(parte 3)
 
 
           Note all'art. 3, comma 5:
             -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio
          1970, n.  281:
             "Art.  8     (Partecipazione  al  gettito   di   imposte
          erariali).    -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare
          e' commisurato al  gettito  annuale  dei  seguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le  quote  suindicate  sono  commisurate   all'ammontare
          complessivo  dei  versamenti in conto competenza e residui,
          relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente  alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati per legge alla  copertura  di  nuove  o  maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  del  gettito  complessivo  del tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste dal precedente comma, e' determinata con la  legge
          di bilancio statale.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C)  per  i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in base ai
          seguenti requisiti:
                a) tasso di emigrazione al di  fuori  del  territorio
          regionale,  relativo al penultimo anno antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b)  grado  di  disoccupazione,  relativo al penultimo
          anno antecedente a quello della devoluzione, quale  risulta
          dal  numero  degli  iscritti  nelle  liste  di collocamento
          appartenenti alla prima e seconda classe,  secondo  i  dati
          ufficiali   rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
                c)  carico  pro-capite   dell'imposta   complementare
          progressiva  sul  reddito  complessivo posta in riscossione
          mediante ruoli nel  penultimo  anno  antecedente  a  quello
          della   devoluzione   quale   risulta  dai  dati  ufficiali
          pubblicati dal Ministero delle finanze.  Con  l'entrata  in
          vigore   dei  provvedimenti  di  attuazione  della  riforma
          tributaria, il carico pro-capite sara'  riferito  ad  altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre  decimi  del  fondo  e'  fatta in ragione diretta della
          popolazione residente, quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  antecedente  a  quello della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al  pagamento  delle  somme  spettanti  alle regioni, il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con  successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e  comunque  non oltre due anni, saranno riveduti i criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di una perequazione in ragione  inversamente  proporzionale
          al reddito medio pro-capite di ciascuna regione".
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge
          23 dicembre 1992, n. 500: "6. Il fondo  comune  determinato
          ai  sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
          comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito
          con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a
          ciascuna regione,  unitamente  alle  entrate  spettanti  ai
          sensi  dell'art.  4,  comma  1,  lettera c), della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, le  stesse  risorse  complessivamente
          attribuite  a  titolo  di  fondo  comune  per  l'anno 1992;
          l'eventuale ulteriore disponibilita' sul predetto fondo  e'
          ripartita  tra  le  regioni  in  proporzione alle quote del
          fondo medesimo attribuite per l'anno  1992.  Le  erogazioni
          sono  disposte in quote trimestrali al netto delle somme di
          cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n.  151".
           Nota all'art. 3, comma 6:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del
          D.L. n.  8/1993:
          "1. Ai  fini  del  ripiano  degli  eventuali  disavanzi  di
          amministrazione   risultanti   dalle   leggi  regionali  di
          approvazione dei rispettivi conti  consuntivi,  le  regioni
          sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche
          in   deroga   alle   limitazioni  stabilite  dalle  vigenti
          disposizioni statali, con aziende ed  istituti  di  credito
          ordinario  e  speciale  nonche'  con  la  Cassa  depositi e
          prestiti nell'ambito delle vigenti  disposizioni;  i  mutui
          possono  essere  assunti  solo  dalle  regioni  che abbiano
          attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. A tal
          fine non e'  richiesto  l'aumento  fino  al  75  per  cento
          dell'aliquota  dei  tributi  prevista dall'art. 1, comma 1,
          lettera i), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  nonche'
          l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista
          dal  capo  III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
          398.
             2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni
          e al relativo pagamento in favore delle aziende e  istituti
          mutuanti  provvede  direttamente  il  Ministero  del tesoro
          mediante prelievo  dei  fondi  occorrenti  sulle  spettanze
          regionali   relative   al   fondo   comune,  previa  delega
          regionale".
           Nota all'art. 3, comma 7:
             - L'art. 20, comma 2, del D.L. n. 8/1993 e' riportato in
          nota al comma 6.
           Nota all'art. 3, comma 8:
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
          n.  491/1993: "10. Per effetto dell'applicazione  dell'art.
          1,   a   partire   dall'anno  1994,  la  quota  di  risorse
          finanziarie da attribuire al Ministero per  gli  interventi
          nelle  materie  di  sua  competenza, previste dalle leggi 8
          novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n.   201, e  dalle
          successive  leggi  di programmazione, per i settori oggetto
          della presente legge, non puo' essere superiore al  20  per
          cento".
           Note all'art. 3, comma 10:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della legge n.
          9/1991, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art. 26   (Aliquote della produzione  corrisposte  allo
          Stato).   - 1. I titolari di concessione di coltivazione, a
          decorrere dal  1›  gennaio  1990,  sono  esonerati  per  un
          triennio  e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9
          del presente articolo,  fino  al  31  dicembre  1996  dalla
          corresponsione  allo Stato dell'aliquota del prodotto della
          coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21
          luglio 1967, n. 613, purche' gli importi corrispondenti  al
          valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non
          esclusiva  o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi
          e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o
          nella piattaforma  continentale.  Sono  confermati  per  le
          regioni  a  statuto  speciale i benefici di cui all'art. 54
          della legge 21 luglio 1967, n. 613.
             1-bis.   A  decorrere  dal  1›  gennaio  1996  un  terzo
          dell'aliquota
           e' devoluto alle regioni, di  cui  all'art.  1  del  testo
          unico
           approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 6
          marzo
           1978, n. 218, nelle quali si effettuano  le  coltivazioni.
          Le
           regioni  impegnano  tali  proventi per il finanziamento di
          piani
           di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei
           territori in cui sono ubicati i giacimenti.
             2. L'esonero compete fino alla concorrenza  del  30  per
          cento  del costo delle attivita' previste nel comma 1 ed e'
          cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 27.
             3. Per  ottenere  l'esonero  previsto  nel  comma  1,  i
          titolari   di  concessione  di  coltivazione  devono  farne
          richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono
          le aliquote, corredandola con un progetto di massima  degli
          investimenti,  che  specifichi  la  data  di  inizio  e  di
          ultimazione delle opere, il  loro  costo  ed  il  piano  di
          finanziamento delle stesse.
             4.  L'esonero  e'  concesso  dalla  sezione dell'ufficio
          nazionale minerario  per  gli  idrocarburi  competente  per
          territorio sulla base del progetto presentato.
             5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e
          gassosi  devono  essere  iniziate  nello stesso anno cui si
          riferiscono le aliquote non corrisposte e completate  entro
          i cinque anni successivi.
             6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonche'
          l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri
          uffici periferici.
             7.  Qualora  risulti che l'attivita' programmata non sia
          stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma  6,
          ovvero  che  a fronte dei costi sostenuti competa un minore
          esonero, si fa luogo entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dei
          predetti termini al recupero del valore corrispondente alle
          aliquote  non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo
          comma dell'art. 33 della legge 21  luglio  1967,  n.    613
          maggiorato  di  un  interesse  pari  alla  misura del tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla   data   dell'esonero,
          aumentato di quattro punti.
             8.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il CIPE con propria delibera  stabilisce  i
          criteri  per  la  verifica  della persistenza delle attuali
          condizioni del mercato del greggio al fine  della  conferma
          della esenzione di cui al comma 1.
             9.  La  verifica  di  cui  al  comma 8 e' effettuata dal
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          ogni  due  anni  a  decorrere  dal 30 giugno del terzo anno
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.  L'eventuale conferma dell'esenzione e' disposta con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.
          218/1978:
             "Art. 1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente,   testo   unico   si  applica,  qualora  non  sia
          prescritto diversamente dalle  singole  disposizioni,  alle
          regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie,  Basilicata,
          Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e  di
          Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi
          nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai  comuni compresi
          nella zona del comprensorio di bonifica del  fiume  Tronto,
          ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
          bonifica  di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi
          territori dei comuni di  Isola  del  Giglio  e  di  Capraio
          Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al  precedente comma comprenda parte di quello di un comune
          con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data  del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata al solo territorio di quel  comune  facente  parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
           Note all'art. 3, comma 11:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          97/1994, recante nuove disposizioni per le zone montane:
             "Art. 2 (Fondo nazionale  per  la  montagna).  -  1.  E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  il  Fondo   nazionale   per   la
          montagna.
             2.  Il  Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello Stato e di  enti  pubblici,  ed  e'  iscritto  in  un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del bilancio e della  programmazione  economica.  Le  somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
             3.  Le  risorse  erogate  dal  Fondo   hanno   carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono ad  istituire  propri  fondi  regionali  per  la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi bilanci, con i quali  sostenere  gli  interventi
          speciali di cui all'art. 1.
             4.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano con
          propria legge i criteri relativi all'impiego delle  risorse
          di cui al comma 3.
             5.  I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le province autonome sono stabiliti con  deliberazione  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  del bilancio e della
          programmazione economica, d'intesa con  il  Ministro  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.
             6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza
          della   salvaguardia   dell'ambiente   con  il  conseguente
          sviluppo   delle   attivita'   agro-silvo-pastorali    eco-
          compatibili,  dell'estensione del territorio montano, della
          popolazione residente, anche con riferimento alle classi di
          eta', all'occupazione ed all'indice  di  spopolamento,  del
          reddito  medio  pro  capite,  del  livello  dei  servizi  e
          dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali".
             - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del  D.Lgs.
          n.    96/1993:  "5. Nello stato di previsione del Ministero
          del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra
          le amministrazioni  competenti,  al  quale  affluiscono  le
          disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle
          finalita'  di  cui  al  presente decreto, con esclusione di
          quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma  1,
          e  all'art.  13.  Al  Fondo  affluiscono  altresi',  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il  ricavo
          dei  mutui  autorizzati  ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,
          nonche'   le  disponibilita'  di  tesoreria  relative  alle
          competenze trasferite".
           Nota all'art. 3, comma 12:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957:
             "Art. 3. - I titolari  dei  depositi  di  oli  minerali,
          delle   stazioni   di   servizio   e  degli  apparecchi  di
          distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al
          primo e al secondo comma dell'art. 1, devono essere  muniti
          di  apposita  licenza triennale soggetta al solo diritto di
          bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico  delle  imposte  di
          fabbricazione  e sono obbligati alla tenuta del registro di
          carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati
          dei certificati di provenienza della merce, debbono  essere
          restituiti  al  competente Ufficio tecnico delle imposte di
          fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.
             Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25
          del R.D.   20  luglio  1934,  n.  1303,  la  licenza  viene
          rilasciata  al locatario o al comodatario, ai quali incombe
          l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
             La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa
          ai sensi dell'art. 140 del codice penale nei confronti  del
          titolare  o  del  legale rappresentante o del locatario che
          sia  sottoposto  a  procedimento  penale  per   violazioni,
          commesse  nella gestione dei predetti impianti, costituenti
          delitti in materia di imposta di  fabbricazione  sugli  oli
          minerali  punibili  con  la  reclusione  non  inferiore nel
          minimo ad un anno.
             Il provvedimento di sospensione  ha  effetto  fino  alla
          pronuncia  di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  con la
          sentenza di condanna definitiva viene  disposta  la  revoca
          della   licenza   di  esercizio  nonche'  l'esclusione  dal
          rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni".
           Note all'art. 3, comma 13:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  D.Lgs.  n.
          398/1990:
             "Art.  17.  -  1.  Le  regioni a statuto ordinario hanno
          facolta'  di  istituire  con   proprie   leggi   un'imposta
          regionale  sulla  benzina  per  autotrazione, erogata dagli
          impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.
             2.  Le  regioni,  possono, con successive leggi, fissare
          l'aliquota  dell'imposta  in  misura  diversa   da   quella
          precedentemente  prevista, purche' non eccedente lire 30 al
          litro, sulla benzina erogata successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della legge che dispone la variazione".
             -  L'art. 3 del D.L. n. 271/1957 e' riportato in nota al
          comma 12.
           Nota all'art. 3, comma 14:
             - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del  D.Lgs.
          n.  398/1990:
             "Art.  18.  -  1.  L'imposta  eventualmente istituita e'
          dovuta  dal  soggetto  consumatore  della  benzina  ed   e'
          riscossa  dal  soggetto  erogatore  che  deve versarlo alla
          regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti  dal
          registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-
          legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 2 luglio 1957, n. 474".
             "Art.  19.  - 1. Le modalita' di accertamento, i termini
          per il versamento dell'imposta nelle  casse  regionali,  le
          sanzioni,  da  determinare in misura compresa tra il 50 per
          cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le  indennita'
          di  mora  e gli interessi sono disposti da ciascuna regione
          con propria legge, con l'osservanza dei principi  stabiliti
          dalle leggi dello Stato".
           Note all'art. 3, comma 19:
            -  La  legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul
          diritto  agli  studi  universitari"  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1991.
             -  Si  riporta l'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n.
          1551:
             "Art.  4.  -  Con   deliberazione   del   consiglio   di
          amministrazione  gli  studenti  appartenenti a famiglie che
          dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a  tre
          milioni  di  lire  saranno  assoggettati  ad  un contributo
          suppletivo da  destinarsi  all'Opera  universitaria,  nella
          misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.
             L'accertamento   della  condizione  economica  familiare
          sara' fatto a norma di quanto disposto  nel  secondo  comma
          del successivo art. 5".
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 14 e 15 dell'art. 5
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
             "14.  Le  singole  universita'  fissano  le   tasse   di
          iscrizione  in  base  al reddito, alle condizioni effettive
          del nucleo familiare  ed  al  merito  degli  studenti.  Per
          l'esercizio  1994-1995,  la  tassa  minima  fissata in lire
          300.000,  quella  massima,  per  la   fascia   di   reddito
          superiore, non puo' superare il triplo della minima.
             15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse
          di cui al comma 14 riservato alle regioni le quali, in base
          a  convenzioni  da  stipularsi  con le singole universita',
          stabiliscono gli  obiettivi  di  utilizzo.  Le  universita'
          possono  inoltre  stabilire contributi, d'importo variabile
          secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati
          al miglioramento della didattica e, per almeno  il  50  per
          cento  del  loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2
          dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi  e  delle
          tasse non puo' superare il quadruplo della tassa minima".
           Nota all'art. 3, comma 20:
             -  Il  testo  dell'art. 26 della citata legge 2 dicembre
          1991, n.   390,  recante  "Norme  sul  diritto  agli  studi
          universitari" e' il seguente:
             "Art.  26.  (Norma  abrogativa).  -  1. Sono abrogate la
          legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive  modificazioni,
          nonche'  le altre disposizioni in contrasto con la presente
          legge.
             2.  Sono fatte salve per l'universita' della Calabria le
          specifiche disposizioni, in materia di diritto  agli  studi
          universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442".
           Nota all'art. 3, commi 22 e 23:
             -  La  legge  2  dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul
          diritto agli studi universitari".
           Nota all'art. 3, comma 24:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.  n.
          915/1982:
             "Art.  2    (Classificazione  rifiuti). - Per rifiuto si
          intende  qualsiasi  sostanza  od   oggetto   derivante   da
          attivita'   umane   o  da  cicli  naturali,  abbandonato  o
          destinato all'abbandono.
             Ai  sensi  del   presente   decreto   i   rifiuti   sono
          classificati in:  urbani, speciali, tossici e nocivi.
             Sono rifiuti urbani:
              1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati
          o da altri insediamenti civili in genere;
              2)   i  rifiuti  ingombranti,  quali  beni  di  consumo
          durevoli, di arredamento,  di  impiego  domestico,  di  uso
          comune,  provenienti  da fabbricati o da altri insediamenti
          civili in genere;
              3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
          sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree  pri-
          vate,  comunque  soggette  ad  uso pubblico o sulle spiagge
          marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
             Sono rifiuti speciali:
              1) i  residui  derivanti  da  lavorazioni  industriali;
          quelli   derivanti   da  attivita'  agricole,  artigianali,
          commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita'  non
          siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
              2)  i  rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed
          affini, non assimilabili a quelli urbani;
              3) i materiali provenienti da demolizioni,  costruzioni
          e  scavi;  i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
          obsoleti;
              4) i veicoli a motore, rimorchi e simili  fuori  uso  e
          loro parti;
              5)  i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti
          e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
             Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che  contengono  o
          sono  contaminati  dalle sostanze elencate nell'allegato al
          presente   decreto,   inclusi   i    policlorodifenili    e
          policlorotrifenili  e  loro  miscele,  in  quantita' e/o in
          concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute
          e l'ambiente.
             Resta salva la normativa dettata dalla legge  10  maggio
          1976,  n.    319,  e  successive  modificazioni  e relative
          prescrizioni tecniche, per quanto  concerne  la  disciplina
          dello  smaltimento  nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo
          dei liquami e dei fanghi, di cui all'art.  2,  lettera  e),
          punti  2  e  3,  della  citata legge, purche' non tossici e
          nocivi ai sensi del presente decreto.
             Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
               a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
               b)   ai   rifiuti   risultanti   dalla    prospezione,
          estrazione,  trattamento  ed  ammasso di risorse minerali e
          dallo sfruttamento delle cave;
               c) alle  carogne  ed  ai  seguenti  rifiuti  agricoli:
          materie  fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita'
          agricola;
               d) agli scarichi disciplinati dalla  legge  10  maggio
          1976, n.  319, e successive modificazioni;
               e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina
          di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti
          di esecuzione;
               f) agli esplosivi.".
           Nota all'art. 3, comma 28:
             -  Si riporta il testo degli articoli 11 e 19 del D.P.R.
          n.  915/1982:
             "Art.  11    (Accessi  ed  ispezioni).  -  Le  autorita'
          competenti  al  controllo  sono  autorizzate  ad effettuare
          all'interno dello  stabilimento,  impianto  o  impresa  che
          produca,  trasporti,  tratti  o  provveda  allo  stoccaggio
          provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni,  controlli
          e prelievi di campioni.
             Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve
          fornire   le  informazioni  richieste  dalla  autorita'  di
          controllo, nonche' trasmettere, annualmente,  all'autorita'
          che   ha   rilasciato   l'autorizzazione,  entro  due  mesi
          dall'inizio  dell'anno,  una  relazione  sui  tipi  e   sui
          quantitativi  di  rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o
          trattati nell'anno solare precedente.".
             "Art. 19  (Registri di carico e scarico). - Presso  ogni
          impianto  che  produca,  detenga provvisoriamente, effettui
          trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo,  nonche'
          presso  la  sede  delle  imprese  di trasporto, deve essere
          tenuto un apposito registro di carico e scarico, con  fogli
          numerati  e  bollati  dall'ufficio  del registro, sul quale
          saranno annotati  per  i  vari  rifiuti  tossici  e  nocivi
          rispettivamente:
              per  gli  impianti  di  produzione: quantita' prodotte,
          natura, composizione,  caratteristiche  chimico-fisiche  e,
          per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei
          formulari di identificazione per il trasporto;
              per  gli  impianti  di  stoccaggio provvisorio: tutti i
          dati contenuti nei  formulari  di  identificazione  per  il
          trasporto;
              per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti
          nei  formulari  di  identificazione  per  il trasporto e le
          quantita' trattate;
              per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati
          contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto
          e le quantita' stoccate;
              per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei
          formulari di identificazione per il trasporto.
             Per  gli  impianti  e  le imprese di trasporto di cui al
          precedente comma, ciascun registro deve  essere  conservato
          presso  il  rispettivo  impianto o impresa di trasporto per
          almeno cinque anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione
          effettuata,  tranne  che  per  gli  impianti  di stoccaggio
          definitivo dove il registro deve essere conservato a  tempo
          indeterminato.
             In  caso  di  cessazione  di attivita' i registri devono
          essere   consegnati   all'autorita'   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione".
           Note all'art. 3, comma 32:
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca: "Attuazione
          delle  direttive  (CEE)  n.  75/442 relativa ai rifiuti, n.
          76/403 relativa allo smaltimento  dei  policlorodifenili  e
          dei  policlorotrifenili  e  n.   78/319 relativa ai rifiuti
          tossici e nocivi.".
             - L'art. 6 del citato D.P.R. 10 settembre 1982, n.  915,
          e' il seguente:
             "Art.  6  (Competenze  delle  regioni).  -  Alle regioni
          competono:
               a)    l'elaborazione,     la     predisposizione     e
          l'aggiornamento    sentiti   i   comuni,   dei   piani   di
          organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
             I piani debbono prevedere:
              i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
              i metodi di trattamento ottimali in relazione  ai  tipi
          ed alle quantita';
              le  zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo
          e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
             per  i  rifiuti  tossici  e   nocivi,   la   piattaforme
          specializzate per i trattamenti.
             I  piani  regionali possono prevedere la costituzione di
          consorzi  tra  comuni,  anche  con  la  partecipazione   di
          comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali
          possono partecipare anche imprese singole o associate;
               b)  l'individuazione,  sentiti  i  comuni interessati,
          delle  zone  idonee  in  cui  realizzare  gli  impianti  di
          trattamento  e/o  stoccaggio  temporaneo  e  definitivo dei
          rifiuti; se del caso, la  individuazione  delle  zone  puo'
          essere   attuata   mediante  accordi  interregionali.  Alla
          individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 2, commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto,
          della legge 5 marzo 1982, n. 62;
               c)  l'approvazione  dei  progetti  e  degli  elaborati
          tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti
          urbani e di innocuizzazione e di eliminazione  dei  rifiuti
          speciali;
               d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo
          smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali  prodotti da
          terzi; le autorizzazioni ad  effettuare  le  operazioni  di
          smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni
          alla installazione e alla gestione delle discariche e degli
          impianti  di  innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti
          speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);
               e) il rilevamento  statistico  dei  dati  inerenti  la
          produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli
          tossici  e  nocivi,  i  dati  relativi  all'importazione ed
          esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie
          per le previste  comunicazioni  e  relazioni  di  cui  alla
          lettera i) dell'art. 4.
             I  predetti  dati  saranno  trasmessi  al  Comitato  dei
          Ministri;
               f)  l'emanazione  di norme integrative e di attuazione
          del presente decreto per l'organizzazione  dei  servizi  di
          smaltimento    e   le   procedure   di   controllo   e   di
          autorizzazione.
             Le regioni promuovono iniziative dirette a  limitare  le
          formazioni   dei  rifiuti,  a  favorire  il  riciclo  e  la
          riutilizzazione degli stessi e/o  l'estrazione  di  materie
          utilizzabili  e  di  energia;  a  realizzare  impianti  che
          assicurino un corretto smaltimento dei  rifiuti  tossici  e
          nocivi.
             Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano".
           Note all'art. 3, comma 33:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          142/1990:
             "Art.  14  (Funzioni).  -  1. Spettano alla provincia le
          funzioni  amministrative  di  interesse   provinciale   che
          riguardino  vaste  zone intercomunali o l'intero territorio
          provinciale nei seguenti settori:
               a)  difesa  del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
               b)  tutela  e  valorizzazione delle risorse idriche ed
          energetiche;
               c) valorizzazione dei beni culturali;
               d) viabilita' e trasporti;
               e) protezione della flora  e  della  fauna,  parchi  e
          riserve naturali;
               f) caccia e pesca nelle acque interne;
               g)  organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti a
          livello provinciale, rilevamento,  disciplina  e  controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
               h)  servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
               i) compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria  di
          secondo    grado    ed   artistica   ed   alla   formazione
          professionale, compresa l'edilizia  scolastica,  attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
               l)  raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-
          amministrativa agli enti locali.
             2. La provincia, in collaborazione con i comuni e  sulla
          base  di  programmi,  promuove e coordina attivita' nonche'
          realizza opere di rilevante interesse provinciale  sia  nel
          settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia
          in quello sociale, culturale e sportivo.
             3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed  opere avviene
          attraverso le forme previste dalla presente  legge  per  la
          gestione dei servizi pubblici".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  D.P.R.  n.
          915/1982:
             "Art. 7 (Competenze delle province). - In attuazione  al
          disposto  dell'art.  104,  secondo  comma,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  le
          province  sono  preposte al controllo dello smaltimento dei
          rifiuti.
             Esse  si  avvalgono  dei  servizi di igiene ambientale e
          medicina  del  lavoro  delle  competenti  unita'  sanitarie
          locali  nonche'  dei  servizi  e presidi multizonali di cui
          all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e,  ove
          questi  ultimi  non  siano ancora istituiti, dei laboratori
          provinciali di igiene e profilassi".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  del  D.P.R.  n.
          600/1973:
             "Art.   36  (Trasmissione  di  atti  e  notizie).  -  Le
          societa',  comprese  quelle  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita  semplice,  e  gli  enti diversi dalle societa'
          soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          devono  inviare  all'ufficio  delle  imposte competente per
          l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo
          e delle deliberazioni che lo modificano. La  presentazione,
          nei  casi  in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere
          effettuata a cura del pubblico ufficiale  che  ha  ricevuto
          l'atto.  Per  gli  atti soggetti ad iscrizione nel registro
          delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
             Nello stesso  termine  i  soggetti  indicati  nel  comma
          precedente  devono  dare  comunicazione  all'ufficio  delle
          imposte della variazione  dell'indirizzo  della  loro  sede
          legale    o    amministrativa    nonche'    della   stabile
          organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
             Gli amministratori delle societa'  ed  enti  di  cui  al
          primo   comma  devono,  entro  trenta  giorni,  inviare  al
          competente ufficio delle imposte copia della  deliberazione
          o  del  provvedimento  con il quale la societa' o l'ente e'
          posto in liquidazione.
             I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente  di
          svolgere  attivita'  ispettive  o  di vigilanza nonche' gli
          organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
          o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a  conoscenza
          di   fatti   che   possono   configurarsi  come  violazioni
          tributarie  devono  comunicarli  direttamente  ovvero,  ove
          previste,  secondo  le modalita' stabilite da leggi o norme
          regolamentari  per  l'inoltro  della  denuncia  penale,  al
          comando della Guardia di finanza competente in relazione al
          luogo  di  rilevazione  degli  stessi, fornendo l'eventuale
          documentazione atta a comprovarli".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
             "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La
          Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto per l'acquisizione e il  reperimento  degli
          elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per
          la  repressione  delle  violazioni  del  presente  decreto,
          procedendo di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  degli
          uffici,  secondo  le  norme  e  con le facolta' di cui agli
          articoli  51  e  52,  alle  operazioni   ivi   indicate   e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.    Essa    inoltre,     previa     autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria  in  relazione  alle  norme che
          disciplinano il segreto, utilizza e trasmette  agli  uffici
          documenti,   dati   e  notizie  acquisiti,  direttamente  o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   Comando  generale  della  guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito della singole circoscrizioni, fra i capi  degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso  gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio o il comando che  riceva  la  comunicazione  puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica,   l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento".
           Nota all'art. 3, comma 35:
             - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
             "Art. 119. -  Le  regioni  hanno  autonomia  finanziaria
          nelle   forme   e  nei  limiti  stabiliti  da  leggi  delle
          Repubblica, che la coordinano con la finanza  dello  Stato,
          delle province e dei comuni.
             Alle  regioni  sono attribuiti tributi propri e quote di
          tributi erariali in relazione a bisogni delle  regioni  per
          le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
             Per  provvedere  a  scopi determinati, e particolarmente
          per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
          per legge a singole regioni contributi speciali.
             La regione ha un proprio demanio e  patrimonio,  secondo
          le modalita' stabilite con legge della Repubblica".
           Nota all'art. 3, comma 36:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/1972
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art.   1     (Controversie  devolute  alle  commissioni
          tributarie). - Le commissioni tributarie di  cui  al  regio
          decreto-legge  7  agosto  1936,  n.  1639, convertito nella
          legge 7 giugno 1937, n. 1016  e  successive  modificazioni,
          sono  riordinate in: commissioni tributarie di primo grado;
          commissioni  tributarie  di  secondo   grado;   commissione
          tributaria centrale.
             Appartengono    alla    competenza   delle   commissioni
          tributarie le controversie in materia di:
               a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
               b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
               c) imposta locale sui redditi;
               d) imposta sul  valore  aggiunto,  salvo  il  disposto
          dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n.
          1 della parte III  della  tabella  A  allegata  al  decreto
          stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitariamente
          all'imposta sugli spettacoli;
               e)  imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
          immobili;
               f) imposta di registro;
               g) imposta sulle successioni e donazioni;
               h) imposte ipotecarie;
               i) imposta sulle assicurazioni;
           i-  bis)  tributo speciale per il  deposito  in  discarica
          dei
           rifiuti solidi.
             Appartengono,  altresi',  alla competenza delle suddette
          commissioni le controversie promosse da singoli  possessori
          concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la
          estensione,  il  classamento  dei terreni e la ripartizione
          dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
          una stessa particella, nonche' le controversie  concernenti
          la   consistenza,   il  classamento  delle  singole  unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale)".
           Nota all'art. 3, comma 37:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  D.Lgs.  n.
          546/1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art. 2  (Oggetto della giurisdizione tributaria). -  1.
          Sono   soggette   alla   giurisdizione   delle  commissioni
          tributarie le controversie concernenti:
               a) le imposte sui redditi;
               b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui
          all'art.  70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n.   633, ed  i  casi  in  cui  l'imposta  e'
          riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
               c)  l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili;
               d) l'imposta di registro;
               e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
               f) le imposte ipotecaria e catastale;
               g) l'imposta sulle assicurazioni;
               g-bis)    il  tributo  speciale  per  il  deposito  in
          discarica
           dei rifiuti solidi;
               h) i tributi comunali e locali;
               i)  ogni  altro  tributo  attribuito  dalla legge alla
          competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
             2. Sono inoltre soggette alla  giurisdizione  tributaria
          le  controversie  concernenti  le sovraimposte e le imposte
          addizionali  nonche'  le   sanzioni   amministrative,   gli
          interessi  ed altri accessori nelle materie di cui al comma
          1.
             3. Appartengono altresi' alla  giurisdizione  tributaria
          le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
          l'intestazione,  la delimitazione, la figura, l'estensione,
          il classamento dei terreni e  la  ripartizione  dell'estimo
          fra  i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
          particella   nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,    il   classamento   delle   singole   unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale".
           Note all'art. 3, comma 39:
             - Il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 reca: "Istituzione
          di una addizionale di due centesimi per ogni lira  di  vari
          tributi    erariali,    comunali    e    provinciali,   per
          l'integrazione  dei  bilanci   degli   enti   comunali   di
          assistenza".
             -  La  legge  10 dicembre 1961, n. 1346 reca: "Aumento a
          favore dell'erario della addizionale  istituita  con  regio
          decreto-legge  30  novembre  1937,  n.  2145,  e successive
          modificazioni".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  D.Lgs.  15
          novembre   1993,  n.    507,  e  successive  modificazioni,
          recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
          sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
          della tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
          dei  comuni  e  delle  province  nonche' della tassa per lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  dell'art.  4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino della finanza territoriale".
             "Art. 61 (Gettito e costo del servizio). - 1. Il gettito
          complessivo della tassa  non  puo'  superare  il  costo  di
          esercizio  del  servizio  di smaltimento dei rifiuti solidi
          urbani  interni  di  cui  all'art.  58,  non  puo'   essere
          inferiore,  per  gli  enti  di  cui all'art.   45, comma 2,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per
          gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma
          2, il disposto dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          1989,  n.  144.  Per  gli altri enti il gettito complessivo
          della tassa non puo' essere inferiore al 50 per  cento  del
          costo  di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati
          limiti minimo e  massimo  di  copertura  dei  costi  si  fa
          riferimento  ai  dati  del  conto  consuntivo comprovati da
          documentazioni ufficiali e non si considerano  addizionali,
          interessi a penalita'.
             2.  Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le
          spese inerenti e comunque gli oneri diretti  ed  indiretti.
          Per  le  quote  di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
          dell'art. 67, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Fra  i  costi  di
          gestione   delle   aziende   speciali,   municipalizzate  e
          consortili  debbono  essere  compresi   anche   gli   oneri
          finanziari  dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art.
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
          l'esercizio   successivo  a  quello  della  riscossione  ed
          erogazione in conto esercizio.
             3.  Dal costo, determinato in base al disposto del comma
          2, sono dedotte per quota  percentuale,  corrispondente  al
          rapporto  tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e
          quello  relativo  allo  smaltimento  dei  rifiuti  di   cui
          all'art.  2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,  le  entrate
          derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di
          energia  o materie prime secondarie diminuite di un importo
          pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei
          confronti del singolo utente ai sensi dell'art.  67,  comma
          2".
           Nota all'art. 3, comma 41:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29- bis del D.L. n.
          331/1993, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art.   29-   bis   (Contributo   di   riciclaggio   sul
          polietilene).  -  1.  A decorrere dal 1› gennaio 1994 viene
          istituito un  contributo  di  riciclaggio  sul  polietilene
          vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato
          alla  produzione  di  film  plastici utilizzati nel mercato
          interno,  nella  misura  del  10  per  cento   del   valore
          fatturato,  il  contributo  e'  dovuto  sul  polietilene di
          produzione  nazionale,  di  provenienza  comunitaria  e  su
          quello  importato  dai Paesi terzi. Lo stesso contributo e'
          dovuto  sui  film  plastici  importati  o  di   provenienza
          comunitaria.
             2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
               a)  il  fabbricante  per  il  polietilene ottenuto nel
          territorio nazionale;
               b)  il  soggetto  acquirente   per   i   prodotti   di
          provenienza comunitaria;
               c)  l'importatore  per  i prodotti importati dai Paesi
          terzi.
             3. Sono esenti dal contributo il polietilene  rigenerato
          ed   i   film   plastici   di   provenienza  comunitaria  e
          d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.
             4. Il contributo e' riscosso e versato secondo modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   di
          concerto   con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'ambiente  e
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,   i
          proventi  del  contributo  sono  destinati, secondo criteri
          fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e con  il
          Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   disposizione,   ad   agevolare    la    raccolta
          differenziata  e  la  riduzione  dell'impatto  ambientale e
          dell'uso   delle    discariche    anche    attraverso    la
          corresponsione  di un premio da corrispondere al produttore
          agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.
             5.  Per  il  ritardato  pagamento  del   contributo   si
          applicano  gli interessi previsti dalle norme sulle imposte
          di  fabbricazione.  Per  l'omesso  pagamento  si   applica,
          indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma dal doppio al
          quadruplo del contributo dovuto.
             6.  L'imposta  di  fabbricazione  e  la   corrispondente
          sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite
          con  l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988,
          n.  397,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre  1988,  n.  475,  e successive modificazioni, sono
          soppresse a decorrere dal 1› gennaio 1994".
           Note all'art. 3, comma 42:
             - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36, recante: "Disposizioni in materia di risorse
          idriche".
             "Art. 13   (Tariffa del  servizio  idrico).    -  1.  La
          tariffa  costituisce  il  corrispettivo del servizio idrico
          come definito all'art. 4, comma 1, lettera f).
             2. La tariffa determinata tenendo conto  della  qualita'
          della  risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
          degli adeguamenti  necessari,  dell'entita'  dei  costi  di
          gestione  delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione
          del capitale investito e dei costi di gestione  delle  aree
          di  salvaguardia,  in  modo che sia assicurata la copertura
          integrale dei costi di investimento e di esercizio.
             3. Il Ministro dei lavori pubblici,  di  intesa  con  il
          Ministro   dell'ambiente,   su  proposta  del  comitato  di
          vigilanza di cui all'art.   21,  sentite  le  Autorita'  di
          bacino   di   rilievo   nazionale,  nonche'  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo
          normalizzato   per   definire  le  componenti  di  costo  e
          determinare  la  tariffa  di  riferimento.  La  tariffa  di
          riferimento  articolata per fasce di utenza e territoriali,
          anche   con   riferimento    a    particolari    situazioni
          idrogeologiche.
             4.  La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione  della  tariffa  nonche'  per  orientare   e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione della presente legge.
             5. La tariffa determinata dagli enti  locali,  anche  in
          relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
          servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3.
             6.  La  tariffa  applicata  dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
             7.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per
          i  consumi  di  determinate  categorie  secondo  prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione  dei  costi  sono  ammesse maggiorazioni di
          tariffa per le residenze  secondarie  e  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali.
             8.  Per  le  successive  determinazioni della tariffa si
          tiene  conto  degli  obiettivi   di   miglioramento   della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
             9. L'eventuale modulazione della tariffa  tra  i  comuni
          tiene   conto  degli  investimenti  effettuati  dai  comuni
          medesimi che risultino utili  ai  fini  dell'organizzazione
          del servizio idrico integrato".
             - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge n.
          36/1994:
            "Art.   14      (Tariffa  del  servizio  di  fognatura  e
          depurazione).   -  1.  La  quota  di  tariffa  riterita  al
          servizio  di  pubblica  fognatura  e  di depurazione dovuta
          dagli utenti  anche  nel  caso  in  cui  la  fognatura  sia
          sprovvista  di  impianti  centralizzati  di  depurazione  o
          questi siano temporaneamente inattivi. I relativi  proventi
          affluiscono   in   un  fondo  vincolato  e  sono  destinati
          esclusivamente alla realizzazione  e  alla  gestione  delle
          opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
             2.  Gli  utenti  tenuti  all'obbligo di versamento della
          tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di  cui
          al  comma  1,  sono  esentati dal pagamento di qualsivoglia
          altra tariffa eventualmente dovuta al  medesimo  titolo  ad
          altri enti.
             3.  Al  fine della determinazione della quota tariffaria
          di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata
          determinato in misura pari  al  volume  di  acqua  fornita,
          prelevata o comunque accumulata.
             4.  Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui
          al presente articolo determinata sulla base della  qualita'
          e  della  quantita'  delle acque reflue scaricate. E' fatta
          salva la possibilita' di determinare una  quota  tariffaria
          ridotta  per  le  utenze  che  provvedono direttamente alla
          depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura".
           Nota all'art. 3, comma 44:
             - Il testo del comma 4 dell'art. 14 della  citata  legge
          n. 36 del 1994, e' riportato in nota al comma 42.
           Nota all'art. 3, comma 45:
            -  Il testo dell'art. 17- bis della legge 10 maggio 1976,
          n.  319,  recante:  "Norme  per  la  tutela   delle   acque
          dell'inquinamento" e' il seguente:
             "Art.   17-   bis.   -   Per  le  acque  provenienti  da
          insediamenti produttivi il  Comitato  interministeriale  di
          cui  all'art.  3,  integrato  dal  Ministro  delle finanze,
          predispone la formula tipo per la determinazione del canone
          e l'applicazione della  tariffa  di  cui  all'art.  16,  da
          emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
             Sulla  base  della formula stessa le regioni provvedono,
          entro il 30 giugno di ciascun anno per  l'anno  successivo,
          alla  elaborazione  delle  singole  tariffe  per le diverse
          categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti,
          minimo e massimo,  vincolanti  per  gli  enti  gestori  del
          servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione
          della  denuncia  degli  elementi  necessari  alla  concreta
          determinazione   del   canone   o   diritto.   Qualora   il
          provvedimento  non  venga  adottato  nel  termine anzidetto
          resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito  per
          l'anno in corso.
             L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre
          di  ciascun  anno, con apposita deliberazione da sottoporre
          al comitato regionale di controllo per gli atti degli  enti
          locali  ed  dall'approvazione ed omologazione del Ministero
          delle  finanze,  a  stabilire  la  tariffa  da   applicarsi
          nell'anno  successivo.  Qualora  la deliberazione non venga
          adottata nel termine anzidetto si  intendono  prorogate  le
          tariffe approvate per l'anno in corso.
             Qualora  i  servizi  di fognatura e di depurazione siano
          gestiti da enti diversi, il canone o  diritto  applicato  e
          riscosso  dall'ente  che gestisce il servizio di fognatura,
          il quale  provvede  ad  attribuire  la  parte  relativa  al
          servizio  di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo
          servizio".
           Nota all'art. 3, comma 46:
             - Si riportano i parametri 7, 8  e  9  della  Tabella  C
          allegata dalla citata legge n. 319/1976:
                                                           "TABELLA C
_____________________________________________________________________
    |            |                       |
  N.| Parametri  |      Concentrazioni   |         NOTE
____|____________|_______________________|___________________________
 1-6
(Omissis)
  7  Materiali in  Non piu' del 40% del    Per "materiali in sospen-
     sospensione   valore a monte dello    sione" totali, indipenden-
     totali mg/1   impianto di depurazione temente dalla loro natura,
                   (*)                     devono essere intesi quel-
                                           li aventi dimensioni tali
                                           da non permetterne il
                                           passaggio attraverso mem-
                                           brana filtrante di
                                           porosita' 0,45(Micron).
  8  BODs mg/1     Non piu' del 70% del
                   valore a monte dello
                   impianto di depurazione
                   (**)
  9  COD mg/1      Non piu' del 70% del    Il COD si intende deter-
                   valore a monte dello    minato con bicromato di
                   impianto di depurazione potassio alla ebolli-
                   (***)                   zione dopo 2 ore.".
10-40
(Omissis)
           Nota all'art. 3, comma 47:
             -  Si  riportano il testo dell'art. 1 della citata legge
          n. 36/1994:
             "Art. 1.  (Tutela e uso delle risorse idriche)   . -  1.
          Tutte  le  acque  superficiali e sotterranee, ancorche' non
          estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
          risorsa che salvaguardata ed utilizzata secondo criteri  di
          solidarieta'.
             2.  Qualsiasi  uso delle acque effettuato salvaguardando
          le aspettative ed i  diritti  delle  generazioni  future  a
          fruire di un integro patrimonio ambientale.
             3.  Gli  usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
          al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
          idrico, la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura,  la
          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e
          gli equilibri idrologici.
             4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico  sono
          disciplinate da leggi speciali".
           Note all'art. 3, comma 48:
             -  Il  testo delle disposizioni convenute nel capo I del
          D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398,  recante:  "Istituzione  e
          disciplina  dell'addizionale regionale all'imposta erariale
          di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952
          e   successive  modificazioni,  dell'addizionale  regionale
          all'imposta di consumo sul  gas  metano  e  per  le  utenze
          esenti,   di  un'imposta  sostitutiva  dell'addizionale,  e
          previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario
          di  istituire  un'imposta  regionale  sulla   benzina   per
          autotrazione", e' il seguente:
                                   "Capo I.
          ADDIZIONALE  REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE
          DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.  952,  E  SUCCESSIVE
          MODIFICAZIONI
             'Art.  1.  -  1.  E' istituita una addizionale regionale
          all'imposta erariale di trascrizione di cui alla  legge  23
          dicembre  1977,  n. 952, e successive modificazioni, dovuta
          sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e  annotazione
          eseguite   nei   pubblici  registri  automobilistici  delle
          regioni   a   statuto    ordinario,    da    corrispondersi
          contestualmente all'imposta erariale su dette formalita''.
             'Art.  2.  -  1.  Ciascuna  regione  a statuto ordinario
          potra'  determinare,   con   propria   legge,   la   misura
          dell'aliquota    dell'addizionale,    relativamente    alle
          formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i  limiti
          minimo  del  20  per  cento  e  massimo  dell'80  per cento
          dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta
          per la relativa formalita''.
             'Art. 3. - 1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  e  fino  a quando le regioni non avranno
          fissato, con proprie  leggi  ed  entro  i  limiti  indicati
          dall'art.  2,  una  diversa  aliquota, l'addizionale di cui
          all'art. 1 dovuta nella misura minima'.
             'Art.  4.  -  1.  Le  aliquote  applicabili  a   seguito
          dell'entrata  in vigore del presente decreto e le eventuali
          diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni  si
          applicano  alle  formalita'  conseguenti  ad atti formati e
          successioni apertesi successivamente alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  e delle leggi regionali
          introduttive di nuove aliquote'.
             'Art. 5. - 1. Per l'omissione o il  ritardato  pagamento
          della  addizionale  si  applica una soprattassa, rapportata
          all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto  dal
          comma  4  dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
          come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.
          187,    ed    eventuali    ulteriori    modificazioni,   da
          corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle
          competenti sedi provinciali dell'Automobile club  d'Italia,
          ufficio del pubblico registro automobilistico.
             2.  L'addizionale  suppletiva  e l'eventuale soprattassa
          devono essere richieste, a  pena  di  decadenza,  entro  lo
          stesso   termine   previsto  per  richiedere  il  pagamento
          dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione
          dell'addizionale  suppletiva e della eventuale soprattassa,
          l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro  sei
          mesi  dalla  data  in  cui la formalita' e' stata eseguita,
          segnala, con le  stesse  modalita'  fissate  per  l'analogo
          adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari
          al  competente  ufficio della Regione nel cui territorio e'
          stata  eseguita  la  formalita'  il  quale  provvede   alla
          riscossione secondo le proprie norme di contabilita'.
             3.  Al  pagamento  dell'addizionale  e della soprattassa
          sono solidamente obbligati il richiedente e  le  parti  nel
          cui interesse le formalita' sono eseguite'.
             'Art.   6.   -   1.   Gli   adempimenti   connessi  alla
          liquidazione,     riscossione      e      contabilizzazione
          dell'addizionale  di  cui  all'art. 1 ed all'accertamento e
          irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati,
          ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e  successive
          modificazioni,   all'Automobile  club  d'Italia  il  quale,
          attenendosi alle disposizioni di cui alla  predetta  legge,
          al  decreto  del  Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n.
          310, e,  per  quanto  concerne  le  note  di  richiesta  di
          formalita',  alle  disposizioni  previste  nel  decreto del
          Ministro delle finanze 30  dicembre  1977,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.  356 del
          31  dicembre  1977,  ed  alle   successive   modificazioni,
          versera'  nelle casse di ciascuna regione le somme per tale
          titolo  riscosse  e  ne  documentera'  l'ammontare  ed   il
          versamento  alla  regione  con  le  stesse  modalita'  e la
          medesima  modulistica  in  uso  per  il  tributo  erariale,
          inviandone  copia anche al competente ufficio della regione
          nel cui territorio le formalita' sono state eseguite.
             2. Per la presentazione alle regioni delle  copie  delle
          scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a
          ciascuna   regione   dell'addizionale   regionale  e  delle
          eventuali sanzioni  riscosse  valgono  gli  stessi  termini
          stabiliti  per  gli  analoghi adempimenti prescritti per la
          corrispondente imposta erariale di trascrizione.
             3. Ciascuna regione riscuote e da' quietanza delle somme
          versate dall'Automobile club d'Italia  secondo  le  proprie
          norme di contabilita''.
             'Art.   7.   -   1.   Le  regioni  devono  corrispondere
          all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti  ad  esso
          affidati  ai  sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per
          cento  di  quello  allo  stesso  dovuto   in   applicazione
          dell'art.  6  della  legge  23  dicembre  1977,  n.  952, e
          successivi aggiornamenti e modificazioni'.
             'Art. 8. - 1. Per  quanto  non  altrimenti  disposto  si
          applicano,  purche'  compatibili,  le disposizioni previste
          dalla  legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  e   successive
          modificazioni'".
             - Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260,
          convertito  con  modificazioni, della legge 27 giugno 1994,
          n. 413, recante "Disposizioni  tributarie  urgenti"  e'  il
          seguente:
             "Art.  10.  -  1.  L'addizionale  regionale  all'imposta
          erariale di trascrizione, prevista dal capo I  del  decreto
          legislativo   21   dicembre   1990,  n.  398,  e  l'imposta
          provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico
          registro  automobilistico,  prevista dal capo II del titolo
          II del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  si
          applicano  anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari
          assoggettati  all'imposta  di  registro,  da  prodursi   al
          pubblico  registro  automobilistico  per  le  formalita' di
          trascrizione, iscrizione e annotazione.
             2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e
          l'attribuzione  agli  enti  aventi  diritto   delle   somme
          riscosse,    nonche'    per   ogni   adempimento   relativo
          all'applicazione dell'addizionale regionale e  dell'imposta
          provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
          contenute   rispettivamente   nel   capo   I   del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e  nel  capo  II  del
          titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
          I  predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico
          registro  automobilistico  contestualmente  alla  richiesta
          delle formalita'.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          agli  atti  pubblici  formati  e   agli   atti   giudiziari
          pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993".
           Nota all'art. 3, comma 54:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 20, 21 e 22 del
          D.Lgs. n.  504/1992:
             "Art. 20  (Istituzione dell'imposta).  - 1. E' istituita
          l'imposta provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel
          pubblico  registro  automobilistico.  L'imposta  e' dovuta,
          all'atto della prima iscrizione dei  veicoli  nel  pubblico
          registro  automobilistico,  dal  soggetto  che  richiede la
          formalita'  e  deve  essere  corrisposta,   contestualmente
          all'imposta  erariale  di trascrizione di cui alla legge 23
          dicembre 1977, n. 952, e  successive  modificazioni,  nella
          misura  pari  all'ammontare  stabilito,  ai  fini  di  tale
          imposta,  per  la  predetta  formalita'.  Il   gettito   e'
          attribuito  alla  provincia  nell'ambito  della quale viene
          eseguita la iscrizione nel pubblico registro.
             2.  All'A.C.I.,  che  gestisce  il   pubblico   registro
          automobilistico  ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436,
          e della legge 9 luglio 1990, n. 187, e  che  e'  incaricato
          della  riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di
          cui  alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  952,   e   della
          addizionale  regionale  prevista  dal  Capo  I  del decreto
          legislativo 21  dicembre  1990,  n.  398,  e'  affidata  la
          riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1".
             "Art.  21   (Sanzioni).   - Imposta suppletiva. Soggetti
          obbligati al pagamento. - 1. Per l'omissione o il ritardato
          pagamento dell'imposta prevista dall'art. 20  si  applicano
          le  disposizioni  di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23
          dicembre 1077, n. 952, e successive modificazioni.
             2.  L'imposta  suppletiva  e  la  eventuale  soprattassa
          devono essere richieste, a  pena  di  decadenza,  entro  lo
          stesso   termine   previsto  per  richiedere  il  pagamento
          dell'imposta erariale in via suppletiva.
             3.  Al  pagamento  dell'imposta  provinciale   e   della
          soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le
          parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite".
             "Art.  22  (Disciplina dell'imposta).  - 1. L'Automobile
          club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro -
          nei termini e con le  modalita'  previste  dalla  legge  23
          dicembre  1977, n. 952, e succesive modificazioni, provvede
          agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione  e
          contabilizzazione   dell'imposta   e   all'accertamento   e
          irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21.  A
          tal  fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta
          legge n. 952 del 1977  e  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  16  aprile  1987,  n.  310,  nonche',  per  quanto
          concerne  le  note   di   richiesta   di   formalita',   le
          disposizioni  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 30
          dicembre 1977, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 356 del 31 dicembre 1977, e succes-
          sive modificazioni. L'Automobile club  d'Italia  -  ufficio
          provinciale del pubblico registro - e' tenuto a versare, al
          netto  del  compenso  di  cui  al successivo comma 3, nelle
          casse di ciascuna provincia nel cui territorio  sono  state
          eseguite  le formalita' le somme per tale titolo riscosse e
          ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione
          con  le  modalita'  e  la  modulistica  in   uso   per   il
          corrispondente tributo erariale.
             2.  Ciascuna provincia da' quietanza delle somme versate
          dall'Automobile  club  d'Italia   secondo   le   norme   di
          contabilita' vigenti.
             3.  Le province devono corrispondere all'Automobile club
          d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi  del
          presente  articolo,  un  compenso al cinquanta per cento di
          quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della
          legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
             4. Per quanto non espressamente stabilito  dal  presente
          Capo  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e  successive
          modificazioni.
             5.  Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente
          articolo si applicano dal 1 gennaio 1993 per le  formalita'
          di  iscrizione  richieste  da  tale data, con esclusione di
          quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre
          1992".
           Note all'art. 3, comma 55:
             - Il D.Lgs. 6 marzo 1992,  n.  248,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Biella".
             -  Il  D.Lgs.  6  marzo 1992, n. 249, reca: "Istituzione
          della provincia di Crotone".
             - Il D.Lgs. 6 marzo 1992,  n.  250,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Lecco".
             -  Il  D.Lgs.  6  marzo 1992, n. 251, reca: "Istituzione
          della provincia di Lodi".
             - Il D.Lgs. 6 marzo 1992,  n.  252,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Rimini".
             -  Il  D.Lgs.  6  marzo 1992, n. 253, reca: "Istituzione
          della provincia di Vibo Valentia".
             - Il D.Lgs. 27 marzo 1992, n.  254,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Prato".
             -  Il  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 277, reca: "Istituzione
          della provincia di Verbano-Cusio-Ossola".
           Nota all'art. 3, comma 56:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24
          dicembre  1993,  n.  537,  e  dall'art.  3- bis del D.L. 12
          maggio 1995, n. 163, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 luglio 1995, n. 273:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento  amministrativo,  l'amministratore  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
           2.  La  conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  precedente   debba   acquisire   intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nullaosta  e  gli  assensi
          richiesti.    2-  bis Qualora nella conferenza sia prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri. Tali determinazioni hanno il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
           2-  ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e  2-  bis  si
          applicano   anche   quanto   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata ad atti di consenso, comunque,  denominati,  di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
           Nota all'art. 3, comma 58:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del  D.Lgs. n.
          77/1995:
             "Art. 43   (Programmazione degli  investimenti  e  piani
          economico-finanziari).    -  1.  Per tutti gli investimenti
          degli   enti   locali,   comunque   finanziati,    l'organo
          deliberante,   nell'approvare   il  progetto  od  il  piano
          esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle
          maggiori  spese  derivanti  dallo   stesso   nel   bilancio
          pluriennale     originario,     eventualmente    modificato
          dall'organo consiliare, ed assume impegno di  inserire  nei
          bilanci  pluriennali  successivi  le  ulteriori  o maggiori
          previsioni di spesa  relative  ad  esercizi  futuri,  delle
          quali e' redatto apposito elenco.
             2.  Ove  si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  gli  enti
          locali  provvedono,  per  gli  investimenti  finanziati con
          l'assunzione di mutui, alla redazione del piano  economico-
          finanziario di cui al citato art. 46.
             3.  La  deliberazione  consiliare  che  approva il piano
          economico-finanziario    costituisce     presupposto     di
          legittimita'   delle   deliberazioni  di  approvazione  dei
          progetti esecutivi dell'investimento e delle  deliberazioni
          di assunzione dei relativi mutui".
           Nota all'art. 3, comma 59:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del  D.Lgs. n.
          507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art. 42  (Occupazioni permanenti e temporanee.  Criteri
          di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa. -
          1.   Le   occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche  sono
          permanenti e temporanee:
               a)  sono  permanenti  le  occupazioni   di   carattere
          stabile,  effettuate  a  seguito del rilascio di un atto di
          concessione,  aventi,  comunque,   durata   non   inferiore
          all'anno,  comportino  o  meno  l'esistenza  di manufatti o
          impianti;
               b) sono temporanee le occupazioni di durata  inferiore
          all'anno.
             2.  Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per
          un periodo superiore a quello  consentito  originariamente,
          ancorche'  uguale  o  superiore  all'anno,  si  applica  la
          tariffa dovuta per le occupazioni temporanee  di  carattere
          ordinario, aumentata del 20 per cento.
             3.  La  tassa  e'  graduata  a  seconda  dell'importanza
          dell'area  sulla  quale  insiste  l'occupazione:   a   tale
          effetto,  le  strade,  almeno due gli spazi e le altre aree
          pubbliche, indicate  nell'art.  38,  sono  classificate  in
          almeno   due  categorie.  L'elenco  di  classificazione  e'
          deliberato dal comune, sentita la commissione  edilizia,  o
          dalla  provincia,  ed  e'  pubblicato  per  quindici giorni
          nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
           4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione
          espressa   in   metri  quadrati  o  in  metri  lineari  con
          arrotondamento all'unita' superiore della cifra  contenente
          decimali.  Non  si  fa comunque luogo alla tassazione delle
          occupazioni  che  in  relazione  alla  medesima   area   di
          riferimento  siano complessivamente inferiori a mezzo metro
          quadrato o lineare.
             5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le
          occupazioni sia temporanee che permanenti,  possono  essere
          calcolate  in  ragione del 10 per cento. Per le occupazioni
          realizzate  con  installazione  di  attrazioni,  giochi   e
          divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono
          calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25
          per  cento  per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq,
          del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
             6. La tassa e' determinata in base alle misure minime  e
          massime  previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure
          di cui ai  predetti  articoli  costituiscono  i  limiti  di
          variazione  delle  tariffe o della tassazione riferita alla
          prima  categoria.  La  misura   corrispondente   all'ultima
          categoria  non  puo'  essere, comunque, inferiore al 30 per
          cento di quella deliberata per la prima".
           Nota all'art. 3, comma 60:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del  D.Lgs. n.
          507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art. 44  (Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
          Passi   carrabili:   criteri   di   determinazione    della
          superficie).    - 1. Per le occupazioni permanenti la tassa
          e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali  corrisponde
          un'obbligazione  tributaria autonoma.   Essa e' commisurata
          alla superficie occupata e  si  applica  sulla  base  delle
          seguenti misure di tariffa:
               a) occupazioni del suolo comunale:
  Classi di comuni            Minima per mq.     Massima per mq.
                                  lire                lire
         __                        __                  __
Classe I . . . . . . . . . .     85.000             127.000
Classe II  . . . . . . . . .     68.000             102.000
Classe III . . . . . . . . .     54.000              81.000
Classe IV  . . . . . . . . .     43.000              64.000
Classe V . . . . . . . . . .     34.000              51.000
               b) occupazioni del suolo provinciale:
               minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq;
               c)  occupazioni  di spazi soprastanti e sottostanti il
          suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere
          ridotta fino ad un terzo.
             2. Per le occupazioni con  tende,  fisse  o  retrattili,
          aggettanti  direttamente  sul suolo pubblico, la tariffa e'
          ridotta al 30 per cento.
             3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al  comma  1
          e' ridotta al 50 per cento.
             4.  Sono  considerati  passi  carrabili  quei  manufatti
          costituiti generalmente  da  listoni  di  pietra  od  altro
          materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi
          o,  comunque,  da  una modifica del piano stradale intesa a
          facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata.
           5.  La  superficie  da  tassare  dei  passi  carrabili  si
          determina  moltiplicando  la  larghezza del passo, misurata
          sulla fronte dell'edificio o del terreno al  quale  si  da'
          accesso,   per   la   profondita'   di   un  metro  lineare
          'convenzionale'.
             6. Per i  passi  carrabili  costruiti  direttamente  dal
          comune  o  dalla  provincia,  la  tassa  va determinata con
          riferimento ad una superficie complessiva non  superiore  a
          metri  quadrati  9.  L'eventuale superficie eccedente detto
          limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.
             8. I comuni e le province,  su  espressa  richiesta  dei
          proprietari  degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto
          delle esigenze di viabilita', possono, previo  rilascio  di
          apposito    cartello    segnaletico,   vietare   la   sosta
          indiscriminata sull'area antistante gli  accessi  medesimi.
          Il  divieto  di  utilizzazione di detta area da parte della
          collettivita',  non  puo'  comunque  estendersi  oltre   la
          superficie  di  dieci  metri quadrati e non consente alcuna
          opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del
          proprietario  dell'accesso.  La  tassa  va  determinata con
          tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
             9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per  cento
          per  i  passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o
          dalle province che, sulla base  di  elementi  di  carattere
          oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto
          non  utilizzati  dal  proprietario dell'immobile o da altri
          soggetti  legati  allo  stesso  da  vincoli  di  parentela,
          affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
             10.  Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la
          distribuzione  dei  carburanti,  la  tariffa  puo'   essere
          ridotta fino al 30 per cento.
             11.  La  tassa  relativa  all'occupazione  con  i  passi
          carrabili puo' essere definitivamente assolta  mediante  il
          versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti
          annualita'  del  tributo.  In ogni caso, ove i contribuenti
          non abbiano interesse  ad  utilizzare  i  passi  carrabili,
          possono  ottenerne  l'abolizione  con  apposita  domanda al
          comune o alla provincia. La messa in pristino  dell'assetto
          stradale e' effettuata a spese del richiedente.
             12.   Per  le  occupazioni  permanenti  con  autovetture
          adibite a trasporto pubblico nelle aree  a  cio'  destinate
          dai  comuni  e dalle province, la tassa va commisurata alla
          superficie dei singoli posti assegnati".
           Note all'art. 3, comma 61:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  del  D.Lgs.  n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
           "Art.  45.  - 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e'
          commisurata  alla  effettiva  superficie  occupata  ed   e'
          graduata,  nell'ambito  delle  categorie previste dall'art.
          42, comma 3, in  rapporto  alla  durata  delle  occupazioni
          medesime.  I  tempi  di occupazione e le relative misure di
          riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in
          riferimento alle singole  fattispecie  di  occupazione.  In
          ogni  caso  per  le  occupazioni  di durata non inferiore a
          quindici giorni la tariffa e' ridotta  in  misura  compresa
          tra il 20 e 50 per cento.
           2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva
           occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di
           tariffa:
           a) occupazioni di suolo comunale:
  Classi di comuni            Minima per mq.     Massima per mq.
                                  lire                lire
         __                        __                  __
Classe I . . . . . . . . . .      2.000             12.000
Classe II  . . . . . . . . .      1.500             10.000
Classe III . . . . . . . . .      1.500              8.000
Classe IV  . . . . . . . . .        750              6.000
Classe V . . . . . . . . . .        750              4.000
           b) occupazioni di suolo provinciale:
           minima lire 750 mq;
           massima lire 4.000 mq;
           c)  occupazioni  di  spazi  soprastanti  e  sottostanti il
          suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b)  puo'  essere
          ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa
          di  cui  alle  lettere  a) e b) determinate per ore o fasce
          orarie non  possono  essere  inferiori,  qualunque  sia  la
          categoria     di     riferimento     dell'occupazione    ed
          indipendentemente da ogni riduzione, a lire  250  al  metro
          quadrato  per giorno per i comuni di classe I, II e III e a
          lire 150 per metro quadrato e per giorno per  i  comuni  di
          classe  IV  e V, per le province e per le occupazioni poste
          in  essere  con  istallazioni  di  attrazioni,   giochi   e
          divertimenti  dello  spettacolo  viaggiante  nonche' per le
          occupazioni  realizzate  in  occasioni  di   manifestazioni
          politiche culturali o sportive.
           3.  I  comuni  e  le  province  possono  deliberare di non
          assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o  simili,
          fisse  o  retrattili;  in  ogni caso le tariffe non possono
          essere superiori al 30 per cento della  tariffa  ordinaria.
          Ove  le  tende siano poste a copertura di banchi di vendita
          nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate la
          tassa va determinata con riferimento  alla  sola  parte  di
          esse  eventualmente  sporgente  dai  banchi  o  dalle  aree
          medesimi.
             4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e
          festeggiamenti, con esclusione  di  quelle  realizzate  con
          installazioni  di  attrazioni,  giochi e divertimenti dello
          spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata  in
          misura non superiore al 50 per cento.
             5.  Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte
          al 50 per cento per le occupazioni realizzate da  venditori
          ambulanti,  pubblici  esercizi e da produttori agricoli che
          vendono  direttamente  il  loro  prodotto.   Sono   ridotte
          rispettivamente  dell'80  per  cento  e del 50 per cento le
          tariffe  per   le   occupazioni   poste   in   essere   con
          installazioni  di  attrazioni,  giochi e divertimenti dello
          spettacolo viaggiante  e  le  tariffe  per  le  occupazioni
          temporanee per i fini di cui all'art. 46.
             6.   Le  occupazioni  con  autovetture  di  uso  privato
          realizzate su aree a cio'  destinate  dal  comune  o  dalla
          provincia  sono  soggette  alla  tassa con tariffa che puo'
          essere variata in aumento o in diminuzione fino al  30  per
          cento.
             6-  bis  Le  tariffe  per  le occupazioni realizzate per
          l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere  ridotte
          fino al 50 per cento.
             7.   Per  le  occupazioni  realizzate  in  occasione  di
          manifestazioni politico, culturali o sportive,  la  tariffa
          ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.
             8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore
          ad  un  mese o che si verifichino con carattere ricorrente,
          il comune o la provincia disporre la  riscossione  mediante
          convenzione  a  tariffa  ridotta fino al massimo del 50 per
          cento".
              -  Il  D.Lgs.  28  dicembre   1993,   n.   566,   reca:
          "Disposizioni correttive al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
          in  materia  di  tassa  per  l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche".
           Nota all'art. 3, comma 62:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47  del  D.Lgs. n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 47   (Criteri di determinazione  della  tassa  per
          l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). -  1. La tassa
          per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale di
          cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla
          lunghezza  delle strade comunali o provinciali per la parte
          di  esse  effettivamente  occupata,  comprese   le   strade
          soggette  a  servitu'  di  pubblico  passaggio,  secondo  i
          criteri indicati nel comma 2.
             2. La tassa va determinata in base  ai  seguenti  limiti
          minimi e massimi:
               a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per
          km lineare o frazione;
               b)  strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000
          per km lineare o frazione;
           2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con
          innesti o allacci a  impianti  di  erogazione  di  pubblici
          servizi la tassa non si applica.
             3.  Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa
          annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari,
          entro i limiti minimi e massimi  da  lire  100.000  a  lire
          200.000.  Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque
          km e' dovuta  una  maggiorazione  da  lire  20.000  a  lire
          40.000.
             4.   I   comuni   e  le  province  che  provvedono  alla
          costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio  delle
          condutture,  dei  cavi  e  degli impianti, hanno diritto di
          imporre, oltre la tassa di cui al comma  1,  un  contributo
          una  volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,
          che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il  50
          per cento delle spese medesime.
             5.  Per  le  occupazioni  di  cui  al presente articolo,
          aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga  a  quanto
          disposto  dall'art.    45,  e'  determinata e applicata dai
          comuni e dalle province in  misura  forfetaria  sulla  base
          delle seguenti misure minime e massime:
               a)  occupazioni  del sottosuolo o soprassuolo comunale
          fino a un chilometro lineare  di  durata  non  superiore  a
          trenta giorni;
           Tassa complessiva:
               Classi  I,  II  e  III minima lire 20.000 massima lire
          50.000;
               Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
               b)   occupazioni   del   sottosuolo   o    soprassuolo
          provinciale  fino  ad  un  chilometro lineare di durata non
          superiore a trenta giorni;
           Tassa complessiva:
               minima lire 10.000 massima lire 30.000.
             La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50
          per  cento  per  le  occupazioni  superiori  al  chilometro
          lineare.  Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di
          durata superiore a trenta giorni, la  tassa  va  maggiorata
          nelle seguenti misure percentuali:
              1)  occupazioni  di  durata  non  superiore  a  novanta
          giorni: 30 per cento;
              2) occupazioni di durata superiore a novanta  giorni  e
          fino a 180 giorni: 50 per cento;
              3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento".
           Nota all'art. 3, comma 63:
             -  Si  riporta il testo degli articoli 44 e seguenti del
          D.Lgs.  n. 507/1993, ad esclusione degli articoli 44, 45  e
          47,  per  i quali vedi, rispettivamente, le precedenti note
          ai commi 60, 61 e 62:
             "Art. 46   (Occupazioni del  sottosuolo  e  soprassuolo.
          Disciplina).  -    1.  Le  occupazioni del sottosuolo e del
          soprassuolo stradale  con  condutture,  cavi,  impianti  in
          genere  ed  altri  manufatti destinati all'esercizio e alla
          manutenzione delle reti di erogazione di pubblici  servizi,
          compresi  quelli  posti  sul  suolo  e  collegati alle reti
          stesse, nonche' con seggiovie e  funivie  sono  tassate  in
          base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
             2.  Il  comune  o  la  provincia  ha  sempre facolta' di
          trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i
          cavi e gli impianti; quando pero'  il  trasferimento  viene
          disposto  per  l'immissione  delle  condutture,  dei cavi e
          degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi,
          ovvero in  collettori,  oppure  in  gallerie  appositamente
          costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti".
             "Art.  48    (Distributori  di carburante e di tabacchi.
          Determinazione  della  tassa).  -    1.  Per  l'impianto  e
          l'esercizio  di  distributori  di carburanti e dei relativi
          serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo
          e del sottosuolo comunale e' dovuta una  tassa  annuale  in
          base ai seguenti limiti minimi e massimi:
  Classi      Localita' dove sono               Minimo     Massimo
di comuni     situati gli impianti               lire        lire
    __                 __                         __          __
           a) centro abitato                    100.000    150.000
           b) zona limitrofa                     70.000    105.000
Classe I   c) sobborghi e zone periferiche       40.000     60.000
           d) frazioni                           20.000     30.000
           a) centro abitato                     90.000    135.000
           b) zona limitrofa                     60.000     90.000
Classe II  c) sobborghi e zone periferiche       30.000     45.000
           d) frazioni                           15.000     22.000
           a) centro abitato                     84.000    132.000
           b) zona limitrofa                     54.000     81.000
Classe III c) sobborghi e zone periferiche       30.000     45.000
           d) frazioni                           15.000     22.000
           a) centro abitato                     76.000    114.000
           b) zona limitrofa                     46.000     69.000
Classe IV  c) sobborghi e zone periferiche       20.000     30.000
           d) frazioni                           10.000     15.000
           a) centro abitato                     60.000     90.000
           b) zona limitrofa                     50.000     75.000
Classe V   c) sobborghi e zone periferiche       30.000     45.000
           d) frazioni                           10.000     15.000
             2.  Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale
          la tassa annuale va determinata entro il limite  minimo  di
          L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
             3.  La  tassa va applicata ai distributori di carburanti
          muniti di un solo serbatoio sotterraneo  di  capacita'  non
          superiore  a  tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore
          capacita', la tariffa va aumentata di un  quinto  per  ogni
          mille  litri  o  frazione  di  mille  litri.  E' ammessa la
          tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
             4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu'
          serbatoi sotterranei di  differente  capacita',  raccordati
          tra  loro,  la  tassa  nella  misura stabilita dal presente
          articolo, viene applicata con riferimento al  serbatoio  di
          minore  capacita'  maggiorata  di  un quinto per ogni mille
          litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
             5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu'
          serbatoi autonomi, la tassa si  applica  autonomamente  per
          ciascuno di essi.
             6.  La  tassa  di  cui  al  presente  articolo e' dovuta
          esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo
          comunale e provinciale effettuata  con  le  sole  colonnine
          montanti  di  distribuzione  dei  carburanti,  dell'acqua e
          dell'aria compressa ed  i  relativi  serbatoi  sotterranei,
          nonche'  per  l'occupazione  del  suolo  con un chiosco che
          insiste su di una superficie non superiore a quattro  metri
          quadrati.    Tutti  gli  ulteriori  spazi ed aree pubbliche
          eventualmente  occupati  con  impianti  o   apparecchiature
          ausiliarie,   funzionali  o  decorative,  ivi  compresi  le
          tettoie, i chioschi e simili per le  occupazioni  eccedenti
          la   superficie   di   quattro   metri  quadrati,  comunque
          utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di  cui
          al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti
          diritti maggiori.
             7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici
          per   la   distribuzione  dei  tabacchi  e  la  conseguente
          occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta  una
          tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:
  Classi      Localita' dove sono               Minimo     Massimo
di comuni     situati gli impianti               lire        lire
    __                 __                         __          __
           a) centro abitato                     30.000     45.000
I, II e    b) zona limitrofa                     20.000     30.000
III        c) frazioni, sobborghi e zone         15.000     22.000
               periferiche
           a) centro abitato                     20.000     30.000
           b) zona limitrofa                     15.000     22.000
IV e V     c) frazioni, sobborghi e zone
               periferiche                       10.000     15.000
             8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale
          la  tassa  annuale  e' fissata entro il limite minimo di L.
          10.000 e massimo di L. 15.000".
            "Art. 49.  (Esenzioni). -  1. Sono esenti dalla tassa:
               a)  le  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,   dalle
          regioni,   province,   comuni  e  loro  consorzi,  da  enti
          religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,  da
          enti  pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza,
          sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
               b) le tabelle indicative delle stazioni  e  fermate  e
          degli  orari  dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le
          tabelle che interessano la circolazione  stradale,  purche'
          non  contengano  indicazioni  di  pubblicita',  gli orologi
          funzionanti  per  pubblica  utilita',  sebbene  di  privata
          pertinenza, e le aste delle bandiere;
               c)  le occupazioni da parte delle vetture destinate al
          servizio di trasporto  pubblico  di  linea  in  concessione
          nonche'  di  vetture  a trazione animale durante le soste o
          nei posteggi ad esse assegnati;
               d) le occupazioni occasionali di durata non  superiore
          a  quella  che sia stabilita nei regolamenti di polizia lo-
          cale e le occupazioni determinate dalla sosta  dei  veicoli
          per  il  tempo  necessario  al  carico e allo scarico delle
          merci;
               e) le occupazioni  con  impianti  adibiti  ai  servizi
          pubblici  nei  casi  in cui ne sia prevista, all'atto della
          concessione o successivamente, la devoluzione  gratuita  al
          comune  o  alla  provincia  al  termine  della  concessione
          medesima;
               f) le occupazioni di aree cimiteriali;
               g)  gli  accessi  carrabili   destinati   a   soggetti
          portatori di handicap".
             "Art. 50  (Denuncia e versamento della tassa).  - 1. Per
          le  occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di
          cui all'art.    39  devono  presentare  al  comune  o  alla
          provincia,  aventi  diritto  alla  tassa, apposita denuncia
          entro trenta giorni dalla data  di  rilascio  dell'atto  di
          concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno
          di  rilascio  della  concessione  medesima.  La denuncia va
          effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal
          comune  o  dalla  provincia  e   dagli   stessi   messi   a
          disposizione  degli  utenti  presso  i  relativi uffici; la
          denuncia deve contenere  gli  elementi  identificativi  del
          contribuente,  gli  estremi  dell'atto  di  concessione, la
          superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale  si
          realizza    l'occupazione,    la    misura    di    tariffa
          corrispondente, l'importo  complessivamente  dovuto.  Negli
          stessi  termini  deve essere effettuato il versamento della
          tassa  dovuta  per  l'intero   anno   di   rilascio   della
          concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia
          e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
             2.  L'obbligo  della denuncia, nei modi e nei termini di
          cui  al  comma  precedente,  non  sussiste  per  gli   anni
          successivi  a  quello  di  prima  applicazione della tassa,
          sempreche' non si verifichino variazioni nella  occupazione
          che  determinino  un  maggiore  ammontare  del  tributo. In
          mancanza di variazioni  nelle  occupazioni,  il  versamento
          della  tassa  deve  essere  effettuato nel mese di gennaio,
          utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
             3.  Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento
          della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio,  di
          ciascun  anno.    Per le variazioni in aumento verificatesi
          nel corso dell'anno, la  denuncia  anche  cumulativa  e  il
          versamento  possono  essere  effettuati  entro il 30 giugno
          dell'anno successivo.
             4. Il  pagamento  della  tassa  deve  essere  effettuato
          mediante  versamento  a  mezzo  di  conto  corrente postale
          intestato al comune o alla provincia,  ovvero  direttamente
          presso  le  tesorerie  comunali  con modalita' che verranno
          stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze,
          ovvero,  in  caso  di  affidamento   in   concessione,   al
          concessionario  del  comune  anche  mediante conto corrente
          postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se  la
          frazione  non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso
          se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni,  sono determinate le caratteristiche del
          modello di versamento.
             5.  Per  le  occupazioni  temporanee   l'obbligo   della
          denuncia  e'  assolto  con  il  pagamento  della tassa e la
          compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da
          effettuarsi  non  oltre  il   termine   previsto   per   le
          occupazioni  medesime.  Qualora  le  occupazioni  non siano
          connesse ad  alcun  previo  atto  dell'amministrazione,  il
          pagamento  della  tassa  puo'  essere  effettuato, senza la
          compilazione  del  suddetto  modulo,  mediante   versamento
          diretto".
             "Art. 51  (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
          della  tassa).   - 1. Il comune o la provincia controlla le
          denunce presentate,  verifica  i  versamenti  effettuati  e
          sulla  base  dei  dati  ed elementi direttamente desumibili
          dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali  errori
          materiali   o   di   calcolo,   dandone   comunicazione  al
          contribuente  nei  sei  mesi  successivi   alla   data   di
          presentazione   delle   denunce   o  di  effettuazione  dei
          versamenti.   L'eventuale  integrazione  della  somma  gia'
          versata  a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e
          accettata dal contribuente, e' effettuata dal  contribuente
          medesimo  mediante  versamento  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione
          della comunicazione.
             2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in
          rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza
          ed incompletezza delle  medesime,  ovvero  all'accertamento
          d'ufficio  nei casi di omessa presentazione della denuncia.
          A tal fine emette apposito avviso di accertamento  motivato
          nel  quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e
          gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per
          il pagamento.
             3. Gli avvisi di  accertamento,  sia  in  rettifica  che
          d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena
          di  decadenza,  anche  a mezzo posta, mediante raccomandata
          con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre  del  terzo
          anno  successivo  a  quello  in  cui  la  denuncia e' stata
          presentata  o  a  quello  in cui la denuncia avrebbe dovuto
          essere presentata.
             4. Nel  caso  in  cui  la  tassa  risulti  totalmente  o
          parzialmente   non  assolta  per  piu'  anni,  l'avviso  di
          accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini
          di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
             5. La  riscossione  coattiva  della  tassa  si  effettua
          secondo  le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43,  in
          un'unica  soluzione.  Si  applica  l'art.  2752  del codice
          civile.
             6.  I  contribuenti  possono  richiedere,  con  apposita
          istanza,  ai comuni o alle province il rimborso delle somme
          versate e non dovute entro  il  termine  di  tre  anni  dal
          giorno  del  pagamento,  ovvero  da  quello in cui e' stato
          definitivamente accertato  il  diritto  alla  restituzione.
          Sull'istanza  di rimborso i comuni e le province provvedono
          entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della
          stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli
          interessi  di  mora  in  ragione  del  7 per cento per ogni
          semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento".
             "Art. 52  (Affidamento da parte del comune del  servizio
          di  accertamento  e riscossione della tassa. Rinvio).  - 1.
          Il servizio di accertamento e di riscossione  della  tassa,
          ove  il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo
          economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione
          ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22,  comma  3,
          lettera  c),  della legge 8 giugno 1990, n.  142, ovvero ai
          soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art.  32. A
          tal fine, si applicano le disposizioni previste in  materia
          di  imposta  sulla  pubblicita'  e  diritto sulle pubbliche
          affissioni".
             "Art. 53   (Sanzioni).   - 1. Per  l'omessa,  tardiva  o
          infedele  denuncia  si  applica una soprattassa pari al 100
          per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa
          dovuta.
             2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta
          una soprattassa pari al 20 per cento  dell'ammontare  della
          tassa o della maggiore tassa dovuta.
             3.  Per la tardiva presentazione della denuncia e per il
          tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi
          alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1,  del
          presente  capo,  le  soprattasse di cui ai commi precedenti
          sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e  al  10  per
          cento.
             4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si
          applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento
          per ogni semestre compiuto".
             "Art.  54   (Funzionario responsabile).  - 1. Il comune,
          nel caso di gestione diretta, o  la  provincia  designa  un
          funzionario  cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
          l'esercizio di ogni attivita'  organizzativa  e  gestionale
          della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
          il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
          avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
             2.  Il  comune  o  la  provincia comunica alla direzione
          centrale per  la  fiscalita'  locale  del  Ministero  delle
          finanze  il  nominativo  del funzionario responsabile entro
          sessanta giorni dalla sua nomina.
             3. Nel caso di gestione in concessione  le  attribuzioni
          di cui al comma 1 spettano al concessionario".
             "Art.  55    (Abrogazioni).    -  1.  Sono  abrogati gli
          articoli da 192 a 200 del testo unico per  la  finanza  lo-
          cale,  approvato  con  regio  decreto 14 settembre 1931, n.
          1175, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella
          parte non compatibile con le norme di cui al presente capo.
          Sono, altresi', abrogati le disposizioni di cui all'art. 39
          della   legge   2   luglio   1952,  n.  703,  e  successive
          modificazioni, l'articolo unico della legge 6  marzo  1958,
          n.  177,  l'articolo  unico  della legge 26 luglio 1961, n.
          711, l'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n.  208,  nonche'
          le  disposizioni  di  cui  al  decreto  dei  Ministri delle
          finanze e dell'interno 26 febbraio 1933,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte
          concernente  la  tassazione  delle   linee   elettriche   e
          telefoniche    ed   ogni   altra   disposzione   di   legge
          incompatibile con le norme del presente capo".
             "Art. 56   (Disposizioni transitorie e finali).    -  1.
          Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  emanati i decreti ministeriali previsti dal
          presente capo.
             2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste
          dal  presente  capo,  i  comuni  e   le   province   devono
          deliberare,  unitamente  alle  tariffe, il regolamento o le
          variazioni del regolamento  gia'  adottato,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
             3.  I  contribuenti  tenuti al pagamento della tassa per
          l'anno 1994, con  esclusione  di  quelli  gia'  iscritti  a
          ruolo,  devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed
          effettuare  il  versamento  entro  sessanta  giorni   dalla
          scadenza  del  termine  previsto  dal comma 2. Nel medesimo
          termine di sessanta  giorni  va  effettuato  il  versamento
          dell'eventuale  differenza  tra gli importi gia' iscritti a
          ruolo e quelli  risultanti  dall'applicazione  delle  nuove
          tariffe adottate dai predetti enti.
             4.  Per  le  occupazioni  di  cui  all'art. 46, la tassa
          dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari
          all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato  del  10  per
          cento, con una tassa minima di L. 50.000.
             5.   Le  riscossioni  e  gli  accertamenti  relativi  ad
          annualita' precedenti  a  quelle  in  corso  alla  data  di
          entrata  in vigore delle disposizioni previste dal presente
          capo sotto effettuati con le modalita' e i termini previsti
          dal testo unico per la finanza locale, approvato con  regio
          decreto   14   settembre   1931,   n.  1175,  e  successive
          modificazioni.  La  formazione  dei  ruoli,   fatta   salva
          l'ipotesi  di  cui  all'art.  68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  riguardera'  la
          sola  riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino
          al 1994.
             6. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  provvedono,  in base ad un contratto di
          appalto, alla riscossione  della  tassa  per  l'occupazione
          temporanea    di    suolo    pubblico,   possono   ottenere
          l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e
          riscossione  della  tassa   dovuta   per   le   occupazioni
          permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di
          scadenza  del  contratto  medesimo  purche',  entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          ottengano   l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  32,
          secondo le modalita' previste  in  materia  di  imposta  di
          pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.
             7.  I  contratti  di  appalto  aventi scadenza nel corso
          dell'anno 1994, sono prorogati fino al  31  dicembre  1994,
          sempreche'  il  comune  non intenda gestire direttamente il
          servizio.
             8. Le modalita' della  gestione,  l'aggio  o  il  canone
          fisso,  il  minimo  garantito  nonche'  le prescrizioni del
          capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati
          in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
             9. Il mancato ottenimento della concessione nel  termine
          di  cui  al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita'
          dell'appalto e dalla  durata  del  relativo  contratto,  la
          perdita   del   diritto  di  riscossione  della  tassa  per
          l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
             10. I comuni nei quali, alla data di entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,  risulti  operante  un  contratto
          d'appalto per la riscossione della tassa per  l'occupazione
          temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno
          di  applicazione  del decreto medesimo, salvo l'affidamento
          in concessione di cui al comma 6, alla riscossione  diretta
          della tassa per l'occupazione permanente.
             11.   Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delle  finanze,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, le tariffe in
          materia  di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche  possono  essere  adeguate, comunque non prima di
          due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto    legislativo,   nel   limite   della   variazione
          percentuale  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di operai e impiegati rilevato alla fine del mese
          precedente la data di emanazione del  decreto  rispetto  al
          medesimo  indice  rilevato  per l'emanazione del precedente
          decreto;  per  il  primo  adeguamento,   si   assume   come
          riferimento  la  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto legislativo. I detti  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio    dei   Ministri   accertano   l'entita'   delle
          variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data
          a decorrere dalla quale essi sono applicati.
             11-  bis.  Per le occupazioni temporanee di cui all'art.
          45  effettuate  dai  pubblici   esercizi,   dai   venditori
          ambulanti   e   dai   produttori   agricoli   che   vendono
          direttamente  i  loro  prodotti  e   per   le   occupazioni
          realizzate   con  installazioni  di  attrazioni,  giochi  e
          divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a
          ciascun comune o provincia per l'anno 1994  e'  determinata
          con  riferimento  alle tariffe applicabili per l'anno 1993,
          aumentate del 50 per cento.
             11-  ter.  Per l'esercizio 1995 il  comune  con  propria
          delibera  puo'  rideterminare  entro il 31 dicembre 1994 le
          tariffe  di  talune  fattispecie,  ovvero  esonerarle,  per
          quanto  riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree
          pubbliche, purche' il gettito complessivo non sia inferiore
          a quanto previsto applicando il criterio del comma 11- bis.
          La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in
          modo tale che per una o piu' fattispecie non siano previsti
          incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle  tariffe
          dell'anno precedente".
             "Art.  57  (Vigilanza. Rinvio).  - 1. E' attribuita alla
          direzione centrale per la fiscalita' locale  del  Ministero
          delle  finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia
          diretta che in concessione, della tassa  per  l'occupazione
          di spazi ed aree pubbliche.
             2.  A  tal  fine,  si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 35 in materia  di  imposta  sulla  pubblicita'  e
          diritto sulle pubbliche affissioni".
           Nota all'art. 3, comma 65:
             -   Il   D.Lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  recante:
          "Revisione ed armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche dei
          comuni  e  delle  province  nonche'  della  tassa  per   lo
          smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino  della  finanza territoriale", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993,  n.    288,  suppl.
          ord.
           Note all'art. 3, comma 68:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  D.Lgs. n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 61   (Gettito e costo del  servizio).    -  1.  Il
          gettito  complessivo della tassa non puo' superare il costo
          di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
          urbani  interni  di  cui  all'art.  58,  ne'  puo'   essere
          inferiore,  per  gli  enti  di  cui all'art.   45, comma 2,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per
          gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma
          2, il disposto dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          1989,  n.  144.  Per  gli altri enti il gettito complessivo
          della tassa non puo' essere inferiore al 50 per  cento  del
          costo  di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati
          limiti minimo e  massimo  di  copertura  dei  costi  si  fa
          riferimento  ai  dati  del  conto  consuntivo comprovati da
          documentazioni ufficiali e non si considerano  addizionali,
          interessi e penalita'.
             2.  Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le
          spese  inerenti  e comunque gli oneri diretti ed indiretti,
          nonche'  le  quote  di  ammortamento  dei  mutui   per   la
          costituzione  di  consorzi  per lo smaltimento dei rifiuti.
          Per  le  quote  di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
          dell'art.  67,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Fra  i  costi di
          gestione  delle   aziende   speciali,   municipalizzate   e
          consortili   debbono   essere   compresi  anche  gli  oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi  dell'art.
          44  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 ottobre
          1986, n.   902, da versare  agli  enti  proprietari  stessi
          entro  l'esercizio successivo a quello della riscossione ed
          erogazione in conto esercizio.
             3. Dal costo, determinato in base al disposto del  comma
          2,  sono  dedotte  per quota percentuale, corrispondente al
          rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni  e
          quello   relativo  allo  smaltimento  dei  rifiuti  di  cui
          all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, le entrate
          derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di
          energia  o materie prime secondarie diminuite di un importo
          pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei
          confronti del singolo utente ai sensi dell'art.  67,  comma
          2.
           3-    bis.    Ai  fini  della  determinazione del costo di
          esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei  servizi  di
          nettezza  urbana gestiti in regime di privativa comunale un
          importo, da determinarsi con lo stesso regolamento  di  cui
          all'art.  68,  non inferiore al 5 per cento e non superiore
          al 15 per cento, a titolo di costo  dello  spazzamento  dei
          rifiuti  solidi  urbani  di  cui  all'art.  2, terzo comma,
          numero 3), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
          settembre  1982, n.   915. L'eventuale eccedenza di gettito
          derivante  dalla  predetta  deduzione   e'   computata   in
          diminuzione   del  tributo  iscritto  a  ruolo  per  l'anno
          successivo".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62  del  D.Lgs.  n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  62  (Presupposto  della tassa ed esclusioni. - 1.
          La tassa e' dovuta per l'occupazione  o  la  detenzione  di
          locali  ed  aree  scoperte  a  qualsiasi  uso  adibiti,  ad
          esclusione delle aree scoperte pertinenziali  o  accessorie
          di  civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti
          nelle zone del territorio comunale in cui  il  servizio  e'
          istituito  ed  attivato o comunque reso in via continuativa
          nei modi previsti dagli articoli 58 e  59,  fermo  restando
          quanto  disposto  dall'art.  59, comma 4.  Per l'abitazione
          colonica e  gli  altri  fabbricati  con  area  scoperta  di
          pertinenza  la  tassa  e' dovuta anche quando nella zona in
          cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto
          la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
             2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le  aree  che
          non  possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il
          particolare uso cui sono stabilmente  destinati  o  perche'
          risultino  in  obiettive  condizioni di non utilizzabilita'
          nel corso dell'anno, qualora tali circostanze  siano  indi-
          cate   nella   denuncia   originaria   o  di  variazione  e
          debitamente  riscontrate  in  base  ad  elementi  obiettivi
          direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
             3.  Nella  determinazione della superficie tassabile non
          si tiene conto di quella parte di essa ove  per  specifiche
          caratteristiche  strutturali e per destinazione si formano,
          di  regola,  rifiuti  speciali,  tossici  o  nocivi,   allo
          smaltimento  dei  quali  sono tenuti a provvedere a proprie
          spese i produttori stessi in base alle  norme  vigenti.  Ai
          fini  della  determinazione  della  predetta superficie non
          tassabile  il  comune  puo'  individuare  nel   regolamento
          categorie  di  attivita'  produttive  di  rifiuti  speciali
          tossici o nocivi alle quali applicare  una  percentuale  di
          riduzione   rispetto   alla   intera   superficie   su  cui
          l'attivita' viene svolta.
             4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione,
          in  cui  sia svolta un'attivita' economica e professionale,
          puo' essere stabilito  dal  regolamento  che  la  tassa  e'
          dovuta  in  base  alla  tariffa  prevista  per la specifica