Art. 2.
  1.  Dopo  l'art.  7  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 marzo 1994, e' inserito il seguente articolo:
 "Art. 7-bis (Ufficio VI per le attivita' ispettive). -
 1. L'ufficio, posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione
politica competente in materia di spettacoli, provvede,  a  richiesta
dello  stesso  organo,  anche  su  proposta del capo Dipartimento, ai
seguenti compiti:
    a) verifiche amministrativo-contabili sulla gestione  degli  enti
sottoposti a vigilanza del Dipartimento;
    b) controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati beneficiari
di contributi da parte del Dipartimento;
    c) ispezioni e controlli di cui all'art. 25, comma 2, della legge
1 marzo 1994, n. 153;
    d) altri controlli e verifiche che l'organo di direzione politica
riterra' di affidare nell'ambito delle previsioni normative.
   2.  L'ufficio agisce in collaborazione con gli uffici ispettivi di
altre amministrazioni dello Stato e collabora con il servizio per  il
controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   3.  Il dirigente responsabile dell'ufficio e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
   4.  L'ufficio  si  avvale  di  personale  del  Dipartimento  dello
spettacolo  ad esso assegnato, secondo il contingente determinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
   5. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio  puo'  avvalersi
della collaborazione dei funzionari del Dipartimento".