(parte 1)
                               ART. 3.
   1.  A  decorrere  dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore
delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui
alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati
nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire
alla competenza regionale le relative funzioni.
   2. A  decorrere  dall'anno  1997,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  un  fondo perequativo per la
corresponsione in favore  delle  regioni  di  un  importo  pari  alla
differenza  tra  l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai
sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo  e  l'ammontare  dei
trasferimenti  indicati nella tabella C allegata alla presente legge;
tale  importo  e'  aumentato  per  gli  anni  successivi  del   tasso
programmato  di  inflazione  previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
   3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento  percentuale  della
quota  spettante a ciascuna regione e' calcolato con riferimento alla
differenza, calcolata  sui  valori  per  abitante,  tra  importo  dei
trasferimenti  soppressi  rilevato  nella  tabella  C  allegata  alla
presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per  le
regioni  ove  tale  differenza e' inferiore al valore medio, le quote
del  fondo  perequativo  aumentano  in  relazione  diretta   a   tale
differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza e'
minima  e  pari  al tasso d'inflazione programmato per la regione ove
tale  differenza  e'  massima.  Quando  in  una  regione  il  gettito
dell'accisa  diventa  superiore  ai trasferimenti soppressi, la quota
del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al  50  per  cento
della  eccedenza.  Per le regioni ove tale differenza e' superiore al
valore medio e per le regioni del Mezzogiorno,  le  quote  del  fondo
perequativo  delle  singole regioni aumentano tutte in misura pari al
tasso d'inflazione programmato.
   4. Al fine  di  far  fronte  ad  eventuali  difficolta'  di  cassa
segnalate  dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro
e' autorizzato a  concedere  anticipazioni  straordinarie  di  cassa,
senza  interessi,  nei  limiti  delle  differenza presunte risultanti
dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da
effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui  al
comma  2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci
in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai  commi
da  12  a  14  del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo
perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente  indicati
dalla  tabella  C;  il  limite di indebitamento e delle anticipazioni
ordinarie di cassa  non  puo'  comunque  essere  inferiore  a  quello
determinato per l'anno 1995.
   5.  L'entrate  di  cui  al  comma  12  del  presente articolo sono
comprensive  dei  conguagli  relativi  al   fondo   comune   di   cui
all'articolo  8  della  legge  16  maggio  1970, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per
assicurare a ciascuna regione le  risorse  indicate  all'articolo  4,
comma  6,  della  legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e
1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2.
Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per  le  quali  il
fondo  di  cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle
relative compensazioni si provvede, per  la  parte  eccedente,  sulle
erogazioni  di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei
predetti   conguagli   e  della  conseguenziale  nuova  distribuzione
regionale del fondo comune relativo all'anno 1995,  il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto
dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata
alla presente legge e ad operare, con le stesse modalita' sopra indi-
cate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.
   6.  Le  disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-
legge 18 gennaio 1993, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  19  marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali
operazioni di ricontrattazione  e  consolidamento  delle  esposizioni
debitorie  verso  istituiti di credito avviate insieme al ripiano dei
disavanzi dalle regioni ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  1,  del
citato  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8.  Le  erogazioni del
Ministero del tesoro sono effettuate ad  unico  istituto  di  credito
indicato  dalla  regione  quale  capofila  qualora  le  operazioni di
ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con  piu'  di  due
istituti di credito.
   7.  A  decorrere  dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata  sulle
erogazioni  di  cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996
la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma  12  del
presente articolo.
   8.  Le  risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma  di  lire
1.130    miliardi    vincolata    agli    interventi    nei   settori
dell'agricoltura,  agroindustriale  e  delle  foreste  concorrenti  a
definire  la  percentuale  dell'80 per cento dei fondi destinati alle
regioni secondo quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  10,  della
legge  4  dicembre  1993,  n. 491. Una parte delle risorse attribuite
alle regioni con le disposizioni del presente comma e' utilizzata per
l'attuazione di interventi regionali o  interregionali,  cofinanziati
con  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei
medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita  legge  statale
di programmazione economica.
   9.  Fino  all'entrata  in vigore delle leggi regionali di utilizzo
delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno
1996   non   sara'   in   vigore  la  nuova  legge  sugli  interventi
programmatici in  agricoltura,  le  regioni  potranno  utilizzare  le
risorse   attribuite   con  la  presente  legge  nel  rispetto  delle
indicazioni di cui al comma 8.  Nel  1996  le  regioni  destinano  al
settore  del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota
del Fondo nazionale trasporti per il 1995.
   10. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9  gennaio  1991,
n. 9, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  A  decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e'
devoluto  alle  regioni,  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218,  nelle  quali  si  effettuano  le  coltivazioni.  Le  regioni
impegnano  tali  proventi  per  il finanziamento di piani di sviluppo
economico e per l'incremento industriale nei territori  in  cui  sono
ubicati i giacimenti".
   11.  Per  l'anno  1996  il  Fondo nazionale per la montagna di cui
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  determinato  in
misura  percentuale  del  Fondo  di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovra' essere inferiore
a lire 300 miliardi.
   12. A decorrere dal 1 gennaio 1996  una  quota  dell'accisa  sulla
benzina  (codice  NC  2710  00  26,  2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla
benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00  32)
per  autotrazione,  nella  misura di lire 350 al litro, e' attribuita
alla regione a  statuto  ordinario  nel  cui  territorio  avviene  il
consumo,  a  titolo  di  tributo  proprio. L'ammontare della predetta
quota viene versato dai soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
in  apposita  contabilita'  speciale  di  girofondi  aperta presso la
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla
benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario".  Le  predette
somme  sono  trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato  con  la  medesima
denominazione.  La  ripartizione  delle  somme viene effettuata sulla
base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti  di
distribuzione  di  carburante  che risultano dal registro di carico e
scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge  5  maggio  1957,  n.
271,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 luglio 1957, n.
474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma.
   13.  L'imposta  regionale  sulla  benzina per autotrazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,  e'
versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di
distribuzione  di  carburante  o,  per  sua  delega,  dalla  societa'
petrolifera che sia unica fornitrice  del  suddetto  impianto,  sulla
base  dei  quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di
distribuzione di carburante che risultano dal registro  di  carico  e
scarico  di  cui  all'articolo  3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  luglio  1957,  n.
474,  e  successive  modificazioni.  Le  modalita'  ed  i  termini di
versamento, anche di eventuali  rate  di  acconto,  le  sanzioni,  da
stabilire   in  misura  compresa  tra  il  50  e  il  100  per  cento
dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna  regione  con  propria
legge.  L'imposta regionale puo' essere differenziata in relazione al
luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto  di
condizioni  particolari  di  mercato.   Gli uffici tecnici di finanza
effettuano l'accertamento e la  liquidazione  dell'imposta  regionale
sulla  base  di  dichiarazioni  annuali  presentate, con le modalita'
stabilite dal Ministero delle  finanze,  dai  soggetti  obbligati  al
versamento  dell'imposta,  entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi
alla quantita' di benzina erogata nei rispettivi  territori.  Per  la
riscossione  coattiva,  gli  interessi  di mora, il contenzioso e per
quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del  presente  articolo,
si  applicano  le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli
minerali,  comprese  quelle   per   la   individuazione   dell'organo
amministrativo  competente.  Le  regioni  hanno  facolta' di svolgere
controlli sui soggetti obbligati  al  versamento  dell'imposta  e  di
accedere  ai  dati  risultanti  dalle registrazioni fiscali tenute in
base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni  o
irregolarita'  all'organo  competente  per  l'accertamento.  Ciascuna
regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle  somme  versate,
secondo le proprie norme di contabilita'.
   14. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e
18 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
   15.   Fermi   restando   i   vincoli   derivanti   dagli   accordi
internazionali e dalle normative dell'Unione europea,  nonche'  della
norme  ad  essi  connesse,  le regioni, nonche' le province autonome,
possono determinare, con propria  legge  e  nell'ambito  della  quota
dell'accisa  a  loro  riservata,  una riduzione del prezzo alla pompa
delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione  o  nella
provincia autonoma o in una parte di essa.
   16.  Alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  al  fine di
ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine  negli  Stati
confinanti,  e' assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a
lire 800  per  ogni  litro  venduto  nel  territorio  della  regione.
Qualora  le  accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale
importo, anche per effetto di iniziative  legislative  regionali,  e'
assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della
riduzione    applicata   sull'accisa   stessa.   Conseguentemente   i
trasferimenti statali  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alle  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  ivi  comprese  le  devoluzioni  erariali  in
attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti,  a  pie'  di
lista,  dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma,
calcolati sulla base dei  tributi  incassati  sulle  benzine  vendute
nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sono dettate le
disposizioni attuative del presente comma.
   17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15 a  18  del
presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono
garantire:
   a)  che  il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato
negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione  del  prezzo  di
cui  al  comma  15  sia  differenziata  nel  territorio  regionale  o
provinciale in maniera inversamente proporzionale alla  distanza  dei
punti vendita dal confine;
   b)  che  siano  disciplinati  precisi  controlli sulle cessioni di
carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o
abuso.
   18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o  della
provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di
cui  al  comma  15,  non  puo'  essere  compensata  con trasferimenti
erariali.
   19. Nel rispetto delle competenze delle  regioni  in  merito  agli
interventi  volti  a  rimuovere  gli  ostacoli  di ordine economico e
sociale  per  la  concreta  realizzazione  del  diritto  agli   studi
universitari  previsti  dalla  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  a
decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
   a) il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della  legge  18
dicembre 1951, n. 1551;
   b)  la  quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti
derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15  dell'articolo
5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  Conseguentemente e' ridotta
da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal  comma  14
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   20.  Al  fine  di incrementare le disponibilita' finanziarie delle
regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e  di  prestiti
d'onore  agli  studenti  universitari  capaci e meritevoli e privi di
mezzi, nel rispetto del principio di solidarieta' tra le  famiglie  a
reddito  piu'  elevato  a  quelle  a  reddito  basso, con la medesima
decorrenza e' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, quale tributo proprio delle regioni e  delle  province
autonome.  Per  l'iscrizione  ai  corsi  di  studio delle universita'
statali e legalmente  riconosciute,  degli  istituti  universitari  e
degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento
della  tassa  per il diritto allo studio universitario alla regione o
alla provincia autonoma nella quale l'universita' o l'istituto  hanno
la  sede  legale,  ad  eccezione  dell'universita'  degli studi della
Calabria per la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai
sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390. Le universita' e gli istituti accettano le immatricolazioni e le
iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui
ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
   21.  Le regioni e le province autonome determinano l'importo della
tassa per il diritto allo studio a partire  dalla  misura  minima  di
lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le
regioni  e  le  province autonome non stabiliscano con proprie leggi,
entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa  e'  dovuta
nella  misura  minima.  Per gli anni accademici successivi, il limite
massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di  inflazione
programmato.
   22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale
o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo stu-
dio  universitario  agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari  delle
borse  di  studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, nonche' gli studenti risultati idonei nelle graduatorie
per l'ottenimento di tali benefici.
   23. Il gettito della tassa regionale per il  diritto  allo  studio
universitario  e' interamente devoluto alla erogazione delle borse di
studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre  1991,  n.
390.
   24.  Al  fine  di  favorire  la  minore produzione di rifiuti e il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere  dal
1  gennaio  1996  e' istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi,  cosi'  come  definiti  e  disciplinati
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
   25. Presupposto dell'imposta  e'  il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
   26.  Soggetto  passivo  dell'imposta e' il gestore dell'impresa di
stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti  di  colui
che effettua il conferimento.
   27.  Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento
di esso spetta alle province. Il 20 per cento  del  gettito  derivate
dall'applicazione  del  tributo,  al netto della quota spettante alle
province, affluisce in un apposito fondo della  regione  destinato  a
favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di
materie  prime  e  di  energia,  con  priorita'  per  i  soggetti che
realizzano  sistemi  di  smaltimento  alternativi  alle   discariche,
nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
aree  industriali  dismesse,  il  recupero  delle  aree degradate per
l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente  e
la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego
delle   risorse   e'   disposto   dalla  regione,  nell'ambito  delle
destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad  eccezione
di  quelle  derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono
destinate ad investimenti di tipo ambientale  riferibili  ai  rifiuti
del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
   28.  La  base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti
conferiti in discarica sulla  base  delle  annotazioni  nei  registri
tenuti  in  attuazione  degli  articoli  11  e  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge  della  regione
entro   il  31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno  successivo,  per
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2  e
non  superiore  a  lire  20  per  i  rifiuti  dei  settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore
a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri  rifiuti  speciali;
in  misura  non  inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i
restanti  tipi  di  rifiuti.  In  caso  di   mancata   determinazione
dell'importo  da  parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno
per l'anno successivo, si intende prorogata  la  misura  vigente.  Il
tributo  e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il
quantitativo, espresso  in  chilogrammi,  dei  rifiuti  conferiti  in
discarica,  nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto
del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento
dei rifiuti ai fini della  commisurazione  dell'incidenza  sul  costo
ambientale  da  stabilire  con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  della  sanita',  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   30. Il tributo e' versato alla regione  in  apposito  capitolo  di
bilancio  dal  gestore  della discarica entro il mese successivo alla
scadenza del  trimestre  solare  in  cui  sono  state  effettuate  le
operazioni  di  deposito.  Entro i termini previsti per il versamento
relativo all'ultimo  trimestre  dell'anno  il  gestore  e'  tenuto  a
produrre   alla   regione   in   cui  e'  ubicata  la  discarica  una
dichiarazione contenente l'indicazione  delle  quantita'  complessive
dei  rifiuti  conferiti  nell'anno nonche' dei versamenti effettuati.
La  regione  trasmette  copia  della  predetta   dichiarazione   alla
provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della
regione  sono  stabilite  le modalita' di versamento del tributo e di
presentazione della dichiarazione.
   31. Per l'omessa o  infedele  registrazione  delle  operazioni  di
conferimento  in  discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per
le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre  a
sei   volte   il   tributo  relativo  all'operazione.  Per  l'omesso,
insufficiente  o  tardivo  versamento  del tributo si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato
o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta  giorni  la
pena   pecuniaria   e'   ridotta   alla   meta'.   L'omissione  della
dichiarazione e la presentazione di  essa  con  indicazioni  inesatte
sono  punite  con  la  pena  pecuniaria  da  lire  200 mila a lire un
milione.
   32. Fermi restando l'applicazione della  disciplina  sanzionatoria
per  la  violazione  della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
915,  e  successive  modificazioni,  e  l'obbligo  di  procedere alla
bonifica e alla rimessa in  pristino  dell'area,  chiunque  esercita,
ancorche'  in  via  non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e
chiunque abbandona, scarica  o  effettua  deposito  incontrollato  di
rifiuti,  e'  soggetto  al pagamento del tributo determinato ai sensi
della presente legge e di una  sanzione  amministrativa  pari  a  tre
volte l'ammontare del tributo medesimo.  Si applicano a carico di chi
esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a
qualsiasi  titolo  o,  in  mancanza,  il proprietario dei terreni sui
quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di
bonifica, al risarcimento  del  danno  ambientale  al  pagamento  del
tributo  e  delle  sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge,
ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva  ai
competenti  organi  della  regione,  prima  della  costatazione delle
violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto
di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente  articolo  sono
constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai
controlli  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di  riconoscimento
rilasciata  dal  presidente  della  provincia. Per l'assolvimento dei
loro compiti  i  funzionari  possono  accedere,  muniti  di  apposita
autorizzazione    del   capo   dell'ufficio,   nei   luoghi   adibiti
all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove  devono  essere
custoditi  i  registri  e  la documentazione inerente l'attivita', al
fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed  alla  verifica  della
relativa  documentazione.  Qualora  nel  corso dell'ispezione o della
verifica emergano inosservanza di obblighi regolati  da  disposizioni
di  leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da
24  a  41  del  presente  articolo,  i  funzionari  predetti   devono
comunicarle  alla  Guardia  di  finanza secondo le modalita' previste
dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1972, n.  600, introdotto dall'articolo 19,
comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia
di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed
il  reperimento  degli  elementi  utili  ai  fini   dell'accertamento
dell'imposta   e   per  la  repressione  delle  connesse  violazioni,
procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o prov-
ince nei modi e con le facolta' di cui all'articolo  63  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
   34.  L'accertamento,  la  riscossione,  i rimborsi, il contenzioso
amministrativo e quanto non  previsto  dai  commi  da  24  a  41  del
presente articolo sono disciplinati con legge della regione.
   35.  Le  disposizioni  dei  commi da 24 a 41 del presente articolo
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119  della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento   e  di  Bolzano  provvedono  con  propria  legge  secondo  le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione.
   36.  Nell'articolo  1,  secondo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  dopo  la  lettera  i)  e'
aggiunta la seguente:
   "i-bis)  tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi".
   37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
   "g-bis)  il  tributo  speciale  per  il  deposito in discarica dei
rifiuti solidi; ".
   38. Per l'anno 1996 il tributo  e'  dovuto  nella  misura  minima,
esclusi  i  rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,  edilizio,
lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del  tributo  e'
determinata   tra   lire   2  e  lire  5  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilita'
di  recupero  e  riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di
produzione. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
comma  32  l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno
su cui insiste la discarica abusiva e' esente  dalla  responsabilita'
relativamente  alle  sanzioni  amministrative  previste  al  comma 32
qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia  agli
organi della regione.
   39.  A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi  delle addizionali
erariali di cui al regio decreto-legge 30  novembre  1937,  n.  2145,
convertito  dalla  legge  25  aprile  1938,  n.  614, e alla legge 10
dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo  smaltimento  dei
rifiuti  solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli
anni  precedenti   sono   devoluti   direttamente   ai   comuni   dal
concessionario  della  riscossione. La maggiore spesa del servizio di
nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui  al  comma
24   costituisce   costo   ai  sensi  dell'articolo  61  del  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n.  507,  e  successive  modificazioni,
limitatamente  alla  parte,  riferibile  al  costo di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali
suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i
Ministri  dell'interno  e  del tesoro, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
   40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di  incenerimento
senza  recupero  di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i
fanghi  anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a
41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del    20
per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.
   41.  Al  comma  4 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993,  n.  427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a:
"dal riciclaggio dei film  di  polietilene."  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "  e  con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e
la  riduzione  dell'impatto  ambientale  e  dell'uso delle discariche
anche attraverso la corresponsione di un premio da  corrispondere  al
produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.".
   42.  In  attesa  dell'entrata in vigore della tariffa del servizio
idrico integrato, prevista dall'articolo 13  della  legge  5  gennaio
1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione,
di  cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n.  36 del 1994,
e' determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di utenti
ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e' riscossa dai
comuni o loro  consorzi  secondo  le  procedure  fiscali  vigenti  in
materia di canoni di fognatura e di depurazione.
   43.  Per le utenze civili, la quota di tariffa e' fissata al metro
cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.
   44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria e' determinata,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge  n.  36  del
1994,  sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue
scaricate in fognatura.
   45. I comuni o loro consorzi determinano la quota  tariffaria  per
le  utenze  industriali  mediante  l'applicazione  della formula tipo
fissata  dalla  legislazione  nazionale  e  delle  relative   tariffe
stabilite  dalla  legislazione  regionale in attuazione dell'articolo
17-bis  della  legge  10  maggio   1976,   n.   319,   e   successive
modificazioni.
   46.  Per  la  determinazione  della  quota tariffaria delle utenze
industriali,  le  province  fissano  i  valori  di  riferimento   dei
parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n.  319
del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze
organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue
scaricate in fognature.
   47.  Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo
non si applicano alle acque termali, che devono  essere  disciplinate
da  leggi  speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate  ad  obbligo
di utilizzare il servizio di depurazione.
   48.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  l'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale  provinciale
all'imposta   erariale   di   trascrizione,  con  applicazione  delle
disposizioni contenute nel capo I del citato decreto  legislativo  n.
398  del 1990 e dell'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  giugno  1994,  n.
413.  I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono
trasferiti alle  province.  L'addizionale  si  applica  in  tutto  il
territorio  nazionale.  Qualora  la perdita di entrata per le regioni
non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita'  di  cui  al
comma  27,  si  provvedera'  con  contestuale aumento delle quote del
fondo perequativo  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  e
contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni
che presentino una eccedenza di entrata.
   49.  La  misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle
formalita'  eseguite  nel  proprio  territorio,  e'  determinata   da
ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo
dell'80   per   cento   massimo  del  100  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta dovuta.
   50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando  le
province non determinano una misura diversa.
   51.  La  misura  dell'addizionale  di cui al comma 50 e le diverse
misure  determinate  dalle  province  di  applicano  alle  formalita'
richieste,  rispettivamente,  a  partire  dal  1  gennaio  1996 e dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  esecutivita'  della
delibera consiliare.
   52.  Le  province  comunicano  agli  uffici  del pubblico registro
automobilistico competente e al Ministero delle  finanze-Dipartimento
delle   entrate,   direzione   centrale  per  la  fiscalita'  locale,
l'avvenuta variazione della  misura  dell'addizionale  non  oltre  il
quinto   giorno   successivo   alla  intervenuta  esecutivita'  della
delibera.    Le    province    possono,    altresi',    relativamente
all'addizionale,  esercitare  presso  l'Automobile  Club d'Italia e i
dipendenti uffici  provinciali  esattori,  il  controllo  svolto  dal
Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.
   53.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono  determinate le modalita' per l'attuazione delle norme di cui ai
commi da 48 a 55 del presente articolo.
   54.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996  e'  soppressa  l'imposta
provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro
automobilistico e sono abrogati gli articolo 20, 21 e 22 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   55.  Alle  province  viene detratto dai trasferimenti erariali per
gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al  gettito  netto
dell'addizione  provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima,
virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994,  diminuito  del
gettito  netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma
54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti  legislativi
6  marzo  1992,  nn.  248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile
1992, n. 277, nonche' a quelle di cui traggono origine le province di
nuova  istituzione,  la  detrazione  e'  effettuata  in   proporzione
all'ultima  popolazione  disponibile. Alla comunicazione al Ministero
dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede
l'Automobile Club d'Italia.
   56. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi volti  ad  accelerare  la  revisione  del  catasto  e  ad
assicurare  la  partecipazione  dei comuni, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
   a)  attribuzione  ai  comuni  della  competenza  in  ordine   alla
articolazione  del territorio comunale in microzone omogenee, secondo
criteri generali  uniformi  definiti  dal  Ministero  delle  finanze.
L'articolazione   suddetta,   in   sede  di  prima  applicazione,  e'
deliberata entro il 31 dicembre 1996 e puo'  essere  modificata  ogni
cinque anni;
   b)  intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A  tal  fine  il  Ministero  delle  finanze  indice
conferenze  di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle  tariffe
la  determinazione  delle  stesse e' devoluta agli organi di cui alla
lettera c);
   c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie.
La composizione delle commissioni e  i  procedimenti  di  nomina  dei
presidenti  dei  componenti  saranno  ispirate  a  criteri di massima
semplificazione e di rappresentativita' delle regioni, delle province
e dei comuni;
   d)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo   di   reddito,   con
l'esclusione   dei   regimi  legali  di  determinazione  dei  canoni,
neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante
dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina
dei singoli tributi;
   e) attribuzione ai comuni,  a  decorrere  dal  1997  e  fino  alla
revisione  generale degli estimi e del classamento, della facolta' di
stabilire, ai soli fini dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  una
riduzione  o  un aumento, comunque non superiori al 10 per cento, del
valore imponibile delle unita' immobiliari site nelle singole  micro-
zone  di  cui  alla lettera a), in considerazione della dotazione dei
servizi pubblici comunali.
   57. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  Governo  invia  per  il  parere  il  testo delle
disposizioni  di  cui  al  comma  56  alle   competenti   Commissioni
parlamentari.  Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni
dalla ricezione.
   58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e,  quindi,
al recupero di aree di evasione fiscale:
   a)   i  comuni  procedono  alla  individuazione  di  immobili  non
regolarmente  censiti  in  catasto  anche  attraverso   incroci   con
informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura
degli  oneri  connessi  alla  formazione  o  alla  acquisizione delle
suddette banche dati, mediante i piani  economico-finanziari  di  cui
all'articolo  43  del  decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,
puo' essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento  delle
maggiori entrate derivanti dalla suddetta attivita';
   b)   l'Amministrazione   finanziaria   procede  alla  eliminazione
dell'arretrato  giacente  presso  gli  uffici  del  territorio  anche
mediante  convenzioni  con  enti  pubblici di natura associativa e le
associazioni  degli  enti   locali,   ovvero   progetti   finalizzati
finanziati  con  incentivi  economici ai sensi dei commi da 193 a 196
del presente articolo.
   59. Il  comma  4  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
   "4.  La  tassa  si  determina  in  base  all'effettiva occupazione
espressa in metri quadrati o  in  metri  lineari  con  arrotondamento
all'unita'  superiore  della  cifra  contenente  decimali.  Non si fa
comunque luogo alla tassazione delle  occupazioni  che  in  relazione
alla  medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a
mezzo metro quadrato o lineare".
   60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  La  superficie  da  tassare  dei passi carrabili si determina
moltiplicando  la  larghezza  del  passo,   misurata   sulla   fronte
dell'edificio  o  del  terreno  al  quale  si  da'  accesso,  per  la
profondita' di un metro lineare "convenzionale";
   b) il comma 7 e' abrogato.
   61. Nell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.
507,  come  modificato  dall'articolo  1  del  decreto legislativo 28
dicembre 1993, n. 566,  i  commi  1,  2  e  3,  sono  sostituiti  dai
seguenti:
   "1.  Per  le  occupazioni  temporanee la tassa e' commisurata alla
effettiva superficie  occupata  ed  e'  graduata,  nell'ambito  delle
categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata
delle  occupazioni  medesime.  I  tempi  di occupazione e le relative
misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in
riferimento alle singole fattispecie di occupazione.   In  ogni  caso
per  le  occupazioni  di  durata  non  inferiore a quindici giorni la
tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
   2. La  tassa  si  applica  in  relazione  alle  ore  di  effettiva
occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
   a) occupazione di suolo comunale:
   CLASSI               Minima         Massima
     DI                per mq.         per mq.
   COMUNI               lire            lire
     -                   -               -
Classe I ............. 2.000           12.000
Classe II ............ 1.500           10.000
Classe III ........... 1.500            8.000
Classe IV ............   750            6.000
Classe V .............   750            4.000
   b) occupazioni di suolo provinciale:
      minima di lire 750 mq.,
      massima di lire 4.000 mq.;
   c)  occupazione  di  spazi  soprastanti e sottostanti il suolo: la
tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta  fino  ad  un
terzo.  In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b)
determinate per ore o fasce  orarie  non  possono  essere  inferiori,
qualunque   sia  la  categoria  di  riferimento  dell'occupazione  ed
indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per
giorno per i comuni di classe I, II e III e  a  lire  150  per  metro
quadrato  e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province
e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello  spettacolo  viaggiante  nonche'  per  le
occupazioni  realizzate  in  occasioni  di  manifestazioni politiche,
culturali o sportive.
   3. I comuni e le province possono deliberare di  non  assoggettare
alla  tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in
ogni caso le tariffe non possono essere superiori  al  30  per  cento
della  tariffa  ordinaria.  Ove  le  tende siano poste a copertura di
banchi  di  vendita  nei  mercati o, comunque, di aree pubbliche gia'
occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola  parte  di
esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi." .
   62.  Il  comma  2-bis  dell'articolo 47 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
   "2-bis. Per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  realizzate  con
innesti  e  allacci  a  impianti di erogazione di pubblici servizi la
tassa non si applica." .
   63. I comuni e le province, anche in deroga  agli  articoli  44  e
seguenti  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e succes-
sive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
   a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
   b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree  pubbliche  a  cio'
destinate  o  commisurare  la tassa alla superficie dei singoli posti
assegnati;
   c) esonerare dalla tassa le occupazioni  permanenti  e  temporanee
del  sottosuolo  con  condutture  idriche  necessarie per l'attivita'
agricola nei comuni classificati montani;
   d) attribuire alle deliberazioni di cui al  presente  comma  anche
effetto  retroattivo  per gli anni nei quali non abbiano applicato la
rispettiva tassa;
   e) i comuni e le  province  possono  fissare  nel  regolamento  un
ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale
la  tassa  per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree
pubbliche non e' dovuta.
 
                               ART. 3
   64.  Per  l'esercizio  1996  i  comuni  e  le province possono con
propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio  1996  le  tariffe
delle  varie fattispecie di occupazione purche' l'aumento di ciascuna
tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli  44
e  45  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, non  sia  superiore  al  5  per  cento  della  tariffa
applicata nel 1995.
   65.  Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni
di concessione  non  ricognitori  i  comuni  e  le  province  possono
deliberare  la  riduzione  fino  al  10  per  cento  della  tassa per
l'occupazione permanente o temporanea  di  spazi  ed  aree  pubbliche
prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, e succes-
sive modificazioni.
   66.  La  concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche
scolastici, da parte dei comuni e  delle  province  in  favore  delle
associazioni  o  societa'  sportive dilettantistiche e senza scopo di
lucro, affiliate al Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o
agli  enti  di  promozione  sportiva, puo' essere fatta applicando le
norme relative ai canoni ricognitori.
   67. Sono esonerati  dall'obbligo  al  pagamento  della  tassa  per
l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche coloro i quali promuovono
manifestazioni od iniziative a  carattere  politico,  purche'  l'area
occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
   68.  Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 e' sostituito dal
seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese
inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche'  le  quote
di  ammortamento  dei  mutui  per  la costituzione di consorzi per lo
smaltimento dei rifiuti";
    b) all'articolo 61, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis. Ai fini della determinazione del  costo  di  esercizio  e'
dedotto  dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti
in regime di privativa comunale un importo,  da  determinare  con  lo
stesso  regolamento  di  cui  all'articolo 68, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15  per  cento,  a  titolo  di  costo  dello
spazzamento  dei  rifiuti  solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo
comma, numero 3), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante
dalla predetta deduzione e'  computata  in  diminuzione  del  tributo
iscritto al ruolo per l'anno successivo.";
   c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 62 e' sostituito dal
seguente:  "La  tassa  e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione  delle
aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse
dalle  aree  a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso  in  maniera
continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4";
   d) il comma 2 dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
   "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di
cui  all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti
agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione  di  coloro
che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
   e) il comma 1 dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  tassa  puo' essere commisurata o in base alla quantita' e
qualita' medie ordinarie per  unita'  di  superficie  imponibile  dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree  per  il  tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo
dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a
35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente
prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento";
   f) i commi 1 e 2 dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. E' facolta' dei  comuni  assoggettare  a  tassazione  le  aree
scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati.
Tale parte e' comunque da computare nel limiti del 25 per cento.
   2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo
62 sono computate nel limite del 50 per cento";
   g) il comma 1 dell'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Per  il  servizio  di  smaltimento  dei rifiuti solidi urbani
interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano  o  detengono
temporaneamente,   con   o   senza  autorizzazione,  locali  od  aree
pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da  servitu'  di  pubblico
passaggio,  i  comuni  devono  istituire  con  il  regolamento di cui
all'articolo 68 la tassa  di  smaltimento  da  applicare  in  base  a
tariffa  giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183
giorni di un anno solare, anche se ricorrente".
   69. Le disposizioni  dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  12
gennaio  1991,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 80,  si  applicano  anche  ai  trasferimenti  ed  alle
retrocessioni  di  aziende,  di complessi aziendali o di rami di essi
posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione  di  aziende
municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'articolo
85  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 ottobre 1986, n.  902,  qualora  dette  procedure  siano
connesse  o  funzionali alla contestuale o successiva costituzione di
societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento  del  medesimo
servizio  pubblico  in  precedenza  svolto  dalle  aziende soppresse,
purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti  o
retrocessi   vengano   effettivamente   conferiti  nella  costituenda
societa' per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresi'  ai
conferimenti  di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da
parte delle  provincie  e  dei  comuni  in  sede  di  costituzione  o
trasformazione  dei  consorzi in aziende speciali consortili ai sensi
degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero  per
la  costituzione  di  societa'  per azioni ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
   70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto
della  personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali
consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  in
corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
   71.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  del
versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli
25  e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il termine di
quattro mesi decorre da tale data.
   72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio
cui si applicano le disposizioni  dell'articolo  66,  comma  14,  del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini  delle
imposte   sui  redditi,  a  condizione  che  ne  venga  attestata  la
conformita' alle norme del codice civile in materia di conti  annuali
e,  ove  applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre  1986,  n.  902,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, da uno o piu' soggetti che
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.  Gli ammortamenti e i  fondi  per
rischi  ed  oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n. 917, e successive modificazioni, si considerano fiscalmente
dedotti anche se eccedenti i limiti ivi  previsti.  Con  decreto  del
Ministro  delle  finanze,  sentiti  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la  Confederazione
italiana  servizi  pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il
31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni  concernenti
i  criteri  e  le  modalita'  che i soggetti cui si applica il citato
articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il  ripristino
dell'ordinario regime tributario.
   73.  Gli  utili  e  le  perdite degli esercizi cui si applicano le
disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  sono  portati,  rispettivamente,  in  aumento  e  in
diminuzione  del  costo  fiscale  della  partecipazione e, in caso di
distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo  44,  comma
1,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni.
   74.  All'articolo  12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  1993,  n.
75, la cifra: "600.000" e' sostituita dalla seguente "100.000".
   75.  I  comuni  possono  cedere in proprieta' le aree comprese nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962,  n.  167,  ovvero
delimitate  ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, gia' concesse in diritto di superficie  ai  sensi  dell'articolo
35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n.  865.
   76.  L'individuazione  delle  aree di cui al comma 75 e' approvata
dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
   77. Il prezzo delle aree trasformate ai  sensi  del  comma  75  e'
quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli
oneri  di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base
della variazione, accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il
mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello  di  stipula
dell'atto di cessione delle aree.
   78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22   ottobre   1971,   n.   865,   e   successive   modificazioni,  e
precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  17
febbraio  1992,  n.  179,  per la cessione del diritto di proprieta',
possono  essere  modificate,  con  la  soppressione  dei  limiti   di
godimento  decennali  e  ventennali  ivi  previsti,  in  cambio di un
corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato  ai  sensi  del
comma 77.
   79.  La  proposta  del  comune  di  trasformazione  del  titolo di
godimento sull'area assegnata si intende accolta ed e' vincolante per
ogni assegnatario, quando e' stata deliberata, a maggioranza  di  due
terzi,  dell'assemblea  validamente costituita del condominio o della
cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei  condomini
o dei soci.
   80.  Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81
del presente articolo sono utilizzati dai comuni in  via  prioritaria
per  la  realizzazione  di programmi concernenti la disponibilita' di
alloggi, di proprieta' sia pubblica  che  privata,  da  destinare  in
locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.
   81.  Gli  atti  di  cessione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
   82. Al testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 16:
   1) nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
riferibili  ad  anni  precedenti,  percepiti per effetto di leggi, di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti  o  per  altre cause non dipendenti dalla volonta' delle
parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere  a)  e
g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al
comma 2 dell'articolo 46; ";
   2) nel comma 1 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
   "c-bis)  l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357,  convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.
489, corrisposti anticipatamente; ";
   3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "lettere a), b) e  c)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e c-bis)";
   b)  nell'articolo  18,  comma  1, primo periodo, le parole: "nelle
lettere b) e n-bis)" sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  lettere
b), c-bis) e n-bis)".
   83. Nell'articolo 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, le  parole:  "a),  b)  e  c)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a), b), c) e c-bis)".
   84.  Le  disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano
per gli emolumenti e le indennita' percepiti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge.
Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non  si
fa  luogo  a  rimborsi  d'imposta ne' alla restituzione di somme gia'
rimborsate.
   85. E' escluso dall'imposizione sul reddito dell'impresa il 50 per
cento  del  volume  degli investimenti realizzati nel secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12  giugno  1994
in  eccedenza  rispetto  alla  media  degli  investimenti del periodo
d'imposta anteriore a quello in  cui  gli  investimenti  stessi  sono
realizzati  e  dei  quattro precedenti. L'esclusione non compete alle
banche  ed  alle  imprese   di   assicurazione.   L'ammontare   degli
investimenti  deve  essere  assunto  al  netto delle cessioni di beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.  Il  beneficio
fiscale  si  applica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti di
intensita' di  aiuto  stabiliti  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee  per  le  diverse  aree  territoriali  di intervento, per gli
investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi
1,  2  e  5b  del  Regolamento  (CEE)  n.   2052/88,   e   successive
modificazioni,  nonche' per quelli realizzati nel restante territorio
nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati
ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60
del medesimo testo unico in misura non superiore a lire  5  miliardi,
con  ragguaglio  alla  durata dell'esercizio se questa e' inferiore o
superiore a dodici mesi, nonche' un numero di  dipendenti,  calcolato
come  media  riferita  all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non
superiore a venti.  Il titolo II della tabella A allegata al decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26  settembre  1954,  n.  869, come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  648,  e'  sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla
presente legge.
   86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche  alle
imprese  attive  alla  data  del  15  settembre  1995  anche  se  con
un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la
media degli investimenti da considerare e'  quella  risultante  dagli
investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di
realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85.
   87.   Per  investimento  si  intende  la  realizzazione  di  nuovi
impianti,  il  completamento  di  opere  sospese,  l'ampliamento,  la
riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di
beni  strumentali  nuovi  anche  mediante  i  contratti  di locazione
finanziaria.  L'investimento  immobiliare   e'   limitato   ai   beni
strumentali  per  natura  utilizzati  esclusivamente  per l'esercizio
dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
   88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i  beni
strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura
non  utilizzati  esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte
del soggetto che  ha  effettuato  l'investimento,  l'articolo  3  del
decreto-legge  10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge  8  agosto  1994,  n.  489,  si  applica  anche  ai  beni
consegnati  o spediti entro il 30 aprile 1996, purche' entro quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  sia
versato  da  parte  dell'acquirente  ovvero,  in  caso  di  locazione
finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari  ad
almeno  il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo
del bene o a condizione che i relativi contratti  risultino  conclusi
non  oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo
il 31 dicembre  1995,  l'investimento  si  considera  realizzato  nel
periodo  di  imposta  in  cui  il  contratto e' concluso e il reddito
agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i
beni sono consegnati o spediti.
   89. Se i beni  oggetto  degli  investimenti  agevolati,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi da
85 a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il  secondo  periodo
di   imposta  successivo  a  quello  in  cui  gli  investimenti  sono
realizzati,  il  reddito  escluso  dall'imposizione  si   ridetermina
diminuendo  l'ammontare  degli  investimenti  di un importo pari alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e  i
costi  sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione
di investimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n.  357
del  1994  e ai commi da 85 a 93 del presente articolo, diversi dagli
immobili strumentali per natura  non  utilizzati  esclusivamente  per
l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor
beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in
cui  i  predetti  beni sono ceduti. La disposizione si applica per le
cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.
   90. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma
2-bis,  del  decreto-legge  10  giugno  1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
   91. Le agevolazioni di cui ai  commi  da  85  a  93  del  presente
articolo  non  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni  statali  a
qualsiasi titolo concesse alle  attivita'  produttive,  ad  eccezione
delle  agevolazioni  alle attivita' di ricerca, a norma dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni,  e  delle successive disposizioni dettate dal decreto-
legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7  aprile  1995,
n.  104,  e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, anche  se  concesse
in forma automatica ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 244 del 1995.
   92.  Ai  fini  dell'acconto  relativo  al terzo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994,  l'imposta
dovuta  per  l'esercizio  precedente  va  rideterminata computando il
reddito di impresa senza tener conto  delle  esclusioni  dal  reddito
previste dai commi da 85 a 91.
   93.  Nell'articolo 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  "e  nei due successivi", sono sostituite
dalle seguenti: "e nei quattro successivi". La disposizione di cui al
presente comma si applica per le  spese  sostenute  a  decorrere  dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione  dei redditi scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
   94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma dell'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
   "Del  rimborso  disposto  l'ufficio  delle  imposte  da' avviso al
contribuente nonche' al cessionario nei casi  previsti  dall'articolo
43-bis." ;
   b) dopo l'articolo 43 sono inserti i seguenti:
   "ART.   43-bis.  (Cessione  dei  crediti  di  imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a
rimborso  nella  dichiarazione  dei  redditi. Il cessionario non puo'
cedere il credito oggetto della cessione. Gli  interessi  di  cui  al
primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
   2.  Ferma  restando  nei  confronti  del  contribuente  che cede i
crediti  di  cui  al  comma  1  l'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo   43,   il   cessionario  risponde  in  solido  con  il
contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate,
a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali  l'ufficio
delle  entrate  o  il  centro di servizio procedono al recupero delle
somme stesse.
   3. L'atto di cessione deve  essere  notificato  all'ufficio  delle
entrate  o  al  centro  di  servizio  nonche'  al  concessionario del
servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale
di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30  dicembre
1991, n. 413.
   ART. 43-ter. - (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo) -
1.  Le  eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi  delle  societa'  o  enti  appartenenti  ad un gruppo possono
essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o  all'ente
dello  stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440.
   2. Nei  confronti  dell'amministrazione  finanziaria  la  cessione
delle  eccedenze  si  considera effettuata alla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed e' efficace a
condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione
stessa  gli  estremi  dei  soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
   3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in
diminuzione dei versamenti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a
partire dalla data in cui la  cessione  si  considera  effettuata  ai
sensi del comma 2.
   4.  Agli  effetti  del  presente  articolo  appartengono al gruppo
l'ente o societa' controllante e le societa' da  questo  controllate;
si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni  e  a  responsabilita'  limitata  le  cui  azioni o quote sono
possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra  societa'
controllata  da  questo  ai  sensi  del  presente  articolo  per  una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale,  fin  dall'inizio
del  periodo  di  imposta  precedente  a  quello cui si riferiscono i
crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente  articolo  si
applicano,  in  ogni  caso,  alle  societa'  e  agli enti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
87,  e  alle  imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del  comma  2
dell'articolo  38  del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco
di cui alla lettera a) del comma  2  dell'articolo  40  del  predetto
decreto n. 87 del 1992.
   5.   Si  applicano  le  disposizioni  del  comma  2  dell'articolo
43-bis.".
   95. Le cessioni dei crediti di cui all'articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dal  comma  94,  lettera  b),  del  presente   articolo,   effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformita'  alle  disposizioni  degli  articolo  69  e  70 del regio
decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  sono  efficaci  nei  confronti
dell'amministrazione  finanziaria  a condizione che la notifica delle
cessioni venga rinnovata  con  le  modalita'  previste  dal  comma  3
dell'articolo  43-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, introdotto dal  comma  94,  lettera  b),  del
presente  articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti se
alla data in cui e' effettuato il rinnovo della notifica  sono  stati
gia' emessi ordini di pagamento.
   96.   Le   disposizioni   dell'articolo  43-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal
comma 94, lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  alle
eccedenze  di  imposta  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei redditi
presentate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   97.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a 96
del presente articolo.
   98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla  fonte
sulle  somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della
relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo  decreto
sono  ammessi  a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in
natura  e  ai  rimborsi  spese,  con   presentazione   di   documenti
giustificativi corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente,
entro  lo  stesso  termine, detti soggetti sono ammessi a presentare,
per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il  versamento  delle
ritenute  relative  ai compensi in natura e ai rimborsi spese e senza
applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative  per  rettificare
quelle  gia'  presentante  utilizzando  i  modelli  di  dichiarazione
approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del  Ministro
delle finanze.
   99.  La  presentazione  delle  dichiarazioni integrative di cui al
comma  98  e  l'esecuzione  dei  connessi   versamenti   esclude   la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, nei limiti delle integrazioni.
   100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni  integrative  di
cui  al comma 98 non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori
dei  valori  non  assoggettati   in   precedenza   a   ritenuta.   Le
dichiarazioni   integrative   non   costituiscono   titolo   per   la
deducibilita' dei valori ai fini delle imposte sui redditi.
   101.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 98 a 100 e al presente
comma si applicano anche se le violazioni sono state  gia'  rilevate;
tuttavia  restano  ferme  le  somme pagate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene
pecuniarie e interessi. Le controversie  pendenti  a  quelle  che  si
instaurano  fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi
in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti  fino  al
31  ottobre  1995,  sono  estinte mediante ordinanza subordinatamente
alla  presentazione,  da  parte  del  sostituto  di   imposta,   alla
segreteria  dell'organo  del  contenzioso  tributario presso il quale
pende  la  controversia,   di   copia,   anche   fotostatica,   della
dichiarazione  integrativa  e  della ricevuta comprovante la consegna
all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione  della
dichiarazione   stessa,   nonche'   della  ricevuta  o  attestato  di
versamento delle ritenute.
   102. A decorrere dal periodo di imposta per il  quale  il  termine
per   la   presentazione   della   dichiarazione  dei  redditi  scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
e'  soppressa  l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi
prevista per le  aziende  e  istituti  di  credito  dal  primo  comma
dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601,  in  materia  di  destinazione  di  quote  di
reddito  a  riserva  legale o statutaria o comunque indisponibili, in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.
   103. Nel testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti   ulteriori
modificazioni:
   a)  all'articolo  53,  comma  1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
   "f) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto  esercizio  a
norma di legge." ;
   b)  all'articolo  55,  comma  3,  lettera  b), le parole: "perdite
dell'esercizio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "perdite   di
esercizio";
   c)  all'articolo  67,  comma 8, le parole: "Per i beni concessi in
locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di  ammortamento
determinate  in  funzione della durata del contratto e commisurate al
costo del bene diminuito del prezzo convenuto  per  il  trasferimento
della   proprieta'   al  termine  del  contratto  e  non  e'  ammesso
l'ammortamento anticipato" sono sostituite dalle seguenti:    "Per  i
beni  concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e  non  e'  ammesso  l'ammortamento
anticipato";
   d) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  71  - (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi
su crediti) - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in  bilancio,
per  l'importo  non  coperto  da  garanzia assicurativa, che derivano
dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di  servizi  indicate  nel
comma  1  dell'articolo  53, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti  stessi.  Nel  computo  del limite si tiene conto anche degli
eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi  su
crediti  effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge.  La
deduzione non e' piu' ammessa quando  l'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni  e  degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in  bilancio
alla fine dell'esercizio.
   2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono  deducibili  a  norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
   3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  le svalutazioni dei crediti
risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da  garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla  clientela,  compresi  i  crediti  finanziari  concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato  esteri  destinati  al  finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio,  aumentato  dell'ammontare
delle  svalutazioni  dell'esercizio.    L'ammontare complessivo delle
svalutazioni che supera lo 0,50 per  cento  e'  deducibile  in  quote
costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni  si  assumono  al  netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio. Se in un  esercizio  l'ammontare  complessivo
delle  svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti  ad
apposito  fondo  di  copertura dei rischi su crediti in conformita' a
disposizioni di legge. Gli accantonamenti non  sono  piu'  deducibili
quando  il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
   4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei  crediti
si  comprendono  anche  quelli  impliciti  nei contratti di locazione
finanziaria  nonche'  la  rivalutazione   delle   operazioni   "fuori
bilancio"  iscritte  nell'attivo  in  applicazione dei criteri di cui
all'articolo 103-bis.
   5. Le perdite sui crediti di  cui  al  comma  3,  determinate  con
riferimento  al  valore  di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai
sensi  dell'articolo  66,  limitatamente  alla   parte   che   eccede
l'ammontare  dell'accantonamento  al  fondo  per  rischi  su  crediti
dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio  l'ammontare  del
predetto  fondo  eccede  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso.
   6.  Per  i  crediti  per  interessi di mora, le svalutazioni e gli
accantonamenti di cui ai precedenti  commi  sono  deducibili  fino  a
concorrenza    dell'ammontare    dei    crediti    stessi    maturato
nell'esercizio. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  2,
calcolando  l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del
valore  nominale  dei  crediti  per  interessi  di mora; per gli enti
creditizi finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  5,
calcolando  l'eccedenza  del  fondo  con  riferimento  al  valore dei
crediti per interessi di mora risultanti in bilancio." ;
   e) all'articolo 90, comma 4, le parole: "di cui ai  commi  2  e  7
dell'articolo 67" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2,
7 e 8 dell'articolo 67." ;
   f) il comma 2 dell'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
   "2. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e
all'articolo  75,  comma  5,  non  si tiene conto dei redditi esclusi
dall'imposta ai sensi  del  comma  4  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
   104.  Agli  effetti  della  determinazione  della  base imponibile
dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 118 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni, il criterio indicato nella  lettera  d)  del  comma  2
dell'articolo  63  del citato testo unico deve intendersi applicabile
anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in societa'  ed  enti
residenti   esclusi   dall'imposta   locale   sui   redditi  a  norma
dell'articolo  115   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni.  Per  i  periodi di imposta precedenti a quello per il
quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sono  fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei
criteri adottati anche se diversi  da  quello  previsto  del  periodo
precedente.
   105.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, in materie di neutralita' delle  fusioni  e
delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione
ai  soli  fini  del  bilancio  del  disavanzo  da  annullamento  o da
concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di  scissione  per
l'iscrizione   di   maggiori   valori   sugli  elementi  patrimoniali
provenienti dalle societa' fuse, incorporate  o  scisse  nonche'  per
l'iscrizione  dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti devono risultare da  apposito  prospetto  di
riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
   106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo
periodo  del  comma  4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  si  considerano
immobilizzazioni  finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le
partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le  disposizioni
del  codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo 9  aprile  1991,  n.    127,  la  cui  natura  di
immobilizzazioni  emergeva  in  modo inequivocabile dalle indicazioni
dei bilanci  stessi  o  da  altri  elementi  certi  e  precisi  della
contabilita'.
   107.  La  disposizione  del  comma  103,  lettera a), si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge. La disposizione del comma 103, lettera
d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere  dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione  dei redditi scade successivamente alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge;  per detto periodo di imposta, il
limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla  presente  legge,  e'  commisurato  al  valore  nominale  o  di
acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio
relativo al  periodo  di  imposta  anteriore  a  quello  predetto  ha
rilevanza  anche  ai  fini  fiscali  e  la  differenza  tra il valore
nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro  valore  di
bilancio  si  considera  dedotta  anche  per la parte riferibile agli
accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi  su  crediti
dedotti  negli  esercizi  precedenti.    L'ammontare  non  dedotto e'
deducibile in nove quote costanti a decorrere dal  primo  periodo  di
imposta di applicazione.
   108.  In  alternativa  alla deduzione prevista dall'ultimo periodo
del comma 107, e' data facolta' di  optare  per  la  deduzione  delle
perdite  su  crediti di cui all'articolo 66, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  limitatamente  alla  parte  che
eccede   l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a  quello  di  prima
applicazione  del  comma  103,  lettera  d),  e  fino  a  concorrenza
dell'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  non  dedotte  negli
esercizio   anzidetti.  La  facolta'  deve  essere  esercitata  nella
dichiarazione dei redditi il cui termine scade  successivamente  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge;  essa  non  e'
revocabile  e   deve   riguardare   l'ammontare   complessivo   delle
svalutazioni  non  dedotte.  Ai  fini  dell'applicazione del presente
comma  le  perdite  sono  commisurate  al  valore   nominale   o   di
acquisizione  dei  crediti,  ridotto  delle svalutazioni effettuate a
partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione.
   109. La disposizione del comma 103, lettera b)  si  applica  da  l
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  del  20  agosto 1994. La
disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i
beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per  il  quale  il
termine  per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge;
per  i  periodi  di  imposta  precedenti sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione  del  criterio  previsto  dalla  predetta
lettera  c)  e delle disposizioni di cui alla lettera e) del medesimo
comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi  a  beni
il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di
imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'articolo 71 del
citato  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n.   917  del  1986,  si  considerano
anche  i  crediti  impliciti  su tali contratti, se l'ammortamento di
detti beni e' computato con i criteri introdotti dalla lettera c) del
comma 103. La disposizione della lettera f) del comma 103 si  applica
a  decorrere  dal  periodo  di  imposta  per  il  quale il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi  scade  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di
imposta   precedenti   sono   fatti   salvi   gli  effetti  derivanti
dall'applicazione dei criteri adottati anche  se  diversi  da  quello
previsto da tale disposizione.
   110.   L'applicazione  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese  di  cui  al  decreto-legge  30  settembre  1992,   n.   394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
e  al  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e'  prorogata
fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
   111.  Nel  computo  del  patrimonio  netto delle imprese su cui si
applica l'imposta prorogata ai sensi del  comma  110,  non  si  tiene
conto  dell'incremento  del  capitale sociale e delle riserve e fondi
aventi natura di capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni,  se  conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti
voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in  corso  al  30
settembre  1995,  ne'  del valore di bilancio delle passivita', anche
sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate  nel
comma 3-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 461 del 1992, emesse
successivamente al 31 dicembre 1995; per le  societa'  cooperative  e
loro  consorzi  non  si  tiene  conto  dell'incremento  delle riserve
indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,  n.
904,  e  per  i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del   1986,  esclusi  quelli  che  determinano  la  predetta  imposta
applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma  1,  del  citato
decreto-legge  n.  394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 461  del  1992,  non  si  tiene  conto  dell'incremento  del
patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.
 
                               ART. 3
   112.  Per  i  periodi di imposta successivi a quello in corso alla
data 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul  patrimonio  netto,
di  cui  all'articolo  20  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  e'
dovuto in misura pari al 55 per cento.
   113.  Nei  confronti  dei soggetti che nell'esercizio di attivita'
commerciali  percepiscono  capitali  corrisposti  in  dipendenza   di
contratti   di   assicurazione  sulla  vita  e  di  capitalizzazione,
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, e' applicata a titolo di acconto.
   114.  Il  comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n.
725, e' sostituito dal seguente:
   "1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e  titoli
similari,  emessi  da  societa'  con  azioni non quotate in borsa, la
ritenuta di  cui  all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e'  stabilita  nella  misura  del  12,5  per  cento  a
condizione  che,  al  momento  dell'emissione, il tasso di rendimento
effettivo o di riferimento non sia superiore al  tasso  ufficiale  di
sconto  aumentato  di  sette  punti,  per  le  obbligazioni  e titoli
similari negoziati nei mercati  regolamentati  italiani  o  collocati
mediante  offerta  al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina vigente
all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le  obbligazioni  e
titoli similari diversi dai precedenti".
   115.  Nel  caso  in  cui  il  tasso  di  rendimento effettivo o di
riferimento sugli interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari  sia  superiore  ai  limiti  indicati  nel  comma  1
dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come sostituito
dal comma 114 del presente articolo, gli interessi passivi  eccedenti
l'importo   derivante   dall'applicazione  dei  predetti  tassi  sono
indeducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa.
   116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione  alle
obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge e quelle del comma 115 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta per il quale il termine per  la  presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.  Anche  in  deroga  a  quanto
stabilito  dal  regolamento  di emissione delle obbligazioni e titoli
similari e' consentito alla societa' o ente emittente  di  rimborsare
anticipatamente   le   obbligazioni   e   i  titoli  similari  emessi
anteriormente alla predetta data, tenendo  conto  degli  interessi  e
altri  proventi  maturati alla data del rimborso anticipato. Il comma
115 non si applica in caso di rimborso delle  obbligazioni  e  titoli
similari  entro  il  termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge.
   117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) nell'articolo 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le  parole:
"terra,   calcari,   argille,  marne,  sabbia,  ghiaia,  pietrame  in
genere,";
   b) nell'articolo 5 dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
   "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalita' e
termini  particolari  per  la compilazione, l'emissione, la consegna,
l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle  di  accompagnamento,
in  relazione  alle  peculiarita'  che caratterizzano il trasporto di
terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere".
   118. La disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 74  del