Art. 2. Ripiano debiti U.S.L. 1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilita' derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidita' derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidita' per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanita' l'importo delle predette liquidita' distinte per anni di provenienza. 2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, puo' essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.