(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel  consiglio  comunale  di Guidonia Montecelio (Roma), rinnovato
nelle consultazioni elettorali  del  23  aprile  1995,  composto  dal
sindaco e da trenta consiglieri, si e' venuta a determinare una grave
situazione  di  crisi  a  causa delle dimissioni rassegnate, in tempi
diversi, da sedici membri del corpo consiliare.
   Il  prefetto  di  Roma,  ritenendo  essersi  verificata  l'ipotesi
prevista  dall'art.  39,  comma  1,  lettera b), n. 2), della legge 8
giugno 1990, n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  sopracitato,  disponendone, nel contempo, con provvedimento
n. 15397/2165/95/Gab. Serv. amm. civ. - Prot. civ.  del  22  dicembre
1995,  la  sospensione, con la conseguente nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune.
   Considerato che nel suddetto ente non puo'  essere  assicurato  il
normale  funzionamento  degli  organi  e  dei  servizi, essendo stata
superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio  non
puo'  rinnovarsi  per  surrogazione,  si  ritiene  che, nella specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) ed  alla  nomina
del  commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Salvatore Di Coste.
    Roma, 19 gennaio 1996
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS