IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1978,  n.  49,  recante  il
tariffario  dei  diritti  di  segreteria  delle  camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  18,  comma  2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
secondo  cui  le  voci  e  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria
sull'attivita'  certificativa  e  sulle iscrizioni in ruoli, elenchi,
registri ed albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati  ed
aggiornati  con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro,  tenendo  conto
dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi;
  Visto l'art. 13, comma 13, lettere b) e c), e comma 14, della legge
24  dicembre  1993,  n.  537, secondo cui la tabella, gli importi e i
relativi aggiornamenti dei diritti fissi per  atti  da  pubblicare  o
menzionare  nel  fascicolo  regionale  del Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e  a  responsabilita'  limitata  -  BUSARL,  e  i
diritti  di  segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui
deposito e' fatta menzione nel BUSARL ai  sensi  dell'art.  2435  del
codice civile sono approvati con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro
tenendo conto su base nazionale dei costi inerenti all'erogazione dei
servizi stessi;
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la
istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio  del  registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
  Visto  il  regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  ed
in  particolare  l'art.  2,  comma  1,  lettere  d) ed e), e comma 2,
nonche' l'art. 31;
  Ritenuto,  in  sede  di  prima  attuazione,  nelle  more   di   una
complessiva  revisione, ai sensi dell'art. 13, comma 13, della citata
legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'elenco, delle  tariffe  e  delle
modalita'  di  esazione  dei  diritti di segreteria e in attesa della
completa attivazione di tutti gli istituti previsti dal  regolamento,
di dover provvedere all'approvazione dei diritti di segreteria per le
iscrizioni  nel registro delle imprese e per la connessa attivita' di
emissione di certificati, visure ed elenchi, nonche' per l'estrazione
dall'archivio di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento
di attuazione di copie e visure di atti e documenti;
  Ritenuto altresi' di dover provvedere all'approvazione di una nuova
tabella dei diritti fissi per gli atti da pubblicare o menzionare nel
fascicolo regionale del BUSARL, nonche' all'approvazione di  appositi
diritti  di  segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui
deposito e' fatta menzione  nel  BUSARL  e  per  la  bollatura  e  la
numerazione  da  parte  dell'ufficio  del  registro delle imprese dei
libri e delle scritture contabili a norma dell'art. 2215  del  codice
civile;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla determinazione del costo annuo
complessivo della fornitura dei servizi derivanti  dalla  tenuta  del
registro  delle  imprese  sulla  base  della previsione dei flussi di
domande di iscrizione e di  deposito  di  atti,  delle  richieste  di
pubblicazione   o   di   menzione  nel  BUSARL,  delle  richieste  di
certificati e di visure e delle richieste di bollatura e  numerazione
dei  libri  e  delle scritture contabili, nonche' del costo medio, su
base nazionale, di ciascuna operazione di iscrizione, pubblicazione o
menzione e del costo medio amministrativo di ciascuna  operazione  di
rilascio  di  certificati  e  visure e di bollatura e numerazione dei
libri e delle scritture contabili;
  Preso  atto  delle  previsioni  di  flusso  e  dei  conteggi,   con
particolare  riferimento  al calcolo dei costi medi di ciascuna delle
operazioni di iscrizione e menzione sulla base, oltre che  dei  tempi
standard  di  impiego  delle  risorse umane e delle risorse tecniche,
anche, pro quota, dei  relativi  immobilizzi  e  dei  costi  generali
addebitabili,  risultanti  da  specifica relazione tecnica conservata
agli   atti   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvata  la  tariffa  dei  diritti  di  segreteria di cui
all'allegato A, annesso al presente decreto.
  2. Il presente decreto entra in vigore in concomitanza  all'entrata
in  vigore  del  regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1996
                                       Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  CLO'
p. Il Ministro del tesoro
        VEGAS