Art. 2. 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, e' inserito il seguente articolo: "Art. 7-bis (Ufficio VI per le attivita' ispettive). - 1. L'ufficio, posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica competente in materia di spettacoli, provvede, a richiesta dello stesso organo, anche su proposta del capo Dipartimento, ai seguenti compiti: a) verifiche amministrativo-contabili sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza del Dipartimento; b) controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati beneficiari di contributi da parte del Dipartimento; c) ispezioni e controlli di cui all'art. 25, comma 2, della legge 1 marzo 1994, n. 153; d) altri controlli e verifiche che l'organo di direzione politica riterra' di affidare nell'ambito delle previsioni normative. 2. L'ufficio agisce in collaborazione con gli uffici ispettivi di altre amministrazioni dello Stato e collabora con il servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il dirigente responsabile dell'ufficio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. L'ufficio si avvale di personale del Dipartimento dello spettacolo ad esso assegnato, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio puo' avvalersi della collaborazione dei funzionari del Dipartimento".