Art. 6. 1. Per l'accreditamento della disponibilita' ammontante a lire ventimiliardi prevista dal decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1996 Il Presidente: DINI