Art. 2. L'adozione da parte del progettista, e sotto sua responsabilita', di uno dei sistemi normativi indicati rispettivamente nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, ne comporta l'applicazione unitaria ed integrale all'intero organismo strutturale. L'inosservanza delle norme di cui all'art. 1 e' sanzionata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.