Art. 4.
   Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia
     di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.
 1.  Per  le  finalita'  di  cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  3.425
milioni  per  il  1995, (( di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire
8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998. ))
(( 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ))
(( quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni   ))
(( per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante   ))
(( utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio      ))
(( triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione ))
(( del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando  ))
(( l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a  ))
(( lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e     ))
(( 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello   ))
(( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale           ))
(( 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del       ))
(( Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando      ))
(( l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.           ))
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.