Art. 2.
                        Ripiano debiti U.S.L.
  1.  Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle
gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della  legge  23
dicembre  1994,  n.  724,  le  regioni e le province autonome possono
utilizzare,  senza  alcun  vincolo  di  destinazione,  le   eventuali
disponibilita' derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa
sanitaria  per  gli  anni  dal  1985  al  1992; le regioni, dopo aver
accertato  l'avvenuta  estinzione  di  tutte  le  partite   debitorie
relative  agli  anni  dal  1985  al  1992  e  l'esistenza  di residue
liquidita' derivanti dai mutui relativi  ai  predetti  anni,  possono
utilizzare  tali  liquidita'  per  il  pagamento di partite debitorie
degli anni 1993 e 1994.  Le  regioni  sono  tenute  a  comunicare  ai
Ministeri  del  tesoro  e  della  sanita'  l'importo  delle  predette
liquidita' distinte per anni di provenienza.
  2. L'integrale assunzione  da  parte  delle  regioni  dei  mutui  a
copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al
1991, puo' essere effettuata anche nelle more del completamento degli
adempimenti  di  cui  all'articolo  19,  comma 1, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155.