societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1991. Nota all'art. 3, comma 107: - Il testo completo dell'art. 71 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal presente articolo, e' riportato nella nota al comma 103. Nota all'art. 3, comma 108: - Si riporta il testo dell'art. 66 del citato D.P.R n. 917/1986: "Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54. 1- bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 1- ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1- bis. 2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. 4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8. 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del comma 3 dell'art. 61. 5- bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'art. 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma". Nota all'art. 3, comma 109: - L'art. 71 del citato D.P.R. n. 917/1986 e' stato sostituito dal comma 103 del presente articolo. Note all'art. 3, comma 110: - Il D.L. 30 settembre 1992, n. 394 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1992, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992, reca: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese". - Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 1994, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1994, n. 656, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, reca: "Disposizioni urgenti in materia fiscale". Note all'art. 3, comma 111: - Il testo dell'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal citato D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente: "Art. 44 (Utili da partecipazione in societa' ed enti). - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzine di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. 4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche". - Il testo del comma 3- ter dell'art. 1 del citato D.L. n. 394/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 461/1992, e' il seguente: "3- ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza". - Il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante: "Modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria", e' il seguente: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". - Il testo del comma 1 dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato". - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato D.L. n. 394/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461/1992, e' il seguente: "1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonche' per i soggetti indicati nell'art. 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'art. 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti". Nota all'art. 3, comma 112: - Il testo dell'art. 20 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse", e' il seguente: "Art. 20 (Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese). - 1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 e' dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi". Nota all'art. 3, comma 113: - Il testo dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, recante: "Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", e' il seguente: "Art. 6. - Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicuratore, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni. Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate". Nota all'art. 3, commi 114 e 115: - Il testo completo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. 2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonche' alle azioni delle banche popolari cooper- ative e', per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell'art. 20, primo comma, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' nell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: 'nella misura del 15 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 12,50 per cento'". Note all'art. 3, comma 117: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 4. - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano: 1) ai trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' tali beni non siano destinati agli imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22; 2) ai trasporti di beni ai fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio; 3) ai trasporti effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il fabbisogno familiare; 4) ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, tra i luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonche' ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe; 5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purche' contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art. 1 o integrati con essi, nonche' ai trasporti dei beni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato; 6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta; 7) ai trasporti di rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati; 8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio della attivita' propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico, nonche' ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attivita' propria delle imprese di lavanderia e stireria; 8- bis) ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari. Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'articolo 1, se il trasporto e' eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione". "Art. 5. - Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli articoli 1 e 3, anche in relazione, all'impiego di macchine elettrocontabili, nonche' le modalita' e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura. Il Ministro delle finanze puo' altresi' prescrivere con effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalita' della fornitura e i relativi controlli. L'esemplare del documento di spettanza del vettore dovra' essere conservato dal medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data della sua emissione; gli esemplari del documento di spettanza del mittente e del destinatario debbono essere conservati ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalita' e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarita' che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere. Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o posti in essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa". Note all'art. 3, comma 118: - Si riporta il testo dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto), come modificato dal successivo comma 119: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in telazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e succes- sive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto; e-bis) (abrogata); Le operazioni non soggette all'importa in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo 11. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30. Le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi". - Il testo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 633/1972 e' il seguente: "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registraizione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro d cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". Nota all'art. 3, comma 119: - Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, si veda in nota al comma 118. Nota all'art. 3, comma 120: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente articolo: "Art. 7 (Territorialita' dell'impresa). - Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a); 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Hu'singen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al re- gime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al secondo e al terzo comma: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa: d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea; e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8- bis e 9". Nota all'art. 3, comma 121: - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, cosi' come modificato dal presente articolo: "Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale". Nota all'art. 3, comma 122: - L'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 riguarda le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Nota all'art. 3, comma 124: - Si riporta il testo del n. 31) della tabella A, parte seconda (riguardante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% dell'imposta sul valore aggiunto), allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, cosi' come modificato dal presente articolo: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di titolari di patenti speciali relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie". Note all'art. 3, comma 125: - Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente: "Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. La detrazione non forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni. Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche pre- via manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunita' economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed e' vincolante anche per i due anni solari successivi. In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, e' soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali. Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8, lettere a) e b), dell'art. 38- quater e dell'art. 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. - Il titolo II del D.P.R. n. 633/1972 reca disposizioni relative agli obblighi dei contribuenti in materia di imposta sul valore aggiunto (articoli da 21 a 40). Nota all'art. 3, comma 126: - Si riporta il testo dell'art. 2- nonies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale". "Art. 2- nonies (disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA). - 1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarita' derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato, ad emanare, un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo". Nota all'art. 3, comma 127: - Il testo del comma 36 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". Note all'art. 3, comma 128: - Il testo dell'art. 9 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, recante "Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria", e' il seguente: "Art. 9. - A decorrere dal 1 agosto 1974 il prontuario terapeudico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. e' esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione. A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresi' ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta. Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeudico sara' riveduto con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del predetto comitato. Gli enti ospedalieri sono autorizzati all'acquisto diretto dalle imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati. Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non inferiore al 50 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e' riportato in nota al comma 118. Note all'art. 3, comma 129: - Il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' il seguente: "9. A decorrere dal 1 gennaio l994, e' abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)". - Per il testo del quinto comma dell'art. 9 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, si rinvia alla nota al comma 128. Nota all'art. 3, comma 130: - La legge 19 ottobre 1991, n. 349, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1991, reca: "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto". - Il regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992 sull'istituzioine di un certificato protettivo complementare per i medicinali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 20 agosto 1992, 2a serie speciale. - Il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma 129. Nota all'art. 3, comma 131: - Il D.P.R. n. 131/1986 approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. La parte prima della tariffa allegata al predetto testo unico riporta gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Nota all'art. 3, comma 132: - Il testo dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, cosi' come modificato dal presente articolo e' il seguente: "Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta) . - 1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2. 2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzioni o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'art. 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo". Nota all'art. 3, comma 133: - Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1. - Indicazione della formalita': Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico: Imposte dovute proporzionali per ogni 100 lire: 2. Note: L'imposta si applica nella misura fissa di lire 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonche' per quelli di cui all'art. 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131". Nota all'art. 3, comma 135: - Si riporta il testo dell'art. 52, del comma 1 dell'art. 55, dei commi 1 e 2 dell'art. 56 e dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, dagli elmenti di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il correspettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte (ora settantacinque volte, n.d.r. ) il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte (ora cento volte, n.d.r. ) il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale durata. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data". "Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione) , comma 1. - Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione". "Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio), commi 1 e 2. - 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggiore imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. 2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie , deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione". "Art. 76 (Decadenza dell'azione della finanza) . - 1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e) , si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposto dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19. 1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 2. Salvo quanto disposto nel comma 1- bis l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta d'imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva. 3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52. 4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6". Note all'art. 3, comma 136: - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante: "Disciplina dell'imposta di bollo", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 15 (Pagamento in modo virtuale) . - Per determinare categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, pro- cede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazioneil 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputanto la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riquilidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di un imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia, il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione". - Si riporta il testo della nota 3- bis dell'art. 13 della tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificato dal presente articolo: "3- bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica". - Si riporta il testo della nota 3- ter dell'art. 13 della tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, e come modificato dal presente articolo: "3- ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o omessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'art. 2, nota 2- bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2- bis, della tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal citato D.M. 20 agosto 1992: _____________________________________________________________________ | | Imposte dovute | | (lire) Articolo | Indicazione degli atti soggetti |____________________ della | ad imposta | | tariffa | |Fisse |Proporzionali _________|______________________________________|______|_____________ 13 2- bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; per ogni esemplare: a) con periodicita' annuale 33.000 b) con periodicita' semetrale 16.500 c) con periodicita' trimestrale 8.250 d) con periodicita' mensile 2.750". Note all'art. 3, comma 138: - Il D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Per il testo della nuova tariffa in vigore dal 1 gennaio 1996 approvata ai sensi del comma 146, in seguito alle modifiche introdotte dal presente comma e dai successivi commi 139, 140, 141, 142 e 143, si veda il D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995. - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segreetario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamnto della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' coop- erative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Il regolamento previsto dal comma 8 dell'articolo soprariportato e' stato adottato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1996. - Il testo dell'art. 2188 del codice civile e' il seguente: "Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico". Nota all'art. 3, comma 139: - Per l'art. 14 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative vedi ora l'art. 4 della nuova tariffa adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995. Nota all'art. 3, comma 140: - Per l'art. 61, comma 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative vedi ora l'art. 15 della nuova tariffa adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303 del 30 dicembre 1995. Nota all'art. 3, comma 141: - Per la tassa sulle concessioni governative di lire 250 mila istituita dal presente comma vedi ora l'art. 22 della nuova tariffa adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995, nel quale sono indicati anche i soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa. Nota all'art. 3, comma 142: - Per l'art. 85 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative vedi ora l'art. 23 della nuova tariffa adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995. Nota all'art. 3, comma 143: - Per l'art. 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative vedi ora l'art. 24 della nuova tariffa adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995. Nota all'art. 3, comma 144: - Si riporta il testo dell'art. 3, del citato D.P.R. n. 641/1972 cosi' come integrato dal presente articolo: "Art. 3 (Modalita' di pagamento). - Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa: a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato; b) in modo straordinario, a mezzo di speciali, marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme; b-bis) negli altri modi stabiliti singole voci della tariffa. Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazioine ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa". Nota all'art. 3, comma 145: - Il D.L.gs. 22 giugno 1991, n. 230, recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1991. Nota all'art. 3, comma 146: - La nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative e' stata adottata con D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995. Nota all'art. 3, comma 147: - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con proprio decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzionie, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. Nota all'art. 3, comma 149: - Il testo dell'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, recante "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione", e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 8. - Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa e' ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza. La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazionie e con le modalita' e nei termini per questa stabiliti. In caso di omesso o incompleto pagamento e' dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalita' previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa e' dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. E' soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356. Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazionie corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". - Il testo del comma 5 dell'art. 65 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall' IIOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), e' il seguente: "5. per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97 particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (162), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas di metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362 e succes- sive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati eslusivamente a benzina". Nota all'art. 3, comma 150: - Il testo dell'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, recante (Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali", e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 2. - Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazioine del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza. La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante. La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1 gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodi fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazionie dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare". Nota all'art. 3, comma 151: - Per il comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si veda nota al comma 148. - Il testo del comma 20 dell'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" e' il seguente: "20. L'esenzione del pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzionie dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto art. 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di perosne e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonche' con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno". Nota all'art. 3, comma 152: - Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, istituisce una tassa speciale erariale annuale specificandone gli importi per i fuori sttrada (lettera a) e per gli autocarri (lettera b). Con il comma 5- bis dell'art. 43 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' stata soppressa la citata tassa erariale per i fuoristrada. Il presente comma sopprime la tassa speciale erariale anche per gli autocarri, abrogando di conseguenza anche i relativi importi per potenza fiscale del motore previsti dalla citata lettera b). Note all'art. 3, comma 153: - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, recante: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e modifiche alle tasse automobilistiche": "Art. 12. - Gli autoveicoli 'nuovi di fabbrica' di produzione nazionale a quattro o piu' ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone. Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione. Il beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche gia' in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione". - Il D.M. 30 giugno 1988, n. 387, reca: "Recepimento della direttiva CEE n. 87/403 del 25 giugno 1987 di modifica della direttiva n. 70/156/CEE relativa alla omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore, dei loro rimorchi nonche' dei componenti o entita' tecniche indipendenti (fuoristrada)". Nota all'art. 3, comma 154: - Il testo del comma 21 dell'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" e' il seguente: "21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data dal 1 gennaio 1995, e' aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validita' della tassa pagata nell'anno l994". Nota all'art. 3, comma 155: - Si riporta il testo dell'art. 5, trentaquattresimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante "Misure in materia tributaria", cosi' come integrato dal presente articolo: "Gli autiveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma". Nota all'art. 3, comma 159: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", abrogato dal presente articolo: "5. L'ente, cui e' affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli". Note all'art. 3, comma 161: - Il testo dell'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante: "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", e' il seguente: "Art. 25. - Dal 1 gennaio 1963 e' applicata un'addizionale del 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale e' devoluta integralmente allo Stato. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per il pagamento della suddetta addizionale". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, cosi' come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 441, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.": "Art. 4 (Convenzione). - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio e' indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su ulteriori indicatori economico- finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresi' procedure e modalita' di rinnovo del contratto di servizio, eslcudendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sara' ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria". - Il testo dei commi trentaseiesimo, quarantaquattresimo e quarantanovesimo, dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, recante "Misure in materia tributaria" e' il seguente: "Comma trentaseiesimo. - La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione". "Comma quarantaquattresimo. - Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita". "Comma quarantanovesimo. - Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in diritto fisso di lire 3.000". Nota all'art. 3, comma 162: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, recante: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche". "Art. 18. - Il Ministro per la finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39". Note all'art. 3, comma 168: - Si riporta il testo dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del venticinque per cento, con l'obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiano o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito, con sede all'estero esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani. Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualita' di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fisale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598". - Si riporta il testo dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie": "Art. 31. (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamene per l'adempimento di funzioni statali e per l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". - Si riporta il resto dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986: "Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittira privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 non puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Si riporta il testo dell'art. 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986: "Art. 87 (Soggetti passivi) . - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77: "2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11- bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo". - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994. - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993. Nota all'art. 3, comma 175: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" vedere nota al comma 147. Nota all'art. 3, comma 176: - Il testo dell'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", e' il seguente: "Art. 65. - 1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti capi del presente titolo non si applicano: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416- bis, 648- bis, 648- ter, del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato art. 648- bis; b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e