IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le  amministrazioni
dello  Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta  diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'invio  di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre
1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da  parte  delle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,  degli  elenchi  dei  percipienti  ai  quali   sono   stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze 29 ottobre 1994 di
approvazione del mod. 730;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  15  febbraio  1995  di
approvazione dei modelli 770;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16,  secondo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,
come modificato dall'art. 5, comma 2,  dei  decreto-legge  31  maggio
1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge  27  luglio  1994,  n. 473,
effettuati con le ritenute  d'acconto  applicate  sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Ritenuta    la   necessita'   di   stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'amministrazione  finanziaria  dei supporti magnetici contenenti i
dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati
a ritenuta d'acconto;
  Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera f), della  legge
30  dicembre  1991,  n.  413, prevede la emanazione di un decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  ai
fine  di  stabilire  il  contenuto,  i  termini  e le modalita' della
comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le amministrazioni dello Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,  che  effettuano  ritenute  dirette  in  acconto  al  sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto
magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi  o  gli  emolumenti
corrisposti  nell'anno  1994, con esclusione dei soggetti per i quali
e'  prevista  la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo
1981, n. 119,  nel  testo  sostituito  dall'art.  4  della  legge  14
novembre 1981, n. 645.
  Per  i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere
registrati su supporto magnetico a cura degli uffici  che  effettuano
il  conguaglio  annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi
del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale.
  Le amministrazioni non in grado di fornire  su  supporti  magnetici
gli  elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie
richieste utilizzando i modelli previsti  per  le  dichiarazioni  dei
sostituti  d'imposta  (modelli  770/A,  770/A1,  770/B, 770/C, 770/D,
770/D1, 770/E), con esclusione dei modello 770 base.
  Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei  nonche'  quelle
di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A
al presente decreto.