Art. 5. 1. Nell'espletamento dell'incarico il prefetto, quale commissario delegato, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi, provvedimenti in deroga - nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - alle norme sulla contabilita' dello Stato ed agli articoli 6, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. 2. Con successive ordinanze, una volta intervenuta la concreta individuazione degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, saranno individuate ove necessario ulteriori deroghe.