Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto. In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.