Art. 33. Quando i vegetali i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti: l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata; i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona. Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali: sigillatura dell'imballaggio; trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata. applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.