ALLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI DI LUNI" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli di Luni" e' riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Colli di Luni" Rosso e' riservata al vino, ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni: Sangiovese dal 60% al 70%; Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%. Possono inoltre concorrere anche altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite del 10% per i vitigni Cabernet. La denominazione "Colli di Luni" Bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni: Vermentino, minimo 35%; Trebbiano toscano, dal 25% al 40%. Possono inoltre concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. La denominazione "Colli di Luni" Vermentino e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Vermentino. E' ammessa la presenza di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per le province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli di Luni" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia: comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Ricco' del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa: comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comune di Ortonovo localita' Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi a nord circoscrivendo i comuni di Ortonovo a Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incontrare la s.s. della Cisa dove si interrompe. Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passarella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a localita' Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre per mulattiera, fino a localita' Laghi. Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulattiera si toccano le localita' Il Prato-Serra-Pianello e, passando a nord di casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana. Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino, successivamente; sempre seguendo tale confine, tocca la localita' Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia. Da qui si sale, seguendo la s.s. stessa fino al Passo della Foce da dove si imbocca la strada comunale per il monte Parodi che si segue fino al raggiungimento della stradina comunale Sommovigo. Si procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 m che si segue fino all'abitato detto Sommovigo. Da qui si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea finche' ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. Da qui si scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S. Anna dove, in prossimita' della prima casa del nucleo abitato si prende a destra seguendo il valletto che porta all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della curva di livello dei 200 m. Seguendo la curva di livello e passando subito sopra all'abitato Toracca Superiore ci si ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia. Da qui, si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova-Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in localita' Fossamastra. Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera che scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada s.s. n. 62 che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione. Nalla zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa a spiccata vocazione viticola in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud-est il fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In caso di coltura promiscua la resa non dovra' essere superiore a 3 kg/ceppo. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato. Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il Bianco, di 11 per il Vermentino e per il Rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona delimitata. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Tale resa dovra' essere mantenuta anche nel caso di arricchimento cosi' come specificato nei commi precedenti. Qualora venga superato il suddetto limite del 70% ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini di cui agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli di Luni" Bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicato, gradevole; sapore: asciutto, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. "Colli di Luni" Vermentino: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. "Colli di Luni" Rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: delicato, vinoso; sapore: asciutto, fine, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; estratto secco netto minimo: 20 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Il vino "Colli di Luni" Rosso prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 gradi e che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 12,5 gradi, e con un estratto secco netto minimo del 22 per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui all'art. 5, puo' portare in etichetta la menzione "Riserva". Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri e, per cio' che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona. E' tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacita' inferiori od uguali a 25 cl e per le capacita' superiori a 100 cl. Per tutte le tipologie della D.O.C. "Colli di Luni" e' obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.