Art. 57. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui e' vietata l'introduzione in Italia ai sensi dell'art. 10, ma che devono essere trasferiti in altri Paesi membri, devono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei servizi fitosanitari competenti presso i punti di entrata, prima di essere trasferiti verso i Paesi membri che ne ammettono l'introduzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 33 in quanto applicabile. La merce deve viaggiare sotto vincolo doganale e deve essere accompagnata da copia del certificato fitosanitario di importazione recante la dicitura, da riportare anche sui documenti doganali: "commercializzazione vietata in Italia".