Art. 7. Distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio di durata giornaliera Per i soli casi di distrazione da linea a noleggio che non superino l'arco temporale delle ventiquattro ore, e' possibile adibire l'autobus al diverso uso, purche' l'impresa disponga di apposita certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale, in via preventiva e rinnovabile di sei mesi in sei mesi, che attesti l'idoneita' delle caratteristiche tecniche del veicolo allo svolgimento del servizio di noleggio.