Note all'art. 3, comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio statale. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro-capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite di ciascuna regione". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500: "6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilita' sul predetto fondo e' ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151". Nota all'art. 3, comma 6: - Si riporta il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.L. n. 8/1993: "1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonche' con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. A tal fine non e' richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'art. 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale". Nota all'art. 3, comma 7: - L'art. 20, comma 2, del D.L. n. 8/1993 e' riportato in nota al comma 6. Nota all'art. 3, comma 8: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge n. 491/1993: "10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non puo' essere superiore al 20 per cento". Note all'art. 3, comma 10: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 9/1991, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 26 (Aliquote della produzione corrisposte allo Stato). - 1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purche' gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'art. 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e' devoluto alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti. 2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attivita' previste nel comma 1 ed e' cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 27. 3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse. 4. L'esonero e' concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato. 5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi. 6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonche' l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici. 7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613 maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti. 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1. 9. La verifica di cui al comma 8 e' effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 218/1978: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente, testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraio Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". Note all'art. 3, comma 11: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 97/1994, recante nuove disposizioni per le zone montane: "Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali eco- compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di eta', all'occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 96/1993: "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite". Nota all'art. 3, comma 12: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957: "Art. 3. - I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa ai sensi dell'art. 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni". Note all'art. 3, comma 13: - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 398/1990: "Art. 17. - 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro. 2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purche' non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione". - L'art. 3 del D.L. n. 271/1957 e' riportato in nota al comma 12. Nota all'art. 3, comma 14: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 398/1990: "Art. 18. - 1. L'imposta eventualmente istituita e' dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed e' riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto- legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474". "Art. 19. - 1. Le modalita' di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennita' di mora e gli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato". Note all'art. 3, comma 19: - La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1991. - Si riporta l'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551: "Art. 4. - Con deliberazione del consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione. L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto disposto nel secondo comma del successivo art. 5". - Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non puo' superare il triplo della minima. 15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo' superare il quadruplo della tassa minima". Nota all'art. 3, comma 20: - Il testo dell'art. 26 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari" e' il seguente: "Art. 26. (Norma abrogativa). - 1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonche' le altre disposizioni in contrasto con la presente legge. 2. Sono fatte salve per l'universita' della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442". Nota all'art. 3, commi 22 e 23: - La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul diritto agli studi universitari". Nota all'art. 3, comma 24: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982: "Art. 2 (Classificazione rifiuti). - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree pri- vate, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi. Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita' non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente. Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione; f) agli esplosivi.". Nota all'art. 3, comma 28: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 19 del D.P.R. n. 915/1982: "Art. 11 (Accessi ed ispezioni). - Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche' trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.". "Art. 19 (Registri di carico e scarico). - Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche' presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente: per gli impianti di produzione: quantita' prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' trattate; per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' stoccate; per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto. Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attivita' i registri devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione". Note all'art. 3, comma 32: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.". - L'art. 6 del citato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e' il seguente: "Art. 6 (Competenze delle regioni). - Alle regioni competono: a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. I piani debbono prevedere: i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantita'; le zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate; per i rifiuti tossici e nocivi, la piattaforme specializzate per i trattamenti. I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate; b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62; c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali; d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c); e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4. I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri; f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". Note all'art. 3, comma 33: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 142/1990: "Art. 14 (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilita' e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982: "Art. 7 (Competenze delle province). - In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi". - Si riporta il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973: "Art. 36 (Trasmissione di atti e notizie). - Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione. Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonche' della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero. Gli amministratori delle societa' ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la societa' o l'ente e' posto in liquidazione. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli". - Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 633/1972: "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito della singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". Nota all'art. 3, comma 35: - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: "Art. 119. - Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi delle Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione a bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali. La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con legge della Repubblica". Nota all'art. 3, comma 36: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/1972 cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Controversie devolute alle commissioni tributarie). - Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) imposta locale sui redditi; d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitariamente all'imposta sugli spettacoli; e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; f) imposta di registro; g) imposta sulle successioni e donazioni; h) imposte ipotecarie; i) imposta sulle assicurazioni; i- bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale)". Nota all'art. 3, comma 37: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti: a) le imposte sui redditi; b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta e' riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli; c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; d) l'imposta di registro; e) l'imposta sulle successioni e donazioni; f) le imposte ipotecaria e catastale; g) l'imposta sulle assicurazioni; g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; h) i tributi comunali e locali; i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonche' le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1. 3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Note all'art. 3, comma 39: - Il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 reca: "Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza". - La legge 10 dicembre 1961, n. 1346 reca: "Aumento a favore dell'erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale". "Art. 61 (Gettito e costo del servizio). - 1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, non puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi a penalita'. 2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2". Nota all'art. 3, comma 41: - Si riporta il testo dell'art. 29- bis del D.L. n. 331/1993, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 29- bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato, il contributo e' dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo e' dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria. 2. Obbligati al pagamento del contributo sono: a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale; b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi. 3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato. 4. Il contributo e' riscosso e versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene. 5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto. 6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994". Note all'art. 3, comma 42: - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche". "Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'art. 4, comma 1, lettera f). 2. La tariffa determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche. 4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge. 5. La tariffa determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3. 6. La tariffa applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. 8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato". - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge n. 36/1994: "Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione). - 1. La quota di tariffa riterita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. 2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. 3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. 4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilita' di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura". Nota all'art. 3, comma 44: - Il testo del comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 36 del 1994, e' riportato in nota al comma 42. Nota all'art. 3, comma 45: - Il testo dell'art. 17- bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento" e' il seguente: "Art. 17- bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso. L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed dall'approvazione ed omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio". Nota all'art. 3, comma 46: - Si riportano i parametri 7, 8 e 9 della Tabella C allegata dalla citata legge n. 319/1976: "TABELLA C _____________________________________________________________________ | | | N.| Parametri | Concentrazioni | NOTE ____|____________|_______________________|___________________________ 1-6 (Omissis) 7 Materiali in Non piu' del 40% del Per "materiali in sospen- sospensione valore a monte dello sione" totali, indipenden- totali mg/1 impianto di depurazione temente dalla loro natura, (*) devono essere intesi quel- li aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso mem- brana filtrante di porosita' 0,45(Micron). 8 BODs mg/1 Non piu' del 70% del valore a monte dello impianto di depurazione (**) 9 COD mg/1 Non piu' del 70% del Il COD si intende deter- valore a monte dello minato con bicromato di impianto di depurazione potassio alla ebolli- (***) zione dopo 2 ore.". 10-40 (Omissis) Nota all'art. 3, comma 47: - Si riportano il testo dell'art. 1 della citata legge n. 36/1994: "Art. 1. (Tutela e uso delle risorse idriche) . - 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 2. Qualsiasi uso delle acque effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali". Note all'art. 3, comma 48: - Il testo delle disposizioni convenute nel capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, recante: "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", e' il seguente: "Capo I. ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 952, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 'Art. 1. - 1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalita''. 'Art. 2. - 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potra' determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalita''. 'Art. 3. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 dovuta nella misura minima'. 'Art. 4. - 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote'. 'Art. 5. - 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. 2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le stesse modalita' fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio e' stata eseguita la formalita' il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilita'. 3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite'. 'Art. 6. - 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalita', alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, versera' nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documentera' l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalita' e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalita' sono state eseguite. 2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione. 3. Ciascuna regione riscuote e da' quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilita''. 'Art. 7. - 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni'. 'Art. 8. - 1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purche' compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni'". - Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni, della legge 27 giugno 1994, n. 413, recante "Disposizioni tributarie urgenti" e' il seguente: "Art. 10. - 1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione. 2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonche' per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993". Nota all'art. 3, comma 54: - Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 504/1992: "Art. 20 (Istituzione dell'imposta). - 1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta e' dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalita' e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalita'. Il gettito e' attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro. 2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e della legge 9 luglio 1990, n. 187, e che e' incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1". "Art. 21 (Sanzioni). - Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento. - 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'art. 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1077, n. 952, e successive modificazioni. 2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. 3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite". "Art. 22 (Disciplina dell'imposta). - 1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei termini e con le modalita' previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e succesive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonche', per quanto concerne le note di richiesta di formalita', le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e succes- sive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - e' tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalita' le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalita' e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale. 2. Ciascuna provincia da' quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di contabilita' vigenti. 3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. 4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni. 5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1993 per le formalita' di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992". Note all'art. 3, comma 55: - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 248, reca: "Istituzione della provincia di Biella". - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 249, reca: "Istituzione della provincia di Crotone". - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 250, reca: "Istituzione della provincia di Lecco". - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 251, reca: "Istituzione della provincia di Lodi". - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252, reca: "Istituzione della provincia di Rimini". - Il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 253, reca: "Istituzione della provincia di Vibo Valentia". - Il D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254, reca: "Istituzione della provincia di Prato". - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 277, reca: "Istituzione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola". Nota all'art. 3, comma 56: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3- bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministratore procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2- bis Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 2- ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2- bis si applicano anche quanto l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque, denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". Nota all'art. 3, comma 58: - Si riporta il testo dell'art. 43 del D.Lgs. n. 77/1995: "Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari). - 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco. 2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico- finanziario di cui al citato art. 46. 3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui". Nota all'art. 3, comma 59: - Si riporta il testo dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 42 (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa. - 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, almeno due gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. 4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. 6. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima". Nota all'art. 3, comma 60: - Si riporta il testo dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 44 (Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie). - 1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni del suolo comunale: Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. lire lire __ __ __ Classe I . . . . . . . . . . 85.000 127.000 Classe II . . . . . . . . . 68.000 102.000 Classe III . . . . . . . . . 54.000 81.000 Classe IV . . . . . . . . . 43.000 64.000 Classe V . . . . . . . . . . 34.000 51.000 b) occupazioni del suolo provinciale: minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq; c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un terzo. 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e' ridotta al 50 per cento. 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. 5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare 'convenzionale'. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. 8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. 9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al 30 per cento. 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati". Note all'art. 3, comma 61: - Si riporta il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 45. - 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 e 50 per cento. 2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: a) occupazioni di suolo comunale: Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. lire lire __ __ __ Classe I . . . . . . . . . . 2.000 12.000 Classe II . . . . . . . . . 1.500 10.000 Classe III . . . . . . . . . 1.500 8.000 Classe IV . . . . . . . . . 750 6.000 Classe V . . . . . . . . . . 750 4.000 b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 750 mq; massima lire 4.000 mq; c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche culturali o sportive. 3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi. 4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. 5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46. 6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. 6- bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento. 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento. 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento". - Il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, reca: "Disposizioni correttive al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Nota all'art. 3, comma 62: - Si riporta il testo dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). - 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione; 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000. 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni; Tassa complessiva: Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000; Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000; b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni; Tassa complessiva: minima lire 10.000 massima lire 30.000. La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento". Nota all'art. 3, comma 63: - Si riporta il testo degli articoli 44 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993, ad esclusione degli articoli 44, 45 e 47, per i quali vedi, rispettivamente, le precedenti note ai commi 60, 61 e 62: "Art. 46 (Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina). - 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. 2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti". "Art. 48 (Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa). - 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire __ __ __ __ a) centro abitato 100.000 150.000 b) zona limitrofa 70.000 105.000 Classe I c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000 d) frazioni 20.000 30.000 a) centro abitato 90.000 135.000 b) zona limitrofa 60.000 90.000 Classe II c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 d) frazioni 15.000 22.000 a) centro abitato 84.000 132.000 b) zona limitrofa 54.000 81.000 Classe III c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 d) frazioni 15.000 22.000 a) centro abitato 76.000 114.000 b) zona limitrofa 46.000 69.000 Classe IV c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000 d) frazioni 10.000 15.000 a) centro abitato 60.000 90.000 b) zona limitrofa 50.000 75.000 Classe V c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 d) frazioni 10.000 15.000 2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000. 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire __ __ __ __ a) centro abitato 30.000 45.000 I, II e b) zona limitrofa 20.000 30.000 III c) frazioni, sobborghi e zone 15.000 22.000 periferiche a) centro abitato 20.000 30.000 b) zona limitrofa 15.000 22.000 IV e V c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 10.000 15.000 8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000". "Art. 49. (Esenzioni). - 1. Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia lo- cale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap". "Art. 50 (Denuncia e versamento della tassa). - 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto". "Art. 51 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa). - 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento". "Art. 52 (Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni". "Art. 53 (Sanzioni). - 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto". "Art. 54 (Funzionario responsabile). - 1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario". "Art. 55 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza lo- cale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi', abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche' le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge incompatibile con le norme del presente capo". "Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo. 2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia' adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti. 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000. 5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sotto effettuati con le modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994. 6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di imposta di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni. 7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche' il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo. 9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. 10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente. 11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati. 11- bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento. 11- ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera puo' rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purche' il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11- bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o piu' fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente". "Art. 57 (Vigilanza. Rinvio). - 1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni". Nota all'art. 3, comma 65: - Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, suppl. ord. Note all'art. 3, comma 68: - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 61 (Gettito e costo del servizio). - 1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'. 2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. 3- bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo". - Si riporta il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 62 (Presupposto della tassa ed esclusioni. - 1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indi- cate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta. 4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica