(parte 5)
 
 
          societaria, relative ai conti  annuali  e  consolidati,  ai
          sensi  dell'art.  1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          69", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1991.
           Nota all'art. 3, comma 107:
             -  Il  testo completo dell'art. 71 del testo unico delle
          imposte dirette approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986,  come
          modificato  dal  presente articolo, e' riportato nella nota
          al comma 103.
           Nota all'art. 3, comma 108:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 66 del citato D.P.R n.
          917/1986:
             "Art. 66    (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite).  - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
          all'impresa,   diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
          dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri  stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono  realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
          e del comma 5 dell'art. 54.
             1-  bis.  Per  la  valutazione  delle   immobilizzazioni
          finanziarie  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 61;
          tuttavia, per i titoli negoziati in  mercati  regolamentati
          italiani  o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili in
          misura  non  eccedente  la   differenza   tra   il   valore
          fiscalmente  riconosciuto e quello determinato in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
             1- ter. Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite
          da  partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,
          iscritte in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4,  del
          codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
          a  titolo  di  ammortamento, la parte del costo di acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa partecipata. Resta  ferma  l'applicazione  dei
          criteri di cui al comma 1- bis.
             2.  Si  considerano  sopravvenienze  passive  il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
             3.  Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e  le  perdite  su  crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore  e'
          assoggettato a procedure concorsuali.
             4.  Per  le  perdite  derivanti  dalla partecipazione in
          societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice  si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
            5.  I  versamenti  in  denaro  o  in natura fatti a fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          4 dai propri soci e la rinuncia dei  soci  ai  crediti  non
          sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo ammontare si
          aggiunge al costo della partecipazione; nei  confronti  dei
          soci  di  dette  societa'  non si applica la lettera b) del
          comma 3 dell'art. 61.
             5- bis. Non sono deducibili le minusvalenze  di  cui  al
          comma  1  e  le  perdite di cui al comma 3 relative ai beni
          indicati alle lettere a) e b) del comma  8-  bis  dell'art.
          67,  escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla  lettera  c)
          dello stesso comma".
           Nota all'art. 3, comma 109:
             -  L'art.  71  del  citato  D.P.R.  n. 917/1986 e' stato
          sostituito dal comma 103 del presente articolo.
           Note all'art. 3, comma 110:
            - Il D.L. 30 settembre  1992,  n.  394  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  230  del  30  settembre  1992,  e
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre  1992, n. 461, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  281  del  28  novembre  1992,  reca:      "Disposizioni
          concernenti  l'istituzione  di  un'imposta  sul  patrimonio
          netto delle imprese".
             - Il D.L. 30 settembre 1994,  n.  564  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1› ottobre 1994, e convertito
          in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1994, n.
          656,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 280 del 30
          novembre 1994, reca:    "Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale".
           Note all'art. 3, comma 111:
             -  Il  testo  dell'art. 44 del testo unico delle imposte
          sui redditi approvato dal citato D.P.R. n. 917/1986  e'  il
          seguente:
             "Art. 44  (Utili da partecipazione in societa' ed enti).
          -  1.    Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  a  titolo  di  ripartizione  di
          riserve  o  altri  fondi  costituiti  con  sopraprezzi   di
          emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio
          versati  dai  sottoscrittori  di  nuove azioni o quote, con
          versamenti fatti dai  soci  a  fondo  perduto  o  in  conto
          capitale  e  con saldi di rivalutazione monetaria esenti da
          imposta; tuttavia le somme o il  valore  normale  dei  beni
          ricevuti  riducono  il costo fiscalmente riconosciuto delle
          azioni o quote possedute.
             2. In caso di  aumento  del  capitale  sociale  mediante
          passaggio  di  riserve  o  altri fondi a capitale le azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a capitale di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,  la
          riduzione    del    capitale   esuberante   successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzine  di   utili;   la
          riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi  in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
          diversamente.
             3. Le somme o il valore normale dei  beni  ricevuti  dai
          soci   in  caso  di  recesso,  di  riduzione  del  capitale
          esuberante  o  di  liquidazione  anche  concorsuale   della
          societa'  ed  enti  costituiscono  utile  per  la parte che
          eccede  il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione
          delle azioni o quote annullate, il credito  di  imposta  di
          cui all'art.  14 spetta limitatamente alla parte dell'utile
          proporzionalmente  corrispondente  alle riserve, diverse da
          quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a  capitale.
          Resta  ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle
          riserve, anche se imputate a capitale,  diverse  da  quelle
          indicate  nel  comma  1,  attribuite  ai soci in dipendenza
          delle predette operazioni.
             4. Le disposizioni del  presente  articolo  valgono,  in
          quanto  applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
            -  Il  testo del comma 3- ter dell'art. 1 del citato D.L.
          n.  394/1992, convertito con modificazioni dalla  legge  n.
          461/1992, e' il seguente:
             "3-    ter.    Per  gli  enti  creditizi,  l'imposta  e'
          contestualmente applicata, con le  medesime  aliquote,  sul
          valore  di  bilancio  delle  passivita'  emesse anche sotto
          forma di obbligazioni o di altri titoli  similari,  di  cui
          all'art.  2  del  decreto legislativo 10 settembre 1991, n.
          302, a condizione e nella misura in cui la  Banca  d'Italia
          ne  ha  consentito  la computabilita' tra le componenti del
          patrimonio di vigilanza".
             - Il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
          904, recante: "Modificazione alla  disciplina  dell'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario
          dei  dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del
          capitale minimo delle societa' e  altre  norme  in  materia
          fiscale e societaria", e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Fermo restando quanto disposto nel titolo
          III  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  601,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  non  concorrono   a   formare   il   reddito
          imponibile  delle  societa' cooperative e dei loro consorzi
          le somme destinate alle riserve indivisibili, a  condizione
          che  sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci
          sotto qualsiasi forma, sia durante la  vita  dell'ente  che
          all'atto del suo scioglimento".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 87 del citato D.P.R. n.
          917/1986 e' il seguente:
             "1.  Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;
               d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato".
             -  Il  testo  del comma 1 dell'art. 2 del citato D.L. n.
          394/1992 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          461/1992, e' il seguente:
             "1.  Per gli enti non commerciali titolari di reddito di
          impresa ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  per  i
          soggetti  indicati  nell'art.  1  esonerati  per  le stesse
          imposte dall'obbligo di redazione del  bilancio,  l'imposta
          di cui all'art. 1 si applica nella misura del 7,5 per mille
          dell'ammontare  della  somma  delle rimanenze finali di cui
          agli articoli 59 e 60 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
          del costo complessivo dei beni ammortizzabili,  determinato
          con  i criteri di cui all'art. 76 dello stesso testo unico,
          al netto dei relativi ammortamenti".
           Nota all'art. 3, comma 112:
             - Il testo dell'art. 20 del D.L. 23  febbraio  1995,  n.
          41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo
          1995, n. 85 recante: "Misure  urgenti  per  il  risanamento
          della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione  delle aree
          depresse", e' il seguente:
             "Art. 20   (Acconto dell'imposta  sul  patrimonio  netto
          delle  imprese).    -  1. Per il periodo d'imposta in corso
          alla  data  del  30  settembre  1995  e'  dovuto  l'acconto
          dell'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese di cui al
          D.L.  30  settembre   1992,   n.   394,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 26 novembre 1992, n. 461, e al
          D.L.  30  settembre   1994,   n.   564,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1994, n. 656, in
          misura pari  al  35  per  cento  dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, nei termini e con le modalita' previste
          per le imposte sui redditi".
           Nota all'art. 3, comma 113:
             - Il testo dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n.
          482,  recante:  "Modificazioni  del  trattamento tributario
          delle  indennita'  di  fine   rapporto   e   dei   capitali
          corrisposti  in  dipendenza  di  contratti di assicurazione
          sulla vita", e' il seguente:
             "Art. 6. - Sui capitali  corrisposti  in  dipendenza  di
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli
          corrisposti a  seguito  di  decesso  dell'assicuratore,  le
          imprese  di  assicurazione  devono  operare una ritenuta, a
          titolo di imposta e con obbligo di rivalsa,  del  12,5  per
          cento.  La  ritenuta  va  commisurata  alla  differenza tra
          l'ammontare del capitale corrisposto  e  quello  dei  premi
          riscossi,  ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo
          al decimo se il capitale corrisposto dopo almeno dieci anni
          dalla conclusione del  contratto  di  assicurazione.  Resta
          ferma  la  disposizione  dell'art. 10, primo comma, lettera
          l),   ultima   parte,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   597   e   successive
          modificazioni.
             Le  imprese  di assicurazione devono versare le ritenute
          di cui al  precedente  comma  alla  competente  sezione  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato entro i primi quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state operate e devono presentare annualmente, entro il  30
          aprile,  la  dichiarazione  di cui all'art. 7, primo comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,   n.   600,  e  successive  modificazioni,  indicando
          l'ammontare complessivo  dei  capitali  corrisposti,  delle
          ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state
          commisurate".
           Nota all'art. 3, commi 114 e 115:
             -  Il testo completo dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1994, n.   725 a  seguito  delle  modifiche  apportate  dal
          presente articolo, e' il seguente:
           "Art.  5.  -  1.  Sugli  interessi  e altri proventi delle
          obbligazioni e titoli  similari,  emessi  da  societa'  con
          azioni  non  quotate  in borsa, la ritenuta di cui all'art.
          26,  primo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento
          a condizione che, al momento dell'emissione,  il  tasso  di
          rendimento  effettivo o di riferimento non sia superiore al
          tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per  le
          obbligazioni   e  titoli  similari  negoziati  nei  mercati
          regolamentati italiani  o  collocati  mediante  offerta  al
          pubblico   ai   sensi  della  disciplina  vigente  all'atto
          dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni  e
          titoli similari diversi dai precedenti.
             2.  La  ritenuta  sugli  utili attribuiti alle azioni di
          risparmio nonche' alle azioni delle banche popolari cooper-
          ative e', per allineamento, ridotta  al  12,50  per  cento.
          Conseguentemente,  nell'art.  20, primo comma, del decreto-
          legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  7  giugno 1974, n. 216, nonche' nell'art. 29,
          comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154,  le
          parole:  'nella  misura  del  15 per cento' sono sostituite
          dalle seguenti: 'nella misura del 12,50 per cento'".
           Note all'art. 3, comma 117:
             - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R.  6
          ottobre  1978,  n.  627, cosi' come modificato dal presente
          articolo:
             "Art. 4. - Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          non si applicano:
              1)  ai  trasporti  di  beni  ceduti dai commercianti al
          minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22,  n.
          1,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive
          modificazioni, sempreche' tali  beni  non  siano  destinati
          agli  imprenditori  obbligati  a  richiedere  la fattura ai
          sensi del terzo comma dello stesso art. 22;
              2)  ai  trasporti di beni ai fini di vendita al minuto,
          effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita  in  forma
          ambulante,  limitatamente  ai  beni che formano oggetto del
          proprio commercio;
              3) ai trasporti effettuati in proprio  da  privati  non
          imprenditori  o  da  altri  per  loro  conto,  di  beni non
          eccedenti il fabbisogno familiare;
              4)    ai    trasporti    effettuati,     nell'esercizio
          dell'impresa,  dai  soggetti  di  cui  al  penultimo  comma
          dell'art. 1, o da altri per loro conto,  di  beni  di  loro
          produzione,  dai  pescatori  di  prodotti  ittici  in conto
          proprio ovvero, anche da altri per conto di questi  ultimi,
          se  trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art.
          34 del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni;  ai  trasporti  effettuati  dai soggetti che
          esercitano esclusivamente il  commercio  al  minuto  per  i
          movimenti  di  beni nell'ambito della stessa impresa, tra i
          luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma,
          del citato decreto,  se  questi  sono  situati  nell'ambito
          dello  stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di
          beni, compresi quelli strumentali,  effettuati  nell'ambito
          delle  fasi  di produzione, lavorazione e conservazione dai
          soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonche' ai
          trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti
          di  beni  di  loro  produzione  fino  ai mercati siti nella
          stessa provincia o in province limitrofe;
              5)  ai  trasporti  di  beni  effettuati  sotto  vincolo
          doganale  o  negli  spazi  doganali, ovvero sotto controllo
          degli uffici tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione,  o
          comunque  di  beni  accompagnati da documenti prescritti da
          disposizioni di legge o di regolamento, purche'  contenenti
          gli  elementi  previsti  nel  secondo comma dell'art.   1 o
          integrati con essi, nonche' ai trasporti dei beni di cui al
          decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli  muniti  di
          contrassegno di Stato;
              6)  ai  trasporti  relativi a pane, latte sfuso, acqua,
          barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani,
          libri e periodici, campioni gratuiti, generi di  monopolio,
          sale  per  uso alimentare per una quantita' non superiore a
          cinque chilogrammi, e a quelli relativi  alla  raccolta  di
          pelli  grezze  ed  altri  sottoprodotti della macellazione,
          nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa  sotto  fascia  e
          campioni' spediti a mezzo posta;
              7)  ai  trasporti  di  rifiuti  liquidi  e solidi anche
          industriali, concimi organici,  materiali  di  risulta  dei
          lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati;
              8)  ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come
          strumentali per  l'esercizio  della  attivita'  propria  di
          prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti
          per  la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica
          e  l'utilizzazione  del  servizio  telefonico,  nonche'  ai
          trasporti  di beni effettuati nell'esercizio dell'attivita'
          propria delle imprese di lavanderia e stireria;
              8-   bis)  ai trasporti delle merci di cui e' accertata
          la provenienza da  o  la  destinazione  verso  altri  Paesi
          comunitari.
             Per  i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai
          sensi del precedente comma,  numeri  1),  4)  e  8)  e  del
          penultimo   comma  dell'articolo  1,  se  il  trasporto  e'
          eseguito a mezzo vettore, il  mittente  rilascia  a  quello
          apposita  dichiarazione  sottoscritta,  da  cui  risulti il
          titolo dell'esenzione".
             "Art. 5. - Con decreto del Ministro delle  finanze  sono
          stabilite   le   caratteristiche   degli  stampati  per  la
          compilazione dei documenti di cui  agli  articoli  1  e  3,
          anche     in    relazione,    all'impiego    di    macchine
          elettrocontabili, nonche' le modalita' e i termini  per  la
          loro     utilizzazione,    conservazione,    registrazione,
          progressiva numerazione e bollatura.
             Il Ministro delle finanze puo' altresi' prescrivere  con
          effetto  da  data  non  anteriore al 1› gennaio 1980, che i
          documenti di cui al primo comma siano redatti  su  stampati
          forniti  dall'amministrazione  finanziaria  o  da  soggetti
          all'uopo  autorizzati,  stabilendo   le   modalita'   della
          fornitura e i relativi controlli.
             L'esemplare  del  documento  di  spettanza  del  vettore
          dovra' essere conservato dal medesimo  per  un  periodo  di
          tempo  non  inferiore  a  due  anni  dalla  data  della sua
          emissione; gli esemplari del  documento  di  spettanza  del
          mittente  e  del  destinatario debbono essere conservati ai
          sensi  dell'art.  39,  ultimo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
           Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze sono stabiliti
          modalita'  e  termini  particolari  per  la   compilazione,
          l'emissione,    la    consegna,    l'utilizzazione   e   la
          sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione
          alle peculiarita' che caratterizzano il trasporto di terra,
          calcari, argille,  marne,  sabbia,  ghiaia  e  pietrame  in
          genere.
             Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione
          dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai
          sensi   dell'art.  45  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni.
             Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente
          decreto  o  posti  in  essere  in applicazione di esso sono
          esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse  di  concessione
          governativa".
           Note all'art. 3, comma 118:
             - Si riporta il testo dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre
          1972,  n.    633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul
          valore aggiunto), come modificato dal successivo comma 119:
             "Art. 74  (Disposizioni relative a particolari settori).
          - In deroga alle disposizioni dei titoli primo  e  secondo,
          l'imposta e' dovuta:
               a)  per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si  applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8 delle norme di esecuzione annesse al decreto  legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
               c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei
          supporti  integrativi,  dei libri, sulla base del prezzo di
          vendita al pubblico, in relazione  al  numero  delle  copie
          vendute  ovvero in telazione al numero di quelle consegnate
          o spedite diminuito, a  titolo  di  forfettizzazione  della
          resa:  del  70 per cento per gli anni 1992 e 1993  e del 60
          per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per  cento,
          a  partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di
          testo scolastici per le scuole primarie e secondarie.   Per
          periodici  si  intendono  le  pubblicazioni registrate come
          tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e succes-
          sive modificazioni. Per le cessioni congiunte  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici, di libri e di altri beni, anche
          se  offerti  in   omaggio,   l'imposta   si   applica   sul
          corrispettivo  complessivo  dei beni ceduti, con l'aliquota
          relativa al bene principale; qualora quest'ultimo  non  sia
          costituito  dalle  pubblicazioni  o dai libri, l'imposta e'
          dovuta in relazione al numero delle copie vendute;
               d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici
          pubblici, telefoni a disposizione  del  pubblico  e  cabine
          telefoniche  stradali,  nonche'  per  la distribuzione e la
          vendita al pubblico,  da  chiunque  effettuate,  di  schede
          magnetiche,  gettoni  ed  altri  mezzi  tecnici preordinati
          all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione  da
          parte  degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla
          base dei corrispettivi dovuti  dall'utente,  determinati  a
          norma  degli  articoli  305  e seguenti del D.P.R. 29 marzo
          1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n.
          58;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti
          pubblici  urbani  di  persone dall'esercente l'attivita' di
          trasporto;
            e-bis) (abrogata);
             Le operazioni non soggette  all'importa  in  virtu'  del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli  enti  e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso  di  autotrazione  e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298.  Non  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni ed i versamenti trimestrali  effettuati  dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di  autotrazione   e   dagli   autotrasportatori   iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti trimestrali disposti con  decreti  del  Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera e), e del primo  periodo  del  presente  comma.  In
          deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  23,  primo comma, a
          decorrere dal 1› aprile 1995, le fatture emesse in  ciascun
          trimestre   solare  dagli  autotrasportatori  indicati  nel
          periodo  precedente,  possono  essere  annotate  entro   il
          trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento
          alla data di annotazione.
             Per  gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
          nel numero 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti  pubblici
          effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta
          si  applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
          spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite
          per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art.  19
          e'  forfetizzata  in  misura  pari a due terzi dell'imposta
          relativa alle operazioni imponibili  ai  fini  dell'imposta
          sugli  spettacoli.  Se  sono  effettuate  anche prestazioni
          pubblicitarie e di sponsorizzazione,  inerenti  o  comunque
          connesse  a  quelle di spettacolo, l'imposta si applica con
          le suddette modalita' anche ai relativi  corrispettivi,  ma
          la  detrazione  e' forfetizzata in misura pari ad un decimo
          dell'imposta relativa alle operazioni  stesse.  Le  imprese
          sono  esonerate  dagli obblighi di fatturazione, tranne che
          per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione,  di
          registrazione   e  dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          dall'art.  25; per il contenzioso si applica la  disciplina
          stabilita   per  l'imposta  sugli  spettacoli.  Le  singole
          imprese hanno la  facolta'  di  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta   nel   modo   normale  dandone  comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   prima
          dell'inizio  dell'anno  solare; l'opzione ha effetto fino a
          quando non e' revocata  e  comunque  per  un  triennio.  La
          disposizione   relativa  alla  diversa  detrazione  per  le
          prestazioni pubblicitarie e di  sponsorizzazione  e  quella
          relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si
          applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
          alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
             Per  le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di
          abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo  Stato  e
          agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22
          aprile 1953,  n.  342,  l'imposta,  compresa  quella  sulle
          operazioni  riguardanti  la  raccolta  delle  giuocate,  e'
          compresa nella imposta unica di cui alla legge 22  dicembre
          1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
          le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano
          oggetto   delle   dette  operazioni  sono  esonerate  dagli
          obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
             Le cessioni di rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e  non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
          e plastica sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  al titolo 11. Agli
          effetti  della  limitazione  contenuta  nel   terzo   comma
          dell'art.  30.  Le  cessioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
             I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa   per   la
          successiva   rivendita   sono  tenuti  esclusivamente  alla
          numerazione e conservazione, ai sensi dell'art.  39,  delle
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i
          beni nell'esercizio dell'impresa.
             Per  le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
          l'esercizio  dell'attivita'  e  quelli   propri,   comunque
          effettuate  da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche
          in   esecuzione   di   rapporti   di   commissione   o   di
          rappresentanza  di  soggetti non operanti nell'esercizio di
          impresa o di arti e  professioni,  la  base  imponibile  e'
          costituita   dal  15  per  cento  del  prezzo  di  vendita.
          L'imposta    afferente    l'importazione    o    l'acquisto
          intracomunitario  dei  beni  destinati  alla vendita non e'
          detraibile. Gli esercenti le  dette  agenzie,  al  fine  di
          escludere   le  presunzioni  di  cui  all'art.  53,  devono
          annotare  in  apposito  registro,  tenuto  in   conformita'
          all'art.   39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti
          di cui sopra, indicandone gli elementi  identificativi,  la
          data  ed  il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo
          di vendita degli stessi".
             - Il testo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 633/1972 e'
          il seguente:
             "Art. 26  (Variazioni dell'imponibile  o  dell'imposta).
          -  Le  disposizioni  degli  articoli  21  e seguenti devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze   della   fatturazione   della
          registrazione.
             Se  un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registraizione di cui agli articoli 23
          e 24, viene meno in tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione  e
          simili  o  in  conseguenza  dell'applicazione  di abbuoni o
          sconti previsti contrattualmente, il  cedente  del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,  registrandola  a  norma  dell'art.  25.     Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23  o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di
          rivalsa.
             Le  disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  del
          settimo comma dell'art. 21.
             La  correzione  di  errori  materiali  di  calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere  fatta   mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle variazioni dell'imposta in diminuzione  nel  registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti, nel registro d  cui  all'art.    24,  gli  errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
             Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma e quelle per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
           Nota all'art. 3, comma 119:
             -  Per  il testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, si
          veda in nota al comma 118.
           Nota all'art. 3, comma 120:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n.
          633/1972, come modificato dal presente articolo:
             "Art. 7  (Territorialita' dell'impresa).  - Agli effetti
          del presente decreto:
               a) per "Stato" o "territorio dello Stato"  si  intende
          il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
          comuni  di  Livigno  e  di  Campione d'Italia e delle acque
          italiane del lago di Lugano;
               b) per "Comunita'" o "territorio della  Comunita'"  si
          intende   il   territorio   corrispondente   al   campo  di
          applicazione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          economica  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
          indicata nella lettera a);
               1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
               2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Hu'singen;
               3)   per   la   Repubblica  francese,  i  Dipartimenti
          d'oltremare;
               4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e  le  isole
          Canarie;
               c)  il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica  francese  e  del Regno Unito di Gran Bretagna e
          Irlanda del Nord.
             Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato se hanno per oggetto beni immobili
          ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al re-
          gime   della   temporanea   importazione,   esistenti   nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato   membro,   installati,   montati   o  assiemati  nel
          territorio dello Stato dal fornitore o per  suo  conto.  Si
          considerano  altresi' effettuate nel territorio dello Stato
          le cessioni di beni nei confronti di passeggeri  nel  corso
          di   un   trasporto   intracomunitario  a  mezzo  di  navi,
          aeromobili  o  treni,  se  il  trasporto  ha   inizio   nel
          territorio  dello  Stato;  si considera intracomunitario il
          trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti  in  Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco  dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
          punto di sbarco.
             Le prestazioni di servizi si considerano effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono rese da soggetti che
          hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti  ivi
          residenti   che   non   abbiano   stabilito   il  domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni   in   Italia   di  soggetti  domiciliati  e
          residenti all'estero; non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio   dello   Stato  quando  sono  rese  da  stabili
          organizzazioni  all'estero  di   soggetti   domiciliati   o
          residenti  in  Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
          fisiche, agli effetti del presente articolo,  si  considera
          domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la  sede legale e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
           In deroga al secondo e al terzo comma:
               a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di  agenzia  e  le
          prestazioni inerenti alla preparazione e  al  coordinamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  immobiliari,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile  e'
          situato nel territorio stesso;
               b)  le  prestazioni  di  servizi, comprese le perizie,
          relative a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni  di
          servizi   culturali,   scientifici,  artistici,  didattici,
          sportivi, ricreativi e simili,  nonche'  le  operazioni  di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
               c)  le  prestazioni  di   trasporto   si   considerano
          effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa:
               d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
          anche  finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni   mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
          servizi  indicate  al numero 2) del secondo comma dell'art.
          3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
          tecnica o  legale,  comprese  quelle  di  formazione  e  di
          addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
          dati  e  simili,    le  operazioni  bancarie, finanziarie e
          assicurative  e  le  prestazioni  relative  a  prestiti  di
          personale,   nonche'   le  prestazioni  di  intermediazione
          inerenti  alle  suddette  prestazioni  e  quelle   inerenti
          all'obbligo  di  non esercitarle, si considerano effettuate
          nel territorio dello Stato  quando  sono  rese  a  soggetti
          domiciliati   nel   territorio  stesso  o  a  soggetti  ivi
          residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
          quando sono rese a  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
          siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
               e)  le prestazioni di servizi  e le operazioni  di cui
          alla lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati  o
          residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
          europea, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta nello Stato  in  cui  ha  il  domicilio  o  la
          residenza;
                f)  le  operazioni di cui alla lettera d), escluse le
          prestazioni di consulenza e assistenza  tecnica  o  legale,
          ivi  comprese  quelle  di formazione e di addestramento del
          personale  di elaborazione e fornitura di  dati  e  simili,
          rese   a  soggetti  domiciliati  e  residenti  fuori  della
          Comunita' economica europea  nonche'  quelle  derivanti  da
          contratti  di  locazione,  anche  finanziaria,  noleggio  e
          simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o
          residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o
          residenti nei territori esclusi a  norma  del  primo  comma
          ovvero   da   stabili   organizzazioni  operanti  in  detti
          territori,  si  considerano effettuate nel territorio dello
          Stato   quando   sono   ivi   utilizzate;   queste   ultime
          prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
          Italia  a  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori della
          Comunita' economica europea, si considerano effettuate  nel
          territorio  dello  Stato quando sono utilizzate in Italia o
          in altro Stato membro della Comunita' stessa.
             Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          le cessioni all'esportazione, le  operazioni  assimilate  a
          cessioni  all'esportazione  e  i  servizi  internazionali o
          connessi agli scambi internazionali di  cui  ai  successivi
          articoli 8, 8- bis e 9".
           Nota all'art. 3, comma 121:
             -  Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 4 del
          citato  D.P.R.  n.  633/1972,  cosi'  come  modificato  dal
          presente  articolo:    "Agli  effetti delle disposizioni di
          questo articolo sono considerate in ogni caso  commerciali,
          ancorche'   esercitate   da   enti  pubblici,  le  seguenti
          attivita':
           a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse
          le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali  e
          di   categoria,   religiose,   assistenziali,  culturali  e
          sportive cedute prevalentemente  ai  propri  associati;  b)
          erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
           c)   gestione   di   fiere   ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale; d) gestione di spacci aziendali,  gestione  di
          mense e somministrazione di pasti;
           e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone;
          g)   organizzazione   di   viaggi  e  soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi  portuali
          e    aeroportuali;    i)    pubblicita'   commerciale;   l)
          telecomunicazioni e  radiodiffusioni  circolari.  Non  sono
          invece  considerate  attivita'  commerciali:  le operazioni
          relative all'oro e alle valute estere, compresi i  depositi
          anche  in  conto  corrente,  di  cui  siano  parti la Banca
          d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche  agenti;
          la  gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei
          corpi di polizia, di mense e spacci  riservati  al  proprio
          personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da cui dipendono,
          ammesso ad usufruirne per particolari  motivi  inerenti  al
          servizio;  la prestazione alle imprese consorziate o socie,
          da  parte  di   consorzi   o   cooperative,   di   garanzie
          mutualistiche   e   di  servizi  concernenti  il  controllo
          qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
          di qualita'; le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi   effettuate   in   occasione   di   manifestazioni
          propagandistiche dai partiti politici  rappresentati  nelle
          Assemblee  nazionali  e  regionali;  le  cessioni di beni e
          prestazioni di servizi poste  in  essere  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera
          dei    deputati   e   dalla   Corte   costituzionale,   nel
          perseguimento delle proprie finalita'  istituzionali;    le
          prestazioni  sanitarie  soggette  al  pagamento di quote di
          partecipazione alla spesa sanitaria  erogate  dalle  unita'
          sanitarie  locali  e dalle aziende ospedaliere del Servizio
          sanitario nazionale".
           Nota all'art. 3, comma 122:
             -  L'art.  10  del  D.P.R.  n.  633/1972   riguarda   le
          operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
           Nota all'art. 3, comma 124:
             -  Si riporta il testo del n. 31) della tabella A, parte
          seconda (riguardante i beni e servizi soggetti all'aliquota
          del 4%  dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  allegata  al
          citato  D.P.R.  n.    633/1972,  cosi'  come modificato dal
          presente articolo:
             "31) poltrone e veicoli simili per  invalidi  anche  con
          motore  o  altro  meccanismo  di  propulsione (v.d. 87.11),
          intendendosi compresi i servoscala  e  altri  mezzi  simili
          atti   al   superamento  di  barriere  architettoniche  per
          soggetti con ridotte o impedite capacita'  motorie  nonche'
          le  prestazioni  rese da officine   per adattare i veicoli,
          anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di  titolari  di
          patenti speciali relativi accessori e strumenti montati sul
          veicolo medesimo;
           veicoli  di  cilindrata  fino a 2000 centimetri cubici, se
          con motore a benzina, e a 2500 centimetri  cubici,  se  con
          motore  diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F
          per ridotte o impedite capacita' motorie".
           Note all'art. 3, comma 125:
             - Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n.  633/1972,  e'  il
          seguente:    "Art.  34    (Regime speciale per i produttori
          agricoli).  - Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
          compresi  nella  prima  parte  dell'allegata   tabella   A,
          effettuate  da  produttori agricoli, la detrazione prevista
          nell'art. 19 e' forfettizzata in  misura  pari  all'importo
          risultante  dalla  applicazione,  all'ammontare  imponibile
          delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro  dell'agricoltura
          e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e
          l'imposta  si  applica  con le aliquote corrispondenti alle
          percentuali stesse. Si considerano  produttori  agricoli  i
          soggetti  che  esercitano  le  attivita' indicate nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura e di allevamento di rane e altri  molluschi  e
          crostacei.      Si  considerano  effettuate  da  produttori
          agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto
          dei produttori soci o associati, nello stato  originario  o
          previa  manipolazione  o  trasformazione,  da cooperative e
          loro  consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro   unioni
          costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
          vigente, nonche' quelle effettuate da enti  che  provvedono
          per  legge,  anche  previa  manipolazione o trasformazione,
          alla vendita collettiva per conto dei produttori.
             La detrazione non forfettizzata per  le  cessioni  degli
          animali  vivi della specie bovina, compresi gli animali del
          genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da  atto  non
          assoggettato  ad  IVA,  ovvero  da atto assoggettato ad IVA
          detraibile nei modi ordinari.
             Con  decorrenza dal 1› gennaio 1994, se il contribuente,
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato  anche
          operazioni  imponibili diverse da quelle indicate nel primo
          comma, queste devono  essere  registrate  distintamente  ed
          essere  indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione
          periodica  e  di  dichiarazione  annuale.      Dall'imposta
          relativa  a  tali operazioni si detrae quella relativa agli
          acquisti e alle importazioni di beni non  ammortizzabili  e
          ai  servizi  utilizzati  per  la  produzione dei beni e dei
          servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
             I produttori agricoli, se  nell'anno  solare  precedente
          hanno  realizzato un volume di affari non superiore a dieci
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo  che  entro il termine stabilito per la presentazione
          della dichiarazione non abbiano dichiarato  all'ufficio  di
          rinunciarvi,  dal versamento della imposta e dagli obblighi
          di fatturazione, registrazione,  liquidazione  periodica  e
          dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e
          conservare le fatture e le bollette doganali relative  agli
          acquisti  e  alle importazioni. I cessionari o committenti,
          se acquistano i beni o utilizzano i servizi  nell'esercizio
          di  imprese,  debbono  emettere fattura, con le modalita' e
          nei termini  di  cui  all'art.  21,  indicandovi  l'imposta
          relativa  alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma,
          e registrarla a norma dell'art.  25;  copia  della  fattura
          deve  essere  consegnata  al  produttore agricolo, che deve
          numerarla  e  conservarla  a  norma   dell'art.   39.   Con
          decorrenza  1› settembre 1993, i cessionari e i committenti
          devono indicare nella dichiarazione  annuale  separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del
          presente  comma  e  devono  annotare  nel  registro  di cui
          all'art.  25  distintamente   le   predette   fatture.   Le
          disposizioni  di questo comma cessano di avere applicazione
          a partire dall'anno solare successivo a quello in  cui  sia
          stato superato il limite di dieci milioni.
             Con   decorrenza  1›  settembre  1993,  i  passaggi  dei
          prodotti di cui al primo comma agli enti, alle  cooperative
          o  agli  altri  organismi  associativi ivi indicati ai fini
          della vendita per conto dei produttori agricoli, anche pre-
          via manipolazione o trasformazione, costituiscono  cessioni
          di  beni  a  norma  dell'art. 2, secondo comma, n.   3), le
          quali si considerano effettuate all'atto del versamento del
          prezzo ai produttori agricoli soci o  associati.  L'obbligo
          di  emissione  della  fattura  puo'  essere adempiuto dagli
          enti, dalle cooperative o dagli altri organismi  per  conto
          dei  produttori  agricoli  conferenti; in tal caso a questi
          deve essere consegnato un esemplare della fattura  ai  fini
          dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
             Le  disposizioni  del quinto comma si applicano anche ai
          passaggi di prodotti ittici di cui  al  primo  comma  dagli
          esercenti  la  pesca  marittima  alle  cooperative fra loro
          costituite e relativi consorzi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle cessioni di prodotti di cui al primo comma  effettuate
          da  organismi  agricoli di intervento, o per loro conto, in
          applicazione  di  regolamenti  della  Comunita'   economica
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          ai soggetti di cui  ai  commi  precedenti  che  optino  per
          l'applicazione   dell'imposta   nel  modo  normale  dandone
          comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro
          il  31  gennaio.  L'opzione  ha  effetto  dal  1›   gennaio
          dell'anno  in  corso  ed e' vincolante anche per i due anni
          solari successivi. In tal caso la  detrazione  dell'imposta
          afferente  gli  acquisti  o le importazioni di animali vivi
          della specie bovina, compreso il  genere  bufalo,  e  suina
          spetta,  a  partire  dal periodo d'imposta 1988, nei limiti
          dell'ammontare dell'imposta relativa  alle  cessioni  degli
          animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso
          dell'anno;    a    tal    fine   la   detrazione,   operata
          provvisoriamente  nel  corso  dell'anno,  e'   soggetta   a
          conguaglio  in  sede di dichiarazione annuale e l'ammontare
          dell'eventuale eccedenza di  imposta  non  recuperata  puo'
          essere  computato  in  detrazione  nell'anno successivo nei
          limiti dell'imposta  afferente  le  cessioni  dei  predetti
          animali.
             Ai  soggetti  di  cui  al  primo comma che effettuano le
          cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8,  lettere  a)  e
          b),  dell'art.  38-  quater    e  dell'art.  72, nonche' le
          cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti  ad  accisa,
          compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato
          mediante  l'applicazione delle percentuali di compensazione
          che   sarebbero   applicabili   per   analoghe   operazioni
          effettuate nel territorio dello Stato.
             -  Il titolo II del D.P.R. n. 633/1972 reca disposizioni
          relative agli  obblighi  dei  contribuenti  in  materia  di
          imposta sul valore aggiunto (articoli da 21 a 40).
           Nota all'art. 3, comma 126:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2-  nonies  del D.L. 30
          settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni  dalla
          legge  30  novembre  1994,  n.  656  recante: "Disposizioni
          urgenti in materia fiscale".
             "Art.  2-    nonies  (disposizioni  concernenti   alcuni
          soggetti  titolari di partita IVA). -  1. I soggetti cui e'
          stato attribuito il numero di partita IVA, che non  abbiano
          effettuato  nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e
          non  imponibile,  possono  chiedere   la   chiusura   della
          posizione  ed  estinguere  contestualmente la irregolarita'
          derivante dalla mancata presentazione  delle  dichiarazioni
          IVA,  nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente
          ai redditi di impresa e di  lavoro  autonomo,  con  importi
          pari  a  zero,  per gli anni precedenti, versando l'importo
          forfettario,  comprendente  le  tasse   sulle   concessioni
          governative  e  le  sanzioni,  di  lire  100.000 presso gli
          uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il  Ministro
          delle  finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e'  autorizzato,  ad  emanare,  un decreto ministeriale per
          regolamentare quanto disposto con il presente articolo".
           Nota all'art. 3, comma 127:
             - Il testo del comma 36 dell'art. 8 della legge 11 marzo
          1988, n.  67 (legge finanziaria 1988) cosi' come modificato
          dal presente articolo, e' il seguente:
             "36. Le cessioni  e  importazioni    effettuate  dal  1›
          gennaio 1973
           di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e
          15  chilogrammi  sono  considerate  per  uso  domestico  in
          qualunque fase della commercializzazione. Non si da'  luogo
          a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art.
          26  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive
          modificazioni".
           Note all'art. 3, comma 128:
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. 8 luglio 1974,  n.  264,
          convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n.
          386,  recante "Norme per l'estinzione dei debiti degli enti
          mutualistici  nei  confronti  degli  enti  ospedalieri,  il
          finanziamento  della  spesa  ospedaliera  e  l'avvio  della
          riforma sanitaria", e' il seguente:
             "Art. 9. - A decorrere dal 1› agosto 1974 il  prontuario
          terapeudico   per  l'assistenza  farmaceutica  I.N.A.M.  e'
          esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di
          assistenza malattia ferme restando le rispettive  modalita'
          di prescrizione.
             A  partire  dal  1›  gennaio  1975  la  norma  di cui al
          precedente comma si applica altresi'  ai  soggetti  che  si
          avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta.
             Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni
          successivi,  il  prontuario  terapeudico sara' riveduto con
          decreto del Ministro per la sanita', sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita'  e un comitato di esperti presieduto
          dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore
          di sanita' e' membro di diritto del predetto comitato.
             Gli   enti  ospedalieri  sono  autorizzati  all'acquisto
          diretto   dalle   imprese   produttrici,    di    qualsiasi
          preparazione  farmaceutica in dose e forma di medicamento e
          dei galenici preconfezionati.
             Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri
          ed istituti pubblici di  ricovero  e  cura  lo  sconto  non
          inferiore al 50 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
          delle    specialita'   medicinali,   ad   eccezione   degli
          emoderivati e degli altri  preparati  comunque  di  origine
          umana".
             -  Il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R.  n. 633/1972 e'
          riportato in nota al comma 118.
           Note all'art. 3, comma 129:
             - Il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 8 della  legge  24
          dicembre  1993,  n. 537, recante: "Interventi correttivi di
          finanza pubblica" e' il seguente:
             "9. A decorrere dal  1›  gennaio  l994,  e'  abolito  il
          prontuario  terapeutico del Servizio sanitario nazionale di
          cui all'art. 30 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833.  A
          decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed
          i  prodotti  galenici  per  i  quali  sia  stata rilasciata
          l'autorizzazione  sono  erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale.
             10.  Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,  n.  266,  procede   alla   riclassificazione   delle
          specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di cui al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
               b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera  a),
          di rilevante interesse terapeutico;
               c)  altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b)".
             - Per il testo del quinto comma dell'art. 9 del  D.L.  8
          luglio  1974,  n.  264, convertito con modificazioni, dalla
          legge 17 agosto 1974, n. 386, si rinvia alla nota al  comma
          128.
           Nota all'art. 3, comma 130:
            -  La  legge  19  ottobre  1991, n. 349, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  258  del  4  novembre  1991,  reca:
          "Disposizioni   per   il   rilascio   di   un   certificato
          complementare di protezione per i medicamenti o i  relativi
          componenti, oggetto di brevetto".
            -  Il regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18
          giugno 1992 sull'istituzioine di un certificato  protettivo
          complementare per i medicinali e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 20 agosto 1992, 2a serie speciale.
             -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  10,  della  legge 24
          dicembre 1993, n. 537, e' riportato  nelle  note  al  comma
          129.
           Nota all'art. 3, comma 131:
             -  Il  D.P.R.  n.  131/1986 approva il testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro.  La  parte
          prima  della  tariffa  allegata  al  predetto  testo  unico
          riporta gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
           Nota all'art. 3, comma 132:
             -  Il  testo  dell'art.  10  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale,
          approvato  con D.Lgs.   31 ottobre 1990, n. 347, cosi' come
          modificato dal presente articolo e' il seguente:
             "Art. 10  (Oggetto e misura dell'imposta)   .  -  1.  Le
          volture  catastali  sono  soggette all'imposta del   10 per
          mille  sul valore dei beni immobili  o  dei  diritti  reali
          immobiliari determinato a norma dell'art. 2.
             2.  L'imposta  e'  dovuta  nella  misura  fissa  di lire
          centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di
          atti che non importano trasferimento di beni  immobili  ne'
          costituzioni  o trasferimento di diritti reali immobiliari,
          di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
          fusioni  e  di  scissioni  di societa' di qualunque tipo di
          conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli  rami  dell'impresa,   per   quelle   eseguite   in
          dipendenza  di  atti  di  regolarizzazione  di  societa' di
          fatto,  derivanti  da  comunione  ereditaria   di   azienda
          registrati  entro  un anno dall'apertura della successione,
          nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
          all'art. 1, comma 1, quarto periodo, della  tariffa,  parte
          prima,   allegata   al   testo   unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R.  26
          aprile 1986, n. 131.
             3. Non sono soggette  ad  imposta  le  volture  eseguite
          nell'interesse   dello   Stato   ne'   quelle   relative  a
          trasferimenti  di  cui   all'art.   3   del   testo   unico
          sull'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  salvo  quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo".
           Nota all'art. 3, comma 133:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa allegata
          al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte
          ipotecarie e catastale, approvato  con  D.Lgs.  31  ottobre
          1990, n. 347, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Art. 1. - Indicazione della formalita': Trascrizioni di
          atti  e  sentenze che importano trasferimento di proprieta'
          di beni immobili o costituzione o trasferimento di  diritti
          reali   immobiliari  sugli  stessi  e  dei  certificati  di
          successione di cui all'art.  5  del  testo  unico:  Imposte
          dovute proporzionali per ogni 100 lire: 2. Note:  L'imposta
          si  applica  nella  misura  fissa  di  lire  150.000  per i
          trasferimenti soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
          nonche'  per  quelli  di  cui  all'art.  1, comma 1, quarto
          periodo, della tariffa, parte prima allegata al testo unico
          delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di   registro,
          approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131".
           Nota all'art. 3, comma 135:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52,  del  comma  1
          dell'art. 55, dei commi 1 e 2 dell'art. 56 e  dell'art.  76
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,  approvato  con  D.P.R.   26 aprile 1986, n. 131,
          cosi' come modificati dal presente articolo:
             "Art. 52 (Rettifica del valore degli  immobili  e  delle
          aziende).  -  1.    L'ufficio,  se  ritiene  che i beni o i
          diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un  valore
          venale  superiore  al  valore dichiarato o al corrispettivo
          pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni.
           2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della  maggiore
          imposta  deve contenere l'indicazione del valore attribuito
          a ciascuno dei beni o  diritti  in  esso  descritti,  dagli
          elmenti  di  cui  all'art.  51  in  base  ai quali e' stato
          determinato, l'indicazione delle aliquote applicate  e  del
          calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
          in caso di presentazione del ricorso.
             3.  L'avviso  e'  notificato  nei  modi stabiliti per le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
             4. Non sono  sottoposti  a  rettifica  il  valore  o  il
          correspettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore,
          per i terreni, a sessanta volte (ora settantacinque  volte,
          n.d.r. ) il reddito dominicale risultante in catasto e, per
          i fabbricati, a ottanta volte (ora cento volte, n.d.r. ) il
          reddito   risultante   in   catasto,   aggiornati   con   i
          coefficienti stabiliti per le imposte sul  reddito,  ne'  i
          valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
          reali di godimento  sugli  immobili  stessi  dichiarati  in
          misura  non  inferiore  a quella determinata su tale base a
          norma degli articoli 47 e 48. Ai  fini  della  disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per le imposte sui  redditi  hanno  effetto  per  gli  atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo  quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione  da tale durata. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
             5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte  possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori di mercato, con decreto del Ministro  delle  finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale . Le modifiche hanno
          effetto per gli atti pubblici  formati,  per  le  scritture
          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
          emanati dal decimo quinto giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
          non autenticate presentate per  la  registrazione  da  tale
          data".
             "Art. 55  (Riscossione dell'imposta successivamente alla
          registrazione)    ,  comma  1.  - Il pagamento dell'imposta
          complementare, dovuta in base all'accertamento  del  valore
          imponibile  o  alla  presentazione  di  una  delle  denunce
          previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro  sessanta
          giorni  da  quello  in  cui  e'  avvenuta la notifica della
          relativa liquidazione".
             "Art.  56    (Riscossione  in  pendenza   di   giudizio,
          riscossione  coattiva  e privilegio),  commi 1 e 2. - 1. Il
          ricorso del contribuente non  sospende  la  riscossione,  a
          meno che si tratti:
           a)   di   imposta  complementare  per  il  maggior  valore
          accertato. In tal caso  la  maggiore  imposta  deve  essere
          pagata  per  un  terzo entro il termine di cui all'art. 55,
          per due terzi dell'imposta liquidata sul valore  risultante
          dalla decisione della commissione tributaria di primo grado
          e  per  il  resto  dopo  la  decisione della commissione di
          secondo grado, in ogni  caso  al  netto  delle  somme  gia'
          riscosse;   la   direzione   regionale  delle  entrate,  se
          ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino
          alla decisione della commissione tributaria di primo grado.
          Se l'imposta riscuotibile  in  base  alla  decisione  della
          commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa,
          il  contribuente  ha  diritto  al rimborso della differenza
          entro sessanta giorni dalla notifica della  decisione,  che
          deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
               b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero
          dopo  la  decisione della commissione tributaria centrale o
          della  corte  d'appello   o   dell'ultima   decisione   non
          impugnata.
             2.  Il  pagamento  delle  imposte,  di  cui  al comma 1,
          richieste in relazione  alle  decisioni  delle  commissioni
          tributarie   , deve essere effettuato, con gli interessi di
          mora, entro sessanta giorni dalla notifica  dell'avviso  di
          liquidazione".
             "Art.  76  (Decadenza dell'azione della finanza)  . - 1.
          L'imposta sugli atti  soggetti  a  registrazione  ai  sensi
          dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
          richiesta,  a pena di decadenza, nel termine di cinque anni
          dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14,  avrebbe
          dovuto   essere  richiesta  la  registrazione  o,  a  norma
          dell'art. 15, lettere  c), d) ed e)  , si e' verificato  il
          fatto  che  legittima  la  registrazione d'ufficio.   Nello
          stesso termine, decorrente  dal  giorno  in  cui  avrebbero
          dovuto  essere  presentate, deve essere richiesta l'imposto
          dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
           1-bis. L'avviso  di  rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore  imposta  di cui all'art. 52, comma 1, deve essere
          notificato entro il termine di decadenza di  due  anni  dal
          pagamento dell'imposta principale.
           2.  Salvo  quanto disposto nel comma 1- bis l'imposta deve
          essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine  di
          tre  anni  decorrenti,  per  gli  atti  presentati  per  la
          registrazione:
           a) dalla richiesta  di  registrazione,  se  si  tratta  di
          imposta principale;
           b)  dalla  data  in cui e' stata presentata la denuncia di
          cui all'art. 19,  se  si  tratta  d'imposta  complementare;
          dalla   data  della  notificazione  della  decisione  delle
          commissioni tributarie ovvero dalla data in cui  la  stessa
          e'  divenuta  definitiva nel caso in cui sia stato proposto
          ricorso avverso l'avviso di  rettifica  e  di  liquidazione
          della  maggiore  imposta.    Nel  caso  di  occultazione di
          corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre  dalla
          data di registrazione dell'atto;
           c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data
          di  presentazione  della denuncia di cui all'art. 19, se si
          tratta di imposta suppletiva.
             3. L'avviso di  liquidazione  dell'imposta  deve  essere
          notificato  al  contribuente nei modi stabiliti nel comma 3
          dell'art. 52.
             4. La soprattassa e la  pena  pecuniaria  devono  essere
          applicate,  a  pena di decadenza, nel termine stabilito per
          chiedere l'imposta cui  le  stesse  si  riferiscono  e,  se
          questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
          in cui e' avvenuta la violazione.
             5.  L'intervenuta  decadenza  non dispensa dal pagamento
          dell'imposta nel caso di registrazione volontaria o  quando
          si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6".
           Note all'art. 3, comma 136:
             -  Il  testo dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          642, recante: "Disciplina  dell'imposta  di  bollo",  cosi'
          come modificato dal presente articolo:
             "Art.  15    (Pagamento  in  modo  virtuale)    .  - Per
          determinare categorie di atti e documenti, da stabilire con
          decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza
          puo', su richiesta degli  interessati,  consentire  che  il
          pagamento   dell'imposta   anziche'  in  modo  ordinario  o
          straordinario avvenga in modo virtuale.
             Gli atti e documenti, per i quali sia  stata  rilasciata
          l'autorizzazione  di cui al precedente comma, devono recare
          la dicitura chiaramente  leggibile  indicante  il  modo  di
          pagamento   dell'imposta   e  gli  estremi  della  relativa
          autorizzazione.
             Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente  comma,
          l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da
          una    dichiarazione   da   lui   sottoscritta   contenente
          l'indicazione del numero presuntivo degli atti e  documenti
          che potranno essere emessi durante l'anno.
             L'ufficio   del   registro  competente  per  territorio,
          ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza,  pro-
          cede,   sulla   base  della  predetta  dichiarazione,  alla
          liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo
          compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazioneil 31
          dicembre ripartendone  l'ammontare  in  tante  rate  uguali
          quanti  sono    i  bimestri  compresi nel detto periodo con
          scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
             Entro il successivo mese  di  gennaio,  il  contribuente
          deve  presentare all'ufficio del registro una dichiarazione
          contenente l'indicazione del numero degli atti e  documenti
          emessi  nell'anno  precedente distinti per voce di tariffa,
          nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
             L'ufficio del registro, previ gli  opportuni  riscontri,
          procede  alla  liquidazione  definitiva dell'imposta dovuta
          per l'anno precedente imputanto la differenza a debito o  a
          credito  della  rata  bimestrale  scadente  a febbraio   o,
          occorrendo, in quella successiva.
           Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in
          relazione ad eventuali modifiche della disciplina  o  della
          misura  dell'imposta,  viene  assunta come base provvisoria
          per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le
          modifiche intervengono nel corso dell'anno, a  liquidazione
          provvisoria    gia'   eseguita,   l'ufficio   effettua   la
          riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con  avviso
          da  notificare  al  contribuente entro il mese successivo a
          quello di entrata in vigore del provvedimento  che  dispone
          le  modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata
          oggetto   della   riliquidazione   e'   pagata   unitamente
          all'imposta  relativa  alla  rata  successiva. Non si tiene
          conto, ai fini della riquilidazione in corso d'anno,  delle
          modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le
          modifiche   comportano  l'applicazione  di  un  imposta  di
          ammontare  inferiore  rispetto  a  quella  provvisoriamente
          liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su
          istanza  del  contribuente,  entro  trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza.
             L'autorizzazione  di  cui ai precedenti commi si intende
          concessa a tempo indeterminato e puo' essere  revocata  con
          atto da notificarsi all'interessato.
             L'interessato,        che       intenda       rinunziare
          all'autorizzazione,  deve   darne   comunicazione   scritta
          all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la
          dichiarazione  di  cui  al  quinto  comma  per  il  periodo
          compreso dal 1› gennaio al giorno  da  cui  ha  effetto  la
          rinunzia,   il   pagamento  dell'imposta  risultante  dalla
          liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei  venti
          giorni successivi alla notificazione della liquidazione".
             -  Si  riporta  il  testo della nota 3- bis dell'art. 13
          della tariffa allegata al citato D.P.R. n.  642/1972,  come
          sostituita   dal   D.M.  20  agosto  1992,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196
          del  21  agosto  1992,  e  come  modificato  dal   presente
          articolo:
             "3- bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona
          fisica,   l'imposta   e'   maggiorata,  in  funzione  della
          periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di  lire
          39.000,   lire  19.500,  lire  9.750  e  lire  3.250.    La
          maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto
          inviati  alle  societa'  fiduciarie  nel  caso  in  cui  il
          fiduciante sia una persona fisica".
            -  Si  riporta  il  testo  della nota 3- ter dell'art. 13
          della tariffa allegata al citato D.P.R. n.  642/1972,  come
          sostituita  dal  D.M. 20 agosto 1992, e come modificato dal
          presente articolo:
             "3- ter. L'imposta e' sostitutiva di quella  dovuta  per
          tutti gli atti e documenti formati o omessi ovvero ricevuti
          dalle  banche,  relativi  a  operazioni e rapporti regolati
          mediante conto corrente, ovvero  relativi  al  deposito  di
          titoli, indicati nell'art. 2, nota 2- bis, e negli articoli
          9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.
           L'estratto  conto,  compresa  la comunicazione relativa ai
          depositi di titoli,  si  considera  in  ogni  caso  inviato
          almeno una volta nel corso dell'anno".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 13, comma 2- bis, della
          tariffa  allegata  al  citato  D.P.R.  n.  642/1972,   come
          sostituita dal citato D.M. 20 agosto 1992:
_____________________________________________________________________
         |                                      |   Imposte dovute
         |                                      |       (lire)
Articolo |      Indicazione degli atti soggetti |____________________
 della   |              ad imposta              |      |
tariffa  |                                      |Fisse |Proporzionali
_________|______________________________________|______|_____________
13        2- bis. Estratti conto, comprese
           le comunicazioni relative ai
           depositi di titoli, inviati dalle
           banche ai clienti ai sensi
           dell'art. 119 del decreto legislativo
           1 settembre 1993, n. 385; per ogni
           esemplare:
           a) con periodicita' annuale           33.000
           b) con periodicita' semetrale         16.500
           c) con periodicita' trimestrale       8.250
           d) con periodicita' mensile           2.750".
           Note all'art. 3, comma 138:
             -  Il  D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse
          sulle concessioni governative. Per  il  testo  della  nuova
          tariffa in vigore dal 1 gennaio 1996 approvata ai sensi del
          comma   146,  in  seguito  alle  modifiche  introdotte  dal
          presente comma e dai successivi commi 139, 140, 141, 142  e
          143,  si  veda  il  D.M. 28 dicembre 1995, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  303  del  30
          dicembre 1995.
             -  Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580, recante  "Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura", e' il seguente:
             "Art.  8    (Registro delle imprese).  - 1. E' istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
             2.  L'ufficio  provvede  alla  tenuta del registro delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188  e  seguenti  del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  8  del  presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
            3. L'ufficio retto  da  un  conservatore  nominato  dalla
          giunta  nella persona del segreetario generale ovvero di un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             4.  Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135  del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del medesimo codice e  le  societa'  semplici.  Le  imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985, n. 443 sono altresi' annotate in una sezione speciale
          del registro delle imprese.
             5. L'iscrizione nelle sezioni speciali  ha  funzione  di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
             6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e  la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
             7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
          deve  trovare  piena attuazione entro il termine massimo di
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
          curare  la  tenuta del registro delle ditte di cui al testo
          unico approvato con regio decreto  20  settembre  1934,  n.
          2011, e successive modificazioni.
             8.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
               a)   il   coordinamnto  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso il registro  delle  imprese  con  il  Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' coop-
          erative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n.    256,  e
          successive modificazioni;
               b)  il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di  certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti il deposito di atti  a  tal  fine  richiesti  di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto  per  il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
               c) particolari procedure agevolative e  semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro, evitando duplicazioni di adempimenti  ed  aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
               d)   l'acquisizione  l'utilizzazione  da  parte  delle
          camere di commercio di  ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di  adempimenti
          a carico delle imprese.
             9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
          iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
          diritto  annuale  di  cui all'art. 18, comma 1, lettera a),
          determinato, in sede di prima applicazione  della  presente
          legge,  nella  misura di un terzo dell'importo previsto per
          le ditte individuali.
             10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del  testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
             11. Allo scopo di favorire  l'istituzione  del  registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  ad  aquisire  alla  propria  banca  dati  gli  atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
             12. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4  e  10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
             13.  Gli  uffici  giudiziari  hanno accesso diretto alla
          banca dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro  delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale o parziale  di  ogni  atto  per  il  quale  siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
            - Il  regolamento  previsto  dal  comma  8  dell'articolo
          soprariportato  e'  stato  adottato  con  D.P.R. 7 dicembre
          1995, n. 581, che sara' pubblicato in supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  28  del  3
          febbraio 1996.
             -  Il  testo  dell'art.  2188  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2188  (Registro delle imprese).  - E' istituito il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge.
             Il  registro  e'  tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale.
             Il registro e' pubblico".
           Nota all'art. 3, comma 139:
             -   Per  l'art.  14  della  tariffa  delle  tasse  sulle
          concessioni governative  vedi  ora  l'art.  4  della  nuova
          tariffa  adottata  con  D.M.   28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303  del  30
          dicembre 1995.
           Nota all'art. 3, comma 140:
             -  Per  l'art.  61,  comma  1, della tariffa delle tasse
          sulle concessioni governative  vedi  ora  l'art.  15  della
          nuova   tariffa   adottata   con  D.M.  28  dicembre  1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303
          del 30 dicembre 1995.
           Nota all'art. 3, comma 141:
             - Per la tassa sulle concessioni governative di lire 250
          mila istituita dal presente comma vedi ora l'art. 22  della
          nuova   tariffa   adottata   con  D.M.  28  dicembre  1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          303  del  30 dicembre 1995, nel quale sono indicati anche i
          soggetti di cui alle  voci  precedentemente  iscritte  agli
          articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa.
           Nota all'art. 3, comma 142:
            -   Per   l'art.  85  della  tariffa  delle  tasse  sulle
          concessioni governative vedi  ora  l'art.  23  della  nuova
          tariffa  adottata  con  D.M.   28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale serie generale -  n.  303  del  30
          dicembre 1995.
           Nota all'art. 3, comma 143:
            -   Per   l'art.  88  della  tariffa  delle  tasse  sulle
          concessioni governative vedi  ora  l'art.  24  della  nuova
          tariffa  adottata  con  D.M.   28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale serie generale -  n.  303  del  30
          dicembre 1995.
           Nota all'art. 3, comma 144:
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, del citato D.P.R. n.
          641/1972 cosi' come integrato dal presente articolo:
             "Art. 3   (Modalita' di  pagamento).  -    Le  tasse  si
          corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa
          tariffa:
               a)   in   modo   ordinario,   con   pagamento  diretto
          all'ufficio del registro competente o  con  versamento  sul
          conto corrente postale a questi intestato;
               b)  in modo straordinario, a mezzo di speciali, marche
          da annullarsi a cura del pubblico  ufficiale  che  rilascia
          l'atto  ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati
          dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
           b-bis) negli  altri  modi  stabiliti  singole  voci  della
          tariffa.
             Quando  la misura delle tasse, dipende dalla popolazione
          dei comuni o dei centri abitati,  questa  e'  calcolata  in
          base   alla   classificazioine   ed   ai  dati  dell'ultimo
          censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             Il Ministro per le finanze, con  proprio  decreto,  puo'
          variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa".
           Nota all'art. 3, comma 145:
             -   Il   D.L.gs.   22   giugno  1991,  n.  230,  recante
          "Approvazione della tariffa delle tasse  sulle  concessioni
          regionali  ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge  14  giugno
          1990, n. 158" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
          del 1 agosto 1991.
           Nota all'art. 3, comma 146:
            -   La   nuova  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative e' stata adottata con D.M.  28  dicembre  1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 303
          del 30 dicembre 1995.
           Nota all'art. 3, comma 147:
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          proprio decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla  Costituzionie,  per  le  quali  le
          leggi  della  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio  della
          potesta' regolamentare  del  Governo,  determino  le  norme
          generali    regolatrici    della   materia   e   dispongano
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.
           Nota all'art. 3, comma 149:
             -  Il testo dell'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1976,
          n.  786, recante "Modificazioni al regime fiscale di alcuni
          prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione",  e
          successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  8. - Per le autovetture e per gli autoveicoli per
          il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con
          motore diesel, oltre alla tassa indicata nella  tariffa  C)
          annessa   alla   legge   27   maggio   1959,   n.   356,  e
          all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961,  n.  729,
          e'  dovuta  una sovrattassa annuale a favore dello Stato di
          lire dodicimila per ogni CV fiscale di potenza del  motore,
          con  un  minimo  di  lire  duecentomila.  La  misura  della
          sovrattassa e' ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  le
          autovetture  da  noleggio di rimessa e per quelle adibite a
          servizio pubblico di piazza.
             La sovrattassa deve essere  corrisposta  contestualmente
          alla  tassa  di  circolazionie  e  con  le  modalita' e nei
          termini per questa stabiliti.
             In caso di omesso o incompleto pagamento  e'  dovuta  la
          pena  pecuniaria  da  una  a sei volte la sovrattassa annua
          evasa o la differenza tra la sovrattassa  pagata  e  quella
          dovuta,  rapportate  ad  anno,  oltre  al  tributo  o  alla
          differenza di tributo evaso.
             Sono competenti all'accertamento delle  violazioni  alle
          disposizioni  del  presente  articolo  gli  organi  di  cui
          all'art.  38  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
          automobilistiche,  approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.
          39.
             Per i veicoli circolanti nel mese di entrata  in  vigore
          del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta
          con  apposito  versamento secondo le modalita' previste per
          il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due
          dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976.
          Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre
          1976  la  sovrattassa  e'  dovuta,  rispettivamente,  nella
          misura di due e di un dodicesimo.
             Per  quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente
          articolo, alla sovrattassa  si  applicano  le  norme  sulle
          tasse  automobilistiche,  di  cui  al  citato  testo  unico
          approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.  39, e  successive
          modificazioni.
             E'  soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa
          alla legge 27 maggio 1959, n. 356.
             Gli aumenti derivanti dal presente  comma  si  applicano
          alle  tasse  di  circolazionie  corrisposte successivamente
          all'entrata in vigore del presente decreto".
             - Il testo del comma 5 dell'art. 65 del D.L.  30  agosto
          1993,  n.   331, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29  ottobre  1993,   n.      427.   (Armonizzazione   delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall' IIOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie),  e'  il  seguente:  "5.  per  le  autovetture,
          nonche'  per  gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
          persone e di cose, nuovi di fabbrica  azionati  con  motore
          diesel,  immatricolati  per  la  prima volta dal 3 febbraio
          1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti
          di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO
          + 0,97 particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita'
          previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre
          1991, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.    4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della
          direttiva  91/441/CEE,  il  primo  pagamento  delle   tasse
          automobilistiche  di cui alla tariffa annessa alla legge 27
          maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni,  e  quelli
          relativi  ai  due  successivi periodi annuali devono essere
          effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del
          Ministro delle finanze 25 novembre 1985,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  3  dicembre  1985, per i
          corrispondenti veicoli a benzina. Per i  periodi  cui  tali
          pagamenti  si  riferiscono  non e' dovuta la soprattassa di
          cui all'art. 8 del decreto-legge 8  ottobre  1976,  n.  691
          (162),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1976,  n.  786,  e  successive  modificazioni.  La
          sussistenza  dei  requisiti  tecnici  sopra  indicati  deve
          essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se
          la  carta  di  circolazione  non  e'  rilasciata   all'atto
          dell'immatricolazione,  la  stessa  annotazione deve essere
          effettuata anche nel foglio di via, da esibire  all'ufficio
          incaricato  della  riscossione.  Le autovetture nonche' gli
          autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
          muniti di impianto che consente  la  circolazione  mediante
          l'alimentazione  del  motore con gas di petrolio liquefatto
          nonche' con gas di metano, con  data  di  iscrizione  sulla
          carta  di  circolazione  del veicolo che attesti l'avvenuto
          collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2
          maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa
          speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362 e succes-
          sive modificazioni, per i  primi  tre  periodi  annuali  di
          pagamento   delle   tasse   automobilistiche,  nonche'  per
          eventuali  periodi  per  i  quali  siano  dovuti  pagamenti
          integrativi.   Per i periodi di esonero dal pagamento della
          tassa  speciale,  la  tassa  automobilistica  deve   essere
          corrisposta  per  gli  stessi  periodi  fissi stabiliti per
          corrispondenti veicoli alimentati eslusivamente a benzina".
           Nota all'art. 3, comma 150:
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n.
          362, recante (Modifica delle aliquote di imposta sui gas di
          petrolio liquefatti e sul gas metano per uso  autotrazione,
          nonche'   istituzione   di   una   tassa  speciale  per  le
          autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
          persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti  o
          con  gas metano e altre disposizioni fiscali", e successive
          modificazioni, e' il seguente:
             "Art. 2. - Per le autovetture e gli autoveicoli  per  il
          trasporto  promiscuo  di  persone e cose muniti di impianto
          che consente la circolazione  mediante  alimentazioine  del
          motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche
          in  alternativa  alla alimentazione con benzina, oltre alle
          tasse automobilistiche ed  alla  addizionale  di  cui  alla
          legge  24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale
          a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per
          anno, per ogni CV di potenza fiscale del  motore,  per  gli
          autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire
          10.500  per  anno,  per ogni CV di potenza fiscale, per gli
          autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli
          autoveicoli con potenza fino a 15 CV  e'  dovuta  la  tassa
          speciale  annua  di  lire  165.000 se alimentati con gas di
          petrolio liquefatto, e di lire 105.000  se  alimentati  con
          metano.  La  misura  della tassa speciale e' ridotta del 50
          per cento per le autovetture da noleggio da rimessa  e  per
          quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
             La    tassa    speciale    deve    essere    corrisposta
          contestualmente  alle   tasse   automobilistiche   con   le
          modalita'  e  nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta
          anche se l'impianto di alimentazione con  gas  non  risulti
          funzionante.
             La  tassa speciale si applica, in relazione alla potenza
          fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia
          dal 1› gennaio 1985. L'obbligo del  pagamento  della  tassa
          cessa a partire dal primo periodi fisso successivo a quello
          in   cui   viene   eseguita  l'annotazione  della  avvenuta
          asportazionie  dell'impianto  a   gas   nei   registri   di
          formalita'  del  Pubblico  registro  automobilistico  e nel
          foglio complementare".
           Nota all'art. 3, comma 151:
             - Per il comma  5  dell'art.  65  del  decreto-legge  30
          agosto  1993,  n.  331, convertito con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre 1993, n.  427 si veda nota al comma 148.
             - Il testo del comma 20 dell'art. 1 del D.L.  28  giugno
          1995, n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1995,  n.    349,  recante  "Differimento di taluni
          termini ed altre disposizioni in materia tributaria" e'  il
          seguente:  "20. L'esenzione del pagamento della soprattassa
          per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto
          promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel,
          di cui al comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30  agosto
          1993,  n.   331, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n.  427, continua ad applicarsi per l'anno
          1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica  immatricolati
          per  la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si
          applica per i primi tre periodi di  pagamento  della  tassa
          automobilistica   per   gli  stessi  veicoli  immatricolati
          nell'anno 1995.  L'esenzionie  dal  pagamento  della  tassa
          speciale,  prevista  dal  comma  5 del predetto art. 65, si
          applica per i primi tre periodi di  pagamento  della  tassa
          automobilistica  anche  in favore delle autovetture e degli
          autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di  perosne  e
          di  cose  muniti  di  impianto che consente la circolazione
          mediante l'alimentazione del motore  con  gas  di  petrolio
          liquefatto,  nonche'  con  gas  metano,  per i quali, dalla
          carta  di  circolazione  risulti   effettuato   nel   corso
          dell'anno  1995  il  collaudo  da  parte degli uffici della
          Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di
          collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno".
           Nota all'art. 3, comma 152:
            - Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.  202,  istituisce  una  tassa  speciale erariale annuale
          specificandone gli importi per i fuori sttrada (lettera  a)
          e per gli autocarri (lettera b).
             Con  il  comma  5- bis dell'art. 43 del D.L. 23 febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo  1995,  n.  85,  e'  stata  soppressa la citata tassa
          erariale per i fuoristrada.
             Il presente comma sopprime la  tassa  speciale  erariale
          anche  per  gli autocarri, abrogando di conseguenza anche i
          relativi importi per potenza fiscale  del  motore  previsti
          dalla citata lettera b).
           Note all'art. 3, comma 153:
             - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 maggio
          1955,   n.    463,  e  successive  modificazioni,  recante:
          "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e modifiche
          alle tasse automobilistiche":
             "Art. 12. -  Gli  autoveicoli  'nuovi  di  fabbrica'  di
          produzione nazionale a quattro o piu' ruote motrici, adatti
          per   l'impiego   fuori  strada  e  muniti  di  carrozzeria
          utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni  -
          a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50
          per  cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione
          prevista  per  le  autovetture  adibite  al  trasporto   di
          persone.
             Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato
          compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti
          in  concessione  deve  dichiarare  che  l'autoveicolo ha le
          caratteristiche tecniche di cui  sopra  ed  il  periodo  di
          durata della riduzione.
             Il  beneficio  tributario suddetto si applica anche agli
          autoveicoli  con  le   stesse   caratteristiche   gia'   in
          circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata
          in  vigore della presente legge, gli interessati richiedano
          al    competente    Ispettorato    compartimentale    della
          motorizzazione   civile  e  dei  trasporti  in  concessione
          l'apposizione,  sulla  licenza   di   circolazione,   della
          suindicata dichiarazione".
             -  Il  D.M.  30  giugno 1988, n. 387, reca: "Recepimento
          della direttiva  CEE  n.  87/403  del  25  giugno  1987  di
          modifica   della  direttiva  n.  70/156/CEE  relativa  alla
          omologazione CEE dei tipi di veicoli  a  motore,  dei  loro
          rimorchi   nonche'   dei   componenti  o  entita'  tecniche
          indipendenti (fuoristrada)".
           Nota all'art. 3, comma 154:
             - Il testo del comma 21 dell'art. 1 del D.L.  28  giugno
          1995,  n.   250, convertito con modificazioni dalla legge 8
          agosto  1995,  n.  349,  recante  "Differimento  di  taluni
          termini  ed altre disposizioni in materia tributaria" e' il
          seguente: "21. A fronte del regime di favore fiscale recato
          dal comma 20,  per  compensazione  e  riequilibrio  interno
          dello  stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997,
          l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale,
          in vigore alla data dal 1› gennaio 1995, e' aumentato del 6
          per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno  1994  la
          tassa  automobilistica  anche  per periodi fissi che cadono
          nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa  nella  misura
          maggiorata  per  un  periodo complessivo di dodici mesi, in
          occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di  pagamenti
          semestrali  o  quadrimestrali,  in  occasione dei primi due
          rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi  quadrimestrali.
          Qualora  non  si  proceda  a  detti  rinnovi,  la  predetta
          maggiorazione, deve  essere  corrisposta,  in  ragione  dei
          periodi  fissi  che  cadono  nell'anno  1995,  entro trenta
          giorni dalla scadenza della validita'  della  tassa  pagata
          nell'anno l994".
           Nota all'art. 3, comma 155:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, trentaquattresimo
          comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante
          "Misure  in  materia  tributaria", cosi' come integrato dal
          presente  articolo:  "Gli   autiveicoli   e   i   motocicli
          d'interesse  storico,  iscritti nei registri:  Automotoclub
          storico italiano, Storico Lancia, Italiano  FIAT,  Italiano
          Alfa  Romeo,   costruiti da oltre trenta anni,  sono esenti
          dalle tasse e dalla soprattassa indicate  nel  trentunesimo
          comma".
           Nota all'art. 3, comma 159:
             -  Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del D.L.
          23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti
          per  il  risanamento   della   finanza   pubblica   e   per
          l'occupazione  nelle  aree depresse", abrogato dal presente
          articolo: "5. L'ente, cui e' affidata la riscossione  delle
          tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo
          verbale   con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  al
          soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei
          veicoli".
           Note all'art. 3, comma 161:
             - Il testo dell'art. 25 della legge 24 luglio  1961,  n.
          729,  recante:  "Piano  di  nuove  costruzioni  stradali ed
          autostradali", e' il seguente:
             "Art.   25.   -   Dal   1   gennaio  1963  e'  applicata
          un'addizionale del 5 per cento sull'imposta di circolazione
          degli autoveicoli, limitatamente ai  veicoli  che,  per  le
          loro  caratteristiche  tecniche,  sono  ammessi a circolare
          sulle   autostrade.   Tale    addizionale    e'    devoluta
          integralmente allo Stato.
             Il  Ministro  per  le finanze e' autorizzato a stabilire
          con proprio decreto le modalita'  per  il  pagamento  della
          suddetta addizionale".
             -  Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 25 giugno
          1993, n.  206, cosi' come sostituito dal comma 2  dell'art.
          1  del  D.L. 27 ottobre 1995, n. 441, recante "Disposizioni
          urgenti per il risanamento  ed  il  riordino  della  RAI  -
          S.p.a.":
             "Art.  4  (Convenzione).  - 1. Entro il 31 marzo 1994 e'
          stipulata una convenzione tra  la  societa'  concessionaria
          del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle
          poste  e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare
          la convenzione  stessa  alle  prescrizioni  della  legge  6
          agosto 1990, n. 223.
             2.   La  convenzione  disciplina,  in  attuazione  della
          vigente normativa in materia,  i  compiti  e  gli  obblighi
          posti  a carico della societa' concessionaria. Essa prevede
          la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio
          nel quale per ciascun triennio e' indicato l'ammontare  del
          canone  di  concessione,  proporzionato  a quello sostenuto
          dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i
          criteri sulla cui base il Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni    fissa    l'adeguamento   annuale   del
          sovrapprezzo,   dovuto   dagli   abbonati   ordinari   alla
          televisione,  del  canone  di  abbonamento  speciale per la
          detenzione  fuori  dall'ambito  familiare   di   apparecchi
          radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto
          per  l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
          bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su
          parametri di produttivita', su obiettivi  di  qualita'  del
          servizio,   nonche'   su  ulteriori  indicatori  economico-
          finanziari e di gestione aziendale, e non possono  comunque
          determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione
          programmato.  La  convenzione  prevede altresi' procedure e
          modalita' di rinnovo del contratto di servizio,  eslcudendo
          il  rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il
          canone di concessione  per  l'anno  1996  sara'  ridefinito
          secondo    le    determinazioni    della   relativa   legge
          finanziaria".
             - Il testo dei commi trentaseiesimo, quarantaquattresimo
          e quarantanovesimo, dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre  1982,
          n.  953,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
          febbraio 1983, n.53, recante "Misure in materia tributaria"
          e' il seguente:
             "Comma trentaseiesimo. - La  perdita  del  possesso  del
          veicolo  o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di
          terzo o la  indisponibilita'  conseguente  a  provvedimento
          dell'autorita'     giudiziaria     o     della     pubblica
          amministrazione,   annotate   nei   registri  indicati  nel
          trentaduesimo  comma,  fanno  venir  meno   l'obbligo   del
          pagamento  del tributo per i periodi d'imposta successivi a
          quello in cui e' stata effettuata l'annotazione".
             "Comma quarantaquattresimo. - Per i veicoli ed autoscafi
          consegnati, per la rivendita, alle  imprese  autorizzate  o
          comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del
          pagamento   delle  tasse  automobilistiche  e  dei  tributi
          connessi  e'  interrotto  a  decorrere  dal  periodo  fisso
          immediatamente successivo a quello di scadenza di validita'
          delle  tasse  corrisposte  e fino al mese in cui avviene la
          rivendita".
             "Comma  quarantanovesimo.  -  Per  ciascun  veicolo   od
          autoscafo  per  il  quale  si  chiede  la  interruzione del
          pagamento   dei    tributi    deve    essere    corrisposto
          all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della
          riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro delle finanze, in diritto fisso di lire 3.000".
           Nota all'art. 3, comma 162:
             - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio
          1955,  n.   463, recante: "Provvedimenti per la costruzione
          di   autostrade   e   strade   e   modifiche   alle   tasse
          automobilistiche".
             "Art.  18.  -  Il Ministro per la finanze ha facolta' di
          stabilire con proprio  decreto  nuove  forme  di  pagamento
          delle  tasse  automobilistiche  e di modificare le forme, i
          termini e le modalita' di pagamento  dello  stesso  tributo
          previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo
          unico  delle  leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
          1953, n. 39".
           Note all'art. 3, comma 168:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni,
          recante:  "Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi":
             "Art. 26   (Ritenute sugli interessi e  sui  redditi  di
          capitale).    -    Le  societa' e gli enti che hanno emesso
          obbligazioni e titoli similari devono operare una  ritenuta
          del   12,50  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.
          La ritenuta non deve essere operata sugli interessi,  premi
          ed  altri  frutti  delle obbligazioni e dei titoli similari
          esenti da imposte  sul  reddito  ai  sensi  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n. 601, nonche' su quelli derivanti dalle
          obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'art.  31  del
          D.P.R.  29  settembre  1973, n. 601, e su quelli con regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero.
             L'amministrazione postale e le aziende  ed  istituti  di
          credito  devono  operare  una  ritenuta del venticinque per
          cento, con l'obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi  ed
          altri  frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti.
          Non sono soggetti alla ritenuta gli  interessi  corrisposti
          dalla  Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  e  istituti  di  credito  italiano  o  da  filiali
          italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende
          e istituti di credito, con sede all'estero  esclusi  quelli
          pagati  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          o a filiali  estere  di  aziende  ed  istituti  di  credito
          italiani.
             Se  gli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  di cui ai
          precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  la ritenuta deve essere operata,
          con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per  cento
          sui  redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30
          per cento sui redditi di cui  al  secondo  comma.  Tra  gli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  va  compresa anche la
          differenza tra  la  somma  corrisposta  ai  possessori  dei
          titoli  alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta
          deve essere operata dai soggetti indicati nel  primo  comma
          dell'art.  23  che  intervengono  nella  riscossione  degli
          interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti
          residenti. Quando  i  soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  23  comunque  intervengono, anche in qualita' di
          acquirenti,  nelle  cessioni  di  obbligazioni   e   titoli
          similari  emessi  da  soggetti  non residenti effettuate da
          soggetti residenti  diversi  da  quelli  che  subiscono  la
          ritenuta  alla  fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve
          essere operata  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti
          riconosciuti  al  venditore  nel corrispettivo, sia in modo
          esplicito che implicito, e  di  cio'  deve  contestualmente
          essere  rilasciata apposita certificazione all'interessato.
          Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti
          gli interessi, premi ed altri frutti  maturati  durante  il
          periodo  di  possesso.  La ritenuta non deve essere operata
          quando il beneficiario documenta, mediante atto  notorio  o
          certificazione  di  esso  sostitutiva,  la  sua qualita' di
          soggetto non residente e il relativo  periodo  di  possesso
          dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche   agli   interessi,   premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni e degli altri titoli di cui  all'art.  31  del
          D.P.R.  29  settembre  1973, n. 601, e di quelli con regime
          fisale equiparato, emessi all'estero  a  decorrere  dal  10
          settembre 1992.
             Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate
          a  titolo  d'imposta  nei confronti delle persone fisiche e
          delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 597.    Nei  confronti  dei  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  sono
          applicate a titolo  di  acconto  di  tale  imposta:  1)  le
          ritenute   relative  alle  somme  di  cui  al  primo  comma
          corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere
          a), b) e c) dell'art. 2 del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
          598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato,
          delle  societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello
          stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di  cui
          al  secondo  comma  corrisposte  alle  societa' e agli enti
          indicati alle lettere a) e b) dell'art.  2  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  598,  o  a stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato,  delle  societa'  e  degli   enti
          indicati   alla  lettera  d)  dello  stesso  articolo.  Nei
          confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche e in ogni altro caso le ritenute
          sono applicate a titolo d'imposta. Sugli  interessi,  premi
          ed  altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di
          cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e  di
          quelli  con  regime fiscale equiparato, emessi all'estero a
          decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta e' applicata a
          titolo di  imposta  anche  nei  confronti  degli  enti  non
          commerciali.
             I  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono
          operare una ritenuta del quindici per  cento  a  titolo  di
          acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
          essi  corrisposti,  diversi da quelli contemplati nei commi
          precedenti  e  nell'art.  27.  Se  i  percipienti  non sono
          residenti   nel   territorio   dello   Stato   o    stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti la ritenuta e'
          applicata a titolo di imposta e deve essere  operata  anche
          sugli interessi che non costituscono reddito di capitale ai
          sensi  dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e
          dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 29  settembre  1973,
          n. 598".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del  D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.  601,   recante:   "Disciplina   delle
          agevolazioni tributarie":
             "Art.  31.   (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamene  per  l'adempimento di funzioni statali e per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio".
             -  Si riporta il resto dell'art. 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:
             "Art. 5.  (Redditi prodotti in forma associata). -  1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
             2. Le quote di partecipazione agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla  scrittira  privata  autenticata di costituzione o da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b) le societa' di fatto sono equiparate alle  societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali;
               c)   le   associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2  non  puo'  essere  redatto fino alla presentazione della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-  bis  del codice civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi,  il  coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
          affini entro il secondo grado".
             - Si riporta il testo  dell'art.  87  del  citato  testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. n.
          917/1986:
             "Art. 87   (Soggetti passivi)   .  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative  e  le  societa' di mutua assicurazione residenti nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;
               d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato.
             2.  Tra  gli  enti  diversi  dalle societa', di cui alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo.    Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera
          d) del comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 10- ter
          della legge 23  marzo  1983,  n.  77:  "2.  Agli  organismi
          d'investimento  collettivo  in  valori mobiliari di diritto
          estero gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio
          dello  Stato  prima  dell'entrata  in vigore della presente
          legge  continua  ad  applicarsi  il  trattamento   previsto
          dall'art.  11-  bis  del  D.L.  30  settembre 1983, n. 512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  novembre
          1983,  n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a
          tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1
          del presente articolo".
             - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante: "Istituzione
          e disciplina dei fondi comuni di  investimento  immobiliare
          chiusi"   e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n.  29 del 5 febbraio 1994.
             - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3, comma 1, lettera v), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
           Nota all'art. 3, comma 175:
             -  Per  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" vedere nota al comma 147.
           Nota all'art. 3, comma 176:
             - Il testo dell'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
          per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per i reati
          tributari; istituzione dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale", e' il seguente:
             "Art.  65.  -  1.  Le  disposizioni  per  la definizione
          agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie,  di
          cui   ai   precedenti  capi  del  presente  titolo  non  si
          applicano:
               a) ai condannati per i delitti di  cui  agli  articoli
          416-  bis,  648-  bis,  648-  ter,  del codice penale o per
          taluni dei delitti richiamati nel citato art. 648- bis;
               b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste
          dall'art.  7 del D.L. 13 maggio 1991, n.  152,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
               c)   alle   persone   indiziate   di  appartenenza  ad
          associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura  di
          prevenzione  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e