Art. 6.
  1.  Per  l'accreditamento  della  disponibilita'  ammontante a lire
ventimiliardi prevista dal decreto-legge 6 febbraio 1996, n.  44,  si
provvede  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 3, della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1996
                                                  Il Presidente: DINI