(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                            Titolo primo
                      SEDE - SCOPI - PATRIMONIO
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma 3.
   La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria.
Essa, ove abbia ceduto la partecipazione di controllo nella "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." o nella societa'  capogruppo  di
cui  al precedente comma 2, potra' acquistare un'altra partecipazione
di controllo in  una  societa'  bancaria,  qualora  consentito  dalla
disciplina   normativa   pro-tempore   vigente.  La  Fondazione  puo'
possedere partecipazioni in altre societa'  bancarie  e  finanziarie,
purche' di minoranza.
                               Art. 5.
Comma 1.
   Il  patrimonio  della  Fondazione e' inizialmente costituito dalla
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo  S.p.a.",
nonche'   dagli   altri  cespiti  e  attivita'  non  conferiti  nella
operazione di cui all'art. 1, comma 1.
   (Omissis).
Comma 3.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
    redditi del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e  gli
accantonamenti  destinati  alla  riserva  per la sottoscrizione degli
aumenti di capitale, di cui al comma seguente;
    eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
Comma 4.
   La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10%  dei  redditi
derivanti  dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo  bancario  di  cui  al
comma  2  del  precedente art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla
sottoscrizione  di  eventuali  aumenti  di  capitale   delle   stesse
societa'.
 .. (Omissis).
  Comma 5.
   La  Fondazione  destina una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri redditi, al netto delle spese  di  funzionamento  e  degli
accantonamenti ad apposita riserva di cui ai commi precedenti, per la
costituzione  di  un  fondo  speciale  presso  la  regione Veneto, ..
(Omissis).
Comma 6.
   L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione  di  azioni  della
"Cassa  di  risparmio  di  Padova e Rovigo S.p.a." e/o della societa'
capogruppo di cui al precedente art. 4, comma 2,  e  dei  diritti  di
opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente.
   (Omissis).
Comma 9.
   Con  riguardo  alla  partecipazione  nella  "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo  bancario  di
cui  al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
                           Titolo secondo
                       ORGANI DELLA FONDAZIONE
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
   (Omissis).
Comma 4.
   La  nomina  di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere
da e) ad l), avviene su lista di tre nomi proposta dal  consiglio  di
amministrazione   della   Fondazione.   Al   fine   di   favorire  la
rappresentativita' degli interessi connessi ai settori di  intervento
della   Fondazione,   lo  stesso  consiglio  scegliera'  i  candidati
prevalentemente  tra  coloro  che  abbiano  maturato   una   adeguata
esperienza nei medesimi settori.
   (Omissis).
Comma 7.
   I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
secondo  criteri di professionalita' e competenza fra le persone piu'
rappresentative nelle attivita' economiche, professionali, artistiche
culturali e scientifiche.
Comma 8.
   Ai componenti il consiglio  di  amministrazione  si  applicano  le
disposizioni  normative  pro-tempore vigenti in materia di cumulo con
altre cariche.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
Comma 3.
   Sono di esclusiva competenza del  consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la modifica dello statuto;
    l'approvazione  e  la  modifica  del  regolamento  dell'attivita'
istituzionale;
    la determinazione degli indirizzi generali. . . (Omissis).
                              Art. 13.
                         Collegio sindacale
   (Omissis).
Comma 18.
   Ai componenti il collegio sindacale si applicano  le  disposizioni
normative pro-tempore vigenti in materia di cumulo con altre cariche.
   (Omissis).
                            Titolo terzo
                           B I L A N C I O
                              Art. 16.
   (Omissis).
Comma 4.
   Entro  tre  mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal
collegio  sindacale,  il  consiglio  di  amministrazione  approva  il
bilancio  dell'esercizio  chiuso  il  30  settembre,  delibera  sulla
destinazione degli  eventuali  avanzi  di  gestione  e  trasmette  il
bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
   (Omissis).