Art. 3.
   1.  E' autorizzata la stampa dei modelli e dei prospetti di cui al
precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.
   2. I modelli e i  prospetti  di  cui  al  comma  precedente  vanno
riprodotti  su  stampati  a  striscia  continua  di  formato a pagina
singola oppure a pagina  doppia  ripiegabile.  Le  facciate  di  ogni
modello  devono  essere  tra  loro  solidali  e,  lungo  i  lembi  di
separazione di ciascuna facciata deve essere  stampata  l'avvertenza:
"ATTENZIONE:  DA  NON  STACCARE".  Sul  bordo dei modelli stessi deve
essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello
deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".
   3. I modelli ed i prospetti di cui al comma 1 devono presentare  i
seguenti requisiti:
     stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al
precedente  art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando
il colore nero;
     conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati  con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti.
   4. Le dimensioni per il formato  a  pagina  singola,  esclusi  gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti:
     larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
     altezza minima cm 29,2 - massima 31,5.
   5.  Le  dimensioni  per  il  formato  a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle  bande  laterali  di  trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
     larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
     altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   6.   I   modelli   meccanografici  composti  da  quattro  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate nel comma precedente, devono rispettare  la  sequenza  delle
facciate nel seguente ordine:
     nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
     nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
   7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a
pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma 5, devono rispettare la sequenza delle  facciate  nel  seguente
ordine:
     nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
   8.  Sul  frontespizio  dei  modelli e dei prospetti predisposti ai
sensi  dei  commi  precedenti   devono   essere   indicati   i   dati
identificativi  del  soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del
presente decreto.