Art. 34. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dal par. 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al precedente comma. In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.