AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2
giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320,  e  2  ottobre  1995,  n.
409".  I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non sono stati convertiti in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono  stati
pubblicati, rispettivamente, nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  128 del 3 giugno 1995, n.  180 del 3 agosto 1995, n.
231 del 3 ottobre 1995 e n. 282 del 2 dicembre 1995).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1996 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                Finanziamento oneri di parte corrente
                  del Servizio sanitario nazionale
  1. Per fronteggiare le maggiori  occorrenze  finanziarie  di  parte
corrente  del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994,
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle  regioni
finanziamenti   entro   il  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata tabella A.  Con determinazione del  direttore  generale
della  Cassa  depositi  e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla
base delle indicazioni di cui alla predetta tabella  A,  si  provvede
alla  concessione  dei  mutui ed alla contestuale somministrazione in
due quote uguali, di cui la seconda non puo'  essere  concessa  prima
del  30  settembre  1995.  La  regione  Valle  d'Aosta  e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  predette  eventuali
maggiori  occorrenze  finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724. Non si applica il disposto  di
cui  all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2.  Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma
1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica
della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, la differenza deve
essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. I mutui  di  cui  al  comma  1,  aumentati  degli  interessi  di
preammortamento,  sono  rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal
Ministero del  tesoro  in  venti  annualita'  posticipate  decorrenti
dall'anno  successivo a quello della somministrazione.  All'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi  a  decorrere
dall'anno  1996,  si  provvede mediante utilizzo della proiezione per
gli anni 1996  e  1997  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.