Art. 5.
  1.  Nell'espletamento  dell'incarico il prefetto, quale commissario
delegato, puo' adottare, nei limiti necessari  per  la  realizzazione
degli interventi, provvedimenti in deroga - nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento  giuridico - alle norme sulla contabilita'
dello Stato ed agli articoli 6, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge  3
aprile  1995,  n.  101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
giugno 1995, n. 216.
  2. Con successive ordinanze,  una  volta  intervenuta  la  concreta
individuazione  degli  interventi  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge  6  febbraio  1996,  n.  44,  saranno  individuate  ove
necessario ulteriori deroghe.