IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 di approvazione dei modelli 770; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, dei decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto; Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ai fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; Decreta: Art. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto al sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1994, con esclusione dei soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645. Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale. Le amministrazioni non in grado di fornire su supporti magnetici gli elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/A, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E), con esclusione dei modello 770 base. Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei nonche' quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A al presente decreto.