(parte 3)
 
 
          L'ingiustificato rifiuto  dell'assegnazione  ai  sensi  del
          comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione
          salariale  o  di mobilita'; per i rifiuti espressi entro il
          31 luglio 1994 la perdita del trattamento  di  integrazione
          salariale   o   di   mobilita'   e'   limitata  al  periodo
          corrispondente  alla  prevista   durata   dell'assegnazione
          stessa.  Tale  perdita e' disposta dall'ufficio provinciale
          del lavoro e della  massima  occupazione,  su  segnalazione
          della  sezione  circoscrizionale  per l'impiego. Avverso il
          provvedimento  e'  ammesso  ricorso  entro  trenta   giorni
          all'ufficio   regionale   del   lavoro   e   della  massima
          occupazione, che decide con provvedimento definitivo  entro
          venti giorni. La perdita del trattamento di cui al presente
          comma  non puo' essere disposta quando il lavoratore adduce
          giustificati motivi di rifiuto ovvero quando  le  attivita'
          offerte  si  svolgono  in  un  luogo  distante  piu'  di 50
          chilometri da quello di residenza del lavoratore.
             4. I soggetti di cui al comma 1  che  non  fruiscono  di
          alcun  trattamento  previdenziale  possono essere impegnati
          nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e  per
          un  massimo  di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali
          spetta un'indennita' di L. 7.500.
             5. I progetti sono redatti secondo i  criteri  stabiliti
          dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, riguardanti anche il
          carattere della straordinarieta' previsto dal  comma  1.  I
          progetti   corredati   dai  provvedimenti  di  approvazione
          validamente   assunti   dalle   amministrazioni   pubbliche
          competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della
          previdenza    sociale,    se    ad   ambito   nazionale   o
          interregionale, e  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e
          della  massima  occupazione  e  all'agenzia  per  l'impiego
          competente per territorio, se ad ambito locale. I  progetti
          dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente
          per  i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti
          di cui al comma 1.
             6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro
          sessanta giorni sono sottoposti, previo parere  del  nucleo
          di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte
          della  commissione  centrale  per  l'impiego.  La  medesima
          commissione  e'  tenuta  a  provvedere   anche   attraverso
          apposita  sottocommissione,  entro trenta giorni, decorsi i
          quali i  progetti  stessi  sono  rimessi  ad  un  dirigente
          generale  che  decide  sulla  base del parere del nucleo di
          valutazione. L'agenzia per l'impiego di  cui  al  comma  5,
          entro  trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i
          progetti   ad   ambito   locale   all'approvazione    della
          commissione  regionale  per l'impiego con il proprio parere
          in ordine alla qualita' del progetto e per i  progetti  che
          richiedano  finanziamenti,  alle  priorita'. La commissione
          medesima, anche attraverso  apposita  sottocommissione,  e'
          tenuta  a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i
          progetti sono rimessi al direttore  dell'ufficio  regionale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione che decide sulla
          base del parere dell'agenzia per l'impiego.
             7. I progetti possono  essere  finanziati  dai  soggetti
          proponenti  di  cui  al  comma  1  nei limiti delle proprie
          disponibilita' di bilancio e, per gli anni  1994-1995,  dal
          fondo  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236, nei limiti delle risorse
          finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.
             8.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza  sociale  e'  istituito un nucleo di valutazione
          composto da undici membri, di cui  sei  interni,  e  cinque
          esterni  esperti in materia, con il compito di assistere il
          Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9;  di
          fornire   parere  in  relazione  ai  progetti  nazionali  e
          interregionali;  di  redigere   annualmente   un   rapporto
          sull'esperienza  applicativa. Con il medesimo decreto viene
          nominato, tra i componenti il  nucleo  di  valutazione,  un
          presidente.  Per  i  membri  del  nucleo  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5  giugno  1967,
          n. 417.
           Nota all'art. 2, comma 24:
             9.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la commissione centrale per  l'impiego,  determina,
          periodicamente, con propri decreti:
               a)   la   ripartizione   degli  stanziamenti  su  base
          regionale in funzione della gravita'  degli  squilibri  dei
          mercati locali del lavoro;
               b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
               c)   gli  "standards"  minimi  che  il  progetto  deve
          presentare;
               d) i termini per la presentazione delle domande  rela-
          tive  ai  progetti  che  interessano i lavoratori di cui al
          comma 4;
               e)  le  priorita'   che   devono   essere   rispettate
          nell'approvazione  dei  progetti per i quali si richieda il
          finanziamento;  tra  le   priorita'   vanno   previsti   lo
          svolgimento   di   attivita'  formative,  la  gestione  del
          progetto da parte di imprese, la  partecipazione  dell'ente
          pubblico al finanziamento del progetto;
               f)  i  criteri che devono essere seguiti per la scelta
          dei lavoratori da assegnare alle singole  iniziative.  Essi
          devono  prevedere  tra  l'altro  la  corrispondenza  tra la
          capacita'  dei  lavoratori  e  i  requisiti   professionali
          richiesti  per  l'attuazione  del progetto e consentire che
          per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi
          aziendale, di settore o  di  area,  l'assegnazione  avvenga
          limitatamente   a   gruppi   di   lavoratori  espressamente
          individuati dal progetto medesimo;
               g) le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le
          modalita'  dei  controlli  sulla  regolare  attuazione  del
          progetto,  prevedendo  una  responsabilizzazione  anche del
          soggetto proponente nell'attivita' di controllo;
               h) i criteri per la redazione del rapporto di  cui  al
          comma 8.
             10. La commissione regionale per l'impiego puo' fissare,
          in  relazione  alle  particolari  esigenze  di  governo del
          mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da
          assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al
          comma 9, nei limiti  eventualmente  contemplati  da  questi
          ultimi.
             11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica verificano ogni
          anno lo stato di attuazione dei progetti.
             12. Per i progetti di lavori socialmente utili in  corso
          di  attuazione,  anche derivanti da convenzioni gia' stipu-
          late, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          continua  ad  operare la disciplina previgente. La medesima
          disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma  7
          e    da    quelle   relative   all'ingiustificato   rifiuto
          all'assegnazione di cui al comma 3 continua ad operare  per
          i  progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di
          approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Fino alla
          determinazione  dei  criteri  previsti dai commi 5 e 9, nei
          confronti  dei  progetti  di   lavori   socialmente   utili
          sottoposti  all'approvazione  successivamente alla scadenza
          del  predetto  termine,  non  trova   applicazione   quanto
          previsto dai commi 5 e 6".
             -   L'art.   1   del   D.L.  4  dicembre  1995,  n.  515
          (Disposizioni in materia di lavori  socialmente  utili,  di
          collocamento,  di previdenza e di interventi a sostegno del
          reddito e di promozione dell'occupazione), cosi' recita:
             "Art. 1.   (Disposizioni per  l'attivazione  dei  lavori
          socialmente   utili).   -   1.   Al   fine   di  consentire
          l'attivazione di lavori  socialmente  utili  il  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  e'  incrementato  ai
          sensi  del  comma  4  e,  in  attesa  della revisione della
          disciplina sui lavori socialmente utili,  a  questi  ultimi
          trova  applicazione la normativa previgente a quella recata
          dall'art. 14 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, integrata ai sensi  del  comma  2.  Ai  fini  della
          tempestivita'   degli   interventi   per  la  promozione  e
          l'attivazione dei lavori socialmente utili:
               a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere  le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
               b)   per   gli   enti   locali,  la  giunta,  ai  fini
          dell'approvvigionamento di quanto  strettamente  necessario
          per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
          previa  autorizzazione del commissario di Governo, a proce-
          dure straordinarie, anche in deroga alle normative  vigenti
          in  materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa
          in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
               c) l'amministrazione proponente il progetto di  lavori
          socialmente  utili  e'  tenuta  a procedere, ricorrendone i
          presupposti, secondo le  disposizioni  dell'art.  14  della
          legge  7  agosto 1990, n.   241, con esclusione del comma 4
          del medesimo articolo, nonche' dell'art. 27 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142;
               d)  la  commissione  regionale  per l'impiego e, per i
          progetti  interregionali,  la  Commissione   centrale   per
          l'impiego,    provvedono,    anche    attraverso   apposite
          sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti
          giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;
               e) il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          puo'  disporre, in considerazione della specificita', anche
          territoriale,   dell'emergenza   occupazionale,   modalita'
          straordinarie  per  l'assegnazione dei lavoratori ai lavori
          socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali
          il carico  familiare,  l'eta'  anagrafica  e  il  luogo  di
          residenza;
               f)   in   caso   di   mancata  esecuzione  dei  lavori
          socialmente utili nel termine  previsto  nel  progetto,  il
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          Ministro dell'interno, designa un commissario che  provvede
          all'esecuzione dei lavori.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono integrate
          dalle seguenti norme  dell'art.  14  del  decreto-legge  16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451:   comma 1,  relativamente  ai
          soggetti   promotori   e   gestori,   nonche'  ai  soggetti
          utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
          comma 3 del presente articolo; comma 7. Per  l'assegnazione
          dei  lavoratori  si tiene conto della corrispondenza tra la
          capacita'  dei  lavoratori  e  i  requisiti  richiesti  per
          l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti
          formulati  con  riferimento a crisi aziendale, di settore o
          di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a  gruppi  di
          lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
             3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451: al comma 3, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  'Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in
          cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto
          proporzionale alla misura del trattamento  previdenziale  o
          sussidio   spettante.';   il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente: ' 4. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  non
          fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere
          impegnati  nell'ambito  del progetto per non piu' di dodici
          mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico  del  fondo
          di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000
          mensili.  Il  sussidio  e'  erogato  dall'INPS  e  per esso
          trovano  applicazione  le  disposizioni   in   materia   di
          mobilita'  e  di  indennita'  di  mobilita'.  Ai lavoratori
          medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o
          utilizzatori, un importo integrativo di detti  trattamenti,
          per    le    giornate   di   effettiva   esecuzione   delle
          prestazioni.'.
             4. Con priorita' per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          nonche'  per  il  finanziamento dei piani per l'inserimento
          professionale dei  giovani  privi  di  occupazione  di  cui
          all'art.  15  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'
          incrementato  di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire
          482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3  miliardi  a
          decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilita',
          per  l'anno  1995, un importo non inferiore al quaranta per
          cento e' ripartito a  livello  regionale  in  relazione  al
          numero  dei  lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 5 e le
          relative risorse sono impegnate  per  il  finanziamento  di
          progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
             5.  Ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1, lettere b) e
          c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al  31  dicembre
          1994  i  trattamenti  di mobilita' ovvero di disoccupazione
          speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge
          26  novembre  1993,  n. 478, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano
          cessati nel periodo  1›  dicembre  1994-31  maggio  1995  i
          trattamenti  di  cassa  integrazione salariale, i quali non
          abbiano piu' titolo  a  fruire  per  ulteriori  periodi  di
          alcuno  dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella
          misura pari al 64 per cento  dell'importo  mensile  di  cui
          alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della
          legge  13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1,
          comma  5,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.   299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n.  451,  per  un  periodo  massimo  di   dodici   mesi   e
          limitatamente  ai  periodi  di  loro  occupazione in lavori
          socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il
          31 luglio 1995. Il sussidio  e'  a  carico  del  Fondo  per
          l'occupazione  di  cui al comma 4, nei limiti delle risorse
          preordinate alle finalita' di  cui  al  medesimo  comma.  I
          lavoratori  di  cui  al  presente  comma rimangono iscritti
          nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
             6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5
          che non siano utilizzati in  lavori  socialmente  utili  e'
          corrisposto un sussidio fissato:
               a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995,
          nella  misura  del  70 per cento dell'ultimo trattamento di
          integrazione   salariale,   di    mobilita'    ovvero    di
          disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere
          comunque  superiore  all'importo derivante dalla misura del
          64 per cento di cui al predetto comma 5;
               b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995,
          nella misura del 64 per cento di cui al medesimo  comma  5,
          ridotta  del  30  per  cento;  tale  misura non puo' essere
          comunque superiore all'importo del  sussidio  previsto  nel
          periodo di cui alla lettera a).
             7.  Per  consentire  una  migliore  utilizzazione  delle
          risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate
          alla formazione professionale, il sussidio di cui al  comma
          5  viene  erogato  ai lavoratori di cui al medesimo comma e
          all'art. 5, anche per  i  periodi  di  effettiva  frequenza
          successivi  al  31  maggio  1995,  a  corsi  di  formazione
          approvati prima del 31 maggio 1995, sino  al  completamento
          dei  corsi  e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
          lavoratori nei trenta  giorni  successivi  al  termine  dei
          corsi,  possono  essere  assegnati  a  progetti  di  lavori
          socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto  dal
          comma  5  per  un periodo che sommato a quello del corso di
          formazione non puo' superare dodici mesi.
             8. Per il periodo dal 1 giugno al  31  luglio  1995  gli
          uffici  regionali  e provinciali del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero   le   sezioni   circoscrizionali   per
          l'impiego  ovvero  le  agenzie  per  l'impiego,  invitano i
          lavoratori di cui al  comma  5  e  all'art.  5  non  ancora
          occupati  in  lavori  socialmente  utili,  a partecipare ad
          attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e  per  gli
          effetti  dell'art.  6,  comma  5-ter,  del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236,  finalizzate  alla  loro
          assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo,
          previa attestazione da  parte  dei  predetti  uffici  della
          partecipazione  alle attivita' predette, e' riconosciuto al
          lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i
          casi in cui i lavoratori  non  siano  ancora  occupati  nei
          lavori  socialmente  utili  alla data del 1› agosto 1995 il
          predetto sussidio e' riconosciuto per un ulteriore  periodo
          e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a
          carico  del  Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
          limiti delle risorse preordinate alle finalita' di  cui  al
          medesimo comma.
             9.  Per  i  sussidi  di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano
          applicazione le disposizioni in materia di mobilita'  e  di
          indennita'  di  mobilita',  ivi  compreso,  per  i  periodi
          sussidiati  sino  al  31  luglio  1995,  il  riconoscimento
          d'ufficio  di  cui  al  comma  9 dell'art. 7 della legge 23
          luglio 1991, n. 223.  Per  i  sussidi  imputati  a  periodi
          successivi  a  tale data e per quelli di cui al comma 3, il
          predetto    riconoscimento    rileva    ai    soli     fini
          dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
          al pensionamento.
             10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in
          corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente
          utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati entro il
          31  agosto  1995, i trattamenti di integrazione salariale o
          di mobilita', ai medesimi soggetti compete il  sussidio  di
          cui  al  comma  5  fino  al  completamento  del  progetto e
          comunque per un periodo  non  superiore  a  dodici  mesi  a
          decorrere dalla predetta cessazione.
             11.  Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui
          al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati
          con priorita' ai lavori socialmente utili i  lavoratori  di
          cui al comma 5 ed all'art.  5. Per i progetti approvati dal
          1›  agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i
          predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
          di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e  n.  2
          del  regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
          1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e
          i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al  31
          maggio   1995   il   trattamento   straordinario  di  cassa
          integrazione e che non abbiano piu' diritto  all'indennita'
          di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro
          il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma
          5;  se  avviati per progetti approvati successivamente alla
          predetta data, per essi trova applicazione la  disposizione
          di  cui  all'art.  14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n.  451,  come  modificato  dal  comma  3  del
          presente  articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la
          disposizione di cui all'art. 6, comma 5- ter, del  decreto-
          legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono
          avviati  ai  lavori  socialmente  utili  i  lavoratori  che
          dichiarino  alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del
          luogo di residenza la loro disponibilita',  con  esclusione
          dei    soggetti   che   abbiano   gia'   dichiarato   detta
          disponibilita' in applicazione dell'art. 27, comma  3,  del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341.
             12. I periodi di utilizzazione  nei  lavori  socialmente
          utili  costituiscono  titolo  di  preferenza  nei  pubblici
          concorsi qualora,  per  questi  ultimi,  sia  richiesta  la
          medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato
          adibito ai predetti lavori.
             13.  I  nominativi  dei  lavoratori che sono titolari di
          indennita' di mobilita' fino alla maturazione  del  diritto
          alla   pensione   di  anzianita'  o  di  vecchiaia  vengono
          comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti  lavoratori
          perche'  essi  provvedano  ad impiegare direttamente questi
          ultimi in attivita' socialmente  utili  ai  sensi  ed  agli
          effetti  della  disciplina  di  cui  al  presente  art.  ed
          all'art. 9, comma 1, lettera  c),  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223.
             14.  Per  i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e
          lavoro di cui all'art. 59 della legge 29  aprile  1949,  n.
          264,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, non si
          applica l'art. 4, comma 2, della legge 8  agosto  1991,  n.
          274,  e  continua  per  essi  a trovare applicazione quanto
          previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n.  418,  e
          successive   modificazioni   e  integrazioni.  La  medesima
          disposizione di cui all'art. 4,  comma  2,  della  legge  8
          agosto  1991,  n.  274, non trova altresi' applicazione nei
          confronti  degli  addetti  ai   lavori   di   forestazione,
          sistemazione   idraulico-forestale   ed   idraulico-agraria
          assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per
          essi quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera  a),
          della  legge  31  marzo  1979,  n. 92. Per le assunzioni di
          questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le  norme
          sul collocamento ordinario.
             15.  All'onere  derivante dall'applicazione del presente
          articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in
          lire 482,6  miliardi  per  l'anno  1996  e  in  lire  514,3
          miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:
               a)  quanto  a  lire 342 miliardi per l'anno 1995, lire
          482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire  514,3  miliardi  a
          decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1995-1997,  nel capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale;
               b)  quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,
          mediante corrispondente utilizzo  delle  disponibilita'  in
          conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
          previsione  del  Ministero  del tesoro e dei capitoli 1031,
          1032,  1162,  1163  e  1164  dello  stato di previsione del
          Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica
          dell'anno  1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma 5-
          ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e  suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 1,
          comma   6,  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.  359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
          n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita'
          e procedure di ripartizione previste dal medesimo art.  19,
          comma 5- ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
          quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995, mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui  di  cui  al capitolo 191 dello stato di previsione
          della spesa dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
          Stato  per  lo  stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per
          l'anno  1995,  mediante   corrispondente   utilizzo   delle
          disponibilita'  della  gestione  di  cui  all'art. 25 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive  modificazioni
          ed integrazioni.
            16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             17. Per  i  progetti  approvati  successivamente  al  31
          luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma
          4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per
          un  massimo  di  100 ore mensili.   Fermo restando il costo
          complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per
          i lavoratori in esso impegnati, le  agenzie  per  l'impiego
          possono  modificare,  d'intesa con i soggetti proponenti, i
          progetti  gia'  approvati,  per  adeguarne   le   modalita'
          organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del
          sussidio di cui all'art.  14, comma 4, del decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma  3,
          che per essi viene applicato dal 1› febbraio 1996.
             18.  I  progetti  di  lavoro  socialmente  utile possono
          essere presentati dalle cooperative  sociali  di  cui  alla
          legge  8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad
          esse assegnati nell'ambito dell'attivita'  ordinaria  delle
          cooperative  medesime.  I  progetti  possono  prevedere che
          l'assegnazione  avvenga  su  richiesta  nominativa.    Essi
          possono  essere  approvati  quando  ricorrano  le  seguenti
          condizioni:
               a) l'attivita' della  cooperativa  deve  essere  stata
          avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata
          a  revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381
          del 1991;
               b) il  numero  dei  soggetti  da  impegnare  non  deve
          eccedere  il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori,
          dipendenti e soci, rispettivamente per  le  cooperative  di
          cui ai punti a) e b) dell'art.  1 della citata legge n. 381
          del 1991;
               c)  non  devono  essere  state effettuate riduzioni di
          personale nei dodici mesi precedenti la  presentazione  del
          progetto.  Le  cooperative  sociali  che abbiano gestito un
          progetto di lavoro socialmente utile, ai sensi del presente
          comma, possono presentare nuovi progetti quando  almeno  il
          50  per  cento  dei  lavoratori  impegnati  sulla  base del
          precedente progetto sia stato assunto ovvero sia  diventato
          socio lavoratore.
             19.  I  lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
          sono tenuti a  partecipare  ad  attivita'  di  orientamento
          organizzate  dalle  agenzie  per  l'impiego o dalle sezioni
          circoscrizionali ad intervalli non inferiori  a  tre  mesi.
          Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che
          saranno  tempestivamente  comunicate dagli uffici agli enti
          gestori  dei  programmi  di  lavori  socialmente  utili  ed
          all'INPS,  i  lavoratori continuano a percepire il medesimo
          sussidio ad essi spettante  durante  i  lavori  socialmente
          utili.
             20.  Dal  1›  gennaio  1996  le  risorse  del  Fondo per
          l'occupazione  di  cui   al   comma   4,   preordinate   al
          finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate
          al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono
          ripartite,  nella  misura  del  70  per  cento,  a  livello
          regionale in relazione al numero dei disoccupati  di  lunga
          durata  iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita'
          nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236.  Per i progetti approvati dal
          1  gennaio  1996,  le  commissioni regionali per l'impiego,
          fermo restando quanto  disposto  dal  secondo  periodo  del
          comma  2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione
          dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del
          maggior bisogno".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 23 luglio
          1991, n.  223, e' il seguente: "2. Le disposizioni  di  cui
          al comma 1 si applicano quando le attivita' lavorative o di
          formazione  offerte  al  lavoratore iscritto nella lista di
          mobilita' si svolgono in un  luogo  distante  non  piu'  di
          cinquanta  chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta
          minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore".
             - Il testo del comma 5 dell'art. 6 del D.-L.  20  maggio
          1993,  n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio 1993, n.   236, e'  il  seguente:  5.  Non  viene
          cancellata  dalla  lista  di mobilita' ai sensi dell'art. 9
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,  in
          periodo   di  astensione  obbligatoria  e  facoltativa  per
          maternita', rifiuta l'offerta  di  lavoro,  di  impiego  in
          opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a
          corsi di formazione professionale".
           Nota all'art. 2, comma 25:
             -  L'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389
          (Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di  fiscalizzazione  degli   oneri   sociali,   di   sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati):
             "Art. 1.  (Retribuzione imponibile, accreditamento della
          contribuzione settimanale e limite minimo  di  retribuzione
          imponibile).    -  1. La retribuzione da assumere come base
          per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
          sociale  non  puo'  essere  inferiore   all'importo   delle
          retribuzioni  stabilito  da  leggi,  regolamenti, contratti
          collettivi, stipulati dalle organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
          collettivi o contratti individuali, qualora ne  derivi  una
          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
          contratto collettivo.
             2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di  cui
          all'art.    7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
          settembre 1983, n.   463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre 1983, n.  638, e' elevata a 40. A
          decorrere dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1›
          gennaio  1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
          predetto comma e' fissata a 9,50.
             3. A decorrere dal  periodo  di  paga  in  corso  al  1›
          gennaio  1989,  il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  sostituito dai
          seguenti:
              '1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali  operate
          dal  datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni dei lavoratori
          dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai  sensi
          degli  articoli  20,  21 e 22 della legge 30 aprile 1969 n.
          153, debbono essere comunque versate e non  possono  essere
          portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e
          nei  termini  di  legge, dal datore di lavoro ai lavoratori
          per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali,  e
          regolarmente  denunciate alle gestioni stesse, tranne che a
          seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico
          del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo
          attivo a favore del datore di lavoro.
              1-bis. L'omesso versamento delle  ritenute  di  cui  al
          comma  1  e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
          la multa fino a lire due milioni.  Il  relativo  versamento
          entro  sei  mesi dalla scadenza della data stabilita per lo
          stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di
          tale termine, non  oltre  le  formalita'  di  apertura  del
          dibattimento stesso, estingue il reato'.
             4.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso al 1›
          gennaio 1989, l'art.  5,  comma  5,  del  decreto-legge  30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente:
             '  5.  La  retribuzione  minima oraria da assumere quale
          base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per
          i lavoratori a tempo  parziale,  si  determina  rapportando
          alle  giornate  di  lavoro settimanale ad orario normale il
          minimale giornaliero di cui all'art.   7 del  decreto-legge
          12  settembre  1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo
          cosi' ottenuto per il numero delle ore  di  orario  normale
          settimanale  previsto dal contratto collettivo nazionale di
          categoria per i lavoratori a tempo pieno'".
           Nota all'art. 2, comma 27:
             -  I  capi  II  e  III  del  titolo  II  (Delle  persone
          giuridiche)   del   libro   I   del  codice  civile  recano
          rispettivamente,   norme   sulle   associazioni   e   sulle
          fondazioni  (articoli  da 14 a 35) e sulle associazioni non
          riconosciute e sui comitati (articoli da 36 a 42).
           Note all'art. 2, comma 28:
             - La legge 5 agosto  1981,  n.  416,  reca:  "Disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".
             -  Il  testo  dell'art.  54  della  gia' citata legge n.
          416/1981 e' il seguente:
             "Art. 54.  (Disposizioni di attuazione).  - Con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del   Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
          Consiglio stesso, sentito il parere espresso,  nei  termini
          stabiliti   dai   regolamenti   delle   due  Camere,  dalle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
          di attuazione della presente  legge  ed  e'  istituita  una
          commissione   tecnica   consultiva,  rappresentativa  delle
          categorie   operanti   nel   settore   della    stampa    e
          dell'editoria.    Detta    commissione    esprime    pareri
          sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani  e
          sull'accertamento   dei   requisiti   di   ammissione  alle
          provvidenze disposte dagli articoli 24 e 27".
             - Il testo del primo comma, lettera c), dell'art. 74 del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: " c) per
          il  commercio  dei  quotidiani, dei periodici, dei supporti
          integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al
          pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero
          in relazione al  numero  di  quelle  consegnate  o  spedite
          diminuito,  a titolo di forfettizzazione della resa: del 70
          per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60  per  cento  per
          gli  anni  1994  e  1995;  del  50  per  cento per gli anni
          successivi. Per periodici  si  intendono  le  pubblicazioni
          registrate come tali ai sensi della e e 8 febbraio 1948, n.
          47,  e  successive modificazioni. Per le cessioni congiunte
          di giornali quotidiani, di periodici, di libri e  di  altri
          beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul
          corrispettivo  complessivo  dei beni ceduti, con l'aliquota
          relativa al bene principale; qualora quest'ultimo  non  sia
          costituito  dalle  pubblicazioni  o dai libri, l'imposta e'
          dovuta in relazione al numero delle copie vendute".
             -  Il  testo dell'art. 28 della citata legge n. 416/1981
          e' il seguente:
             "Art. 28  (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali  e
          dei  traporti).    -  A far data dal trimestre successivo a
          quello di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
          tariffe  telefoniche,  fatturate  sulla  base  dei relativi
          decreti, per le imprese editrici iscritte nel  registro  di
          cui  all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con
          periodicita' effettiva di almeno nove  numeri  all'anno  da
          esse  edite,  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento. La
          riduzione,  che   assorbe   le   agevolazioni   attualmente
          riconosciute  alla  stampa  relativamente ai servizi di cui
          all'art. 294 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156. si
          applica dietro documentata richiesta degli aventi  diritto,
          in   aggiunta  a  tutte  le  altre  riduzioni,  tariffe  in
          abbonamento,   forme   di   forfettizzazione    attualmente
          esistenti,   mediante   riduzione   delle   relative  somme
          riportate in bolletta o diversamente fatturate,  esclusi  i
          prelievi fiscali.
             La  stessa  riduzione  di  cui  al  comma  precedente si
          applica per la cessione in uso di circuiti  telefonici  per
          l'utilizzazione        telefotografica,        telegrafica,
          fototelegrafica per trasmissione in  facsimile  a  distanza
          delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni
          in   simultanea,   telegrafiche   e   fototelegrafiche  con
          apparecchiature  multiplex,  nonche'  alle  tariffe  telex,
          telegrafiche   ed   alla  tariffa  ordinaria  delle  stampe
          periodiche, spedite in abbonamento postale.
             Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi  sono
          estese,  in  quanto  applicabili, al servizio di spedizione
          delle rese.
             Le riduzioni di cui ai commi  precedenti  si  appplicano
          con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese successivo a
          quello della richiesta.
             Il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali di trasporti  aerei,  terrestri  e  marittimi  dei
          giornali  quotidiani e periodici.  Analoghi servizi possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario ed automobilistico.
             Il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato,    altresi',   ad   istituire   sale   stampa,
          destinandovi  appositi  locali  e  proprio  personale.   E'
          autorizzato   inoltre   a   porre   a   disposizione  della
          Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e
          proprio personale.
             Eventuali adeguamenti  tariffari  per  la  spedizione  a
          mezzo  posta  dei  giornali  quotidiani  e periodici, editi
          dalle imprese iscritte nel registro  di  cui  all'art.  11,
          possono  essere  disposti  previo  parere della commissione
          tecnica di cui all'art. 54.
             Le  compensazioni  finanziarie derivanti dalle riduzioni
          tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate  dal
          Ministero  del  tesoro  nei confronti delle amministrazioni
          pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste  alle
          rispettive  societa'  concessionarie  in  conseguenza delle
          suddette agevolazioni.
             Sono escluse dalle agevolazioni  tariffarie  di  cui  al
          presente  articolo  le  stampe  propagandistiche contenenti
          pubbicita'  relativa  alle  vendite  per  corrispondenza  e
          cataloghi  relativi  alle  vendite  stesse. Alle suindicate
          stampe si applicano  le  tariffe  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e suc-
          cessive modificazioni".
           Note all'art. 2, comma 29:
            -  Il  testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto
          1990, n.  250 (Provvidenze per l'editoria e  riapertura  di
          termini   a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione di rinuncia agli utili  di  cui  all'art.  9,
          comma  2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.    67, per
          l'accesso ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della  legge
          stessa),  come  modificato  dai  commi  29 e 30 dell'art. 2
          della presente legge, e' il seguente: "2. A  decorrere  dal
          1›  gennaio  1991  i contributi di cui al comma 8  al comma
          11,  limitatamente  alle  imprese  indicate  nel   presente
          periodo,  con  esclusione  dell'applicazione  dell'art.  2,
          comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278,  sono concessi
          alle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  che  siano
          costituite   come   cooperative   giornalistiche  ai  sensi
          dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5  agosto  1981,  n.
          416,  e successive modificazioni, o, se costituite in altra
          forma societaria,  a  condizione  che  la  maggioranza  del
          capitale  sociale  sia  comunque  detenuta  da cooperative,
          fondazioni od enti morali che non abbiano scopo  di  lucro.
          Tali   contributi   sono   corrisposti  anche  ai  giornali
          quotidiani editi in  lingua  francese,  ladina,  slovena  e
          tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle  d'Aosta,  Friuli-
          Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige    e  ai  giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,  nonche' ai
          periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese
          quelle  di  cui  all'art.  52 della citata legge n. 416 del
          1981, anche se costituite, limitatamente a  queste  ultime,
          dopo  il  31  dicembre  1980.    Nel  caso dei periodici si
          applicano i limiti e le  riduzioni  proporzionali  previsti
          dal  comma  10,  lettere  a)  e  b).  Le  imprese di cui al
          presente comma devono essere costituite da almeno tre  anni
          ovvero  editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali
          contributi sono concessi limitatamente ad una sola  testata
          per ciascuna impresa.
           Per  le  cooperative di giornalisti editrici di quotidiani
          di cui al presente comma la testata deve essere editata  da
          almeno tre anni".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 14 agosto
          1991,  n.278  (Modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  25
          febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250,  concernenti
          provvidenze a favore della editoria), e' il seguente: "1. A
          decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  il  contributo previsto
          dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 4, comma 2, della  legge
          7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato".
             - Il testo dei commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della citata
          legge n.  250/1990 e', rispettivamente, il seguente:
             "8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
          cento  della  media  dei costi risultanti dai bilanci degli
          ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti,  e  comunque
          non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
               b) contributi variabili nelle seguenti misure:
               1)  lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie
          di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni  all'anno;
          ogni  10.000  copie  di  tiratura  media giornaliera, dalle
          30.000 alle 150.000 copie;
               2) lire 200 milioni all'anno,  ogni  10.000  copie  di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
               3) lire 100 milioni all'anno,  ogni  10.000  copie  di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
             9.  (Omissis).
             10.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  alle imprese
          editrici di quotidiani o periodici  che,  anche  attraverso
          esplicita  menzione  riportata in testata, risultino essere
          organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio
          rappresentante in almeno un ramo del Parlamento  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima
          elezione  abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento
          europeo, e' corrisposto:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a  lire  2  miliardi  e  500  milioni  per  i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
               b)   un  contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;  per   i   suddetti   periodici   viene   comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
             11.  A  decorrere  dall'anno  1991,   ove   le   entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio  annuali,  compresi  gli   ammortamenti,   sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi pari al 50  per  cento  di  quanto  determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n.
          250/1990  e'  il  seguente: "2. A decorrere dall'anno 1991,
          ove le entrate pubblicitarie  siano  inferiori  al  25  per
          cento   dei   costi  di  esercizio  annuali,  compresi  gli
          ammortamenti,   e'   concesso   un   ulteriore   contributo
          integrativo  pari  al 50 per cento del contributo di cui al
          comma 1. La somma di tutti i contributi non  pua'  comunque
          superare  l'80  per  cento  dei  costi  come determinati al
          medesimo comma 1".
           Note all'art. 2, comma 30:
             - Per il testo del comma  2  dell'art.  3  della  citata
          legge n.  250/1990 vedi precedente nota al comma 29.
             - Per il testo del comma 8 lettera a), dell'art. 3 della
          citata legge n. 250/1990 vedi precedente nota al comma 29.
           Nota all'art. 2, comma 31:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2 della legge 15
          novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni alla legge
          7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria),
          e' il seguente: "1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.
          3,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  250, alle coop-
          erative femminili di cui all'art. 52 della legge  5  agosto
          1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980,
          ed alle cooperative di giornalisti,  si applica interamente
          la  disposizione  di  cui all'art. 3, comma 10, lettera b),
          della medesima legge n. 250  del  1990,  nei  limiti  delle
          disponibilita' di cui all'art. 1 della presente legge".
           Nota all'art. 2, comma 32:
             -  Il  testo  del  sesto comma dell'art. 34 della citata
          legge n.  416/1981 e' il seguente; "Per  il  pagamento  del
          contributo  in  conto  interessi sui finanziamenti previsti
          dal presente articolo viene istituito, presso il  Ministero
          per  i  beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per
          il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire  per  il
          primo esercizio finaziario successivo all'entrata in vigore
          della  presente  legge, di 4.000 milioni di lire per i nove
          esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per  l'ultimo
          esercizio".
           Nota all'art. 2, comma 33:
             -  Il  testo  dell'art.  18  e  il testo del terzo comma
          dell'art.  19   della   citata   legge   n.   416/1981   e'
          rispettivamente, il seguente:
             "Art.  18  (Estensione della normativa ad alcuni tipi di
          periodici e di agenzie di stampa).   - Sono  soggetti  agli
          obblighi  stabiliti  dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48
          gli editori di giornali periodici e riviste che  da  almeno
          un  anno  hanno  alle  loro  dipendenze  non meno di cinque
          giornalisti a tempo pieno.
             Per le testate pubblicate da  editori  non  aventi  alle
          proprie  dipendenze  da  almeno un anno un minimo di cinque
          giornalisti a tempo  pieno,  l'adempimento,  da  parte  dei
          rispettivi  editori,  degli obblighi stabiliti dall'art. 11
          e' condizione per accedere alle provvidenze previste  dalla
          presente legge.
             Sono  soggetti  agli  obblighi  stabiliti dalla presente
          legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17,  gli
          editori  delle  agenzie di stampa aventi i requisiti di cui
          al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di  stampa
          di cui al quinto comma del medesimo art.  27.
             Gli  editori  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
          articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal
          primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio. redatto sulla
          base delle risultanze amministrative contabili.
             Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai
          primi tre commi del presente articolo e' stabilito  con  le
          stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.
             L'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal  presente
          articolo  e'  condizione  per  l'accesso  alle  provvidenze
          previste dalla presente legge".
             "Art. 19, terzo comma. - Dopo il primo anno dall'entrata
          in vigore della presente legge le provvidenze previste sono
          corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con
          il versamento dei contributi previdenziali".
           Nota all'art. 2, comma 34:
             -  Il  testo dell'art. 4 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155
          (Misure urgenti per la finanza pubblica),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 243, era il
          seguente:
             "Art 4.  (Revisione agevolazioni tariffarie posta).    -
          1.  Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta   e   di
          telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai
          seguenti:
             "Art. 56  (Spedizione di stampe periodiche).   - 1.  Per
          la  spedizione  di stampe periodiche in abbonamento postale
          effettuata  direttamente  dagli  amministratori   e   dagli
          editori    si    applica    una   tariffa   unica   fissata
          indipendentemente  dalla  periodicita',  con  decreto   del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
          con il Ministro del tesoro.
             2.  Con  il  medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno
          essere  stabiliti  sconti  per  la  spedizione  di   stampe
          periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non
          contengano   inserzioni   pubblicitarie,   anche   di  tipo
          redazionale, per un'area superiore al cinquanta  per  cento
          di   quella   dell'intero  stampato.  Tali  sconti  saranno
          stabiliti  in  misura   direttamente   proporzionale   alla
          quantita'  di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni
          di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non
          superi  le  ventimila  copie,  alle  quali  sara'  comunque
          applicato  lo  sconto  nella  misura  massima.    Le stampe
          periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e
          pubblicitari,  ovvero  come  parti  integranti,   incisioni
          foniche  su  nastro, disco o filo od altro idoneo strumento
          tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
             3.  Gli  inserti  cartacei  sono   compresi   nel   peso
          dell'invio,  mentre  quelli  non  cartacei sono considerati
          come campioni di merce e scontano la relativa tanifa  nella
          stessa  misura  percentuale  riconosciuta  al periodico cui
          sono allegati.
             4.  Per  i   cataloghi   relativi   alle   vendite   per
          corrispondenza  dovranno  essere  previste  singole voci di
          tariffa.
             "Art. 57  (Sanzioni).   - 1. Gli  amministratori  e  gli
          editori   che   dichiarino   nella   spedizione  di  stampe
          periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per  la
          spedizione  il  titolo allo sconto quantita', ove previsto,
          sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle
          telecomunicazioni addetto all'accettazione,  con  l'ammenda
          stabilita dall'art. 82".
             2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
          il presente articolo ed in particolare:
               a)  il  secondo  e  il terzo periodo del secondo comma
          dell'art. 28 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come
          modificato  dall'art.  3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
          65, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  aprile
          1989, n. 155;
               b)  il settimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto
          1981, n.  416;
               c) gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
             3. L'art. 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n.67,
          e' soppresso".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.L. 1›  dicembre
          1993,  n.    487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle
          poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico  economico
          e   riorganizzazione   del   Ministero),   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  e'  il
          seguente:  "2.  Fino  al  31  dicembre  1996 le tariffe dei
          servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di
          amministrazione  nel  quadro  dei   criteri   fissati   dal
          contratto  di  programma;  i  relativi  provvedimenti  sono
          comunicati   al    Ministro    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni che puo' annullarli nei successivi trenta
          giorni  per  violazione  dei  criteri indicati nel predetto
          contratto, ovvero, nello stesso termine,  puo'  sospenderne
          l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi".
           Note all'art. 2, comma 36:
             - Il testo degli articoli 4, 7 e 8 della citata legge n.
          250/1990 e', rispettivamente, il seguente:
             "Art.  4.  -  1.  A decorrere dal 1› gennaio 1991, viene
          corrisposto, a cura del  Dipartimento  dell'informazione  e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un contributo annuo pari al 70 per cento  della  media  dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi, alle imprese radiofoniche  che  risultino  essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a)  abbiano  registrato  la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
               b)   trasmettano   quotidianamente   propri  programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20;
               c)  non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
             2.   A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi  di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un ulteriore contributo integrativo pari al  50  per  cento
          del  contributo  di  cui  al  comma  1. La somma di tutti i
          contributi non puo' comunque, superare l'80 per  cento  dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
             3.  Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni tariffarie di cui  all'art.  28  della  legge,  5
          agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  ai  energia
          elettrica,  ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento ai
          servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo ivi compresi
          i sistemi via satellite, nonche' agevolazioni di credito di
          cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed  al
          rimborso  revisto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11
          della medesima legge n. 67 del 1987.
             4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento  del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza, sono disciplinati dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987. n.
          410,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.   234 del 7
          ottobre 1987".
             "Art. 7. - 1. Il comma 1 dell'art.  11  della  legge  25
          febbraio 1987, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             '  1.  Le  imprese di radiodiffusione sonora che abbiano
          registrato la testata radiofonica  giornalistica  trasmessa
          presso  il  competente  tribunale, che effettuino da almeno
          tre   anni    servizi    informativi,    che    trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          letterari, per non meno del  25  per  cento  delle  ore  di
          trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
          diritto a decorrere dal 1› gennaio 1991:
               a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai servizi di  telecomunicazione  di  qualsiasi  tipo,  ivi
          compresi i sistemi via satellite;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale'".
             "Art.  8.  -  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora a
          carattere  locale  che  abbiano   registrato   la   testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  pubblichino  notizie  da  almeno  tre  anni   e
          trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
          avvenimenti   politici,   religiosi,   economici,  sociali,
          sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento  delle
          ore  di  trasmissione  comprese  tra  le ore 7 e le ore 20,
          hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
               a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia elettrica;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di due agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale".
             -  Il  testo dell'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323
          (Provvedimenti urgenti  in  materia  di  radiotelevisione),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
          n. 422, e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6
          agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
             ' 3. Ai concessionari per la radiodiffusione  televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione televisiva locale di cui all'art.  32,  che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente tribunale  e  che  trasmettano  quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra le 7, e le 23, per almeno un'ora,
          programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici,
          religiosi, economici, sociali, sindacali  o  culturali,  si
          applicano  i  benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della
          legge 25  febbraio  1987,  n.  67,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  7  della  legge  7  agosto 1990, n. 250, nonche'
          quelli di cui agli articoli 28,  29  e  30  della  legge  5
          agosto   1981,   n.  416,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
             2. All'art. 11, comma 1, della legge 25  febbraio  1987,
          n.  67,  come  sostituito  dall'art. 7 della legge 7 agosto
          1990, n. 250, le parole:   'tribunale,  che  effettuino  da
          almeno  tre anni servizi informativi' sono sostituite dalle
          seguenti: 'tribunale e'".
             3. All'art. 8, comma 1, della legge 7  agosto  1990,  n.
          250,  sono  soppresse  le  parole:  'pubblichino notizie da
          almeno tre anni'".
           Nota all'art. 2, comma 40:
            - Il testo del comma  1,  lettera  b),  dell'art.  5  del
          decreto-legge   19  dicembre  1992,  n.  487  (Soppressione
          dell'Ente   partecipazioni   e   finanziamento    industria
          manifatturiera  -  EFIM),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, e' il  seguente:  "  b)
          dei   debiti,  compresi  quelli  derivanti  dalle  garanzie
          rilasciate, delle societa' controllate assunti nel  periodo
          in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per
          intero,  direttamente o indirettamente, all'ente soppresso,
          quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2,  ne  venga
          prevista la liquidazione".
             -  Il testo del comma 4 dell'art. 6 del gia' citato D.L.
          n.    487/1992  e'  il  seguente:  "4.  I  contratti  e  le
          operazioni   di  finanziamento  a  medio  e  lungo  termine
          effettuati da banche o istituzioni finanziarie,  nonche'  i
          contratti  a  termine  su  strumenti finanziari relativi ai
          suddetti finanziamenti, in essere alla data del  18  luglio
          1992,  restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla
          loro scadenza anche se essa e' posteriore al termine  della
          liquidazione  di cui all'art. 4, comma 3 e all'inizio della
          procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni  del
          comma  5. Ad essi si applicano lei norme di cui all'art. 5,
          comma  I,  qualora  si  tratti  di   obbligazioni   assunte
          dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b)
          del  predetto comma. Decorso il termine della liquidazione,
          i  pagamenti  residui saranno effettuati direttamente dalla
          Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5,
          comma  3.  Il  commissario  liquidatore  puo'  risolvere  i
          contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di
          cui  all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad
          un mese".
             - Il testo del comma 4- ter dell'art. 5 del citato  D.L.
          n.   487/1992 e' il seguente: "4- ter. L'elenco dei crediti
          sorti prima dei 18 luglio 1992, relativi a societa' di  cui
          al  comma  1,  lettera  b),  poste  in  liquidazione coatta
          amministrativa, e' approvato dal  Ministro  del  tesoro  su
          proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto
          elenco  deve  essere  trasmesso  al commissario liquidatore
          dell'EFIM dal commissario liquidatore delle societa'  poste
          in  liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo
          comma dell'art. 209 del R.D. 16  marzo  1942,  n.  267.  La
          medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed
          integrazioni  dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma
          1,  dei  debiti  risulianti  dal  predetto   elenco   viene
          effettuata  mediante  consegna di obbligazioni emesse dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti  ai  sensi  del  comma  3  con
          decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a
          partire  dal  primo  giorno del mese successivo a quello in
          cui e' effettuato il  deposito  dell'elenco  ai  sensi  del
          primo  comma dell'art.  209 del citato regio decreto n. 267
          del 1942".
           Nota all'art. 2, comma 41:
             - Per il titolo del D.L.  n.  487/1992  vedi  precedente
          nota al comma 40.
           Note all'art. 2, comma 42:
            -  Il comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1› marzo 1986, n. 64, in
          tema di disciplina organica  dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno) cosi' recita:  "8. Per la realizzazione di
          progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree
          con   maggiore   ritardo   di   sviluppo,  nonche'  per  la
          concessione delle agevolazioni previste dal comma 2,  entro
          i  limiti  delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato
          il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi,
          e' assunto a totale carico del  bilancio  dello  Stato,  da
          contrarre  tramite primari istituti di credito identificati
          dal Ministro del tesoro, di concerto con il  Ministero  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  per  il
          complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione  di
          lire  3.000  miliardi  per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
          1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti
          son  contratti  nel  secondo semestre di ciascun anno anche
          per la quota non impegnata  nell'anno  precedente.  Qualora
          alla   realizzazione   dei   progetti   intervengano  altre
          amministrazioni con risorse proprie, si  provvede  con  gli
          accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
          del  29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
          delibera,  previo  parere  della   competenti   commissioni
          permanenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei
          Deputati, la  programmazione  dei  progetti  stranieri  nei
          limiti  delle  disponibilita'  di  cui alla citata legge 1›
          marzo 1986, n. 64, e al presente comma".
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2081/93,  che  modifica  il
          regolamento  n.  2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari   esistenti,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          ufficiale delle Comunita'  europee  legge  n.  193  del  31
          luglio  1993  e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993,  2a  serie
          speciale.  Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di
          detto regolamento sono:
              1) promuovere lo sviluppo e  l'adeguamento  strutturale
          delle  regioni  il  cui  sviluppo e' in ritardo, denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le  comuniti'
          urbane)   gravemente   co)pite   dal  declino  industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale,  agevolando  lo
          sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale  delle  zone ruali,
          denominato "obiettivo n. 5-b".
             -  La  lettera  c)  del  paragrafo  3  dell'art.  92 del
          Trattato di Roma ratificato dalla legge 14 ottobre 1957, n.
          1203, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, e' la seguente:
             "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
               a) - b)  (omissis);
               c) gli aiuti destinati ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al  comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
          navali esistenti alla data del 1› gennaio 1957,  in  quanto
          determinati   soltanto   dall'assenza   di  una  protezione
          doganale,  sono  progressivamente   ridotti   alle   stesse
          condizioni  che  si  applicano  per  l'abolizione  dei dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          paesi terzi".
             - Il comma 3 dell'art. 5 del D.L.  23  giugno  1995,  n.
          244,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento
          degli interventi pubblici  e  la  realizzazione  dei  nuovi
          interventi  nelle  aree  depresse,  nonche' disposizioni in
          materia di lavoro e di occupazione), e' il seguente: "3. Le
          somme derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma  8,  del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  e
          finalizzate  alla  realizzazione  di progetti strategici di
          rilevanza nazionale possono essere destinate  nella  misura
          stabilita  dal CIPE anche per consentire la copertura della
          quota di finanziamento nazionale per la  realizzazione  dei
          programmi  regionali  previsti  nel  quadro  comunitario di
          sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del  29
          luglio  1994  della  Commissione  delle  Comunita' europee,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 26 settembre 1994 numero L 250/21. Le somme,  come  de-
          terminate  dal  CIPE,  affluiscono al fondo di rotazione di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
           Note all'art. 2, comma 46:
             -  L'art.  12  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
             "Art. 12  (Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).    - 1. E'
          istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti   d  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e   gli  enti  infraregionali,  nonche'  su  gli  indirizzi
          generali relativi alla  elaborazione  ed  attuazione  degli
          atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Minitro  appositamente  delegato,  riferisce periodicamente
          alla commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stati-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze tecnico  scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             - L'art. 6 del D.-L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, cosi'
          recita:
             "Art. 6   (Disposizioni organizzative).   - 1.  Per  una
          efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel
          territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo
          sviluppo  delle  aree depresse, tenuto conto della delibera
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2
          agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio
          e della  programmazione  economica,  la  'Cabina  di  regia
          nazionale'  come  centro di riferimento delle problematiche
          connesse ai relativi interventi.
             2. E' altresi' istituito un Comitato per  l'indirizzo  e
          la  valutazione delle politiche operative di intervento con
          il compito di fornire indicazioni e pareri alla  Cabina  di
          regia  nazionale.  Il  predetto  Comitato e' presieduto dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  o
          per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero
          del bilancio e della programmazione economica.  Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sono  nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte
          i componenti del Comitato tecnico di  cui  all'art.  5  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
          284, nonche' rappresentanti delle  amministrazioni  statali
          interessate  agli  interventi sui fondi strutturali e nelle
          aree depresse con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          dirigente,  rappresentanti  delle  regioni,  delle province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  province,  dei
          comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  e delle parti sociali. Possono essere invitati
          ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti  della
          Commissione europea.
             3.  La  Cabina  di  regia  nazionale, nel rispetto delle
          competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i
          rapporti  di  cooperazione  tra  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche  interessate agli interventi finanziari con fondi
          strutturali e ad interventi nelle aree depresse  nonche'  i
          rapporti  di  collaborazione  con le regioni e con soggetti
          che gestiscono programmi comunitari promuove le  iniziative
          atte  ad assicurare l'integrale e' tempestiva utilizzazione
          delle risorse comunitarie e dispone le azioni di  controllo
          dell'attuazione  degli  interventi effettua il monitoraggio
          delle risorse nazionali destinate  al  cofinanziamento  dei
          quadri  comunitari  di sostegno; verifica, anche sulla base
          di indici predeterminati l'efficacia  dell'attivita'  delle
          amministrazioni    pubbliche   relativa   agli   interventi
          attuativi della politica comunitaria  di  coesione;  svolge
          anche  i  compiti  gia'  attribuiti  all'Osservatorio delle
          politiche regionali dall'art. 4 del decreto  legislativo  3
          aprile   1993,   n.   96,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni; propone al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  iniziative amministrative ovvero
          legislative o regolamentari necessarie  per  la  tempestiva
          realizzazione  dei  diversi  interventi e per accelerare le
          relative procedure; segnala  al  Ministro  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  questioni  di particolare
          rilevanza, che coinvolgono piu' amministrazioni,  affinche'
          il  Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, convochi apposita conferenza di  servizi  per
          la  soluzione  delle  questioni; nell'ambito dei compiti di
          cui al presente articolo svolge attivita'  di  supporto  al
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11
          della legge 23 agosto 1988, n.  400;  svolge  attivita'  di
          supporto  al  Ministro  del bilancio e della programmazione
          economica   per   le   competenze   ad   esso    attribuite
          dall'ordinamento  ed  anche ai fini e per gli effetti delle
          disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12  maggio
          1995,  n.   163, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11  luglio.  1995,  n.    273;  svolge  altresi'  un'azione
          generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento
          degli   interventi  in  collaborazione  con  la  Ragioneria
          generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio  e
          della    programmazione    economica    sull'andamento    e
          sull'efficacia  degli   interventi   e   sullo   stato   di
          utilizzazione   degli   stanziamenti   e  sulle  risorse  a
          disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento
          degli interventi si tiene conto in sede di  predisposizione
          della relazione previsionale e programmatica.
             4.  La  Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono
          nominati  i  componenti  della Cabina di regia nazionale in
          numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente  ed
          uno  con  funzioni  di  direttore  esecutivo,  di specifica
          esperienza professionale nelle materie che formano  oggetto
          delle  competenze  della  Cabina di regia nazionale, scelti
          anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico
          dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola
          volta. I dipendenti statali possono essere collocati  fuori
          ruolo   per   la   durata   dell'incarico.   Le   eventuali
          incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con
          il regolamento di cui al comma 5.
             5. Con  regolamento  governativo  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono definite le modalita' organizzative e procedurali  con
          particolare riguardo alla interazione delle attivita' della
          Cabina  di regia nazionale con le attivita' delle cabine di
          regia regionali istituite dalle regioni con riferimento  in
          particolare  alla  possibilita' che, a richiesta, la Cabina
          di regia nazionale offra paradigmi operativi  alle  stesse;
          del  Comitato  tecnico  di  cui  all'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  marzo  1994,  n.  284;  del
          Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione,  costituito   presso   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  del  15  settembre  1992;   delle
          amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
             6.  Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si
          avvale di enti e di istituti di studi e  di  ricerca  e  di
          societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina
          di  regia  nazionale  puo' anche ricorrere a consulenti per
          studi e ricerche su specifiche materie.  Gli incarichi sono
          conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  che ne fissa
          anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
             7. Il contingente di personale  da  utilizzare  ai  fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati  in
          posizione  di  fuori  ruolo  e  ventisette unita' ripartite
          nelle qualifiche funzionali  dalla  quinta  alla  nona,  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica di concerto con  il  Ministro  del
          tesoro.   Il   suddetto   personale  e'  tratto  da  quello
          appartenente ai ruoli del Ministero del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   o  messo  a  disposizione,  in
          posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo'
          essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456,
          comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il  personale
          degli  enti  ed  istituti  sottoposti  a  vigilanza  con il
          consenso dell'ente di appartenenza;  a  tale  personale  si
          applica,  per  il trattamento economico, la disposizione di
          cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio  1995,
          n.   272.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          articolo, alla Cabina di regia  nazionale  e'  assegnato  a
          domanda  il personale in servizio presso l'Osservatorio per
          le politiche regionali alla data dei 31 luglio 1995.
             8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale  spetta
          il    trattamento    gia'   previsto   per   i   componenti
          dell'Osservatorio delle politiche  regionali  dall'art.  3,
          commi  1  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita'  ivi  previste
          non  sono  cumulabili  con  altre  indennita' eventualmente
          spettanti. Al personale di  cui  al  comma  7  spettano  le
          indennita'  previste  per  i  dipendenti  del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  il
          compenso  per  lavoro  straordinario,  nei  limiti e con le
          modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
             9. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  di
          cui  al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche
          regionali di cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  3
          aprile   1993,   n.   96,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Il  personale  non  assegnato alla Cabina di
          regia  nazionale  e'  restituito  alle  amministrazioni  di
          appartenenza, anche in soprannumero.
             10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si provvede con le economie derivanti per effetto,
          della  soppressione   dell'Osservatorio   delle   politiche
          regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a
          decorrere  dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui
          all'art. 19, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
          1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare; con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20
          giugno 1991, relativo  all'azione  degli  Stati  membri  in
          materia  di  obblighi  inerenti  alla  nozione  di servizio
          pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su  strada
          e   per   via  navigabile,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n.  L169  del  29  giugno
          1991.
            -  Il  D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
          strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 114 del
          18 maggio 1992 - supplemento ordinario n. 74.
             - Il comma 6, lettera  A,  dell'art.  2  del  D.Lgs.  30
          aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
             "6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e
          C, si distinguono in:
               A  -  Statali,  quando:  a),  costituiscono  le grandi
          direttrici del traffico nazionale; b) congiungono  la  rete
          viabile  principale  dello  Stato  con  quelle  degli Stati
          limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di  regione
          ovvero  i  capoluoghi  di  provincia situati in regioni di-
          verse,   ovvero   costituiscono   diretti   ed   importanti
          collegamenti  tra  strade  statali; d) allacciano alla rete
          delle strade statali i porti marittimi,  gli  aeroporti,  i
          centri  di  particolare importanza industriale, turistica e
          climatica; e) servono traffici interregionali o  presentano
          particolare  interesse  per  l'economia  di  vaste zone del
          territorio nazionale".
             - L'art. 118, primo  comma,  della  Costituzione,  cosi'
          recita:   "Spettano alla regione le funzioni amministrative
          per le  materie  elencate  nel  precedente  articolo  salvo
          quelle  di  interesse  esclusivamente  locale,  che possono
          essere attribuite dalle leggi della Repubblica  alle  prov-
          ince ai comuni o ad altri enti locali".
           Note all'art. 2, comma 47:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
             -  Il  D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
          - n. 45 del 24 febbraio 1994.
             -  Per il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda in nota al comma 46.
           Nota all'art. 2, comma 54:
             - Per il testo del comma 3 dell'art. 34 della  legge  n.
          724/1994, vedi precedente nota al comma 3.
           Nota all'art. 2, comma 55:
             -  Il  testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), e' il seguente:
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
           Note all'art. 2, comma 58:
             -  La  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  reca:  "Nuovo
          ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali".
             -  Il  testo del comma 1, lettera i), dell'art. 13- bis,
          del comma 2, lettera c-   quinquies)    ,  dell'art.  65  e
          dell'art.  110-  bis  del  D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          e', rispettivamente, il seguente:
             "Art.  13-  bis,  comma  1,  lettera i). - Le erogazioni
          liberali in denaro, per importo  non  superiore  al  2  per
          cento  del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti
          o  istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni
          legalmente  riconosciute  che senza scopo di lucro svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo,  effettuate  per
          la  realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
          potenziamento delle strutture  esistenti,  nonche'  per  la
          produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
          non  utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il
          tennine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
          nella loro totalita', all'entrata dello Stato".
             "Art. 65,  comma  2,  lettera  c-    quinquies)    .  Le
          erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
          2  per  cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di
          enti o istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute  che senza scopo di lucro svolgono
          esclusivamente  attivita'  nello spettacolo, effettuate per
          la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed  il
          potenziamento  delle  strutture  esistenti  nonche'  per la
          produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
          non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro  il
          termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
          nella loro totalita', all'entrata dello Stato".
             "Art.  110- bis  (Detrazioni d'imposta per oneri).  - 1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare, un importo pari al  27  per  cento  degli  oneri
          indicati  alle  lettere    a),  g),  h)  e i)   del comma 1
          dell'art. 13- bis. La detrazione spetta a condizione che  i
          predetti  oneri  non  siano deducibili nella determinazione
          dei singoli redditi che concorrono  a  formare  il  reddito
          complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si
          e'  fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo
          nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
          un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato".