Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Colli  di  Luni", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare e fino a tre anni a partire dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  iscritti  a  titolo
transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dal sopracitato  art.  15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti  di  vitigni  in  percentuali  diverse  da  quelle  indicate nel
sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purche'  esse  non
superino  del  15%  il  totale delle viti dei vitigni previsti per la
produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare  a  detti
vigneti  le  modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.   2   dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.