(parte 6)
 
 
          successive modificazioni;
               d) alle societa'  nelle  cui  attivita'  economiche  o
          finanziarie  risultino,  nella  sentenza, impiegati denaro,
          beni o altre utilita' provenienti dai  reati  indicati  nel
          citato art. 648- bis del codice penale.
             2.  Qualora  la  sentenza  e  il provvedimento di cui al
          comma 1,  per  fatti  precedentemente  commessi,  divengano
          definitivi   successivamente   alla   presentazione   della
          dichiarazione integrativa o della istanza  di  definizione,
          queste   rimangono   prive   di   effetti   e  l'azione  di
          accertamento  puo'  comunque  essere  esercitata  entro  il
          secondo  anno  successivo  a quello in cui la sentenza e il
          provvedimento sono divenuti definitivi. Le  somme  versate,
          relativamente  ai  singoli  tributi,  non sono in ogni caso
          ripetibili.
             3. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
          copia   della   sentenza   definitiva  di  condanna  o  del
          provvedimento  definitivo  e'  trasmessa   a   cura   della
          cancelleria  al  locale ufficio delle imposte per l'inoltro
          all'ufficio competente, se diverso".
           Nota all'art. 3, comma 177:
             - Si riporta il secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633,  recante  "Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto",   e   successive
          modificazioni, cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
              2)  invitare  i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del  numero
          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
          52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo  comma.  I  singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle  rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti   dagli
          articoli  54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto conto nelle dichiaraioni o che non si riferiscono ad
          operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli
          acquisti  si   considerano   effettuati   all'aliquota   in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono  essere  verbalizzate  a  norma  del   sesto   comma
          dell'art. 52;
              3)  inviare  ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
              5)  richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica  e  agli  ispettorati  del  lavoro  per   quanto
          riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali;
           6-bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del direttore
          regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di  finanza,
          del   comandante   di   zona,  ai  soggetti  sottoposti  ad
          accertamento, ispezione o  verifica,  il  rilascio  di  una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero  e  degli  estremi   identificativi   dei   rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed  ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla  data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente  le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale delle  tasse  ed  imposte  indirette  sugli
          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda i rapporti con  i  clienti  e  all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai  buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente con la  specificazione  di  tutti  i  rapporti
          inerenti  o connessi a tali conti comprese le garanzie pre-
          state da terzi;  ulteriori  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con  l'invio  alle  aziende  e  istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da' notizia immediata al soggetto interessato; la  relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente".
           Nota all'art. 3, comma 178:
             - Si riporta il testo del primo comma dell'art.  32  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600, recante "Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi", cosi' come modificato dal presente articolo:
             "Per  l'adempimento  dei  loro  compiti gli uffici delle
          imposte possono:
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire di  persona  o  a  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an-
          notate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a  norma
          del  numero 7), o rilevate a norma dell'art.  33, secondo e
          terzo comma. I singoli  dati  ed  elementi  risultanti  dai
          conti   sono   posti   a  base  delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se  il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione del reddito soggetto ad imposta  o  che  non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica il soggetto beneficiario,  i  prelevamenti  annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente  o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei  loro  confronti,   con   invito   a
          restituirli compilati e firmati;
              5)  richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le rilevazioni loro  commesse  dalla  legge,  e,  salvo  il
          disposto  del  n.  7),  all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
           6-bis) richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          regionale  delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza,
          del  comandante  di  zona,  ai   soggetti   sottoposti   ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una
          dichiarazione contenente l'indicazione  della  natura,  del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti  con  aziende  o  istituti  di  credito,   con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro intermediario finanziario nazionale o  straniero,  in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della richiesta. Il richiedente e  coloro  che  vengono  in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende  e
          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati relativi ai servizi dei  conti  correnti  postali,  ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei  conti  intrattenuti  con  il   contribuente   con   la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da   terzi;
          ulteriori  dati  e  notizie di carattere specifico relativi
          agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle
          aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale
          di  questionari  redatti  su  modello  conforme  a   quello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  del  tesoro.  La  richiesta  deve
          essere   indirizzata   al   responsabile   della   sede   o
          dell'ufficio destinatario che ne da' notizia  immediata  al
          soggetto  interessato;  la  relativa  risposta  deve essere
          inviata al titolare dell'ufficio procedente;
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato periodo d'imposta  nei  confronti  di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
              8- bis) invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi".
           Note all'art. 3, comma 179:
             -  Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del D.L. 2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  1989, n. 154, e successive modificazioni
          recante: "Disposizioni urgenti in materia  di  imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle
          imposte  sui redditi, determinazione forfetaria del reddito
          e  dell'IVA,  nuovi  termini  per  la  presentazione  delle
          dichiarazioni   da   parte   di  determinate  categorie  di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA e di tasse  sulle  concessioni  governative.  Norme  in
          materia  di  tasse  sui  contratti  di borsa", abrogati dal
          presente articolo:
             "Art. 11. - 1. In relazione ai  vari  settori  economici
          sono  elaborati,  viste  le caratteristiche e le dimensioni
          dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di  compensi
          e  di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di
          parametri economici utilizzabili in  relazione  ai  singoli
          settori  di  attivita'  ed al rispettivo andamento, tenendo
          anche conto del conto del  contributo  diretto  lavorativo,
          anche   con   riferimento  al  periodo  iniziale  e  finale
          dell'attivita'.
             1-  bis.   Il contributo diretto lavorativo  di  cui  al
          comma  1  e'  determinato  sulla  base  di dati oggettivi e
          soggettivi  ed  in  particolare  del  tipo   di   attivita'
          esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta,
          della  organizzazione  imprenditoriale o professionale, del
          tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio  dell'attivita',
          nonche'  dell'entita'  dell'apporto  considerata  anche con
          riferimento all'eta' del soggetto.
             2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto,
          ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  anche  per  la
          determinazione  del  volume  di  affari,  tenuto  conto dei
          diversi   criteri   che   disciplinano   il   momento    di
          effettuazione  delle  operazioni.  Il volume di affari o il
          maggior volume di affari risultante  dall'applicazione  dei
          coefficienti,  si  presume, salvo prova contraria, relativo
          ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui
          all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.
          633, e successive modificazioni.
             3.  Le informazioni necessarie per la determinazione dei
          coefficienti di cui al  comma  1  possono  essere  desunte,
          oltre  che  dalle  dichiarazioni  dei  contribuenti ai fini
          delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto,  dagli  accertamenti  degli  uffici e dagli altri
          dati  ed  elementi  in  possesso  dell'Amministrazione,  da
          informazioni    richieste    agli    enti    locali,   alle
          organizzazioni economiche di categoria nonche' ad  enti  ed
          istituti,    ivi   comprese   societa'   specializzate   in
          rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi
          non vengono inviati  o  sono  non  rispondenti  al  vero  o
          incompleti,  si  applicano le disposizioni dell'art. 52 del
          D.P.R.  29   settembre   1973,   n.   600,   e   successive
          modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine
          di sessanta giorni dalla richiesta.
             4.  Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e
          l'applicazione dei  coefficienti  di  cui  al  comma  1  e'
          richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso
          di  omessa,  incompleta  o  infedele  indicazione,  la pena
          pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa  pena
          si  applica  in  caso  di  omessa o errata descrizione, nel
          modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata.
             5.  Con  decreti  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e
          sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale
          si riferiscono, sono determinati i coefficienti  presuntivi
          di  compensi  e  di ricavi, con la sommaria indicazione dei
          criteri seguiti per la loro formulazione.
             5-   bis.   Il  Ministro  delle  finanze  istituisce  un
          apposito  ufficio  centrale,  gestito  unitariamente  dalle
          direzioni generali delle imposte dirette e dalla  direzione
          generale  delle  tasse  per  quanto  riguarda l'imposta sul
          valore aggiunto, con il compito di elaborare ed  aggiornare
          periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine
          il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare dati ed elementi
          informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle
          dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad  integrazione  di
          essi  su  esplicita  richiesta  degli  uffici. Tali dati ed
          informazioni devono avere caratteristiche  di  analiticita'
          sufficienti  a  consentire  una  agevole  collocazione  del
          contribuente all'interno delle categorie  di  attivita'  di
          cui   al   comma  1  ed  una  corretta  individuazione  dei
          coefficienti   di   ricavi,   compensi   e    corrispettivi
          attribuibili".
             "Art.  12.  -  1.  Indipendentemente  dalle disposizioni
          recate dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, e  dall'art.  55  del  D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, gli
          uffici delle  entrate  possono  determinare  induttivamente
          l'ammontare  dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari
          sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11,
          tenendo conto di altri elementi eventualmente  in  possesso
          dell'ufficio    specificamente    relativi    al    singolo
          contribuente. La disposizione si applica nei  riguardi  dei
          soggetti  diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato  con  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
          cui  all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti
          arti e professioni  che  abbiano  conseguito,  nel  periodo
          d'imposta   precedente,   compensi  per  un  ammontare  non
          superiore a 360 milioni di lire e che  non  abbiano  optato
          per  il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e'
          effettuato,  a  pena  di  nullita',  previa  richiesta   al
          contribuente,    anche   per   lettera   raccomandata,   di
          chiarimenti  da inviare per iscritto entro sessanta giorni.
          Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui,  in
          relazione   alle   specifiche   condizioni   di   esercizio
          dell'attivita', i ricavi,  i  compensi  o  i  corrispettivi
          dichiarati    sono    inferiori    a    quelli   risultanti
          dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in
          risposta alla richiesta di chiarimenti non  possono  essere
          fatti   valere   in   sede  di  impugnazione  dell'atto  di
          accertamento; di cio'  l'Amministrazione  finanziaria  deve
          informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
             2.  In  sede di accertamento effettuato in base al comma
          1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri  componenti
          negativi  diversi  da quelli dichiarati e da quelli presi a
          base  per  l'applicazione  dei   coefficienti,   ne'   sono
          riconosciute  le  relative  detrazioni ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art.  75,
          comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicemhre 1986, n. 917, e successive
          modificazioni.
             3.  (Abrogato).
            4.  Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale entro  il  30  giugno  1994,  sono
          stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono
          ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri
          e   le   condizioni   procedurali  per  l'applicazione  dei
          coefficienti   di   cui   all'art.   11   ai   fini   della
          determinazione   del  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato
          per il regime di  contabilita'  ordinaria.  Ai  fini  della
          emanazione  dei  predetti decreti il Ministro delle finanze
          istituisce un apposito  comitato  di  studio,  composto  da
          rappresentanti  dell'Amministrazione  finanziaria  e  delle
          organizzazioni economiche di categoria, con il  compito  di
          individuare   i  criteri  e  i  principi  di  bilancio  che
          attengono  ad  una  normale  tenuta   della   contabilita',
          mancando  i quali si applicheranno i coefficienti di cui al
          medesimo art. 11, ai fini della determinazione del  reddito
          e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei
          soggetti  di  cui  al  presente  comma.  In  ogni caso, nei
          confronti dei soggetti che hanno optato per  il  regime  di
          contabilita'   ordinaria,   i  suddetti  coefficienti  sono
          utilizzabili qualora diano luogo,  in  concorso  con  altri
          elementi,  a  presunzioni  gravi,  precise e concordanti di
          manifesta  infondatezza  delle  risultanze  contabili   per
          quanto  attiene  alla fedele registrazione delle componenti
          positive del reddito. I coefficienti  di  cui  all'art.  11
          possono   essere   altresi'   utilizzati   ai   fini  della
          programmazione  dell'attivita'  di  controllo   anche   nei
          confronti  dei  soggetti  tenuti  al regime di contabilita'
          ordinaria.
             5. La determinazione dei  maggiori  ricavi,  compensi  e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle   disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  non
          costituisce notizia di reato ai  sensi  dell'art.  331  del
          codice di procedura penale".
             -  Si  riporta il testo del sesto comma dell'art. 54 del
          citato  D.P.R.  n.  633/1972  e  successive  modificazioni,
          abrogato  dal  presente  articolo,  nonche'  del precedente
          quinto comma,  per  una  migliore  comprensione  del  comma
          abrogato:
             "Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio  dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal  centro  informativo  delle  tasse  e   delle   imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai  dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto  o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
             Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del D.L.
          2  marzo  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, e  successive  modificazioni,
          tenendo  conto  dell'indicazione  dei  motivi  addotti  dal
          contribuente con le modalita'  di  cui  al  comma  1  dello
          stesso art. 12".
           Nota all'art. 3, comma 180:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 62- bis del D.L. 30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n. 427, recante: "Armonizzazione
          delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sugli   oli
          minerali,   sull'alcole,   sulle   bevande  alcoliche,  sui
          tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate  da
          direttive   CEE   e   modificazioni   conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie":
             "Art.  62-  bis (Studi di settore).  - 1. Gli uffici del
          Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai  vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una  piu'  articolata   determinazione   dei   coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
          gli  stessi  uffici  identificano campioni significativi di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a    controllo   allo   scopo   di   individuare   elementi
          caratterizzanti  l'attivita'  esercitata,  con  particolare
          riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi
          praticati,  ai  consumi  di materie prime e sussidiarie, al
          capitale investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai
          beni    strumentali    impiegati,    alla    localizzazione
          dell'attivita'   e   ad  altri  elementi  significativi  in
          relazione all'attivita' esercitata. Gli  studi  di  settore
          sono  approvati  con decreti del Ministro delle finanze, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  31  dicembre
          1995,   possono   essere  soggetti  a  revisione  ed  hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995".
           Note all'art. 3, comma 181:
             - Si riporta il testo dell'art. 39, primo comma, lettera
          d),  del  gia'  citato  D.P.R.  n.  600/1973:   "   d)   se
          l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
          indicati   nella  dichiarazione  e  nei  relativi  allegati
          risulta dall'ispezione delle scritture  contabili  e  dalle
          altre  verifiche  di  cui  all'art. 33 ovvero dal controllo
          della   completezza,   esattezza   e   veridicita'    delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti  dall'art.  32.  L'esistenza  di   attivita'   non
          dichiarate   o  la  inesistenza  di  passivita'  dichiarate
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  79 del gia' citato
          D.P.R. n. 917 del 1986 (per il testo dell'art. 87  si  veda
          in nota al comma 168):
             "Art.  79   (Imprese minori).  - 1. Il reddito d'impresa
          dei  soggetti  che  secondo  le  norme  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammessi  al regime di contabilita' semplificata e non hanno
          optato per il regime ordinario costituito dalla  differenza
          tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri
          proventi  di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti
          nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
          sostenute nel periodo stesso. La differenza rispettivamente
          aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze  finali  e  delle
          esistenze  iniziali  di  cui  agli  articoli 59, 60 e 61 ed
          ulteriormente aumentata  delle  plusvalenze  realizzate  ai
          sensi  dell'art.  54  o  delle sopravvenienze attive di cui
          all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e sopravvenienze
          passive di cui all'art. 66.
             2.  (Abrogato).
             3. Le quote di ammortamento sono ammesse  in  deduzione,
          secondo   le   disposizioni  degli  articoli  67  e  68,  a
          condizione  che   sia   tenuto   il   registro   dei   beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'
          ammessa  alcuna  deduzione  a  titolo  di   accantonamento;
          tuttavia   gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70  sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
             4.  (Abrogato).
                  5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
                               precedenti commi,
          le  disposizioni  di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e
          78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2  e  4  dell'art.
          64,  ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4
          e 6 dell'art. 76 e all'art. 77.  Si  applica  inoltre,  con
          riferimento  ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a
          formare il reddito di  impresa  pur  non  risultando  dalle
          registrazioni  ed  annotazioni nei registri di cui all'art.
          18 del  decreto  indicato  nel  comma  1,  la  disposizione
          dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
             6.  Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato in misura inferiore a quello  risultante  dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
             6-  bis.  Per gli enti non commerciali e  gli  organismi
          di  tipo  associativo  di  cui agli articoli 108 e 111, che
          rientrano  tra  i  soggetti   disciplinati   dal   presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
             7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per gli esercenti le  attivita'  indicate  al  primo  comma
          dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
          del  22  ottobre  1979,  il reddito d'impresa determinato a
          norma dei precedenti commi ridotto, a titolo  di  deduzione
          forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari
          alle  seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per
          cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei
          ricavi oltre 12 e fino a 150  milioni  di  lire;  0,50  per
          cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
             8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
          per  conto  di  terzi  il  reddito  determinato a norma dei
          precedenti commi ridotto, a titolo di deduzione forfettaria
          di spese non documentate, di lire 15 mila per  i  trasporti
          personalmente  effettuati dall'imprenditore oltre il comune
          in cui ha sede l'impresa ma  nell'ambito  della  regione  o
          delle  regioni  confinanti  e  di  lire  30 mila per quelli
          effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una  sola
          volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del trasporto,
          indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione
          dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
          dal   dichiarante,   recante   l'indicazione   dei   viaggi
          effettuati  e della loro durata e localita' di destinazione
          nonche'   degli   estremi   delle   relative    bolle    di
          accompagnamento   delle   merci   o,  in  caso  di  esonero
          dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o  delle
          lettere  di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno
          1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e  le
          lettere  di  vettura  devono  essere  conservate  fino alla
          scadenza del termine per l'accertamento.
             9.  (Abrogato)  .
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33 del gia' citato
          D.P.R. n.  600/1973:
             "Art. 33.  (Accessi, ispezioni e verifiche).   - Per  la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre l972, n.
          633.
             Gli uffici delle  imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e  presso  le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo scopo di rilevare direttamente i  dati  e  le  notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del n. 7) dello stesso art. 32 e  non  trasmessa  entro  il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza   o   la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le pongano in dubbio, dei dati e  notizie  contenuti  nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti dal contribuente con l'azienda o  istituto  di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La  Guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme che disciplinano il  segreto,  utilizza  e  trasmette
          agli   uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e  notizie
          acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle  altre
          Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri di polizia
          giudiziaria.
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
             Gli uffici finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
             Gli accessi presso le aziende e istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette ovvero, per la Guardia di finanza,  dal  comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e da ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   data   immediata   notizia   a   cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione degli accessi  con  particolare  riferimento  al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare  per   ogni   accesso;   al   rilascio   e   alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione; alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali.
             Nell'art.  52  del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          aggiunti i seguenti commi:  (Omissis).".
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
           Note all'art. 3, comma 185:
             - Il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 600/1973 e'
          il seguente:
             "Art.  38   (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
          fisiche).
           - L'ufficio delle imposte  procede  alla  rettifica  delle
          dichiarazioni  presentate  dalle  persone fisiche quando il
          reddito complessivo dichiarato risulta inferiore  a  quello
          effettivo  o  non  sussistono o non spettano, in tutto o in
          parte, le deduzioni dal reddito o le  detrazioni  d'imposta
          indicate nella dichiarazione.
             La  rettifica  deve  essere  fatta  con unico atto, agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
             L'incompletezza,  la  falsita'  e l'inesattezza dei dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa e  dai  relativi  allegati,  dal  confronto  con  le
          dichiarazioni  relative  ad  anni  precedenti  e dai dati e
          dalle notizie di cui all'articolo  precedente  anche  sulla
          base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
          precise e concordanti.
             L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da  quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  ,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva individuati con lo stesso  decreto  quando  il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu periodi di imposta.
             Qualora  l'ufficio  determini  sinteticamente il reddito
          complessivo netto in relazione alla  spesa  per  incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
             Il contribuente ha facolta' di dimostrare,  anche  prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito  determinato  o  determinabile  sinteticamente   e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
             Dal reddito complessivo determinato  sinteticamente  non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato nel secondo comma. Agli effetti  dell'imposta  lo-
          cale    sui    redditi   il   maggior   reddito   accertato
          sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva  la
          facolta'  del  contribuente  di  provarne l'appartenenza ad
          altre categorie di redditi".
             - Il testo  dell'art.  2-  bis  del  D.L.  n.  564/1994,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 656/1994, e'
          riportato alla nota del comma 193.
           Nota all'art. 3, comma 187:
             - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura  penale
          e' il seguente:
             "Art.  331.   (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati di un pubblico servizio).   -  1.  Salvo  quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o  a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia di un reato perseguibile di ufficio,  devono  farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
             2. La denuncia e' presentata o trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
             3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia  per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un'unico atto.
             4.  Se,  nel  corso  di   un   procedimento   civile   o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero".
           Note all'art. 3, comma 188:
             -  Il  testo  del  quarto  comma dell'art. 55 del citato
          D.P.R.  29   settembre   1973,   n.   600,   e   successive
          modificazioni  e'  il seguente:   "Se i ricavi o i compensi
          non annotati nelle scritture contabili sono  specificamente
          indicati  nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre
          che le violazioni previste  dall'art.  51  non  siano  gia'
          state  constatate  non  si fa' luogo all'applicazione delle
          relative  pene  pecuniarie  qualora,   anteriormente   alla
          presentazione  della  dichiarazione,  sia stato eseguito il
          versamento diretto al  concessionario  del  servizio  della
          riscossione  di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o
          dei compensi non annotati".
             - Il testo del primo comma dell'art. 48 del citato D.P.R
          n.  633/1972 e' il seguente: "Il contribuente puo'  sanare,
          senza  applicazione  delle  sanzioni previste in materia di
          imposta  sul   valore   aggiunto,   le   omissioni   e   le
          irregolarita'   relative   ad  operazioni  imponibili,  ivi
          comprese quelle di cui all'art. 26, primo e quarto comma'',
          comportanti   variazioni   in   aumento,   provvedendo   ad
          effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e
          contestualmente  a  versare  una soprattassa, proporzionale
          all'imposta relativa all'operazione  omessa  o  irregolare,
          stabilita   nella  misura  del  5  per  cento,  qualora  la
          regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza
          del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli
          27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere  computata;
          nella  misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione
          avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine  per
          la  presentazione della dichiarazione annuale; nella misura
          del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro
          il termine di presentazione della dichiarazione per  l'anno
          successivo;  e  nella  misura  del 60 per cento, qualora la
          regolarizzazione avvenga entro il termine di  presentazione
          della   dichiarazione   per  il  secondo  anno  successivo.
          L'ammontare  dei  versamenti  a  titolo   di   soprattassa,
          eseguiti con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma,
          deve  essere  annotato  nel  registro  di cui all'art. 23 o
          all'art. 24 ovvero in quello di cui  all'art.  39,  secondo
          comma.  Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o
          ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad  un
          quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
          risultino  regolarizzati  entro  trenta giorni dal relativo
          termine di scadenza; alla meta', se gli adempimenti  omessi
          o  irregolarmente  eseguiti  risultino  regolarizzati entro
          trenta giorni successivi a quello di scadenza  del  termine
          di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi,
          se   gli   adempimenti  omessi  o  irregolarmente  eseguiti
          risultino regolarizzati entro il termine  di  presentazione
          della  dichiarazione  per l'anno successivo; ai tre quarti,
          se  gli  adempimenti  omessi  o   irregolarmente   eseguiti
          risultino  regolarizzati  entro il termine di presentazione
          della dichiarazione per il secondo anno  successivo.  Se  i
          corrispettivi   non   registrati  vengono  specificatamente
          indicati  nella  dichiarazione  annuale  non  si  fa  luogo
          all'applicazione  delle soprattasse e delle pene pecuniarie
          dovute  per  la  violazione  dei   relativi   obblighi   di
          fatturazione  e  registrazione, nonche' in materia di bolla
          di accompagnamento  e  di  scontrino  e  ricevuta  fiscale,
          qualora     anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma  pari
          a   un   decimo   dei   corrispettivi  non  registrati.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si   applicano
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui
          all'art.  52;  nei  limiti  delle  integrazioni   e   delle
          regolarizzazioni  effettuate  ai  sensi  del presente comma
          esclusa la punibilita' per i reati  previsti  dal  decreto-
          legge   10   luglio   1982,   n.     429,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516, e  dalle
          altre  disposizioni  legislative  in materia di imposta sul
          valore aggiunto".
           Note all'art. 3, comma 190:
             - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  48  del
          D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  integrato  dal
          presente articolo: "1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente
          costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
          percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
          lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
          spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
          liberali.   Si considerano percepiti nel periodo di imposta
          cui si riferiscono anche i compensi in denaro o  in  natura
          corrisposti dai sostituti di imposta entro il giorno 12 del
          mese  di  gennaio  del  periodo  di  imposta  successivo, a
          condizione che venga applicata la disposizione  di  cui  al
          secondo  periodo  del  terzo comma dell'art. 23 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
             -  Per  l'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 si riporta alla
          nota al comma 191.
           Nota all'art. 3, comma 191:
             - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato D.P.R.  n.
          600/1973, come integrato dal presente articolo:
             "Art.  23   (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
          - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate
          nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597,  e  le
          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
          dell'art.  51  di detto decreto o imprese agricole, i quali
          corrispondono compensi e altre somme  di  cui  all'art.  46
          dello  stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare determinata:
               a)   sugli  emolumenti  comunque  denominati,  esclusi
          quelli indicati alle successive  lettere  b)  e  c),  sulle
          pensioni  e  sulla parte imponibile delle indennita' di cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 597, corrisposti in ciascun periodo di
          paga,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste  negli  articoli  15  e  16  del  detto
          decreto  rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di
          avervi diritto e ne indichi la misura;
               b) sulle mensilita' aggiuntive e  sui  compensi  della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)   sugli   emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti con i criteri di cui  all'art.  13  del  decreto
          indicato   nella  precedente  lettera  a),  intendendo  per
          reddito complessivo netto l'ammontare globale  dei  redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita'  e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
          decreto indicato nella precedente lettera a) con i  criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I  soggetti  indicati  nel primo comma devono effettuare
          entro  due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra le ritenute operate sugli emolumenti di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  sole  detrazioni  d'imposta  gia' applicate a
          norma della lettera a), del secondo comma.  Possono  essere
          inclusi  nelle  operazioni di conguaglio di fine anno anche
          gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro  il
          12  del  mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione
          che le relative ritenute siano versate entro il  giorno  15
          dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di
          conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi".
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle persone fisiche che esercitano arti e  professioni  ai
          sensi   dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel  comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente  compensi e altre somme deducibili ai fini della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per le pensioni e per le indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte  su fondi la cui gestione demandata per legge o
          per convenzione a soggetti diversi dai  datori  di  lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti,  ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione, la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  lavori  di  rapporto  dipendente  che  importano
          prestazioni  di  attivita'  lavorativa  e corresponsione di
          emolumenti per una sola parte dell'anno,  sugli  emolumenti
          corrisposti  non  si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato  con  D.P.R.  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  all'importo delle detrazioni,
          rapportate  al  periodo  di  lavoro   nell'anno,   previste
          nell'art.  13  del  medesimo  testo  unico, alle condizioni
          stabilite nella lettera a) del secondo comma  del  presente
          articolo;  sulla parte eccedente la ritenuta si applica con
          le  aliquote  corrispondenti  agli  scaglioni  di   reddito
          dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, computando
          anche le somme non assoggettate a ritenuta.
            Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti
          indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma  si  tiene
          conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate
          e  delle  detrazioni  effettuate  nel  corso del precedente
          rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso
          periodo di imposta ed indicate nel certificato  di  cui  al
          comma  2  dell'art.  7-  bis  che lo stesso dipendente puo'
          consegnare al nuovo datore di lavoro".
           Note all'art. 3, comma 193:
             -  Il  testo  dell'art.  7,  comma 4, del D.L. 27 aprile
          1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          giugno  1990,  n. 165, recante: "Disposizioni in materia di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti",  e'  il  seguente:  "4.  Con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          bilancio e della programmazione economica, sono individuati
          i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e
          della  complessita'  che  la  loro  gestione comporta, sono
          indicativi  ai  fini   della   valutazione   del   recupero
          dell'evasione  fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i
          criteri in base  ai  quali  si  procede  alla  stima  delle
          correlative   entrate,   tenendo   conto  della  evoluzione
          economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni
          normative  e  degli  altri  elementi  che  incidono   sulle
          previsioni   di   gettito.   A  decorrere  dall'anno  1990,
          l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo  con
          i  predetti  criteri, sulla base dei dati relativi all'anno
          precedente   e   tenuto   conto   del   quadro    economico
          effettivamente  verificatosi,  e'  determinata  entro il 30
          settembre di ciascun anno con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro e del
          bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto
          e'  emanato  entro  il  30  settembre  1990.  Nella   legge
          finanziaria  relativa  all'anno successivo gli importi come
          sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico
          tributario relativo alle imposte  sui  redditi,  salvo  una
          quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto   con   il   Ministro   del   tesoro,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  che
          e'    destinata   al   potenziamento   dell'Amministrazione
          finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato
          di previsione della spesa del Ministero delle finanze".
             - Il testo degli articoli 2- bis e 2-  sexies  del  D.L.
          30  settembre  1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 recante: "Disposizioni
          urgenti in materia fiscale", e' il seguente:
             "Art.  2-     bis   (Accertamento   con   adesione   del
          contribuente  ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)
          . - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul
          valore aggiunto,  la  rettifica  delle  dichiarazioni  puo'
          essere definitiva, con unico atto, in contraddittorio e con
          adesione  del  contribuente,  a  norma  delle  disposizioni
          seguenti:
             2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli
          elementi, dati  e  notizie  a  conoscenza  dell'ufficio  e'
          configurabile    l'obbligo    di   denunzia   all'autorita'
          giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 e  4  del
          decreto-legge  10  luglio  1983,  n.  429,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e succes-
          sive  modificazioni.  Tale  disposizione  si  applica anche
          quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato
          rapporto dalla Guardia di finanza o  risulta  essere  stata
          avviata l'azione penale.
             3.  La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,
          l'inerenza  e  l'imputazione  a  periodo   dei   componenti
          positivi  e  negativi  del  reddito  di impresa o di lavoro
          autonomo ed ha  effetto  anche  per  l'imposta  sul  valore
          aggiunto. Qualora sia stato modificato avviso di rettifica,
          ai  fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
          richiedere la definizione, anche parziale nel caso  in  cui
          ricorrano  le  fattispecie  previste  dalla legge 7 gennaio
          1929, n. 4, e  successive  modificazioni,  e  dal  relativo
          decreto  ministeriale  di attuazione del 1› settembre 1931,
          la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1  e
          del  presente  comma,  anche  ai  fini  delle  imposte  sul
          reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata  sui
          maggiori  imponibili con l'aliquota media del contribuente,
          a  meno  che  questi  effettui  esclusivamente   operazioni
          esenti.
             4.  Per  la  definizione  il  contribuente  si puo' fare
          rappresentare con  procura  speciale  non  autenticata.  La
          definizione  si  perfeziona con il pagamento delle maggiori
          somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in
          base alle norme sull'autoliquidazione.
             5.  L'accertamento  definitivo  con  adesione   non   e'
          soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile
          da  parte  dell'ufficio  e  non  rileva  ai  fini penali ed
          extratributari, compreso  il  contributo  per  il  Servizio
          sanitario  nazionale.  A  seguito  di  definizione mediante
          adesione  del  contribuente,  le  sanzioni   per   infedele
          dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi
          al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni
          definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o
          omissioni   rilevabili   dalle  dichiarazioni  stesse  sono
          applicabili nella misura di un quarto del minimo.
             6. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          disposizioni necessarie:
               b) per l'individuazione degli  uffici  competenti,  in
          attesa  della istituzione degli uffici delle entrate, e per
          la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e  di
          trasparenza;
               b)   per   la   determinazione   delle   modalita'  di
          accertamento con adesione basate sui  parametri  oggettivi,
          coefficienti  presuntivi  e  studi di settore nonche' delle
          modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute
          per effetto dell'adesione.
             7. Cessano di avere efficacia le  norme  in  materia  di
          determinazione  delle  quote  di  capacita' operativa degli
          uffici  delle  entrate  e  della  Guardia  di  finanza,  da
          destinare   ai   controlli  dei  contribuenti  che  abbiano
          dichiarato  un reddito di ammontare inferiore al contributo
          diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62- sexies
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
             8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui
          al  presente  articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla
          conservazione delle scritture  e  dei  documenti  contabili
          relativi  all'esercizio  oggetto  dell'accertamento, con la
          sola esclusione dei registri IVA.
             9. Per l'anno 1994,  il  termine  per  la  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art.  11,  comma  1,  del
          decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con  i
          quali   sono   determinati  i  coefficienti  presuntivi  di
          compensi e di ricavi, e' fissato al 15 settembre 1994".
             "Art. 2-  sexies (Conciliazione giudiziale).  -  1.  Nel
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636, dopo l'art. 20, e' inserito il seguente:
             'Art. 20-  bis (Conciliazione).  - 1. Se la controversia
          involge  questioni  non  risolvibili in base a prove certe,
          ciascuna delle parti puo'  proporre  in  udienza  all'altra
          parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni.
          Il  tentativo  di  conciliazione puo' essere esperito anche
          dal collegio. La conciliazione,  comunque,  non  da'  luogo
          alla   restituzione   delle  somme  gia'  versate  all'ente
          impositore.
             2. Ciascuna delle parti puo' proporre  la  conciliazione
          anche  prima  dell'udienza con atto scritto che deve essere
          comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
             3. L'ufficio puo', comunque, depositare  in  cancelleria
          una  proposta  di  conciliazione  alla  quale  la  parte ha
          previamente aderito.   In  tal  caso  il  presidente  della
          commissione,  o  altro componente dallo stesso delegato, se
          ravvisa la sussistenza dei presupposti e  delle  condizioni
          di  ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del
          giudizio  per  avvenuta  conciliazione;  la   proposta   di
          conciliazione  e  il  decreto  tengono  luogo  del processo
          verbale di cui al comma 4.  Nell'ipotesi in cui la proposta
          non venga  considerata  ammissibile,  il  presidente  della
          commissione  fissa  l'udienza  di discussione del ricorso o
          rinvia  all'udienza  gia'  fissata.  Il  provvedimento   e'
          depositato  entro  dieci giorni dalla data di presentazione
          della proposta ed entro il ventesimo  giorno  successivo  a
          quest'ultima  data,  nel  caso  in cui la conciliazione sia
          stata  ritenuta  ammissibile,  deve  essere  effettuato  il
          versamento  delle somme con le modalita' indicate nel comma
          4.
             4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e
          la commissione  ritiene  sussistenti  i  presupposti  e  le
          condizioni   di   ammissibilita',  viene  redatto  apposito
          processo verbale che costituisce titolo per la  riscossione
          delle   somme   dovute   mediante   versamento  diretto  da
          effettuare  entro  venti giorni dalla data dell'udienza; in
          difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          non e' applicabile il comma 5 del presente articolo.
             5.  In  caso di conciliazione le sanzioni amministrative
          si applicano nella misura di  un  terzo  del  minimo  delle
          somme dovute.
             6.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  stabilite
          le  disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente
          articolo'.
             7. Per i giudizi pendenti  alla  data  del  17  novembre
          1994,  le  disposizioni di cui all'art. 20- bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636,
          introdotto  dal comma 1 del presente articolo, si applicano
          in ogni fase e grado del giudizio".
           Nota all'art. 3, comma 194:
             - Per il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. 27  aprile
          1990, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          giugno  1990, n.  165, recante: "Disposizioni in materia di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti", si rinvia alla nota al comma 193.
           Note all'art. 3, comma 196:
             - Il testo dell'art. 10, comma 7, della legge 29 ottobre
          1991,  n.  358, recante: "Norme per la ristrutturazione del
          Ministero delle Finanze", e' il seguente: "7. I regolamenti
          di cui  all'art.  12  devono  prevedere  l'istituzione,  in
          favore del personale comunque in servizio presso gli uffici
          centrali  e  periferici  dell'Amministrazione  finanziaria,
          comprese la sezione staccata  del  Provveditorato  generale
          dello  Stato  e  la Ragioneria, di compensi incentivanti la
          produttivita'  e  remunerativi  di  specifiche  prestazioni
          disagiate,  difficoltose  o di particolare responsabilita'.
          In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, in base agli accordi
          sindacali. I compensi stessi debbono avere  caratteristiche
          di uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti
          dall'art.  3,  comma  1, lettera i), della legge 10 ottobre
          1989, n. 349,  e  nei  criteri  per  la  loro  attribuzione
          dovranno  essere previste espressamente forme di esclusione
          e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni
          qualitative  o  quantitative  della  produttivita',   fermi
          restando  i trattamenti normativi ed economici previsti per
          il personale  del  dipartimento  delle  dogane  ed  imposte
          indirette  dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).
          Con effetto dal 1› gennaio  1990  abrogato  l'ultimo  comma
          dall'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734".
             -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 15 del, D.L. 30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  recante:   "Ulteriori
          interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994",
          e' il seguente:
             "Art.  15  (Compensi incentivanti la produttivita')  . -
          1. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  su
          proposta  del  segretariato generale e sentito il consiglio
          di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la
          corresponsione di compensi incentivanti la produttivita' ai
          fini dell'eliminazione  dell'arretrato  delle  liquidazioni
          delle   dichiarazioni   dei  contribuenti  e  dei  relativi
          rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi  informatizzati
          dall'amministrazione finanziaria.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, sara' individuato
          annualmente  il  risparmio  sugli  interessi  connessi   al
          pagamento  dei  rimborsi  nonche' il risparmio sui compensi
          pagati ad organismi esterni  per  l'acquisizione  dei  dati
          relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto
          sara'  determinata  la  quota  degli  anzidetti risparmi da
          destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti".
           Note all'art. 3, comma 198:
             - Il testo dell'art. 13 della legge 2  aprile  1979,  n.
          97, recante:  "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e
          sul   trattamento  economico  dei  magistrati  ordinari  ed
          amministrativi, dei magistrati della giustizia  militare  e
          degli avvocati dello Stato", e' il seguente:
             "Art.  13   (Indennita' di missione).  - Le disposizioni
          di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950,  n.
          1039,  si  applicano  agli  uditori giudiziari destinati ad
          esercitare le funzioni giudiziarie.
             L'indennita' di cui al primo comma e'  corrisposta,  con
          decorrenza  dal  1›  luglio  1980,  con le modalita' di cui
          all'art. 3  della  legge  6  dicembre  1950,  n.  1039,  ai
          magistrati  trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui
          all'art. 2, secondo comma del regio decreto legislativo  31
          maggio  1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed
          in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
             In ogni altro caso di trasferimento ai  magistrati  com-
          pete  l'indennita'  di  cui  all'art.  12,  primo e secondo
          comma, della legge 26  luglio  1978,  n.  417,  nonche'  il
          rimborso  spese  di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della
          legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della  legge
          26 luglio 1978, n. 417".
             -  Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 10 marzo
          1987, n.   100, recante:  "Norme  relative  al  trattamento
          economico  di  trasferimento del personale militare", e' il
          seguente: "5. Il coniuge convivente del personale  militare
          di  cui  al  comma  1  che  sia  impiegato  di ruolo in una
          amministrazione   statale   ha   diritto,   all'atto    del
          trasferimento,  ad  essere  impiegato, in ruolo normale, in
          soprannumero  e   per   comando,   presso   le   rispettive
          amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o,
          in mancanza, nella sede piu' vicina".
           Note all'art. 3, comma 199:
             - Si riporta il testo degli articoli 12 e seguenti (fino
          all'art.   25) della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante:
          "Disciplina delle locazioni di immobili urbani":
             "Art. 12  (Equo canone degli immobili adibiti ad uso  di
          abitazione).  - Il canone di locazione e sublocazione degli
          immobili  adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il
          3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
             Il  valore  locativo  costituito  dal   prodotto   della
          superficie   convenzionale   dell'immobile   per  il  costo
          unitario di produzione del medesimo.
             Il costo unitario  di  produzione  pari  al  costo  base
          moltiplicato   per   i   coefficienti  correttivi  indicati
          nell'art. 15.
             Gli elementi  che  concorrono  alla  determinazione  del
          canone  di  affitto,  accertati dalle parti, vanno indicati
          nel contratto di locazione.
             Se l'immobile locato completamente arredato  con  mobili
          forniti  dal locatore e idonei, per consistenza e qualita',
          all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi
          precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30
          per cento".
             "Art. 13  (Superficie convenzionale).   - La  superficie
          convenzionale data dalla somma dei seguenti elementi:
               a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
               b)  il 50 per cento della superficie delle autorimesse
          singole;
               c) il 20 per cento della superficie del posto macchina
          in autorimesse di uso comune;
               d) il  25  per  cento  della  superficie  di  balconi,
          terrazze, cantine ed altri accessori simili;
               e)  il  15  per  cento  della  superficie  scoperta di
          pertinenza  dell'immobile  in   godimento   esclusivo   del
          conduttore;
               f)  il  10  per  cento della superficie condominiale a
          verde nella misura corrispondente  alla  quota  millesimale
          dell'unita' immobiliare.
             E'  detratto  il  30 per cento dalla superficie dei vani
          con altezza utile inferiore a metri 1,70.
             Le superfici di cui  alle  lettere  a)  ,  b)  e  d)  si
          misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
             L'elemento  di  cui  alla  lettera  e) entra nel computo
          della superficie  convenzionale  fino  ad  un  massimo  non
          eccedente la superficie di cui alla lettera a).
             Alla  superficie  di  cui alla lettera a) si applicano i
          seguenti coefficienti:
               a)  1,00  per  l'unita'  immobiliare   di   superficie
          superiore a metri quadrati 70;
               b)   1,10   per  l'unita'  immobiliare  di  superficie
          compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
               c) 1,20 per l'unita'  immobiliare  inferiore  a  metri
          quadrati 46.
             I  coefficienti  di  cui alle lettere b) e c) del quinto
          comma non si  applicano  agli  immobili  il  cui  stato  di
          conservazione  e  manutenzione  scadente ai sensi dell'art.
          21".
             "Art. 14   (Costo base).    -  Il  costo  base  a  metro
          quadrato  per  gli  immobili,  la  cui costruzione e' stata
          ultimata entro il 31 dicembre 1975, fissato in:
               a) L. 250.000 per gli immobili  situati  in  Piemonte,
          Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto Adige,
          Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,
          Umbria, Marche e Lazio;
               b)  L.  225.000  per gli immobili situati in Campania,
          Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna.
             La  data di ultimazione dei lavori quella risultante dal
          certificato di abitabilita' o, in mancanza, dal certificato
          di ultimazione dei  lavori  presentato  agli  uffici  delle
          imposte, oppure quella comunque accertata".
             "Art. 15  (Coefficienti correttivi del costo base).  - I
          coefficienti  correttivi  sono  stabiliti  in  funzione del
          tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione,
          del  livello  di  piano,  della  vetusta'  dello  stato  di
          conservazione e manutenzione dell'immobile".
             "Art. 16  (Tipologia).  - In relazione alla tipologia si
          fa  riferimento alla categoria catastale con i coefficienti
          risultanti dalla tabella seguente:
               a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
               b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
               c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
               d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
               e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
               f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
               g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
               h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
          (A/11).
             Qualora gli immobili non risultino censiti  in  catasto,
          ed   ai  soli  fini  del  comma  precedente,  la  categoria
          catastale viene  stabilita  dall'ufficio  tecnico  erariale
          sulla   base   delle   categorie   catastali  delle  unita'
          immobiliari che siano ubicate nella stessa  zona  censuaria
          ed  abbiano  caratteristiche  analoghe.  A  tale  fine  gli
          interessati devono presentare all'ufficio tecnico  erariale
          competente per territorio apposita domanda corredata da una
          planimetria  dell'immobile  con  una  sommaria  descrizione
          dell'edificio,  delle  rifiniture  dell'unita'  immobiliare
          locata nonche' degli impianti in essa installati".
             "Art.  17    (Classe  demografica  dei  comuni).    - In
          relazione alla classe demografica si applicano  i  seguenti
          coefficienti:
               a)   1,20   per   gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 400.000 abitanti;
               b)  1,10  per  gli  immobili  siti   in   comuni   con
          popolazione superiore a 250.000 abitanti;
               c)   1,05   per   gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 100.000 abitanti;
               d)  0,95  per  gli  immobili  siti   in   comuni   con
          popolazione superiore a 50.000 abitanti;
               e)   0,90   per   gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 10.000 abitanti;
               f)  0,80  per  gli  immobili  siti   in   comuni   con
          popolazione fino a 10.000 abitanti.
             Il  numero  degli  abitanti di un comune stabilito sulla
          base  degli  ultimi  dati   sulla   popolazione   residente
          pubblicati dall'ISTAT".
             "Art. 18  (Ubicazione).  - In relazione all'ubicazione i
          consigli  comunali  dei  comuni con popolazione superiore a
          20.000  abitanti  provvedono  a  ripartire  il   territorio
          comunale   in   cinque  zone  alle  quali  si  applicano  i
          coefficienti della tabella seguente:
               a) 0,85 per la zona agricola;
               b) 1 per la zona edificata periferica;
               c) 1,20 per la  zona  edificata  compresa  fra  quella
          periferica e il centro storico;
               d)  1,20  per le zone di pregio particolare site nella
          zona edificata periferica o nella zona agricola;
               e) 1,30 per il centro storico.
             I consigli comunali devono provvedere alla  ripartizione
          del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata
          in vigore della presente legge.
             Nei  comuni  con  popolazione  non  superiore  ai 20.000
          abitanti si applicano le perimetrazioni previste  nell'art.
          16  della  legge  22  ottobre  1971, n. 865, con i seguenti
          coefficienti:
               a) 0,85 per la zona agricola;
               b) 1 per il centro edificato;
               c) 1,10 per il centro storico.
             All'interno delle zone di cui alle lettere b) , c) ed e)
          del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo  comma  i
          consigli comunali possono individuare edifici o comparti di
          edifici  particolarmente  degradati  ai quali si applica il
          coefficiente  0,90   in   sostituzione   dei   coefficienti
          suindicati".
             "Art. 19  (Livello di piano).  - In relazione al livello
          di  piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in
          immobili costituiti da almeno tre  piani  fuori  terra,  si
          applicano i seguenti coefficienti:
               a)   0,80   per   le   abitazioni   situate  al  piano
          seminterrato;
               b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
               c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani  intermedi
          e all'ultimo piano;
               d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
             Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di
          immobili  sprovvisti  di ascensore, i coefficienti previsti
          alle  lettere  c)  e   d)   del   comma   precedente   sono
          rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".
             "Art.  20   (Vetusta').  - In relazione alla vetusta' si
          applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente
          dal  sesto  anno  successivo  a   quello   di   costruzione
          dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
               a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
               b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
             Se    si    e'   proceduto   a   lavori   di   integrale
          ristrutturazione  o  di   completo   restauro   dell'unita'
          immobiliare,  anno  di costruzione quello della ultimazione
          di tali lavori comunque accertato".
             Art. 21  Stato di conservazione e manutenzione).   -  In
          relazione   allo  stato  di  conservazione  e  manutenzione
          dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
               a) 1,00 se lo stato normale;
               b) 0,80 se lo stato mediocre;
               c) 0,60 se lo stato scadente.
             Per la determinazione dello  stato  di  conservazione  e
          manutenzione  si  tiene  conto dei seguenti elementi propri
          dell'unita' immobiliare:
              1) pavimenti;
              2) pareti e soffitti;
              3) infissi;
              4) impianto elettrico;
              5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
              6) impianto di riscaldamento;
             nonche' dei seguenti elementi comuni:
              1) accessi, scale e ascensore;
              2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
             Lo stato dell'immobile  si  considera  mediocre  qualora
          siano  in  scadenti  condizioni  tre  degli elementi di cui
          sopra, dei  quali  due  devono  essere  propri  dell'unita'
          immobiliare.
             Lo  stato  dell'immobile  si  considera scadente qualora
          siano in scadenti condizioni almeno quattro degli  elementi
          di   cui   sopra,   dei  quali  tre  devono  essere  propri
          dell'unita' immobiliare.
             Lo stato dell'immobile si  considera  scadente  in  ogni
          caso  se  l'unita'  immobiliare  non  dispone  di  impianto
          elettrico o dell'impianto idrico con acqua  corrente  nella
          cucina  e  nei  servizi,  ovvero  se non dispone di servizi
          igienici privati o  se  essi  sono  comuni  a  piu'  unita'
          immobiliari.
             Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con suo decreto da
          emanarsi entro tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indichera' analiticamente gli elementi di
          valutazione fissati nei commi precedenti".
             "Art. 22  (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre  1975).
          -  Per  gli  immobili adibiti ad uso di abitazione che sono
          stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo  base  di
          produzione   a  metro  quadrato  fissato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dei
          lavori  pubblici,  di  concerto  con  quello  di  grazia  e
          giustizia, sentito il Consiglio dei  Ministri,  da  emanare
          entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  e da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             Il costo base di produzione determinato, anche in misura
          differenziata  per regione o per gruppi di regioni, tenendo
          conto:
               a)   dei    costi    di    produzione    dell'edilizia
          convenzionata;
               b) dell'incidenza del contributo di concessione;
               c)   del   costo  dell'area,  che  non  potra'  essere
          superiore al 25 per cento del costo di produzione;
               d) degli  oneri  di  urbanizzazione  che  gravano  sul
          costruttore.
             Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella
          di   registro   o  di  altra  imposizione  fiscale,  ovvero
          relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o
          in  base  ad  altre  documentazioni  di  origine  pubblica,
          risultano  costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai
          sensi delle lettere a) , b) e d) del comma  precedente,  il
          costo  base  si modifica nei singoli casi, tenendo conto di
          tali maggiori costi.  Il  costruttore,  in  quanto  di  sua
          spettanza,  tenuto  a fornire al proprietario tali dati, se
          la   richiesta   venga   fatta   anteriormente   al   primo
          trasferimento   dell'immobile;   in  tal  caso  gli  stessi
          elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
          edilizio urbano. Agli effetti di cui  sopra  non  si  tiene
          comunque  conto  del valore dell'immobile accertato ai fini
          dell'imposta di registro relativa al  suo  trasferimento  a
          qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la
          determinazione  del  canone  quello  dei  costi  come sopra
          definiti".
             "Art. 23   (Riparazioni straordinarie).    -  Ouando  si
          eseguano  sull'immobile  importanti  ed improrogabili opere
          necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per
          evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in
          relazione all'uso a cui e' adibito,  o  comunque  opere  di
          straordinaria   manutenzione   di   rilevante  entita',  il
          locatore  puo'  chiedere  al  conduttore  che   il   canone
          risultante   dall'applicazione  degli  articoli  precedenti
          venga integrato con un aumento non superiore  all'interesse
          legale  sul  capitale  impiegato  nelle  opere e nei lavori
          effettuati, dedotte le indennita' e i  contributi  di  ogni
          natura    che   il   locatore   abbia   percepito   o   che
          successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
             L'aumento decorre dalla data in cui sono state  ultimate
          le  opere,  se la richiesta fatta entro trenta giorni dalla
          data stessa; in caso diverso decorre dal primo  giorno  del
          mese successivo al ricevimento della richiesta.
             Le  disposizioni  dei  commi precedenti sono applicabili
          anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di
          miglioria per trasformazioni urbane nella zona  in  cui  e'
          situato l'immobile.
             Le controversie derivanti dall'applicazione del presente
          articolo  sono  decise  con  le  modalita'  indicate  negli
          articoli 43 e seguenti".
             "Art.  24    (Aggiornamento  del  canone).    -  Per gli
          immobili  ad  uso  d'abitazione  il  canone  di   locazione
          definito  ai  sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato
          ogni anno in misura pari al 75 per cento della  variazione,
          accertata  dall'lSTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e  impiegati  verificatasi  nell'anno
          precedente.
             L'aggiornamento   del   canone   decorrera'   dal   mese
          successivo a quello in cui ne  viene  fatta  richiesta  con
          lettera raccomandata".
             "Art.  25    (Adeguamento del canone).  - Ciascuna delle
          parti,  in  ogni  momento  del  rapporto  contrattuale,  ha
          diritto    all'adeguamento    del   canone   in   relazione
          all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli
          13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetusta' che si
          applica al momento del rinnovo contrattuale.
             L'adeguamento  del  canone  avra'   effetto   dal   mese
          successivo  a  quello  durante il quale sia stato richiesto
          mediante lettera raccomandata".
           Nota all'art. 3, comma 200:
             - Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 24, recante: "Unificazione
          dei  fondi  di previdenza del personale del Ministero delle
          finanze", e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del
          16 maggio 1981.
           Note all'art. 3, comma 202:
             -  La  legge  20  ottobre  1960,   n.   1265,   recante:
          "Istituzione  del Fondo di assistenza per i finanzieri", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del  9  novembre
          1960.
             -  Il  testo  dell'art.  23 del R.D.L. 5 luglio 1934, n.
          1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568 recante:
          "Provvedimenti per la regia  Guardia  di  Finanza",  e'  il
          seguente:
             "Art.  23.  -  E'  istituito, presso il comando generale
          della regia guardia di finanza,  un  'fondo  di  previdenza
          sottufficiali  e appuntati' al quale e' affidato l'incarico
          di corrispondere ai sottufficiali  ed  agli  appuntati  del
          corpo  - all'atto della cessazione del servizio - un premio
          di  previdenza  indipendentemente   dalla   indennita'   di
          buonuscita   che  corrisponde  ai  marescialli  l'opera  di
          previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
             Al  'fondo  previdenza  sottufficiali  e  appuntati'  e'
          conferita  personalita'  giuridica. Esso e' sottoposto alla
          vigilanza del Ministro delle finanze.
             Agli  effetti  tributari,   si   applicano   al   'fondo
          previdenza   sottufficiali  e  appuntati'  le  disposizioni
          vigenti per l'opera di previdenza".
           Nota all'art. 3, comma 203:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 3, comma 204:
             - Per il  testo  degli  articoli  12  e  seguenti  (fino
          all'art.  25) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes-
          sive modificazioni, si rinvia alla nota al comma 199.
           Note all'art. 3, comma 205:
             -   Il  testo  dell'art.  38  del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro del comparto Ministeri, e' il seguente:
             "Art.  38    (Istituzione  della  Commissione   per   la
          revisione   dell'ordinamento).    -  1.  E'  istituita  una
          Commissione composta da rappresentanti  dell'A.RA.N.  e  da
          rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali firmatarie
          del presente contratto nazionale di lavoro, con il  compito
          di  acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza
          sull'attaale sistema di  organizzazione  del  lavoro  nelle
          amministrazioni  e  di  formulare proposte per la revisione
          dell'ordinamento, con particolare riguardo:
               a) alle caratteristiche  complessive  dei  sistemi  di
          inquadramento    professionale    vigenti   nel   comparto,
          analizzati  e  confrontati  con  quelli  vigenti  in  altri
          settori  pubblici  e  privati,  tenendo  conto  anche della
          esperienza acquisita e delle realta' presenti  nei  diversi
          Paesi europei;
               b) alla congruita' dei profili professionali esistenti
          in  relazione alle esigenze di flessibilita' e fungibilita'
          delle prestazioni, con particolare riferimento e  modalita'
          del   necessario  riaccorpamento  all'interno  di  ciascuna
          qualifica funzionale senza che cio' comporti variazioni  di
          natura economica;
               c)  alla  congruita' di tali sistemi in relazione alle
          modifiche    intervenute    e    che     si     prospettano
          nell'organizzazione  del  lavoro,  nelle  funzioni  e nella
          struttura delle amministrazioni, con particolare attenzione
          alle   criticita'   in   alcune   aree   di   inquadramento
          professionale, quali l'informatica;
               d)  all'impiego  reale  del  personale con particolare
          riferimento alle  situazioni  di  scostamento  fra  compiti
          effettivamente  svolti  ed  inquadramenti  in atto, nonche'
          alle modalita' con  cui  dette  situazioni  si  manifestano
          (durata,   attribuzione   delle   funzioni,  relazione  con
          l'assetto  delle   piante   organiche   e   con   la   loro
          rideterminazione in attuazione del d.lgs. n. 29 del 1993).
             2.  La  Commissione si riunira' entro il 31 marzo 1995 e
          terminera' i propri lavori  entro  il  30  settembre  1995,
          formulando  proposte  organiche  sui singoli punti indicati
          nel comma precedente.
             - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993:
             "Art. 6  (Individuazione di uffici e piante  organiche).
          -   1.     Nelle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e nelle universita'  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale e delle rela-
          tive funzioni e' disposta mediante regolamento governativo,
          su  proposta  del  Ministro  competente,  d'intesa  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione   pubblica   e   con   il   Ministro  del  tesoro.
          L'individuazione  degli  uffici  corrispondenti  ad   altro
          livello  dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta
          con regolamento adottato dal Ministro competente,  d'intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e con il
          Ministro  del  tesoro,  su  proposta del dirigente generale
          competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di  difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore in quanto compatibili.
             5.  L'articolo  5,  comma  3, del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.   503,   relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca. i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
           Nota all'art. 3, comma 208:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  57  del  D.L.gs.  n.
          29/1993:
             "Art.   57      (Attribuzione   temporanea  di  mansioni
          superiori). - 1. Per obiettive  esigenze  di  servizio,  il
          prestatore   di  lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni
          immediatamente superiori:
               a) nel caso di vacanza di posto in  organico,  per  un
          periodo  non  superiore  a  tre  mesi dal verificarsi della
          vacanza,  salva  possibilita'  di  attribuire  le  mansioni
          superiori  ad  altri  dipendenti  par  non  oltre  tre mesi
          ulteriori della vacanza stessa;
               b)  nel  caso  di sostituzione di altro dipendente con
          diritto alla conservazione del posto per tutto  il  periodo
          di assenza, tranne quello per ferie.
             2.  Nel  caso  di  assegnazione a mansioni superiori, il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice
          civile  l'esercizio  temporaneo  di  mansioni superiori non
          attribuisce il diritto  all'assegnazione  definitiva  delle
          stesse.
             3.  L'assegnazione  alle mansioni superiori e' disposta,
          con le procedure previste dai rispettivi  ordinamenti,  dal
          dirigente  preposto  all'unita' organizzativa presso cui il
          dipendente presta servizio, anche se in posizione di  fuori
          ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando
          la   responsabilita'   disciplinare   e   patrimoniale  del
          dirigente stesso. Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente
          per  lo  svolgimento di mansioni superiori sia disposta per
          sopperire a vacanze dei posti di organico,  contestualmente
          alla  data  in cui il dipendente e' assegnato alle predette
          mansioni  devono  essere  avviate  le  procedure   per   la
          copertura dei posti vacanti.
             4.  Non  costituisce  esercizio  di  mansioni  superiori
          l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri  delle
          mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
             5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          incarichi  di  presidenza  di  istituto  secondario  e   di
          direzione   dei  conservatori  e  delle  accademie  restano
          disciplinati dalla  legge  14  agosto  1971,  n.    821,  e
          dall'art.   2,  terzo  comma,  del  regio  decreto-legge  2
          dicembre 1935, n. 2081, convertito  dalla  legge  16  marzo
          1936, n. 498.
             6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione,  dei  provvedimenti di ridefinizione degli
          uffici e delle piante organiche di cui agli articoli  30  e
          31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
             7.  Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993,
          n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
          18 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti
          connessi al conferimento e  allo  svolgimento  di  mansioni
          superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
           Note all'art. 3, comma 209:
             - La legge n. 887/1966 reca norme sull'avanzamento degli
          ufficiali della Guardia di finanza.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza a piu' Ministri,  possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
           Nota all'art. 3, comma 210:
             -  Il  D.P.R. 5 gennaio 1989, n. 46, reca: "Approvazione
          del regolamento per la ammissione e la frequenza  al  corso
          superiore  di  polizia tributaria per ufficiali in servizio
          permanente effettivo della Guardia di finanza".
           Nota all'art. 3, comma 211:
             -  La  legge  29  luglio  1991,  n.  237,  reca:  "Nuove
          disposizioni  per  il corso superiore di polizia tributaria
          ed istituzione del corso di polizia tributaria".
           Nota all'art. 3, comma 212:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del  D.P.R.  n.
          237/1964:
             "Art.  37    (Compilazione  delle liste di leva).   - La
          lista   di   leva   e'   compilata   a   cura   del    capo
          dell'Amministrazione  comunale,  entro  il mese di gennaio,
          sulle segnalazioni di cui all'art. 34 e sulle  indagini  da
          farsi  sui  registri  dello  stato  civile,  come  pure  in
          dipendenza di altri documenti ed informazioni.
             I giovani sono iscritti  nelle  liste  di  leva  secondo
          l'ordine  cronologico di nascita. A corredo della lista, le
          Amministrazioni  comunali  compilano  altresi'  un   elenco
          alfabetico   dei   giovani  iscritti  nella  lista  facendo
          riferimento al numero dell'iscrizione.
             Il primo del successivo mese di febbraio e'  pubblicato,
          a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei
          giovani  iscritti  nella  lista, elenco che dovra' rimanere
          per quindici giorni consecutivi".
           Nota all'art. 3, comma 218:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  38  della  legge  n.
          833/1961:
             "Art. 38. - Il militare di truppa in congedo e' soggetto
          ai seguenti obblighi di servizio:
               a) in tempo di pace:
               rispondere  ai  richiami  in  servizio per eccezionali
          esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
               b) in tempo di guerra:
               rimanere costantemente a disposizione del Governo  per
          essere, all'occorrrenza, richiamato in servizio.
             I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per le
          finanze,  nei  limiti  numerici  stabiliti  con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          le  finanze di concerto con quello per il tesoro; lo stesso
          decreto determina la durata massima dei richiami".
           Nota all'art. 3, comma 221:
             -  Si  riporta  la tabella E allegata al D.L. 18 gennaio
          1992, n. 9', convertito con modificazioni  nella  legge  28
          febbraio  1992,  n. 217, recante: "Disposizioni urgenti per
          l'adeguamento degli organici delle forze di polizia  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per il
          potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e  delle
          attrezzature delle forze di polizia".
                                                           "TABELLA E
                                      (prevista dall'art. 3, comma 2)
ORGANICI  DEGLI  UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO
NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
_____________________________________________________________________
      GRADO                                  |     Organico del grado
_____________________________________________|_______________________
Generale di divisione . . . . . . . . . . . .        9
Generale di brigata   . . . . . . . . . . . .       26
Colonnello          . . . . . . . . . . . . .       78
Tenente colonnello  . . . . . . . . . . . . .      382
Maggiore            . . . . . . . . . . . . .      204
Capitano            . . . . . . . . . . . . .      675
Tenete o sottotenente . . . . . . . . . . . .      687".
           Note all'art. 3, comma 222:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  4,  della  legge  n.
          338/1986:
             "Art.  4.  -  1.  Il  Corpo  della guardia di finanza e'
          autorizzato ad indire concorsi straordinari per  titoli  ed
          esami, per il reclutamento di:
               a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni
          1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di eta'
          non superiore ad anni trenta, i quali:
               1)  abbiano  prestato  o  stiano prestando servizio di
          prima nomina nella guardia di finanza;
               2) siano riconosciuti meritevoli di  parteciparvi  per
          qualita'   morali   e   di   carattere   e  per  precedenti
          disciplinari;
               3)  non  si  trovino  nella  condizione  di   inidonei
          all'avanzamento nel congedo;
               b)  quattrocento  vicebrigadieri, duecento in ciascuno
          degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in  servizio
          continuativo  della guardia di finanza che abbiano compiuto
          il trentacinquesimo anno  di  eta',  che  non  siano  stati
          comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo
          della   guardia   di   finanza   e  che  abbiano  riportato
          nell'ultimo  quinquennio  di  servizio  la   qualifica   di
          "eccellente" o giudizi equivalenti.
             2.  I  concorsi  di  cui  alla lettera a) del precedente
          comma  1  sono  indetti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze;  quelli di cui alla lettera b), con determinazione
          del Comandante generale della guardia di finanza.
             3.   I  candidati  al  concorso  per  sottotenenti  sono
          sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica
          al servizio incondizionato nella guardia  di  finanza.  Gli
          aspiranti   al   concorso   per  vicebrigadieri  che  siano
          riconosciuti non meritevoli di  parteciparvi  per  qualita'
          fisiche,  morali,  culturali  e  di  carattere  possono, in
          qualsiasi  momento,  essere  esclusi   dal   concorso   con
          provvedimento  del  comandante  generale  della  guardia di
          finanza.
             4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1
          sono i seguenti:
               a) titoli riferentisi alle  qualita'  professionali  e
          militari;
               b) titolo di studio;
               c)   eventuali  riconoscimenti  al  valor  militare  o
          civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore  o  al
          merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio,
          encomi solenni e semplici per merito di servizio.
             5.  Gli  esami  di  concorso  per  il  reclutamento  dei
          sottotenenti consistono in una prova orale  in  materia  di
          legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del
          programma che verra' indicato nel bando di concorso.
             6.   Perr   gli   aspiranti   ammessi  al  concorso  per
          vicebrigadiere gli esami consistono in  una  prova  scritta
          costituita   da  risposte  sintetiche  ad  un  questionario
          articolato in:
               a) domande intese ad accertare il grado di  conoscenza
          ortografica,   grammaticale   e   sintattica  della  lingua
          italiana;
               b) quesiti di cultura generale, giuridica  e  tecnico-
          professionale,  tratti  da  programmi indicati nel bando di
          concorso.
             7. La composizione  della  commissione  giudicatrice,  i
          punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le
          modalita'  di  formazione  della graduatoria sono stabiliti
          nel bando di concorso.  Le  commissioni  giudicatrici  sono
          nominate  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze per i
          concorsi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  e  con
          determinazione  del  comandante  generale  della guardia di
          finanza per quelli della lettera b) dello stesso comma 1.
             8. I posti risultati non coperti  in  uno  dei  concorsi
          indicati nelle lettere a ) e b) del comma 1 potranno essere
          portati  in  aumento  dei  posti messi a concorso nell'anno
          successivo.
             9.  Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'   previsti   per
          l'ammissione  ai  concorsi  dei  pubblici  impieghi  non si
          applicano  al  limite  massimo  di  eta'  stabilito  per  i
          concorsi di cui alla lettera a) del comma 1.
             10.  I  vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente,
          nominati:
               a)  sottotenente,  in  servizio  permanente  effettivo
          nell'ordine   di   graduatoria  finale  del  concorso,  con
          decorrenza da data  successiva  a  quella  di  approvazione
          della  graduatoria  finale  stessa, ma comunque da una data
          posteriore a quella  sotto  la  quale,  nello  stesso  anno
          solare,  sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di
          cui all'art. 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967,
          n. 371;
               b)   i   vicebrigadieri   in   servizio   continuativo
          nell'ordine   di   graduatoria  finale  del  concorso,  con
          decorrenza da data  successiva  a  quella  di  approvazione
          della  graduatoria  finale  stessa, ma comunque da una data
          posteriore a quella sotto  la  quale  sono  stati  nominati
          sottufficiali,  nello  stesso anno solare, gli appuntati ai
          sensi dell'art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.
             11. Con decreto del Ministro delle finanze  saranno  de-
          terminate   le   modalita'  per  la  partecipazione,  degli
          ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10,  a
          corsi straordinari di preparazione e aggiornamento".
           Note all'art. 3, comma 223:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          45/1974, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 1. - Gli ufficiali di complemento della guardia di
          finanza sono reclutati,  con  grado  di  sottotenente,  dai
          giovani  che compiano con esito favorevole il corso allievi
          ufficiali di complemento della guardia di finanza.
             Al corso  anzidetto  si  accede  mediante  concorso  per
          titoli    ed esami   al quale possono partecipare i giovani
          che:
               a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
               b)  non  abbiano  superato  il  26›  anno  di  eta'  e
          posseggano    gli    altri    requisiti    prescritti   per
          l'arruolamento nella guardia di finanza;
           c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro
           delle  finanze  indica  con  proprio  decreto,  ai   sensi
          dell'art.
           17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.
             La  durata  del  servizio di prima nomina e' determinata
          dal Ministro per le finanze e non  puo',  comunque,  essere
          inferiore a dieci mesi".
             -  Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 26
          febbraio 1974, n. 45, cosi' come  modificato  ed  integrato
          dal presente articolo:
             "Art.  2.  -  Il concorso previsto dal secondo comma del
          precedente  articolo  indetto,  entro  i  limiti   numerici
          fissati  annualmente  con  la  legge  di  approvazione  del
          bilancio, con decreto del Ministro per le finanze,  che  ne
          fissa  le norme di svolgimento,  la ripartizione dei posti,
          se   necessaria,   tra   le   categorie,   specialita'    e
          specializzazioni,  indicate  nei  bandi  di  concorso    e,
          successivamente,  approva  le  graduatorie  e  dichiara   i
          vincitori del concorso.
           Ai  titoli  non  puo',  in ogni caso, essere attribuito un
          punteggio superiore  ad  un  terzo  del  punteggio  massimo
          attribuile  a  ciascun  candidato.    Gli  esami  di cui al
          secondo comma dell'art. 1 consistono nella somministrazione
          di  test  culturali ed intellettivi idonei ad accertare che
          i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo
          e alle funzioni che saranno loro affidati.
             Le norme sullo svolgimento dei corsi  allievi  ufficiali
          di  complemento sono stabilite con decreto del Ministro per
          le finanze.
             I relativi programmi  sono  determinati  dal  comandante
          generale.
             Gli  allievi  ufficiali  che non superino il corso o che
          dimostrino di non possedere il complesso delle  qualita'  e
          delle  attitudini  indispensanbili  per  bene  assolvere le
          funzioni del grado cui aspirano o che si rendano  colpevoli
          di  gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la mo-
          rale ovvero che,  per  qualsiasi  motivo,  non  frequentino
          almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi
          dal  corso alievi ufficaili con determinazione del Ministro
          per le finanze.
             Coloro che siano dimessi dal corso perdono la  qualifica
          di  allievo  ufficiale  della  guardia di finanza. Nei loro
          riguardi, ai fini del compimento degli obblighi si leva, si
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.".
           Nota all'art. 3, comma 224:
             - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.L. n. 331/1993,
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  25   (Alcole etilico)  . - 1. L'alcole etilico e'
          soggetto ad accisa con l'aliquota di lire   1.166.000   per
          ettolitro anidro alla temperatura di 20› Celsius.
             2. Per alcole etilico si intendono:
               a)  tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
          effettivo superiore all'1,2  per  cento  in  volume  e  che
          rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono
          parte   di   un   prodotto   di  un  altro  capitolo  della
          nomenclatura combinata;
               b)  i  prodotti  che  hanno  un  titolo  alcolometrico
          effettivo  superiore  al  22  per  cento  in  volume  e che
          rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
               c) le bevande spiritose contenenti prodotti  solidi  o
          in soluzione.
             3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla
          distillazione    del    vino,   dei   sottoprodotti   della
          vinificazione, della patate, della frutta, del  sorgo,  dei
          fichi,  delle  carrube  e  dei  cereali,  del  siero  e del
          permeato di siero di latte, e per  l'alcole  contenuto  nel
          rhum,  l'aliquota  di accisa e' ridotta di lire 195.000 per
          ettolitro anidro.
             4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa  e
          della  sovrimposta  di  confine sull'alcole e sulle bevande
          alcoliche verso i cessionari dei prodotti  per  i  quali  i
          soggetti  stessi hanno assolto tali tributi, possono essere
          addebitati  a  titolo  di  rivalsa  ed   hanno   privilegio
          generale,  con  il  medesimo ordine del privilegio previsto
          dall'art. 18, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili
          del debitore, limitatamente ad  un  importo  corrispondente
          all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti
          separatamente   evidenziato  nella  fattura  relativa  alla
          cessione.".
           Nota all'art. 3, comma 225:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  33  della  legge  n.
          724/1994:
             "Art.  33    (Gioco del lotto)  . - 1. Il Ministro delle
          finanze,  con  proprio  decreto,  provvede  a  fissare   in
          anticipo  sui  tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della
          legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della  rete  di
          raccolta  del  gioco  del  lotto in modo che entro tre anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  sia
          raggiunto  il  numero  di  15.000  punti  di raccolta e che
          successivamente sia estesa a tutti i tabaccai  richiedenti,
          purche'  sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire
          con decreto del Ministro delle finanze, di  intesa  con  le
          organizzazioni    sindacali    dei    rispettivi    settori
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          salvaguardando  l'esigenza  di  garantire la presenza nelle
          zone periferiche del Paese. Per conseguire tali  obiettivi,
          la  distanza  tra  le ricevitorie gestite da rivenditori di
          generi  di  monopolio  e  le  ricevitorie  gestite  da   ex
          dipendenti  del  lotto  prevista come requisito dal decreto
          del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla  legge  19
          aprile  1990,  n.  85,  e' ridotta a 200 metri, seguendo il
          percorso pedonale piu' breve. Tale requisito  e'  soppresso
          dal 31 dicembre 1998.
             2.  Il  ritardato  versamento dei proventi del gioco del
          lotto  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  stabilita
          dall'autorita'  concedente  nella  misura  minima  di  lire
          200.000 e massima di lire 1.000.000  oltre  agli  interessi
          sul  ritardato  pagamento nella misura di una volta e mezzo
          gli interessi legali.
             3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza  di  gettito
          complessivo,  provvede  con  proprio  decreto  a riordinare
          l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva
          di vendita di tabacco ai sensi della legge 6  giugno  1973,
          n.  312,  e  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 30
          dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  22
          del  26  gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la
          gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge
          19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi  relativi  in
          funzione   della   redditivita'   media   delle  rispettive
          attivita'.".
           Nota all'art. 3, coma 228:
             - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 557/1993:
             "Art. 11  (Disposizioni in materia di lotterie  e  altri
          giuochi).  - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
          affidare  in  concessione  la  gestione delle lotterie e di
          altri giuochi amministrati dallo  Stato  mediante  appositi
          sistemi  automatizzati  ovvero  mediante l'integrazione del
          sistema attivato per la gestione  del  lotto.  Il  Ministro
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare, con proprio
          decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti  per
          adeguare   i   regolamenti  delle  lotterie  alla  gestione
          mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
             2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad
          estrazione istantanea versano i proventi della  vendita  al
          netto   dell'aggio   di   propria  spettanza,  nonche'  del
          pagamento delle vincite, nei limiti degli importi  indicati
          nei  decreti  del  Ministro delle finanze di cui all'art. 6
          della legge 26 marzo 1990, n. 62.
             2- bis. Salvo quanto previsto dal comma 1,  il  Ministro
          delle  finanze puo' affidare la distribuzione dei biglietti
          delle  lotterie  nazionali  tradizionali  ed  istantanee  a
          concorsi   o   societa'   costituiti   fra   gli  operatori
          interessati alla vendita di tali biglietti.
             3.  All'art.  6,  comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          62, le parole da  'sentito  il  parere'  fino  alle  parole
          'dalla richiesta,' sono soppresse.
             4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
          401,  come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993,  n.    537,  dopo  le  parole  'relative
          vincite'  sono  aggiunte le seguenti: 'e la promozione e la
          pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione'".
           Nota all'art. 3, comma 231:
             - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,  reca  disposizioni
          in tema di:  "Imposta sugli spettacoli".
           Nota all'art. 3, comma 237:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1-  duodicies  del D.L.
          n.  481/1978:
             "Art. 1-  duodecies  . - A decorrere dal 1› aprile 1979,
          l'INPS e l'INAIL, provvedono a trasferite al Ministero  del
          tesoro,  ai  fini  della  ripartizione  trimestrale  tra le
          regioni, i  fondi  riscossi  e  gia'  destinati  per  legge
          all'ENAOLI,  all'ONPI e alla ANMIL detratte rispettivamente
          le somme di cui al settimo comma dell'articolo 1- sexies  e
          al primo e terzo comma dell'art. 1-  decies  ".
           Nota all'art. 3, comma 238:
             Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2,  della  legge
          n. 9/1991:  "2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e
          alle  imprese  appaltatrici dei lavori per la realizzazione
          delle centrali nucleari degli  oneri  immediati  e  diretti
          derivanti  dalla  sospensione e interruzione definitiva dei
          lavori delle predette centrali, secondo le modalita'  della
          deliberazione  del  CIPE  del  21 dicembre 1988, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della
          deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989".
           Nota all'art. 3, comma 239:
             -  Si riporta il testo dell'art. 11- bis, comma 2, della
          legge n.  468/1978:
          "2. Gli importi previsti  nei  fondi  di  cui  al  comma  1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti di segno negativo per riduzioni di  spese  o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno  positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata  in  vigore   del   provvedimento   legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate  da  essi  previsti   per   ciascuno   degli   anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi  relativi  ad  accantonamenti   negativi,   con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni di spesa o incrementi  di  entrata  sono  portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio   e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1".
           Nota all'art. 3, comma 240:
             -  Il  testo del capitolo II, punto 1, del provvedimento
          CIP n. 32 del 23 maggio 1986 e' il seguente:
          "    Capitolo  II    -  CASSA  CONGUAGLIO  PER  IL  SETTORE
          ELETTRICO.
             1. Con la stessa decorrenza di applicazione prevista dal
          presente  provvedimento  sono istituite le quote di prezzo,
          nel seguito indicate, comprese nelle tariffe stabilite  nel
          precedente capitolo I, lettere a ) e b), da applicarsi alle
          forniture  per usi domestici con potenza impegnata fino a 3
          kW:
               A) Forniture effettuate nell'abitazione  di  residenza
          anagrafica dell'utente:
                a) forniture fino a 1,5 kW:
                L. 765 mensili per ciascun utenza;
                L.  22,00  per  ogni  kWh  venduto  rientrante  nello
          scaglione di consumo da oltre 75 e fino al 150 kWh mensili;
                L.  33,00  per  ogni  kWh  venduto  rientrante  nello
          scaglione di consumo da oltre 150 e fino a 225 kWh mensili;
                b) forniture fino a 3 kW:
                L. 1.200 mensili per ciascun utenza;
                L.  22,00  per  ogni  kWh  venduto  rientrante  nello
          scaglione di consumo da oltre 75 e fino al 150 kWh mensili;
                L.  33,00  per  ogni  kWh  venduto  rientrante  nello
          scaglione di consumo da oltre 150 e fino a 225 kWh mensili.
               B)  Forniture  effettuate  nelle abitazioni diverse da
          quella di residenza anagrafica dell'utente:
               L. 580 mensili per ogni kW di potenza impegnata.
             Le suddette quote di prezzo  spettano  all'Enel  e  sono
          gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con
          contabilita' separata.".
           Nota all'art. 3, comma 242:
             - Il testo del comma 1 dell'art. 30 della legge 5 agosto
          1978,  n.    468,  recante  "Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia  di  bilancio"
          e' il seguente: "1. Entro il mese di febbraio di ogni anno,
          il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
          sulla  stima  del fabbisogno del settore statale per l'anno
          in corso, quale  risulta  dalle  previsioni  gestionali  di
          cassa  del  bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul
          finanziamento  di  tale  fabbisogno,  a  raffronto  con   i
          corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.
          Nella  stessa  relazione  sono, altresi' indicati i criteri
          adottati per la formulazione delle previsioni  relative  ai
          capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro
          la   stessa   data   il   Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica invia al Parlamento una  relazione
          contenente  i  dati  sull'andamento dell'economia nell'anno
          precedente   e   l'aggiornamento   delle   previsioni   per
          l'esercizio in corso.".