decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati e sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 119. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: " ; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie". 120. Nell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "In deroga al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma"; b) nella lettera d) le parole: "le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale"; c) nella lettera e) dopo le parole: "le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "e le operazioni"; d) nella lettera f) le parole: "le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse di quelle di consulenza tecnica e legale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale". 121. All'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale". 122. I numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute deter- minate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; ". 123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. 124. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 31), le parole: "per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo". 125. Per ciascuno dei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione di cui al penultimo comma del predetto articolo 34, ne' l'eventuale rinuncia al regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione che per gli stessi periodi siano stati osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 126. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' prorogato al 31 dicembre 1995. 127. All'articolo 8, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo la parola: "importazioni" sono inserite le seguenti: "effettuate dal 1 gennaio 1973". 128. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonche' agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialita' medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita cosi' determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del prezzo e' stato accettato dalle parti in conformita' a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente non si fa' luogo a rimborsi di imposta gia' pagata, ne' sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle consegne eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 129. A decorrere dal 1 aprile 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unita' posologica, tenendo conto della eventuale diversita' di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto di quello individuato ai sensi del presente comma e' tenuto ad informare l'assistito delle disponibilita' di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonche' alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128. 130. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare, su domanda, l'immissione in commercio quali generici di tutti i farmaci la cui formulazione non sia protetta da brevetto o dal certificato produttivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al Regolamento (CEE) n. 1768/92. I farmaci generici vengono identificati dalla denominazione generica del principio attivo ovvero dalla denominazione del farmaco, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione. Il Ministro della sanita', entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento concernente l'autorizzazione all'ammissione in commercio dei farmaci generici. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il Ministro della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta giorni. I prezzi dei farmaci generici e delle altre specialita' medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, la cui autorizzazione all'ammissione in commercio sia rilasciata dopo il 1 gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella Gazzetta Ufficiale. 131. La nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' sostituita dalla seguente: "II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare. c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". 132. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "4 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille". 133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento. 134. Le disposizioni di cui ai commi 132 e 133 del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1 gennaio 1996. 135. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso." ; b) nell'articolo 55, comma 1, la parola: "definitivo" e' soppressa; c) nell'articolo 56, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente"; d) nell'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "Il pagamento delle imposte di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ",richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,"; e) nell'articolo 76, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale."; f) nell'articolo 76, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva". 136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) nel quarto comma, le parole: da "i trimestri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare."; 2) nel sesto comma, le parole: "trimestrale scadente il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "bimestrale scadente a febbraio"; 3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza."; b) nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica."; c) nella nota 3-ter dell'articolo 13 della citata tariffa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno". ART. 3 137. Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal citato decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli atti formati, emessi oricevuti nel corso dell'anno 1994, in luogo delle imposte previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta, entro il 29 febbraio 1996, l'imposta dovuta per l'estratto conto pre- via presentazione entro il 31 gennaio del suddetto anno di dichiarazione all'ufficio del registro. 138. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'armi, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attivita' relative ai metalli preziosi, la pesca professionale marittima, la proprieta' industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, commi 1, 35 46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da 76 a 79, 80, 85, e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da quelle sopra indicate sono sopresse, fatta eccezione per le voci in- dicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1 e 2, concernenti la registrazione delle persone giuridiche e le modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti, nonche' l'iscrizione nel registro delle imprese, che vengono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile ed al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 4 della tariffa suddetta continua ad essere dovuta esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da eseguire nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile. 139. La misura della tassa prevista nell'articolo 14 della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 120 mila a lire 170 mila. 140. La misura della tassa prevista dall'articolo 61, comma 1, della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 50 mila a lire 70 mila. 141. E' istituita la tassa di concessione governativa per l'iscrizione agli albi, fissata in lire 250 mila, riguardante i soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138. 142. Nell'articolo 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3 e' sostituita dalla seguente: "3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione del versamento". 143. La nota 2 dell'articolo 88 della tariffa di cui al comma 138 e' sostituita dalla seguente: "2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio delle attivita', ella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa". 144. Nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa". 145. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non piu' dovute ai sensi del comma 138, possono essere applicate, con proprie leggi, anche agli atti e provvedimenti adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, delle regioni a statuto speciale, fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse. 146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la predetta data, e' approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione; b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta; c) semplificare le modalita' di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformita' ai criteri dettati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici; d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nella Unione europea; e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura; f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente; g) armonizzare i termini di versamento in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile nonche' la disciplina delle relative sanzioni; h) riordinare le modalita' di versamento con riferimento alla generalita' dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello di versamento, ferme restando le ulteriori modalita' previste dalla disciplina delle singole imposte. 148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma 147 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 149. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel immatricolati dal 3 febbraio 1992, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste. 150. Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto installato per la prima volta successivamente al 1 maggio 1993, non sono soggetti alla tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni. 151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e 150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dal comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349. 152. E' soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. E' abrogata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 153. L'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e succes- sive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma. 154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1996, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 e' aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 1 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995. 155. All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono inserite le seguenti: "Costruiti da oltre trenta anni". 156. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal seguente: "ART. 23. - (Tassa sulla circolazione di prova). - 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validita' e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa. 2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonche' le variazioni riguardanti gli assegnatari. 3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia ". 157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 1996. 158. La nuova convenzione concernente servizi di cui al comma 157 verra' stipulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze. 159. Il comma 5 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato. 160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi tributari. 161. La delega di cui al comma 160 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione dell'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e contemporanea elevazione delle tasse automobilistiche nella stessa percentuale, nonche' modificazione del carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti; b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e IVA connessa e della tassa di concessione governativa relativa all'abbonamento; determinazione della percentuale di aumento da apportare alle tasse automobilistiche per il recupero del gettito nonche' della quota di detto aumento sostitutivo del canone autoradio, comprensivo di IVA calcolata sulla base dei canoni introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e della quota sostitutiva delle tasse di concessione governativa di pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi delle voci di tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; raccordo con l'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, che devolve allo strumento pattizio del contratto di servizio tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e RAI la determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua forma per le diverse utenze; previsione del trasferimento delle competenze in materia di tasse automobilistiche all'ufficio del registro di Roma e previsione della facolta' di avvalersi, per gli adempimenti ad esso demandati, della collaborazione dell'ente concessionario del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; c) razionalizzazione e snellimento della disciplina della interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a parziale modifica dell'articolo 5, commi trentaseiesimo, quarantaqrattesimo e quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi; d) revisione di casi di esenzione dall'obbligo tributario, in relazione a particolari categorie di veicoli; e) applicazione alle riscossioni delle tasse automobilistiche delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti; f) abrogazione di disposizioni vigenti, anche aventi valore di legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina. 162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare, a norma dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 160, puo' stabilire modalita' e termini per il pagamento della tassa automobilistica. 163. A decorrere dal 1 luglio 1996 l'esazione della tassa sugli autoveicoli e' effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di assicurazione che hanno in carico, ai fini della responsabilita' civile, gli autoveicoli. 164. Le compagnie di assicurazione devono versare all'erario, entro le normali scadenze mensili per il versamento delle ritenute d'acconto, gli importi riscossi per conto degli enti pubblici interessati ai fini della tassa sulla proprieta' degli autoveicoli. 165. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per fissare le procedure tecniche per l'attuazione dei commi da 163 a 167 del presente articolo, nonche' l'eventuale rimborso dei costi di esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici. 166. Sono fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale e a livello statale, per il calcolo della tassa sulla proprieta' degli autoveicoli. 167. Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa inutilizzati sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma 163 da effettuare mediante versamento in conto corrente postale secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 165. 168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; 4) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione. 169. L'attuazione della delega di cui al comma 168 non dovra' comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative transitorie, attraverso l'integrazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dai soggetti diversi da quelli indicati nel comma 168, lettera b), nonche' mediante congrua ridefinizione degli oneri accessori sopportati dal Tesoro in occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine. 170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stato ancora determinata la sanzione, il 15 per cento e calcolato sul minimo della sanzione applicabile. E' escluso il pagamento delle indennita' di mora e degli interessi. 171. La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purche' tempestivo, sia inammissibile. 172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 31 marzo 1996; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo. 173. Il pagamento e' effettuato entro il 31 marzo 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute. 174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non da', comunque, diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate. 175. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: a) le modalita' per la presentazione delle domande; b) le procedure per il controllo delle stesse; c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute; d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi; e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo. 176. Possono essere definite anche le controversie pendenti rela- tive a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 177. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' inserito il seguente: "6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;". 178. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 6) e' inserito il seguente: "6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;". 179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. 180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996. 181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il re- gime ordinario di contabilita'; b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. 182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto , all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attivita' esercitata. 185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. 187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181. non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. 190. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine , il seguente periodo:" Si considerano percepiti nel periodo di imposta cui si riferiscono anche i compensi in denaro o in natura corrisposti dai sostituti di imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo, a condizione che venga applicata la disposizione di cui al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 191. All'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15 dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di conto fiscale ovvero il giorno 20 negli altri casi". 192. Sono salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti in essere dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e 191, quando le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine anno, sempreche' le relative ritenute siano versate entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state operate. 193. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche' le relative procedure di riscossione: a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte riscosse mediante ruoli; 3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli; 4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta; b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas incondensabili: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli; 3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari; 4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme di materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli. 194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto nel terzo periodo del citato articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento all'ammontare delle somme versate relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle previsioni di bilancio in termini di cassa: 195. I criteri generali e le modalita' di erogazione del compenso di cui al comma 193 e del fondo di cui al comma 196 sono definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, sulla base della produttivita' raggiunta dall'ufficio di appartenenza e degli obiettivi assegnati. 196. Ai fini della perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze alimentato mediante le risorse conseguibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilita' del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale. 198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100. 199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. ART. 3 200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza puo' avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le localita' in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficolta' di destinazione del personale. 201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato, ad uso abitativo, non occupati, nelle localita' individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti. 202. Gli immobili ad uso abitativo di proprieta' degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio. 203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalita' di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobilie. 204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proce- dure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali: a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero delle finanze; b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso; c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre; d) i corsi hanno contenuto teorico e vertono sulle materie di diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria; e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori; f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze. 207. Il decreto con il quale l'Amministrazione finanziaria procede all'inquadramento alla qualifica superiore del dipendente, che ha superato il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena di decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento. 208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 57, comma 6. 209. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. 2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30. 3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. 4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. 5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno. 6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. 8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni. 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge". 210. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalita' per lo svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo. 211. La legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 212. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo della guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di finanzieri ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla-osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza. 213. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa. 214. Il servizio dei finanzieri ausiliari e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito. 215. I finanzieri ausiliari sono assegnati ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego deve tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. 216. I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del relativo stato giuridico dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo. 217. I finanzieri ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari. 218. I finanzieri ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 3 agosto 1961, n. 833. 219. All'atto di collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i finanzieri. Tale seconda facolta' puo' essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio. Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. 220. Il Ministro delle finanze puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal servizio nel Copro della guardia di finanza con provvedimento motivato. I finanzieri ausiliari esonerati vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva. 221. Per una piu' incisiva attivita' di contrasto all'evasione fiscale e per ripianare vacanze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di finanza, previsto dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, e' autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento laureati, di eta' non superiore a trenta anni, che: a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza; b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali, di carattere e per precedenti disciplinari; c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo. 222. I concorsi di cui al comma 221 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici e con l'applicazione delle disposizioni e modalita' contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernenti i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 4. 223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'articolo: 1) dopo le parole "concorso per titoli" sono aggiunte le seguenti: "ed esami"; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". b) all'articolo 2: 1) al primo comma, dopo le parole "norme di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso"; 2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato. Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati". 224. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: "1.146.600" e' sostituita dalla seguente: "1.166.000". 225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della raccolta nei comuni ove la domanda puo' essere piu' significativa, al fine di conseguire il maggior gettito erariale di lire 1.500 miliardi. 226. Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali. 227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi. 228. Ferma restando la facolta' attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici deve essere effettuata direttamente presso le ricevitorie a cio' espressamente autorizzate, non essendo ammessa alcuna forma di intermediazione. 229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. 231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le quote dell'introito derivante dall'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente, spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d'intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell'attivita' sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree ur- bane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. 232. Ai fini dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, e' attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione. 233. L'assegno personale di cui al comma 232 e' conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle predette quote di retribuzione accessoria. 234. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccati presso il Ministero delle finanze, in attesa del trasferimento previsto al comma 232, e' corrisposto il trattamento accessorio complessivo fruito prima del distacco. 235. All'onere derivante dall'applicazione del comma 232 si provvede annullamente utilizzando le disponibilita' del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella misura resa necessaria dal numero delle unita' che transitano alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. 236. La somma di cui al comma 235 dovra' essere versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della sua iscrizione al capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 237. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i fondi destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), ad eccezione dell'INPS e dell'INAIL per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modificazioni, provvedono a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo 1979, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla predetta data del 31 marzo 1979 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'Erario. 238. L'autorita' per l'energia elettrica ed il gas accerta entro il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorita' non abbia provveduto ai relativi accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro. 239. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure selettive di riduzione di spesa in misura complessiva non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIPE n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avra' accertato l'avvenuto conseguimento delle finalita' dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il CIP provvede all'accertamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 241. Le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo e gli effetti finanziaria derivanti dai provvedimenti da emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. 242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno 1996, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc- cessive modificazioni, risulti superiore a quello previsto dalla relazione previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996, il Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di riduzione di spesa volti a ricondurre il fabbisogno medesimo nei limiti programmati. 243. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione. 244. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996. ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3