Art. 7.
            Distrazione di autobus dal servizio di linea
            al servizio di noleggio di durata giornaliera
  Per i soli casi di distrazione da linea a noleggio che non superino
l'arco  temporale  delle  ventiquattro  ore,  e'  possibile   adibire
l'autobus  al  diverso  uso,  purche'  l'impresa disponga di apposita
certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale, in via preventiva
e rinnovabile di sei mesi in sei mesi, che attesti l'idoneita'  delle
caratteristiche tecniche del veicolo allo svolgimento del servizio di
noleggio.