Art. 12. Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono: a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione; c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.