IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17, (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995); Vista l'istanza presentata in data 26 settembre 1995 dall'impresa Solplant, per conto di BASF Aktiengesellschaft, con la quale propone modifiche alle condizioni di autorizzazione della sostanza attiva sulla base delle nuove informazioni tossicologiche fornite, con conseguente adeguamento dei relativi prodotti fitosanitari; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' in data 13 dicembre 1995, in merito alla istanza dell'impresa sopracitata e alla documentazione tossicologica presentata; Visto il parere della commissione consultiva in data 20 dicembre 1995, con il quale, tenuto conto del parere dell'Istituto superiore di sanita', si ritiene di procedere alla sospensione dell'autorizzazione alla immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin, fino al recepimento delle decisioni a conclusione del programma di revisione comunitaria (regolamento CE n. 933/94); Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin; Considerato che la sostanza attiva Vinclozolin e' inclusa nel programma di revisione comunitaria avviato dal regolamento CE n. 933/1994; Ritenuto di procedere alla sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base di Vinclozolin, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede la sospensione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per il periodo necessario al completamento dell'esame, ove la loro utilizzazione possa comportare rischi per la salute dell'uomo o negli animali o per l'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' sospesa l'efficacia delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin, di cui all'allegato 1 del presente decreto.