IL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992; Considerato che, ai sensi dell'art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n. 1086, occorre apportare modifiche alle norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla legge medesima; Visto il testo delle norme tecniche predisposto a cura del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si e' favorevolmente espresso con il voto n. 329 reso dall'assemblea generale nelle adunanze del 10 e 24 giugno 1994; Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189; Decreta: Art. 1. Sono approvate le allegate norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante. Sono altresi' applicabili le norme tecniche di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per la parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le relative regole di progettazione e di esecuzione. E' consentita l'applicazione delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell'UNI (UNI ENV 1992 - 1 - 1, ratifica in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 - 1 - 1, ratificata in data giugno 1994), come modificate ed integrate dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte II, sezione III, delle norme tecniche di cui al comma 1.