IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  15  febbraio  dell'anno in cui devono
essere utilizzati;
   Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso, decreto presidenziale,
in base ai quali con  il  citato  decreto  ministeriale  puo'  essere
stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;
   Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto  l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al
quale i centri autorizzati di assistenza alle  imprese,  nonche'  gli
altri   soggetti   indicati  nel  medesimo  articolo,  provvedono  ad
inoltrare ai competenti uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  le
dichiarazioni  da  essi  predisposte  e  le relative registrazioni su
supporti  magnetici  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;
   Visto  il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n.
41 del 1995, il quale dispone che le societa' e i  soci,  i  titolari
dell'impresa,  i  familiari  coadiuvanti  del  titolare,  i familiari
partecipanti all'impresa familiare, esercenti  attivita'  commerciale
ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  devono  indicare,  nella
dichiarazione  dei  redditi dell'anno al quale si riferisce il premio
assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e  i  versamenti
effettuati  in  acconto  e  a  saldo, anche ai fini della prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche  meccanografica,
delle dichiarazioni;
   Attesa  la  opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione  e  la
contemporanea  compilazione  meccanografica  dei   modelli   mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi da stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita'  dei  modelli
nel tempo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli
760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I,
760/L,   760/O,   760/P,   760/R,  760/S  e  760/V  concernenti  alla
dichiarazione unica  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi, nonche' del
modello   760/K,   concernente   la   dichiarazione   degli   effetti
dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, il modulo 760/W,
concernente i trasferimenti da e per l'estero  di  denaro,  titoli  e
valori mobiliari, il modello 760/T concernente l'indicazione dei dati
relativi   ai   premi   assicurativi   dovuti   dai  soggetti  tenuti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie  professionali  e  i  prospetti  relativi alle operazioni di
fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle societa' ed
enti soggetti alle predette imposte, e la  busta  da  utilizzare  per
tale presentazione.
   2.   Alla  dichiarazione  dei  redditi  deve  essere  allegata  la
documentazione richiesta nelle istruzioni  per  la  compilazione  dei
modelli.