Art. 2. 1. Qualora il responsabile della direzione regionale delle entrate riceva comunicazione dal cancelliere presso il competente ufficio giudiziario dell'emanazione di una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, si astiene dalla revoca del provvedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni fino alla scadenza del terzo mese successivo alla pronuncia della sentenza. Se entro tale termine il contribuente o il sostituto d'imposta non fornisce la prova di aver promosso azione civile nei confronti del professionista, il responsabile della direzione regionale delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e da' corso agli adempimenti indicati all'art. 1. Ove, invece, tale prova e' fornita, la sospensione della riscossione continua ad avere efficacia fino alla chiusura del giudizio civile.