ALLEGATO Titolo primo SEDE - SCOPI - PATRIMONIO Art. 4. (Omissis). Comma 3. La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria. Essa, ove abbia ceduto la partecipazione di controllo nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." o nella societa' capogruppo di cui al precedente comma 2, potra' acquistare un'altra partecipazione di controllo in una societa' bancaria, qualora consentito dalla disciplina normativa pro-tempore vigente. La Fondazione puo' possedere partecipazioni in altre societa' bancarie e finanziarie, purche' di minoranza. Art. 5. Comma 1. Il patrimonio della Fondazione e' inizialmente costituito dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.", nonche' dagli altri cespiti e attivita' non conferiti nella operazione di cui all'art. 1, comma 1. (Omissis). Comma 3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: redditi del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente; eventuali liberalita' non destinate al patrimonio. Comma 4. La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle stesse societa'. .. (Omissis). Comma 5. La Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri redditi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti ad apposita riserva di cui ai commi precedenti, per la costituzione di un fondo speciale presso la regione Veneto, .. (Omissis). Comma 6. L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o della societa' capogruppo di cui al precedente art. 4, comma 2, e dei diritti di opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente. (Omissis). Comma 9. Con riguardo alla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Titolo secondo ORGANI DELLA FONDAZIONE Art. 7. Consiglio di amministrazione (Omissis). Comma 4. La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da e) ad l), avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Al fine di favorire la rappresentativita' degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione, lo stesso consiglio scegliera' i candidati prevalentemente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei medesimi settori. (Omissis). Comma 7. I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' economiche, professionali, artistiche culturali e scientifiche. Comma 8. Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni normative pro-tempore vigenti in materia di cumulo con altre cariche. (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto; l'approvazione e la modifica del regolamento dell'attivita' istituzionale; la determinazione degli indirizzi generali. . . (Omissis). Art. 13. Collegio sindacale (Omissis). Comma 18. Ai componenti il collegio sindacale si applicano le disposizioni normative pro-tempore vigenti in materia di cumulo con altre cariche. (Omissis). Titolo terzo B I L A N C I O Art. 16. (Omissis). Comma 4. Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e trasmette il bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro. (Omissis).