IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi
delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  223/1988,
relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17, (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995);
  Vista l'istanza presentata in data 26 settembre  1995  dall'impresa
Solplant,  per conto di BASF Aktiengesellschaft, con la quale propone
modifiche alle condizioni di  autorizzazione  della  sostanza  attiva
sulla  base  delle  nuove  informazioni  tossicologiche  fornite, con
conseguente adeguamento dei relativi prodotti fitosanitari;
  Visto il parere dell'Istituto  superiore  di  sanita'  in  data  13
dicembre 1995, in merito alla istanza dell'impresa sopracitata e alla
documentazione tossicologica presentata;
  Visto  il  parere  della commissione consultiva in data 20 dicembre
1995, con il quale, tenuto conto del parere  dell'Istituto  superiore
di    sanita',    si    ritiene   di   procedere   alla   sospensione
dell'autorizzazione alla immissione in commercio  e  all'impiego  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  Vinclozolin,  fino al recepimento
delle decisioni a conclusione del programma di revisione  comunitaria
(regolamento CE n. 933/94);
  Visti   i  decreti  di  autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti Vinclozolin;
  Considerato che la  sostanza  attiva  Vinclozolin  e'  inclusa  nel
programma  di  revisione  comunitaria  avviato  dal regolamento CE n.
933/1994;
  Ritenuto  di  procedere  alla  sospensione   dell'efficacia   delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
a base di Vinclozolin, ai sensi dell'art. 5,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede la sospensione delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per il periodo necessario al
completamento  dell'esame, ove la loro utilizzazione possa comportare
rischi per la salute dell'uomo o negli animali o per l'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  sospesa  l'efficacia  delle  autorizzazioni  dei   prodotti
fitosanitari  contenenti  Vinclozolin,  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto.