(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CONTROLLATA "COLLI DI LUNI"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Luni"  e'
riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione  "Colli  di  Luni"  Rosso  e' riservata al vino,
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Sangiovese dal 60% al 70%;
    Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%.
   Possono  inoltre  concorrere  anche  altri  vitigni  a  bacca nera
raccomandati o autorizzati  dalle  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite
del 10% per i vitigni Cabernet.
   La  denominazione  "Colli  di  Luni"  Bianco  e' riservata al vino
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Vermentino, minimo 35%;
    Trebbiano toscano, dal 25% al 40%.
   Possono  inoltre  concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti  nei
vigneti fino ad un massimo del 30%.
   La  denominazione  "Colli di Luni" Vermentino e' riservata al vino
bianco  ottenuto  dalle  uve  dei  vigneti   composti   dal   vitigno
Vermentino.  E'  ammessa  la presenza di altri vitigni a bacca bianca
autorizzati o raccomandati per le  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Colli di Luni" devono
essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata  che  interessa  la
provincia  di  La  Spezia  e  quella di Massa comprendente in parte i
seguenti comuni:
   Provincia di La Spezia:
    comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano  di
Magra,  Bolano,  Calice  al  Cornoviglio, Beverino, Ricco' del Golfo,
Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
   Provincia di Massa:
    comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
   Tale zona e' cosi' delimitata:  partendo  dal  confine  sud  della
provincia  di  La Spezia, comune di Ortonovo localita' Dogana, con la
provincia di  Massa  la  linea  di  delimitazione  segue  il  confine
provinciale  e  sale  prima  a  nord-est  poi a nord circoscrivendo i
comuni di Ortonovo a Castelnuovo Magra poi, percorre  la  provinciale
n.  446  che  tocca  la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad
incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485,  423  e  309;  a
Giucano  prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La
Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine  provinciale  e
prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino
ad incontrare la s.s. della Cisa dove si interrompe.
   Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto
sale  fino  all'altezza della passarella sul Magra di Stadano; quindi
la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino
a quota 38 e sale  per  la  mulattiera,  sempre  verso  nord  fino  a
localita'  Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino
e, sempre per mulattiera, fino a localita' Laghi.
   Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463
e 400 e raggiunge il confine regionale toccando  Montebello  di  Cima
(comune  di  Bolano)  poi  seguendo  sempre  la  stessa mulattiera si
toccano le localita' Il Prato-Serra-Pianello e, passando  a  nord  di
casa  Toreni,  si  raggiunge  il  confine regionale; quindi la stessa
mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice  al
Cornoviglio  toccando  le  frazioni  di  Pegui  e  Madrignano fino al
torrente  Usurana  seguendo  la  vecchia  mulattiera  che  da  Pegui,
Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.
   Si  sale  quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana,
poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il  confine  comunale
di  Beverino, successivamente; sempre seguendo tale confine, tocca la
localita' Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.
   Da qui si sale, seguendo la s.s. stessa fino al Passo  della  Foce
da  dove  si  imbocca  la  strada comunale per il monte Parodi che si
segue fino al raggiungimento della stradina  comunale  Sommovigo.  Si
procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 m che si segue
fino all'abitato detto Sommovigo.
   Da  qui  si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea finche' ci
si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. Da  qui  si  scende
lungo  la  strada  comunale  che  porta  all'abitato S. Anna dove, in
prossimita' della prima casa del nucleo abitato si  prende  a  destra
seguendo  il valletto che porta all'abitato Toracca Inferiore fino al
raggiungimento della curva di livello dei 200 m. Seguendo la curva di
livello e passando subito sopra all'abitato Toracca Superiore  ci  si
ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia.
   Da  qui,  si  scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia
seguendo a nord la linea ferroviaria  Genova-Roma  fino  al  cimitero
urbano  seguendo  poi  la  ferrovia  del  porto  fino  alla  costa in
localita' Fossamastra.
   Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa  fino  a
Punta  Bianca  e  Bocca  di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432
tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che  segue
fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la
provinciale  fino  a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare
la  mulattiera  che  scendendo  verso  sud  si  ricongiunge  con   la
provinciale  per  Ceparana  seguendo  la  stessa  provinciale fino ad
Albiano e Ponte Caprigliola a quota 39. Si  segue  quindi  la  strada
s.s.  n.  62  che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia
fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione.
   Nalla zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita  da
terreni  autoctoni  di natura argillosa a spiccata vocazione viticola
in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a  nord
dal  letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando
a sud-est il fosso Ricciali lo segue  fino  ad  incontrare  Gora  dei
Molini  che  la  delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del
fiume Magra.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata  "Colli  di
Luni"  devono  essere  quelle  tradizionali  della zona di produzione
delimitata nell'art. 3, con caratteristiche  collinari,  a  specifica
vocazione  viticola  e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee. I
sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura
devono  pertanto  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  di  cui
agli  articoli  1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
   In caso di coltura promiscua la resa non dovra' essere superiore a
3  kg/ceppo.  A  detto  limite,  anche  in   annate   eccezionalmente
favorevoli,  la  resa  dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
indicato.
   Le regioni Liguria e Toscana di  concerto,  con  proprio  decreto,
sentite  le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima
della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed  alle
altre  condizioni  di  coltivazione,  stabilire  un limite massimo di
produzione di uve per ettaro  inferiore  a  quello  fissato,  dandone
immediata   comunicazione   al   Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la  tutela  della
denominazione di origine dei vini.
                               Art. 5.
   Le  uve  destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a
preventiva  cernita  in  modo  da  assicurare  al  vino   un   titolo
alcolometrico  volumico  naturale minimo di 10,5 per il Bianco, di 11
per il Vermentino e per il Rosso. Nella  vinificazione  sono  ammesse
soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali  e costanti atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  obbligatorio
devono   essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione
delimitata dall'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali,  e'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche soltanto  in  parte  compresi
nella zona delimitata.
   E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Tale resa dovra' essere mantenuta anche nel caso di  arricchimento
cosi' come specificato nei commi precedenti.
   Qualora  venga  superato  il suddetto limite del 70% ma non il 75%
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre questo limite decade il diritto alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   I  vini  di  cui  agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Luni" Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   "Colli di Luni" Vermentino:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
  "Colli di Luni" Rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: delicato, vinoso;
    sapore: asciutto, fine, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, con proprio  decreto,  modificare  i  limiti  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il  vino  "Colli di Luni" Rosso prodotto con uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 gradi e che
sia immesso al consumo  con  un  titolo  alcolometrico  volumico  non
inferiore  a  12,5 gradi, e con un estratto secco netto minimo del 22
per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1 novembre dell'anno
di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui  all'art.  5,
puo' portare in etichetta la menzione "Riserva".
                               Art. 8.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1
e  2  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva non prevista dal presente
disciplinare  ivi  compresi  gli   aggettivi   "superiore",   "fine",
"scelto", "selezionato", e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  tenute,  zone  e  localita'
comprese  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono
stati ottenuti.
   I vini a denominazione di  origine  controllata  "Colli  di  Luni"
debbono  essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di
vetro di capacita' non superiore a 5 litri e, per cio'  che  concerne
la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di
un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona.
   E' tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacita'
inferiori od uguali a 25 cl e per le capacita' superiori a 100 cl.
   Per   tutte   le   tipologie  della  D.O.C.  "Colli  di  Luni"  e'
obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata  di  produzione
delle uve.