(parte 4)
 
 
          attivita' ed e' commisurata  alla  superficie  a  tal  fine
          utilizzata.
             5.  Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte
          per  i  quali   non   sussiste   l'obbligo   dell'ordinario
          conferimento   dei   rifiuti   solidi   urbani  interni  ed
          equiparati in regime di privativa comunale per  effetto  di
          norme  legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
          sanitaria, ambientale o  di  protezione  civile  ovvero  di
          accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del  D.Lgs. n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 63  (Soggetti passivi e soggetti responsabili  del
          tributo).  - 1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o
          detengono  i  locali  o le aree scoperte di cui all'art. 62
          con vincolo di solidarieta' tra  i  componenti  del  nucleo
          familiare  o  tra  coloro che usano in comune i locali o le
          aree stesse.
           2. Sono  escluse  dalla  tassazione  le  aree  comuni  del
          condominio  di  cui  all'art.  1117  del  codice civile che
          possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.  62.  Resta
          ferma  l'obbligazione  di  coloro  che occupano o detengono
          parti comuni in via esclusiva.
             3. Nel caso di locali in  multiproprieta'  e  di  centri
          commerciali  integrati  il  soggetto che gestisce i servizi
          comuni e' responsabile del versamento  della  tassa  dovuta
          per  i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
          ed aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o
          detentori,  fermi  restando  nei confronti di questi ultimi
          gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal   rapporto
          tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
             4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed
          al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di
          presentare  al  competente  ufficio del comune, entro il 20
          gennaio  di  ciascun  anno,  l'elenco  degli  occupanti   o
          detentori  dei  locali  ed aree del condominio e del centro
          commerciale integrato".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del  D.Lgs.  n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
           "Art.  65  (Commisurazione  e tariffe). - 1. La tassa puo'
          essere commisurata o in  base  alla  quantita'  e  qualita'
          medie  ordinarie  per  unita'  di superficie imponibile dei
          rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei
          locali ed aree per il tipo di  uso,  cui  i  medesimi  sono
          destinati,  e  al  costo  dello  smaltimento  oppure, per i
          comuni aventi popolazione inferiore a 35.000  abitanti,  in
          base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta,
          dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
             2.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o  sottocategoria
          omogenea sono determinate dal comune, secondo  il  rapporto
          di  copertura  del costo prescelto entro i limiti di legge,
          moltiplicando  il  costo  di  smaltimento  per  unita'   di
          superficie   imponibile   accertata,  previsto  per  l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di rifiuti".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66  del  D.Lgs. n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 66 (Tariffe per particolari condizioni di uso).  -
          1.    E'  facolta'  dei comuni assoggettare a tassazione le
          aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i  200
          metri  quadrati.  Tale  parte  e' comunque da computare nel
          limite del 25 per cento.
           2. Le aree  scoperte  a  qualsiasi  uso  adibite  indicate
          nell'art.  62 sono computate nel limite del 50 per cento.
             3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo
          non superiore ad un terzo nel caso di:
               a) abitazioni con unico occupante;
               b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
          od  altro  uso limitato e discontinuo a condizione che tale
          destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
          variazione   indicando   l'abitazione   di   residenza    e
          l'abitazione  principale e dichiarando espressamente di non
          voler cedere l'alloggio in locazione o in  comodato,  salvo
          accertamento da parte del comune;
               c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente,   risultante   da   licenza   o  autorizzazione
          rilasciata   dai   competenti   organi   per    l'esercizio
          dell'attivita'.
             4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:
               a)  di  un  importo  non  superiore  ad  un  terzo nei
          confronti dell'utente che, versando  nelle  circostanze  di
          cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora,
          per  piu'  di  sei  mesi  all'anno,  in localita' fuori del
          territorio nazionale;
               b) di un importo non superiore al  30  per  cento  nei
          confronti  degli  agricoltori  occupanti la parte abitativa
          della costruzione rurale.
             5. Le riduzioni delle superfici e quelle  tariffarie  di
          cui  ai  precedenti  commi  sono  applicate  sulla  base di
          elementi  e  dati  contenuti  nella  denuncia   originaria,
          integrativa   o   di   variazione   con  effetto  dall'anno
          successivo.
             6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20
          gennaio il venir meno  delle  condizioni  dell'applicazione
          della  tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si
          provvede al recupero  del  tributo  a  decorrere  dall'anno
          successivo  a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo
          alla riduzione tariffaria e sono  applicabili  le  sanzioni
          previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del  D.Lgs. n.
          507/1993, come modificato dalla presente legge:
           "Art. 77 (Tassa giornaliera di smaltimento). - 1.  Per  il
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o
          equiparati  prodotti  dagli utenti che occupano o detengono
          temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
          pubbliche,  di  uso pubblico, o aree gravate da servitu' di
          pubblico  passaggio,  i  comuni  devono  istituire  con  il
          regolamento  di cui all'art. 68, la tassa di smaltimento da
          applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo  si
          intende  l'uso  inferiore  a  183 giorni di un anno solare,
          anche se ricorrente.
             2. La misura tariffaria  e'  determinata  in  base  alla
          tariffa,  rapportata  a  giorno,  della  tassa  annuale  di
          smaltimento dei rifiuti solidi  attribuita  alla  categoria
          contenente  voci  corrispondenti  di  uso, maggiorata di un
          importo percentuale non superiore al 50 per cento.
             3. In mancanza  di  corrispondente  voce  di  uso  nella
          classificazione  contenuta  nel regolamento di cui all'art.
          68 e' applicata la tariffa della categoria recante voci  di
          uso  assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa
          a produrre rifiuti solidi urbani.
             4.  l'obbligo  della  denuncia  dell'uso  temporaneo  e'
          assolto  a seguito del pagamento della tassa da effettuare,
          contestualmente alla tassa  di  occupazione  temporanea  di
          spazi  ed  aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il
          modulo di versamento di cui all'art. 50 o, in  mancanza  di
          autorizzazione,   mediante   versamento  diretto  senza  la
          compilazione del suddetto modulo.
             5. In caso di uso di fatto, la tassa,  che  non  risulti
          versata    all'atto    dell'accertamento   dell'occupazione
          abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione,  interessi
          ed accessori.
             6.  Per  l'accertamento  in  rettifica  o  d'ufficio, il
          contenzioso e le sanzioni si applicano le  norme  stabilite
          dal  presente  capo per la tassa annuale per lo smaltimento
          dei  rifiuti  solidi  urbani  interni,  salve  le   diverse
          disposizioni contenute nel presente articolo.
             7.  Il  comune  puo' prevedere esenzioni o riduzioni con
          l'osservanza dei criteri di cui all'art. 67".
           Note all'art. 3, comma 69:
             -  Il  testo dell'art. 13- bis del D.L. 12 gennaio 1991,
          n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  marzo
          1991,  n. 80, recante: "Disposizioni urgenti in prove degli
          enti locali per il 1991" e' il seguente:
             "Art. 13-  bis (Trasferimenti di beni dai comuni,  prov-
          ince  e  loro  consorzi  ad aziende speciali o societa' per
          azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici).  -
          1. I trasferimenti di beni mobili  ed  immobili  effettuati
          dai  comuni,  dalle province e dai consorzi fra tali enti a
          favore  di  aziende  speciali  o  di  societa'  per  azioni
          costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte
          di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
          catastali  e  da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
          di qualsiasi specie o natura.
             2. Gli onorari  previsti  per  i  periti  designati  dal
          tribunale per la redazione della stima di cui all'art. 2343
          del codice civile, nonche' gli onorari previsti per i notai
          incaricati   della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
          trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla meta'".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  83  del  D.P.R.  n.
          902/1986:
             "Art.  85.  -  Quando  il consiglio comunale delibera la
          soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda  e'
          affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine
          fissato   dal   predetto   consiglio,   salvo  le  proroghe
          eventualmente necessarie, che devono pure essere  stabilite
          dal consiglio.
             La   giunta   municipale   cura  la  gestione  ordinaria
          dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; pro-
          cede sollecitamente alla definizione degli affari  pendenti
          e  alla  riscossione  dei  crediti liquidi; compie gli atti
          conservativi necessari e procede all'alienazione  dei  beni
          soggetti a facile deperimento.
             Forma  lo  stato  attivo  e  passivo  dell'azienda  e un
          progetto  generale  di  liquidazione   che   sottopone   al
          consiglio    comunale   corredandolo   di   una   relazione
          esplicativa.
             Il consiglio comunale con motivata deliberazione,  presa
          con   l'intervento   della   maggioranza   dei  consiglieri
          assegnati al comune, approva, ed  occorrendo,  modifica  il
          progetto    di    liquidazione,   stabilendo   quali   beni
          dell'azienda  cessata  debbano  passare  a  far  parte  del
          patrimonio comunale e quali debbano essere alienati.
             La  commissione  amministratrice,  nei  limiti del piano
          approvato, ha facolta' di  disporre  pagamenti,  concludere
          transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere
          giudizi,   osservando   le   norme  previste  dal  presente
          regolamento e dal regolamento speciale.
             Le variazioni al piano  di  liquidazione  devono  venire
          approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del
          piano stesso".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della legge n.
          142/1990:
             "Art. 25  (Consorzi)  . - 1. I comuni e le province, per
          la  gestione  associata  di  uno  o  piu'  servizi  possono
          costituire  un  consorzio  secondo le norme previste per le
          aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.
             2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano   a
          maggioranza  assoluta  dei  componenti  una  convenzione ai
          sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.
             3. In particolare  la  convenzione  deve  provvedere  la
          trasmissione,  agli  enti aderenti, degli atti fondamentali
          del consorzio.
             4.   L'assemblea   del   consorzio   e'   composta   dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto.
             5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
             6. Tra gli stessi comuni  e  province  non  puo'  essere
          costituito piu' di un consorzio.
             7.  In  caso  di  rilevante interesse pubblico, la legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  60  della  legge  n.
          142/1990:
             "Art.  60  (Revisione dei consorzi, delle associazioni e
          delle circoscrizioni)  . - 1. Entro due anni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, i comuni e le prov-
          ince  provvedono,  anche  in  deroga  ai  limiti  di durata
          eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi,  alla
          revisione  dei  consorzi e delle altre forme associative in
          atto,  costituiti  tra   enti   locali,   sopprimendoli   o
          trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
             2.  Le  circoscrizioni  istituite ai sensi della legge 8
          aprile 1976, n. 278, incompatibili  con  il  nuovo  assetto
          dettato  dall'art.  13,  si  intendono  prorogate sino alla
          prima  scadenza  dei  consigli  comunali  successiva   alla
          adozione dello statuto comunale".
             - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge
          n.    493/1992:  "1.  Le  province  e i comuni possono, per
          l'esercizio di servizi  pubblici  e  per  la  realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche'  per  la  realizzazione  di infrastrutture ed altre
          opere di interesse pubblico, che non  rientrino,  ai  sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'  per  azioni,  anche  mediante  gli   accordi   di
          programma  di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo della
          proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,  lettera  e),
          dell'art.  22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
          deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma,  lettera
          d),  della  legge  2  aprile  1968, n. 475, come sostituita
          dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli  enti
          interessati  provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di  nominare  uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
          di servizi pubblici locali  una  quota  delle  azioni  puo'
          essere  destinata  all'azionariato diffuso e resta comunque
          sul mercato".
           Nota all'art. 3, comma 70:
             - Si riporta il testo dell'art. 66, comma 14,  del  D.L.
          n.   331/1993: "14. Nei confronti delle societa' per azioni
          e delle aziende speciali istituite ai sensi degli  articoli
          22  e  23  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei
          confronti dei  nuovi  consorzi  costituiti  a  norma  degli
          articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al
          termine  del  terzo anno dell'esercizio successivo a quello
          rispettivamente   di   acquisizione   della    personalita'
          giuridica   o  della  trasformazione  in  aziende  speciali
          consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
          territoriale di appartenenza".
           Note all'art. 7, comma 71:
             - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato D.P.R.  n.
          600 del 1973:
             "Art. 11  (Dichiarazione nei casi di trasformazione e di
          fusione)  . - In caso di trasformazione di una societa' non
          soggetta  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          in  societa'  soggette  a  tale   imposta,   o   viceversa,
          deliberata  nel  corso  del  periodo d'imposta, deve essere
          presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto
          la trasformazione, la dichiarazione relativa alla  frazione
          di  esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data stessa.
             In  caso  di  fusione  di  piu'  societa'  deve   essere
          presentata,  dalla  societa'  risultante  dalla  fusione  o
          incorporante, entro quattro  mesi  dalla  data  in  cui  ha
          effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione
          di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
          l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
             Alla   dichiarazione  prescritta  nei  precedenti  commi
          dev'essere allegato il conto dei profitti e  delle  perdite
          della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli
          amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.
             In  caso  di  scissione  totale  la societa' designata a
          norma del comma 14 dell'art. 123- bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi  deve  presentare  la   dichiarazione
          relativa  alla  frazione  di  periodo della societa' scissa
          entro quattro mesi dalla data  in  cui  e'  stata  eseguita
          l'ultima  delle  iscrizioni  prescritte  dall'art. 2504 del
          codice  civile,  indipendentemente  da  eventuali   effetti
          retroattivi.    Alla  dichiarazione deve essere allegato un
          conto economico della frazione di periodo, redatto ai  soli
          fini  tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma
          dell'art. 8.
             Le   disposizioni   dei   commi  precedenti,  in  quanto
          applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e  di
          fusione di enti diversi dalle societa'".
             - Si riporta il testo degli articoli 25 e 60 della legge
          8   giugno   1990,  n.  142,  recante:  "Ordinamento  delle
          autonomie locali":
             "Art. 25  (Consorzi)  . - 1. I comuni e le province, per
          la  gestione  associata  di  uno  o  piu'  servizi  possono
          costituire  un  consorzio  secondo le norme previste per le
          aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.
             2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano   a
          maggioranza  assoluta  dei  componenti  una  convenzione ai
          sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.
             3. In  particolare  la  convenzione  deve  prevedere  la
          trasmissione,  agli  enti aderenti, degli atti fondamentali
          del consorzio.
             4.   L'assemblea   del   consorzio   e'   composta   dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto.
             5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
             6. Tra gli stessi comuni  e  province  non  puo'  essere
          costituito piu' di un consorzio.
             7.  In  caso  di  rilevante interesse pubblico, la legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali".
             "Art. 60  (Revisione dei consorzi, delle associazioni  e
          delle  circoscrizioni)  . - 1. Entro due anni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, i comuni e le prov-
          ince provvedono,  anche  in  deroga  ai  limiti  di  durata
          eventualmente  previsti dai relativi atti costitutivi, alla
          revisione dei consorzi e delle altre forme  associative  in
          atto,   costituiti   tra   enti   locali,  sopprimendoli  o
          trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
             2. Le circoscrizioni istituite ai sensi  della  legge  8
          aprile  1976,  n.  278,  incompatibili con il nuovo assetto
          dettato dall'art. 13,  si  intendono  prorogate  sino  alla
          prima   scadenza  dei  consigli  comunali  successiva  alla
          adozione dello statuto comunale".
           Note all'art. 3, comma 72:
             - Il testo dell'art. 66, comma 14, del D.L. n.  331/1993
          e' riportato in nota al comma 70.
             -   Il   D.P.R.   4   ottobre  1986,  n.  902,  recante:
          "Approvazione di servizi dipendenti dagli enti  locali"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986.
             - Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio  1992,  n.
          88,  recante:  "Attuazione  della  direttiva n. 84/253/CEE,
          relativa  all'abilitazione  delle  persone  incaricate  del
          controllo   di   legge  dei  documenti  contabili",  e'  il
          seguente:
             "Art.  11   (Prima formazione del registro).  - 1. Entro
          un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          Ministero  di  grazia  e  giustizia, accertati i titoli dei
          richiedenti, procede alla formazione del registro  ed  alla
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.
             2.   Sono  iscritti  nel  registro,  purche'  presentino
          domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, abbiano domicilio  in  Italia  e  non  si
          trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
               a)  coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto sono  iscritti  o  sono  in  possesso  dei
          requisiti  per  essere  iscritti nel ruolo dei revisori dei
          conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti  pubblici,
          il  periodo  indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio
          decreto-legge 24 luglio 1936, n.  1548,  ridotto  a  cinque
          anni;
               b)  coloro  che  sono  iscritti  o  hanno acquisito il
          diritto  ad   essere   iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti   o   nell'albo   dei  ragionieri  e  periti
          commerciali alla medesima data o, successivamente, in  base
          ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto
          attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;
               c)  coloro  che alla medesima data sono in possesso di
          un diploma di scuola universitaria diretta a fini  speciali
          in   amministrazione   e   controllo  aziendale  di  durata
          triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale  dei
          conti per un anno;
               d)  coloro  che  alla  medesima  data  hanno  superato
          l'esame  gia'  previsto  dall'art.  13  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
               e)  coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  il
          giudizio  di  equipollenza  o  corrispondenza gia' previsto
          dall'art. 8, comma  terzo,  lettera  c),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
             3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
          sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un
          elenco   allegato  al  registro  e,  successivamente,  sono
          iscritti nel  registro  dei  revisori  contabili,  purche',
          fermi  restando  gli  altri requisiti previsti dal comma 2,
          risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere
          svolto le funzioni  di  sindaco  per  il  periodo  indicato
          dall'art.  12  del  R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle
          lettere b) e c) del  comma  2  del  presente  articolo.  Le
          modalita'  per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente,
          nel registro sono  disciplinate  dal  regolamento  previsto
          dall'art. 14".
             -  Il  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con D.P.R.  22 dicembre 1986, n.  917,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
          dicembre 1986.
           Note all'art. 3, comma 73:
             -  Per  il  testo  del comma 14 dell'art. 66 del D.L. 30
          agosto 1993, n. 331, si veda in nota al comma 70.
             - Il testo del comma 1  dell'art.  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986,  n.  917, e successive modificazioni, e' il seguente:
          "1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti  dai
          soci  delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche a titolo di ripartizione  di  riserve  o
          altri  fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle
          azioni o quote, con interessi  di  conguaglio  versati  dai
          sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote, con versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi   di   rivalutazione  monetaria  esenti  da  imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono  il  costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
          quote possedute".
           Nota all'art. 3, comma 74:
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12  del  D.L.
          23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante: "Disposizioni in
          materia  di  imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di
          immobili   di   civile   abitazione,   di  termini  per  la
          definizione   agevolata   delle   situazioni   a   pendenze
          tributarie,   per  la  soppressione  della  ritenuta  sugli
          interessi, premi ed altri frutti derivanti  da  depositi  e
          conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre disposizioni
          tributarie", cosi' come modificato dal  presente  articolo:
          "1.  Per  i  crediti  non  erariali,  quando  l'importo del
          tributo o del contributo non superiore a lire  100.000,  il
          concessionario della riscossione puo' procedere,  in  luogo
          della  notificazione  della  cartella di pagamento prevista
          dagli articoli 25 e 26 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.
          602,  all'invio,  a  mezzo lettera non raccomandata, di una
          comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli
          elementi indicati nel predetto art. 25;  restano  ferme  le
          disposizioni  concernenti  la  notificazione dell'avviso di
          mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva".
           Note all'art. 3, comma 75:
             -  La  legge 18 aprile 1962, n. 167, reca: "Disposizioni
          per  favorire  l'acquisizione  di  aree  fabbricabili   per
          l'edilizia economica e popolare".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  della legge 22
          ottobre 1971, n.  865:
             "Art. 51. - Nei comuni  che  non  dispongono  dei  piani
          previsti  dalla  legge  18 aprile 1962, n. 167, i programmi
          costruttivi  sono  localizzati   su   aree   indicate   con
          deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
          residenziali  dei  piani  regolatori  e  dei  programmi  di
          fabbricazione, sempre  che  questi  risultino  approvati  o
          adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
             Con   la   stessa   deliberazione  sono  precisati,  ove
          necessario, anche in variante ai  piani  regolatori  ed  ai
          programmi  di  fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
          di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati,  nonche'  i
          rapporti  massimi  fra  spazi destinati agli insediamenti e
          spazi pubblici o riservati  alle  attivita'  collettive,  a
          verde  pubblico  ed a parcheggio, in conformita' alle norme
          di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
             La deliberazione  del  consiglio  comunale  e'  adottata
          entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione
          oppure  dagli  enti  costruttori  e  diventa esecutiva dopo
          l'approvazione   dell'organo   di   controllo   che    deve
          pronunciare  entro  venti giorni dalla data di trasmissione
          della delibera,  con  gli  effetti  nel  caso  di  silenzio
          stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
             Qualora  il  consiglio  comunale  non  provveda entro il
          termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area  e'
          effettuata dal presidente della giunta regionale.
             La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
          presidente  della  giunta regionale comporta l'applicazione
          delle norme in  vigore  per  l'applicazione  dei  piani  di
          zona".
             - Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge n.
          865/1971:
             "Art.  35. - Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18
          aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui  al
          presente articolo.
             Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge
          18  aprile  1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai
          loro consorzi.
             Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle  cedute
          in  proprieta'  ai sensi dell'undicesimo comma del presente
          articolo, vanno a far parte  del  patrimonio  indisponibile
          del comune o del consorzio.
             Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto
          di  superficie per la costruzione di case di tipo economico
          o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
             La   concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici  e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi
          ha una durata non inferiore ad anni 60 e non  superiore  ad
          anni 99.
             L'istanza  per  ottenere  la  concessione  e' diretta al
          sindaco o al presidente del  consorzio.  Tra  piu'  istanze
          concorrenti  e'  data  la preferenza a quelle presentate da
          enti  pubblici  istituzionalmente  operanti   nel   settore
          dell'edilizia   economica   e  popolare  e  da  cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa.
             La concessione e' deliberata dal  consiglio  comunale  o
          dall'assemblea  del consorzio. Con la stessa delibera viene
          determinato il contenuto della convenzione  da  stipularsi,
          per  atto  pubblico,  da  trascriversi presso il competente
          ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente  ed
          il richiedente.
             La convenzione deve prevedere:
               a)  il  corrispettivo della concessione in misura pari
          al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo  delle
          relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate;
               b)  il  corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
          realizzare a  cura  del  comune  o  del  consorzio,  ovvero
          qualora  dette  opere  vengano  eseguite a cura e spese del
          concessionario,  le  relative  garanzie  finanziarie,   gli
          elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
          del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
          modalita'  per  il  loro  trasferimento  ai  comuni  od  ai
          consorzi;
               c) le caratteristiche costruttive e tipologiche  degli
          edifici da realizzare;
               d)  i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
          e delle opere di urbanizzazione;
               e) i criteri per  la  determinazione  e  la  revisione
          periodica   dei   canoni   di  locazione,  nonche'  per  la
          determinazione del prezzo di cessione  degli  alloggi,  ove
          questa sia consentita;
               f)   le  sanzioni  a  carico  del  concessionario  per
          l'inosservanza degli obblighi stabiliti  nella  convenzione
          ed  i  casi  di  maggior  gravita'  in  cui tale osservanza
          comporti la decadenza dalla concessione  e  la  conseguente
          estinzione del diritto di superficie;
               g)  i  criteri per la determinazione del corrispettivo
          in caso di rinnovo della concessione,  la  cui  durata  non
          puo'   essere   superiore   a   quella  prevista  nell'atto
          originario.
             Le disposizioni del precedente comma  non  si  applicano
          quando  l'oggetto  della  concessione  sia costituito dalla
          realizzazione di impianti e servizi pubblici ai  sensi  del
          quinto comma del presente articolo.
             I  comuni  ed  i  consorzi  possono,  nella convenzione,
          stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi  da
          dare   in  locazione,  condizioni  particolari  per  quanto
          riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
             Le  aree  di cui al secondo comma del presente articolo,
          destinate alla costruzione di case economiche  e  popolari,
          nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non
          superiore  al  40  per  cento,  in  termini volumetrici, di
          quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a  co-
          operative  edilizie  ed  ai  singoli,  con preferenze per i
          proprietari espropriati  ai  sensi  della  presente  legge,
          sempre  che  questi  ed  i soci delle cooperative abbiano i
          requisiti   previsti   dalle   vigenti   disposizioni   per
          l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
             Il  prezzo  di  cessione  delle  aree  e' determinato in
          misura pari al costo di  acquisizione  delle  aree  stesse,
          nonche'  al costo delle relative opere di urbanizzazione in
          proporzione al volume edificabile.
             Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'
          dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
          viene stipulata una convenzione per atto pubblico la  quale
          deve prevedere:
               a)  gli elementi progettati degli edifici da costruire
          e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
               b) le caratteristiche costruttive e tipologiche  degli
          edifici da costruire;
               c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
               d)  i  casi  nei  quali  l'inosservanza degli obblighi
          previsti  dalla   convenzione   comporta   la   risoluzione
          dell'atto di cessione.
             I  criteri  di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di
          cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche'  i  casi  di
          cui  alla  lettera  d) del precedente comma dovranno essere
          preventivamente  deliberati  dal   consiglio   comunale   o
          dall'assemblea  del  consorzio e dovranno essere gli stessi
          per tutte le convenzioni.
             Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti  richiesti
          per  l'assegnazione  di alloggio economico o popolare abbia
          ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
          costruito, non puo' ottenere altro alloggio  in  proprieta'
          dalle  amministrazioni o dagli enti indicati nella presente
          legge o comunque costruiti  con  il  contributo  o  con  il
          concorso  dello  Stato  a  norma dell'art. 17 del D.P.R. 17
          gennaio 1959, n. 2.
             Qualora per un immobile  oggetto  di  un  intervento  di
          recupero  sia stato, in qualunque forma concesso, per altro
          titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
          puo'  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero
          stesso   soltanto   se,   alla   data   di  concessione  di
          quest'ultima,  gli  effetti  della  predetta  contribuzione
          siano gia' esauriti".
           Note all'art. 3, comma 78:
             -  Il  testo  dell'art.  35  della  legge n. 865/1971 e'
          riportato in nota al comma 75.
             - La legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: "Norme per
          l'edilizia residenziale pubblica" e' pubblicata nel  suppl.
          ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
           Nota all'art. 3, comma 82:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del  D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.   917,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a) trattamento di fine rapporto di cui  all'art.  2120
          del  codice  civile e indennita' equipollenti, comunque de-
          nominate, commisurate alla durata dei  rapporti  di  lavoro
          dipendente,  compresi  quelli contemplati alle lettere  a),
          d) e g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle  ipotesi  di
          cui  all'art.  2122  del  codice civile; altre indennita' e
          somme  percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza   della
          cessazione  dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
          preavviso, le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di
          pensioni  e  quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
          concorrenza, ai sensi  dell'art.  2125  del  codice  civile
          nonche'  le  somme  e i valori comunque percepiti, al netto
          delle  spese  legali   sostenute,   anche   se   a   titolo
          risarcitorio  o  nel  contesto  di  procedure  esecutive, a
          seguito di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o  di
          transazioni  relativi  alla  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro;
           b)  emolumenti  arretrati  per   prestazioni   di   lavoro
          dipendenti  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivo, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui alle lettere a) e  g)  del  comma  1
          dell'art.  47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2
          dell'art. 46;
               c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma 2 dell'art.  49, se il diritto all'indennita' risulta
          da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del rapporto
          nonche', in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori  comunque
          percepiti,  al netto delle spese legali sostenute, anche se
          a  titolo  risarcitorio  o  nel   contesto   di   procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
           c-bis)    indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma
          5, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  trattamento  di
          integrazione  salariale di cui all'art. 1- bis del decreto-
          legge   10   giugno   1994,   n.   357,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   8  agosto  1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
               d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzie
          delle persone fisiche;
               e) indennita' percepite per la cessazione da  funzioni
          notarili;
               f)  indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'art.  4  della  legge  23  marzo  1981,  n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
               g)  pluslvalenze,  compreso  il  valore di avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g-bis)   plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
          1 dell'art. 81 realizzate a seguito di  cessioni  a  titolo
          oneroso    di    terreni   suscettibili   di   utlizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  al  momento
          della cessione (9/n );
               h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
          conduttore   in  caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
               i) indennita'  spettanti  a  titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
               l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
               m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
               n) redditi compresi nelle somme o nel  valore  normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli di cui alle lettere  a), b), f) e g)   del  comma  1
          dell'art.  41,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
          fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n-bis)    somme  conseguite  a  titolo di rimborso di
          imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13- bis,  comma 1, lettera
          c), terzo e quarto periodo.
             2.  I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1 sono esclusi dalla tassazione separata se  conseguiti  da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se
          conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta   al   quale   sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
             3.  Per  i  redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a   n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi  indicati  alle lettere   a), b), c) e c-  bis) del
          comma 1 gli  uffici  provvedono  a  iscrivere  a  ruolo  le
          maggiori  imposte  dovute  con le modalita' stabilite negli
          articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
          alla formazione del reddito complessivo  dell'anno  in  cui
          sono  percepiti,  se  cio'  risulta  piu' favorevole per il
          contribuente.
             4.  . . . . . . . . . . . . ..".
            - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1,  del  D.P.R.
          n.  917/1986, come modificato dalla presente legge: "1. Per
          gli  altri  redditi tassati separatamente, ad esclusione di
          quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di
          quelli imputati ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,
          anche  concorsuale,  di  cui  alla  lettera l) del medesimo
          comma 1 dell'art. 16, l'imposta e'  determinata  applicando
          all'ammontare  percepito,  l'aliquota  corrispondente  alla
          meta' del reddito complessivo netto  del  contribuente  nel
          biennio  anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla
          loro percezione ovvero, per i redditi e le somme  indicati,
          rispettivamente,  nelle  lettere   b), c-bis) e n-bis)  del
          comma 1 dell'art. 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i
          redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.  16  e
          per  quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
          anche concorsuale, di cui  alla  lettera  l)  del  medesimo
          comma  1  dell'art. 16, l'imposta e' determinata applicando
          all'ammontare    conseguito    o    imputato,    l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente  nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  i
          redditi sono stati rispettivamente conseguiti  o  imputati.
          Per  i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art.
          16 conseguiti in  sede  di  liquidazione  il  diritto  alla
          percezione  si  considera  sorto  nell'anno in cui ha avuto
          inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo
          di rimborso di cui alla  lettera    n-bis)    del  comma  1
          dell'art. 16 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta
          e'  determinata  applicando un'aliquota non superiore al 27
          per cento".
           Nota all'art. 3, comma 83:
            - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  terzo  comma,  del
          D.P.R.  n.  600/1973, come modificato dalla presente legge:
          "La dichiarazione delle persone  fisiche  e'  unica  per  i
          redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a
          lui  imputabili  a  norma dell'art. 4 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917, e  deve  comprendere  anche  i  redditi  sui  quali
          l'imposta  si  applica separatamente a norma degli articoli
          16, comma 1, lettere da d) a  n-bis),   e 18  dello  stesso
          testo unico. I redditi di cui alle lettere  a), b), c) e c-
          bis)  del  comma  1  dell'art.  16 del predetto testo unico
          devono essere dichiarati solo se  corrisposti  da  soggetti
          non  obbligati  per legge alla effettuazione delle ritenute
          di acconto".
           Note all'art. 3, comma 85:
            -  Il  regolamento  CEE  n.  2081/9z3,  che  modifica  il
          regolamento n.  2052/88 relativo alle missioni dei Fondi  a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento dei loro interventi e di quelli  della  Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari  esistenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 193 del 31 luglio
          1993  e  ripubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie
          speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1  di
          detto regolamento sono:
              1)  promuovere  lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo  e'  in  ritardo,  denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di  regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita'
          urbane)  gravemente  colpite   dal   declino   industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale,  agevolando  lo
          sviluppo e l'adeguamento  strutturale  delle  zone  rurali,
          denominato "obiettivo n. 5-b".
             -  Il testo degli articoli 59 e 60 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917, e' il seguente (per il testo dell'art. 53  si  veda
          in nota al successivo comma 103):
             "Art.  59    (Variazioni  delle  rimanenze)    . - 1. Le
          variazioni delle rimanenze finali dei  beni  indicati  alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze  iniziali,  concorrono  a  formare   il   reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione non sia effettuata a costi specifici o a  norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello  che  risulta  raggruppando  i  beni  in   categorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,   le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni prodotti e acquistati  nell'esercizio  stesso  per  la
          loro quantita'.
             3.  Negli  esercizi  successivi,  se  la quantita' delle
          rimanenze aumentata rispetto all'esercizio  precedente,  le
          maggiori   quantita',   valutate   a  norma  del  comma  2,
          costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.  Se
          la  quantita'  diminuita,  la  diminuzione  si  imputa agli
          incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire  dal
          piu' recente.
             3-    bis.    Per le imprese che valutano in bilancio le
          rimanenze finali con il metodo della media ponderata o  del
          primo entrato, primo uscito o con varianti di quello di cui
          al  comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore
          che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-  bis,  superiore al
          valore    normale    medio   di   essi   nell'ultimo   mese
          dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui  al  comma  1,
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
          valore superiore.
             5.  I  prodotti  in  corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6. Le rimanenze finali di  un  esercizio  nell'ammontare
          indicato   dal   contribuente  costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7. Per gli esercenti attivita' di  commercio  al  minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1,
          a condizione che  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8. Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni  delle
          rimanenze  effettuate  fino  all'esercizio  in  corso al 31
          dicembre 1984 in applicazione dei  criteri  di  valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono  a  formare  il  reddito,  in  quote   costanti,
          nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi".
             "Art.  60    (Opere,  forniture  e  servizi  di   durata
          ultrannuale).    -  1. Le variazioni delle rimanenze finali
          delle opere, forniture  e  servizi  pattuiti  come  oggetto
          unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
          alle esistenze iniziali, concorrono a  formare  il  reddito
          dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
          costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
          sono assunte per il valore complessivo determinato a  norma
          delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
          dall'inizio  dell'esecuzione  del   contratto,   salvo   il
          disposto del comma 4.
             2.  La  valutazione  fatta  sulla base dei corrispettivi
          pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
          applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
          per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
          coperta da stati di avanzamento  la  valutazione  fatta  in
          base ai corrispettivi liquidati.
             3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
          ridotto   per   rischio   contrattuale,   a   giudizio  del
          contribuente, in misura non superiore al 2 per  cento.  Per
          le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
          i  corrispettivi  sono dovuti da soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione elevata al 4 per cento.
             4. I corrispettivi liquidati  a  titolo  definitivo  dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
          tra  le  rimanenze,  in  caso  di  liquidazione   parziale,
          limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
          variazione   dei   corrispettivi   imputata   al    reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
             5.  In  deroga  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4 le
          imprese che contabilizzano in bilancio le opere,  forniture
          e  servizi  valutando  le  rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi all'esercizio nel quale  sono  consegnate  le
          opere  o  ultimati  i servizi e le forniture possono essere
          autorizzate dall'ufficio  delle  imposte  ad  applicare  lo
          stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito;   l'autorizzazione   ha    effetto    a    partire
          dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
             6.  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio,  un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,  delle  generalita'  e   della   residenza   del
          committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
          a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
          elementi nei conti dell'impresa.
             7. Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo  i
          corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
          si  considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorche'
          non risultanti in bilancio".
             Il titolo II della tabala A allegata al D.L.  31  luglio
          1954,  n.   533, convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 settembre 1954, n.  869, recante "Disciplina relativa ai
          diritti,  compensi  e  proventi  percepiti  dal   personale
          dell'amministrazione  dello  Stato",  come sostituita dalla
          tabella A allegata al D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.    648,
          recante:   "Riordinamento   dei   fondi   di  previdenza  e
          armonizzazione  della  tabella  dei  tributi  speciali",  e
          sostituito dal presente articolo reca disposizioni relative
          al "Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e
          delle imposte indirette sugli affari (uffici del registro e
          uffici IVA)".
           Nota all'art. 3, comma 88:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 357/1994:
             "Art.   3      (Detassazione   del   reddito   d'impresa
          reinvestito).  - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito
          d'impresa il 50 per cento  del  volume  degli  investimenti
          realizzati  nel  periodo  d'imposta  in  corso alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  in  quello
          successivo   in   eccedenza   rispetto   alla  media  degli
          investimenti  realizzati  nei  cinque   periodi   d'imposta
          precedenti   a   quello   in   corso  alla  predetta  data.
          L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di
          assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
          il  successivo.  L'ammontare degli investimenti deve essere
          assunto  al  netto  delle  cessioni  di  beni   strumentali
          effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
             1-    bis.    Il  beneficio fiscale di cui al comma i si
          applica anche alle imprese attive alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  anche  se  con un'attivita'
          d'impresa inferiore ai cinque anni.   Per tali  imprese  la
          media   degli   investimenti   da   considerare  e'  quella
          risultante  dagli  investimenti  effettuati   nei   periodi
          d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
          in vigore del presente decreto o a quello successivo.
             2.  Per  investimento  si  intende  la realizzazione nel
          territorio dello Stato di nuovi impianti, il  compietamento
          di   opere   sospese,   l'ampliamento,   la  riattivazione,
          l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
          strumentali nuovi anche  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
          strumentali per natura.
             2-     bis.     I  fabbricanti,  titolari  di  attivita'
          industriali a rischio di incidenti  rilevanti  individilate
          dagli  articoli  4  e  6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,
          possono usufruire delle agevolazioni tributarie di  cui  al
          comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi
          e delle prescrizioni di cui al citato decreto".
           Nota all'art. 3, commi 89 e 90:
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 357/1994 e' riportato
          in nota al comma 88.
           Note all'art. 3, comma 91:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n.
          415/1992:
             "2. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  dei presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  "equivalente
          sovvenzione  netto"  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
               b) la graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per  tipologia  di  iniziative  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
          delibera;
               c)   le   agevolazioni   debbono   essere  corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,  assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
             - Il D.L. 8 febbraio 1995, n.  32,  reca:  "Disposizioni
          urgenti  per  accelerare  la concessione delle agevolazioni
          alle attivita'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per  la
          promozione   dello   sviluppo   del   Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale".
             - Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, reca: "Misure  dirette
          ad  accelerare il completamento degli interventi pubblici e
          la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".
             - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 244/1995:
             "Art. 1  (Agevolazioni in forma automatica).  - Ai  fini
          dell'immediato  avvio  dell'intervento ordinario nelle aree
          depresse,    le    somme    individuate    dal     Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per consentire l'erogazione  di  incentivi  industriali  in
          forma   automatica   nelle  aree  depresse  del  territorio
          nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto-legge
          23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono  all'apposita
          sezione  del  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge 17
          febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4,  comma  6,  del
          decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32, convertito dalla
          legge  7  aprile  1995,  n.   104,   per   essere   versate
          trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in
          relazione agli interventi di cui al comma 2.
             2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto-legge  23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 1995,  n.  85,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nel rispetto  dei  principi  e  degli  indirizzi  stabiliti
          dall'Unione  europea per gli incentivi nelle aree depresse,
          nei limiti delle risorse  di  cui  al  comma  1,  individua
          l'ammontare  massimo  dell'agevolazione, la tipologia degli
          investimenti  ammissibili  alle   agevolazioni   in   forma
          automatica,   detta   le   modalita'   e  le  procedure  di
          attuazione, approvando  altresi'  un  apposito  modello  di
          documento   dal   quale  dovra'  risultare  in  particolare
          l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio.  Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara' utilizzato dal beneficiario delle  agevolazioni,  che
          si  avvale  del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
          1991, n. 413, e  successive  modificazioni,  solo  dopo  la
          liquidazione  finale  delle agevolazioni stesse, effettuata
          sulla  base  di  una  verifica  di  regolarita'   meramente
          formale,  per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della riscossione, ai quali viene concessa  una  tolleranza
          di  pari importo.   Con decreto del Ministro delle finanze,
          da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  approvate  le
          norme   attuative   sulla   regolazione   contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
             3. Il documento di cui  al  comma  2  e'  presentato  al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ai  fini  della  prenotazione  delle   risorse.   L'importo
          dell'agevolazione  in  forma  automatica  e' pari al 60 per
          cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
          dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in  forma
          automatica  esclude  ogni  possibilita'  di  richiedere  ed
          ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi  investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
          da   disposizioni   normative   finalizzate   a    favorire
          specialmente    l'occupazione,    sempre    nel    rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
             4. Ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione,  entro
          diciotto   mesi  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista  dal  comma  3,  l'investimento   deve   risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
             5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni  penali,  al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica, che abbia rilasciato  false  dichiarazioni,  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
             6. Nel periodo intercorrente tra  la  presentazione  del
          documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  8  agosto  1994, n. 490, e successive
          modificazioni".
             -  Si riporta il testo dell'art. 74, comma 2, del d.P.R.
          n.  917/1986, come modificato dalla presente legge: "2.  Le
          spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono  deducibili
          nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute  o  in  quote
          costanti  nell'esercizio stesso   e nei quattro successivi.
          Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione  nella
          misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
          quote  costanti  nell'esercizio in cui sono state sostenute
          e  nei  quattro  successivi.    Si  considerano  spese   di
          rappresentanza   anche   quelle   sostenute   per   i  beni
          distribuiti  gratuitamente,  anche   se   recano   emblemi,
          denominazioni  o altri riferimenti atti a distinguerli come
          prodotti  dell'impresa,  e   i   contributi   erogati   per
          l'organizzazione   di   convegni   e  simili.  Le  predette
          limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
          siano riferite a beni  di  cui  al  periodo  precedente  di
          valore unitario non eccedente lire cinquantamila".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del  d.P.R. n.
          602/1973, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 42 (Esecuzione del  rimborso).  -    Del  rimborso
          disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente
          nonche'  al  cessionario  nei  casi  previsti dall'art. 43-
          bis.
             L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita'  di
          mora eventualmente riscossa.
             Le  liquidazioni  di rimborso sono trascritte in elenchi
          nominativi con l'indicazione della causa  e  dei  documenti
          che le giustificano.
             L'elenco  di  rimborso  e'  consegnato  all'esattore  il
          quale, sulla base di esso, restituisce al  contribuente  le
          somme  gia'  riscosse  ovvero le imputa alle rate scadute e
          non ancora riscosse.
             Se il rimborso si riferisce a rate non  ancora  riscosse
          l'esattore  annota nella scheda del contribuente l'avvenuta
          compensazione.
             Sono ritenuti validi i rimborsi  eseguiti  dall'esattore
          sotto  la  propria responsabilita' fino alla concorrenza di
          lire cinquantamila su  quietanza  di  persona  diversa  dal
          nominativo  iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro,
          con  rilascio  di  apposita  ricevuta,  della  bolletta  di
          pagamento  totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si
          riferisce.
             Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo  non
          eccede lire mille".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del  D.P.R. n.
          602/1973:
             "Art. 43  (Recupero di somme  erroneamente  rimborsate).
          -  L'ufficio  delle  imposte procede mediante iscrizione in
          ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del  secondo  anno
          successivo  a  quello  in cui fu eseguito il rimborso o, se
          piu' ampio, non oltre il termine  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  43  del  D.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, al
          recupero  delle  somme  erroneamente  rimborsate  e   degli
          interessi  eventualmente corrisposti, dandone comunicazione
          al contribuente.
             Se  successivamente  al rimborso viene notificato avviso
          di  accertamento  ai  sensi  dell'art.  42  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.   600, le somme che in base all'avviso
          stesso  risultano  indebitamente   rimborsate,   anche   in
          dipendenza   della   imposta   o   della  maggiore  imposta
          accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente  agli
          interessi  eventualmente  corrisposti,  ferma  restando per
          l'imposta o la maggiore  imposta  accertata  l'applicazione
          degli interessi ai sensi dell'art. 20.
             Nell'avviso  di  accertamento  deve essere espressamente
          indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei  relativi
          interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
             L'intendente  di  finanza  da' comunicazione all'ufficio
          delle imposte competente  dei  rimborsi  eseguiti  mediante
          ordinativo di pagamento".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del  D.P.R. n.
          602/1973: "Art.  44  (Interessi per ritardato  rimborso  di
          imposte  pagate).    - Il contribuente che abbia effettuato
          versamanti diretti o sia stato  iscritto  a  ruolo  per  un
          ammontare   d'imposta  superiore  a  quello  effettivamante
          dovuto per lo stesso periodo ha  diritto,  per  la  maggior
          somma  effettivamente  pagata,  all'interesse  del  sei per
          cento per ognuno dei semestri  interi,  escluso  il  primo,
          compresi  tra  la  data  del  versamento  o  della scadenza
          dell'ultima rata del ruolo in  cui  e'  stata  iscritta  la
          maggiore   imposta   a   la   data  dell'ordinativo  emesso
          dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
             L'interesse  di  cui  al  primo  comma  e'  dovuto,  con
          decorrenza    dal    secondo   semestre   successivo   alla
          presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle  ipotesi
          previste  nell'art.  38,  quinto  comma,  e nell'art.   41,
          secondo comma.
             L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte  che
          lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente
          di  finanza  ed  e'  a  carico  dell'ente  destinatario del
          gettito dell'imposta".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  del  R.D.   n.
          2440/1923:
             "Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
          di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni rel-
          ative  a  somme  dovute  dallo  Stato, nei casi in cui sono
          ammesse   dalle   leggi,    debbono    essere    notificate
          all'amministrazione  centrale  ovvero  all'ente,  ufficio o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
             La notifica rimane priva ei effetto riguardo agli ordini
          di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per  altro,
          il   creditore   fare   tale  notificazione  all'ufficiale,
          tesoriere o agente  incaricato  di  eseguire  il  pagamento
          degli  ordini  o di effettuare la consegna degli assegni di
          cui all'art. 54, lettera a).
             Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno  e
          gli  atti  di  revoca,  rinuncia o modificazione di vincoli
          devono risultare da atto pubblico o da  scrittura  privata,
          autenticata da notaio.
             I  pignoramenti,  i  sequestri  e  le  opposizioni hanno
          efficacia  soltanto  se  fatti  nei   modi   e   nei   casi
          espressamente stabiliti dalla legge.
             Nessunn  impedimento  puo'  essere  costituito  mediante
          semplici inibitorie o diffide.
             Qualora un'amministrazione  dello  Stato  che  abbia,  a
          qualsiasi  titolo ragione di credito verso aventi diritto a
          somme  dovute  da  altre   amministrazioni,   richieda   la
          sospensione  del  pagamento, questa deve essere eseguita in
          attesa del provvedimento definitivo".
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  70  del  R.D.  n.
          2440/1923:
             "Art. 70. - Gli atti considerati nel precedente art. 69,
          debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo
          Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
             Con un solo  atto  non  si  possono  colpire,  cedere  o
          delegare crediti verso amministrazioni diverse.
             Per  le  somme  dovute dallo Stato per somministrazioni,
          forniture  ed   appalti,   devono   essere   osservate   le
          disposizioni  dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
          1865, n. 2248, e degli articoli  351  e  355,  allegato  F,
          della legge medesima".
             - Si riporta il testo dell'art. 78, commi 28 e seguenti,
          della legge n. 413/1991:
             "28.  A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma 27,
          ciascun contribuente dovra' risultare  intestatario  di  un
          unico   conto   sul  quale  dovranno  essere  registrati  i
          versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui  redditi
          e   all'imposta   sul   valore   aggiunto.  Per  ovviare  a
          particolari  esigenze  connesse   all'esistenza   di   piu'
          stabilimenti,  industriali  o  commerciali,  dislocati  sul
          territorio    nazionale,    potra'    essere     consentita
          dall'Amministrazione  finanziaria  l'apertura di piu' conti
          intestati allo stesso contribuente.
             29. Il conto fiscale e' tenuto presso il  concessionario
          del  servizio  della riscossione competente per territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche in
          qualita' di sostituto d'imposta, direttamente  versate  dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
             30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio della riscossione, i
          soggetti  di  cui  al  comma 27 possono effettuare, entro i
          termini di scadenza, i  versamenti  di  cui  al  comma  29,
          esclusi  quelli  conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante
          delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di  cui
          all'art.  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con  R.D.  23  maggio 1924, n. 827, e successive
          modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad
          una delle casse rurali ed artigiane di cui al  testo  unico
          approvato,  con  R.D.  26  agosto 1937, n. 1706, modificato
          dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non
          inferiore a lire 100 milioni. La  delega  deve  essere,  in
          ogni  caso,  rilasciata presso una dipendenza della azienda
          deleegata sita nell'ambito territorale  del  concessionario
          dipendente.
             31.  I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il competente concessionario  saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri:
               a)  accreditamento  delle  incassate  e consegna della
          relativa documentazione al  competente  concessionario  del
          servizio  della  riscossione  non  oltre  il  terzo  giorno
          lavorativo successivo al versamento;
               b)  pagamento  in  favore  dell'azienda od istituto di
          credito, per ogni operazione di incasso effettuata,  di  un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante  al  competente concessionario ai sensi dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del d.P.R.   28 gennaio  1988,  n.
          43,  escluso  ogni  altro  onere  aggiuntivo  a  carico del
          contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti;
          detto  compenso  percentuale  e'  a   totale   carico   del
          concessionario  competente  e  non  costituisce elemento di
          valutazione  per  la  revisione  e   rideterminazione   dei
          compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato d.P.R.
          n. 43/1988;
               c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
          somme  incassate  da  parte  dell'erario e degli altri enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che  il riversamento nelle casse erariali, deve avvenire da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  cui alla lettera a) del presente
          comma;
               d) invio periodico  al  competente  concessionario  da
          parte  degli  istituti  ed  aziende di credito, su supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende;
               e)  nel  caso  di accreditamento all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          d.P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43.    Il concessionario ha
          l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la  quota
          parte  di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a
          tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
             32.  I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono  aggiornare  i  conti  di  cui al presente articolo,
          entro  il  mese  successivo,  con  la  movimentazione   dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto  conto.  Nei  casi  in  cui il contribuente non ha
          indicato  correttamente  il  codice   fiscale   ovvero   ha
          effettuato  una  erronea  imputazione, il conto deve essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi.
             33. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella   qualita'   di   gestori   dei  conti  di  cui  alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti ed alle condizioni seguenti:
               a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
          entro  sessanta  giorni,  sulla base di apposita richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,   o   di   apposita   comunicazione  dell'ufficio
          competente;
               b)  il  rimborso  sara'  erogato  senza prestazione di
          specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore  al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi  quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
          dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la  data
          della richiesta;
               c)  il  rimborso di importo superiore al limite di cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.  38-  bis,
          secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  e  suc-
          cessive  modificazioni,  di  durata  quinquennale.  Non  e'
          dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga  disposto
          sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
               d)  le  somme  da rimborsare dovranno essere prelevate
          dagli  specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora   versati
          all'erario.
             34.  La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi sara'  determinata  in  base  ai  criteri  fissati
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f), n. 7), della legge 4
          ottobre 1986, n. 657.
             35. In relazione alla istituzione del conto fiscale,  si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  in  modo che gli
          uffici  competenti  possano  conoscere   lo   stato   della
          riscossione  dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera' al
          collegamento  diretto   con   l'anagrafe   tributaria   dei
          concessionari   della   riscossione,  per  il  tramite  del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
            36. Il comma 3- bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
          1989, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1989, n.  154, e' abrogato.
             37. A decorrere dal 1›  gennaio  1993,  i  concessionari
          della  riscossione,  nella qualita' di gestori dei conti di
          cui al presente articolo, sono autorizzati  ad  erogare,  a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti  dal  comma 33 in sede di prima applicazione della
          presente  legge,   i   contribuenti   potranno   richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo non superi i limiti  di  lire  20  milioni  nel
          1993,  di  lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
             38.  Entro  il  30  giugno  1992,  saranno   emanati   e
          pubblicati,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, i  regolamenti  interministeriali  dei
          Ministri  delle  finanze  e  del tesoro per l'attuazione di
          quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del  presente
          articolo  secondo  i  criteri ivi enunciati. Con gli stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo  del  conto  fiscale  anche  ad altri tributi
          diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul  valore
          aggiunto,  nonche',  al  fine di consentire una piu' rapida
          acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione  dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente  dai  concessionari  con conseguente revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
             39.   All'onere   derivante   dall'applicazione    delle
          disposizioni  previste  dal  presente articolo, valutato in
          lire 1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
          provvede:
               a)  quanto  a  lire 193.000 milioni, mediante utilizzo
          della proiezione  per  l'anno  1993  dell'accantonamento  e
          "Istituzione   dei  Centri  di  assistenza  fiscale  per  i
          lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai  fini  del
          bilancio  triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
               b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante  utilizzo
          della  proiezione  degli stanziamenti iscritti, ai fini del
          bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991
          per gli importi in corrispondenza indicati:
               1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
               2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
               3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
               4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
               5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
               c)  quanto  a  lire  10.000 milioni, mediante utilizzo
          delle  maggiori  entrate  differenziali  tra  versamenti  e
          rimborsi  inferiori  a  lire  20.000,  recate  dal presente
          articolo.
             40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  D.Lgs.  n.
          127/1991:
             "Art.  38.  (Contenuto della nota integrativa).  - 1. La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni del presente decreto:
               a) i criteri di valutazione applicati;
               b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei
          bilanci espressi in moneta non avente  corso  legale  nello
          Stato;
               c)  le  ragioni  delle  piu'  significative variazioni
          intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e  del
          passivo;
               d)  la  composizione  delle  voci 'costi di impianto e
          ampliamento'  e  'costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e   di
          pubblicita'';
               e)  distintamente  per  ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni,  e  dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
          imprese   incluse   nel   consolidamento,   con   specifica
          indicazione della natura delle garanzie;
               f)  la  composizione  delle voci 'ratei e riscontri' e
          della voce 'altri accantonamenti' dello stato patrimoniale,
          quando il loro ammontare e' significativo;
               g)   l'ammontare   degli   oneri  finanziari  imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
               h)   se   l'indicazione   e'  utile  per  valutare  la
          situazione patrimoniale e finanziaria del  complesso  delle
          imprese   incluse   nel   bilancio  consolidato,  l'importo
          complessivo  degli  impegni  non  risultanti  dallo   stato
          patrimoniale,   specificando   qualli  relativi  a  imprese
          controllate escluse dal concolidamento ai  sensi  dell'art.
          28;
               i)  se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
          vendite e delle prestazioni secondo categorie di  attivita'
          e secondo aree geografiche;
               l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri
          finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche
          ed altri;
               m)  la composizione delle voci 'proventi straordinari'
          e  'oneri  straordinari',  quando  il  loro  ammontare   e'
          significativo;
               n)  il  numero  medio,  suddivisoo  per categorie, dei
          dipendenti delle imprese incluse  nel  consolidamento,  con
          separata   indicazione  di  quello  relativo  alle  imprese
          incluse ai sensi dell'art. 37;
               o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare
          dei compensi spettanti agli  amministratori  e  ai  sindaci
          dell'impresa   controllante  per  lo  svolgimento  di  tali
          funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
                o-bis)  i motivi delle rettifiche di valore  e  degli
          accantonamenti  eseguiti  esclusivamente in applicazione di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati   rispetto   all'ammontare   complessivo  delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico;
             2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
               a) l'elenco delle imprese incluse  nel  consolidamento
          col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
               b)  l'elenco  delle imprese inlcuse nel consolidamento
          col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
               c)  l'elenco  delle  partecipazioni  valutate  con  il
          metodo  del  patrimonio  netto  ai  sensi  dei  commi 1 e 2
          dell'art. 36;
               d) l'elenco delle  altre  partecipanzioni  in  imprese
          controllate e collegate".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del  D.Lgs. n.
          87/1992:
             "Art. 40.  (Contenuto della nota integrativa). -  1.  Si
          applicano  gli  artiroli 22 e 23, lettere  a), b), c), d) e
          g)  .
             2) Oltre a quanto stabilito da  altre  disposizioni  del
          presente decreto, la nota integrativa indica:
               a)  l'elenco  delle imprese incluse nel consolidamento
          con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;
               b)  l'elenco  delle imprese incluse nel consolidamento
          con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;
               c)  l'elenco  delle  partecipazioni  alle   quali   e'
          applicato il metodo di cui all'art. 36;
               d) l'elenco delle altre imprese controllate, associate
          o sottoposte al controllo congiunto.
             3.  Gli  elenchi  previsti  nel  comma  2  indicano  per
          ciascuna impresa:
               a) la denominazione e la sede;
               b) le quote possedute, direttamente o per  il  tramite
          di   societa'   fiduciaria   o   per   interposta  persona,
          dall'impresa  capogruppo  e  da  ciascuna   delle   imprese
          controllate;
               c)    se    diversa,    la    percentuale   dei   voti
          complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
               d) la ragione della inclusione  nell'elenco,  se  gia'
          non  risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e
          c).
             4. Qualora si sia  verificata  una  variazione  notevole
          nella    composizione    delle    imprese    incluse    nel
          consolidamento, sono fornite le  informazioni  che  rendono
          significativo  il  confronto fra lo stato patrimoniale e il
          conto  economico  dell'esercizio  e  quelli  dell'esercizio
          precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite
          anche  mediante  adattamento dello stato patrimoniale e del
          conto economico dell'esercizio precedente.
             5. E consentito omettere le informazioni di cui ai commi
          2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una
          delle imprese ivi indicate.  Di  tale  omissione  e'  fatta
          menzione nella nota integrativa".
           Nota all'art. 3, comma 95:
             -  Gli  artt.  69  e  70  del  D.P.R.  n.  602/1973 sono
          riportati in nota al comma 94.
           Nota all'art. 3, comma 97:
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17    (Regolamenti)    .  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,  possono  essere  emanati  i   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e)  (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando  l'esrcizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".
           Nota all'art. 3, comma 98:
             - Il titolo III del gia' citato D.P.R. n. 600/1973, reca
          disposizioni     relative     ai     soggetti     obbligati
          all'effettuazione delle ritenute alla fonte (articoli da 23
          a 30). I soggetti obbligati sono gli  enti  e  le  societa'
          indicati  nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598,
          le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del  D.P.R.
          29  settembre  1973,  n.  597,  e  le  persone  fisiche che
          esercitano imprese commerciali o imprese agricole, i  quali
          corrispondono  compensi  e  altre  somme per prestazioni di
          lavoro dipendente.
             - Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 600/1973  e'
          il seguente:
             "Art.  7   (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). -  I
          soggetti indicati nel titolo III del presente decreto,  che
          corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
          secondo   le   disposizioni  dello  stesso  titolo,  devono
          presentare annualmente apposita  dichiarazione,  unica  per
          tutti i percipienti.
             Per   i   pagamenti   fatti   ai  prestatori  di  lavoro
          dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo  comma  dell'art.
          24,   deve  essere  indicato  l'ammontare  complessivo  dei
          contributi  obbligatori  a  carico  del  datore  di  lavoro
          relativi  agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere
          specificati per ciascun percipiente:
              1) le generalita' il comune di iscrizione anagrafica  e
          l'indirizzo;
              2)  l'ammontare,  al  lordo e al netto dei contributi a
          carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta
          d'acconto;
              3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
          e le indennita' corrisposte in dipendenza della  cessazione
          del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
              4)    l'ammontare    delle    ritenute   eseguite   con
          l'indicazione delle detrazioni effettuate;
              5) l'ammontare di tutte le  altre  somme  pagate  sulle
          quali non stata eseguita la ritenuta.
             Per  i  pagamenti  di  cui  al  primo e al secondo comma
          dell'art. 24 e gli articoli 25, 25- bis e  28  nonche'  per
          quelli  soggetti  a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo
          comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita' il
          comune  di  iscrizione   anagrafica   e   l'indirizzo   dei
          percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno
          di  essi,  al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di
          questa e la causale del pagamento. Devono  essere  indicate
          distintamente  le  somme corrisposte a un medesimo soggetto
          per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme
          non assoggettate a ritenuta.
             Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre
          commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a  ritenuta  a
          titolo  d'imposta  ai  sensi dell'ultimo comma dello stesso
          articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui  all'art.
          30,  devono essere dichiarati, senza indicazioni normative,
          l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle
          relative  ritenute,  distinti  a  seconda  della  causale e
          dell'aliquota applicata.
             Per gli utili di cui  all'art.  27  le  societa'  devono
          dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli
          utili  di  cui e' stata deliberata la distribuzione anche a
          titolo  di  acconto  e  l'ammontare  degli  utili   pagati,
          ancorche'  non  assoggettati  alla ritenuta.   Nell'ipotesi
          prevista dal secondo comma  dello  stesso  articolo  devono
          essere  specificati  gli elementi in base ai quali e' stato
          determinato  l'utile  soggetto  a  ritenuta  e   la   quota
          imputabile a ciascuna azione o quota.
             La   dichiarazione   delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata, comprese le societa' cooperative e le societa' di
          mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da
          azioni, deve contenere l'elenco  nominativo  dei  soci  con
          l'indicazione,   per   ciascuno  di  essi,  del  comune  di
          residenza  anagrafica,   dell'indirizzo   e   degli   utili
          spettanti.
             Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute
          devono   essere   conservate   per   la   durata   prevista
          dall'articolo 43 e devono essere esibite  o  trasmesse,  su
          richiesta, all'ufficio competente.
             La  dichiarazione  non  deve  essere  presentata  per  i
          compensi e le altre somme  soggetti  a  ritenuta  ai  sensi
          dell'art. 29".
             -  Il  D.L.  n. 429/1982 reca: "Norme per la repressione
          della evasione in materia di  imposte  sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione  delle
          pendenze in materia tributaria".
           Nota all'art. 3, comma 102:
             -  Il  testo  dell'art.  21  del  D.P.R.   n.   601/1973
          (Agevolazioni  relative  all'imposte  sui  redditi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  21    (Agevolazioni  relative  alle  imposte  sui
          redditi).-  Per  le  aziende  e  gli istituti di credito le
          quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in
          eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio  sono  esenti
          dall'imposta   locale   sui  redditi  per  meta'  del  loro
          ammontare.
             Gli interessi derivanti da  mutui  fatti  da  aziende  e
          istituti  di  credito  a  regioni,  province,  comuni, enti
          ospedalieri ed enti pubblici di beneficienza, assistenza  e
          istruzione  sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche per meta' del loro ammontare.
             Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti  al
          fondo  di  dotazione  del  medio  credito  centrale, di cui
          all'art. 3, legge 28 maggio 1973, n. 295, si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  3,  D.L.  5  luglio  1971, n. 430,
          convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594".
           Nota all'art. 3, comma 103:
             - Il testo completo dell'art. 53 del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato con D.P.R. n. 917/1986, a
          seguito  delle  modifiche  ed  integrazioni  apportate  dal
          presente articolo e' il seguente:
             "Art. 53  (Ricavi). - 1. Sosio considerati ricavi:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
               c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
          partecipazioni  in  societa' ed enti indicati nelle lettere
          a) , b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese  quelle
          non  rappresentate  da titoli, nonche' di obbligazioni e di
          altri titoli in serie o di  massa,  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie, anche se non rientrano tra i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               d) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
               e) i contributi in denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
               f) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a
           norma di legge.
             2.  Si  comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare   dell'imprenditore,   assegnati   ai   soci    o
          destinatari     a    finalita'    estranee    all'esercizio
          dell'impresa.
             2.  bis.  Ai fini delle imposte sui redditi  i  beni  di
          cui   alla   lettera  c)  del  comma  1  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
             - Si riporta il testo dell'art.  55  del  citato  D.P.R.
          917/1986, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Art.  55  (Sopravvenienze attive).  - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a   fronte,  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e  i
          ricavi  o altri proventi conseguiti per ammontare superiore
          a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
             2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art.   54 vengono conseguite per ammontare superiore a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
             3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
               a)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
               b)  i  proventi  in  denaro  o in natura conseguenti a
          titolo  di  contributo  o,  di   liberalita',   esclusi   i
          contributi  di  cui  alle  lettere  e)  e  f)  del  comma 1
          dell'art. 53. tali proventi concorrono a formare il reddito
          nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote
          costanti  nell'esercizio  in cui sono stati incassati e nei
          successivi  ma  non  oltre  il  nono;  tuttavia   il   loro
          ammontare,  nel limite del 50 per cento e se accantonato in
          apposita   riserva,   concorre   a   formare   il   reddito
          nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  la  riserva  sia
          utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite  di
          esercizio    o  di  beni  ricevuti  siano destinati all'uso
          personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai  soci
          o    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.
             4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
          in denaro o in natura fatti a  fondo  perduto  o  in  conto
          capitale  alle societa' in nome collettivo o in accomandita
          semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
          ne'  la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare o preventivo.
             5.  In  caso  di  cessione  del  contratto  di locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva".
             -  Si riporta il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. n.
          917/1986, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Art. 67   (Ammortamento dei beni materiali).  -  1.  Le
          quote   di   ammortanento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili  a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2.  La  deduzione  e'  ammessa in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3. La misura massima indicata nel comma  2  puo'  essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione  per  la  prima  volta  e   nei   due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposita riserva che agli  effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi di beni gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal nuovo utilizzatore soltanto  nell'esercizio  in  cui  i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle finanze,  la  indicata  misura  massima  puo'  essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento stanziate in bilancio  dopo  il  completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e l'apposita riserva concorre  a  formare  il  reddito  per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci o imputato a capitale  in  eccedenza  alle  quote  non
          dedotte.
             4.  Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi successivi, fermi restando  i  limiti  di  cui  ai
          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un
          esercizio e' inferiore alla meta' della misura  massima  il
          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza
          ammortizzabile, a meno  che  non  dipenda  dalla  effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.   In   caso   di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente ammortizzati  dal  complesso  produttivo,  il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione  di lire e' consentita la deduzione integrale delle
          spese di acquisizione  nell'esercizio  in  cui  sono  state
          sostenute.
             7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
          e  trasformazione,  che dal bilancio non risultino imputate
          ad incremento del costo dei beni ai quali  si  riferiscono,
          sono  deducibili  nel  limite  del  5  per  cento del costo
          complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili  quale
          risulta  all'inizio  dell'esercizio  dal  registro dei beni
          ammortizzabili; per le imprese  di  nuova  costituzione  il
          limite  percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
          costo complessivo quale risulta alla  fine  dell'esercizio;
          per  i  beni  ceduti  nel corso dell'esercizio la deduzione
          spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
          commisurata,  per il cessionario, al costo di acquisizione.
          L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque
          esercizi   successivi.  Per  specifici  settori  produttivi
          possono essere stabiliti, con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
          ferma la deducibilita'  nell'esercizio  di  competenza  dei
          compensi  peiodici  dovuti  contrattualmente a terzi per la
          manutenzione di determinati beni,  del  cui  costo  non  si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato.
             8.   Per i beni concessi  in  locazione  finanziaria  le
          quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio
          nella  misura risultante dal relativo piano di ammortamento
          finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato,  la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni
          immobili,  e  alla  meta'  del  periodo   di   ammortamento
          corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del comma
          2,   in  relazione  all'attivita'  esercitata  dall'impresa
          stessa; se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con  lo
          stesso  decreto  previsto  dal  comma  3, il Ministro delle
          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
          meta', la predetta durata  minima  dei  contratti  ai  fini
          della    deducibilita'    dei    canoni,    qualora   venga
          rispettivamente diminuita o  aumentata  la  misura  massima
          dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del medesimo
          comma 3.
             8-   bis.   Sempreche' non  siano  destinati  ad  essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita', propria dell'impresa, non  sono  deducibili
          le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di locazione anche
          finanziaria o di noleggio e le spese di impiego,  custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
               a)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
          c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata  superiore
          a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
          superiore a 2.500 centimetri cubici;
               c)  motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
          centimetri cubici.
             8-  ter.   Per le imprese che  esercitano  attivita'  di
          locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere  a), b) e
          c)   del comma 8- bis la disposizione del medesimo comma si
          applica, per quelli dati in uso agli amministratori,  soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale    o     familiare     dell'imprenditore     sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura  sono
          deducibili  i  canoni  di  locazione anche finanziaria e di
          noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni,  per
          le  imprese  individuali  le  autovetture  o autoveicoli di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri  cubici  non  adibiti   ad   uso   pubblico   si
          considerano    in    ogni   caso   adibiti   promiscuamente
          all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o famigliare
          dell'imprenditore,   salvo   che   per   gli    agenti    o
          rappresentanti  di  commercio.  Per gli immobili utilizzati
          promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
          della rendita catastale o del canone  di  locazione,  anche
          finanziaria,  a condizione che il contribuente non disponga
          di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
          dell'impresa.
             10-    bis.    Le  quote  di  ammmortamento, i canoni di
          locazioine anche finanziaria o di noleggio e  le  spese  di
          impiego   e   manutenzionie   relativi  ad  apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazione soggette alla tassa di cui al n.   131  della
          tariffa  annessa  al  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 641, sono
          deducibili nella misura del 50 per cento".
             - Si riporta il testo dell'art. 90 del citato D.P.R.  n.
          917/1986, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Art.  90    (Periodo  di  imposta).   - 1. L'imposta e'
          dovuta  per  periodi  di  imposta,  a  ciascuno  dei  quali
          corrisponde  una  obbligazione  tributaria  autonoma  salvo
          quanto stabilito negli articoli 94 e 102.
             2. Il periodi di imposta e' costituito dall'esercizio  o
          periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato
          dalla   legge   o   dall'atto  costitutivo.  Se  la  durata
          dell'esercizio o periodo di  gestione  non  e'  determinata
          dalla legge o dall'atto costitutivo o e' determinata in due
          o  piu'  anni il periodo di imposta e' costituito dall'anno
          solare.
             3. L'imputazione dei redditi al periodo  di  imposta  e'
          regolata  dalle  disposizioni relative alle categorie nelle
          quali rientrano.
             4. Se il periodo di imposta e' superiore o  inferiore  a
          dodici  mesi  i  redditi  di cui agli articoli 57 e 78 sono
          ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio di effettua
          anche ai fini delle disposizioni
           di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'art. 67,  agli articoli 69 e
          71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73".
             - Si riporta il testo dell'art. 118 del citato D.P.R. n.
          917/1986, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Art. 118    (Base  imponibile).    -  1.  L'imposta  si
          applica:
               a)  per le persone fisiche e per le societa' semplici,
          sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel
          titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto  al
          netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
               b) per le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice  residenti nel territorio dello Stato, sul reddito
          determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
               c) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche residenti  nel  territorio
          dello  Stato,  e  per  quelli  non  residenti  con  stabile
          organizzazione   nel   territorio   stesso   sul    reddito
          complessivo  determinato con i criteri stabiliti nel titolo
          II, diminuito dei redditi  prodotti  fuori  del  territorio
          dello  Stato.  Il  reddito  complessivo e' assunto al lordo
          degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle
          perdite di precedenti esercizi di cui all'art. 102;
               d) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  non  residenti   senza
          stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, sui
          singoli redditi determinati con  i  criteri  stabiliti  nel
          titolo I.
           2.  Ai  fini del rapporto di deducibilita' di cui all'art.
          63 e all'art. 75, comma 5, non si tiene conto  dei  redditi
          esclusi  dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
           Nota all'art. 3, comma 104:
             -  Il testo dell'art. 118 del citato D.P.R. n. 917/1986,
          e' riportato nella nota relativa al comma 103.
             - Si riporta il testo dell'art. 63 del citato D.P.R.  n.
          917/1986:
             "Art.  63    (Interessi  passivi).    - 1. Gli interessi
          passivi sono deducibili  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
          che  concorrono  a  formare  il   reddito   e   l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e proventi.
             2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
               a)  non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive e
          degli interessi di mora accantonati a norma degli  articoli
          55  e  71  dei  proventi  soggetti  a ritenuta alla fonte a
          titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei  saldi  di
          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge
          speciale non concorrono a formare il reddito;
               b) i ricavi derivanti  da  cessioni  di  titoli  e  di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
               c)  le  plusvalenze  realizzate   si   computano   per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
               d) i dividendi e gli interessi di  provenienza  estera
          si   computano   per   l'intero   ammontare  anche  se  per
          convenzione internazionale o per disposizione di legge  non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
               e)  i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57 si
          computano nella misura ivi stabilita;
               f) le rimanenze di  cui  agli  articoli  59  e  60  si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio;
               g) i proventi  dell'allevamento  di  animali,  di  cui
          all'art.  78,  si  computano  nell'ammontare ivi stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
             3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti  interessi  o
          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
          pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute  in
          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
          cedole acquistate  separatamente  dai  titoli  a  decorrere
          dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze
          realizzate  in  sede  di  cessione  o di riscatto di quote,
          derivanti  dalla   partecipazione   a   fondi   comuni   di
          investimento   mobiliare  di  tipo  chiuso,  gli  interessi
          passivi non sono ammessi in deduzione  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare   complessivo  degli  interessi  e  proventi
          esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi  comuni  di
          investimento   mobiliare  di  tipo  chiuso.  Gli  interessi
          passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
          dei commi 1 e 2, ma senza tener conto, ai fini del rapporto
          ivi previsto, dell'ammontare  degli  interessi  e  proventi
          esenti  o  derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
          investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al  precedente
          periodo,  corrispondente  a  quello degli interessi passivi
          non ammessi in deduzione.
             4.   Gli   interessi   passivi   non   computati   nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non danno diritto alla deduzione  dal  reddito  complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10".
             -  Il testo dell'art. 115 del citato D.P.R. n. 917/1986,
          e' il seguente:
             "Art. 115  (Presupposto dell'imposta).  - 1. Presupposto
          dell'imposta locale sui redditi e' il possesso  di  redditi
          fondiari,  di  capitale,  di impresa e diversi prodotti nel
          territorio dello Stato, ancorche' esenti  dall'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche o dall'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche per i quali spetta il  credito  di
          imposta di cui all'art. 14.
             2. Sono esclusi dall'imposta:
               a)   i   redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma  1
          dell'art.  87,  per i quali spetta il credito di imposta di
          cui all'art. 14, e  alle  lettere  c)  e  d)  dello  stesso
          articolo;
               b)   i   redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' semplici, in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice residenti nel territorio dello Stato;
               c)  i  redditi  delle  imprese  familiari  imputati ai
          familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5;
               d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1
          dell'art.  81;
               e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo
          di imposta o ad imposta sostitutiva;
                e-bis)   i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio
          di attivita' commerciali  svolte  da  soggetti  diversi  da
          quelli  indicati  al  comma  1  dell'art.  87,  organizzate
          prevalentemente con il  lavoro  proprio  e  dei  familiari,
          ovvero  con  il lavoro dei soci, a condizione che il numero
          complessivo delle persone addette, escluse gli  apprendisti
          fino  ad  un  massimo  di tre, compreso il titolare, ovvero
          compresi i soci, non sia superiore a tre".
             - Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, recante "Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica", e' il seguente:
             "Art.   27      (Neutralita'  fiscale  delle  operazioni
          societarie di fusione e scissione).  - 1. Le fusioni  e  le
          scissioni  di societa' sono, agli effetti delle imposte sui
          redditi,  neutrali.    Conseguentemente,  il  disavanzo  di
          fusione  e  di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni
          di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce,  forma
          o   titolo  operate.  Ai  fondi  in  sospensione  d'imposta
          continuano,  per  neutralita',  ad  essere   applicate   le
          disposizioni  di cui all'art. 123, comma 4, del testo unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di  operazioni
          di  concentrazione  poste  in  essere  in  precedenza dalle
          societa' incorporate. La fusione  tra  societa'  che  hanno
          posto  in  essere  operazioni  di  concentrazione  ai sensi
          dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art.
          10 della legge 16 dicembre 1977, n.  904,  e  dell'art.  79
          della  legge  22  ottobre  1986,  n.  742,  non costituisce
          realizzo  della  plusvalenza  ancora  in   sospensione   di
          imposta,  a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza
          in  una  riserva  che  concorre  a   formare   il   reddito
          nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  la  riserva  sia
          utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.
             2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di
          fusione,   si   applicano   alle   operazioni    deliberate
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
             - Il testo dell'art. 54 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive
          modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  54    (Plusvalenze  patrimoniali).     -  1.   Le
          plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli
          indicati  nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il
          reddito:
               a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
               d)  se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.  Se  il  corrispettivo  della   cessione   e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni  ceduti si considera plusvalenza soltano il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             2-   bis.   I  maggiori  valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie   costituite   da   partecipazioni  in  imprese
          controllate o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a  norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito per la parte
          eccedente  le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali  maggiori
          valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
             3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del  comma  1  la
          plusvalenza  costituita  dalla  differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4. Le plusvalenze realizzate, determinate  a  norma  del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore a tre anni, a scelta del contribuente,  in  quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  la disposizione del periodo
          precedente si applica per quelli iscritti come  tali  negli
          ultimi  tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
          acquisiti in data piu' recente.
             5. Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche  le
          plusvalenze   delle   aziende,   compreso   il   valore  di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non  si
          applicano quando ne e' richiesta la tassazione  separata  a
          norma del comma 2 dell'art. 16.
             5-    bis.    Non  concorrono  a  formare  il reddito le
          plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a)  e  b),
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, del comma 8- bis dell'art.  67,  nonche'
          ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
             6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e minusvalenze dei beni, comprese quelle rela-
          tive alle rimanenze e il valore di avviamento".
             - Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante:  "Attuazione
          delle  direttive  n.  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in materia