Art. 45. Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione. Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.