di pensioni al  minimo  di  eta'
          superiore  a  sessant'anni  ed  i  loro familiari a carico,
          purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un  reddito
          complessivo  riferito  all'anno precedente inferiore a lire
          16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza
          del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione  di  lire
          per ogni figlio a carico.
             Le  esenzioni  connesse ai livelli di reddito operano su
          dichiarazione dell'interessato o di  un  suo  familiare  da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme morbose e  le  categorie  previste  dal  decreto  del
          Ministro  della  sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive'
          modificazioni  ed   integrazioni,   sono   esentati   dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto".
           Nota all'art. 2, comma 16:
             - Il comma 1 dell'art. 14 della legge 23 luglio 1991, n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  dirittive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro cosi' recita:
          "1.  L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale,
          compresi  quelli  ordinari,  qualunque  sia  la  causa   di
          intervento,   non   puo'   superare,   ferme   restando  le
          disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, l'importo massimo
          determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La
          presente  disposizione  non  si   applica   nel   caso   di
          trattamento  concesso per intemperie stagionali nei settori
          dell'edilizia e dell'agricoltura nonche', limitatamente  al
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,  per i
          primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo".
           Nota all'art. 2, comma 17:
             - Il secondo comma dell'articolo unico  della  legge  13
          agosto  1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5,
          del  D.L.  16  maggio  1994,  n.   299,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   19  luglio  1994,  n.  451
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione  degli  oneri  sociali),  e'  il  seguente:
          "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che
          per  gli impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di
          ciascuna settimana indipendentemente dal periodo  di  paga,
          non puo' superare: a) l'importo mensile di L. 1.248.021; b)
          l'importo  mensile  di L.  1.500.000 quando la retribuzione
          di riferimento per il calcolo  dell'integrazione  medesima,
          comprensiva dei ratei di mensilita aggiuntive, e' superiore
          a   L.  2.700.000  mensili.  Detti  importi  massimi  vanno
          comunque rapportati alle ore di  integrazione  autorizzate.
          Con  effetto  dal 1› gennaio di ciascun anno, a partire dal
          1995, gli importi di integrazione  salariale  ai  cui  alle
          lettere  a)  e  b),  nonche'  la  retribuzione  mensile  di
          riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati
          nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla
          variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo
          per le famiglie degli operai e degli impiegati".
           Nota all'art. 2, comma 20:
             -  L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236
          (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione)  cosi'
          recita:
             "Art. 1  (Fondo per l'occupazione).  - 1. Per  gli  anni
          1993-1995   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, d'intesa con il Ministro dei tesoro, attua sentite
          le regioni, e tenuto conto  delle  proposte  formulate  dal
          Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri,  istituito  ai  sensi dell'art. 29 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   15   settembre   1992,  misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere   i   livelli   occupazionali:   a)   nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          CEE  n.  2052/8z8  o  del  regolamento  CEE n. 328/88 cosi'
          individuate ai sensi del decreto-legge  1  aprile  1989  n.
          120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio
          1989,  n.  181,   recante   misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia; b) nelle aree che  presentano
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  accertati  dal  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per  l'impiego,  sulla  base  delle intese raggiunte con la
          Commissione delle Comunita' europee.
             1-  bis.  Ai fini della definizione degli interventi  di
          cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
               a) della presenza di crisi territoriali di particolare
          gravita'  di  crisi  settoriali  strutturali  con  notevole
          impatto sui livelli occupazionali, facendo  riferimento  ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori;
               b)   della   sussistenza  di  situazioni  di  sviluppo
          ritardato o di depressione economica;
               c) della sussistenza di processi di  ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
               d)   della  presenza  di  gravi  fenomeni  di  degrado
          sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
          e difesa del patrimonio storico e artistico.
             2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1,  riservate   alla
          promozione  di  iniziative per il sostegno dell'occupazione
          con caratteri  di  economicita'  e  stabilita'  nel  tempo,
          comprese  le  dotazioni  di  opere di pubblica utilita', di
          servizi  terziari  e  di  edilizia   abitativa   economico-
          popolare,  prevedono,  per  una durata non superiore ai tre
          anni, l'erogazione di incentivi ai datori  di  lavoro,  per
          ogni  unita'  lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva
          rispetto alle unita' effettivamente occupate alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni
          decrescenti  che  non possono superare complessivamente una
          annualita' del costo medio   pro capite    del  lavoro.  Il
          beneficio  e'  cumulabile  con  le agevolazioni di cui agli
          articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23  luglio  1991,
          n.  223,  ed  all'art.  8, comma 9, della legge 29 dicembre
          1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono
          favorire  l'occupazione  femminile,   in   conformita'   ai
          principi  di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Alle
          misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici
          e privati, anche  organizzati  in  forma  cooperativa,  che
          presentino  motivata  domanda  relativa  a  tutti i settori
          economici, purche' funzionali  alle  finalita'  di  cui  al
          comma  1.  Possono  altresi'  accedere imprese, pubbliche o
          private,  incaricate  di  gestire  progetti   di   pubblica
          utilita',  di  durata  non  inferiore ad un anno, nei quali
          siano impiegati lavoratori sospesi  in  cassa  integrazione
          guadagni   straordinaria   e  lavoratori  rientranti  nelle
          categorie di cui all'art.   25, comma  5,  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali
          o dalle regioni.
             4.  Gli  interventi  previsti  dal comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381.
             5. Con uno o  piu'  decreti  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea
          con la normativa  comunitaria,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   e   dei   datori  di  lavoro
          maggiormente  rappresentative  sul   piano   nazionale,   i
          requisiti  soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo
          alle unita' dei giovani disoccupati  in  conseguenza  della
          ultimazione  dei  lavori  in tema di valorizzazione di beni
          culturali ed ambientali e, comunque, di interventi  per  la
          realizzazione  di  opere  di  utilita'  collettiva  di  cui
          all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art.
          23  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  i  modelli  in
          conformita'   dei   quali   vanno  redatte  le  domande  di
          contributo di cui al comma 3, i termini e le  modalita'  di
          erogazione  dei  benefici di cui al comma 2, anche mediante
          conguagli  con  i  contributi  previdenziali,  nonche'   le
          modalita'   di   controllo  sui  risultati  conseguiti.  Ai
          provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al
          comma 7 e di autorizzazione delle relative  spese  provvede
          il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale nei
          limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. La  mancata
          attuazione   del   programma   indicato  nella  domanda  di
          contributo di cui al comma  3  comporta  la  decadenza  dai
          benefici  con  restituzione  di  quanto  eventualmente gia'
          fruito.
             6.  Per  le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  commissioni
          regionali  per  l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
          di comuni e con  enti,  societa',  cooperative  o  consorzi
          pubblici  e  privati,  di comprovata esperienza e capacita'
          tecnica nelle materie di cui al presente articolo,  nonche'
          con   gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,  diretti
          all'incremento  dell'occupazione,  per progettare modelli e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo  di  nuova occupazione, anche delineando metodi di
          valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
          conseguiti.
             7. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
             7-    bis.   I contributi che verranno erogati dalla CEE
          per  la  realizzazione  dei  servizi  di  informazione  sul
          mercato  del lavoro comunitario e per gli scambi di domande
          e offerte di lavoro tra gli Stati membri,  nonche'  per  le
          attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per l'impiego
          comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale.
             8.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e  1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo".
             - L'art. 7 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione  degli oneri sociali) e' il seguente: "Art.
          7  (Misure sperimentali di flessibilita' della  durata  del
          lavoro).   - 1. In attesa di un intervento di ridefinizione
          organica delle  misure  di  incentivazione  di  un  diverso
          assetto  degli  orari  di lavoro in funzione di difesa o di
          promozione  dei  livelli  occupazionali,  il  Ministro  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, al fine di promuovere,
          in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo  parziale
          nonche'  a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario di
          lavoro, puo' concedere,  fino  al  31  dicembre  1995,  nei
          limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
          Fondo di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre
          1993,  n.    537,  e in applicazione delle disposizioni del
          decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:
               a)  una  riduzione,   a   beneficio   delle   imprese,
          dell'aliquota  contributiva  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti,  relativamente  ai  contratti di lavoro a tempo
          parziale stipulati ad incremento degli  organici  esistenti
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
          sulla base di accordi collettivi di gestione  di  eccedenze
          di personale che contemplino la trasformazione di contratti
          di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
               b)  una  riduzione,  a  beneficio  delle  imprese, non
          inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per
          il trattamento  di  integrazione  salariale  dall'art.  12,
          primo  comma,  n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e
          successive  modificazioni,  nonche'  una  integrazione   al
          trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui
          vengano  stipulati i contratti collettivi di cui all'art. 2
          del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, che
          altresi' determinino la durata dell'orario settimanale come
          media  di  un  periodo  plurisettimanale  non  inferiore  a
          quattro mesi.
             2.  Il  beneficio  di  cui  al comma 1, lettera a), puo'
          essere determinato in misura differenziata con  riferimento
          a differenti fasce di orario.
             3.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          vengono stabiliti misure, termini, modalita'  e  condizioni
          dei benefici di cui al comma 1".
           Note all'art. 2, comma 22:
             -  Il  comma  7  dell'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,    n.    236    (Interventi    urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione), cosi' recita: "7.  Sino al  31  dicembre
          1995    le   disposizioni   in   materia   di   trattamento
          straordinario di integrazione salariale di cui al  comma  3
          dell'art.    12  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, sono
          estese alle imprese  esercenti  attivita'  commerciali  che
          occupino  piu'  di  50  addetti,  nonche'  alle  agenzie di
          viaggio e turismo, compresi gli  operatori  turistici,  che
          occupino  piu'  di  50 addetti e alle imprese di vigilanza.
          Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma
          si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto  che
          occupino  piu'  di  50  addetti. Il CIPI approva i relativi
          programmi, nei limiti di spesa di lire  15  miliardi  annui
          per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995".
             -  Il  comma  3  dell'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n.
          299, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1994,   n.   451   (Disposizioni   urgenti  in  materia  di
          occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) cosi'
          recita:  "3.  La  disciplina  in  materia  di indennita' di
          mobilita'  e'  estesa   alle   aziende   destinatarie   del
          trattamento  straordinario di integrazione salariale di cui
          all'art.  7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, alle stesse condizioni ivi previste".
           Nota all'art. 2, comma 23:
             - Per il testo dell'art. 1 del D.L. 20 maggio  1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, si veda in nota al comma 20.
           Nota all'art. 2, comma 24:
             - L'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione degli oneri sociali), cosi' recita:
             "Art.  14.    (Lavori  socialmente  utili).  -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1 del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  con  esclusione  di
          quelle   che   abbiano   personale  eccedente  rispetto  ai
          programmi dei lavori socialmente utili, nonche' le societa'
          a prevalente partecipazione pubblica e gli  altri  soggetti
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale possono  promuovere,  nell'ambito  delle
          loro  attribuzioni  e  disponibilita'  di  cui  al comma 7,
          progetti  socialmente  utili  per  il   raggiungimento   di
          obiettivi     di     carattere    straordinario    mediante
          l'utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 25,  comma  5,
          della  legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei lavoratori
          sospesi  con  diritto  al  trattamento   straordinario   di
          integrazione   salariale.   Gli   enti   locali  che  hanno
          dichiarato  lo  stato  di  dissesto  finanziario  ai  sensi
          dell'art.  25  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,
          n.  144,  e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  marzo
          1993,  n.  68,  possono  utilizzare i soggetti indicati nel
          presente comma, a condizione che dispongano  delle  risorse
          necessarie  a  finanziare  il  venti  per cento della spesa
          prevista. L'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  20  maggio
          1993,  n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio 1993, n.  236, trova applicazione  anche  per  le
          finalita'   di   cui   al  presente  articolo.  Per  lavori
          socialmente utili si intendono  quelli  rivolti  a  settori
          innovativi   quali:   i  beni  culturali,  la  manutenzione
          ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e
          la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola
          e media impresa in tema  di  erogazione  di  servizi  e  di
          sostegno  alla  commercializzazione  e  all'esportazione, i
          servizi alla persona. I  lavori  socialmente  utili  devono
          avere  carattere  di  effettiva  straordinarieta'  e devono
          essere  a  termine.  Anche  le  amministrazioni   pubbliche
          interessate   possono   avvalersi   del  supporto  tecnico-
          professionale dell'agenzia per l'impiego  e  predisporre  i
          progetti  per  l'utilizzo dei lavoratori nelle attivita' di
          cui al presente comma.
             2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori  di
          progetti  socialmente  utili  avviene  a cura delle sezioni
          circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e  le
          amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati
          dal   Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.
          L'utilizzazione    dei     lavoratori     non     determina
          l'instaurazione  di  un  rapporto di lavoro, non implica la
          perdita  del  trattamento  straordinario  di   integrazione
          salariale  o dell'indennita' di mobilita' e non comporta la
          cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste  di
          mobilita'.  I  progetti,  che  possono  prevedere specifici
          periodi  di  formazione,  devono  indicare   idonee   forme
          assicurative  a carico del soggetto utilizzatore contro gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali   connessi   allo
          svolgimento   dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  la
          responsabilita' civile verso terzi.
             3. I lavoratori in cassa integrazione  o  che  fruiscono
          dell'indennita'  di  mobilita'  possono  essere  utilizzati
          esclusivamente  per  periodi  non  superiori  a  quelli  di
          godimento  del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi
          compete un importo integrativo di detti  trattamenti,  solo
          per  le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.
          Tale importo non puo' essere inferiore al dieci  per  cento
          del     trattamento     previdenziale     in     godimento.