Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996, i vini a denominazione di origine controllata "Colli
di Luni" provenienti da vigneti  non  ancora  iscritti  conformemente
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della
legge  10  febbraio  1992, n. 164 - le denunce dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei  medesimi  all'apposito  albo  dei
vigneti  della  denominazione  di origine controllata "Colli di Luni"
entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del  presente
decreto.