(parte 2)
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e
successive modificazioni, e' da intendere nel senso che  le  cessioni
ivi  considerate  sono  effettuate  oggettivamente senza pagamento di
imposta anche se riguardano rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
ferrosi  e  non  ferrosi,  e  dei  relativi  lavori,  che  sono stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati e  sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e  lo  stoccaggio,  senza  modificarne  la  natura. Non si fa luogo a
rimborsi  di  imposta  ne'  e'  consentita  la  variazione   di   cui
all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, e successive modificazioni.
   119.  Nell'articolo  74,  primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  "  ;
del  60  per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli
anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento
per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire  dall'anno
1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole
primarie e secondarie".
   120.  Nell'articolo  7,  quarto  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: "In deroga  al  precedente  comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma";
   b)  nella  lettera  d)  le  parole:  "le  prestazioni  relative ad
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle  relative  a
prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni
bancarie,  finanziarie  e  assicurative  e  le prestazioni relative a
prestiti di personale";
   c) nella lettera e) dopo le parole: "le  prestazioni  di  servizi"
sono inserite le seguenti: "e le operazioni";
   d)  nella  lettera f) le parole: "le prestazioni di servizi di cui
alla lettera e), escluse di quelle di consulenza  tecnica  e  legale"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "le operazioni di cui alla lettera
d), escluse le prestazioni  di  consulenza  e  assistenza  tecnica  o
legale,  ivi  comprese  quelle  di  formazione e di addestramento del
personale".
   121. All'articolo 4, ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  " ; le prestazioni
sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa
sanitaria erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale".
   122.  I numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
   "3)  le  operazioni relative a valute estere aventi corso legale e
acrediti in valute estere, eccettuati i  biglietti  e  le  monete  da
collezione  e  comprese  le  operazioni  di  copertura  dei rischi di
cambio;
   4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri  titoli
non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote  sociali,  eccettuate la
custodia e l'amministrazione dei titoli; le  operazioni,  incluse  le
negoziazioni  e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione,
relative a valori mobiliari e  a  strumenti  finanziari  diversi  dai
titoli.  Si  considerano  in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti  a  termine  fermo  su
titoli  e  altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le  relative
opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute deter-
minate  in  funzione  di  tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi
di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; ".
   123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i
periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni  annuali
IVA,  validamente  presentate,  risultano  ad  esse conformi. Restano
fermi  gli  accertamenti  e  le  liquidazioni  di  imposta   divenuti
definitivi.
   124.  Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  al numero 31), le parole: "per adattare i veicoli dei
titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati
sul veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, di proprieta'  di  titolari  di  patenti
speciali,   relativi   accessori  e  strumenti  montati  sul  veicolo
medesimo".
   125. Per ciascuno dei periodi di imposta  chiusi  al  31  dicembre
1994,  i  soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione  di  cui  al
penultimo comma del predetto articolo 34, ne' l'eventuale rinuncia al
regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data
di   entrata   in   vigore   della   presente   legge  l'opzione  per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al  regime
di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione
che  per  gli  stessi  periodi  siano stati osservati gli obblighi di
fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti  dal  titolo  II
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
   126. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
   127.  All'articolo  8, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
dopo  la  parola:   "importazioni"   sono   inserite   le   seguenti:
"effettuate dal 1 gennaio 1973".
   128.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo  di  vendita
al  pubblico  che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma,
del  decreto-legge  8  luglio   1974,   n.   264,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  agosto  1974, n. 386, sono tenute a
concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri,  nonche'
agli  istituti  di  ricovero  e  cura, per le cessioni di specialita'
medicinali  e  prodotti  galenici,  deve  essere  stabilito  mediante
contrattazione  tra  le  parti interessate ed applicato sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso
compresa. Il prezzo di vendita cosi' determinato costituisce la  base
imponibile  per  l'applicazione  dell'imposta sul valore aggiunto. La
disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti
conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente
legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del
prezzo  e'  stato  accettato  dalle  parti  in  conformita'  a quanto
stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente  non  si
fa'  luogo  a rimborsi di imposta gia' pagata, ne' sono consentite le
variazioni di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633, relativamente alle consegne
eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente
legge.
   129.  A  decorrere  dal  1  aprile  1996,  i  farmaci a base di un
medesimo principio attivo per i  quali  e'  prevista  uguale  via  di
somministrazione   e   che   presentano  forma  farmaceutica  uguale,
collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio  sanitario
nazionale  limitatamente  al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci
che presentano le caratteristiche di cui al presente comma.  Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  comma  i  prezzi  dei  farmaci sono
rapportati  all'unita'  posologica,  tenendo  conto  della  eventuale
diversita'  di  concentrazione  di  principio  attivo.  Il medico che
prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto di quello individuato
ai sensi del presente comma e' tenuto ad informare l'assistito  delle
disponibilita'  di  un  farmaco  a base del medesimo principio attivo
posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione  unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione  unica  del  farmaco  provvede  alla  identificazione dei
farmaci necessari al trattamento  di  particolari  patologie  nonche'
alla  definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono collocati
nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge  24
dicembre  1993,  n. 537, e ad essi si applica lo sconto non inferiore
al  50  per  cento  del  prezzo  di  vendita  al  pubblico   previsto
dall'articolo  9,  quinto  comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  agosto  1974,  n.
386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128.
   130.  Il  Ministro  della  sanita'  puo'  autorizzare, su domanda,
l'immissione in commercio quali generici di tutti i  farmaci  la  cui
formulazione   non   sia  protetta  da  brevetto  o  dal  certificato
produttivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e
al  Regolamento  (CEE)  n.  1768/92.  I  farmaci   generici   vengono
identificati dalla denominazione generica del principio attivo ovvero
dalla  denominazione  del  farmaco,  seguita  dal  nome  del titolare
dell'autorizzazione. Il Ministro della sanita', entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
regolamento  concernente l'autorizzazione all'ammissione in commercio
dei farmaci generici. La Commissione unica  del  farmaco  esprime  le
proprie    valutazioni   sulla   domanda,   anche   ai   fini   della
classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta  giorni  dalla
presentazione  della domanda stessa. Il Ministro della sanita' adotta
il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta  giorni.
I  prezzi dei farmaci generici e delle altre specialita' medicinali a
base  di  principi  attivi  non   coperti   da   brevetto,   la   cui
autorizzazione  all'ammissione  in commercio sia rilasciata dopo il 1
gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella Gazzetta Ufficiale.
   131. La nota II-bis) all'articolo 1 della  tariffa,  parte  prima,
allegata  al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile  1986,  n.  131,  introdotta  dall'articolo  16,  comma 1, del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' sostituita dalla seguente:
   "II-bis)  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota del 4 per
cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  case
di  abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della
nuda  proprieta',  dell'usufrutto,  dell'uso   e   dell'ambientazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
   a)  che  l'immobile  sia  ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto  la  propria
residenza  o,  se  diverso,  in  quello in cui l'acquirente svolge la
propria attivita' ovvero, se trasferito  all'estero  per  ragioni  di
lavoro,  in  quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima
casa  sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere
resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
   b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di  non  essere
titolare  esclusivo  o  in  comunione  con  il coniuge dei diritti di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa  di  abitazione
nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.
   c)  che  nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione  legale  su
tutto  il  territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione  e  nuda  proprieta'  su  altra  casa  di  abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui  al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22
aprile 1982, n. 168, all'articolo  2  del  decreto-legge  7  febbraio
1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre  1991,
n.  415,  all'articolo  5,  commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992,  n.  237,  e  20  maggio  1992,  n.  293,
all'articolo  2,  commi  2  e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
348, all'articolo 1, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  24  settembre
1992,  n.  388,  all'articolo  1,  commi  2 e 3, del decreto-legge 24
novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  23
gennaio  1993,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243.
   2.  In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1,  comunque
riferite  al  momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono
essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede  di
contratto preliminare.
   3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui  alle  lettere  a),  b)  e  c) del medesimo comma 1, spettano per
l'acquisto,  anche   se   con   atto   separato,   delle   pertinenze
dell'immobile  di  cui  alla  lettera  a).  Sono  ricomprese  tra  le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna  categoria,  le  unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e  C/7,  che  siano  destinate  a  servizio  della  casa  di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
   4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di
cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni
dalla  data  del  loro  acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria  e  catastale  nella   misura   ordinaria,   nonche'   una
sovrattassa  pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,  l'ufficio  del
registro  presso  cui  sono  stati  registrati  i  relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti  una  penalita'  pari  alla
differenza  fra  l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile
in assenza di  agevolazioni  e  quella  risultante  dall'applicazione
dell'aliquota  aumentata  del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi
di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo  unico.
Le  predette  disposizioni  non  si  applicano  nel  caso  in  cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda  all'acquisto  di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
   132.   Al   comma   1  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le  parole:  "4  per
mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille".
   133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della
tariffa  allegata  al  testo  unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo  31
ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento.
   134.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  132 e 133 del presente
articolo  si  applicano  agli  atti  pubblici  formati,   agli   atti
giudiziari  pubblicati  o emanati, alle scritture private autenticate
ed a quelle non autenticate presentate  per  la  registrazione,  alle
successioni  apertesi  e  alle  donazioni  fatte,  a  decorrere dal 1
gennaio 1996.
   135. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3
e 4 dell'articolo 51 hanno  un  valore  venale  superiore  al  valore
dichiarato  o  al  corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore  imposta,  con  gli
interessi e le sanzioni.
   2.  L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta
deve contenere l'indicazione del valore  attribuito  a  ciascuno  dei
beni  o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo
51 in  base  ai  quali  e'  stato  determinato,  l'indicazione  delle
aliquote  applicate  e  del  calcolo  della maggiore imposta, nonche'
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso." ;
   b)  nell'articolo  55,  comma  1,  la  parola:   "definitivo"   e'
soppressa;
   c)  nell'articolo  56,  comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
   "a) di imposta complementare per il maggior valore  accertato.  In
tal  caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il
termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta  liquidata
sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di
primo  grado  e  per  il resto dopo la decisione della commissione di
secondo grado, in ogni caso al netto delle somme  gia'  riscosse;  la
direzione  regionale  delle  entrate, se ricorrono gravi motivi, puo'
sospendere la  riscossione  fino  alla  decisione  della  commissione
tributaria  di  primo  grado.  Se l'imposta riscuotibile in base alla
decisione della commissione tributaria e'  inferiore  a  quella  gia'
riscossa,  il  contribuente  ha  diritto al rimborso della differenza
entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere
eseguita anche su richiesta del contribuente";
   d) nell'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "Il pagamento  delle
imposte di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:  ",richieste in
relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,";
   e) nell'articolo 76, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  L'avviso  di  rettifica  e di liquidazione della maggiore
imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro
il termine di  decadenza  di  due  anni  dal  pagamento  dell'imposta
principale.";
   f) nell'articolo 76, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Salvo  quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere
richiesta, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di  tre  anni
decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:
   a)  dalla  richiesta  di  registrazione,  se  si tratta di imposta
principale;
   b) dalla data in cui  e'  stata  presentata  la  denuncia  di  cui
all'articolo  19,  se  si tratta di imposta complementare: dalla data
della notificazione  della  decisione  delle  commissioni  tributarie
ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in
cui  sia  stato  proposto  ricorso avverso l'avviso di rettifica e di
liquidazione della maggiore imposta.  Nel  caso  di  occultazione  di
corrispettivo  di  cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data
di registrazione dell'atto;
   c) dalla data di registrazione  dell'atto  ovvero  dalla  data  di
presentazione  della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di
imposta suppletiva".
 
   136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15:
   1)  nel  quarto  comma, le parole: da "i trimestri" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "i  bimestri  compresi  nel
detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.";
   2)  nel sesto comma, le parole: "trimestrale scadente il 31 marzo"
sono sostituite dalle seguenti: "bimestrale scadente a febbraio";
   3) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
   "Tale  liquidazione,  ragguagliata  e  corretta  dall'ufficio   in
relazione  ad  eventuali  modifiche  della  disciplina o della misura
dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione
dell'imposta per l'anno in corso. Se le  modifiche  intervengono  nel
corso  dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio
effettua la  riliquidazione  provvisoria  delle  rimanenti  rate  con
avviso  da  notificare  al  contribuente  entro  il mese successivo a
quello  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  che  dispone  le
modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della
riliquidazione  e'  pagata  unitamente all'imposta relativa alla rata
successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso
d'anno, delle modifiche intervenute nel corso  dell'ultimo  bimestre.
Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare
inferiore   rispetto   a   quella   provvisoriamente   liquidata,  la
riliquidazione   e'   effettuata   dall'ufficio,   su   istanza   del
contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.";
   b)  nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come
sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze  20  agosto  1992,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La maggiorazione di imposta  non  si  applica  agli  estratti  conto
inviati  alle  societa'  fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia
una persona fisica.";
   c) nella nota 3-ter  dell'articolo  13  della  citata  tariffa  e'
aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "L'estratto conto, compresa
la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni
caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno".
 
                               ART. 3
   137.  Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa
ai depositi di titoli, di cui all'articolo  13,  comma  2-bis,  della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642, come sostituita dal citato decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli  atti  formati,
emessi  oricevuti  nel  corso  dell'anno 1994, in luogo delle imposte
previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta,
entro il 29 febbraio 1996, l'imposta dovuta per l'estratto conto pre-
via  presentazione  entro  il  31  gennaio  del  suddetto   anno   di
dichiarazione all'ufficio del registro.
   138.  Le  tasse  sulle concessioni governative di cui alla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  641,  come  sostituita  dal decreto del Ministro delle finanze 20
agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  106  alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, sono dovute limitatamente agli  atti  e  provvedimenti
previsti  nelle  voci  concernenti  i passaporti, il porto d'armi, le
case da gioco, la licenza per l'esercizio di  attivita'  relative  ai
metalli  preziosi,  la  pesca  professionale marittima, la proprieta'
industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di
veicoli a motore e al comando o  alla  condotta  di  imbarcazioni  da
diporto,   la   radiodiffusione,  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita
IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, commi 1, 35
46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da  76  a  79,
80, 85, e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da
quelle  sopra indicate sono sopresse, fatta eccezione per le voci in-
dicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1  e  2,  concernenti  la
registrazione   delle  persone  giuridiche  e  le  modificazioni  dei
relativi  atti  costitutivi  e  statuti,  nonche'  l'iscrizione   nel
registro  delle  imprese,  che  vengono  soppresse  a decorrere dal 1
gennaio 1998. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  di  cui all'articolo 8, comma 8, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile ed al citato articolo 8 della
legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione  governativa  prevista
dall'articolo  4  della  tariffa  suddetta  continua ad essere dovuta
esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da  eseguire
nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per
l'attuazione del codice civile.
   139. La misura della tassa prevista nell'articolo 14 della tariffa
di cui al comma 138 e' elevata da lire 120 mila a lire 170 mila.
   140.  La  misura  della  tassa prevista dall'articolo 61, comma 1,
della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 50 mila  a  lire
70 mila.
   141.   E'  istituita  la  tassa  di  concessione  governativa  per
l'iscrizione agli albi, fissata  in  lire  250  mila,  riguardante  i
soggetti  di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70,
71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138.
   142. Nell'articolo 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3
e' sostituita dalla seguente:
   "3.  Per  la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da
esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa
e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali  nella  misura
forfetaria  di  lire  600  mila,  prescindendo dal numero dei libri o
registri tenuti e delle relative pagine; tale  misura  e'  elevata  a
lire  un  milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla
data del  1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire.  La tassa deve
essere corrisposta entro il termine di  versamento  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  dovuta  per l'anno precedente, mediante delega alle
aziende e agli istituti di credito che  provvedono  a  versarla  alle
sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio
dell'attivita'  la  tassa  di  cui  alla  presente  nota  deve essere
corrisposta  in  modo  ordinario  prima  della  presentazione   della
relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi
dell'attestazione del versamento".
   143.  La nota 2 dell'articolo 88 della tariffa di cui al comma 138
e' sostituita dalla seguente:
   "2. La tassa per l'attribuzione deve  essere  pagata  prima  della
presentazione  della  dichiarazione  di  inizio delle attivita', ella
quale  devono  essere  indicati  gli  estremi  dell'attestazione   di
versamento.  Quella  annuale deve essere corrisposta entro il termine
di versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno
precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o
tramite  uffici  postali che provvedono a versarla alle sezioni della
tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata  indicazione  degli
estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio
dell'attivita',  si  applica  la  soprattassa in misura pari a quella
della tassa".
   144. Nell'articolo 3, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 641, dopo la lettera b), e'
aggiunta la seguente:
   "b-bis) negli  altri  modi  stabiliti  dalle  singole  voci  della
tariffa".
   145.  Le  tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa
di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.  230,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non
piu' dovute ai sensi del comma 138,  possono  essere  applicate,  con
proprie   leggi,   anche   agli   atti   e   provvedimenti  adottati,
nell'esercizio delle loro funzioni, delle regioni a statuto speciale,
fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse.
   146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente  articolo
hanno  effetto  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996.  Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro
la  predetta  data,  e'  approvata la nuova tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
   147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere  delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni
in materia di  adempimenti  contabili  e  di  versamenti  di  imposta
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a)   semplificare  le  indicazioni  da  inserire  nelle  scritture
contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di
impresa e dei  sostituti  di  imposta,  eliminando,  per  particolari
categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di
cui  sia  riconosciuta  la  scarsa  utilita'  rispetto  ai  costi  di
rilevazione;
   b)  prevedere,   in   luogo   della   registrazione   cronologica,
l'annotazione  dei  documenti  di  spesa per gruppi omogenei entro il
termine   di   presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi,
nell'ipotesi  in  cui  cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni
dell'attivita' svolta;
   c) semplificare le  modalita'  di  conservazione  delle  scritture
contabili  e  degli  altri  documenti  previsti  dalle norme fiscali,
attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici,  in  conformita'  ai
criteri  dettati  dall'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, a condizione che  sia  possibile  la  lettura  e  la
stampa   contestualmente   alla   richiesta   avanzata  dagli  uffici
competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;
   d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci
viaggianti e sostituirla con norme similari a  quelle  vigenti  nella
Unione europea;
   e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della
ricevuta  fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti risultino
gravosi e privi di apprezzabile  rilevanza  ai  fini  del  controllo;
escludere  l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per
la stessa operazione venga emessa la fattura;
   f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della
ricevuta  e  viceversa,  anche  ai  fini  della  deducibilita'  della
prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
   g)  armonizzare  i termini di versamento in materia di imposte sui
redditi, imposta sul valore aggiunto e  contributi  previdenziali  ed
assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile
nonche' la disciplina delle relative sanzioni;
   h)  riordinare  le  modalita'  di  versamento con riferimento alla
generalita' dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello  di
versamento,  ferme  restando  le  ulteriori  modalita' previste dalla
disciplina delle singole imposte.
   148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma  147  non  devono
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
   149.  La  soprattassa  di  cui  all'articolo 8 del decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre  1976,  n.  786,  e successive modificazioni, non si applica
alle autovetture ed agli autoveicoli per il  trasporto  promiscuo  di
persone  e  di  cose  azionati con motore diesel immatricolati dal  3
febbraio  1992,   aventi   le   caratteristiche   tecniche   indicate
nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,
subordinatamente alle condizioni ivi previste.
   150. Le autovetture e gli autoveicoli per il  trasporto  promiscuo
di  persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione
mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto  o
con  gas  metano,  con data di iscrizione sulla carta di circolazione
del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto  installato
per  la  prima  volta  successivamente  al  1  maggio  1993, non sono
soggetti alla tassa speciale istituita con l'articolo 2  della  legge
21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.
   151.  In  conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e
150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano,
sono soppresse le  agevolazioni  temporanee  stabilite  dal  comma  5
dell'articolo   65   del   decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
nonche'  dal  comma  20  dell'articolo  1 del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 250, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n. 349.
   152.  E'  soppressa  la  tassa  speciale  erariale  dovuta per gli
autocaravan. E' abrogata la lettera b) del comma  3  dell'articolo  7
del   decreto-legge   13   maggio   1991,  n.  151,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  202,  come  modificato
dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85.
   153.  L'articolo  12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e succes-
sive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture  e
degli  autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo di persone e di cose
idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto  del  Ministro  dei
trasporti  30  giugno  1988,  n.  387.  Non  si  fa luogo ai rimborsi
conseguenti all'applicazione del presente comma.
   154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e  152,
per  compensazione  e  riequilibrio  interno dello stesso settore, in
luogo  dell'aumento  del  6  per  cento   previsto   dal   comma   21
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1996, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della
tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31
dicembre  1994  e' aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11
per cento per l'anno 1997 e del 13  per  cento  per  l'anno  1998.  A
decorrere  dal  1  gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e
regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai  motocicli  e
motocarrozzette  leggeri,  il cui ammontare annuo e' inferiore a lire
20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa
il cui termine di pagamento  scade  successivamente  al  31  dicembre
1995.
   155. All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30
dicembre  1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono  inserite  le
seguenti: "Costruiti da oltre trenta anni".
   156. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico
delle  leggi  sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal
seguente:
   "ART. 23. - (Tassa sulla circolazione di prova). -  1.  Le  targhe
per  la  circolazione  di  prova  di  cui all'articolo 98 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento  della
tassa  automobilistica  di  cui alla tariffa H, annessa alla legge 21
maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve
essere corrisposta per ogni anno successivo  a  quello  di  rilascio,
indipendentemente  dalla  conferma  della  validita'  e dall'utilizzo
della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso.  L'obbligo
del  pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
avviene la restituzione della targa.
   2.  Gli  uffici  provinciali  della   direzione   generale   della
motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  devono
comunicare  all'amministrazione  finanziaria   le   targhe   per   la
circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre
1995,  nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio dei
rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno  di  ogni
anno  gli  uffici  predetti  devono comunicare le targhe rilasciate e
quelle restituite  nel  semestre  precedente  nonche'  le  variazioni
riguardanti gli assegnatari.
   3.  Se  il  Ministro delle finanze si avvale della facolta' di cui
all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di  cui  al
comma  2  devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile
Club d'Italia ".
   157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi  di
riscossione   e   riscontro  delle  tasse  automobilistiche  e  degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del  Ministro  delle
finanze,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre
1986, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 1996.
   158. La nuova convenzione concernente servizi di cui al comma  157
verra'  stipulata  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze.
   159.  Il  comma  5  dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995, n. 85, e' abrogato.
   160.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito  il  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
di riordino della normativa in  materia  di  tasse  automobilistiche,
anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi
tributari.
   161.  La  delega  di  cui  al  comma  160  deve essere attuata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) soppressione dell'addizionale  di  cui  all'articolo  25  della
legge  24 luglio 1961, n. 729, e contemporanea elevazione delle tasse
automobilistiche nella stessa percentuale, nonche' modificazione  del
carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari
che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti;
   b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e  IVA  connessa  e  della  tassa di concessione governativa relativa
all'abbonamento;  determinazione  della  percentuale  di  aumento  da
apportare  alle  tasse  automobilistiche  per il recupero del gettito
nonche'  della  quota  di  detto  aumento  sostitutivo   del   canone
autoradio,  comprensivo  di  IVA  calcolata  sulla  base  dei  canoni
introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e  della
quota   sostitutiva   delle   tasse  di  concessione  governativa  di
pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi  delle  voci  di
tariffa  alle  mille lire per difetto se la frazione non e' superiore
alle lire cinquecento e per eccesso se  e'  superiore;  raccordo  con
l'articolo  4  della  legge  25  giugno 1993, n. 206, come sostituito
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.  441,
che  devolve  allo  strumento  pattizio del contratto di servizio tra
Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e   RAI   la
determinazione  dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua
forma per le  diverse  utenze;  previsione  del  trasferimento  delle
competenze  in  materia  di  tasse  automobilistiche  all'ufficio del
registro di Roma e previsione della facolta' di  avvalersi,  per  gli
adempimenti   ad   esso  demandati,  della  collaborazione  dell'ente
concessionario del servizio di riscossione e  controllo  delle  tasse
automobilistiche;
   c)   razionalizzazione   e   snellimento  della  disciplina  della
interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a  parziale
modifica  dell'articolo 5, commi trentaseiesimo, quarantaqrattesimo e
quarantanovesimo,  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953,
convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle
competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi;
   d)  revisione  di  casi  di  esenzione dall'obbligo tributario, in
relazione a particolari categorie di veicoli;
   e) applicazione  alle  riscossioni  delle  tasse  automobilistiche
delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti;
   f)  abrogazione  di  disposizioni  vigenti, anche aventi valore di
legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina.
   162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare,  a
norma  dell'articolo  18  della  legge  21 maggio 1955, n. 463, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
legislativi  di  cui al comma 160, puo' stabilire modalita' e termini
per il pagamento della tassa automobilistica.
   163. A decorrere dal 1 luglio 1996 l'esazione  della  tassa  sugli
autoveicoli  e' effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di
assicurazione che hanno in  carico,  ai  fini  della  responsabilita'
civile, gli autoveicoli.
   164.  Le  compagnie  di  assicurazione  devono versare all'erario,
entro le normali scadenze mensili per il  versamento  delle  ritenute
d'acconto,  gli  importi  riscossi  per  conto  degli  enti  pubblici
interessati ai fini della tassa sulla proprieta' degli autoveicoli.
   165. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
per fissare le procedure tecniche per l'attuazione dei commi da 163 a
167 del presente articolo, nonche' l'eventuale rimborso dei costi  di
esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici.
   166.  Sono  fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale e a
livello statale, per il calcolo della tassa  sulla  proprieta'  degli
autoveicoli.
   167.  Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa inutilizzati
sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma
163 da effettuare  mediante  versamento  in  conto  corrente  postale
secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 165.
   168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,
concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte
degli  interessi,  premi  ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti  principi
e criteri direttivi:
   a)  soppressione  della  ritenuta  a  titolo  di  acconto  di  cui
all'articolo 26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre   1973,   n.  600,  e  successive  modificazioni,  per  gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
emessi  da  banche  e  da societa' per azioni con azioni negoziate in
mercati regolamentati italiani, nonche' delle  obbligazioni  e  degli
altri  titoli  indicati  nell'articolo  31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
   4) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura  del
12,5  per  cento  sugli  interessi, premi ed altri frutti di cui alla
lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed enti di
cui  all'articolo  87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio  dello
Stato,  nonche'  da  organismi  di  investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma  2
dell'articolo  10-ter  della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi  di
diritto  italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,  e  da
fondi  pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara'
applicata ad opera di intermediari autorizzati;
   c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta
nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello  Stato,
con  esclusione  dei  soggetti  residenti  in  Stati a regime fiscale
privilegiato;
   d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie  a  consentire
il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
da a) a c);
   e)  applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c)
sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei  titoli,  anche   in
circolazione,  con esclusione degli interessi in corso di maturazione
alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;
   f) l'entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  attuazione
dovra'  avvenire  non  prima  di  tre  mesi  dalla  data  della  loro
pubblicazione.
   169. L'attuazione della delega di cui  al  comma  168  non  dovra'
comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative
transitorie,  attraverso  l'integrazione degli acconti dovuti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche  dai  soggetti  diversi da quelli
indicati  nel  comma  168,  lettera  b),  nonche'  mediante   congrua
ridefinizione   degli   oneri  accessori  sopportati  dal  Tesoro  in
occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine.
   170. Le liti  fiscali  in  materia  di  dogane  e  di  imposizione
indiretta  sulla  produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15
settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria  ordinaria  in  ogni
grado   del  giudizio,  e  quelle  che  possono  insorgere  per  atti
notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di
constatazione per i quali non sia stato  ancora  notificato  atto  di
imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con
il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della
sanzione  irrogata  con  l'atto impugnato. Nel caso che non sia stato
ancora determinata la sanzione, il  15  per  cento  e  calcolato  sul
minimo  della  sanzione  applicabile.  E'  escluso il pagamento delle
indennita' di mora e degli interessi.
   171.  La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato
in sede amministrativa o  giurisdizionale,  purche'  tempestivo,  sia
inammissibile.
   172.  I  giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 31 marzo
1996; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza  nel  suddetto
periodo,  i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere delle  disposizioni  di
cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo.
   173.   Il   pagamento  e'  effettuato  entro  il  31  marzo  1996.
Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere  a  seguito  di
verbali  di  constatazione  di  cui  al  comma 170, il pagamento deve
essere effettuato entro trenta giorni  dalla  notifica  del  relativo
avviso di liquidazione delle somme dovute.
   174.   La   definizione   estingue   il   giudizio,  determina  la
compensazione delle spese di lite e non da', comunque,  diritto  alla
restituzione delle somme eventualmente gia' versate.
   175.  Con  regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:
   a) le modalita' per la presentazione delle domande;
   b) le procedure per il controllo delle stesse;
   c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute;
   d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi;
   e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a
176 del presente articolo.
   176.  Possono essere definite anche le controversie pendenti rela-
tive a  violazioni  costituenti  reato  suscettibili  di  definizione
amministrativa;  la  disposizione non si applica ai soggetti indicati
all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
   177. All'articolo 51, secondo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
   "6-bis)  richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale
delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza,  del  comandante  di
zona,  ai  soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica,
il rilascio  di  una  dichiarazione  contenente  l'indicazione  della
natura,  del  numero  e  degli  estremi  identificativi  dei rapporti
intrattenuti con aziende o  istituti  di  credito,  l'amministrazione
postale,   con   societa'  fiduciarie  ed  ogni  altro  intermediario
finanziario nazionale o straniero, in corso  ovvero  estinti  da  non
piu'  di  cinque  anni  dalla  data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso  dei  dati  raccolti  devono  assumere
direttamente   le  cautele  necessarie  alla  riservatezza  dei  dati
acquisiti;".
   178. All'articolo 32, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, dopo il numero 6) e'
inserito il seguente:
   "6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore  regionale
delle  entrate  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante di
zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della  natura,
del  numero  e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con
societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale
o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla
data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei  dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie
alla riservatezza dei dati acquisiti;".
   179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  che  prevedono  l'accertamento  induttivo  basato sui
coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume  d'affari,  sono
abrogati  a  decorrere  dagli  accertamenti  relativi  al  periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
   180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi
di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi  hanno
validita'  ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo di
imposta 1996.
   181.  Fino  alla  approvazione  degli  studi   di   settore,   gli
accertamenti  di  cui  all'articolo  39, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive    modificazioni,   possono   essere   effettuati,   senza
pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento  alle
altre  categorie  reddituali  utilizzando i parametri di cui al comma
184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei
ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai
commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:
   a) dei soggetti diversi da quelli indicati  nell'articolo  87  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  si
avvalgono  della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo
unico e degli esercenti arti e professioni  che  abbiano  conseguito,
nel  periodo  di  imposta  precedente,  compensi per un ammontare non
superiore a 360 milioni di lire e che  non abbiano optato per il  re-
gime ordinario di contabilita';
   b)  degli  esercenti  attivita'  d'impresa o arti e professioni in
contabilita' ordinaria quando dal verbale  di  ispezione  redatto  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita'
ordinaria.  Con  regolamento  da  emanare  con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto  1988,  n.  400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge; sono stabiliti  i  criteri  in  base  ai
quali  la  contabilita'  ordinaria  e'  considerata  inattendibile in
presenza di gravi  contraddizioni  o  irregolarita'  delle  scritture
obbligatorie  ovvero  tra  esse  e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
   182. Le disposizioni di cui ai commi da 179  a  189  del  presente
articolo  non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi  di
lire.
   183.  Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto , all'ammontare dei
maggiori ricavi o  compensi,  determinato  sulla  base  dei  predetti
parametri,  si  applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
   184.  Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle   entrate,
elabora  parametri  in base ai quali determinare i ricavi, i compensi
ed il volume d'affari fondatamente attribuibili  al  contribuente  in
base  alle  caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio della
specifica  attivita'  svolta.  A  tal  fine  sono  identificati,   in
riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti
che  hanno  presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti
indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi  sono
determinati    parametri   che   tengano   conto   delle   specifiche
caratteristiche della attivita' esercitata.
   185. L'accertamento di cui al comma 181 puo'  essere  definito  ai
sensi  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656,  limitatamente  alla categoria di reddito che ha formato oggetto
di  accertamento.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con
adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo
stesso  periodo  di  imposta,  l'accertamento di cui all'articolo 38,
commi da quarto a settimo, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
   186.  I  parametri  di cui al comma 184 sono approvati con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro
delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il
Ministero  delle  finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche
tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali,  dei
supporti  meccanografici  contenenti  i  programmi  necessari  per il
calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri.
   187.  La   determinazione   di   maggiori   ricavi,   compensi   e
corrispettivi,  conseguente  esclusivamente  alla  applicazione delle
disposizioni di cui al comma 181. non costituisce notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
   188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi
ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,
ricavi  o  compensi  non  annotati  nelle  scritture contabili ovvero
corrispettivi non registrati per evitare  l'accertamento  di  cui  al
comma  181,  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 55,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e all'articolo
48, primo comma, quarto periodo, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, ma
non e' dovuto il versamento della somma  pari  ad  un  ventesimo  dei
ricavi  o  dei  compensi  non  annotati  ovvero pari ad un decimo dei
corrispettivi non registrati, ivi previsto.
   189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188  si  applicano  per
gli  accertamenti  relativi  al periodo di imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1995.
   190.  All'articolo  48, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n. 917, e' aggiunto, in fine , il seguente periodo:"
Si considerano percepiti nel periodo di imposta  cui  si  riferiscono
anche  i  compensi in denaro o in natura corrisposti dai sostituti di
imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta
successivo, a condizione che venga applicata la disposizione  di  cui
al  secondo  periodo del terzo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
   191. All'articolo 23, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Possono  essere  inclusi  nelle  operazioni   di
conguaglio  di  fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura,
corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno  successivo,  a
condizione  che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15
dello stesso mese se il sostituto di imposta  e'  titolare  di  conto
fiscale ovvero il giorno 20 negli altri casi".
   192.  Sono  salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti in essere
dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in
cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e  191,  quando
le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte
entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine
anno, sempreche' le relative ritenute siano versate entro la fine del
mese successivo a quello in cui sono state operate.
   193.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  7,  comma 4, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento
dell'Amministrazione  finanziaria  ed  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti   la  produttivita'  e  l'incremento  dell'attivita'  di
contrasto  all'evasione  fiscale  e   di   recupero   delle   entrate
tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche'
le relative procedure di riscossione:
   a)  per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul
reddito delle  persone  giuridiche,  l'imposta  locale  sui  redditi,
nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle
imprese:
   1)   le   imposte  riscosse  a  seguito  della  adesione  e  della
conciliazione ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  2-bis  e
2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
   2) le imposte riscosse mediante ruoli;
   3)  gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o
ritardato versamento riscossi mediante ruoli;
   4) le pene pecuniarie e  soprattasse  per  violazione  alle  norme
riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
   b)  per  l'imposta  sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le
imposte ipotecaria e catastale, le accise e le  imposte  erariali  di
consumo  sugli  oli  minerali,  loro  derivati,  e prodotti analoghi,
nonche' sui gas incondensabili:
   1)  le  imposte  riscosse  a  seguito  della  adesione   e   della
conciliazione  ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  2-bis e
2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
   2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli;
   3)  le  multe,  le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai
trasgressori di norme relative alle tasse ed alle  imposte  indirette
sugli affari;
   4)  le  multe,  le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai
trasgressori di norme di materia di accise e di  imposte  di  consumo
riscosse mediante ruoli.
   194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro
delle finanze previsto nel terzo periodo del citato articolo 7, comma
4,   del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno  finanziario  1996  si  fa  riferimento all'ammontare delle
somme versate relative alle entrate  di cui al comma 193 rilevate dal
rendiconto dello Stato, eccedenti  l'ammontare  delle  previsioni  di
bilancio in termini di cassa:
   195.  I criteri generali e le modalita' di erogazione del compenso
di cui al comma 193 e del fondo di cui al comma 196 sono definiti con
contrattazione decentrata  a  livello  nazionale,  sulla  base  della
produttivita'   raggiunta   dall'ufficio   di  appartenenza  e  degli
obiettivi assegnati.
   196.  Ai  fini  della  perequazione  del   trattamento   economico
accessorio  del  personale dell'Amministrazione finanziaria, prevista
dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,  e'
costituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero delle finanze alimentato mediante le  risorse  conseguibili
in  attuazione  di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133.
   197.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  contratto collettivo
nazionale di  lavoro  in  materia  di  mobilita'  del  personale,  il
Ministero  delle  finanze  predispone  annualmente  un  programma  di
mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti
e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire  una
razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale.
   198.  Al  personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano
le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista  per  i
magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2
aprile  1979,  n.  97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il  diritto
al  trasferimento del coniuge convivente di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
   199. Ai dipendenti dell'Amministrazione  finanziaria  assegnati  o
trasferiti  in  conformita'  al  programma  di cui al comma 197 ed al
personale della Guardia di finanza assegnato o  trasferito  d'ufficio
sono  concessi,  con  priorita'  rispetto  agli altri aventi diritto,
alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello  Stato  il  cui
canone  e'  determinato  ai  sensi degli articoli 12 e seguenti della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
 
                               ART. 3
   200.  Il  fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze, istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
marzo  1981,  n.  211,  e'  autorizzato ad acquistare, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  utilizzando,
fino  ad  un  massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie
disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del  fondo  stesso,
immobili  ad  uso  abitativo  da attribuire in via esclusiva mediante
concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria  di
nuova  assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto
e la gestione degli immobili il fondo di  previdenza  puo'  avvalersi
degli  uffici  del  Dipartimento  del  territorio del Ministero delle
finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua  le
localita'  in  cui  devono essere acquisiti gli immobili in relazione
alle esigenze degli uffici ed alle difficolta'  di  destinazione  del
personale.
   201.  Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non
sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di  dismissione
di  beni  immobili dello Stato, ad uso abitativo, non occupati, nelle
localita'  individuate  ai  sensi  del  medesimo  comma  200.   Detta
esclusione  deve  essere  disposta  con  decreto  del  Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri competenti.
   202. Gli immobili  ad  uso  abitativo  di  proprieta'  degli  enti
previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'articolo 23 del
regio  decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4
aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono  attribuiti  in
via  prioritaria  mediante  concessione al personale della Guardia di
finanza assegnato o trasferito d'ufficio.
   203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare  entro  tre
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
individuati  la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione
in concessione degli alloggi stessi, le modalita'  di  pagamento  del
canone,  le  cause  di  cessazione  dall'assegnazione  e  gli  organi
competenti  ad   emanare   ordinanza   amministrativa   di   rilascio
dell'immobilie.
   204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono
determinati  ai  sensi  degli  articoli  12 e seguenti della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
   205. Fermi restando i compiti e  le  finalita'  della  commissione
prevista  dall'articolo  38  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n.  63  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  124 del 30 maggio 1995, in via
sperimentale per il personale  dell'Amministrazione  finanziaria,  al
fine  di  incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare
il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione  e  la
trasparenza  dei  rapporti  con  i  contribuenti,  l'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali, definisce, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  proce-
dure  finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e
idonee  alla  copertura  dei  posti   disponibili   nelle   dotazioni
organiche,  dei  livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari,
determinate ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
   206.  Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti
criteri generali:
   a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento  e  specializzazione
sono  organizzati  dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa
con il Ministero delle finanze;
   b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di  una  prova
selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la
competenza  necessaria  per lo svolgimento delle mansioni del profilo
al quale e' indirizzato il corso;
   c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla  lettera  b)  i
dipendenti   dell'Amministrazione   finanziaria  in  servizio  al  31
dicembre 1994, appartenenti a  qualifiche  funzionali  immediatamente
inferiori  a  quella  a  cui  sono indirizzati i corsi, salvo che per
l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso,  alla  data
di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno
cinque  anni  e  del  titolo  di  studio  prescritto per l'accesso al
profilo professionale cui sono indirizzati i corsi,  ovvero  con  una
anzianita'  di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo
di studio inferiore a quello previsto per la  qualifica  per  cui  si
concorre;
   d)  i  corsi  hanno  contenuto  teorico e vertono sulle materie di
diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria;
   e) a conclusione dei corsi i  candidati  sono  sottoposti  ad  una
prova  di  carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e'
indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita  la
graduatoria dei vincitori;
   f)  le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro
per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze.
   207. Il decreto con il quale l'Amministrazione finanziaria procede
all'inquadramento alla qualifica superiore  del  dipendente,  che  ha
superato  il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione
dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena  di
decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento.
   208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione
della  prima  graduatoria  del  corso di cui al comma 207, decorre il
termine  di  sessanta  giorni  per  l'applicazione  della  disciplina
prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni,  in deroga a quanto previsto dallo
stesso articolo 57, comma 6.
   209. L'articolo 5 della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
sostituito  dall'articolo  1  della  legge  3 maggio 1971, n. 320, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i  capitani  del
ruolo  normale  che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il
corso superiore di polizia  tributaria,  della  durata  di  due  anni
accademici,  nel  numero  stabilito  con  decreto  del Ministro delle
finanze, subordinatamente all'esito favorevole  di  un  concorso  per
titoli  ed  esami  e  nell'ordine della graduatoria compilata in base
alle risultanze dello stesso.
   2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e'  ammessa
per  piu'  di  due  volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del
limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi  al  termine  dei
quali  il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella
graduatoria  di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore
a 26/30.
   3. Sulle domande di ammissione  al  concorso  esprimono  parere  i
superiori  gerarchici,  fino  al  comandante  di  Corpo,  e decide la
commissione ordinaria di  avanzamento,  tenuto  conto  dei  requisiti
complessivi  e  dei  precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli
ufficiali.
   4. I tenenti  colonnelli,  alla  data  in  cui  viene  indetto  il
concorso,  devono  essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di
grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono
avere  compiuto   il   periodo   di   comando   richiesto   ai   fini
dell'avanzamento  al  grado  superiore  ed essere compresi, alla data
anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.
   5. Il corso superiore  di  polizia  tributaria  provvede  all'alta
qualificazione   professionale  degli  ufficiali  del  ruolo  normale
mediante  il  perfezionamento  ed   il   completamento   della   loro
preparazione  tecnica  e  culturale,  ai  fini  dell'assolvimento  di
incarichi di particolare rilievo in  campo  operativo  e  presso  gli
organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di
elevato impegno.
   6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del
corso  superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3.  della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
   7.  Il  concorso  di  cui  al  comma  1 e' indetto alla data del 1
gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.
   8. Alla valutazione dei titoli e delle  prove  di  esame  provvede
apposita  commissione  presieduta dal comandante in seconda del Corpo
della  guardia  di  finanza.   La   stessa   si   articola   in   due
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame
ed  e'  nominata  annualmente con decreto del Ministro delle finanze,
con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle  predette
sottocommissioni.
   9.  Il  superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri  corsi
o  titoli  acquisiti,  in  aggiunta  ai vantaggi di carriera previsti
dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".
   210. Sino all'emanazione del decreto  ministeriale  con  il  quale
sono  stabilite  le  modalita'  per  lo  svolgimento del concorso per
l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria,  i  tenenti
colonnelli  compresi  nell'ultimo  terzo  dell'organico  del grado, i
maggiori ed i capitani compresi nel  primo  terzo  dell'organico  del
grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso
superiore  di  polizia  tributaria  secondo  le  norme  previste  dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio  1989,  n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici
di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre
1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo.
   211. La legge 29 luglio 1991, n.  237,  e'  abrogata  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   212.   Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  a  reclutare
annualmente nel Corpo della guardia  di  finanza,  nei  limiti  delle
vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di
finanzieri  ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di leva
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n.  237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda,
qualora  abbiano  ottenuto  il  nulla-osta dalle competenti autorita'
militari. Essi debbono essere in possesso  dei  requisiti  prescritti
per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza.
   213.  L'entita'  del  contingente  da  reclutare  viene  stabilita
annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro della difesa.
   214. Il servizio dei finanzieri ausiliari e', a tutti gli effetti,
servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva
per l'Esercito.
   215.  I  finanzieri  ausiliari  sono  assegnati  ad  istituti   di
istruzione  per  un  addestramento  militare  e tecnico-professionale
della durata di quattro mesi. Nel  successivo  impiego  deve  tenersi
conto del loro particolare grado di addestramento.
   216.  I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del relativo
stato giuridico dei finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza,
nonche'  alle  norme di servizio previste per gli appartenenti a tale
Corpo.
   217. I finanzieri ausiliari assumono la  qualifica  di  agenti  di
polizia  giudiziaria,  di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di
polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio  e,  con
la  medesima  decorrenza, e' loro attribuito il trattamento economico
previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari.
   218. I finanzieri ausiliari sono collocati in  congedo  illimitato
al  termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano,
per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui  all'articolo  38
della legge 3 agosto 1961, n. 833.
   219.  All'atto  di collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta  ed  abbiano  prestato  lodevole  servizio  possono  essere
trattenuti  per  un  altro  anno,  con  la  qualifica  di  finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma  volontaria
di  anni  quattro,  previo completamento dei corsi di istruzione e di
addestramento previsti per i finanzieri.  Tale seconda facolta'  puo'
essere  esercitata,  ricorrendone i presupposti di lodevole servizio.
Il servizio gia' prestato dalla data  dell'iniziale  reclutamento  e'
valido  a  tutti  gli  effetti  sia giuridici che economici qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
   220. Il Ministro delle finanze puo' in qualsiasi momento,  durante
la  ferma  di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal servizio nel
Copro  della  guardia  di  finanza  con  provvedimento  motivato.   I
finanzieri  ausiliari  esonerati  vengono  posti  a  disposizione dei
distretti militari competenti, per il completamento  della  ferma  di
leva.
   221.  Per  una  piu'  incisiva attivita' di contrasto all'evasione
fiscale e per ripianare vacanze organiche  del  ruolo  normale  degli
ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di
finanza,  previsto  dalla  tabella  E  allegata  al  decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio  1992,  n.  217,  il  Corpo della guardia di finanza, per il
reclutamento di sottotenenti in  servizio  permanente  effettivo,  e'
autorizzato  ad  indire  concorsi  straordinari, per titoli ed esami,
riservati  agli  ufficiali  di  complemento  laureati,  di  eta'  non
superiore a trenta anni, che:
   a) abbiano prestato o stiano prestando servizio  di  prima  nomina
nella Guardia di finanza;
   b)  siano  riconosciuti  meritevoli  di  parteciparvi per qualita'
morali, di carattere e per precedenti disciplinari;
   c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel
congedo.
   222. I concorsi di cui al comma 221 sono indetti con  decreto  del
Ministro  delle finanze, senza elevazione dei limiti di eta' previsti
per l'ammissione ai concorsi  pubblici  e  con  l'applicazione  delle
disposizioni e modalita' contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7,
8,  10  e  11,  della  legge  28  giugno  1986, n. 338, concernenti i
concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso
articolo 4.
   223. Alla legge  26  febbraio  1974,  n.  45,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma dell'articolo:
   1) dopo le parole "concorso per titoli" sono aggiunte le seguenti:
"ed esami";
   2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)  siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle
finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
   b) all'articolo 2:
   1)  al  primo  comma,  dopo  le parole "norme di svolgimento" sono
inserite le seguenti: ", la ripartizione dei  posti,  se  necessaria,
tra  le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei bandi
di concorso";
   2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
   "Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un  punteggio
superiore  ad  un  terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun
candidato.
   Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella
somministrazione  di  test  culturali  ed  intellettivi   idonei   ad
accertare  che  i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al
ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati".
   224. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30  agosto  1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  la  cifra:  "1.146.600"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"1.166.000".
   225.  Per  l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della  rete  di
raccolta  del  gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della
raccolta nei comuni ove la domanda puo' essere piu' significativa, al
fine  di  conseguire  il  maggior  gettito  erariale  di  lire  1.500
miliardi.
   226.  Gradualmente,  fino  al  10  per cento, le nuove concessioni
possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti  di  generi
di    monopolio    site    in    stazioni   ferroviarie,   marittime,
automobilistiche,  delle  aviolinee  ed  in  stazioni   di   servizio
autostradali.
   227.  L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
comitato  generale  per  i  giochi,  procede   ad   incrementare   la
distribuzione  e  la  vendita  dei biglietti delle lotterie nazionali
tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso  l'istituzione  di
eventuali canali aggiuntivi.
   228.  Ferma  restando  la  facolta'  attribuita al Ministero delle
finanze con l'articolo 11 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, la raccolta delle giocate del lotto e  dei  concorsi  pronostici
deve  essere  effettuata  direttamente  presso  le ricevitorie a cio'
espressamente  autorizzate,  non  essendo  ammessa  alcuna  forma  di
intermediazione.
   229.    L'organizzazione   e   l'esercizio   delle   scommesse   a
totalizzatore e a quota fissa riservate al  CONI  sulle  competizioni
sportive  organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie.
   230. Con regolamento approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  determinate  le  norme     per
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
   231.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri sono
determinate le quote  dell'introito  derivante  dall'esercizio  delle
scommesse  a  totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al
netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
della  quota  attribuita  al  concessionario e degli oneri di diretta
imputazione del concedente, spettanti allo Stato  e  al  CONI.  Dette
quote  sono  destinate,  per  almeno il 50 per cento, d'intesa con le
regioni  e  le  province   autonome,   a   favorire   la   diffusione
dell'attivita'   sportiva  nel  Paese,  attraverso  interventi  sulle
infrastrutture sportive, segnatamente nelle zone   piu'  carenti,  in
particolare  del  Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree ur-
bane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti  i
cittadini nell'intero territorio nazionale.
   232. Ai fini dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  trasferiti  nei  ruoli  del  Ministero  delle  finanze  in
conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione  aziendale,
e'   attribuito   un   assegno   personale  non  pensionabile  e  non
rivalutabile,  pari  all'eventuale  differenza  tra  il   trattamento
accessorio  complessivo  in  godimento  all'atto  del passaggio ed il
trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione.
   233. L'assegno personale di cui al comma 232 e' conservato fino al
riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle  predette  quote  di
retribuzione accessoria.
   234.  Ai  dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato distaccati presso il Ministero delle  finanze,  in  attesa  del
trasferimento  previsto  al  comma 232, e' corrisposto il trattamento
accessorio complessivo fruito prima del distacco.
   235.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  232  si
provvede  annullamente utilizzando le disponibilita' del capitolo 110
dello stato di previsione della spesa  dell'Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di Stato nella misura resa necessaria dal numero delle
unita'   che   transitano   alle   dipendenze    dell'Amministrazione
finanziaria.
   236.  La  somma  di  cui  al  comma  235  dovra' essere versata ad
apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata  ai  fini
della  sua  iscrizione al capitolo 1027 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
   237. Gli  enti  pubblici  e  le  persone  giuridiche  private  che
gestiscono  forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i fondi
destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati  ed  invalidi
del  lavoro  (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori
italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia  (ONPI),
ad  eccezione  dell'INPS  e  dell'INAIL  per  i  quali  continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1-duodecies  del
decreto-legge  18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1978,  n.  641,  e  successive  modificazioni,
provvedono  a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo 1979,
al  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato   -
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla  predetta
data  del  31  marzo 1979 sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisiti all'Erario.
   238. L'autorita' per l'energia elettrica ed il gas  accerta  entro
il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti
dalla  reintegrazione  degli  oneri  connessi alla sospensione e alla
interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari  ed
alla  chiusura  definitiva  delle  centrali  nucleari, verificando la
congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli
definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Qualora entro tale data l'Autorita' non abbia provveduto ai  relativi
accertamenti  provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro
del tesoro.
   239. Ai fini del contenimento del limite massimo del  saldo  netto
da  finanziare  per  gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da
adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure  selettive
di  riduzione  di  spesa  in  misura complessiva non inferiore a lire
5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997
e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi  sono  iscritti
ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.  362.
   240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II,
punto  1,  lettere  A e B, del provvedimento CIPE n. 32 del 23 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio  1986,
dopo  che  il  CIPE  avra'  accertato  l'avvenuto conseguimento delle
finalita' dello stesso provvedimento, sono riassegnati al  Fondo  per
l'ammortamento  dei titoli di Stato. Il CIP provvede all'accertamento
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge.
   241.  Le  entrate  di  cui  ai  commi  82  e seguenti del presente
articolo e gli effetti finanziaria  derivanti  dai  provvedimenti  da
emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono
alla  copertura  degli  oneri  per  il  servizio del debito pubblico,
nonche' alla  realizzazione  delle  linee  di  politica  economica  e
finanziaria  in  funzione  degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  saranno
definite,  ove  necessarie,  le  modalita' per l'attuazione di quanto
previsto dal presente comma.
   242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla
stima del fabbisogno del settore statale  per  l'anno  1996,  di  cui
all'articolo  30,  comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, risulti  superiore  a  quello  previsto  dalla
relazione  previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996, il
Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di
riduzione di spesa volti a  ricondurre  il  fabbisogno  medesimo  nei
limiti programmati.
   243.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  in  quanto  non  in  contrasto  con  le norme dei rispettivi
Statuti e con le relative norme di attuazione.
   244.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
 
                               ART. 3
                               ART. 3
                               ART. 3
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