Art. 5. Salvo quanto disposto nell'art. 1, comma 2, in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 14 febbraio 1992 per le opere in corso e per le quali sia stata gia' presentata la denuncia prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' per le opere di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata. Roma, 9 gennaio 1996 Il Ministro: BARATTA