Art. 2.
  1. Qualora il responsabile della direzione regionale delle  entrate
riceva  comunicazione  dal  cancelliere  presso il competente ufficio
giudiziario dell'emanazione di una sentenza declaratoria di  amnistia
o  di  intervenuta prescrizione o di non doversi procedere per motivi
di natura processuale, si astiene dalla revoca del  provvedimento  di
sospensione  della  riscossione delle sanzioni fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla pronuncia della sentenza.  Se  entro  tale
termine  il  contribuente  o  il  sostituto d'imposta non fornisce la
prova  di   aver   promosso   azione   civile   nei   confronti   del
professionista,  il  responsabile  della  direzione  regionale  delle
entrate revoca il provvedimento  di  sospensione  e  da'  corso  agli
adempimenti  indicati all'art. 1. Ove, invece, tale prova e' fornita,
la sospensione della riscossione continua  ad  avere  efficacia  fino
alla chiusura del giudizio civile.