Art. 3.
          Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
nonche' gli enti di cui all'articolo 4,  comma  15,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412,  sono  tenuti  a  procedere,  per quanto di
rispettiva competenza, entro il  termine  perentorio  di  centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, alla
predisposizione ed all'approvazione dei progetti  esecutivi  relativi
ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5
giugno 1990, n. 135.
  2.  Le  regioni  e le province autonome, nonche' gli enti di cui al
comma 1, entro i trenta giorni successivi  all'approvazione,  inviano
al  CIPE  la  richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi
nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11  marzo  1988,  n.
67,  e  a  quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive  modificazioni,  certificando  altresi'  quelli  di
immediata  cantierabilita', per ottenere la relativa autorizzazione a
contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.
  3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del  finanziamento
la  segreteria  del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai
fini della relativa deliberazione.
  4. Sono revocati dal CIPE  i  finanziamenti  relativi  ai  progetti
inclusi  nei  programmi  di  cui al citato articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non
sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la
riallocazione  degli  stessi  finanziamenti  nell'ambito  del   piano
pluriennale  di  investimenti  di  cui  al  medesimo  articolo 20. La
ridestinazione di  detti  finanziamenti,  quale  anticipazione  sulla
successiva  quota,  a favore delle regioni, delle province autonome e
degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato
di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome.  L'utilizzo  di  tali
finanziamenti e'  vincolato  comunque  al  rispetto  dei  criteri  di
priorita'   indicati  dal  decreto-legge  2  ottobre  1993,  n.  396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  492.
Nell'ambito,  comunque,  di tali finanziamenti e' riservata una quota
pari  a  lire  200   miliardi,   da   destinare   alla   costruzione,
ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di
una  unita'  ogni  ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di
strutture  che   applicano   le   tecnologie   appropriate   previste
dall'Organizzazione  mondiale  della sanita' alla preparazione e alla
assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione  in  ogni
distretto delle attivita' e degli obiettivi di sostegno alla famiglia
ed   alla   coppia,   di   promozione  e  tutela  della  procreazione
responsabile,  di   prevenzione   dell'interruzione   volontaria   di
gravidanza    (IVG),    nonche'    le    finalita'    previste    dal
progetto-obiettivo materno-infantile del  Piano  sanitario  nazionale
1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti
dei  piani  sanitari  regionali.  I  criteri di riparto di tale quota
saranno individuati nell'ambito della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione  delle  leggi  29
luglio  1975,  n.  405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e
gestione dei nuovi consultori, le  risorse  di  parte  corrente  sono
reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno
degli  anni  1996  e  1997  a valere sul capitolo 6856 dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro   all'uopo    utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad apportare le opportune
variazioni di bilancio.
  5. L'articolo 11  del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e'
abrogato.